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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 5648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5648 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 1297 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2022, ad oggetto: opposizione ad ingiunzione fiscale R.D.
639/10
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. RENATO
SPADARO, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Napoli alla Via
dei Mille n.16;
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 4507/2018 pubblicata il 9 ottobre 2018, la Corte di
Appello di Napoli ha condannato a restituire all' Parte_1 CP_1
quanto eventualmente percepito in esecuzione della sentenza di primo grado,
Proc. R.G. n.1297/2022 – sentenza Pagina 1 di 5 maggiorato da interessi dalla data del pagamento. Per recuperare tali somme,
l' , ha emesso e notificato all'stante, CP_1 Controparte_2
l'ingiunzione di pagamento ex RD 639/1910 N. 0000209/22 di €11.727,36,
notificata il 17.1.22, comprensiva di sorta ed interessi. Parte_1
ha proposto opposizione avverso tale ingiunzione, per i seguenti motivi:
1) LA VIOLAZIONE DELLA DILIGENZA DEL CREDITORE E LA
DUPLICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO:
L'opponente sostiene che la cosiddetta "ingiunzione fiscale" rappresenta un procedimento speciale, derogatorio rispetto all'ordinaria procedura di ingiunzione, che combina in sé gli strumenti del decreto ingiuntivo e del precetto e presuppone l'autoaccertamento del tributo da parte dell'Ente
pubblico, titolare di uno specifico potere impositivo. Di conseguenza, in mancanza di opposizione, essa ha efficacia di titolo esecutivo. Tuttavia,
poiché nel caso di specie già sussiste un titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 4507/18 della Corte di appello di Napoli, l' , per il recupero CP_1
delle predette somme, avrebbe dovuto valersi del titolo esecutivo già in suo possesso, per cui l'emissione della ingiunzione costituisce una illegittima duplicazione del titolo esecutivo, ed un chiaro abuso della posizione creditoria da parte dell'Ente.
2) L'INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO ALLO STRUMENTO EX R.D.
639/1910: in merito sostiene l'opponente, poiché l'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, dice che l'ingiunzione fiscale "consiste nell'ordine emesso dal competente ufficio di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta", l'importo pecuniario ingiunto, lungi dal rappresentare una somma
Proc. R.G. n.1297/2022 – sentenza Pagina 2 di 5 suscettibile di arbitraria richiesta, deve derivare da un rapporto obbligatorio,
in virtù del quale l'amministrazione finanziaria sia creditrice e l'ingiunto debitore. Nella fattispecie, non vi sarebbe alcun rapporto obbligatorio sottostante la pretesa fatta valere dall' , posto che l'azione viene CP_1
esercitata per il recupero di somme corrisposte in seguito a sentenza di I° grado, riformata in appello. Infatti, l' ricorre allo strumento in questione CP_1
per tentare il recupero di un presunto indebito oggettivo, ex art. 2033 Cc (cfr.
pag. 2 dei titoli), che in realtà non esiste, perché il pagamento effettuato in ottemperanza ad un provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo,
poi caducato, dà diritto al solvens di essere integralmente reintegrato nella situazione precedente e non costituisce una ripetizione di indebito.
Il motivo di opposizione sub 1) è infondato.
L'ingiunzione di pagamento è atto prodromico alla riscossione coattiva mediante ruolo secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46 del
26/02/1999 o all'esecuzione forzata secondo le forme previste dal libro III del c.p.c.
Quando l'ente è già titolare di un titolo esecutivo nei confronti dell'ingiunto,
l'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del regio decreto n. 639 del 1910
“si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo e autonomo atto impositivo” (cfr.
Cassazione civile sez. II - 15/09/2021, n. 24926). Di conseguenza, non si profila la formazione di un altro titolo esecutivo che, nella fattispecie, resta solo la sentenza.
Peraltro, se lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è
utilizzabile da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate
Proc. R.G. n.1297/2022 – sentenza Pagina 3 di 5 strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, purché
il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo (Sez. U., Ordinanza n. 2448 del 01/02/2025), sarebbe irragionevole ritenere che la PA non possa utilizzare tale procedimento quando il suo credito è consacrato addirittura in una sentenza.
Quanto precede implica, altresì, il difetto di un interesse attuale e concreto
(art. 100 c.p.c.) a proporre un motivo di opposizione come quello in esame, atteso che la notificazione dell'ingiunzione non ha prodotto alcun effetto negativo nella sfera giuridica della , sia perché era già Parte_1
assoggettabile ad esecuzione forzata da parte dell' in virtù della CP_1
sentenza della Corte di Appello, sia perché l'eventuale annullamento di tale pronunzia da parte della Corte di Cassazione farebbe venir meno la pretesa dell' , con conseguente estinzione del diritto di quest'ultimo ad agire in CP_1
via esecutiva nei confronti dell'opponente.
Il motivo di opposizione sub 2) è infondato.
L'ingiunzione opposta non è stata emessa in base ad una pretesa arbitraria dell' ma in base ad un preciso rapporto obbligatorio, scaturente dalla CP_1
sentenza che ha condannato la al pagamento delle somme Parte_1
oggetto della ingiunzione. Il fatto che l'ingiunzione faccia riferimento al recupero di un indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c. (cfr. pag. 2 dell'ingiunzione impugnata), e che tale riferimento sia giuridicamente sbagliato, perché l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, è una circostanza che non comporta la invalidità e/o inefficacia della ingiunzione opposta. Si tratta, infatti, di un profilo
Proc. R.G. n.1297/2022 – sentenza Pagina 4 di 5 irrilevante, in quanto non incrina la legittimità della pretesa creditoria.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione va rigettata.
Nulla sulle spese, stante la contumacia dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - X sezione civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'ingiunzione N.0000209/22 emessa dall' in data 07.01.2022 e CP_1
notificata in data 11.01.2022 per Euro 11.727,36;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli il 05.06.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico
sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G. n.1297/2022 – sentenza Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 1297 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2022, ad oggetto: opposizione ad ingiunzione fiscale R.D.
639/10
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. RENATO
SPADARO, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Napoli alla Via
dei Mille n.16;
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 4507/2018 pubblicata il 9 ottobre 2018, la Corte di
Appello di Napoli ha condannato a restituire all' Parte_1 CP_1
quanto eventualmente percepito in esecuzione della sentenza di primo grado,
Proc. R.G. n.1297/2022 – sentenza Pagina 1 di 5 maggiorato da interessi dalla data del pagamento. Per recuperare tali somme,
l' , ha emesso e notificato all'stante, CP_1 Controparte_2
l'ingiunzione di pagamento ex RD 639/1910 N. 0000209/22 di €11.727,36,
notificata il 17.1.22, comprensiva di sorta ed interessi. Parte_1
ha proposto opposizione avverso tale ingiunzione, per i seguenti motivi:
1) LA VIOLAZIONE DELLA DILIGENZA DEL CREDITORE E LA
DUPLICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO:
L'opponente sostiene che la cosiddetta "ingiunzione fiscale" rappresenta un procedimento speciale, derogatorio rispetto all'ordinaria procedura di ingiunzione, che combina in sé gli strumenti del decreto ingiuntivo e del precetto e presuppone l'autoaccertamento del tributo da parte dell'Ente
pubblico, titolare di uno specifico potere impositivo. Di conseguenza, in mancanza di opposizione, essa ha efficacia di titolo esecutivo. Tuttavia,
poiché nel caso di specie già sussiste un titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 4507/18 della Corte di appello di Napoli, l' , per il recupero CP_1
delle predette somme, avrebbe dovuto valersi del titolo esecutivo già in suo possesso, per cui l'emissione della ingiunzione costituisce una illegittima duplicazione del titolo esecutivo, ed un chiaro abuso della posizione creditoria da parte dell'Ente.
2) L'INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO ALLO STRUMENTO EX R.D.
639/1910: in merito sostiene l'opponente, poiché l'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, dice che l'ingiunzione fiscale "consiste nell'ordine emesso dal competente ufficio di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta", l'importo pecuniario ingiunto, lungi dal rappresentare una somma
Proc. R.G. n.1297/2022 – sentenza Pagina 2 di 5 suscettibile di arbitraria richiesta, deve derivare da un rapporto obbligatorio,
in virtù del quale l'amministrazione finanziaria sia creditrice e l'ingiunto debitore. Nella fattispecie, non vi sarebbe alcun rapporto obbligatorio sottostante la pretesa fatta valere dall' , posto che l'azione viene CP_1
esercitata per il recupero di somme corrisposte in seguito a sentenza di I° grado, riformata in appello. Infatti, l' ricorre allo strumento in questione CP_1
per tentare il recupero di un presunto indebito oggettivo, ex art. 2033 Cc (cfr.
pag. 2 dei titoli), che in realtà non esiste, perché il pagamento effettuato in ottemperanza ad un provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo,
poi caducato, dà diritto al solvens di essere integralmente reintegrato nella situazione precedente e non costituisce una ripetizione di indebito.
Il motivo di opposizione sub 1) è infondato.
L'ingiunzione di pagamento è atto prodromico alla riscossione coattiva mediante ruolo secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46 del
26/02/1999 o all'esecuzione forzata secondo le forme previste dal libro III del c.p.c.
Quando l'ente è già titolare di un titolo esecutivo nei confronti dell'ingiunto,
l'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del regio decreto n. 639 del 1910
“si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo e autonomo atto impositivo” (cfr.
Cassazione civile sez. II - 15/09/2021, n. 24926). Di conseguenza, non si profila la formazione di un altro titolo esecutivo che, nella fattispecie, resta solo la sentenza.
Peraltro, se lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è
utilizzabile da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate
Proc. R.G. n.1297/2022 – sentenza Pagina 3 di 5 strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, purché
il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo (Sez. U., Ordinanza n. 2448 del 01/02/2025), sarebbe irragionevole ritenere che la PA non possa utilizzare tale procedimento quando il suo credito è consacrato addirittura in una sentenza.
Quanto precede implica, altresì, il difetto di un interesse attuale e concreto
(art. 100 c.p.c.) a proporre un motivo di opposizione come quello in esame, atteso che la notificazione dell'ingiunzione non ha prodotto alcun effetto negativo nella sfera giuridica della , sia perché era già Parte_1
assoggettabile ad esecuzione forzata da parte dell' in virtù della CP_1
sentenza della Corte di Appello, sia perché l'eventuale annullamento di tale pronunzia da parte della Corte di Cassazione farebbe venir meno la pretesa dell' , con conseguente estinzione del diritto di quest'ultimo ad agire in CP_1
via esecutiva nei confronti dell'opponente.
Il motivo di opposizione sub 2) è infondato.
L'ingiunzione opposta non è stata emessa in base ad una pretesa arbitraria dell' ma in base ad un preciso rapporto obbligatorio, scaturente dalla CP_1
sentenza che ha condannato la al pagamento delle somme Parte_1
oggetto della ingiunzione. Il fatto che l'ingiunzione faccia riferimento al recupero di un indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c. (cfr. pag. 2 dell'ingiunzione impugnata), e che tale riferimento sia giuridicamente sbagliato, perché l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, è una circostanza che non comporta la invalidità e/o inefficacia della ingiunzione opposta. Si tratta, infatti, di un profilo
Proc. R.G. n.1297/2022 – sentenza Pagina 4 di 5 irrilevante, in quanto non incrina la legittimità della pretesa creditoria.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione va rigettata.
Nulla sulle spese, stante la contumacia dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - X sezione civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'ingiunzione N.0000209/22 emessa dall' in data 07.01.2022 e CP_1
notificata in data 11.01.2022 per Euro 11.727,36;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli il 05.06.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico
sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G. n.1297/2022 – sentenza Pagina 5 di 5