Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/04/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5284 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. DE ROSIS MARCO Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. CALABRO' LIVIO;
Controparte 1
CP 2, AVV. FERRATO UMBERTO;
Parte resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/11/2022, la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 034 2021 90034894 16/000, notificata da parte di in data 27/10/2022, limitatamenteControparte_3 alle cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali CP_2 di competenza dell'intestato Tribunale.
In particolare, la parte ricorrente ha impugnato l'intimazione relativamente a:
1) avviso di addebito n. 33420130001535951000, presuntivamente notificato in data 20.04.2013 ed emesso in forza del ruolo trasmesso dall' CP_2, per il mancato pagamento dei contributi I.V.S. negli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e
2011; 2) avviso di addebito n. 33420130003714979000, presuntivamente notificato in data 14.01.2014 ed emesso in forza del ruolo trasmesso dall' CP_2, per il mancato pagamento dei contributi I.V.S. negli anni 2007, 2008, 2009,
2010 e 2011; 3) avviso di addebito n. 333420150002638165000,
presuntivamente notificato in data 14.01.2014 ed emesso in forza del ruolo trasmesso dall' CP_2, per il mancato pagamento dei contributi I.V.S. negli anni
2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. Per un importo complessivo di €
29.455,54.
Parte ricorrente ha eccepito la nullità degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione per la loro mancata notifica alla ricorrente, la quale è venuta a conoscenza delle pretese portate dai detti avvisi solo dopo l'intimazione di pagamento oggi impugnata, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti.
Costituitisi in giudizio 'CP_2 e 'CP 4 hanno contestato con varie argomentazioni la domanda della ricorrente, sostenendo la regolare notifica degli avvisi di addebito e degli atti seguenti, sino alla notifica dell'intimazione di pagamento;
le parti resistenti hanno altresì eccepito, rispettivamente, la propria carenza di legittimazione passiva. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
********
1. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' Controparte_3 pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un.,
7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' Controparte_3
[...] in tal modo rendendo l' CP_4 legittimata passiva sul punto. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore
CP_2 in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
2. In via preliminare e assorbente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per stralcio/annullamento ex lege in relazione a parte dei carichi individuati, nell'estratto di ruolo agli atti, sottesi all'avviso di addebito n. 33420150002638165000 (stralcio annullamento ex lege solo della 1° partita)
Ruolo 2015/601 Identificativo partita: Partita IVA 1
010426965516101120145798 M.
Invero, sono stati automaticamente annullati, a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della I. n. 197 del 2022, i singoli carichi sottesi agli avvisi di addebito suindicati, in quanto di importo inferiore a 1.000 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1, commi 222 e ss., della I. n. 197 del 2022, come modificato dall'art. 3 bis, co. 1, lettera d, del d.l. 29 dicembre 2022 n. 198,
convertito con modificazioni dalla I. 24 febbraio 2023 n. 14 "Sono
automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (...)".
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la I.
n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo, anche se non perfettamente identico, a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del d.l. n. 41
del 2021, conv. in I. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie, di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr.
Cass. n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla I. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo all'invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla I. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass.
n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n. 18413 del 2023).
3. Residua, invece, la posizione di contrasto fra le parti in relazione ai restanti carichi sottesi agli avvisi di addebito n. 33420130001535951000, n.
33420130003714979000, e n. 333420150002638165000 (eccetto la 1° partita, che è oggetto di stralcio). Ebbene, posto che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge, a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi, deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale
(per ipotesi, per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del
22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti: "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata" (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di ("asserita" o "eventuale") notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tempestiva e, dunque, ammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato in data 11/11/2022, non oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica dell'intimazione avvenuta in data 27/10/2022 (cfr. relata notifica in allegati CP_4
Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificato l'avviso di addebito e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d.
recuperatoria) (cfr. Cass. 20489/2018; Cass. n. 29294/2019). Ebbene, contrariamente a quanto prospettato dalla parte ricorrente, deve evidenziarsi che: l'avviso di addebito n. 33420130001535951000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata, risulta regolarmente notificato all'opponente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, in data 20/04/2013 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati CP_2, il medesimo avviso di addebito risulta poi contenuto in altra intimazione di pagamento n. 034 2017 90067013 25/000 (diversa da quella opposta), anch'essa regolarmente notificata in data 28/09/2017 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati CP_2 sottoscritta da nipote Persona 1
della ricorrente), l'avviso di addebito n. 33420130003714979000 risulta regolarmente notificato all'opponente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, in data 14/01/2014 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati CP_2,
l'avviso di addebito n. 33420150002638165000 (tutte le partite, tranne la 1° che è oggetto di stralcio) risulta regolarmente notificato all'opponente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, in data 16/11/2015 (cfr. cartolina di ricevimento in allegati CP_2 .
Acclarata la ritualità della notifica dell'atto prodromico, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in essi contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e, pertanto, la inammissibilità del motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica dello stesso.
Pertanto, unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
4. La doglianza è fondata.
Risulta, infatti, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive dell'avviso di addebito n. 33420130003714979000, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi. Come ribadito, in atti vi è prova della regolare notifica dell'avviso di addebito 33420130003714979000 in n.
data14/01/2014. Successivamente a tale atto è stata effettuata, in data
27/10/2022, la notifica dell'intimazione in questa sede impugnata. Non vi è prova inequivoca di notifica di atti interruttivi medio tempore intervenuti.
Risulta, altresì, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive dell'avviso di addebito n. 33420150002638165000 (per tutte le partite, tranne la 1° oggetto di stralcio), in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi. Come ribadito, in atti vi è prova della regolare notifica dell'avviso di addebito n. 33420150002638165000 in data 16/11/2015, in questo caso, deve tenersi conto della sospensione forzosa dell'attività riscossiva imposta dal diritto emergenziale a far data dall'8/03/2020 e fino al 31/08/2021, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione.
A tal uopo, osserva il giudicante che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", dispone, al comma 2, che: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un' ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal
31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma
2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2.
Sono stati, dunque, previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) + dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Pertanto, l'avviso di addebito n. 33420150002638165000 risulta notificato in data 16/11/2015 e, considerato il periodo di sospensione Covid e la data di notifica dell'intimazione di pagamento (27/10/2022), non vi è prova inequivoca di notifica di atti medio tempore intervenuti.
In ragione di tanto, deve ritenersi spirato il termine prescrizionale quinquennale e, di conseguenza, devono essere dichiarati estinti i crediti vantati dall'ente impositore nell'avviso di addebito n. 33420130003714979000 e nei titoli residui dell'avviso di addebito n. 33420150002638165000 che non siano già oggetto di annullamento ope legis (per tutte le partite, tranne la 1° oggetto di stralcio).
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso in parte qua.
5. La doglianza è infondata, invece, per l'avviso di addebito n. 33420130001535951000, il quale risulta notificato il 20/4/2013 e, successivamente, in data 28/09/2017 (atto interruttivo altra intimazione di pagamento n. 034 2017 90067013 25/000); pertanto, considerato il periodo di sospensione Covid e la data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta
(27/10/2022), non vi è prova inequivoca di atti interruttivi medio tempore intervenuti.
Non risulta infatti decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive.
A tanto consegue il rigetto del ricorso in parte qua.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
6. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito complessivo del giudizio, l'accoglimento dell'opposizione costituisce la conseguenza dell'accertata estinzione del credito contributivo per prescrizione quinquennale successiva alla notifica dell'atto presupposto, sicché le spese di lite devono essere imputate esclusivamente all'agente della riscossione e liquidate come da dispositivo (secondo i valori minimi delle cause di previdenza, scaglione
€ 1.101 a € 5.200, senza fase istruttoria).
Per lo stesso motivo, le spese si intendono integralmente compensate nei confronti di CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Anna Caputo, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle poste creditorie per nell'avviso di addebito n.contribuzioni contenute
33420150002638165000 (stralcio/annullamento ex lege solo della 1° partita) Ruolo partita: 2015/601, Identificativo
025010020151042696551610 010426965516101120145798 M, per sopravvenuto sgravio/annullamento ex lege;
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti dal ricorrente, in quanto estinti per prescrizione, i crediti previdenziali contenuti negli avvisi di addebito n. 33420130003714979000 e n. 33420150002638165000
(per tutte le partite, tranne la 1° oggetto di stralcio);
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna l' Controparte_3 al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in € 886,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
compensa le spese nei confronti di CP_2
-
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Raffaella Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80
del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 07/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO