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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 04/08/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1571/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1571/2022 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 ANNALISA BASSI, dell'avv. FRANCESCO ROPPO, dell'avv. MARIA CHIARA SALTI e dell'avv. DENISE FERRARI, elettivamente domiciliato in VIALE MATTEOTTI, N. 105, FORLÌ, presso il difensore avv. FRANCESCO ROPPO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARA GRASSI, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in V. V. RANDI, N. 43, 48121 RAVENNA, presso il difensore avv. BARBARA GRASSI
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 26 febbraio 2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con decreto del 7.11.2024 e, in particolare:
- parte opponente ha concluso come da foglio di Parte_1 precisazione delle conclusioni depositato in data 25.02.2025, ovvero: “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, e previe le declaratorie e gli accertamenti tutti, anche all'occorrenza in via incidentale, del caso e di legge, per i motivi di cui in narrativa nel merito: in via principale: in accoglimento della presente opposizione, e per i motivi di cui in narrativa, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 283/2022 emesso in data 9 marzo 2022 dal Tribunale di Forlì, in persona del Giudice, dott. Danilo Maffa, e notificato in data 13 aprile 2022, siccome nullo, improcedibile, illegittimo, inammissibile, infondato, non provato o come meglio;
sempre in via principale, anche riconvenzionale per quanto occorrer possa, accertato e dichiarato, per le causali di cui in premessa, l'inadempimento di alle obbligazioni assunte nei confronti di CP_1 Parte_2 [...]
dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente a Parte_1 CP_1
In via subordinata, anche riconvenzionale per quanto occorrer possa, nella denegata Parte_2
pagina 1 di 14 ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse, comunque, esistente un credito a favore di CP_1
determinare, in corso di causa, l'eventuale diversa e minor somma, dovuta da
[...] Parte_2 a In via riconvenzionale Parte_1 CP_1 Parte_2 condannare sempre e comunque per le causali di cui in premessa, al Controparte_2 Pt_2 risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi da parte opponente, che si quantificano fin da ora in un importo non inferiore ad euro 25.179,50= e comunque nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, eventualmente anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. In via riconvenzionale subordinata nel denegato caso in cui l'Ill.mo Tribunale accolga l'avversa domanda, anche parzialmente, compensare quanto risultasse dovuto da a Parte_1 CP_1 Parte_2
con quanto dovuto da quest'ultima a a titolo di
[...] Parte_1 risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi da quest'ultima. Sempre e comunque, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario (15%), oltre ad IVA, C.P.A. come per legge”;
- parte opposta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni CP_1 depositato in data 25.02.2025, ovvero come comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.10.2022: “Voglia l'adito Giudice, contrariis rejectis, IN VIA PRELIMINARE - In considerazione della assoluta mancanza di prova scritta, a sostegno dell'opposizione e della non pronta ed agevole soluzione del relativo giudizio, si chiede di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. - Confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, condannare la in persona Pt_1 del legale rapp.te, con sede in Sala Baganza (PR), via Aguzzoli 1, a pagare alla la CP_1 somma di € 24.944,89 (IVA compresa), oltre interessi dalla esigibilità al soddisfo e le spese di procedura liquidate in decreto, nonché gli accessori di legge. NEL MERITO - Respingere tutte le domande, ivi comprese quelle riconvenzionali, formulate da parte opponente, perché infondate in fatto e in diritto. - Conseguentemente, accertare e dichiarare che parte opponente deve essere condannata al pagamento della somma di € 24.944,89, di cui alle fatture nn. 136-118-133-146/21, emesse dalla
per le ragioni esposte in atti. - Per l'effetto di quanto sopra, respingere l'opposizione a CP_1 decreto ingiuntivo proposta dalla perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, Pt_1 confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, condannare l'opponente a pagare alla
la somma di € 24.944,89 (IVA compresa), oltre interessi dalla esigibilità al soddisfo e le CP_3 spese di procedura liquidate in decreto, nonché gli accessori di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, (di Parte_1 seguito anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo N.F.T. o committente) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 283/2022, con cui il Tribunale di Forlì, su ricorso di (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale o solo appaltatore), ingiungeva il CP_1 pagamento dell'importo pari ad euro 24.944,89, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale somma dovuta in ragione dell'esecuzione di fusti per salotti commissionati, di cui alle fatture commerciali nn. 118, 133, 136 e 146 del 2021, rimaste insolute ed azionate in sede monitoria. Preliminarmente, parte opponente ricostruiva le vicende fattuali oggetto di causa, dando atto che: a) nell'estate 2021, affidava alla società l'incarico di Parte_1 CP_1 realizzare fusti di due specifici modelli di divani, denominati Flash e Stream, a seguito della ricezione di apposito campione consegnato da parte dell'odierna opponente;
b) dal dicembre 2021 iniziavano a pervenire all'odierna parte opponente prime contestazioni in ordine a difetti e vizi dei divani - cedimento e rottura della struttura del fusto del modello Flash - da parte di clienti finali e/o rivenditori e il venditore provvedeva a garantire ai propri clienti / reclamanti Parte_1 accesso al servizio di assistenza prestato ad opera di c) con raccomandata Parte_3 pagina 2 di 14 tempestivamente inviata all'appaltatore in data 22.12.2021, parte opponente segnalava le gravi CP_1 problematiche riscontrate – tre le quali la mancata corrispondenza del prodotto realizzato con il campione consegnato – e sollecitava il pronto intervento e l'assistenza della controparte;
d) CP_1 negava qualsivoglia propria responsabilità ed ometteva di eseguire gli interventi riparativi urgentemente richiesti dal committente. Ciò ricostruito, quanto al merito, parte opponente eccepiva l'inadempimento della società , ai CP_1 sensi degli artt. 1460 e 1667 c.c., non avendo quest'ultima né eseguito integralmente l'opera secondo le modalità e le tempistiche pattuite, né dato corretta esecuzione all'incarico conferito. Inoltre, parte opponente deduceva e documentava come tale inadempimento avesse comportato ingenti danni alla committente tanto in termini di danno emergente (fra gli altri, costi Parte_1 sostenuti per eseguire riparazioni), quanto di lucro cessante (fra gli altri, esborsi sostenuti nei confronti dei clienti finali), oltre al danno non patrimoniale all'immagine quantificato in euro 5.000,00. Pertanto, parte opponente proponeva domanda in via riconvenzionale di risarcimento del danno ed in via subordinata di compensazione del risarcimento del danno spettante con la pretesa economica eventualmente riconosciuta in favore dell'appaltatore inadempiente. In aggiunta, il committente contestava specificamente in ogni caso Parte_1 il quantum azionato in sede monitoria, eccependo l'altrui erronea tenuta della contabilità e dimostrando di aver peraltro già provveduto a saldare parte dei pagamenti richiesti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.10.2022, si costituiva l'appaltatore
, contestando in fatto e in diritto l'avversario atto introduttivo e chiedendone l'integrale rigetto,
CP_1 con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Innanzitutto, dava atto di aver collaborato con la società per la realizzazione dei
CP_1 Pt_4 fusti, modelli Flash e Stream, commissionati da e di aver ricevuto dalla società opponente, quali Pt_1 modelli su cui realizzare i prototipi e poi i beni ordinati, solo la struttura base, priva di misure e/o altri elementi, nonché indicazioni verbali e un disegno eseguito a mano. Inoltre, ricostruendo a propria volta le vicende fattuali oggetto di causa, parte opposta deduceva che: a) in data 9.07.2021 venivano consegnati i prototipi realizzati dalla stessa in linea con le richieste
CP_1 del committente, all'odierna parte opponente e che tali prototipi venivano da quest'ultima accettati;
b) a inizio settembre 2021 parte opponente effettuava tre ordini di prova dei due modelli di fusto realizzati da , evasi da quest'ultima in data 14.09.2022 e in data 28.09.2022; c) in data 8.09.2021
CP_1 l'appaltatore inviava il nuovo listino prezzi revisionato, così come richiesto da
CP_1 [...] e quest'ultima lo accettava;
d) a partire dal 8.10.2021, dopo l'accettazione dei Parte_1 prototipi e dopo i primi ordini di prova, pienamente accettati, il committente Parte_5 formulava i primi ordini;
e) sviluppato poi il listino completo che veniva inviato al
[...] committente via mail, in seguito all'evasione delle prime campionature, parte opponente aveva iniziato a richiedere quantitativi settimanali superiori rispetto a quelli concordati e l'appaltatore aveva CP_1 da subito comunicato la propria impossibilità di evadere quantità così vaste e non programmate di ordini;
f) a seguito delle contestazioni ricevute dalla controparte, aveva a propria volta CP_1 contestato gli addebiti avversari, declinando ogni responsabilità ed evidenziando come le parti contraenti avessero concordemente revisionato il materiale da utilizzare per la produzione dei fusti commissionati. In aggiunta, ricostruita la situazione contabile e contestate le avversarie eccezioni sul punto, parte opposta respingeva l'avversaria richiesta di risarcimento del danno, deducendo come, da un CP_1 lato, si basasse su reports redatti unilateralmente dalla parte opponente e come, dall'altro lato, buona parte dei resoconti indicassero cause di danni la cui responsabilità non sarebbe addebitabile alla condotta adempiente tenuta dalla stessa nella realizzazione a regola d'arte e conformemente CP_1 agli accordi conclusi dei fusti commissionati. Parimenti, parte opposta evidenziava come eventuali criticità strutturali avrebbero dovuto essere segnalate al momento della consegna dei prototipi e/o degli ordini di prova, nonché che parte opponente aveva dato l'assenso alla produzione delle strutture per pagina 3 di 14 entrambi i modelli di divano. Pertanto ed in sintesi, concludeva escludendo una qualsivoglia propria responsabilità. CP_1
Con ordinanza del 24.07.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.07.2023, il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 283/2022 formulata da parte opposta, su richiesta delle parti, assegnava alle stesse i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c., dava atto, altresì, della sospensione ex lege del decorso dei termini istruttori ai sensi dell'art. 2, comma 4, d.l. 61/2023 nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 31 luglio 2023 e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
Con ordinanza del 22.02.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data, il giudice dichiarava inammissibile e, dunque, inutilizzabile il documento n. 17 tardivamente prodotto da parte opposta, ammetteva e non ammetteva le prove orali richieste da entrambe le parti, fissava la relativa udienza istruttoria e autorizzava parte opponente al deposito presso la Cancelleria del file video allegato alla mail del 15.03.2022 su supporto durevole, assegnando alla medesima parte richiedente termine sino al giorno 15.03.2024.
All'udienza del 4.07.2024, venivano escussi i testimoni ammessi di parte opponente Tes_1
, e e di parte opposta
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 nonché, su richiesta degli avv.ti Grassi e AR, il giudice disponeva ai sensi degli artt. 254 e 257 c.p.c. il confronto fra i testimoni e Testimone_1 Tes_5
All'udienza del 7.11.2024, rinviata a questa data su richiesta delle parti, veniva escusso il residuo testimone ammesso di parte opposta, e all'esito, su richiesta congiunta dei Testimone_6 difensori delle parti nonché esaurita l'istruttoria orale ammessa e ritenuta dunque la causa matura per la decisione, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26.02.2025, in trattazione scritta, dando atto del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio e della necessità, in base al piano di gestione dell'arretrato, di definire in via prioritaria i fascicoli di iscrizione al ruolo più risalente.
All'udienza del 26.02.2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 7.11.2024, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 27.02.2025, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano poi tempestivamente depositate.
***
L'opposizione proposta dal committente avverso al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 283/2022 nei confronti dell'appaltatore alla luce delle complessive CP_1 risultanze emerse nel corso dell'istruttoria espletata, è parzialmente fondata e, dunque, va accolta nei limiti e per le ragioni di cui alla seguente motivazione, con conseguente revoca dell'ingiunzione di pagamento opposta nella presente sede giudiziale e necessaria rideterminazione del corretto rapporto dare / avere tra le parti contraenti. Diversamente, le domande proposte in via riconvenzionale dalla stessa parte opponente
[...] nei confronti di parte opposta sono infondate, in quanto Parte_1 CP_1 carenti di adeguata prova dei relativi presupposti di legge e vanno, dunque, rigettate per le distinte ragioni di seguito esplicitate. Al fine di una più chiara esposizione della presente decisione, le plurime e contrapposte questioni sollevate dalle parti processuali vanno trattate in distinte sezioni di motivazione.
1. In merito ad alcune considerazioni preliminari necessarie ai fini del decidere Preliminarmente e prima di passare all'analisi del merito, al fine di fornire una completa valutazione della vicenda e delle plurime questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune precisazioni preliminari tanto in fatto quanto in diritto.
pagina 4 di 14 1.1 Innanzitutto e per completezza espositiva, si ricorda in via generale che, come noto, “con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione” (cfr. Cass. n. 32792 del 9.11.2021). A quest'ultimo proposito, dunque, si deve senza dubbio evidenziare sin d'ora che parte opposta, attore in senso sostanziale - quanto alla domanda di pagamento del corrispettivo per le opere di appalto commissionate ed eseguite, in termini di consegna al committente dei fusti per divani, modelli Pt_1 Flash e Stream, per cui è causa - ovvero l'appaltatore è legittimato a fornire idonea e CP_1 sufficiente prova in ordine alla fondatezza della propria pretesa creditoria – già azionata e riconosciuta in sede monitoria, ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., sulla base delle sole fatture elettroniche nn. 118, 133, 136 e 146 del 2021 e del sollecito stragiudiziale di pagamento (cfr. doc. nn. 1, 2 e 4 monitorio) - eventualmente anche nel corso del presente giudizio di cognizione ordinaria, ovviamente nei limiti e nel rispetto delle preclusioni processuali assertive e probatorie che lo caratterizzano. Inoltre e sempre in via preliminare, si deve richiamare, sin d'ora, oltre al generale principio di contestazione ex art. 115 c.p.c. che regola il processo civile, la consolidata e condivisibile interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 17889 del 27.08.2020 e in precedenza anche Cass. n. 22701 del 28.09.2017 e Cass. n. 13830 del 23.07.2004). Quindi, solo a fronte di una contestazione specifica dei fatti ad opera della controparte costituita, mediante deduzione di altro fatto diverso e/o logicamente incompatibile nonché mediante una tempestiva difesa, seria per la puntualità dei riferimenti richiamati, sulla parte processuale che li ha in precedenza allegati, grava, poi, il relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c.. 1.2 Ciò doverosamente premesso e fatti salvi gli ulteriori elementi probatori emersi nel corso dell'istruttoria condotta e che verranno puntualmente analizzati nel corso della motivazione della presente sentenza, si rende opportuno sin d'ora porre in evidenza le principali circostanze fattuali che risultano adeguatamente documentate dagli atti offerti in comunicazione dalle parti e/o che comunque non sono state di fatto specificamente contestate dalle stesse nella loro oggettività, che devono, quindi, essere poste a fondamento della presente decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.. Il presente giudizio trae origine dai pacifici rapporti commerciali intercorsi tra la società committente e la società , in qualità di appaltatore – con la Parte_1 CP_1 documentata e non contestata collaborazione lavorativa della società con sede Parte_6 operativa nello stesso stabilimento (cfr. doc. n. 2A parte opposta) -, aventi ad oggetto le prestazioni di realizzazione e consegna, verso corrispettivo, di fusti per salotti ordinati dall'odierna parte opponente e utilizzati la realizzazione di due specifici modelli di divani, denominati Flash e Stream, destinati ad essere venduti prevalentemente sul mercato francese. Un tale specifico rapporto commerciale, inquadrabile nell'ambito del contratto tipico di appalto, risulta aver avuto inizio a far data dal mese di luglio 2021 e si è di fatto concluso nei primi mesi dell'anno 2022, a causa delle problematiche contestate dal committente all'appaltatore in sede stragiudiziale e immediatamente respinte dal secondo (cfr. doc. nn. 7, 8, 11-14 parte opponente e doc. nn. 7 e 9 parte opposta); netta contrapposizione che le stesse parti contraenti hanno poi sostanzialmente reiterato ed approfondito nell'ambito del presente procedimento di opposizione. In particolare, nella specie, per un verso, è risultata incontestata la conclusione di un accordo verbale e non già in forma scritta tra le parti contraenti, caratterizzato da reciproche obbligazioni ed a carattere pagina 5 di 14 progressivo, così sintetizzabile: consegna da parte del committente all'appaltatore del modello, realizzazione ad opera dell'appaltatore del prototipo, da mettere poi in produzione a seguito dell'approvazione dello stesso da parte del committente e del conseguente inoltro degli ordini. Per altro verso, parimenti non in contestazione è il fatto che i difetti e i vizi lamentati dai clienti finali e denunciati al venditore (cfr. doc. nn.
3-6 parte opponente, in Parte_1 termini di “indebolimento della struttura”, “la struttura ha ceduto”, “problema sulla base, è danneggiata agli angoli del divano”, “difetto di struttura che rischia di rompersi”, “struttura rotta”) e da quest'ultima a propria volta denunciati all'appaltatore (cfr. doc. nn. 7 e 11 parte opponente) CP_1 abbiano interessato unicamente il modello di divani denominato Flash, nella parte della base ed in prossimità dei piedini. Così come, alla luce delle allegazioni assertive e probatorie di entrambe le parti, non vi è dubbio che le basi dei fusti relativi al modello Flash, effettivamente consegnate dall'appaltatore , a fronte degli ordini inoltrati dalla siano state realizzate con CP_1 Pt_1 multistrato di spessore 18 mm con riferimento alla base. Un tale fatto storico, infatti, ha trovato puntuale conferma sia in via documentale (cfr. doc. nn. 7, 8 e 9 parte opponente), che alla luce delle convergenti dichiarazioni testimoniali rese sul punto da tutti i testimoni escussi ( e nonché e . Testimone_1 Testimone_4 Tes_5 Testimone_6
Un tale pacifico contesto fattuale è, dunque, il punto di partenza per procedere all'analisi e alla valutazione delle contrapposte pretese fatte valere nella presente sede giudiziale dalle parti contraenti (domanda di pagamento dei corrispettivi d'appalto a saldo ad opera dell'appaltatore e domanda di condanna al risarcimento dei danni per i vizi di cui all'art. 1667 c.c. ad opera del committente) e che concorrono a formare il complessivo thema decidendum della controversia.
2. In merito alla domanda di pagamento dei corrispettivi pattuiti per le opere di appalto, proposta dall'appaltatore nei confronti del committente, in sede monitoria. Contratto di appalto stipulato tra le parti: libertà delle forme e principio dell'autonomia contrattuale. Inadempimento contrattuale. Prova del credito azionato. Eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Passando poi all'analisi della specifica domanda di merito proposta da parte opposta con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 8.03.2022, l'opposizione introdotta da parte opponente è parzialmente fondata nei seguenti termini. 2.1 In primo luogo, il motivo di opposizione sollevato in termini di erronea tenuta della contabilità da parte dell'appaltatore e di conseguente non debenza della somma CP_1 complessivamente ingiunta è fondato, alla luce dell'analisi della documentazione in atti. Pertanto, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria per euro 24.944,89 deve essere legittimamente ridotta nei limiti del minor importo in linea capitale pari ad euro 23.548,60, come correttamente ricostruito dalla stessa parte opponente Parte_1
Da un lato, parte opponente ha, infatti, offerto in comunicazione prova del già avvenuto pagamento estintivo dell'importo pari ad euro 226,31 di cui alla fattura emessa da n. 118 del 27.10.2021, CP_1 come da distinta di bonifico bancario in data valuta 2.02.2022 (cfr. doc. n. 15 parte opponente). Dall'altro lato, sempre parte opponente ha documentalmente dimostrato con riferimento all'ulteriore fattura azionata dall'appaltatore n. 146 del 27.12.2021 dell'importo di euro 7.165,67, l'evidente errore contabile intercorso in sede di emissione ad opera della stessa , che nella stessa giornata CP_1 (27.12.2021) ha emesso, prima, la fattura n. 144 per l'importo di euro 5.995,69, che veniva poi stornata mediante emissione della nota di credito n. 145 con causale “storno totale fattura 144 del 27/12/2021 per mancanza prezzi su righe” ma per il maggior ed ingiustificato importo di euro 7.165,67, nonché da ultimo la fattura n. 146 - prodotta in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo - per l'importo di euro 7.165,67, non tenendo in considerazione l'illegittimo importo pari ad euro 1.169,98 addebitato all'odierna parte opponente (cfr. doc. n. 1 monitorio e doc. nn. 17 e 18 parte opponente). Peraltro, si deve rilevare come una tale documentata ricostruzione contabile non è stata poi oggetto di alcuna specifica contestazione ad opera di parte opposta né nell'ambito della propria comparsa di costituzione e risposta, né nel corso delle successive difese svolte. La parte, infatti, risulta essersi pagina 6 di 14 limitata alla sola riproposizione della domanda di pagamento, come originariamente formulata in sede monitoria, senza aggiungere alcuna utile allegazione probatoria a sostegno di tali pretesi crediti.
Inoltre, per completezza espositiva, occorre precisare che, con specifico riferimento al quantum, non vi è invece stata specifica contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. in ordine alle ulteriori due fatture azionate in sede monitoria (fatture n. 136 del 02.12.2021 di euro 73,20 e n. 133 del 30.11.2021 di euro 34.959,71) e che entrambe le parti contraenti hanno congiuntamente dato atto dell'effettivo pagamento ad opera di parte opponente in data 4.02.2022 del 50% Parte_1 dell'importo complessivo, non contestato, portato dalla fattura n. 133 emessa da in data CP_1 30.11.2021 avente ad oggetto la realizzazione di fusti di entrambi i modelli commissionati (cfr. doc. n. 16 parte opponente e doc. n. 3 monitorio). 2.2 In secondo luogo e tenuto conto degli ulteriori motivi di opposizione formulati dal committente in termini di inadempimento dell'appaltatore sotto vari profili e sollevando Pt_1 eccezione d'inadempimento, le doglianze di parte opponente sono solo parzialmente condivisibili. Per quanto di specifico interesse ai fini del decidere ed in ragione delle reciproche eccezioni di inadempimento sollevate dalle parti contraenti nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto, si rende necessaria, innanzitutto, una breve ricostruzione della disciplina relativa all'inadempimento contrattuale, certamente valevole anche in relazione ai rapporti intercorsi tra le odierne parti sussumibili nell'alveo del contratto tipico di appalto disciplinato ai sensi degli artt. 1655 ss. c.c.. In via generale e come noto, anche per pacifica e condivisibile giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015). Con specifico riferimento al contratto di appalto è, in aggiunta, opportuno richiamare gli orientamenti giurisprudenziali, largamente condivisi e certamente applicabili al caso di specie. Per un verso, si ricorda che “in tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento” (cfr. ex multis Cass. n. 98 del 04.01.2019) e, per altro verso, sempre in punto di onere della prova della spettanza del corrispettivo dell'appalto, che, come nelle altre analoghe ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento del corrispettivo, l'appaltatore deve provare il conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (cfr. Cass. n. 23893 del 23.11.2016 e Cass. n. 21522 del 20.08.2019 con riferimento al contratto di prestazione d'opera intellettuale, ma senza dubbio valevoli anche con riferimento alla prestazione d'opera materiale svolta nell'ambito di un contratto di appalto). Ciò chiarito, pertanto, è senza dubbio onere dell'appaltatore, da un lato, provare l'effettivo conferimento dell'incarico e, dall'altro lato, provare l'effettiva realizzazione delle opere appaltate, a regola d'arte ed in conformità al regolamento contrattuale, nonché la congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla pattuizione intercorsa e all'entità del lavoro svolto. Sempre con specifico riferimento al contratto di appalto, in ultima analisi, si ricorda che “in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule pagina 7 di 14 sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica” (cfr. già Cass. n. 10860 del 11.05.2007) ed ancora più di recente
“la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” (cfr. Cass. n. 26801 del 21.10.2019). In ultima analisi, sul piano generale di inquadramento delle contrapposte difese e domande svolte delle parti processuali, ci si limita a richiamare il principio giuridico recentemente sviluppato dalla giurisprudenza di legittimità e dirimente nel caso di specie al fine di individuare gli specifici oneri della prova che gravano reciprocamente sulle parti interessate, per cui “in tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (cfr. Cass. n. 1701 del 23.01.2025, nonché in precedenza già Cass. n. 19979 del 19.07.2024). 2.3 Facendo congiunta applicazione dei principi sopra richiamati, nel caso di specie, non vi è dubbio che l'appaltatore , all'esito dell'istruttoria complessivamente condotta, abbia fornito CP_1 adeguata prova di una valida ed efficace fonte contrattuale del proprio diritto al pagamento del saldo del corrispettivo pattuito per l'esecuzione delle opere commissionate, provando di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente all'accordo contrattuale concluso con la controparte e alle regole dell'arte, vincendo così l'eccezione di inadempimento sollevata sul punto da parte opponente ex art. 1460 c.c., in relazione ai corrispettivi a saldo fatturati dall'appaltatore per la realizzazione e la consegna dei fusti per i divani modello Flash.
Sotto un primo profilo di analisi, infatti, si deve ribadire che l'accordo contrattuale avente ad oggetto la realizzazione e la consegna di fusti per divani, modelli Flash e Stream, ad opera dell'appaltatore e su commissione di sia stato concluso CP_1 Parte_1 dalle persone giuridiche contraenti, per il tramite dei rispettivi rappresentanti legittimati ad eseguire atti in nome e per conto delle stesse, in forma orale e progressivamente nel corso del rapporto commerciale. Sul punto, ci si limita a ricordare che il contratto tipico in esame, in forza del generale principio di libertà delle forme degli atti negoziali, non è soggetto a puntuali obblighi di forma scritta, potendo essere la prova dell'effettivo accordo tra le parti fornita anche per testimoni o per presunzioni, sulla base del consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità. Sempre in tema di prova del contratto, si deve richiamare la norma di cui all'art. 2721 c.c. che prevede limitati casi in cui è ammissibile la prova testimoniale della fonte negoziale e testualmente dispone che
“la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58. Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”. Pertanto, salvo rientrare nella minima soglia di valore prevista, la possibilità di ammettere i testimoni per dimostrare l'esistenza di un contratto, in assenza quantomeno di idonei principi di prova scritta, è lasciata alla valutazione discrezionale del giudice caso per caso sulla base delle circostanze concrete quali, a titolo esemplificativo ed anche in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto, rapporti di amicizia e/o di parentela tra le parti, la non particolare rilevanza dell'importo corrisposto e degli interessi in gioco, nonché la natura stessa del contratto in oggetto. Per completezza espositiva, si devono evidenziare i principi espressi a tal proposito dalla Corte di Cassazione per cui, da un lato, occorre contemperare la concreta valutazione delle predette ragioni comunque all'esigenza di prudenza e di cautela, principi che parimenti caratterizzano il sistema dei pagina 8 di 14 traffici economici e commerciali, che normalmente richiedono alle parti la predisposizione di documentazione scritta, soprattutto in caso di impegni relativi a notevoli esborsi di denaro (cfr. Cass. n. 7940 del 20.04.2020) e, dall'altro, però, oltre alla natura del contratto e al valore economico contenuto dello stesso, elemento centrale di valutazione è, senza dubbio, la qualità dei soggetti del rapporto contrattuale, per cui se gli stessi risultano tra loro legati da vincolo familiare ed affettivo, maggiormente giustificata risulta l'assenza di una prova documentale del contratto e del relativo pagamento (cfr. Cass. n. 14457 del 7.06.2013). Ancora, in tal senso, devono essere valorizzati gli aspetti della verosimiglianza della conclusione orale del contratto, nonché ogni altra circostanza emergente dagli atti che ne giustifichi nel caso concreto l'ammissione (cfr. Cass. n. 1751 del 24.01.2018 e Cass. n. 26898 del 13.09.2022). Analoga disciplina deve applicarsi, per quanto di specifico interesse nel caso di specie, in ordine alla prova di patti aggiuntivi e/o modificativi della volontà delle parti contraenti posteriori alla formazione dell'originario accordo contrattuale in linea con quanto disposto dall'art. 2723 c.c.. Ciò premesso, in via assorbente, alla luce delle complessive allegazioni assertive ed istruttorie delle parti e costituendo circostanza fattuale pacifica tra le parti l'accordo orale intercorso nel mese di luglio 2021 circa la concorde volontà di far realizzare alla società , verso corrispettivo, i fusti CP_1 per i divani che verranno ordinati dalla committente nel corso dei successivi mesi, anche tenuto Pt_1 conto dello specifico settore merceologico di riferimento e dell'assenza di univoca documentazione scritta attestante le effettive condizioni contrattuali stabilite dalle parti contraenti, si è ritenuto indispensabile ai fini del decidere approfondire, mediante ammissione delle istanze istruttorie orali formulate, le concrete e specifiche pattuizioni che intercorse nella specie, che vincolano le parti contraenti e che, quindi, hanno forza di legge tra le stesse nel caso di specie, ai sensi dell'art. 1372 c.c.. Sotto un secondo profilo di analisi, è emerso dalle complessive risultanze dell'istruttoria orale espletata che le parti contraenti, in linea con la sostanziale prassi del settore di riferimento, abbiano deciso di procedere alla massiva produzione dei fusti ordinati e al conseguente pagamento del corrispettivo per i prodotti realizzati, solo a seguito di una prima fase di esecuzione del contratto tesa all'individuazione esatta del bene di interesse del committente e che, a fronte degli ordini impartiti dalla sarà prodotto dall'appaltatore , nonché alla necessaria specificazione delle Pt_1 CP_1 caratteristiche tecniche e dei materiali da utilizzare nell'attività di produzione dei fusti grezzi. Da un lato, è risultato dimostrato che, prima di addivenire agli ordini e alla produzione dei fusti, le parti contraenti si fossero accordate affinché il committente consegnasse all'appaltatore il Pt_1 CP_1 modello del fusto da realizzare relativo al divano che poi la stessa avrebbe posto in commercio e quest'ultimo provvedesse alla creazione del relativo prototipo, soggetto poi all'approvazione del committente medesimo. Ciò è risultato sostanzialmente confermato tanto dalle dichiarazioni rese dal testimone di parte opponente , quanto da quelle del testimone di parte opposta Testimone_1 [...] (cfr. verbale d'udienza del 4.07.2024). Tes_5 Dall'altro lato, parimenti sufficientemente provato è che il prototipista del committente Pt_1
abbia consegnato all'appaltatore, nelle persone di e Testimone_1 Tes_5 Per_1
il modello, a propria volta ricevuto dal cliente finale, costituito – per quanto di specifico
[...] interesse ed in ragione della natura dei vizi e dei difetti lamentati in termini di cedimento strutturale della base in prossimità dei piedini del divano modello Flash – da “la base, il telaio volante (che fa parte della base), due schienali” (cfr. dichiarazioni testimoniali di e realizzato con Tes_5 multistrato da 23 mm, come riconosciuto anche fotograficamente dal testimone Testimone_1 (cfr. doc. n. 21 parte opponente). A fronte di ciò, ne è seguita, per concorde ammissione di entrambi i testimoni personalmente intervenuti nell'esecuzione del contratto di appalto in esame, in una tale specifica fase, la realizzazione del conforme prototipo con multistrato da 23 mm e la conseguente approvazione, sul piano tecnico, da parte del prototipista di (cfr. verbale d'udienza del 4.07.2024). Parte_1 Sennonché, le ulteriori e convergenti risultanze dell'istruttoria orale espletata hanno fatto emergere una pagina 9 di 14 successiva modifica verbale delle specifiche tecniche di realizzazione dei fusti, con realizzazione e conseguente approvazione di un diverso prototipo del fusto per divano modello Flash con multistrato da 18 mm e rinforzi laterali (cfr. doc. n. 3 parte opposta), al fine di contenere i costi di produzione. Tale dirimente circostanza fattuale risulta sufficientemente provata alla luce delle risultanze documentali e testimoniali ritualmente acquisite nel presente giudizio ordinario di cognizione. In particolare, si rileva come una tale ricostruzione della vicenda emerga già documentalmente dai contenuti delle comunicazioni pec di risposta, già in sede stragiudiziale e all'epoca in cui si sono svolti i fatti, alle contestazioni pervenute dal committente tra i mesi di dicembre 2021 e gennaio Pt_1 2022 (cfr. doc. nn. 8 e 12 parte opponente). Sul punto, ci si limita a riportare testualmente quanto a propria volta contestato dall'appaltatore, a fronte dell'addebito di responsabilità per difetti e vizi dei divani modello Flash già venduti ai clienti finali: nella comunicazione pec datata 4.01.2022 si legge, infatti, che “(…) Ci avete chiesto uno sconto sulla prima quotazione fornita, abbiamo revisionato INSIEME il materiale da utilizzare, abbiamo concordato la modifica del multistrato da 25 mm, in abete da 23 mm e il multistrato da 18 mm solo nei piedi, per abbassare il costo, senza alcun pregiudizio per la stabilità e tenuta del divano. A settembre è stato fatto un ordine di prova e il prototipo è stato visto, provato e accettato da Voi (…)” (cfr. doc. n. 8 parte opponente) e ancora nella successiva lettera di risposta alla contestazione pervenuta in data 18.01.2022, in cui si deduce la mancata autorizzazione al cambio del materiale, viene espressamente riferito che “(…) il cambio di materiale è stato definito telefonicamente tra il sig. AR e il sig. (…)” (cfr. doc. n. 12 Tes_5 parte opponente). Inoltre, sempre sul piano probatorio documentale, si deve senza dubbio valorizzare che tali comunicazioni pec inoltrate dall'appaltatore , siano state offerte in comunicazione dalla stessa CP_1 committente che dunque ne attesta implicitamente la ricezione all'epoca dei fatti, e siano Pt_1 sostanzialmente avallate da ulteriori produzioni documentali presenti in atti, costituite dal duplice invio, prima in data 21.07.2021 e poi in data 8.09.2021 di comunicazioni mail indirizzate al committente aventi ad oggetto listini prezzi definitivi relativi ai fusti per divani modelli Flash e Stream (cfr. doc. nn. 2C e 5 parte opposta). Una tale attività negoziale intercorsa tra le parti non avrebbe altrimenti alcuna oggettiva spiegazione e deve essere interpretata in base ai generali canoni ermeneutici della buona fede e correttezza dei contraenti, nonché della conservazione del contratto ex artt. 1366 e 1367 c.c.. A ciò si aggiungano, altresì, le convergenti dichiarazioni testimoniali rese a tale specifico proposito dai testimoni indicati da parte opposta, che hanno personalmente presenziato alla conclusione di un tale ulteriore accordo contrattuale parzialmente modificativo del precedente, tra le società. Nello specifico, il testimone su richiesta di specifici chiarimenti da parte del giudice, ha Tes_5 precisato che “(…) noi abbiamo realizzato il prototipo e il relativo preventivo economico. Inizialmente prototipo e preventivo non furono accettati, ci fu una trattativa e ricordo che durante una telefonata, AR accettò la mia controproposta di utilizzare anziché un multistrato da 25 mm, un multistrato da 18 mm per andare incontro alla sua richiesta di riduzione del prezzo. Poi abbiamo inviato a AR il listino aggiornato, che è stato dallo stesso accettato e, conseguentemente, abbiamo iniziato la produzione. Prima dell'accettazione del preventivo aggiornato, ci erano arrivati diversi ordini dalla Parte
che non abbiamo eseguito in attesa dell'accettazione del preventivo (…)” e ancora ha affermato che “(…) nel listino aggiornato per che ho fatto preparare e che è stato accettato da AR, era CP_4 indicata la variazione del prezzo per multistrato da 18 mm. Non so se nel listino aggiornato ed accettato vi fosse l'espressa indicazione “multistrato 18 mm” (…)” (cfr. verbale d'udienza del 4.07.2024). In aggiunta, poi, l'ulteriore testimone ammesso ha affermato, sotto il vincolo del Testimone_6 giuramento prestato, quanto alla specifica circostanza oggetto di accertamento che “(…) prototipo, ordini di prova e successiva produzione dei fusti Flash è avvenuta con multistrato 18 mm e rinforzi di abete da 23 mm nei quattro angoli, in prossimità dei piedini. ADR: preciso altresì di aver personalmente assistito ad una telefonata in vivavoce tra AR e mio fratello LE in cui visto il pagina 10 di 14 costo eccessivo del multistrato da 25 mm che era stato preventivato nel listino prezzi che mi è stato mostrato in precedenza, si accordarono per l'utilizzo di multistrato da 18 mm con i rinforzi di abete di cui ho detto in precedenza. Il prototipo è stato successivamente da noi realizzato sulla base di questo accordo verbale e visionato in sede dal modellista di Preciso che non sono stata CP_5 presente al sopralluogo del modellista Preciso altresì che la telefonata si è tenuta nel mio Tes_1 ufficio in cui vi era il telefono e visto il tempo trascorso non so collocarla esattamente a livello temporale (…)” (cfr. verbale d'udienza del 7.11.2024). Alla luce delle reiterate eccezioni di incapacità a testimoniare e di inattendibilità dei predetti testimoni ad opera della difesa di parte opponente, si deve poi precisare quanto segue. In primo luogo, si ribadisce l'infondatezza dell'eccezione di incapacità a testimoniare con riferimento al testimone di parte opposta chiamato a deporre su specifiche circostanze fattuali a cui Tes_5 ha partecipato all'epoca dei fatti in prima persona, in qualità di “dipendente responsabile di produzione di , in quanto le dichiarazioni dallo stesso fornite su domanda del giudice circa il fatto di CP_1 essere parente del legale rappresentante della società opposta e “dal 2014 al 2022 circa sono stato socio di con una quota del 40%” non ostano all'assunzione della qualifica di testimone CP_1 nell'ambito del presente giudizio. Per un verso, infatti, privo di rilievo dirimente è il rapporto di stretta parentela in capo al testimone, in quanto ci si limita a ricordare che, come noto, dapprima la Corte Costituzionale con pronuncia n. 248 del 1974 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 247 c.p.c. e poi in forza del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti;
l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (cfr. Cass. n. 25358 del 2015 e più di recente anche Cass. n. 2295 del 2.02.2021). Per altro verso, in ragione della partecipazione societaria detenuta per il 40% in all'epoca CP_1 dei fatti e cessata in data 24.03.2022 (cfr. doc. n. 32 parte opponente), non si ravvisa, in relazione al presente giudizio, un interesse giuridico, personale, concreto ed attuale, dello stesso testimone escusso che comporti o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati, essendo appunto irrilevante a tale specifico fine che il testimone sia personalmente parte in una controversia identica (cfr. Cass. n. 21418 del 21.10.2015), ma al più un interesse di mero fatto che può soltanto incidere sull'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese relative deposizioni (cfr. Cass. n. 27461 del 23.10.2024 e già Cass. n. 9188 del 16.04.2013). In secondo luogo, poi, entrambi i predetti testimoni devono, altresì, essere ritenuti in questa sede senza dubbio attendibili nella misura in cui, da un lato, hanno entrambi risposto alle domande poste in maniera coerente e senza incorrere in contraddizioni, anzi puntualmente riscontrando e chiarendo circostanze fattuali rinvenienti da documenti già acquisiti in atti e, dall'altro lato, hanno dichiarato di essersi in gran parte occupati direttamente e/o di aver assistito alle specifiche circostanze fattuali su cui sono stati chiamati a deporre, nonché più in generale agli eventi oggetto del presente giudizio. In ultima analisi e nello specifico contesto probatorio, come sopra ricostruito, si deve altresì chiarire che le originarie divergenze tra le deposizioni rese dai testimoni e e Testimone_1 Tes_5 che hanno portato al necessario svolgimento del confronto degli stessi disposto ai sensi dell'art. 254 c.p.c. (cfr. verbale d'udienza del 4.07.2024) hanno trovato un plausibile e giustificato contemperamento insito nel fatto che gli accadimenti su cui sono stati chiamati a deporre sono avvenuti comunque a distanza di tempo e in una fitta progressione di eventi (primo accordo concluso tra le parti per la realizzazione di un prototipo con multistrato 23 mm per la base e successiva modifica dell'accordo contrattuale avente ad oggetto un prototipo e i conseguenti fusti ordinati con multistrato da 18 mm per la base con rinforzi in prossimità dei piedini). Inoltre, è emerso come i termini (tecnici ed economici) dell'accordo contrattuale definitivo raggiunto – che interessano ai fini della presente decisione - siano pagina 11 di 14 stati concordati nel corso di un colloquio telefonico tra il legale rappresentante della committente e direttamente ascoltato in viva voce da ed in Pt_1 Testimone_7 Tes_5 Testimone_6 assenza del prototipista dell'odierna parte opponente, , che dunque su tale specifica Testimone_1 questione non ha potuto deporre nel corso dell'istruttoria orale espletata.
Sotto un terzo profilo di analisi, quindi, in considerazione delle circostanze fattuali in precedenza accertate, non vi è dubbio che l'appaltatore , che agisce nella presente sede CP_1 giudiziale per il pagamento dei propri corrispettivi a saldo dell'opera prestata, abbia provato di aver realizzato e consegnato al committente i fusti per divani modello Flash da quest'ultima ordinati Pt_1 (cfr. doc. nn. 4, 4A, 5A, 6, 6A e da 10 a 15 parte opposta) in conformità all'accordo contrattuale concluso tra le parti contraenti, dimostrando il proprio esatto adempimento alle obbligazioni di facere assunte nei confronti della controparte contrattuale e l'assenza di colpa e/o di negligenza qualificata nell'esecuzione della propria prestazione, con conseguente dimostrazione della non imputabilità dei difetti e vizi lamentati dai clienti finali in relazione ai divani acquistati dal venditore
[...] (cfr. doc. nn. da 3 a 7 e 11 parte opponente). Parte_1
Pertanto ed in sintesi, l'opposizione proposta dal committente sollevando l'eccezione di Pt_1 inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. in relazione ai pretesi vizi e difetti dei fusti Flash ordinati, ritenuti imputabili all'appaltatore è infondata e non può trovare accoglimento. CP_1
2.4 Diversamente, l'opposizione di parte opponente è, Parte_7 invece, fondata limitatamente all'eccezione di inadempimento allegata in termini di sostanziale mancata collaborazione alle necessarie opere di riparazione sui fusti grezzi, già realizzati, ma non ancora lavorati da altri terzisti per la produzione del divano finito, imputabile all'appaltatore . CP_1 Ciò risulta documentalmente provato dalle lettere di contestazione stragiudiziale, inviate dal committente all'appaltatore rispettivamente in data 22.12.2021 (cfr. doc. n. 7 parte opponente - “3) gli ultimi due lotti consegnati al ns. terzista devono essere urgentemente ritirati e sistemati in maniera corretta per evitare rotture con le prossime spedizioni (…)”) ed in data 18.01.2022 in cui viene ribadito che “(…) vi avevamo intimato di riprendere urgentemente alcuni modelli ancora dal ns. terzista per poterli urgentemente sistemare in maniera corretta per evitare ulteriori danni. Non avendo avuto nessuna risposta da parte vostra abbiamo dovuto provvedere tramite ns. fornitori abituali, che ci hanno assicurato che così come da voi prodotti, i fusti si sarebbero rotti (…)” (cfr. doc. n. 11 parte opponente). Fermo quanto già accertato in merito all'esatto adempimento dell'appaltatore in relazione agli accordi contrattuali conclusi con il committente, non si può non stigmatizzare il comportamento di mancata fattiva risposta ad una tale specifica richiesta di intervento su prodotti realizzati poco prima dallo stesso appaltatore , dovendosi far applicazione dei generali canoni di correttezza e di CP_1 buona fede che impongono alle parti contraenti nel corso del rapporto un comportamento quantomeno collaborativo e teso pur sempre alla piena realizzazione degli interessi sottesi al complessivo sinallagma contrattuale. In assenza di idonea prova contraria, una tale ingiustificata omissione da parte dell'odierna società opposta ha, senza dubbio, comportato la necessità, non ragionevolmente prevista, del committente di affidarsi, a proprie spese ed in tempi stringenti, a maestranze terze, per provvedere alle Pt_1 riparazioni ancora possibili sui 41 fusti grezzi, relativi a divani modello Flash in produzione, che appunto sono poi state realizzate da come dallo stesso confermato nel corso Testimone_4 dell'istruttoria (cfr. vernale d'udienza del 4.07.2024 e doc. n. 10 parte opponente). Pur risultando fondata una tale doglianza di parte opponente, si deve rilevare come il rifiuto di provvedere tempestivamente alla riparazione dei predetti fusti non possa certamente legittimare il mancato pagamento integrale dei corrispettivi a saldo dell'attività di appalto prestata da , in CP_1 quanto sproporzionata, mentre avrebbe potuto essere accolta una eventuale, ma non proposta, domanda di risarcimento dei costi sostenuti direttamente dal committente per tali specifiche riparazioni.
3. In merito alle domande riconvenzionali di accertamento dei lamentati difetti e vizi dell'opera ai sensi dell'art. 1667 c.c., nonché di conseguente condanna dell'appaltatore al pagina 12 di 14 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal committente Richiamando, a tale specifico proposito, sia quanto già evidenziato circa il riparto dell'onere della prova nell'ipotesi di domanda riconvenzionale del committente di garanzia speciale per i vizi dell'opera rispetto alla distinta fattispecie codicistica dell'eccezione di inadempimento, sia quanto già in precedenza accertato in fatto, nel caso di specie, la richiesta risarcitoria formulata da parte opponente ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c. deve essere rigettata, non avendo il committente assolto al proprio onere di provare di vizi e difformità dell'opera – fusti per divani modello Flash ordinati – in relazione alle pattuizioni contrattualmente concluse con la controparte negoziale e avendo quest'ultima ampiamente dimostrato, quale prova contraria l'assenza di propria colpa, nonché di aver prestato la propria opera con la diligenza qualificata richiesta ed in conformità al contratto di appalto concluso. Alla luce del reale e contratto accordo concluso verbalmente dalle società contraenti, come in precedenza ricostruito in base alle risultanze istruttorie, le documentate problematiche strutturali e di cedimento che hanno interessato la base, in prossimità dei piedini, i divani modello Flash venduti ai clienti finali dall'odierna parte opponente (cfr. doc. nn. 3-6, 9, 19, 20, da 22 a 31 parte opponente) non possono integrare i vizi e/o difetti che costituiscono i fatti costitutivi della domanda di garanzia speciale prevista dall'art. 1667 c.c. a tutela del committente nell'ambito del contratto di appalto. In conclusione e per tutte le predette ragioni, la domanda di garanzia per i vizi e/o difetti dell'opera proposta in via riconvenzionale da parte opponente nei confronti di parte opposta è infondata, restando senza dubbio assorbite nel predetto rigetto le conseguenti domande di risarcimento del danno e, in via subordinata di compensazione di tali somme con gli eventuali corrispettivi che risultassero ancora spettanti in favore dell'appaltatore.
4. In merito alla liquidazione delle spese di lite Infine, le spese di lite tanto del procedimento monitorio, quanto del presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in ogni fase processuale espletata, in base al valore della controversia (decisum) ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). 4.1 Nel caso di specie, il criterio della parziale reciproca soccombenza ex art. 92 c.p.c., come meglio descritta in motivazione, porta a ritenere opportuna una parziale compensazione delle spese di lite in relazione alla metà. Si ritiene, infatti, equo compensare le spese di lite per la metà e porle a carico per la restante metà di parte opponente in quanto Parte_1 sostanzialmente soccombente, in ragione sia della disposta revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma della contestuale condanna al pagamento dei corrispettivi a saldo dell'opera di appalto prestata dall'appaltatore , sia del rigetto delle domande proposte in via riconvenzionale. Al tempo CP_1 stesso, si deve tener conto dell'accoglimento dei due motivi di opposizione proposti dalla medesima parte relativi all'erronea contabilizzazione dei corrispettivi ancora spettanti alla controparte a saldo e all'eccezione di inadempimento sollevata in ordine all'omesso adempimento dell'obbligazione accessoria di riparazione dei fusti in precedenza realizzati, nonché più in generale del complessivo contegno processuale tenuto dalle parti nello svolgimento del processo. 4.2 Occorre, altresì, dare atto che il difensore di parte opposta si è dichiarato antistatario nell'ambito delle conclusioni riportate nella comparsa conclusiva depositata in data 28.04.2025 e, pertanto, le spese di lite vengono liquidate a favore dello stesso. La distrazione delle spese processuali ex art. 93 c.p.c., infatti, integra una fattispecie delegatoria per cui la parte soccombente è tenuta ad adempiere la propria obbligazione direttamente nei confronti pagina 13 di 14 dell'avvocato distrattario (creditore anticipatario), estinguendo, al tempo stesso, anche il debito per le spese di lite nei confronti della parte processualmente vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1571/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti di nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. CP_1
2. REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto n. 283/2022.
3. ACCERTA E DICHIARA che parte opposta è creditore nei confronti di parte CP_1 opponente della somma pari ad euro 23.548,60, oltre interessi Parte_1 meglio indicati al seguente punto del dispositivo, a titolo di corrispettivi a saldo per l'attività di appalto prestata in favore del committente relativa alle fatture commerciali insolute azionate in sede monitoria.
4. CONDANNA, per l'effetto, parte opponente al pagamento Parte_1 in favore di parte opposta della somma in linea capitale pari ad euro 23.548,60, oltre CP_1 interessi al tasso di cui agli artt. 4 e 5 d. lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza di ciascuna fattura alla data di proposizione della domanda giudiziale (8.03.2022) e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di proposizione della domanda giudiziale all'effettivo saldo.
5. ACCERTA E DICHIARA l'inadempimento di parte opposta nel corso del rapporto CP_1 contrattuale in relazione all'obbligazione accessoria di provvedere alla richiesta riparazione di numero 41 fusti in precedenza dalla stessa realizzati, per le ragioni di cui in motivazione.
6. RIGETTA le domande riconvenzionali proposte dal committente Parte_1 ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c. nei confronti dell'appaltatore per le ragioni di
[...] CP_1 cui in motivazione.
7. DICHIARA le spese di lite compensate per la metà tra le parti;
conseguentemente,
8. CONDANNA parte opponente al pagamento in favore di Parte_1 parte opposta delle spese di lite, tanto della fase monitoria quanto della fase di CP_1 opposizione, che si liquidano nell'intero (dunque, dovuta la metà di tutto quanto in appresso) in euro 5.617,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 145,50 per contributo unificato e anticipazione forfettaria del procedimento monitorio;
infine, IVA e CPA, se dovuti, sull'imponibile come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, avv. Barbara Grassi.
Forlì, 4 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1571/2022 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 ANNALISA BASSI, dell'avv. FRANCESCO ROPPO, dell'avv. MARIA CHIARA SALTI e dell'avv. DENISE FERRARI, elettivamente domiciliato in VIALE MATTEOTTI, N. 105, FORLÌ, presso il difensore avv. FRANCESCO ROPPO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARA GRASSI, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in V. V. RANDI, N. 43, 48121 RAVENNA, presso il difensore avv. BARBARA GRASSI
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 26 febbraio 2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con decreto del 7.11.2024 e, in particolare:
- parte opponente ha concluso come da foglio di Parte_1 precisazione delle conclusioni depositato in data 25.02.2025, ovvero: “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, e previe le declaratorie e gli accertamenti tutti, anche all'occorrenza in via incidentale, del caso e di legge, per i motivi di cui in narrativa nel merito: in via principale: in accoglimento della presente opposizione, e per i motivi di cui in narrativa, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 283/2022 emesso in data 9 marzo 2022 dal Tribunale di Forlì, in persona del Giudice, dott. Danilo Maffa, e notificato in data 13 aprile 2022, siccome nullo, improcedibile, illegittimo, inammissibile, infondato, non provato o come meglio;
sempre in via principale, anche riconvenzionale per quanto occorrer possa, accertato e dichiarato, per le causali di cui in premessa, l'inadempimento di alle obbligazioni assunte nei confronti di CP_1 Parte_2 [...]
dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente a Parte_1 CP_1
In via subordinata, anche riconvenzionale per quanto occorrer possa, nella denegata Parte_2
pagina 1 di 14 ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse, comunque, esistente un credito a favore di CP_1
determinare, in corso di causa, l'eventuale diversa e minor somma, dovuta da
[...] Parte_2 a In via riconvenzionale Parte_1 CP_1 Parte_2 condannare sempre e comunque per le causali di cui in premessa, al Controparte_2 Pt_2 risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi da parte opponente, che si quantificano fin da ora in un importo non inferiore ad euro 25.179,50= e comunque nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, eventualmente anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. In via riconvenzionale subordinata nel denegato caso in cui l'Ill.mo Tribunale accolga l'avversa domanda, anche parzialmente, compensare quanto risultasse dovuto da a Parte_1 CP_1 Parte_2
con quanto dovuto da quest'ultima a a titolo di
[...] Parte_1 risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi da quest'ultima. Sempre e comunque, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario (15%), oltre ad IVA, C.P.A. come per legge”;
- parte opposta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni CP_1 depositato in data 25.02.2025, ovvero come comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.10.2022: “Voglia l'adito Giudice, contrariis rejectis, IN VIA PRELIMINARE - In considerazione della assoluta mancanza di prova scritta, a sostegno dell'opposizione e della non pronta ed agevole soluzione del relativo giudizio, si chiede di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. - Confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, condannare la in persona Pt_1 del legale rapp.te, con sede in Sala Baganza (PR), via Aguzzoli 1, a pagare alla la CP_1 somma di € 24.944,89 (IVA compresa), oltre interessi dalla esigibilità al soddisfo e le spese di procedura liquidate in decreto, nonché gli accessori di legge. NEL MERITO - Respingere tutte le domande, ivi comprese quelle riconvenzionali, formulate da parte opponente, perché infondate in fatto e in diritto. - Conseguentemente, accertare e dichiarare che parte opponente deve essere condannata al pagamento della somma di € 24.944,89, di cui alle fatture nn. 136-118-133-146/21, emesse dalla
per le ragioni esposte in atti. - Per l'effetto di quanto sopra, respingere l'opposizione a CP_1 decreto ingiuntivo proposta dalla perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, Pt_1 confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, condannare l'opponente a pagare alla
la somma di € 24.944,89 (IVA compresa), oltre interessi dalla esigibilità al soddisfo e le CP_3 spese di procedura liquidate in decreto, nonché gli accessori di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, (di Parte_1 seguito anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo N.F.T. o committente) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 283/2022, con cui il Tribunale di Forlì, su ricorso di (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale o solo appaltatore), ingiungeva il CP_1 pagamento dell'importo pari ad euro 24.944,89, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale somma dovuta in ragione dell'esecuzione di fusti per salotti commissionati, di cui alle fatture commerciali nn. 118, 133, 136 e 146 del 2021, rimaste insolute ed azionate in sede monitoria. Preliminarmente, parte opponente ricostruiva le vicende fattuali oggetto di causa, dando atto che: a) nell'estate 2021, affidava alla società l'incarico di Parte_1 CP_1 realizzare fusti di due specifici modelli di divani, denominati Flash e Stream, a seguito della ricezione di apposito campione consegnato da parte dell'odierna opponente;
b) dal dicembre 2021 iniziavano a pervenire all'odierna parte opponente prime contestazioni in ordine a difetti e vizi dei divani - cedimento e rottura della struttura del fusto del modello Flash - da parte di clienti finali e/o rivenditori e il venditore provvedeva a garantire ai propri clienti / reclamanti Parte_1 accesso al servizio di assistenza prestato ad opera di c) con raccomandata Parte_3 pagina 2 di 14 tempestivamente inviata all'appaltatore in data 22.12.2021, parte opponente segnalava le gravi CP_1 problematiche riscontrate – tre le quali la mancata corrispondenza del prodotto realizzato con il campione consegnato – e sollecitava il pronto intervento e l'assistenza della controparte;
d) CP_1 negava qualsivoglia propria responsabilità ed ometteva di eseguire gli interventi riparativi urgentemente richiesti dal committente. Ciò ricostruito, quanto al merito, parte opponente eccepiva l'inadempimento della società , ai CP_1 sensi degli artt. 1460 e 1667 c.c., non avendo quest'ultima né eseguito integralmente l'opera secondo le modalità e le tempistiche pattuite, né dato corretta esecuzione all'incarico conferito. Inoltre, parte opponente deduceva e documentava come tale inadempimento avesse comportato ingenti danni alla committente tanto in termini di danno emergente (fra gli altri, costi Parte_1 sostenuti per eseguire riparazioni), quanto di lucro cessante (fra gli altri, esborsi sostenuti nei confronti dei clienti finali), oltre al danno non patrimoniale all'immagine quantificato in euro 5.000,00. Pertanto, parte opponente proponeva domanda in via riconvenzionale di risarcimento del danno ed in via subordinata di compensazione del risarcimento del danno spettante con la pretesa economica eventualmente riconosciuta in favore dell'appaltatore inadempiente. In aggiunta, il committente contestava specificamente in ogni caso Parte_1 il quantum azionato in sede monitoria, eccependo l'altrui erronea tenuta della contabilità e dimostrando di aver peraltro già provveduto a saldare parte dei pagamenti richiesti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.10.2022, si costituiva l'appaltatore
, contestando in fatto e in diritto l'avversario atto introduttivo e chiedendone l'integrale rigetto,
CP_1 con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Innanzitutto, dava atto di aver collaborato con la società per la realizzazione dei
CP_1 Pt_4 fusti, modelli Flash e Stream, commissionati da e di aver ricevuto dalla società opponente, quali Pt_1 modelli su cui realizzare i prototipi e poi i beni ordinati, solo la struttura base, priva di misure e/o altri elementi, nonché indicazioni verbali e un disegno eseguito a mano. Inoltre, ricostruendo a propria volta le vicende fattuali oggetto di causa, parte opposta deduceva che: a) in data 9.07.2021 venivano consegnati i prototipi realizzati dalla stessa in linea con le richieste
CP_1 del committente, all'odierna parte opponente e che tali prototipi venivano da quest'ultima accettati;
b) a inizio settembre 2021 parte opponente effettuava tre ordini di prova dei due modelli di fusto realizzati da , evasi da quest'ultima in data 14.09.2022 e in data 28.09.2022; c) in data 8.09.2021
CP_1 l'appaltatore inviava il nuovo listino prezzi revisionato, così come richiesto da
CP_1 [...] e quest'ultima lo accettava;
d) a partire dal 8.10.2021, dopo l'accettazione dei Parte_1 prototipi e dopo i primi ordini di prova, pienamente accettati, il committente Parte_5 formulava i primi ordini;
e) sviluppato poi il listino completo che veniva inviato al
[...] committente via mail, in seguito all'evasione delle prime campionature, parte opponente aveva iniziato a richiedere quantitativi settimanali superiori rispetto a quelli concordati e l'appaltatore aveva CP_1 da subito comunicato la propria impossibilità di evadere quantità così vaste e non programmate di ordini;
f) a seguito delle contestazioni ricevute dalla controparte, aveva a propria volta CP_1 contestato gli addebiti avversari, declinando ogni responsabilità ed evidenziando come le parti contraenti avessero concordemente revisionato il materiale da utilizzare per la produzione dei fusti commissionati. In aggiunta, ricostruita la situazione contabile e contestate le avversarie eccezioni sul punto, parte opposta respingeva l'avversaria richiesta di risarcimento del danno, deducendo come, da un CP_1 lato, si basasse su reports redatti unilateralmente dalla parte opponente e come, dall'altro lato, buona parte dei resoconti indicassero cause di danni la cui responsabilità non sarebbe addebitabile alla condotta adempiente tenuta dalla stessa nella realizzazione a regola d'arte e conformemente CP_1 agli accordi conclusi dei fusti commissionati. Parimenti, parte opposta evidenziava come eventuali criticità strutturali avrebbero dovuto essere segnalate al momento della consegna dei prototipi e/o degli ordini di prova, nonché che parte opponente aveva dato l'assenso alla produzione delle strutture per pagina 3 di 14 entrambi i modelli di divano. Pertanto ed in sintesi, concludeva escludendo una qualsivoglia propria responsabilità. CP_1
Con ordinanza del 24.07.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.07.2023, il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 283/2022 formulata da parte opposta, su richiesta delle parti, assegnava alle stesse i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c., dava atto, altresì, della sospensione ex lege del decorso dei termini istruttori ai sensi dell'art. 2, comma 4, d.l. 61/2023 nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 31 luglio 2023 e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
Con ordinanza del 22.02.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data, il giudice dichiarava inammissibile e, dunque, inutilizzabile il documento n. 17 tardivamente prodotto da parte opposta, ammetteva e non ammetteva le prove orali richieste da entrambe le parti, fissava la relativa udienza istruttoria e autorizzava parte opponente al deposito presso la Cancelleria del file video allegato alla mail del 15.03.2022 su supporto durevole, assegnando alla medesima parte richiedente termine sino al giorno 15.03.2024.
All'udienza del 4.07.2024, venivano escussi i testimoni ammessi di parte opponente Tes_1
, e e di parte opposta
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 nonché, su richiesta degli avv.ti Grassi e AR, il giudice disponeva ai sensi degli artt. 254 e 257 c.p.c. il confronto fra i testimoni e Testimone_1 Tes_5
All'udienza del 7.11.2024, rinviata a questa data su richiesta delle parti, veniva escusso il residuo testimone ammesso di parte opposta, e all'esito, su richiesta congiunta dei Testimone_6 difensori delle parti nonché esaurita l'istruttoria orale ammessa e ritenuta dunque la causa matura per la decisione, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26.02.2025, in trattazione scritta, dando atto del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio e della necessità, in base al piano di gestione dell'arretrato, di definire in via prioritaria i fascicoli di iscrizione al ruolo più risalente.
All'udienza del 26.02.2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 7.11.2024, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 27.02.2025, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano poi tempestivamente depositate.
***
L'opposizione proposta dal committente avverso al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 283/2022 nei confronti dell'appaltatore alla luce delle complessive CP_1 risultanze emerse nel corso dell'istruttoria espletata, è parzialmente fondata e, dunque, va accolta nei limiti e per le ragioni di cui alla seguente motivazione, con conseguente revoca dell'ingiunzione di pagamento opposta nella presente sede giudiziale e necessaria rideterminazione del corretto rapporto dare / avere tra le parti contraenti. Diversamente, le domande proposte in via riconvenzionale dalla stessa parte opponente
[...] nei confronti di parte opposta sono infondate, in quanto Parte_1 CP_1 carenti di adeguata prova dei relativi presupposti di legge e vanno, dunque, rigettate per le distinte ragioni di seguito esplicitate. Al fine di una più chiara esposizione della presente decisione, le plurime e contrapposte questioni sollevate dalle parti processuali vanno trattate in distinte sezioni di motivazione.
1. In merito ad alcune considerazioni preliminari necessarie ai fini del decidere Preliminarmente e prima di passare all'analisi del merito, al fine di fornire una completa valutazione della vicenda e delle plurime questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune precisazioni preliminari tanto in fatto quanto in diritto.
pagina 4 di 14 1.1 Innanzitutto e per completezza espositiva, si ricorda in via generale che, come noto, “con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione” (cfr. Cass. n. 32792 del 9.11.2021). A quest'ultimo proposito, dunque, si deve senza dubbio evidenziare sin d'ora che parte opposta, attore in senso sostanziale - quanto alla domanda di pagamento del corrispettivo per le opere di appalto commissionate ed eseguite, in termini di consegna al committente dei fusti per divani, modelli Pt_1 Flash e Stream, per cui è causa - ovvero l'appaltatore è legittimato a fornire idonea e CP_1 sufficiente prova in ordine alla fondatezza della propria pretesa creditoria – già azionata e riconosciuta in sede monitoria, ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., sulla base delle sole fatture elettroniche nn. 118, 133, 136 e 146 del 2021 e del sollecito stragiudiziale di pagamento (cfr. doc. nn. 1, 2 e 4 monitorio) - eventualmente anche nel corso del presente giudizio di cognizione ordinaria, ovviamente nei limiti e nel rispetto delle preclusioni processuali assertive e probatorie che lo caratterizzano. Inoltre e sempre in via preliminare, si deve richiamare, sin d'ora, oltre al generale principio di contestazione ex art. 115 c.p.c. che regola il processo civile, la consolidata e condivisibile interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 17889 del 27.08.2020 e in precedenza anche Cass. n. 22701 del 28.09.2017 e Cass. n. 13830 del 23.07.2004). Quindi, solo a fronte di una contestazione specifica dei fatti ad opera della controparte costituita, mediante deduzione di altro fatto diverso e/o logicamente incompatibile nonché mediante una tempestiva difesa, seria per la puntualità dei riferimenti richiamati, sulla parte processuale che li ha in precedenza allegati, grava, poi, il relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c.. 1.2 Ciò doverosamente premesso e fatti salvi gli ulteriori elementi probatori emersi nel corso dell'istruttoria condotta e che verranno puntualmente analizzati nel corso della motivazione della presente sentenza, si rende opportuno sin d'ora porre in evidenza le principali circostanze fattuali che risultano adeguatamente documentate dagli atti offerti in comunicazione dalle parti e/o che comunque non sono state di fatto specificamente contestate dalle stesse nella loro oggettività, che devono, quindi, essere poste a fondamento della presente decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.. Il presente giudizio trae origine dai pacifici rapporti commerciali intercorsi tra la società committente e la società , in qualità di appaltatore – con la Parte_1 CP_1 documentata e non contestata collaborazione lavorativa della società con sede Parte_6 operativa nello stesso stabilimento (cfr. doc. n. 2A parte opposta) -, aventi ad oggetto le prestazioni di realizzazione e consegna, verso corrispettivo, di fusti per salotti ordinati dall'odierna parte opponente e utilizzati la realizzazione di due specifici modelli di divani, denominati Flash e Stream, destinati ad essere venduti prevalentemente sul mercato francese. Un tale specifico rapporto commerciale, inquadrabile nell'ambito del contratto tipico di appalto, risulta aver avuto inizio a far data dal mese di luglio 2021 e si è di fatto concluso nei primi mesi dell'anno 2022, a causa delle problematiche contestate dal committente all'appaltatore in sede stragiudiziale e immediatamente respinte dal secondo (cfr. doc. nn. 7, 8, 11-14 parte opponente e doc. nn. 7 e 9 parte opposta); netta contrapposizione che le stesse parti contraenti hanno poi sostanzialmente reiterato ed approfondito nell'ambito del presente procedimento di opposizione. In particolare, nella specie, per un verso, è risultata incontestata la conclusione di un accordo verbale e non già in forma scritta tra le parti contraenti, caratterizzato da reciproche obbligazioni ed a carattere pagina 5 di 14 progressivo, così sintetizzabile: consegna da parte del committente all'appaltatore del modello, realizzazione ad opera dell'appaltatore del prototipo, da mettere poi in produzione a seguito dell'approvazione dello stesso da parte del committente e del conseguente inoltro degli ordini. Per altro verso, parimenti non in contestazione è il fatto che i difetti e i vizi lamentati dai clienti finali e denunciati al venditore (cfr. doc. nn.
3-6 parte opponente, in Parte_1 termini di “indebolimento della struttura”, “la struttura ha ceduto”, “problema sulla base, è danneggiata agli angoli del divano”, “difetto di struttura che rischia di rompersi”, “struttura rotta”) e da quest'ultima a propria volta denunciati all'appaltatore (cfr. doc. nn. 7 e 11 parte opponente) CP_1 abbiano interessato unicamente il modello di divani denominato Flash, nella parte della base ed in prossimità dei piedini. Così come, alla luce delle allegazioni assertive e probatorie di entrambe le parti, non vi è dubbio che le basi dei fusti relativi al modello Flash, effettivamente consegnate dall'appaltatore , a fronte degli ordini inoltrati dalla siano state realizzate con CP_1 Pt_1 multistrato di spessore 18 mm con riferimento alla base. Un tale fatto storico, infatti, ha trovato puntuale conferma sia in via documentale (cfr. doc. nn. 7, 8 e 9 parte opponente), che alla luce delle convergenti dichiarazioni testimoniali rese sul punto da tutti i testimoni escussi ( e nonché e . Testimone_1 Testimone_4 Tes_5 Testimone_6
Un tale pacifico contesto fattuale è, dunque, il punto di partenza per procedere all'analisi e alla valutazione delle contrapposte pretese fatte valere nella presente sede giudiziale dalle parti contraenti (domanda di pagamento dei corrispettivi d'appalto a saldo ad opera dell'appaltatore e domanda di condanna al risarcimento dei danni per i vizi di cui all'art. 1667 c.c. ad opera del committente) e che concorrono a formare il complessivo thema decidendum della controversia.
2. In merito alla domanda di pagamento dei corrispettivi pattuiti per le opere di appalto, proposta dall'appaltatore nei confronti del committente, in sede monitoria. Contratto di appalto stipulato tra le parti: libertà delle forme e principio dell'autonomia contrattuale. Inadempimento contrattuale. Prova del credito azionato. Eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Passando poi all'analisi della specifica domanda di merito proposta da parte opposta con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 8.03.2022, l'opposizione introdotta da parte opponente è parzialmente fondata nei seguenti termini. 2.1 In primo luogo, il motivo di opposizione sollevato in termini di erronea tenuta della contabilità da parte dell'appaltatore e di conseguente non debenza della somma CP_1 complessivamente ingiunta è fondato, alla luce dell'analisi della documentazione in atti. Pertanto, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria per euro 24.944,89 deve essere legittimamente ridotta nei limiti del minor importo in linea capitale pari ad euro 23.548,60, come correttamente ricostruito dalla stessa parte opponente Parte_1
Da un lato, parte opponente ha, infatti, offerto in comunicazione prova del già avvenuto pagamento estintivo dell'importo pari ad euro 226,31 di cui alla fattura emessa da n. 118 del 27.10.2021, CP_1 come da distinta di bonifico bancario in data valuta 2.02.2022 (cfr. doc. n. 15 parte opponente). Dall'altro lato, sempre parte opponente ha documentalmente dimostrato con riferimento all'ulteriore fattura azionata dall'appaltatore n. 146 del 27.12.2021 dell'importo di euro 7.165,67, l'evidente errore contabile intercorso in sede di emissione ad opera della stessa , che nella stessa giornata CP_1 (27.12.2021) ha emesso, prima, la fattura n. 144 per l'importo di euro 5.995,69, che veniva poi stornata mediante emissione della nota di credito n. 145 con causale “storno totale fattura 144 del 27/12/2021 per mancanza prezzi su righe” ma per il maggior ed ingiustificato importo di euro 7.165,67, nonché da ultimo la fattura n. 146 - prodotta in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo - per l'importo di euro 7.165,67, non tenendo in considerazione l'illegittimo importo pari ad euro 1.169,98 addebitato all'odierna parte opponente (cfr. doc. n. 1 monitorio e doc. nn. 17 e 18 parte opponente). Peraltro, si deve rilevare come una tale documentata ricostruzione contabile non è stata poi oggetto di alcuna specifica contestazione ad opera di parte opposta né nell'ambito della propria comparsa di costituzione e risposta, né nel corso delle successive difese svolte. La parte, infatti, risulta essersi pagina 6 di 14 limitata alla sola riproposizione della domanda di pagamento, come originariamente formulata in sede monitoria, senza aggiungere alcuna utile allegazione probatoria a sostegno di tali pretesi crediti.
Inoltre, per completezza espositiva, occorre precisare che, con specifico riferimento al quantum, non vi è invece stata specifica contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. in ordine alle ulteriori due fatture azionate in sede monitoria (fatture n. 136 del 02.12.2021 di euro 73,20 e n. 133 del 30.11.2021 di euro 34.959,71) e che entrambe le parti contraenti hanno congiuntamente dato atto dell'effettivo pagamento ad opera di parte opponente in data 4.02.2022 del 50% Parte_1 dell'importo complessivo, non contestato, portato dalla fattura n. 133 emessa da in data CP_1 30.11.2021 avente ad oggetto la realizzazione di fusti di entrambi i modelli commissionati (cfr. doc. n. 16 parte opponente e doc. n. 3 monitorio). 2.2 In secondo luogo e tenuto conto degli ulteriori motivi di opposizione formulati dal committente in termini di inadempimento dell'appaltatore sotto vari profili e sollevando Pt_1 eccezione d'inadempimento, le doglianze di parte opponente sono solo parzialmente condivisibili. Per quanto di specifico interesse ai fini del decidere ed in ragione delle reciproche eccezioni di inadempimento sollevate dalle parti contraenti nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto, si rende necessaria, innanzitutto, una breve ricostruzione della disciplina relativa all'inadempimento contrattuale, certamente valevole anche in relazione ai rapporti intercorsi tra le odierne parti sussumibili nell'alveo del contratto tipico di appalto disciplinato ai sensi degli artt. 1655 ss. c.c.. In via generale e come noto, anche per pacifica e condivisibile giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015). Con specifico riferimento al contratto di appalto è, in aggiunta, opportuno richiamare gli orientamenti giurisprudenziali, largamente condivisi e certamente applicabili al caso di specie. Per un verso, si ricorda che “in tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento” (cfr. ex multis Cass. n. 98 del 04.01.2019) e, per altro verso, sempre in punto di onere della prova della spettanza del corrispettivo dell'appalto, che, come nelle altre analoghe ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento del corrispettivo, l'appaltatore deve provare il conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (cfr. Cass. n. 23893 del 23.11.2016 e Cass. n. 21522 del 20.08.2019 con riferimento al contratto di prestazione d'opera intellettuale, ma senza dubbio valevoli anche con riferimento alla prestazione d'opera materiale svolta nell'ambito di un contratto di appalto). Ciò chiarito, pertanto, è senza dubbio onere dell'appaltatore, da un lato, provare l'effettivo conferimento dell'incarico e, dall'altro lato, provare l'effettiva realizzazione delle opere appaltate, a regola d'arte ed in conformità al regolamento contrattuale, nonché la congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla pattuizione intercorsa e all'entità del lavoro svolto. Sempre con specifico riferimento al contratto di appalto, in ultima analisi, si ricorda che “in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule pagina 7 di 14 sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica” (cfr. già Cass. n. 10860 del 11.05.2007) ed ancora più di recente
“la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” (cfr. Cass. n. 26801 del 21.10.2019). In ultima analisi, sul piano generale di inquadramento delle contrapposte difese e domande svolte delle parti processuali, ci si limita a richiamare il principio giuridico recentemente sviluppato dalla giurisprudenza di legittimità e dirimente nel caso di specie al fine di individuare gli specifici oneri della prova che gravano reciprocamente sulle parti interessate, per cui “in tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (cfr. Cass. n. 1701 del 23.01.2025, nonché in precedenza già Cass. n. 19979 del 19.07.2024). 2.3 Facendo congiunta applicazione dei principi sopra richiamati, nel caso di specie, non vi è dubbio che l'appaltatore , all'esito dell'istruttoria complessivamente condotta, abbia fornito CP_1 adeguata prova di una valida ed efficace fonte contrattuale del proprio diritto al pagamento del saldo del corrispettivo pattuito per l'esecuzione delle opere commissionate, provando di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente all'accordo contrattuale concluso con la controparte e alle regole dell'arte, vincendo così l'eccezione di inadempimento sollevata sul punto da parte opponente ex art. 1460 c.c., in relazione ai corrispettivi a saldo fatturati dall'appaltatore per la realizzazione e la consegna dei fusti per i divani modello Flash.
Sotto un primo profilo di analisi, infatti, si deve ribadire che l'accordo contrattuale avente ad oggetto la realizzazione e la consegna di fusti per divani, modelli Flash e Stream, ad opera dell'appaltatore e su commissione di sia stato concluso CP_1 Parte_1 dalle persone giuridiche contraenti, per il tramite dei rispettivi rappresentanti legittimati ad eseguire atti in nome e per conto delle stesse, in forma orale e progressivamente nel corso del rapporto commerciale. Sul punto, ci si limita a ricordare che il contratto tipico in esame, in forza del generale principio di libertà delle forme degli atti negoziali, non è soggetto a puntuali obblighi di forma scritta, potendo essere la prova dell'effettivo accordo tra le parti fornita anche per testimoni o per presunzioni, sulla base del consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità. Sempre in tema di prova del contratto, si deve richiamare la norma di cui all'art. 2721 c.c. che prevede limitati casi in cui è ammissibile la prova testimoniale della fonte negoziale e testualmente dispone che
“la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58. Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”. Pertanto, salvo rientrare nella minima soglia di valore prevista, la possibilità di ammettere i testimoni per dimostrare l'esistenza di un contratto, in assenza quantomeno di idonei principi di prova scritta, è lasciata alla valutazione discrezionale del giudice caso per caso sulla base delle circostanze concrete quali, a titolo esemplificativo ed anche in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto, rapporti di amicizia e/o di parentela tra le parti, la non particolare rilevanza dell'importo corrisposto e degli interessi in gioco, nonché la natura stessa del contratto in oggetto. Per completezza espositiva, si devono evidenziare i principi espressi a tal proposito dalla Corte di Cassazione per cui, da un lato, occorre contemperare la concreta valutazione delle predette ragioni comunque all'esigenza di prudenza e di cautela, principi che parimenti caratterizzano il sistema dei pagina 8 di 14 traffici economici e commerciali, che normalmente richiedono alle parti la predisposizione di documentazione scritta, soprattutto in caso di impegni relativi a notevoli esborsi di denaro (cfr. Cass. n. 7940 del 20.04.2020) e, dall'altro, però, oltre alla natura del contratto e al valore economico contenuto dello stesso, elemento centrale di valutazione è, senza dubbio, la qualità dei soggetti del rapporto contrattuale, per cui se gli stessi risultano tra loro legati da vincolo familiare ed affettivo, maggiormente giustificata risulta l'assenza di una prova documentale del contratto e del relativo pagamento (cfr. Cass. n. 14457 del 7.06.2013). Ancora, in tal senso, devono essere valorizzati gli aspetti della verosimiglianza della conclusione orale del contratto, nonché ogni altra circostanza emergente dagli atti che ne giustifichi nel caso concreto l'ammissione (cfr. Cass. n. 1751 del 24.01.2018 e Cass. n. 26898 del 13.09.2022). Analoga disciplina deve applicarsi, per quanto di specifico interesse nel caso di specie, in ordine alla prova di patti aggiuntivi e/o modificativi della volontà delle parti contraenti posteriori alla formazione dell'originario accordo contrattuale in linea con quanto disposto dall'art. 2723 c.c.. Ciò premesso, in via assorbente, alla luce delle complessive allegazioni assertive ed istruttorie delle parti e costituendo circostanza fattuale pacifica tra le parti l'accordo orale intercorso nel mese di luglio 2021 circa la concorde volontà di far realizzare alla società , verso corrispettivo, i fusti CP_1 per i divani che verranno ordinati dalla committente nel corso dei successivi mesi, anche tenuto Pt_1 conto dello specifico settore merceologico di riferimento e dell'assenza di univoca documentazione scritta attestante le effettive condizioni contrattuali stabilite dalle parti contraenti, si è ritenuto indispensabile ai fini del decidere approfondire, mediante ammissione delle istanze istruttorie orali formulate, le concrete e specifiche pattuizioni che intercorse nella specie, che vincolano le parti contraenti e che, quindi, hanno forza di legge tra le stesse nel caso di specie, ai sensi dell'art. 1372 c.c.. Sotto un secondo profilo di analisi, è emerso dalle complessive risultanze dell'istruttoria orale espletata che le parti contraenti, in linea con la sostanziale prassi del settore di riferimento, abbiano deciso di procedere alla massiva produzione dei fusti ordinati e al conseguente pagamento del corrispettivo per i prodotti realizzati, solo a seguito di una prima fase di esecuzione del contratto tesa all'individuazione esatta del bene di interesse del committente e che, a fronte degli ordini impartiti dalla sarà prodotto dall'appaltatore , nonché alla necessaria specificazione delle Pt_1 CP_1 caratteristiche tecniche e dei materiali da utilizzare nell'attività di produzione dei fusti grezzi. Da un lato, è risultato dimostrato che, prima di addivenire agli ordini e alla produzione dei fusti, le parti contraenti si fossero accordate affinché il committente consegnasse all'appaltatore il Pt_1 CP_1 modello del fusto da realizzare relativo al divano che poi la stessa avrebbe posto in commercio e quest'ultimo provvedesse alla creazione del relativo prototipo, soggetto poi all'approvazione del committente medesimo. Ciò è risultato sostanzialmente confermato tanto dalle dichiarazioni rese dal testimone di parte opponente , quanto da quelle del testimone di parte opposta Testimone_1 [...] (cfr. verbale d'udienza del 4.07.2024). Tes_5 Dall'altro lato, parimenti sufficientemente provato è che il prototipista del committente Pt_1
abbia consegnato all'appaltatore, nelle persone di e Testimone_1 Tes_5 Per_1
il modello, a propria volta ricevuto dal cliente finale, costituito – per quanto di specifico
[...] interesse ed in ragione della natura dei vizi e dei difetti lamentati in termini di cedimento strutturale della base in prossimità dei piedini del divano modello Flash – da “la base, il telaio volante (che fa parte della base), due schienali” (cfr. dichiarazioni testimoniali di e realizzato con Tes_5 multistrato da 23 mm, come riconosciuto anche fotograficamente dal testimone Testimone_1 (cfr. doc. n. 21 parte opponente). A fronte di ciò, ne è seguita, per concorde ammissione di entrambi i testimoni personalmente intervenuti nell'esecuzione del contratto di appalto in esame, in una tale specifica fase, la realizzazione del conforme prototipo con multistrato da 23 mm e la conseguente approvazione, sul piano tecnico, da parte del prototipista di (cfr. verbale d'udienza del 4.07.2024). Parte_1 Sennonché, le ulteriori e convergenti risultanze dell'istruttoria orale espletata hanno fatto emergere una pagina 9 di 14 successiva modifica verbale delle specifiche tecniche di realizzazione dei fusti, con realizzazione e conseguente approvazione di un diverso prototipo del fusto per divano modello Flash con multistrato da 18 mm e rinforzi laterali (cfr. doc. n. 3 parte opposta), al fine di contenere i costi di produzione. Tale dirimente circostanza fattuale risulta sufficientemente provata alla luce delle risultanze documentali e testimoniali ritualmente acquisite nel presente giudizio ordinario di cognizione. In particolare, si rileva come una tale ricostruzione della vicenda emerga già documentalmente dai contenuti delle comunicazioni pec di risposta, già in sede stragiudiziale e all'epoca in cui si sono svolti i fatti, alle contestazioni pervenute dal committente tra i mesi di dicembre 2021 e gennaio Pt_1 2022 (cfr. doc. nn. 8 e 12 parte opponente). Sul punto, ci si limita a riportare testualmente quanto a propria volta contestato dall'appaltatore, a fronte dell'addebito di responsabilità per difetti e vizi dei divani modello Flash già venduti ai clienti finali: nella comunicazione pec datata 4.01.2022 si legge, infatti, che “(…) Ci avete chiesto uno sconto sulla prima quotazione fornita, abbiamo revisionato INSIEME il materiale da utilizzare, abbiamo concordato la modifica del multistrato da 25 mm, in abete da 23 mm e il multistrato da 18 mm solo nei piedi, per abbassare il costo, senza alcun pregiudizio per la stabilità e tenuta del divano. A settembre è stato fatto un ordine di prova e il prototipo è stato visto, provato e accettato da Voi (…)” (cfr. doc. n. 8 parte opponente) e ancora nella successiva lettera di risposta alla contestazione pervenuta in data 18.01.2022, in cui si deduce la mancata autorizzazione al cambio del materiale, viene espressamente riferito che “(…) il cambio di materiale è stato definito telefonicamente tra il sig. AR e il sig. (…)” (cfr. doc. n. 12 Tes_5 parte opponente). Inoltre, sempre sul piano probatorio documentale, si deve senza dubbio valorizzare che tali comunicazioni pec inoltrate dall'appaltatore , siano state offerte in comunicazione dalla stessa CP_1 committente che dunque ne attesta implicitamente la ricezione all'epoca dei fatti, e siano Pt_1 sostanzialmente avallate da ulteriori produzioni documentali presenti in atti, costituite dal duplice invio, prima in data 21.07.2021 e poi in data 8.09.2021 di comunicazioni mail indirizzate al committente aventi ad oggetto listini prezzi definitivi relativi ai fusti per divani modelli Flash e Stream (cfr. doc. nn. 2C e 5 parte opposta). Una tale attività negoziale intercorsa tra le parti non avrebbe altrimenti alcuna oggettiva spiegazione e deve essere interpretata in base ai generali canoni ermeneutici della buona fede e correttezza dei contraenti, nonché della conservazione del contratto ex artt. 1366 e 1367 c.c.. A ciò si aggiungano, altresì, le convergenti dichiarazioni testimoniali rese a tale specifico proposito dai testimoni indicati da parte opposta, che hanno personalmente presenziato alla conclusione di un tale ulteriore accordo contrattuale parzialmente modificativo del precedente, tra le società. Nello specifico, il testimone su richiesta di specifici chiarimenti da parte del giudice, ha Tes_5 precisato che “(…) noi abbiamo realizzato il prototipo e il relativo preventivo economico. Inizialmente prototipo e preventivo non furono accettati, ci fu una trattativa e ricordo che durante una telefonata, AR accettò la mia controproposta di utilizzare anziché un multistrato da 25 mm, un multistrato da 18 mm per andare incontro alla sua richiesta di riduzione del prezzo. Poi abbiamo inviato a AR il listino aggiornato, che è stato dallo stesso accettato e, conseguentemente, abbiamo iniziato la produzione. Prima dell'accettazione del preventivo aggiornato, ci erano arrivati diversi ordini dalla Parte
che non abbiamo eseguito in attesa dell'accettazione del preventivo (…)” e ancora ha affermato che “(…) nel listino aggiornato per che ho fatto preparare e che è stato accettato da AR, era CP_4 indicata la variazione del prezzo per multistrato da 18 mm. Non so se nel listino aggiornato ed accettato vi fosse l'espressa indicazione “multistrato 18 mm” (…)” (cfr. verbale d'udienza del 4.07.2024). In aggiunta, poi, l'ulteriore testimone ammesso ha affermato, sotto il vincolo del Testimone_6 giuramento prestato, quanto alla specifica circostanza oggetto di accertamento che “(…) prototipo, ordini di prova e successiva produzione dei fusti Flash è avvenuta con multistrato 18 mm e rinforzi di abete da 23 mm nei quattro angoli, in prossimità dei piedini. ADR: preciso altresì di aver personalmente assistito ad una telefonata in vivavoce tra AR e mio fratello LE in cui visto il pagina 10 di 14 costo eccessivo del multistrato da 25 mm che era stato preventivato nel listino prezzi che mi è stato mostrato in precedenza, si accordarono per l'utilizzo di multistrato da 18 mm con i rinforzi di abete di cui ho detto in precedenza. Il prototipo è stato successivamente da noi realizzato sulla base di questo accordo verbale e visionato in sede dal modellista di Preciso che non sono stata CP_5 presente al sopralluogo del modellista Preciso altresì che la telefonata si è tenuta nel mio Tes_1 ufficio in cui vi era il telefono e visto il tempo trascorso non so collocarla esattamente a livello temporale (…)” (cfr. verbale d'udienza del 7.11.2024). Alla luce delle reiterate eccezioni di incapacità a testimoniare e di inattendibilità dei predetti testimoni ad opera della difesa di parte opponente, si deve poi precisare quanto segue. In primo luogo, si ribadisce l'infondatezza dell'eccezione di incapacità a testimoniare con riferimento al testimone di parte opposta chiamato a deporre su specifiche circostanze fattuali a cui Tes_5 ha partecipato all'epoca dei fatti in prima persona, in qualità di “dipendente responsabile di produzione di , in quanto le dichiarazioni dallo stesso fornite su domanda del giudice circa il fatto di CP_1 essere parente del legale rappresentante della società opposta e “dal 2014 al 2022 circa sono stato socio di con una quota del 40%” non ostano all'assunzione della qualifica di testimone CP_1 nell'ambito del presente giudizio. Per un verso, infatti, privo di rilievo dirimente è il rapporto di stretta parentela in capo al testimone, in quanto ci si limita a ricordare che, come noto, dapprima la Corte Costituzionale con pronuncia n. 248 del 1974 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 247 c.p.c. e poi in forza del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti;
l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (cfr. Cass. n. 25358 del 2015 e più di recente anche Cass. n. 2295 del 2.02.2021). Per altro verso, in ragione della partecipazione societaria detenuta per il 40% in all'epoca CP_1 dei fatti e cessata in data 24.03.2022 (cfr. doc. n. 32 parte opponente), non si ravvisa, in relazione al presente giudizio, un interesse giuridico, personale, concreto ed attuale, dello stesso testimone escusso che comporti o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati, essendo appunto irrilevante a tale specifico fine che il testimone sia personalmente parte in una controversia identica (cfr. Cass. n. 21418 del 21.10.2015), ma al più un interesse di mero fatto che può soltanto incidere sull'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese relative deposizioni (cfr. Cass. n. 27461 del 23.10.2024 e già Cass. n. 9188 del 16.04.2013). In secondo luogo, poi, entrambi i predetti testimoni devono, altresì, essere ritenuti in questa sede senza dubbio attendibili nella misura in cui, da un lato, hanno entrambi risposto alle domande poste in maniera coerente e senza incorrere in contraddizioni, anzi puntualmente riscontrando e chiarendo circostanze fattuali rinvenienti da documenti già acquisiti in atti e, dall'altro lato, hanno dichiarato di essersi in gran parte occupati direttamente e/o di aver assistito alle specifiche circostanze fattuali su cui sono stati chiamati a deporre, nonché più in generale agli eventi oggetto del presente giudizio. In ultima analisi e nello specifico contesto probatorio, come sopra ricostruito, si deve altresì chiarire che le originarie divergenze tra le deposizioni rese dai testimoni e e Testimone_1 Tes_5 che hanno portato al necessario svolgimento del confronto degli stessi disposto ai sensi dell'art. 254 c.p.c. (cfr. verbale d'udienza del 4.07.2024) hanno trovato un plausibile e giustificato contemperamento insito nel fatto che gli accadimenti su cui sono stati chiamati a deporre sono avvenuti comunque a distanza di tempo e in una fitta progressione di eventi (primo accordo concluso tra le parti per la realizzazione di un prototipo con multistrato 23 mm per la base e successiva modifica dell'accordo contrattuale avente ad oggetto un prototipo e i conseguenti fusti ordinati con multistrato da 18 mm per la base con rinforzi in prossimità dei piedini). Inoltre, è emerso come i termini (tecnici ed economici) dell'accordo contrattuale definitivo raggiunto – che interessano ai fini della presente decisione - siano pagina 11 di 14 stati concordati nel corso di un colloquio telefonico tra il legale rappresentante della committente e direttamente ascoltato in viva voce da ed in Pt_1 Testimone_7 Tes_5 Testimone_6 assenza del prototipista dell'odierna parte opponente, , che dunque su tale specifica Testimone_1 questione non ha potuto deporre nel corso dell'istruttoria orale espletata.
Sotto un terzo profilo di analisi, quindi, in considerazione delle circostanze fattuali in precedenza accertate, non vi è dubbio che l'appaltatore , che agisce nella presente sede CP_1 giudiziale per il pagamento dei propri corrispettivi a saldo dell'opera prestata, abbia provato di aver realizzato e consegnato al committente i fusti per divani modello Flash da quest'ultima ordinati Pt_1 (cfr. doc. nn. 4, 4A, 5A, 6, 6A e da 10 a 15 parte opposta) in conformità all'accordo contrattuale concluso tra le parti contraenti, dimostrando il proprio esatto adempimento alle obbligazioni di facere assunte nei confronti della controparte contrattuale e l'assenza di colpa e/o di negligenza qualificata nell'esecuzione della propria prestazione, con conseguente dimostrazione della non imputabilità dei difetti e vizi lamentati dai clienti finali in relazione ai divani acquistati dal venditore
[...] (cfr. doc. nn. da 3 a 7 e 11 parte opponente). Parte_1
Pertanto ed in sintesi, l'opposizione proposta dal committente sollevando l'eccezione di Pt_1 inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. in relazione ai pretesi vizi e difetti dei fusti Flash ordinati, ritenuti imputabili all'appaltatore è infondata e non può trovare accoglimento. CP_1
2.4 Diversamente, l'opposizione di parte opponente è, Parte_7 invece, fondata limitatamente all'eccezione di inadempimento allegata in termini di sostanziale mancata collaborazione alle necessarie opere di riparazione sui fusti grezzi, già realizzati, ma non ancora lavorati da altri terzisti per la produzione del divano finito, imputabile all'appaltatore . CP_1 Ciò risulta documentalmente provato dalle lettere di contestazione stragiudiziale, inviate dal committente all'appaltatore rispettivamente in data 22.12.2021 (cfr. doc. n. 7 parte opponente - “3) gli ultimi due lotti consegnati al ns. terzista devono essere urgentemente ritirati e sistemati in maniera corretta per evitare rotture con le prossime spedizioni (…)”) ed in data 18.01.2022 in cui viene ribadito che “(…) vi avevamo intimato di riprendere urgentemente alcuni modelli ancora dal ns. terzista per poterli urgentemente sistemare in maniera corretta per evitare ulteriori danni. Non avendo avuto nessuna risposta da parte vostra abbiamo dovuto provvedere tramite ns. fornitori abituali, che ci hanno assicurato che così come da voi prodotti, i fusti si sarebbero rotti (…)” (cfr. doc. n. 11 parte opponente). Fermo quanto già accertato in merito all'esatto adempimento dell'appaltatore in relazione agli accordi contrattuali conclusi con il committente, non si può non stigmatizzare il comportamento di mancata fattiva risposta ad una tale specifica richiesta di intervento su prodotti realizzati poco prima dallo stesso appaltatore , dovendosi far applicazione dei generali canoni di correttezza e di CP_1 buona fede che impongono alle parti contraenti nel corso del rapporto un comportamento quantomeno collaborativo e teso pur sempre alla piena realizzazione degli interessi sottesi al complessivo sinallagma contrattuale. In assenza di idonea prova contraria, una tale ingiustificata omissione da parte dell'odierna società opposta ha, senza dubbio, comportato la necessità, non ragionevolmente prevista, del committente di affidarsi, a proprie spese ed in tempi stringenti, a maestranze terze, per provvedere alle Pt_1 riparazioni ancora possibili sui 41 fusti grezzi, relativi a divani modello Flash in produzione, che appunto sono poi state realizzate da come dallo stesso confermato nel corso Testimone_4 dell'istruttoria (cfr. vernale d'udienza del 4.07.2024 e doc. n. 10 parte opponente). Pur risultando fondata una tale doglianza di parte opponente, si deve rilevare come il rifiuto di provvedere tempestivamente alla riparazione dei predetti fusti non possa certamente legittimare il mancato pagamento integrale dei corrispettivi a saldo dell'attività di appalto prestata da , in CP_1 quanto sproporzionata, mentre avrebbe potuto essere accolta una eventuale, ma non proposta, domanda di risarcimento dei costi sostenuti direttamente dal committente per tali specifiche riparazioni.
3. In merito alle domande riconvenzionali di accertamento dei lamentati difetti e vizi dell'opera ai sensi dell'art. 1667 c.c., nonché di conseguente condanna dell'appaltatore al pagina 12 di 14 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal committente Richiamando, a tale specifico proposito, sia quanto già evidenziato circa il riparto dell'onere della prova nell'ipotesi di domanda riconvenzionale del committente di garanzia speciale per i vizi dell'opera rispetto alla distinta fattispecie codicistica dell'eccezione di inadempimento, sia quanto già in precedenza accertato in fatto, nel caso di specie, la richiesta risarcitoria formulata da parte opponente ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c. deve essere rigettata, non avendo il committente assolto al proprio onere di provare di vizi e difformità dell'opera – fusti per divani modello Flash ordinati – in relazione alle pattuizioni contrattualmente concluse con la controparte negoziale e avendo quest'ultima ampiamente dimostrato, quale prova contraria l'assenza di propria colpa, nonché di aver prestato la propria opera con la diligenza qualificata richiesta ed in conformità al contratto di appalto concluso. Alla luce del reale e contratto accordo concluso verbalmente dalle società contraenti, come in precedenza ricostruito in base alle risultanze istruttorie, le documentate problematiche strutturali e di cedimento che hanno interessato la base, in prossimità dei piedini, i divani modello Flash venduti ai clienti finali dall'odierna parte opponente (cfr. doc. nn. 3-6, 9, 19, 20, da 22 a 31 parte opponente) non possono integrare i vizi e/o difetti che costituiscono i fatti costitutivi della domanda di garanzia speciale prevista dall'art. 1667 c.c. a tutela del committente nell'ambito del contratto di appalto. In conclusione e per tutte le predette ragioni, la domanda di garanzia per i vizi e/o difetti dell'opera proposta in via riconvenzionale da parte opponente nei confronti di parte opposta è infondata, restando senza dubbio assorbite nel predetto rigetto le conseguenti domande di risarcimento del danno e, in via subordinata di compensazione di tali somme con gli eventuali corrispettivi che risultassero ancora spettanti in favore dell'appaltatore.
4. In merito alla liquidazione delle spese di lite Infine, le spese di lite tanto del procedimento monitorio, quanto del presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in ogni fase processuale espletata, in base al valore della controversia (decisum) ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). 4.1 Nel caso di specie, il criterio della parziale reciproca soccombenza ex art. 92 c.p.c., come meglio descritta in motivazione, porta a ritenere opportuna una parziale compensazione delle spese di lite in relazione alla metà. Si ritiene, infatti, equo compensare le spese di lite per la metà e porle a carico per la restante metà di parte opponente in quanto Parte_1 sostanzialmente soccombente, in ragione sia della disposta revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma della contestuale condanna al pagamento dei corrispettivi a saldo dell'opera di appalto prestata dall'appaltatore , sia del rigetto delle domande proposte in via riconvenzionale. Al tempo CP_1 stesso, si deve tener conto dell'accoglimento dei due motivi di opposizione proposti dalla medesima parte relativi all'erronea contabilizzazione dei corrispettivi ancora spettanti alla controparte a saldo e all'eccezione di inadempimento sollevata in ordine all'omesso adempimento dell'obbligazione accessoria di riparazione dei fusti in precedenza realizzati, nonché più in generale del complessivo contegno processuale tenuto dalle parti nello svolgimento del processo. 4.2 Occorre, altresì, dare atto che il difensore di parte opposta si è dichiarato antistatario nell'ambito delle conclusioni riportate nella comparsa conclusiva depositata in data 28.04.2025 e, pertanto, le spese di lite vengono liquidate a favore dello stesso. La distrazione delle spese processuali ex art. 93 c.p.c., infatti, integra una fattispecie delegatoria per cui la parte soccombente è tenuta ad adempiere la propria obbligazione direttamente nei confronti pagina 13 di 14 dell'avvocato distrattario (creditore anticipatario), estinguendo, al tempo stesso, anche il debito per le spese di lite nei confronti della parte processualmente vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1571/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti di nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. CP_1
2. REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto n. 283/2022.
3. ACCERTA E DICHIARA che parte opposta è creditore nei confronti di parte CP_1 opponente della somma pari ad euro 23.548,60, oltre interessi Parte_1 meglio indicati al seguente punto del dispositivo, a titolo di corrispettivi a saldo per l'attività di appalto prestata in favore del committente relativa alle fatture commerciali insolute azionate in sede monitoria.
4. CONDANNA, per l'effetto, parte opponente al pagamento Parte_1 in favore di parte opposta della somma in linea capitale pari ad euro 23.548,60, oltre CP_1 interessi al tasso di cui agli artt. 4 e 5 d. lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza di ciascuna fattura alla data di proposizione della domanda giudiziale (8.03.2022) e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di proposizione della domanda giudiziale all'effettivo saldo.
5. ACCERTA E DICHIARA l'inadempimento di parte opposta nel corso del rapporto CP_1 contrattuale in relazione all'obbligazione accessoria di provvedere alla richiesta riparazione di numero 41 fusti in precedenza dalla stessa realizzati, per le ragioni di cui in motivazione.
6. RIGETTA le domande riconvenzionali proposte dal committente Parte_1 ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c. nei confronti dell'appaltatore per le ragioni di
[...] CP_1 cui in motivazione.
7. DICHIARA le spese di lite compensate per la metà tra le parti;
conseguentemente,
8. CONDANNA parte opponente al pagamento in favore di Parte_1 parte opposta delle spese di lite, tanto della fase monitoria quanto della fase di CP_1 opposizione, che si liquidano nell'intero (dunque, dovuta la metà di tutto quanto in appresso) in euro 5.617,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 145,50 per contributo unificato e anticipazione forfettaria del procedimento monitorio;
infine, IVA e CPA, se dovuti, sull'imponibile come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, avv. Barbara Grassi.
Forlì, 4 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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