Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 05/06/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 217 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 12.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GONNELLA CARMINE, giusta Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, giusta CP_1
in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Assegno - pensione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 22/05/2023, la sig.ra ha adito il Tribunale di Parte_1
Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, nell'interesse del proprio figlio minore per opporsi all'esito del ricorso per accertamento tecnico Persona_1 preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., che aveva negato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento in suo favore dell'indennità di frequenza ex L. 118/71 L. 289/90.
Aveva dedotto, in fatto, che in data 29.10.2021 aveva inoltrato domanda alla competente Commissione Sanitaria, ai fini della visita di accertamento per l'invalidità civile ai sensi della L. 118/1971 e della L. 289/90 e successive modificazioni, previo riconoscimento del requisito sanitario, per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di frequenza e, al minore, venivano diagnosticate le seguenti patologie: “Disturbo dell'abilità prassiche e instabilità psicomotorie”. Tuttavia, la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità della ASL di Isernia riconosceva il minore Per_1
quale: “NON INVALIDO civile (patologia non invalidante o con riduzione della
[...] capacità lavorativa in misura INFERIORE AD 1/3 o minore non invalido art. 2 L. 118/71). Data decorrenza: 29/10/2021”. Dunque, detta commissione, nell'attestare che il minore al Persona_1 momento della visita era affetto da una serie di patologie gravemente invalidanti, non riconosceva il diritto all'indennità di frequenza ai sensi delle vigenti normative di legge. Analogo giudizio era stato espresso dal c.t.u. della fase di accertamento preventivo. Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, parte ricorrente ha proposto tempestivo ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, l'accertamento del riconoscimento del diritto azionato e del diritto al pagamento in suo favore, da parte dell' dei ratei maturati e CP_1 maturandi della prestazione richiesta oltre accessori, vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario. Si è costitutita l' deducendo e ribadendo nel merito la infondatezza della domanda CP_1 ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione. Parte resistente ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Su richiesta del ricorrente, è stata disposta rinnovazione della c.t.u., affidando nuovo incarico al dott. . Persona_2
La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 12.02.2025, svoltasi con trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tenuto conto delle note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, con contestuale motivazione.
*** 2. La domanda è parzialmente fondata. Infatti, l'art. 1 della Legge 18/80 e l'art. 1 della Legge 508/88 stabiliscono che “ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e concessa un'indennità di accompagnamento, non Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1 gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1 gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente, della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. La medesima indennità e concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.” Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio nominato nella presente sede di giudizio oppositivo di merito ha rivisto, con una relazione accurata ed approfondita, il giudizio già espresso dal primo c.t.u., e ha condivisibilmente concluso affermando che “il minore , di anni 9, è affetto da: “Disturbi specifici dell'apprendimento Persona_1
(DSA)”. Il quadro clinico menomativo permette di affermare che sussistono i requisiti medico legali per la concessione dell'indennità di frequenza (L. 289/1990) nei periodi in cui ha effettuato il trattamento logopedico e neuropsicomotorio come di seguito riportato:
- dal 06 luglio al 16.09.2021
- dal 02.11.2021 al 28.01.2022
- dal 16.02.2022 al 02.05.2022
- dal 10.02 al 30.06.2023.”. È da sottolineare che nessuna delle parti ha fatto pervenire osservazioni alla consulenza da parte di uno specialista qualificato. La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica così come rinnovata nella presente sede (con acquisizione di ulteriore documentazione che è stata scrupolosamente vagliata dall'esperto, nonché con esame diretto del periziando) alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici. Ne discende, quindi, che, la domanda va accolta limitatamente ai periodi indicati, sussistendo i requisiti sanitari di legge per l'insorgenza del diritto al beneficio richiesto. 3. Le spese seguono la soccombenza dell' e sono liquidate come in dispositivo. Le CP_1 spese di CTU, già liquidate nel procedimento per ATP e nell'attuale fase di opposizione liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza dei requisiti medico legali per la concessione dell'indennità di frequenza (L. 289/1990) in capo a nei periodi: Parte_2
- dal 06 luglio al 16.09.2021; Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
- dal 02.11.2021 al 28.01.2022;
- dal 16.02.2022 al 02.05.2022;
- dal 10.02 al 30.06.2023.
- Condanna l' alla refusione delle spese del giudizio in favore della CP_1 ricorrente, che liquida in euro 2.232, oltre iva, spese generali e c.p.a., da attribuirsi al difensore antistatario;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Così deciso in Isernia, il 05.06.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Elvira Puleio