Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/01/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 29/01/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 672/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Daniela Parte_1
Donzelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pomezia, via Pietro Metastasio n. 31, scala a, int.16;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gaetano Amato ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: …accertare che lo stato patologico del Sig.ra e i Parte_1 requisiti dell'invalidità civile pari al 100% o alla misura inferiore pari al 83% riconosciuta nella relazione medico legale di parte Dott.re allegata alle presenti note, ai fini del Per_1 riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità ex art. 13 legge 118\71 con decorrenza dalla data di domanda (27\06\2019) e per l'effetto, condannare l' in persona del legale rapp. te pro CP_1 tempore, al pagamento in favore dell'istante delle relative provvidenze economiche di cui alle
Leggi n. 118/71, 18/80, 508/88, 509/509/88 e successive modificazioni, e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Con vittoria di spese, con distrazione.
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza ex art.
42, comma 3, D.L. 30.09.2003 n. 269, convertito in L. n. 326/2003; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento delle prestazioni;
e) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' siccome CP_1 infondata in fatto e in diritto;
f) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 08.02.2023, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile o, in subordine, all'assegno di invalidità civile, proponeva giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di
ATP, ed affermando di contro la sussistenza dei requisiti sanitari negati dal c.t.u ivi nominato, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisite la relazione integrativa, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
– la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati chiaramente evidenziati, anche a mezzo di note medico- legali di parte, i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
La ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico obbiettivato, avendo, in particolare, erroneamente attribuito alla patologia nefrologica sofferta il codice tabellare 6482 (insufficienza renale da glomerulonefrite proliferativa da depositi parieto-mesangiali IgA) in luogo del diverso codice 6438 (glomerulonefrite da immunocomplessi, con insufficienza renale lieve), assegnando conseguentemente una minore errata percentuale invalidante.
2.1. Alla luce delle argomentazioni difensive della parte nonché dell'ulteriore documentazione medica prodotta, di formazione successiva alla conclusione delle operazioni peritali, si è ritenuto necessario chiedere chiarimenti al c.t.u. già nominato in ATP, dott. Per_2
disponendo un'integrazione della relazione tecnica depositata nella precedente fase di
[...] giudizio.
A seguito del riesame della documentazione sanitaria disponibile e di una rivalutazione delle patologie accertate, il consulente, contrariamente alle conclusioni rassegnate nella precedente fase di giudizio, ha ritenuto sussistente il requisito sanitario per la concessione dell'assegno di invalidità civile, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa (27.06.2019).
3. In prima fase, il consulente tecnico, sulla scorta dell'esame obiettivo praticato e delle risultanze della documentazione medica allegata, ha formulato la seguente diagnosi: “artrite reumatoide;
insufficienza renale da glomerulonefrite proliferativa da depositi parieto-mesangiali
IgA.”.
Nel merito delle singole patologie riscontrate così osservava: “L'artrite reumatoide è una malattia cronica che provoca dolore, tumefazione e rigidità articolare con limitazione funzionale delle articolazioni. Sebbene le articolazioni siano le parti più colpite l'infiammazione può svilupparsi anche in organi interni (polmoni, reni, cuore, sistema nervoso). La rigidità caratteristica della fase attiva di questa affezione è più intensa al mattino e può durare da una a più ore estendendosi nei casi più severi all'intera giornata.
Questa è la differenza più rilevante fra artrite reumatoide e artrosi in cui la rigidità mattutina è di pochi minuti.
Tale patologia è da valutarsi, avuto riguardo delle tabelle allegate al D.M. 05.02.92, nella misura del 50% (cod.9303).
L'insufficienza renale è da valutarsi, avuto riguardo delle tabelle allegate al D.M. 05.02.92, in via analogico proporzionale, non essendo direttamente tabellata, nella misura del 33% (cod.6482).
Quindi, tenuto conto delle attuali infermità, del loro grado e della loro natura si ritiene, che all'atto dei presenti accertamenti medico-legali, esse configurino una riduzione della validità che va quantificata, utilizzando la formula a scalare (IT = IP1 +IP2 – (IP1 x IP2) prevista ai sensi dell'art. lo 4 D.L.vo 509/88 per le infermità plurime coesistenti, ovvero interessanti organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro, non tenendo conto delle infermità tra lo 0 ed il 10%, con un tasso invalidante pari al 51%.
Pertanto, alla luce delle predette considerazioni, è possibile affermare che è Parte_1 da ritenersi “invalido civile” nella misura del 67% a decorrere dalla data della domanda amministrativa”.
3.1. Come accennato, è stato richiesto un supplemento di perizia sulla scorta dei rilievi di parte e della ulteriore documentazione sanitaria prodotta. Il consulente sanitario, in seconda battuta, ha accertato che: “…la sig. è Parte_1 affetta dalle seguenti principali patologie:
• Artrite reumatoide.
• Insufficienza renale da glomerulonefrite proliferativa da depositi parieto-mesangiali IgA
(nefropatia di ER) con anemia secondaria e iperparatiroidismo secondario.
• Ipertensione arteriosa”.
Nel merito delle considerazioni medico legali, immutata la valutazione già espressa in fase di
ATP dell'artrite reumatoide (valutata nella misura del 50% con cod.9303), ha ritenuto, invece, che
“l'insufficienza renale determinata da glomerulonefrite di ER (immunocomplessi IgA) è da valutarsi, avuto riguardo delle tabelle allegate al D.M. 05.02.92, nella misura del 65% (cod.6438).
L'ipertensione arteriosa è da valutarsi, in via analogico proporzionale, non essendo direttamente tabellata, avuto riguardo delle tabelle allegate al D.M. 05.02.92, nella misura dell'11% (cod.6445).
Quindi, tenuto conto delle attuali infermità, del loro grado e della loro natura si ritiene, che all'atto dei presenti accertamenti medicolegali, esse configurino una riduzione della validità che va quantificata, utilizzando la formula a scalare (IT = IP1 +IP2 – (IP1 x IP2) prevista ai sensi dell'art.lo 4 D.L.vo 509/88 per le infermità plurime coesistenti, ovvero interessanti organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro, non tenendo conto delle infermità tra lo 0 ed il 10%, con un tasso invalidante pari all'84%”
In ordine alla decorrenza, il c.t.u. ha poi precisato che “la decisione di far decorrere il riconoscimento dalla data della domanda amministrativa verte sulla conferma della diagnosi di insufficienza renale da glomerulonefrite da immunocomplessi;
questa diagnosi è riportata nelle tabelle di riferimento con un tasso ben preciso. La commissione che ha valutato le patologie da cui
è affetta l'istante il 13.10.20 ha considerato la nefropatia utilizzando il codice 6482 ma, effettivamente, l'insufficienza renale originata da glomerulonefrite, patologia insorta nel 2019, deve, come indicato dalle stesse tabelle, essere valutata con il codice 6438”.
4. La valutazione del c.t.u. appare, in definitiva, corretta sotto il profilo metodologico e logicamente argomentata, alla luce della motivata analisi di tutta la documentazione medica prodotta.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dal 27.06.2019.
5. In ordine alla domanda, pure formulata nel presente giudizio, di condanna dell' CP_1 al pagamento dei ratei della prestazione richiesta, la stessa non può trovare accoglimento.
Ritiene il decidente di dover aderire all'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui sia il procedimento di ATP che quello conseguente di opposizione vertono esclusivamente sul dato sanitario. Né l'indagine del giudice, né il provvedimento giurisdizionale si occupano degli altri requisiti socio-sanitari o amministrativi o procedurali, cui è subordinata la concessione della prestazione. Con la conseguenza che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta
(ex multis Cass. n. 6085/2014; da ultimo si legga Cass. civ., sez. lav., 30/06/2022, n. 20861 che ha affermato “Questa Corte ha già ripetutamente precisato (da ultimo, Cass. Sez. VI-L, ordinanza n.
4866/2022) che il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con l'accertamento del diritto alla prestazione e la condanna dell'ente previdenziale al pagamento della stessa, ma solo con l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione”).
6. Quanto al governo delle spese, tenuto conto del complessivo esito della vicenda processuale, si dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio della fase di ATP, mentre le spese del giudizio di opposizione – compensate della metà in ragione della soccombenza sulla pensione – sono poste a carico dell' e liquidate come in dispositivo, con distrazione ex art. 93 CP_1
c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi, da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In parziale accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dal 27.06.2019;
• Rigetta per il resto;
• Compensa le spese della fase di ATP;
• Condanna l' al pagamento delle spese della fase di opposizione – compensate della CP_1 metà – che si liquidano in complessivi € 1.350,00, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione;
• Pone le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 29/01/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno