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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 27/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Composta da
Dott. Matteini Claudia Presidente
Dott. Baglioni Claudio Consigliere
Dott. Munzi Daniela Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 681/2022 r.g.,
proposto da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Festa;
Parte_1
- appellante contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenza Parlani;
, contumace;
- appellati Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1
Sentenza n. 444/2022 emessa in data 21.06.2022 dal Tribunale di Spoleto che ha rigettato la domanda di risarcimento danni dallo stesso formulata nei confronti di e Controparte_2 [...]
. Controparte_1 aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale Parte_1
occorso in data 23.03.2012 alle ore 17.00 circa, lungo la strada provinciale 451, al km. 7+600 in località Cortignano di Montefalco. Nell'occasione l'attore era alla guida del veicolo Lancia Y tg.
DL402Jk con direzione Giano dell'Umbria-Spoleto, allorché entrava in collisione con l'autocatto
Iveco tg. CX749JY condotto dal sig. che transitava nell'opposto senso di marcia. Controparte_2
Il Tribunale di Spoleto ha ritenuto che il sinistro era da addebitarsi in via esclusiva al sig.
[...]
per aver invaso l'opposta corsia in prossimità di una curva tanto che, al momento Parte_1
dell'avvistamento dell'attore da parte del convenuto, restavano circa 4 mt. utili di frenata, non sufficienti ad arrestare il veicolo condotto dal convenuto, il quale non poteva spostarsi sulla destra per la presenza di un pedone che correva contromano.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118
disp. Att. c.p.c. perché “la lettura della decisione evidenzia quanto sia scarna, ma soprattutto come le sue motivazioni oltre ad essere minime ed inaccettabili siano meramente apparenti, non essendo dato comprendere né l'iter logico seguito dal Giudicante che lo ha portato alle sue determinazioni né, tanto meno, il loro fondamento giuridico”.
Con il secondo motivo si è eccepita “l'errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. e dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - non corretta la valutazione ed interpretazione del giudice di primo grado delle risultanze della c.t.u”.
Il Giudicante ha fondato la propria decisione sul mero accertamento dell'invasione della corsia di marcia opposta da parte del sig. come comprovato dalle indagini svolte in sede Parte_1
penale, dalla relazione di sinistro redatta dalle Autorità intervenute nell'immediatezza del fatto,
nonché dalla C.T.U. dell'Ing. Ma il Giudice non ha esaminato completamente la condotta Per_1
di guida del sig. perché non ha tenuto conto del fatto che il conducente della Controparte_2
betoniera (mezzo notoriamente pesante ed ingombrante), pur osservando i limiti di velocità prescritti,
non ha moderato ulteriormente la propria velocità in considerazione dello stato dei luoghi e della tipologia del mezzo condotto. Alle pagine 17 e 18 della c.t.u., l'Ing. scrive Persona_2 testualmente: “che la velocità di 65 km/h per una betoniera in prossimità di una curva con scarsa visibilità non era adeguata allo stato dei luoghi”, seppure previsto un limite di velocità di 70 km/h proprio in corrispondenza della stessa. Il medesimo c.t.u. rileva che: “la velocità alla quale procedeva l'autocarro, pur se inferiore a quella massima consentita dalla segnaletica stradale, non era adeguata alla situazione e all'ambiente in quanto non poteva consentire l'arresto in sicurezza di fronte ad ostacoli pur prevedibili” (pag. 18). Lo stesso c.t.u. afferma altresì che: “un limite di velocità di 70
km/h su quel tratto di strada sia fuorviante e non coerente con lo stato dei luoghi”. La velocità di 65
km/h tenuta dalla betoniera e rilevata sulla base della analisi del foglio di registrazione cronotachigrafo, consentiva l'arresto del mezzo in circa 45 metri ed il convenuto non aveva detta visibilità. Il sig. avrebbe dovuto regolare la propria velocità così come previsto dall'art. 141 CP_2
Codice della Strada. nel corso dell'istruttoria è emersa per dichiarazione del convenuto la presenza di un pedone che avrebbe impedito al di spostarsi più a destra per evitare l'impatto con il CP_2
e che la presenza del pedone viene ormai considerata dalla giurisprudenza come un ostacolo Pt_1
prevedibile, soprattutto nei tratti di strada le cui caratteristiche non consentono una visuale adeguata
(in sostanza il pedone è imprevedibile solo quando attraversa repentinamente la strada). Presenza del pedone che è emersa soltanto durante l'interrogatorio formale del convenuto, il quale con valore confessorio l'ha ritenuta un elemento a suo discarico;
in realtà la presenza del pedone aggrava la posizione processuale del convenuto e rende necessaria la sanzione della sua condotta: in altre parole il avrebbe dovuto tenere una velocità e una condotta di guida che gli doveva consentire di CP_2
fermare il suo mezzo per non investire il pedone. La presenza del pedone, frutto della sola dichiarazione del non può di certo essere considerata imprevedibile (visto che molto CP_2
probabilmente era visibile). Dalla ricostruzione della dinamica del sinistro operata dai consulenti tecnici intervenuti sulla questione, emerge che la velocità tutt'altro che prudenziale della betoniera è
stata sicuramente una concausa del sinistro almeno nella misura del 30%, perché ha impedito al conducente del mezzo pesante, una volta venutosi a trovare in pochi istanti ad immediato ridosso dell'autovettura condotta dal sig. constatata l'impossibilità di spostarsi più a destra per Pt_1
l'ipotetica presenza del pedone, di arrestare l'autocarro in tempo utile a scongiurare la collisione.
Si è costituita la , la quale ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_1
perché il Giudice di prime cure ha attentamente vagliato non solo la CTU dallo stesso disposta, gli interrogatori formali e il rilevamento tecnico-descrittivo dei Carabinieri intervenuti circa quindici minuti dopo l'accadimento, ma anche la perizia tecnica disposta dalla Procura presso il Tribunale di
Spoleto a firma Ing. Risulta per certo (rilievi Autorità intervenuta, All. 2 ) che la vettura Per_3 CP_1
condotta dall'appellante procedeva, in presenza di una curva con scarsa visibilità, ad una velocità pari al limite ivi ammesso di 70 km/h, invadendo la corsia riservata alla circolazione in senso opposto e finendo per collidere, all'interno della corsia avversa, con l'autocarro betoniera condotto e di proprietà del . Il punto d'urto è stato accertato per l'Ing. all'interno di un Controparte_2 Per_3
range che va dai 30 ai 65 cm all'interno della corsia percorsa dall'autocarro. Per i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi immediatamente dopo il sinistro il punto d'urto viene individuato a circa 65
cm all'interno della corsia percorsa dal La velocità dell'autocarro è stata accertata senza CP_2
alcun dubbio (vista la presenza del cronotachigrafo sul mezzo) in 65 km/h, una velocità ben inferiore al limite massimo previsto per chi percorra quel tratto di strada. Come si evince dalla lettura di pagina
16 della perizia a firma Ing. (All. 3 ) e, soprattutto dai rilievi effettuati dai Pubblici Per_3 CP_1
Ufficiali, la corsia percorsa dal ove è stato determinato il punto d'urto, era larga m.3,25. CP_2
La betoniera dell'odierno appellato è larga m. 2,50. Pertanto, considerato che l'invasione di corsia operata dal è stata determinata tra cm. 30 e cm.65 è evidente che, anche assumendo l'ipotesi Pt_1
più favorevole al (range individuato dall'Ing. e laddove il avesse avuto la Pt_1 Per_3 CP_2
possibilità di spingersi fino al limite estremo del margine destro della propria corsia di marcia, l'urto sarebbe stato comunque inevitabile. Sempre dall'istruttoria espletata è emerso che l'unica contravvenzione che è stata elevata è la violazione dell'art. 143 comma 12 del C.d.S a carico dell'odierno appellante e infatti, alla voce „Dinamica“ dei documenti redatti dai Carabinieri intervenuti si legge, il „..imboccava una curva sinistrorsa con poca visuale libera, CP_2
stringendola ed oltrepassando la corsia di mezzeria di circa 65 cm..“ . Nessuna violazione alle norme del C.d.S. è stata, per contro, elevata a carico del CP_2
Il Sig. , benché ritualmente citato, non è comparso rimanendo contumace. Controparte_2
Con Ordinanza del 20.04.2023 la Corte ha rigettato le richieste istruttorie formulate dall'appellante
(prova testimoniale e CTU) ed ha rinviato la causa al 18.04.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18/04/2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1) Il primo motivo d'appello non è fondato perché la sentenza di primo grado è adeguatamente motivata e rende percepibili le ragioni della decisione, comprendendosi l'iter logico seguito dal giudice per addivenire alla decisione di rigetto della domanda attorea. Il giudice ha infatti ritenuto sussistente la responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro, attraverso l'esame e l'interpretazione dei mezzi istruttori raccolti nel corso del giudizio ed in particolare ha dato atto delle risultanze della Relazione redatta dai Carabinieri intervenuti, delle sommarie informazioni testimoniali, delle prove orali assunte in primo grado, nonché delle consulenze tecniche redatte sia nell'ambito del processo penale sia in quello civile.
La Suprema Corte ha ribadito come in presenza di motivazione solo apparente, deve considerarsi nulla la sentenza perché risulta affetta da error in procedendo, quando, benché materialmente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, dal momento in cui risulti contenente argomentazioni non idonee a far comprendere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e non potendo delegare all'interprete il compito d'integrarla con le più varie e ipotetiche congetture (Cass. Civ, Ordinanza n. 5927/2023),
2) Il secondo motivo è ugualmente infondato perché risulta pacificamente accertata la responsabilità
esclusiva di in relazione all'urto frontale avvenuto il giorno 23.03.2012 con il Parte_1
sig. . La responsabilità è emersa dalla CTU disposta in primo grado, dagli Controparte_2 interrogatori formali, dal rilevamento tecnico-descrittivo dei Carabinieri intervenuti immediatamente,
dalla perizia tecnica disposta dalla Procura presso il Tribunale di Spoleto a firma Ing. acquisita Per_3
in giudizio.
In particolare risulta pacifico che la vettura condotta da procedeva, in presenza Parte_1
di una curva con scarsa visibilità, ad una velocità pari al limite ivi ammesso di 70 km/h, invadendo la corsia riservata alla circolazione in senso opposto e finendo per collidere, all'interno della corsia avversa, con l'autocarro betoniera condotto dal sig. . Il punto d'urto è stato Controparte_2
accertato per l'Ing. tra i 30 e i 65 cm all'interno della corsia percorsa dall'autocarro e per i Per_3
Carabinieri intervenuti il punto d'urto viene individuato a circa 65 cm all'interno della corsia percorsa dal CP_2
La velocità dell'autocarro è stata accertata in circa 65 km/h, velocità inferiore al limite massimo previsto per il tratto di strada interessato. Al riguardo sostiene l'appellante che il sig. CP_2
avrebbe potuto ridurre ulteriormente la velocità in considerazione dello stato dei luoghi, come affermato anche dal CTU, ma si ritiene che anche in tal caso il conducente la betoniera non avrebbe comunque potuto porre in essere una manovra d'emergenza che potesse evitare la collisione.
Ciò in considerazione del fatto che lo scontro è avvenuto in presenza di una curva con scarsa visibilità
e quindi nell'impossibilità di avvistare il pericolo tempestivamente al fine di porre in essere la manovra d'emergenza.
Inoltre la larghezza della betoniera non consentiva un ulteriore spostamento sul margine destro della carreggiata, posto che la corsia era larga m.3,25 e la betoniera era larga m. 2,50, dunque non vi era lo spazio sufficiente per compiere una manovra al fine di evitare l'urto frontale con la Lancia Y condotta da . Parte_1
Ciò a prescindere dall'ostacolo che avrebbe costituito il pedone, la cui presenza è stata peraltro dichiarata solo dal convenuto in sede d'interrogatorio formale e non dai Carabinieri intervenuti, con tutte le conseguenze che ne derivano ai fini probatori. Anche l'ausiliaria del Giudice, Ing. ha affermato che “il aveva a Persona_2 CP_2
disposizione ulteriori 30 cm di carreggiata, tuttavia si ritiene che prima dell'impatto stesse comunque
tenendo strettamente la destra“ e ancora,“si ritiene che se anche il vesse potuto usufruire CP_2
dei 30 cm rimanenti e di parte della banchina non avrebbe potuto comunque evitare l'incidente“.
La CTU ha concluso la sua Relazione, dopo un'approfondita disamina dello stato dei luoghi e degli atti e documenti di causa, affermando che “ con la propria condotta ha violato Parte_1
l'art. 143 del codice della strada invadendo la corsia opposta. Nulla si può imputare a
[...]
in quanto conduceva il veicolo sulla propria corsia tenendo strettamente la destra. CP_2
Entrambi i conducenti procedevano a velocità inferiori a quelli massimi consentiti. Si vuole però
osservare che, nel senso di marcia – Spoleto presumibilmente mancava la segnaletica di Per_4
pericolo per serie di curve pericolose che avrebbe potuto indurre il conducente dell'autobetoniera a
ridurre ulteriormente la propria velocità di marcia”.
Non può quindi presumersi una responsabilità concorrente del conducente l'autocarro ai sensi dell'art. 2054, II comma c.c. perché tale disposizione ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro (Cass. Civ. n. 8051/2016).
L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, II comma, c.c. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. Civ. n. 12610/2018).
L'appello viene quindi rigettato.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza con conseguente condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado come liquidate nel dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, in considerazione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate (scaglione da € 52.001,00 a €
260.000,00).
In ragione della soccombenza dell'appellante, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del cit.
art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'appellata che si liquidano in € 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Perugia il 17/01/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Daniela Munzi Dott. Claudia Matteini