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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 14/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 93/2025 R.V.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SCAPUZZI GIOVANNA CARLA e con domicilio eletto presso il suo studio in S.
Colombano al Lambro [MI], alla Via Belgioioso n. 5;
e da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. STEFFENINI ROSA ANGELA e con domicilio eletto presso il suo studio in
Lodi, Corso Ettore Archinti n. 76;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in MONTECALVO VERSIGGIA, in data 22/04/1989, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune alla Parte II, Serie A n. 1, dell'anno 1989;
separati consensualmente con Sentenza n. 537/2024 pubbl. il 15/03/2024, R.G n.
4656/2023, emessa dal Tribunale di Pavia, passata in giudicato.
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
pag. 1 di 4 2) in considerazione della volontà espressa dalla figlia , la stessa rimarrà Per_1
collocata presso il padre al quale, avendo assunto l'ufficio di Amministratore di sostegno della medesima, spettano i compiti assegnati nel decreto di nomina, con i limiti ivi indicati e con l'obbligo di rendere il conto al Giudice Tutelare e di relazionare sullo stato di salute della beneficiaria;
3) la madre avrà la più ampia facoltà di vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta la ragazza lo desidera e compatibilmente con gli impegni e le esigenze della medesima;
4) la madre si obbliga a versare al signor entro il giorno 15 di ogni mese l'importo Pt_2 mensile di € 100,00 (cento/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia
, oltre a rivalutazione annuale Istat oltre al 50% delle spese di natura Per_1
straordinaria di cui al Protocollo del Tribunale di Milano;
5) l'immobile, già adibito a casa coniugale, sito in 27010 Miradolo Terme (PV), Via del
Nerone n. 4, int 3/I di proprietà del Signor rimane assegnato allo stesso con Parte_2
tutto quanto lo arreda e lo dota;
6) I coniugi danno atto di avere ripartito fra loro ogni bene comune;
7) ogni altro rapporto di natura personale, economico e patrimoniale, direttamente o indirettamente connesso al matrimonio, è stato tra i medesimi definito, i ricorrenti non avranno più a pretendere nulla reciprocamente l'uno dall'altro per nessun titolo, ragione
e causa.
8) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda Sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Montecalvo Versiggia 5 affinchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di Legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
14.01.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
pag. 2 di 4 Infine, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno reciprocamente rinunciato all'impugnazione della sentenza di divorzio.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (Sentenza n. 537/2024 pubbl. il 15/03/2024, R.G n. 4656/2023, emessa dal Tribunale di Pavia, con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione nel giudizio di separazione, avvenuta in modalità cartolare.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che le Parti hanno reciprocamente rinunciato all'impugnazione della presente sentenza divorzile.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in MONTECALVO VERSIGGIA, in
[...] Parte_2
data 22/04/1989, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune alla Parte II, Serie A n. 1, dell'anno 1989;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
pag. 3 di 4 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 27.02.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 93/2025 R.V.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SCAPUZZI GIOVANNA CARLA e con domicilio eletto presso il suo studio in S.
Colombano al Lambro [MI], alla Via Belgioioso n. 5;
e da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. STEFFENINI ROSA ANGELA e con domicilio eletto presso il suo studio in
Lodi, Corso Ettore Archinti n. 76;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in MONTECALVO VERSIGGIA, in data 22/04/1989, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune alla Parte II, Serie A n. 1, dell'anno 1989;
separati consensualmente con Sentenza n. 537/2024 pubbl. il 15/03/2024, R.G n.
4656/2023, emessa dal Tribunale di Pavia, passata in giudicato.
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
pag. 1 di 4 2) in considerazione della volontà espressa dalla figlia , la stessa rimarrà Per_1
collocata presso il padre al quale, avendo assunto l'ufficio di Amministratore di sostegno della medesima, spettano i compiti assegnati nel decreto di nomina, con i limiti ivi indicati e con l'obbligo di rendere il conto al Giudice Tutelare e di relazionare sullo stato di salute della beneficiaria;
3) la madre avrà la più ampia facoltà di vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta la ragazza lo desidera e compatibilmente con gli impegni e le esigenze della medesima;
4) la madre si obbliga a versare al signor entro il giorno 15 di ogni mese l'importo Pt_2 mensile di € 100,00 (cento/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia
, oltre a rivalutazione annuale Istat oltre al 50% delle spese di natura Per_1
straordinaria di cui al Protocollo del Tribunale di Milano;
5) l'immobile, già adibito a casa coniugale, sito in 27010 Miradolo Terme (PV), Via del
Nerone n. 4, int 3/I di proprietà del Signor rimane assegnato allo stesso con Parte_2
tutto quanto lo arreda e lo dota;
6) I coniugi danno atto di avere ripartito fra loro ogni bene comune;
7) ogni altro rapporto di natura personale, economico e patrimoniale, direttamente o indirettamente connesso al matrimonio, è stato tra i medesimi definito, i ricorrenti non avranno più a pretendere nulla reciprocamente l'uno dall'altro per nessun titolo, ragione
e causa.
8) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda Sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Montecalvo Versiggia 5 affinchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di Legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
14.01.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
pag. 2 di 4 Infine, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno reciprocamente rinunciato all'impugnazione della sentenza di divorzio.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (Sentenza n. 537/2024 pubbl. il 15/03/2024, R.G n. 4656/2023, emessa dal Tribunale di Pavia, con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione nel giudizio di separazione, avvenuta in modalità cartolare.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che le Parti hanno reciprocamente rinunciato all'impugnazione della presente sentenza divorzile.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in MONTECALVO VERSIGGIA, in
[...] Parte_2
data 22/04/1989, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune alla Parte II, Serie A n. 1, dell'anno 1989;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
pag. 3 di 4 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 27.02.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4