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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 2568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2568 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1495/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Ida
Ponticelli, ha pubblicato, all'udienza del 9/6/2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1495/2025 avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984 (opposizione ATP), cui è riunita quella avente numero R.G. 8317/2024 avente ad oggetto il giudizio ATP
TRA
nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Guido Rusciano, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_1 dell'Istituto, giusta procura in atti
Resistente
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984 opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.2.2025 il ricorrente in epigrafe esponeva di aver inoltrato domanda amministrativa per l'accertamento dell'invalidità civile ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, che non aveva avuto esito positivo;
di aver quindi presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso detto verbale della commissione sanitaria dell'Ente, all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti per le prestazioni richieste;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984.
L' convenuto ritualmente citato si costituiva e resisteva alla domanda come in memoria di CP_1
costituzione.
All'esito della camera di consiglio successiva all'udienza del 9.6.2025, udite le conclusioni delle parti, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, le censure sono infondate nel merito.
Le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritano piena condivisione.
L'ausiliare nominato ha accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti;
tali stati patologici accertati e, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, valutati dal ctu alla luce dell'attività di operaio caseario svolta dall'istante, non determinano le condizioni per il beneficio richiesto (riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo).
L'ausiliare nominato ha esaminato tutta le certificazioni mediche versate in atti dandone esplicitamente atto nel corpo della relazione ed ha valutato l'intero quadro clinico del ricorrente. Ed in particolare, il consulente nominato, dott. , ha considerato il Persona_1 periziando affetto da: “BPCO di tipo enfisematoso in paziente con abitudine tabagica -
Malattia diverticolare del colon - Ipertensione arteriosa - Riferita artrosi diffusa”. Il consulente nominato in fase ATP ha correttamente ed esaustivamente esaminato lo stato clinico di parte ricorrente rilevando, in sede di esame obiettivo dell'apparato respiratorio, che
“Torace troncoconico, mobile con gli atti del respiro, con espansioni simmetriche e senza intervento dei muscoli respiratori accessori. Fremito vocale tattile ridotto. Alla percussione suono chiaro polmonare su tutto l'ambito, con buona escursione delle basi polmonari. Alla ascoltazione respiro aspro diffuso con ronchi in sede medio basale e sibili. Assenza di rumori da sfregamento pleurico. Assenza di dispnea a riposo. La saturazione periferica di ossigeno è
97 in aria ambiente”; ancora, con riferimento all'apparato cardiovascolare: “Alla ispezione cardiaca itto della punta non visibile. Alla auscultazione cardiaca toni puri, pause libere.
Pressione arteriosa 130/80 mmHg. Frequenza cardiaca 84 battiti al minuto, polso ritmico.
Polsi arteriosi presenti e validi in sede carotidea, brachiale, radiale, femorale, tibiale posteriore e pedidio bilateralmente. Assenza di soffi patologici sui grossi vasi arteriosi.
Assenza di varici a carico degli arti inferiori;
assenza di ulcere o piaghe a carico degli arti inferiori e a carico dei piedi”; da ultimo, con riferimento all'apparato osteoarticolare, il ctu ha constato che “Il rachide è in asse, la pressione digito-digitale praticata sulle apofisi spinose del rachide è riferita dolente. Non limitati i movimenti del rachide dorso lombare. Non dolente la palpazione delle articolazioni delle anche e delle ginocchia, ma con escursione articolare ridotta nei movimenti di flessoestensione e dolenzia ai gradi estremi. Manovra di Lasegue positiva ai gradi estremi. Adeguata la escursione articolare della articolazione della spalla bilateralmente. Assenza di tumefazioni a carico delle articolazioni dei polsi, delle mani, delle caviglie e dei piedi con buona escursione articolare.
Assenti alterazioni cutanee e della temperatura al termotatto delle articolazioni esplorabili.
Assenza di crepitio articolare. Passaggi posturali e deambulazione autonomi”.
Quanto evidenziato in sede di esame obiettivo è stato oggetto di chiara e completa valutazione medica attraverso la quale è stato possibile ricostruire l'iter-logico e motivazionale della valutazione resa dal perito.
Il CTU, poi, ha concluso escludendo la sussistenza dei requisiti sanitari utili per beneficiare della prestazione invocata ed evidenziando che: “Nel caso in esame, infatti, il quadro morboso del periziando, nel ridurre la sua capacità lavorativa non raggiunge la percentuale prevista dalla legge per il conseguimento del diritto all'assegno di invalidità. Il quadro clinico descritto in diagnosi, così come espresso nell'esame obiettivo e tenuto conto della documentazione esibita non determina una riduzione della capacità lavorativa del signor Parte_1
superiore a due terzi e pertanto le affezioni descritte rendono il periziando non invalido ai sensi dell'art. 1 della legge 222/84 a partire dalla data amministrativa ”. Devono, invece, essere censurate le carenze assertive contenute in ricorso in ordine alla errata valutazione da parte del consulente di tutte le patologie dedotte, principalmente di quelle inerenti all'apparato osteoarticolare e a quello respiratorio, in quanto parte ricorrente ripropone la medesima documentazione medica già allegata in fase di atp e valutata dal ctu, non indicando ulteriore documentazione medica dalla quale emergano eventuali aggravamenti o specifici motivi idonei a minare la completezza ed esaustività dell'elaborato peritale.
Pertanto, si rileva che tale contestazione appare generica e si risolve in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio.
Tale dissenso non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
A fronte di tali rilievi, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale. Orbene, su tale aspetto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal
C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide con la valutazione in sede amministrativa, sicché la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice del lavoro, dott.ssa Ida Ponticelli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 8317/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Così deciso in Aversa il 9/6/ 2025
Il Giudice
Dott.ssa Ida Ponticelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Ida
Ponticelli, ha pubblicato, all'udienza del 9/6/2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1495/2025 avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984 (opposizione ATP), cui è riunita quella avente numero R.G. 8317/2024 avente ad oggetto il giudizio ATP
TRA
nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Guido Rusciano, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_1 dell'Istituto, giusta procura in atti
Resistente
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984 opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.2.2025 il ricorrente in epigrafe esponeva di aver inoltrato domanda amministrativa per l'accertamento dell'invalidità civile ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, che non aveva avuto esito positivo;
di aver quindi presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso detto verbale della commissione sanitaria dell'Ente, all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti per le prestazioni richieste;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984.
L' convenuto ritualmente citato si costituiva e resisteva alla domanda come in memoria di CP_1
costituzione.
All'esito della camera di consiglio successiva all'udienza del 9.6.2025, udite le conclusioni delle parti, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, le censure sono infondate nel merito.
Le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritano piena condivisione.
L'ausiliare nominato ha accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti;
tali stati patologici accertati e, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, valutati dal ctu alla luce dell'attività di operaio caseario svolta dall'istante, non determinano le condizioni per il beneficio richiesto (riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo).
L'ausiliare nominato ha esaminato tutta le certificazioni mediche versate in atti dandone esplicitamente atto nel corpo della relazione ed ha valutato l'intero quadro clinico del ricorrente. Ed in particolare, il consulente nominato, dott. , ha considerato il Persona_1 periziando affetto da: “BPCO di tipo enfisematoso in paziente con abitudine tabagica -
Malattia diverticolare del colon - Ipertensione arteriosa - Riferita artrosi diffusa”. Il consulente nominato in fase ATP ha correttamente ed esaustivamente esaminato lo stato clinico di parte ricorrente rilevando, in sede di esame obiettivo dell'apparato respiratorio, che
“Torace troncoconico, mobile con gli atti del respiro, con espansioni simmetriche e senza intervento dei muscoli respiratori accessori. Fremito vocale tattile ridotto. Alla percussione suono chiaro polmonare su tutto l'ambito, con buona escursione delle basi polmonari. Alla ascoltazione respiro aspro diffuso con ronchi in sede medio basale e sibili. Assenza di rumori da sfregamento pleurico. Assenza di dispnea a riposo. La saturazione periferica di ossigeno è
97 in aria ambiente”; ancora, con riferimento all'apparato cardiovascolare: “Alla ispezione cardiaca itto della punta non visibile. Alla auscultazione cardiaca toni puri, pause libere.
Pressione arteriosa 130/80 mmHg. Frequenza cardiaca 84 battiti al minuto, polso ritmico.
Polsi arteriosi presenti e validi in sede carotidea, brachiale, radiale, femorale, tibiale posteriore e pedidio bilateralmente. Assenza di soffi patologici sui grossi vasi arteriosi.
Assenza di varici a carico degli arti inferiori;
assenza di ulcere o piaghe a carico degli arti inferiori e a carico dei piedi”; da ultimo, con riferimento all'apparato osteoarticolare, il ctu ha constato che “Il rachide è in asse, la pressione digito-digitale praticata sulle apofisi spinose del rachide è riferita dolente. Non limitati i movimenti del rachide dorso lombare. Non dolente la palpazione delle articolazioni delle anche e delle ginocchia, ma con escursione articolare ridotta nei movimenti di flessoestensione e dolenzia ai gradi estremi. Manovra di Lasegue positiva ai gradi estremi. Adeguata la escursione articolare della articolazione della spalla bilateralmente. Assenza di tumefazioni a carico delle articolazioni dei polsi, delle mani, delle caviglie e dei piedi con buona escursione articolare.
Assenti alterazioni cutanee e della temperatura al termotatto delle articolazioni esplorabili.
Assenza di crepitio articolare. Passaggi posturali e deambulazione autonomi”.
Quanto evidenziato in sede di esame obiettivo è stato oggetto di chiara e completa valutazione medica attraverso la quale è stato possibile ricostruire l'iter-logico e motivazionale della valutazione resa dal perito.
Il CTU, poi, ha concluso escludendo la sussistenza dei requisiti sanitari utili per beneficiare della prestazione invocata ed evidenziando che: “Nel caso in esame, infatti, il quadro morboso del periziando, nel ridurre la sua capacità lavorativa non raggiunge la percentuale prevista dalla legge per il conseguimento del diritto all'assegno di invalidità. Il quadro clinico descritto in diagnosi, così come espresso nell'esame obiettivo e tenuto conto della documentazione esibita non determina una riduzione della capacità lavorativa del signor Parte_1
superiore a due terzi e pertanto le affezioni descritte rendono il periziando non invalido ai sensi dell'art. 1 della legge 222/84 a partire dalla data amministrativa ”. Devono, invece, essere censurate le carenze assertive contenute in ricorso in ordine alla errata valutazione da parte del consulente di tutte le patologie dedotte, principalmente di quelle inerenti all'apparato osteoarticolare e a quello respiratorio, in quanto parte ricorrente ripropone la medesima documentazione medica già allegata in fase di atp e valutata dal ctu, non indicando ulteriore documentazione medica dalla quale emergano eventuali aggravamenti o specifici motivi idonei a minare la completezza ed esaustività dell'elaborato peritale.
Pertanto, si rileva che tale contestazione appare generica e si risolve in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio.
Tale dissenso non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
A fronte di tali rilievi, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale. Orbene, su tale aspetto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal
C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide con la valutazione in sede amministrativa, sicché la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice del lavoro, dott.ssa Ida Ponticelli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 8317/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Così deciso in Aversa il 9/6/ 2025
Il Giudice
Dott.ssa Ida Ponticelli