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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/01/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 12 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019 e promossa da con gli Avvocati Alessandro Candido e Stefania Dimasi Parte_1
ATTRICE OPPONENTE contro con gli Avvocati Stefania Pezzini e Fulvio Di Domenico Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, contrariis reiectis, in via principale: revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato, in-giusto e illegittimo, dichiarando che nulla è dovuto alla società opposta;
in via riconvenzionale: accertare il grave inadempimento della società e determinare il danno subito dalla Controparte_1
quantificato nella somma di € 16.350,00, oltre al danno da Parte_1 quantificarsi per la lieve difformità rimasta della trave intermedia, o nella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa;
per l'effetto, condannare la società al pagamento della somma dovuta alla Controparte_1 Parte_1
dichiarando che nulla risulta dovuto alla società opposta o, in subordine,
[...] dichiarando quale importo, emergente dagli atti di causa, risulterà dovuto, se del caso anche con valutazione equitativa. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre ad pagina 1 di 8 IVA e CPA come per legge”.
Per l'opposta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare: In via principale: rigettare tutte le domande articolate dalla
ivi compresa quella riconvenzionale e, per l'effetto, Parte_1 confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle avverse argomentazioni e, quindi, di revoca del decreto opposto, condannare la in persona del proprio legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Controparte_1 dell'importo che dovesse risultare all'esito del giudizio, nonché dell'eventuale compensazione. Con vittoria di spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La notificava decreto ingiuntivo alla con Controparte_1 Parte_1 cui le ingiungeva il pagamento della somma capitale di euro 21.966,10 (iva compresa) a titolo di corrispettivo per la realizzazione e consegna di travi lamellari in legno di cui alla fattura n. 23108 del 15.6.2018.
Avverso il decreto proponeva opposizione la deducendo che tra le parti era Pt_1 stato concluso in data 30.4.2018 un contratto che prevedeva la fornitura da parte dell'opposta di diverso materiale in legno per la realizzazione della copertura di un nuovo fabbricato a Monticelli d'Ongina; che a partire dall'aprile 2018 era stato consegnato in cantiere il materiale in questione tutto regolarmente pagato fino a quello oggetto della fattura del giugno 2018; che, a dire dell'attrice, una volta assemblato detto ultimo materiale, essa si era accorta che la trave rompitratta o trave intermedia presentava dei fuori squadra di 15-20 cm;
che il difetto riscontrato costituiva un grave vizio di costruzione del tetto a vista;
che la aveva CP_1 riconosciuto l'errore commesso e proposto la sola sostituzione della trave di colmo e il pagamento di un indennizzo di euro 500,00 del tutto insufficiente;
che, a seguito dell'intimazione del 26.6.18 di eliminare l'errore, la aveva interrotto ogni CP_1 rapporto con la e rifiutato la consegna del pacchetto isolante di cui al Pt_1
pagina 2 di 8 contratto 30.4.18; che in ragione di ciò l'attrice si era dovuta rivolgere alla
[...] per la fornitura della trave di colmo, dei travetti e del pacchetto isolante;
CP_2 che l'entità dei danni era stata comunicata all'opposta il 31.7.18; che questi erano di euro 1630,00 per la sostituzione della trave di colmo e dei travetti, di euro 2160,00 per lo smontaggio e il rimontaggio del tetto, di euro 3120,00 per il maggior costo nel nuovo pacchetto isolante, di euro 600,00 per ciascuno dei 14 giorni di fermo cantiere, di euro 1040,00 per la perizia di parte dell'architetto per un totale Tes_1 quindi di euro 16.350,00; che, anche a seguito dell'avvenuta sostituzione della trave di colmo, la copertura in legno del fabbricato continuava a presentare una lieve difformità dal progetto;
che, a fronte dell'inadempimento della il rifiuto CP_1 dell'opponente di pagare era stato del tutto legittimo;
che, pertanto, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere revocato, nulla essendo dovuto alla convenuta, che avrebbe dovuto essere condannata al risarcimento dei danni nella misura sopra indicata.
Parte opposta si costituiva, evidenziando che il 12.6.2018 essa aveva consegnato alla una serie di materiali in legno necessari ai fini della costruzione di un solaio Pt_1 in legno per un tetto non a vista, tra cui la “trave rompitratta” oggetto di contestazione;
che il successivo 15 giugno aveva inviato alla Persona_1 na email con la quale aveva contestato la conformità delle travi di legno CP_1 fornite, chiedendone la sostituzione;
che solo a seguito dell'incontro del 18 giugno era stato constatato che la difformità riguardava esclusivamente la “trave rompitratta”; che la si era accorta del vizio soltanto dopo aver posato sia la Pt_1 trave rompitratta che i travetti, quindi quando il solaio era stato completato;
che la difformità in questione non aveva causato alcun danno, né in termini di stabilità e sicurezza della struttura, né in termini d'impatto visivo, considerato che la fornitura richiesta ed eseguita aveva ad oggetto un tetto non a vista e che, quindi, il solaio sarebbe stato successivamente ricoperto;
che la veva comunque presentato CP_1 alla due possibili soluzioni a proprie spese;
che le parti avevano concordato Pt_1 per la soluzione più semplice e veloce di sostituzione della trave di colmo lasciando la trave rompitratta “difforme” oramai già posata;
che, del tutto inaspettatamente, però, nella stessa giornata del 18 giugno, la aveva trasmesso alla na Pt_1 CP_1 missiva nella quale, disattendendo le intese raggiunte in occasione dell'incontro in pagina 3 di 8 cantiere, chiedeva la rimozione del tetto con sostituzione della trave rompitratta più euro 1.000,00 per delle asserite modifiche alle staffature delle corree, più euro
1.000,00 (oltre IVA) al giorno a titolo di fermo cantiere o in alternativa “sostituzione della trave di colmo come da voi proposto e integrazione con un indennizzo…. per il fatto che la fornitura non è comunque conforme, più Euro 1.000,00 + IVA per le modifiche che dovremo fare alle staffature delle corree più fermo cantiere di 1.000 euro
+IVA al giorno a partire dalla data di contestazione della fornitura” oppure
“accettazione della fornitura nello stato in cui già si trovava a fronte della corresponsione di un indennizzo …. ed un fermo cantiere di Euro 1,000,00 (oltre IVA) al giorno”; che il 31.7.18 la aveva informato l'opposta di aver provveduto con Pt_2
l'ausilio di una terza società alla sostituzione della trave di colmo;
che la richiesta di risarcimento era infondata e pretestuosa;
che il tetto non era a vista, era stato completamento montato, la difformità visiva era lieve e non incideva sulla stabilità del tetto, quindi, nessun danno vi era stato, nemmeno di natura estetica;
che in assenza di inadempimento della a domanda di risarcimento danni avrebbe CP_1 dovuto essere respinta;
che, anche ammesso che inadempimento vi fosse stato a causa della fornitura della trave rompitratta difforme seppure idonea, la Pt_2 non aveva subito alcun pregiudizio in conseguenza di ciò, in quanto l'intervento di sostituzione, peraltro non provato, non era necessario e comunque la i era CP_1 resa disponibile a sostituire a proprie spese la trave di colmo;
che gli eventuali danni accertati sarebbero stati comunque da imputare alla condotta colposa e in malafede dell'opponente; che per tutte le ragioni anzidette l'opposizione avrebbe dovuto essere respinta o, in subordine, condannata l'opponente al pagamento dell'importo risultante all'esito del giudizio e 'dell'eventuale compensazione'.
Rigettate le richieste di concessione della provvisoria esecutorietà e di prova orale e disposta consulenza tecnica, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni come sopra riportate.
- - - - - -
Parte opposta ha agito per ottenere il pagamento del saldo del corrispettivo convenuto tra le parti con contratto del 30.4.2018 (doc. 2 opponente), avente per oggetto la realizzazione e consegna di materiale ligneo necessario per la realizzazione del tetto di un fabbricato.
pagina 4 di 8 L'opponente ha eccepito l'inadempimento di controparte ex art. 1460 cc e chiesto il risarcimento dei danni.
A detta della l'inadempimento sarebbe consistito nella Parte_1 consegna di una trave rompitratta non corrispondente al progetto esecutivo del tetto.
Ciò posto, occorre innanzitutto rilevare come non sia in contestazione tra le parti che, solo al termine del montaggio del materiale fornito dall'opposta ed in particolare della trave rompitratta, l'opponente si fosse accorta che i travetti presentavano dei fuori squadra;
che l'opposta aveva riconosciuto l'errore nella realizzazione delle asole della trave rompitratta e proposto la sostituzione della trave di colmo al fine di ovviare all'errore; che l'opponente non aveva accettato questa soluzione e richiesto la
“Rimozione totale del tetto con sostituzione della trave intermedia (quella sbagliata per intenderci) e tutti i costi di smontaggio, rimontaggio e sostituzione dei travetti che si danneggeranno nella fase di smontaggio. Oltre a questo applicazione di un fermo cantiere di 1.000 euro +IVA al giorno a partire dalla data di contestazione della fornitura;
In alternativa possiamo valutare se accettare altre due soluzioni:
Sostituzione della trave di colmo come da voi proposto e integrazione con un indennizzo (attendiamo una vostra proposta) per il fatto che la fornitura non è comunque conforme, più Euro 1.000,00 + IVA per le modifiche che dovremo fare alle staffature delle corree più fermo cantiere di 1.000 euro +IVA al giorno a partire dalla data di contestazione della fornitura;
Accettazione della fornitura nello stato in cui si trova e corresponsione di un indennizzo (attendiamo una vostra proposta) più fermo cantiere di 1.000 euro +IVA al giorno a partire dalla data di contestazione della fornitura” (doc. 2 opposta); che il tetto non era un tetto a vista.
Parte opposta, che ha ammesso la non conformità della trave rompitratta, ha contestato, in questa sede, che vi fosse stato inadempimento giuridicamente rilevante e tale da giustificare il mancato pagamento, considerato che la difformità da essa riconosciuta era solo di natura estetica, e non funzionale o strutturale, e non poteva aver causato alcun danno, dal momento che il tetto non era a vista.
La convenuta ha anche evidenziato come l'opponente non avesse fornito la prova che l'intervento di sostituzione della trave di colmo -peraltro, come proposto, in via conciliativa prima della lite dalla stessa opposta (al riguardo si veda prima parte pagina 5 di 8 della missiva a firma della stessa , doc. 2 parte opposta)- fosse Pt_2 effettivamente avvenuto.
A questo punto, va premesso che in caso di eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc -come è nella fattispecie de qua- operano i principi generali che governano la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive
(Cass.
9.3.23 n. 7041) e “il giudice è tenuto a verificare, per stabilire se l'eccezione sia stata sollevata in buona fede, se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva, per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione va ritenuto essere non di buona fede e quindi non giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, cc” (Cass. Sez. 2, 3 luglio 2000, n.8880;
Cass.
8.11.2016 n. 22626; Cass. 28.12.23 n. 36295).
Questa norma prevede, infatti, che non possa rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
Nella fattispecie in esame, all'esito della ctu svolta, è emerso che “mantenere le travi di colmo e rompi tratta fornite da . non avrebbe comportato danni di Parte_3 natura strutturale…..nessun danno riferito alla funzionalità, se intesa come copertura adatta all'uso,…. avrebbe comportato … conseguenza negativa relativamente all'estetica dell'opera. Tale vizio sarebbe tuttavia stato visibile SOLO nel caso che in futuro venga rimosso l'attuale soppalco piano che attualmente ne impedisce la vista.
(come evidenziato nella fotografia sopra riportata). Dalla documentazione agli atti si evidenziano maggiori costi di esecuzione scaturiti dall'intenzione di porre rimedio al danno estetico”.
Il consulente, che ha dichiarato che i lavori erano completamente ultimati quando si era recato sul posto e che “la porzione di copertura in oggetto non è attualmente totalmente visionabile in quanto esternamente, all'estradosso, è stata ultimata col manto di copertura in coppi mentre all'intradosso la parte tra la trave rompi tratta e la trave di colmo è coperta da un soppalco in legno” (pag. 14 relazione ctu), ha, quindi,
pagina 6 di 8 concluso che la difformità della trave rompitratta “non avrebbe precluso
l'installazione della copertura in legno (compreso il pacchetto isolante ed i coppi), tuttavia la copertura NON avrebbe corrisposto all'originario progetto relativamente all'orditura dei travetti ed avrebbe determinato una conseguenza estetica negativa in quanto i travetti non risultavano allineati. Ciò non avrebbe creato danni relativi a stabilità e funzionalità, mentre avrebbe inciso sull'estetica dell'opera ma unicamente nel caso in cui in futuro venga rimosso l'attuale soppalco piano che attualmente ne impedisce la vista. I maggiori costi di esecuzione scaturiti sono emersi dall'intenzione di porre rimedio al danno estetico. Se fosse stato mantenuto il disallineamento dei travetti la difformità dal progetto e dall'ordine di fornitura eseguito non avrebbe comportato maggiori costi ma il perdurare di un danno estetico nel solaio se in futuro venisse reso visibile”.
Orbene, alla luce di quanto accertato dal consulente del giudice, considerato che il vizio lamentato, e riconosciuto dalla stessa atteneva a profili esclusivamente CP_1
'estetici' riguardanti un tetto 'non a vista' e che tale difformità non avrebbe precluso
l'installazione della copertura in legno (compreso il pacchetto isolante ed i coppi)….. e non avrebbe creato danni relativi a stabilità e funzionalità del tetto stesso, il
Tribunale ritiene che l'errore commesso dall'opposta “non fosse grave ovvero avesse scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455
c.c., e il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione …. non di buona fede e quindi non giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, cc”.
A parere di questo giudice, non è consentito parlare di 'danno estetico' in un caso, come quello in esame, in cui il danno non può essere apprezzato da alcuno.
Occorre, inoltre, rilevare (come tempestivamente contestato dalla nella CP_1 comparsa di costituzione e nella memoria n. 1 ex art. 183 VI comma cpc;
in sede di comparsa conclusionale l'opposta ha, viceversa, argomentato anche dando per provata la circostanza) che l'opponente non ha assolto all'onere di provare l'effettiva sostituzione della trave di colmo ad opera di una società terza, avendo offerto in comunicazione una semplice fattura non quietanzata, che nulla ha provato al riguardo (va ricordato che nella relazione il ctu ha dichiarato che, al momento del sopralluogo, la trave di colmo era coperta da un soppalco in legno e, pertanto non era stato possibile verificarne la sostituzione, si vedano in proposito la foto a pag. 5 e pagina 7 di 8 le prime righe di pag. 14; non si dimentichi poi che parte attrice non ha contestato di non aver restituito la trave di colmo all'opposta).
Quanto al pacchetto isolante, si evidenzia come nessun rimprovero possa essere mosso a parte opposta, essendo stata una libera scelta dell'opponente quella di rivolgersi, a suo dire, ad un'altra impresa per ottenerne la fornitura, che, va ricordato, non ha formato oggetto di alcuna pretesa della n questa sede. CP_1
In mancanza di un inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1460 cc e di danno,
l'opposizione deve essere respinta.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu, sono poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, rigetta l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che si liquidano in euro
5070,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Pone le spese di ctu per intero a carico di parte opponente nella misura già liquidata dal g.i..
Così deciso a Brescia il 28.1.2024.
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 12 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019 e promossa da con gli Avvocati Alessandro Candido e Stefania Dimasi Parte_1
ATTRICE OPPONENTE contro con gli Avvocati Stefania Pezzini e Fulvio Di Domenico Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, contrariis reiectis, in via principale: revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato, in-giusto e illegittimo, dichiarando che nulla è dovuto alla società opposta;
in via riconvenzionale: accertare il grave inadempimento della società e determinare il danno subito dalla Controparte_1
quantificato nella somma di € 16.350,00, oltre al danno da Parte_1 quantificarsi per la lieve difformità rimasta della trave intermedia, o nella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa;
per l'effetto, condannare la società al pagamento della somma dovuta alla Controparte_1 Parte_1
dichiarando che nulla risulta dovuto alla società opposta o, in subordine,
[...] dichiarando quale importo, emergente dagli atti di causa, risulterà dovuto, se del caso anche con valutazione equitativa. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre ad pagina 1 di 8 IVA e CPA come per legge”.
Per l'opposta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare: In via principale: rigettare tutte le domande articolate dalla
ivi compresa quella riconvenzionale e, per l'effetto, Parte_1 confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle avverse argomentazioni e, quindi, di revoca del decreto opposto, condannare la in persona del proprio legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Controparte_1 dell'importo che dovesse risultare all'esito del giudizio, nonché dell'eventuale compensazione. Con vittoria di spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La notificava decreto ingiuntivo alla con Controparte_1 Parte_1 cui le ingiungeva il pagamento della somma capitale di euro 21.966,10 (iva compresa) a titolo di corrispettivo per la realizzazione e consegna di travi lamellari in legno di cui alla fattura n. 23108 del 15.6.2018.
Avverso il decreto proponeva opposizione la deducendo che tra le parti era Pt_1 stato concluso in data 30.4.2018 un contratto che prevedeva la fornitura da parte dell'opposta di diverso materiale in legno per la realizzazione della copertura di un nuovo fabbricato a Monticelli d'Ongina; che a partire dall'aprile 2018 era stato consegnato in cantiere il materiale in questione tutto regolarmente pagato fino a quello oggetto della fattura del giugno 2018; che, a dire dell'attrice, una volta assemblato detto ultimo materiale, essa si era accorta che la trave rompitratta o trave intermedia presentava dei fuori squadra di 15-20 cm;
che il difetto riscontrato costituiva un grave vizio di costruzione del tetto a vista;
che la aveva CP_1 riconosciuto l'errore commesso e proposto la sola sostituzione della trave di colmo e il pagamento di un indennizzo di euro 500,00 del tutto insufficiente;
che, a seguito dell'intimazione del 26.6.18 di eliminare l'errore, la aveva interrotto ogni CP_1 rapporto con la e rifiutato la consegna del pacchetto isolante di cui al Pt_1
pagina 2 di 8 contratto 30.4.18; che in ragione di ciò l'attrice si era dovuta rivolgere alla
[...] per la fornitura della trave di colmo, dei travetti e del pacchetto isolante;
CP_2 che l'entità dei danni era stata comunicata all'opposta il 31.7.18; che questi erano di euro 1630,00 per la sostituzione della trave di colmo e dei travetti, di euro 2160,00 per lo smontaggio e il rimontaggio del tetto, di euro 3120,00 per il maggior costo nel nuovo pacchetto isolante, di euro 600,00 per ciascuno dei 14 giorni di fermo cantiere, di euro 1040,00 per la perizia di parte dell'architetto per un totale Tes_1 quindi di euro 16.350,00; che, anche a seguito dell'avvenuta sostituzione della trave di colmo, la copertura in legno del fabbricato continuava a presentare una lieve difformità dal progetto;
che, a fronte dell'inadempimento della il rifiuto CP_1 dell'opponente di pagare era stato del tutto legittimo;
che, pertanto, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere revocato, nulla essendo dovuto alla convenuta, che avrebbe dovuto essere condannata al risarcimento dei danni nella misura sopra indicata.
Parte opposta si costituiva, evidenziando che il 12.6.2018 essa aveva consegnato alla una serie di materiali in legno necessari ai fini della costruzione di un solaio Pt_1 in legno per un tetto non a vista, tra cui la “trave rompitratta” oggetto di contestazione;
che il successivo 15 giugno aveva inviato alla Persona_1 na email con la quale aveva contestato la conformità delle travi di legno CP_1 fornite, chiedendone la sostituzione;
che solo a seguito dell'incontro del 18 giugno era stato constatato che la difformità riguardava esclusivamente la “trave rompitratta”; che la si era accorta del vizio soltanto dopo aver posato sia la Pt_1 trave rompitratta che i travetti, quindi quando il solaio era stato completato;
che la difformità in questione non aveva causato alcun danno, né in termini di stabilità e sicurezza della struttura, né in termini d'impatto visivo, considerato che la fornitura richiesta ed eseguita aveva ad oggetto un tetto non a vista e che, quindi, il solaio sarebbe stato successivamente ricoperto;
che la veva comunque presentato CP_1 alla due possibili soluzioni a proprie spese;
che le parti avevano concordato Pt_1 per la soluzione più semplice e veloce di sostituzione della trave di colmo lasciando la trave rompitratta “difforme” oramai già posata;
che, del tutto inaspettatamente, però, nella stessa giornata del 18 giugno, la aveva trasmesso alla na Pt_1 CP_1 missiva nella quale, disattendendo le intese raggiunte in occasione dell'incontro in pagina 3 di 8 cantiere, chiedeva la rimozione del tetto con sostituzione della trave rompitratta più euro 1.000,00 per delle asserite modifiche alle staffature delle corree, più euro
1.000,00 (oltre IVA) al giorno a titolo di fermo cantiere o in alternativa “sostituzione della trave di colmo come da voi proposto e integrazione con un indennizzo…. per il fatto che la fornitura non è comunque conforme, più Euro 1.000,00 + IVA per le modifiche che dovremo fare alle staffature delle corree più fermo cantiere di 1.000 euro
+IVA al giorno a partire dalla data di contestazione della fornitura” oppure
“accettazione della fornitura nello stato in cui già si trovava a fronte della corresponsione di un indennizzo …. ed un fermo cantiere di Euro 1,000,00 (oltre IVA) al giorno”; che il 31.7.18 la aveva informato l'opposta di aver provveduto con Pt_2
l'ausilio di una terza società alla sostituzione della trave di colmo;
che la richiesta di risarcimento era infondata e pretestuosa;
che il tetto non era a vista, era stato completamento montato, la difformità visiva era lieve e non incideva sulla stabilità del tetto, quindi, nessun danno vi era stato, nemmeno di natura estetica;
che in assenza di inadempimento della a domanda di risarcimento danni avrebbe CP_1 dovuto essere respinta;
che, anche ammesso che inadempimento vi fosse stato a causa della fornitura della trave rompitratta difforme seppure idonea, la Pt_2 non aveva subito alcun pregiudizio in conseguenza di ciò, in quanto l'intervento di sostituzione, peraltro non provato, non era necessario e comunque la i era CP_1 resa disponibile a sostituire a proprie spese la trave di colmo;
che gli eventuali danni accertati sarebbero stati comunque da imputare alla condotta colposa e in malafede dell'opponente; che per tutte le ragioni anzidette l'opposizione avrebbe dovuto essere respinta o, in subordine, condannata l'opponente al pagamento dell'importo risultante all'esito del giudizio e 'dell'eventuale compensazione'.
Rigettate le richieste di concessione della provvisoria esecutorietà e di prova orale e disposta consulenza tecnica, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni come sopra riportate.
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Parte opposta ha agito per ottenere il pagamento del saldo del corrispettivo convenuto tra le parti con contratto del 30.4.2018 (doc. 2 opponente), avente per oggetto la realizzazione e consegna di materiale ligneo necessario per la realizzazione del tetto di un fabbricato.
pagina 4 di 8 L'opponente ha eccepito l'inadempimento di controparte ex art. 1460 cc e chiesto il risarcimento dei danni.
A detta della l'inadempimento sarebbe consistito nella Parte_1 consegna di una trave rompitratta non corrispondente al progetto esecutivo del tetto.
Ciò posto, occorre innanzitutto rilevare come non sia in contestazione tra le parti che, solo al termine del montaggio del materiale fornito dall'opposta ed in particolare della trave rompitratta, l'opponente si fosse accorta che i travetti presentavano dei fuori squadra;
che l'opposta aveva riconosciuto l'errore nella realizzazione delle asole della trave rompitratta e proposto la sostituzione della trave di colmo al fine di ovviare all'errore; che l'opponente non aveva accettato questa soluzione e richiesto la
“Rimozione totale del tetto con sostituzione della trave intermedia (quella sbagliata per intenderci) e tutti i costi di smontaggio, rimontaggio e sostituzione dei travetti che si danneggeranno nella fase di smontaggio. Oltre a questo applicazione di un fermo cantiere di 1.000 euro +IVA al giorno a partire dalla data di contestazione della fornitura;
In alternativa possiamo valutare se accettare altre due soluzioni:
Sostituzione della trave di colmo come da voi proposto e integrazione con un indennizzo (attendiamo una vostra proposta) per il fatto che la fornitura non è comunque conforme, più Euro 1.000,00 + IVA per le modifiche che dovremo fare alle staffature delle corree più fermo cantiere di 1.000 euro +IVA al giorno a partire dalla data di contestazione della fornitura;
Accettazione della fornitura nello stato in cui si trova e corresponsione di un indennizzo (attendiamo una vostra proposta) più fermo cantiere di 1.000 euro +IVA al giorno a partire dalla data di contestazione della fornitura” (doc. 2 opposta); che il tetto non era un tetto a vista.
Parte opposta, che ha ammesso la non conformità della trave rompitratta, ha contestato, in questa sede, che vi fosse stato inadempimento giuridicamente rilevante e tale da giustificare il mancato pagamento, considerato che la difformità da essa riconosciuta era solo di natura estetica, e non funzionale o strutturale, e non poteva aver causato alcun danno, dal momento che il tetto non era a vista.
La convenuta ha anche evidenziato come l'opponente non avesse fornito la prova che l'intervento di sostituzione della trave di colmo -peraltro, come proposto, in via conciliativa prima della lite dalla stessa opposta (al riguardo si veda prima parte pagina 5 di 8 della missiva a firma della stessa , doc. 2 parte opposta)- fosse Pt_2 effettivamente avvenuto.
A questo punto, va premesso che in caso di eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc -come è nella fattispecie de qua- operano i principi generali che governano la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive
(Cass.
9.3.23 n. 7041) e “il giudice è tenuto a verificare, per stabilire se l'eccezione sia stata sollevata in buona fede, se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva, per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione va ritenuto essere non di buona fede e quindi non giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, cc” (Cass. Sez. 2, 3 luglio 2000, n.8880;
Cass.
8.11.2016 n. 22626; Cass. 28.12.23 n. 36295).
Questa norma prevede, infatti, che non possa rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
Nella fattispecie in esame, all'esito della ctu svolta, è emerso che “mantenere le travi di colmo e rompi tratta fornite da . non avrebbe comportato danni di Parte_3 natura strutturale…..nessun danno riferito alla funzionalità, se intesa come copertura adatta all'uso,…. avrebbe comportato … conseguenza negativa relativamente all'estetica dell'opera. Tale vizio sarebbe tuttavia stato visibile SOLO nel caso che in futuro venga rimosso l'attuale soppalco piano che attualmente ne impedisce la vista.
(come evidenziato nella fotografia sopra riportata). Dalla documentazione agli atti si evidenziano maggiori costi di esecuzione scaturiti dall'intenzione di porre rimedio al danno estetico”.
Il consulente, che ha dichiarato che i lavori erano completamente ultimati quando si era recato sul posto e che “la porzione di copertura in oggetto non è attualmente totalmente visionabile in quanto esternamente, all'estradosso, è stata ultimata col manto di copertura in coppi mentre all'intradosso la parte tra la trave rompi tratta e la trave di colmo è coperta da un soppalco in legno” (pag. 14 relazione ctu), ha, quindi,
pagina 6 di 8 concluso che la difformità della trave rompitratta “non avrebbe precluso
l'installazione della copertura in legno (compreso il pacchetto isolante ed i coppi), tuttavia la copertura NON avrebbe corrisposto all'originario progetto relativamente all'orditura dei travetti ed avrebbe determinato una conseguenza estetica negativa in quanto i travetti non risultavano allineati. Ciò non avrebbe creato danni relativi a stabilità e funzionalità, mentre avrebbe inciso sull'estetica dell'opera ma unicamente nel caso in cui in futuro venga rimosso l'attuale soppalco piano che attualmente ne impedisce la vista. I maggiori costi di esecuzione scaturiti sono emersi dall'intenzione di porre rimedio al danno estetico. Se fosse stato mantenuto il disallineamento dei travetti la difformità dal progetto e dall'ordine di fornitura eseguito non avrebbe comportato maggiori costi ma il perdurare di un danno estetico nel solaio se in futuro venisse reso visibile”.
Orbene, alla luce di quanto accertato dal consulente del giudice, considerato che il vizio lamentato, e riconosciuto dalla stessa atteneva a profili esclusivamente CP_1
'estetici' riguardanti un tetto 'non a vista' e che tale difformità non avrebbe precluso
l'installazione della copertura in legno (compreso il pacchetto isolante ed i coppi)….. e non avrebbe creato danni relativi a stabilità e funzionalità del tetto stesso, il
Tribunale ritiene che l'errore commesso dall'opposta “non fosse grave ovvero avesse scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455
c.c., e il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione …. non di buona fede e quindi non giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, cc”.
A parere di questo giudice, non è consentito parlare di 'danno estetico' in un caso, come quello in esame, in cui il danno non può essere apprezzato da alcuno.
Occorre, inoltre, rilevare (come tempestivamente contestato dalla nella CP_1 comparsa di costituzione e nella memoria n. 1 ex art. 183 VI comma cpc;
in sede di comparsa conclusionale l'opposta ha, viceversa, argomentato anche dando per provata la circostanza) che l'opponente non ha assolto all'onere di provare l'effettiva sostituzione della trave di colmo ad opera di una società terza, avendo offerto in comunicazione una semplice fattura non quietanzata, che nulla ha provato al riguardo (va ricordato che nella relazione il ctu ha dichiarato che, al momento del sopralluogo, la trave di colmo era coperta da un soppalco in legno e, pertanto non era stato possibile verificarne la sostituzione, si vedano in proposito la foto a pag. 5 e pagina 7 di 8 le prime righe di pag. 14; non si dimentichi poi che parte attrice non ha contestato di non aver restituito la trave di colmo all'opposta).
Quanto al pacchetto isolante, si evidenzia come nessun rimprovero possa essere mosso a parte opposta, essendo stata una libera scelta dell'opponente quella di rivolgersi, a suo dire, ad un'altra impresa per ottenerne la fornitura, che, va ricordato, non ha formato oggetto di alcuna pretesa della n questa sede. CP_1
In mancanza di un inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1460 cc e di danno,
l'opposizione deve essere respinta.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu, sono poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, rigetta l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che si liquidano in euro
5070,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Pone le spese di ctu per intero a carico di parte opponente nella misura già liquidata dal g.i..
Così deciso a Brescia il 28.1.2024.
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
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