Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/04/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N. 1116 pronunciata il 28/06/2022
Oggetto: Malattia professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di assistenza, in grado d'appello, iscritta al n. 761/2022 del
Ruolo Generale A.C. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Simonetta Galizia, Parte_1
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in persona del per la Puglia pro-tempore, CP_1 Controparte_2
domiciliato presso l'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, giusta procura CP_3
generale alle liti, dall'Avv. Rosalba Caracuta,
APPELLATO
All'udienza del 07/02/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
Con ricorso al Tribunale Lavoro di Brindisi del 29/08/2018 dedusse Parte_1
di avere svolto attività di bracciante agricola per conto di varie ditte sin dal 1985 e che, a causa dei lavori svolti - consistenti in raccolta di frutta, raccolta manuale con coltello di verdure ed incassettamento delle stesse, trasporto in fasci ed in cassette, trasporto a spalla e manualmente di sacchetti di concimi, raccolta uva a tendone con forbici con successivo incassettamento e trasporto manuale delle cassette - aveva contratto la sindrome del tunnel carpale bilaterale e quella da sovraccarico biomeccanico della spalla - tendinite del sovraspinoso (tendinite cuffia dei rotatori). Stante l'esito infruttuoso del prescritto iter amministrativo, chiese all'adito Giudice di I grado il riconoscimento quali malattie professionali delle patologie sopra indicate in quanto comportanti una menomazione della integrità psico-fisica nella misura rispettivamente pari o superiore al 6% e all'8%, ovvero nella misura minore o maggiore da determinarsi in corso di causa, con conseguente condanna dell' al pagamento della prestazione economica nella misura prevista CP_1
dalla legge, oltre accessori ed oltre spese e competenze di lite.
Nel giudizio così instaurato si costituì l' contestando l'origine professionale delle CP_1
dedotte malattie e deducendo l'assoluta carenza di prova sul nesso causale tra attività lavorativa svolta e le patologie denunciate. Concluse chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice di I grado, aderendo alle conclusioni del CTU nominato, rigettò il ricorso avendo il Consulente nominato riconosciuto l'origine lavorativa solo per una delle patologie denunciate, ovvero quella riguardante le due spalle, attribuendo alla stessa postumi inferiori al minimo indennizzabile per legge. Il Consulente ritenne, infatti, che l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente non potesse essere messa in rapporto causale con la sindrome del tunnel carpale, peraltro risultata del tutto assente al momento della perizia, mentre poteva essere considerata concausa dell'insorgere della patologia del sovraspinoso bilaterale, determinando un danno biologico del 4%, e, in quanto tale, inferiore al minimo indennizzabile per legge, con decorrenza dal 17.7.2017, data di presentazione della domanda amministrativa.
Con ricorso depositato il 19/12/2022 ha impugnato la sentenza di primo grado Pt_1
contestando l'esito della perizia nella parte in cui aveva escluso l'origine lavorativa della
2 patologia del tunnel carpale, in quanto le lavorazioni svolte in modo non occasionale che comportano movimenti ripetuti o prolungati del polso o di prensione della mano, mantenimento di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del carpo, sono riconosciute nelle tabelle sulle malattie professionali, pubblicate dall' nel 2008, come causa scatenante della sindrome del tunnel carpale e, pertanto, CP_1
non richiedono che il lavoratore dimostri il nesso causale tra le mansioni svolte e l'infiammazione del tunnel carpale per l'ottenimento dell'indennizzo. In tali casi, sempre ad avviso dell'appellante, spetta, piuttosto, all' verificare se il lavoratore non abbia CP_1
svolto le mansioni da lui indicate in maniera occasionale oppure se abbia contratto la malattia per cause extralavorative. Con riguardo, poi, alla sindrome da sovraccarico biomeccanico, ha contestato la valutazione del danno biologico, determinata dal
Consulente d'Ufficio nella misura del 4%, ritenendola ingiusta ed incongrua rispetto alle problematiche mediche da cui è affetta. Ha concluso chiedendo che la patologia del tunnel carpale bilaterale fosse riconosciuta di origine lavorativa e valutato il danno biologico conseguente nella misura del 6% e che alla patologia della “sindrome da sovraccarico biomeccanico”, già riconosciuta di origine lavorativa, fosse attribuito un danno biologico dell'8% o di misura minore o maggiore ritenuta di giustizia, con condanna dell' a CP_1
corrispondere la prestazione conseguente, oltre accessori ed oltre spese del doppio grado.
Nel giudizio di appello si è costituito l' concordando con quanto concluso dal CP_1
Consulente di I grado e chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna alle spese di lite del soccombente.
Alla luce delle osservazioni contenute nell'atto di appello, questa Corte ha disposto procedersi a nuova CTU.
Depositato in data 09.01.2025 l'elaborato peritale, all'udienza del 07.02.2025, avendo le parti insistito nelle proprie conclusioni, la causa è stata decisa come da dispositivo depositato in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
Dopo aver disaminato la documentazione sanitaria messa a sua disposizione nonché dopo aver eseguito l'esame obiettivo della perizianda ed aver acquisito elementi circa le
3 mansioni lavorative dalla stessa svolte, il CTU nominato da questa Corte ha riscontrato che è affetta da “Sindrome del tunnel carpale bilaterale e Parte_1
tendinopatia cuffia dei rotatori scapolo-omerale bilaterale”.
Con riguardo alla sindrome del tunnel carpale, il Consulente ha dedotto che i fattori di rischio che possono causare detta patologia in ambito lavorativo riguardano il movimento ripetitivo delle mani e dei polsi, le posture scorrette, le vibrazioni, l'uso di strumenti pesanti o vibranti. Ha poi osservato che, dal punto di vista lavorativo, le mansioni a cui era addetta la non prevedevano l'uso di strumenti vibranti, né attività ripetitive Pt_1
con movimenti del polso reiterati di entità tale da determinare un sovraccarico biomeccanico a tale livello, traendo da ciò la conclusione che non sussistano elementi sufficienti per il riconoscimento di un nesso di causalità e/o concausalità tra l'attività lavorativa svolta e la sindrome del tunnel carpale.
Il medesimo esperto ha, inoltre, evidenziato che la presenza di patologie dismetaboliche, quali ipertiroidismo, obesità e dislipidemia, ha favorito la slatentizzazione della sindrome del tunnel carpale e, nel caso specifico, costituito elemento preponderante alla base della patologia confermando, conseguentemente, che non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della malattia professionale per la suddetta sindrome del tunnel carpale.
A diversa conclusione è, invece, giunto per quanto afferisce la richiesta di riconoscimento quale malattia professionale per la tendinopatia della cuffia dei rotatori delle scapolo- omerali. Ha premesso che le attività lavorative maggiormente correlate alle problematiche scapolo-omerali sono quelle in cui le mansioni prevedono lavori con le braccia sollevate sopra l'altezza delle spalle quali quelle svolte da saldatori, idraulici- montatori, muratori, imbianchini, intonacatori;
lavori in cui le braccia vengono ripetutamente portate lateralmente e posteriormente oltre i 60-80 gradi sul piano frontale rispetto al tronco (scarico pezzi da linea, assemblaggio), come segnalato nelle nuove tabelle delle malattie professionali al punto 78, comunque riferite a “lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue”.
4 Nello specifico, l'attività lavorativa svolta dalla prevedeva sollecitazioni Pt_1
articolari, reiterate ed a volte anche intense, in posizioni non sempre ergonomiche tali da determinare condizione di stress e sofferenza “ischemica” per i tendini della cuffia dei rotatori.
Sulla base di tali presupposti il Consulente d'Ufficio ha ritenuto che vi siano le condizioni per riconoscere il nesso di concausalità per la tendinopatia della cuffia dei rotatori a carico delle scapolo-omerali della , pur essendoci, anche in questa situazione, fattori Pt_1
costituzionali quali obesità, dislipidemia e ipertiroidismo, che possono contribuire all'insorgenza di alterazioni degenerative a carico delle strutture tendinee. Partendo da tali presupposti egli ritiene che risulti estremamente difficile scindere la quota di danno biologico rapportabile alla condizione costituzionale da quella correlata all'attività lavorativa e che per tali lesioni, sulla base dei riscontri effettuati, vi siano elementi sufficienti per il riconoscimento del nesso di concausalità con postumi invalidanti valutabili con il cod. 227 delle Tabelle Ministeriali del 12.07.00, attribuendo una valutazione equitativa globale di danno biologico del 4%.
In considerazione del fatto che la relazione sin qui richiamata appare sufficientemente approfondita e priva di vizi logici o tecnici, questa Corte, anche in ragione dell'assenza di rilievi da parte dell'interessata, non può che condividerne le conclusioni e, sulla scorta delle stesse, pervenire alla integrale conferma della impugnata sentenza, rigettando il proposto gravame.
Le spese vengono dichiarate irripetibili stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 19/12/2022 da nei confronti dell' avverso la sentenza del 28/06/2022 Parte_1 CP_1
n.ro 1116 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
RIGETTA l'appello
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
5 Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 07/02/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
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