Ordinanza cautelare 27 maggio 2021
Sentenza 5 luglio 2022
Decreto cautelare 12 novembre 2022
Ordinanza cautelare 23 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 11 maggio 2023
Ordinanza collegiale 30 novembre 2023
Accoglimento
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/01/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00337/2025REG.PROV.COLL.
N. 08437/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8437 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Donata Dichirico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, la Questura Potenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00509/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Potenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il Cons. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con decreto -OMISSIS-, il Questore della Provincia di Potenza ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato del cittadino -OMISSIS- signor -OMISSIS-, già titolare di un permesso per motivi umanitari, poi dallo stesso rinunziato, avendo lo straniero fatto richiesta di detto permesso per motivi di lavoro.
1.1. La Questura ha motivato il provvedimento di diniego sulla scorta dell’istruttoria procedimentale da cui emerge un procedimento penale a carico dello straniero: il cittadino -OMISSIS- è stato rinviato a giudizio, per il reato di cui agli artt. 56, 48 e 479 c.p. in data -OMISSIS-. Nel provvedimento impugnato, l’Amministrazione ha menzionato, quali ulteriori cause ostative al rilascio del titolo di soggiorno, “la carenza di un adeguato reddito, derivante dall’espletamento di attività lavorativa o comunque derivante da fonte lecita”.
2. Con il ricorso proposto dinanzi al TAR per la Basilicata, il signor -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendone l’annullamento per eccesso di potere e violazione e falsa applicazione di legge difetto d’istruttoria e di motivazione (art. 3 della L. 241/1990).
2.1. Il Tribunale, con la sentenza n. 509 del 22 giugno 2022, ha respinto il ricorso.
2.1.2. Il giudice di prime cure, nel far richiamo ai precedenti specifici dello stesso Tribunale (sentt. n. 142/2021, n. 442/2021), ha ritenuto dirimente l’accertamento della falsità del contratto di lavoro subordinato con -OMISSIS-, prodotto ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno.
2.3. Avverso tale sentenza è insorto l’odierno ricorrente, con atto di appello notificato in data 7 ottobre 2022 e depositato il 7 novembre 2022, riproponendo i medesimi motivi di ricorso in primo grado in chiave critica rispetto alla sentenza impugnata.
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in data 16 gennaio 2023, resistendo all’impugnativa.
4. Con ordinanza -OMISSIS- il Collegio ha accolto l’appello cautelare dello straniero ex art. 98 c.p.a.
5. Alla pubblica udienza del 21 novembre 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6.L’appello è fondato.
6.1. Ai fini del decidere va premesso che il Collegio condivide la giurisprudenza della Sezione secondo cui la presentazione di un documento falso nell’attestazione di un presupposto essenziale (come, nel caso di specie, il rapporto di lavoro) costituisce, di norma, una valida causa di rigetto della richiesta di rinnovo (o di rilascio) di permesso di soggiorno, a norma dell’art. 4, comma 2, d.lgs. 186/1998, (“La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di permesso di soggiorno comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda”).
6.2. A tal riguardo, si osserva che, in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Consiglio di Stato n. 5880/2015 e 1431/2016), in relazione a ipotesi di presentazione di documentazione relativa a rapporti di lavoro rilevatisi non veritieri, qualora lo straniero denunci un rapporto di lavoro con una determinata persona, ma l’esistenza di tale rapporto non trovi conferma, a seguito dei riscontri effettuati dall’Amministrazione, è di norma giustificato il rigetto della domanda di permesso di soggiorno, per mancanza del necessario presupposto (il rapporto di lavoro). In tali casi, può prescindersi dall’accertamento, nelle competenti sedi, della eventuale illiceità dell’attività svolta dalla ditta. Infatti, ciò che appare dirimente, ai fini del giudizio, è l’insussistenza del rapporto di lavoro in base al quale il ricorrente aveva chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno.
6.3. Con riferimento al caso in esame, si rileva anzitutto che, la Questura di Potenza aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato - precedentemente lasciato si ripete per motivi umanitari-, motivando il rigetto sul presupposto della ritenuta falsità della documentazione allegata all’istanza, desunta dalle “evidenti incongruenze sulla sua posizione lavorativa contributiva”, non essendo risultate, dalle banche dati dell’Inps e dell’agenzia delle Entrate, le giornate lavorative prestate in favore dell’-OMISSIS- datrice di lavoro, né la percezione dei redditi che ne sarebbero derivati. In sostanza l’allegata non veridicità del rapporto di lavoro sarebbe stata fondata sul mancato versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali.
6.4. L’appellante non nega tale assunto, ma si duole del fatto che la dedotta falsità documentale non sarebbe attribuibile al medesimo. Invero la sua buona fede emerge dalla circostanza di avere rinunciato a richiedere il permesso di soggiorno per motivi umanitari che certamente avrebbe ottenuto godendo di tutti i requisiti previsti dalla legge.
6.5. Tuttavia, la specificità della questione al vaglio giurisdizionale, impone una valutazione più ampia sulla possibile rilevanza delle circostanze maturate anche in un contesto successivo.
6.7. Il Collegio ritiene, infatti, che le deduzioni sostenute dall’appellante non siano prive di fondatezza, là dove allega di aver confidato in buona fede …”dell’assunzione presso -OMISSIS-, in virtù di un contratto valido ed efficace”; buona fede che risulta trovare ragionevole conferma, non solo nel fatto che il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, possa costituire un logico sviluppo e indice ragionevole della riconducibilità allo straniero della contraffazione del contratto, ma anche perché -come già ricordato- il signor -OMISSIS- si trovava nelle condizioni di poter far richiesta del rinnovo del titolo per motivi umanitari e imputargli tale condotta, in assenza di un accertamento in sede penale, appare francamente poco plausibile.
7. In conclusione l’appello deve essere accolto e i provvedimenti impugnati vanno annullati con obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi.
7.1. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso in primo grado e annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dello straniero.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.