Sentenza 12 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/04/2023, n. 9786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9786 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
A.A. ha proposto ricorso per la revocazione dell'ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 16 novembre 2018, n. 29589, la quale aveva dichiarato l'inammissibilità (per l'omesso deposito degli avvisi di ricevimento delle raccomandate inerenti alla relativa notifica a mezzo del servizio postale) del ricorso proposto dal medesimo per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma l'1 febbraio 2013, n. 49/01/2013. Quest'ultima sentenza aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla medesima Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 24 marzo 2011, n. 78/38/2011, la quale aveva avuto ad oggetto l'impugnazione (con esito favorevole) di cartella di pagamento (n. (Omissis)) per IRPEF, IRAP ed IVA relative all'anno 2002, che sarebbe stata notificata - secondo l'Agenzia delle Entrate - il 10 settembre 2008. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Con ordinanza interlocutoria, valutandosi l'ammissibilità del ricorso per revocazione, la causa è stata rinviata per la trattazione in pubblica udienza. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso per revocazione. Il ricorrente ha depositato memoria.
2. Il ricorso per revocazione è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia errore di fatto ai sensi dell'art. 395 c.p.c. , n. 4, nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione "sull'erroneo presupposto dell'omessa produzione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate di notifica dell'atto introduttivo".
Motivi della decisione
1. Il motivo di revocazione è infondato.
1.1 Si premette che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395 c.p.c. , comma 1, n. 4, il quale consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5", 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass., Sez. 5", 27 novembre 2020, n. 27131; Cass., Sez. 5", 17 agosto 2021, n. 22994; Cass., Sez. 5", 20 ottobre 2021, n. 29042).
1.2 Ciò detto, si deve disattendere l'eccezione proposta dal P.M. circa la carenza di autosufficienza del ricorso per revocazione. A suo dire, "(...) non appare autosufficiente il ricorso per revocazione, per il profilo della prospettazione della valida prova che, al momento della decisione gravata (e non soltanto al momento del deposito dell'originario ricorso), la Corte disponesse del documento - l'avviso di ricevimento, in originale, della raccomandata della notifica alla controparte - sulla cui mancanza ha definito il ricorso precedente".
1.3 Tuttavia, tale carenza - sempre che se ne accerti la sussistenza in fatto - non attiene all'autosufficienza del ricorso per revocazione, bensì agli elementi costitutivi dell'errore revocatorio in relazione alla peculiare conformazione della fattispecie concreta, nella quale viene in rilievo la prospettazione dell'omessa percezione da parte del giudice di documenti depositati dal ricorrente in Cancelleria ed acquisiti al fascicolo d'ufficio del procedimento giudiziario. Per cui, la prova dell'errore revocatorio investe la materiale disponibilità di tali documenti per il giudice - in seno al fascicolo d'ufficio - al momento topico della decisione, essendo addebitabile la loro pretermissione soltanto alla svista o alla disattenzione del giudice.
1.4 A ben vedere, quindi, il ricorso per revocazione soddisfa i parametri fissati per l'autosufficienza dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
Come è noto, il tradizionale rigore di tale canone è stato rivisitato da questa Corte, anche alla luce di un doveroso coordinamento con i principi sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (ed in particolare col principio del "diritto all'equo processo" di cui all'art. 6, par. 1).
In tale prospettiva, si è affermato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 6, - quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza depositata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo il 28 ottobre 2021 (ric. nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14 - Succi e altri c. Italia) - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può, pertanto, tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (in particolare: Cass., Sez. 1", 1 marzo 2022, n. 6769; Cass., Sez. 3", 4 marzo 2022, n. 7186; Cass., Sez. Un., 18 marzo 2022, n. 8950).
Si è altresì precisato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369 c.p.c. , comma 2, n. 4, che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cass., Sez. 1", 19 aprile 2022, n. 12481).
1.5 Nella specie, quindi, nonostante l'assenza della trascrizione o riproduzione del relativo contenuto, la prospettazione del ricorso per revocazione fornisce la precisa indicazione dei documenti sfuggiti all'esame del giudice, cioè degli avvisi di ricevimento, specificandone la congiunzione (mediante spillatura) alla relata di notifica in calce all'originale del ricorso per cassazione e l'acquisizione (mediante l'inserimento nel fascicolo di parte) al fascicolo d'ufficio. Inoltre, i medesimi documenti sono stati prodotti anche in questa sede mediante allegazione al ricorso per revocazione di "copia autentica estratta dal fascicolo d'ufficio del ricorso RG n. 12352/13".
2. Per il resto, comunque, il collegio ritiene l'insussistenza dei presupposti per la revocazione dell'ordinanza impugnata.
2.1 Illustrando nel dettaglio le implicazioni insite nella formulazione del principio già richiamato al punto 1.1, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395 c.p.c. , n. 4: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti;
b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa;
c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l'errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso;
e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poichè l'errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa (tra le tante: Cass., Sez. Lav. 19 ottobre 2010, n. 22171; Cass., Sez. 1", 15 dicembre 2011, n. 27094; Cass., Sez. 6"-5, 5 marzo 2015, n. 4456; Cass., Sez. Lav., 4 ottobre 2018, n. 24355; Cass., Sez. 1", 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass., Sez. 5", 21 novembre 2022, n. 34267; Cass., Sez. 5", 15 dicembre 2022, nn. 36823, 36864, 36870 e 36875).
2.2 Nella selezione degli atti interni al giudizio di legittimità, poi, è consolidata l'ulteriore affermazione secondo cui vi rientra, tra l'altro, il deposito del ricorso ex art. 369 c.p.c. , comma 1, (tra le tante: Cass., Sez. 5", 11 febbraio 2004, n. 2597; Cass., Sez. 1", 22 novembre 2006, n. 24586). Inoltre, quanto alla mancata considerazione di un documento da parte della Suprema Corte, benchè inserito nel fascicolo, è anche consolidato l'orientamento secondo cui l'affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di un documento che, invece, risulti esservi incontestabilmente inserito, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395 c.p.c. , n. 4 e non di ricorso per cassazione (tra le tante: Cass., Sez. 3", 15 maggio 2007, n. 11196; Cass., Sez. Lav., 28 settembre 2016, n. 19174; Cass., Sez. 5", 26 gennaio 2021, n. 1562).
Sotto diverso, ma connesso profilo, è stato, infine, affermato che, in caso di revocazione proposta avverso la sentenza con cui la Suprema Corte abbia dichiarato improcedibile un ricorso per carenza della copia notificata della sentenza impugnata, la prova della sua presenza nel fascicolo di parte può essere fornita dimostrando l'espressa menzione dell'atto nel ricorso originario notificato alla controparte, ovvero sulla base di altri elementi, a condizione che essi non rientrino nella disponibilità materiale della parte che avrebbe interesse a fornire tale dimostrazione e, dunque, diversi dall'indice a suo tempo vistato dalla Cancelleria e poi ritirato dalla parte (in termini: Cass., Sez. 3", 21 maggio 2015, n. 10517).
Al contrario, sulla specifica questione inerente l'assenza di un atto nel fascicolo d'ufficio, perchè - seppur tempestivamente e regolarmente depositato - inserito in altro fascicolo per un "disguido di cancelleria", è dato riscontrare un unico precedente di legittimità, secondo cui, in tema di revocazione, non ricorre l'errore di fatto ex art. 395 c.p.c. , n. 4, qualora la Suprema Corte pronunci un'ordinanza senza vagliare un ricorso incidentale non presente in atti, in quanto inserito per mero disguido di cancelleria in altro fascicolo processuale, giacchè, in tale ipotesi, la declaratoria di inesistenza di detto ricorso al momento della decisione risulta formalmente corretta ed esclude, pertanto, la commissione di un errore di percezione, salvo, tuttavia, che il ricorso incidentale deve essere deciso perchè la parte ha diritto ad una pronuncia sul punto (in termini: Cass., Sez. 1", 20 novembre 2017, n. 27508 - nella specie, dichiarata inammissibile la revocazione, la Suprema Corte ha proceduto all'esame ed alla decisione sul ricorso incidentale smarritosi). Più in dettaglio, nella cennata occasione, il giudice di legittimità ha escluso che alcun errore di percezione potesse sussistere, giacchè effettivamente il ricorso incidentale non era in atti e la declaratoria di sua inesistenza era formalmente corretta.
Ricorrendo poi alla costante giurisprudenza secondo cui, qualora sia pronunziata sentenza di cassazione, ma per errore non sia stato trattato il ricorso incidentale, ritualmente proposto, quest'ultimo deve essere deciso, avendo la parte diritto alla pronuncia sul punto, ed avendo riscontrato che la decisione di cui si era chiesta la revocazione aveva pronunciato in rito, e non sul merito, con la detta sentenza la Suprema Corte ha esaminato e deciso il ricorso incidentale in allora pretermesso dal Collegio giudicante.
La pronuncia in parola, pur senza richiamarle espressamente, sembra innestarsi su un paio di decisioni di legittimità, sul tema della revocazione in generale, secondo cui l'errore di fatto revocatorio di cui all'art. 395 c.p.c. , n. 4, essendo un errore di percezione del giudice risultante dagli atti o documenti della causa, è configurabile nel caso in cui il giudice supponga inesistente un documento ritualmente prodotto ed effettivamente esistente, ma non laddove il documento, pur prodotto in giudizio, non esista materialmente tra gli atti di causa al momento della decisione (per smarrimento, sottrazione, distruzione o ritiro volontario), sicchè il giudice non abbia potuto prenderlo in esame ai fini della valutazione probatoria e della decisione della controversia (in termini: Cass., Sez. 5", 25 maggio 2011, n. 11453 - vedasi anche, in motivazione: Cass., Sez. 1", 11 ottobre 2006, n. 1938).
Per la verità, può riscontrarsi un'ulteriore decisione di questa Corte (Cass., Sez. 5", 1 febbraio 2019, n. 3088), in cui è venuto in questione l'inserimento in altro fascicolo d'ufficio - anche in tal caso "per disguido di Cancelleria" - del controricorso regolarmente depositato e destinato al "giusto" fascicolo d'ufficio, e ciò a causa della confusione generata dai numeri di ruolo oggettivamente simili. In tale occasione, invero singolare, la Corte, su istanza del difensore della parte che aveva subito le conseguenze dell'errore (giacchè il ricorso contro cui essa aveva tempestivamente resistito era stato frattanto deciso circa tre anni prima, a sua insaputa), non ha potuto che limitarsi a dare atto del disguido e della estraneità della stessa parte alla causa sottoposta al suo esame.
2.3 Le pronunce sopra citate (Cass., Sez. 1", 11 ottobre 2006, n. 1938; Cass., Sez. 5", 25 maggio 2011, n. 1145), per quanto apparentemente calzanti nella specie, non paiono in realtà pertinenti, perchè (come si evince dalle rispettive motivazioni) il principio poc'anzi riportato è tratto dalla decisione più risalente, che concerne propriamente l'ipotesi in cui sia indiscusso che il documento mancante al momento della decisione sia stato però ritualmente prodotto e acquisito al fascicolo, ciò di cui il giudice - come in quel caso - ha piena contezza: la questione, dunque, è legata alla problematica del prelievo di un documento già prodotto e alla sua mancata restituzione in cancelleria, ovvero anche del suo smarrimento, e si interseca con i relativi poteri del giudice in ordine alla sua ricerca, oppure all'adozione della decisione allo stato degli atti (tra le tante: Cass., Sez. 1", 3 giugno 2014, n. 12369; Cass., Sez. 1", 25 maggio 2015, n. 10741; Cass., Sez. 3", 18 aprile 2016, n. 7630; Cass., Sez. 3", 14 febbraio 2017, n. 3771).
2.4 La questione in disamina, invece, è affatto diversa.
In realtà, in adesione al più recente indirizzo di questa Corte (in particolare: Cass., Sez. 5", 14 novembre 2019, n. 29634), il collegio ritiene che la norma dettata dall'art. 395 c.p.c. , n. 4, laddove si attribuisce rilevanza, ai fini della revocazione, all'errore di fatto "risultante dagli atti o documenti della causa", debba essere letta secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce dei cennati principi, inerenti, in definitiva, il "giusto processo" e l'effettività della tutela giurisdizionale. Infatti, quanto precede induce a ritenere che, già in senso tecnico, il ricorso in parola sia da considerarsi "atto di causa", la cui qualificazione deriva non già dal suo fisico inserimento nel fascicolo (attività che non dipende minimamente dalla parte, essendo di esclusiva competenza del Cancelliere, ex art. 36 disp. att. c.p.c. ), bensì dall'aver la parte stessa espletato quanto necessario perchè esso pervenga alla cognizione (lato sensu) del giudice, mediante rituale produzione.
D'altra parte, questa Corte ha già avuto modo di precisare che l'errore revocatorio deve risultare sulla sola base della sentenza, nel senso che in essa sussista una rappresentazione della realtà in contrasto con gli atti e i documenti processuali regolarmente depositati, per tali non potendo che intendersi quelli - attinenti alla causa - ritualmente ricevuti dal Cancelliere, su richiesta della parte. La quale parte, dunque, non può che fondatamente confidare nel fatto che la propria attività processuale, ove dispiegata nel rispetto dei canoni normativi, sia idonea a produrre gli effetti che devono derivarne (id est, per stare a quanto qui interessa, la tempestiva produzione di un atto o documento in Cancelleria implica che legittimamente la parte che vi ha provveduto possa attendersi che di tale produzione, nella relativa causa, il giudice terrà conto, già a prescindere dall'esito della afferente valutazione). E', quindi, evidente che, nell'espressione "atto o documento di causa", per quel che qui interessa, va ricompreso non solo ciò che il giudice rinvenga materialmente nel fascicolo d'ufficio (o in quello di parte nel primo inserito), ma anche ciò che avrebbe dovuto esservi inserito dal Cancelliere (per aver la parte diligentemente assolto il proprio onere di produzione), ma che invece, per mero disguido, non lo è stato. In tal guisa, l'errore di percezione del giudice non riguarda solo ciò che egli rinvenga, o non rinvenga, in senso fenomenico, nel fascicolo d'ufficio all'atto della decisione, ma si estende anche a quell'atto o documento (attinente alla causa) che, benchè regolarmente prodotto dalla parte, non sia stato però dal giudice stesso apprezzato per causa ascrivibile all'ufficio giudiziario nel suo complesso, latamente inteso. L'argomento, ovviamente, è assai delicato, perchè comporta il rischio che deficienze operative o organizzative della Cancelleria possano ridondare sul contenuto della decisione e, ancor prima, sulla stessa serenità del giudice. Tuttavia, a parte l'insignificanza, sul piano statistico, di tali evenienze, si tratta di un costo (e di un rischio) sistemico, che occorre consapevolmente affrontare e risolvere, nell'interesse dell'utente che, pur anelando giustizia, vede negarsela per un fatto assolutamente a lui non ascrivibile, nè direttamente, nè indirettamente. Pare a questa Corte di assoluta evidenza come una soluzione che suggelli tale risultato finisce col cozzare, prim'ancora che con i su ricordati principi, anche col buon senso (Cass., Sez. 5, 14 novembre 2019, n. 29634).
Infine, non è superfluo evidenziare come le considerazioni che precedono valgano specificamente nella descritta ipotesi del "disguido di Cancelleria", ove debitamente documentato, o in altre ad essa (rigorosamente e strettamente) assimilabili e sempre che della ritualità del deposito dell'atto la Suprema Corte non abbia contezza alcuna. In qualsiasi altra ipotesi in cui effettivamente un atto o documento non sia stato rinvenuto nel fascicolo d'ufficio o di parte al momento della decisione, benchè vi fosse stato regolarmente inserito (diversamente dalle ipotesi evidenziate al punto 2.2, correttamente inquadrate nell'ambito dell'errore di fatto revocatorio dalla condivisibile giurisprudenza ivi richiamata), alcun rimedio è esperibile avverso i provvedimenti ciononostante adottati dalla Suprema Corte, quale giudice di legittimità, sul presupposto della sua inesistenza, non potendo configurarsi, in tal caso, alcun errore di percezione e non trovando applicazione le ulteriori ipotesi previste dall'art. 395 c.p.c. , invece sperimentabili (ad eccezione del caso regolato dal n. 5 dello stesso articolo), ai sensi dell'art. 391-ter c.p.c. , solo quando la Corte pronunci nel merito ex art. 384 c.p.c. , comma 2, (vedansi: Cass., Sez. Un., 10 luglio 2012, n. 11508; Cass., Sez. Un., 18 luglio 2013, n. 17557; Cass., Sez. Un., 23 novembre 2015, n. 23833).
2.5 Secondo l'ordinanza impugnata, "(...) il ricorrente non ha prodotto l'avviso di ricevimento e manca una valida costituzione in giudizio della controparte, sicchè deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso".
Tale decisione è coerente con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui: nel processo tributario è inammissibile il ricorso (o l'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ove il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico, o l'elenco delle raccomandate recante la data ed il timbro dell'ufficio postale, o l'avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. In difetto della produzione di tali documenti contestualmente alla costituzione il giudice, se non sussistono i presupposti della rimessione in termini, non può sanare l'inammissibilità ordinandone la successiva esibizione ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 5 ed il tempestivo perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso (o dell'appello) può ritenersi provato soltanto se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza) (da ultima: Cass., Sez. 5, 27 ottobre 2022, n. 31879); in tema di ricorso per cassazione, la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, la cui assenza non può essere superata con la rinnovazione, atteso che, pur non traducendosi in un caso d'inesistenza, non determina neppure la mera nullità, ma solo con la costituzione della controparte, che dimostra l'avvenuto completamento del procedimento, ovvero con la richiesta di rimessione in termini della parte stessa in funzione del deposito dell'avviso che affermi non aver ricevuto, che presuppone, però, la prova della tempestiva richiesta all'amministrazione postale, a norma della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1 , di un duplicato dell'avviso stesso ovvero dell'impossibilità, nonostante la normale diligenza, di tale attività (tra le tante: Cass., Sez. 5", 30 dicembre 2015, n. 26108; Cass., Sez. 5", 27 marzo 2019, n. 8543; Cass., Sez. 5", 4 novembre 2020, n. 24529; Cass., Sez. 6"-5, 13 dicembre 2021, n. 39668; Cass., Sez. 5", 20 luglio 2022, n. 22753).
2.6 Di contro, il ricorrente si è limitato a produrre nel presente procedimento il ricorso per cassazione con la relata di notifica a mezzo del servizio postale ed i relativi avvisi di ricevimento, estraendone copia dal fascicolo di parte (dopo la pubblicazione dell'ordinanza impugnata).
Tuttavia, tale produzione non è sufficiente per la revocazione dell'ordinanza impugnata, non essendo stato inequivocabilmente documentato che i medesimi avvisi di ricevimento fossero allegati alla relata di notifica in calce all'originale del ricorso per cassazione al momento della costituzione in giudizio e fossero, perciò, conoscibili dal collegio al momento della decisione in camera di consiglio.
Difatti, la "nota di deposito ed iscrizione a ruolo" presentata dal difensore del ricorrente il 23 marzo 2013 (ed inserita dallo stesso nel fascicolo di parte all'interno del fascicolo d'ufficio del procedimento iscritto al 12352/2013 R.G.) menziona il deposito in Cancelleria del ricorso per cassazione consegnato per la notifica a mezzo del servizio postale il 7 maggio 2013 con l'apposizione in calce della sola relata, ma non indica (nello Spa zio all'uopo deputato) la data di ricevimento della notifica da parte del destinatario.
Peraltro, la dedotta "spillatura" degli avvisi di ricevimento alla relata di notifica in calce all'originale del ricorso per cassazione non basta a confermarne l'effettiva presenza nel fascicolo d'ufficio al momento della decisione, non essendovi una specifica annotazione del relativo deposito - originario o successivo - nell'"indice degli atti e dei documenti", ove si fa esclusivo riferimento alla produzione dell'originale e delle copie.
Si aggiunga che le stesse copie del ricorso per cassazione, che erano state depositate nel fascicolo di parte - insieme all'originale - dal difensore del ricorrente, contenevano la riproduzione della sola relata di notifica, ma non anche dei corrispondenti avvisi di ricevimento.
Pertanto, se ne può fondatamente desumere che tali documenti non siano stati rinvenuti dal collegio nel fascicolo d'ufficio al momento dell'adunanza camerale del 23 ottobre 2018, per cui non se ne poteva tener conto nella valutazione dell'ammissibilità del ricorso per cassazione.
3. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l'infondatezza del motivo dedotto, il ricorso per revocazione deve essere rigettato.
4. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
5. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 , comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per revocazione;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 530,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito;
dà atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.