Articolo 77 della Legge 8 marzo 1968, n. 257
Articolo 76Articolo 78
Versione
16 aprile 1968
Art. 77. I residui passivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1965 risultano stabiliti in.. L. 461.944.770.002
dei quali nell'esercizio 1966 furono pagati.. " 297.568.986.219
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e rimasero da pagare al 31 dicembre 1966..... L. 164.375.783.783
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Entrata in vigore il 16 aprile 1968