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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/04/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 296/2019 R.G.A.C.
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sig.ri magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dr. Natalino SAPONE Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 296/2019 R.G.A.C., vertente tra
(CF: ) e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi, dagli Avv.ti Antonio Romeo e Glenda C.F._2
Prochilo entrambi del Foro di Palmi ed elettivamente domiciliati presso lo studio della seconda, sito in Taurianova, alla via D. Alighieri, n.17
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in via V. Alfieri n. Controparte_1
1, 31015 – Conegliano (TV), rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Perelli ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, presso lo studio dell'avv. Angela Fattorusso, Via Giudecca, 1/b
APPELLATA
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 17.12.2014, il conveniva in giudizio i sig.ri Parte_3 Pt_1
e , chiedendo di disporre la revocatoria dell'atto di costituzione del fondo
[...] Parte_2 patrimoniale da loro costituito per atto del Notaio , di Gioia Tauro, del 10.12.2012, Rep. Persona_1
8092, Racc. 4961, registrato a Palmi in data 13.12.2012 al n. 3681 serie 1T, trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Reggio Calabria in data 14.12.2012 ai nn. 23458 Reg. Gen., e 18702 Reg. Part..
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio i convenuti, contestando integralmente le avverse pretese e chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con sentenza n. 1231/2018, pubblicata in data 13.12.2019, il Tribunale di Palmi così decideva:
“-Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la revocatoria dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale dei convenuti e , costituito per Notaio , Parte_1 Parte_2 Persona_1 di Gioia Tauro, del 10.12.2012, Rep. 8092, Racc. 4961, registrato a Palmi in data 13.12.2012 al n.
3681 serie 1T, trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Reggio Calabria in data 14.12.2012 ai nn.
23458 Reg. Gen, e 18702 Reg. Part., che pertanto è inefficace nei confronti del creditore, con ogni conseguenziale effetto;
- Condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore del delle spese di lite che Parte_3 si liquidano in complessivi euro 7.458.00, oltre euro 565,00, nonché spese gen., IVA e CPA come per legge.”
Con atto di citazione in appello, depositato e notificato in data 28.03.2019, e Parte_1 proponevano appello avverso la sentenza n. 1231/2018, pubblicata in data Parte_2
13.12.2018 dal Tribunale di Palmi.
Parte appellante lamenta che il giudice di prime cure ha errato nel valutare i fatti e le risultanze probatorie contravvenendo al principio di cui all'art. 2697 c.c. Evidenzia che la costituzione del fondo patrimoniale non aveva quale fine quello di rendere indisponibili determinati beni allo scopo di limitarne la loro aggredibilità da parte del creditore e rendere più incerta e difficile la soddisfazione del credito vantato nell'interesse della famiglia e che, tale considerazione, seppur avallata dal giudice di prime cure non era stata debitamente provata dal creditore. Infine, rilevano che, nel giudizio di primo grado, avevano dimostrato la titolarità di una maggiore consistenza patrimoniale, più che sufficiente a soddisfare le ragioni di controparte e ne avevano fornito la prova con la produzione della perizia tecnica di stima immobiliare a firma dell'Ing. del 22.10.2014, asseverata Persona_2 in data 23.10.2014 presso il Tribunale di Palmi, Cancelleria civile (cron. 604/2014).
Concludevano chiedendo l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata e la condanna, con vittoria di spese e competenze, d'entrambi i gradi del giudizio
Parte appellata, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta e Controparte_1 proponeva appello incidentale, depositato in data 10.06.2019 eccependo che:
- La consulenza tecnica di parte, depositata in primo grado, non poteva essere utilizzata quale prova fondante una maggiore consistenza patrimoniale degli appellanti, considerato anche il valore attribuito dal consulente a ciascuno degli immobili di proprietà degli stessi;
- A nulla rileva l'ammontare del patrimonio degli appellanti poiché l'art. 2740 impone al debitore di rispondere con tutti i suoi beni all'adempimento delle obbligazioni;
- Il credito vantato dalla banca, considerato gli interessi convenzionali e moratori, supera il milione di euro;
pertanto, i beni esclusi dal fondo non sono di valore tale da coprire detto importo;
- Gli appellanti hanno un ulteriore debito nei confronti di un altro creditore, e CP_2 hanno un'iscrizione ipotecaria pendente;
- Il patrimonio mobiliare ed immobiliare della ditta intestata a è stato sottoposto, ed è Pt_1 ancora sottoposto, a sequestro penale preventivo, ex art. 321 c.p.p. da parte del GIP D.D.A.,
Tribunale di Reggio Calabria, in seno al procedimento penale nr. 1694/14 RGNR DDA, oggi nr. 2087/12 RGNR DDA.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
*
In data 11.11.2024, con provvedimento notificato alle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante, con le note depositate in data 16.10.2024, eccepisce il difetto di legittimazione attiva di poiché quest'ultima non ha fornito adeguata prova del diritto di credito vantato. Controparte_1
In particolare, lamenta la mancata produzione in atti del contratto di cessione del credito, non essendo a tal fine sufficiente la sola produzione della G.U. parte II, foglio n. 52 del 05.05.2018 avente esclusivamente natura di pubblicità della cessione ma non di prova dell'esistenza e del passaggio di proprietà del credito e dell'inclusione della posizione specifica degli appellanti nella dedotta cessione.
A prescindere dalla ammissibilità della questione sollevata e dalla circostanza che tale doglianza non abbia costituito motivo d'appello, benché, con provvedimento di correzione di errore materiale, il primo giudice abbia affermato che la pronuncia oggetto di impugnazione dovesse considerarsi come resa nei confronti della è da rilevare che nel caso di specie, quest'ultima, nell'atto Controparte_1 di costituzione depositato in primo grado in data 21.09.2018 ed in appello in data 10.06.2019, ha allegato copia della Gazzetta Ufficiale, parte II, foglio n. 52 del 05.05.2018, e ha precisato che
[...] ha ceduto tutti i crediti identificabili secondo i criteri indicati nell'avviso di cessione Parte_3
TX18AAB4889 del 02. 05.2018 e qualificati come attività finanziarie deteriorate, ivi inclusi quelli degli appellanti ed oggetto del presente giudizio - ed ha conferito alla il ruolo Controparte_3 di soggetto incaricato della riscossione dei crediti, la quale, a sua volta, ha incaricato la
[...]
di porre in essere le attività di recupero (giudiziale e stragiudiziale) Controparte_4 dei crediti oggetto della cessione, anche attraverso la escussione delle relative garanzie.
Sul punto la Corte di Cassazione ha riferito che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente
a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..
Sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 (Rv. 666807 - 02)
Ancora, una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione ha puntualizzato che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (…).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.” Cassazione Civile, 8 novembre 2024, n. 28790.
Inoltre, va evidenziato che la prova della cessione di un credito non è di regola soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, ed il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità;
Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
TUB, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Nel caso di specie, molti sono gli elementi sulla scorta dei quali ritenere avvenuta la cessione del credito degli appellanti nei confronti della Controparte_1
1) parte appellante nelle note depositate in data 16.10.2024 specifica che il contratto di cessione
è stato sottoscritto in data 20.04.2018, (pertanto, non ne nega l'esistenza); 2) l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale parte II, foglio n. 52 del 05.05.2018 indica a pag. 2, che i crediti ceduti a sono “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche Controparte_1 di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e storti nel periodo compreso, per ciascuno dei cedenti tra il 1 gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate.”
3) I crediti degli appellanti sono i seguenti: a) Euro 333.572,68, valuta 31.10.2014, scaturenti da contratto di conto corrente “Conto Business Light” n. 01065/1000/1188, sofferenza n. 9501/421, del 18.09.2007, in essere presso la filiale di Taurianova del Parte_3
a firma del correntista;
b) Euro 45.903,71, valuta 3 1.10.2014, scaturenti da Parte_1 esposizione in contratto di conto corrente di corrispondenza n. 1000/00001008 intestato a
, sofferenza n. 9501/1422, del 06.12.2006, in essere presso la filiale di Parte_1
Taurianova del;
c) Euro 283,15, scaturenti da contratto derivato di Pt_3 Parte_3
Interest Rate Swap IRS, valore nazionale come piano di ammortamento allegato, a firma del beneficiario, ; d) Euro 313.950,52, valuta 31.10.2014, quale credito Parte_1 documentale riveniente da fatture anticipate con cessione del credito fra le parti a valere sul conto corrente del beneficiario, giusto contratto di apertura di credito in conto corrente
(imprese/professionisti), in essere presso la filiale di Reggio Calabria del Parte_3
; e) Euro 291.985,44 , valuta 27.11.2014, scaturenti da contratto di finanziamento
[...] chirografario n. 51415145 in essere presso la filiale di Reggio Calabria del Parte_3
4) I contratti intestati agli appellanti rientrano nelle categorie specificate in Gazzetta e sono compresi nel periodo temporale della cessione;
5) ha depositato in allegato tutta la documentazione bancaria intestata agli Controparte_1 appellanti.
In conclusione, considerati tutti gli elementi indicati, non vi sono elementi per dubitare che con la cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale parte II, foglio n. 52 del 05.05.2018 sia stato trasferito anche il credito degli odierni appellanti alla e, pertanto, l'eccezione di difetto di Controparte_1 legittimazione attiva debba essere rigettata.
1- Sulla revocatoria del fondo patrimoniale
Parte appellante lamenta che il giudice di prime cure ha errato nel valutare i fatti e le risultanze probatorie contravvenendo al principio di cui all'art. 2697 c.c. poiché, con la costituzione del fondo patrimoniale, il credito vantato dalla società non era divenuto incerto e di difficile Controparte_1 soddisfazione avendo dimostrato gli odierni appellanti di possedere una maggiore consistenza patrimoniale.
L'atto del quale è stata dichiarata l'inefficacia nei confronti del creditore è l'atto Controparte_1 di costituzione di fondo patrimoniale dei convenuti e , costituito Parte_1 Parte_2 per Notaio , di Gioia Tauro, del 10.12.2012, Rep. 8092, Racc. 4961, registrato a Palmi Persona_1 in data 13.12.2012 al n. 3681 serie 1T, trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Reggio Calabria in data 14.12.2012 ai nn. 23458 Reg. Gen, e 18702 Reg. Part.
Posto che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è atto di disposizione a titolo gratuito e, in quanto tale, soggetto a revocatoria, occorre verificare se nel caso di specie ricorrano, in concreto, i presupposti per l'esercizio della predetta azione. Il primo presupposto di natura oggettiva è l'eventus damni per l'integrazione del quale, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo” (Cass. n. 966/2007). Non è dunque richiesta ai fini dell'azione revocatoria una totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, anzi si ritiene che sia idonea a pregiudicare le ragioni del creditore una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. nn. 16221/2019, 19207/2018,
1902/2015).
Nel caso di specie, e imprimendo sui beni il vincolo di Parte_1 Parte_2 destinazione del fondo patrimoniale, sostanzialmente costituivano un vincolo reale di garanzia a favore della categoria dei creditori “familiari”, a fronte invece della riduzione della garanzia patrimoniale di cui godevano i creditori personali, per via della sottrazione di rilevanti cespiti del loro patrimonio ad eventuali azioni esecutive che quest'ultimi avrebbero potuto intraprendere nell'ipotesi di un inadempimento. Si rileva, infatti, che l'assoggettamento di un bene al vincolo di destinazione del fondo patrimoniale comporta per il creditore un duplice ordine di limiti con riguardo all'espropriabilità di detto bene: uno di ordine oggettivo, relativo alla necessaria inerenza del credito vantato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia;
l'altro, avente natura soggettiva, e rappresentato dalla non conoscenza da parte del creditore della eventuale estraneità del credito alle esigenze familiari.
Dunque, è chiaro che la limitazione della possibilità di aggredire i beni conferiti nel fondo per debiti che – si presume - il creditore sapeva esser stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia
(ex art. 170 c.c.) riduceva corrispondentemente la garanzia patrimoniale spettante ai creditori ex art. 2740 c.c. su tutti i beni del debitore.
In giurisprudenza si è peraltro precisato che il creditore ha solo l'onere di provare la variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio – conseguente all'atto di disposizione - che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito;
mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, dimostrare che il suo patrimonio residuo, in rapporto anche all'entità della sua complessiva esposizione debitoria, sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. nn. 16221/2019, 19207/2018, 1902/2015).
Nel caso di specie, gli appellanti hanno dichiarato più volte di avere escluso dai beni del fondo la maggiore consistenza patrimoniale di loro titolarità e che il patrimonio residuo era tale da coprire le pretese dell'appellata.
Nello specifico, gli appellanti hanno depositato in primo grado una perizia tecnica di stima immobiliare a firma dell'Ing. del 22.10.2014, asseverata in data 23.10.2014 Persona_2 presso il Tribunale di Palmi, Cancelleria civile (cron. 604/2014). Detta perizia riportava il patrimonio immobiliare degli istanti ed il loro valore, suddiviso in lotti, che si può riassumere come di seguito:
- n. 1 Fabbricato ubicato nel Comune di Taurianova (RC) in Contrada Furnà. Valore €
70.000,00
- n. 2 Terreno ubicato nel Comune di Taurianova (RC) in Contrada Furnà. Valore € 98.000,00
- n. 3 Appartamento ubicato in Taurianova (RC), via Galliano. Valore € 63.0000,00
- n. 4 Fabbricato ubicato in Taurianova (RC), viale prof. Vincenzo Ricci. Valore € 845.000,00
- n. 5 Terreno ubicato in Taurianova (RC) viale prof. Ricci. Valore 132.000,00
- n. 6 Fabbricato ubicato in Contegliano (RI), via Fontecerro sud. Valore € 70.000,00.
- N. 7 Terreno e fabbricati ubicati in Saltara (PS), via Mombaroccese e strada vicinale Della
Selva. Valore € 986.000,00.
Gli immobili inclusi nel fondo patrimoniale sono:
1- Villa in Taurianova contrada Sterpone, 14 vani catastali;
2- Terreno in Taurianova sito in contrada Sterpone, mq 8.870;
3- Terreno in Taurianova sito in contrada Sterpone mq 1.730;
4- Terreno in Taurianova sito in “Armà” mq 9.810; 5- Terreno in Taurianova sito in “Armà” mq 1.050;
6- Immobile in Taurianova sito al Viale prof. Ricci mq. 430;
7- Immobile in Taurianova sito al Viale prof. Ricci mq. 540;
8- Immobile in Taurianova sito al Viale prof. Ricci mq. 430;
9- Terreno, agrumeto, in Taurianova foglio di mappa 27, particella 569 mq. 1.102
Gli appellanti, con la perizia sopra dettagliata, documentano che il patrimonio da loro posseduto è superiore all'ammontare del credito vantato dalla banca, in particolare evidenziano che i beni non inclusi nel fondo patrimoniale costituito coprono l'intera somma vantata dalla banca.
Ed infatti, i lotti n. 6 e 7, non inclusi nel fondo, da stima del perito di parte, hanno un valore pari ad euro 1.056.000,00, che parrebbe essere sufficiente a coprire l'itero credito vantato della banca. A tal fine però, va evidenziato che all'udienza del 03.10.2018 è stato comunicato che il patrimonio mobiliare ed immobiliare della ditta intestata a , è stato sottoposto a sequestro penale Parte_1 preventivo, ex art. 321 cpp, da parte del GIP DDA, Tribunale di Reggio Calabria, in seno al Proc Pen,
n. 1694/14 RGNR DDA, oggi n. 2087/12 RGNR DDA.
Ancora, va rilevato che, non fanno parte del fondo patrimoniale alcuni beni immobili che sono già oggetto di ipoteca legale da parte dell' iscritta nella data del 08.11.2006, reg. gen. n. CP_2
23571, reg. part. n. 5097, iscrizione ipotecaria tuttora pendente. (all. doc. 40 del fascicolo di parte del giudizio di primo grado). CP_1
Ne consegue che il patrimonio escluso dal fondo patrimoniale dei coniugi , anche se Controparte_5 apparentemente di valore superiore all'ammontare dei crediti vantati dalla banca, non può essere utilizzato come garanzia del credito, poiché già oggetto di ulteriori avvenimenti (ipoteca legale e sequestro penale preventivo). Pertanto, il requisito oggettivo dell'eventus damni deve essere confermato e va ritenuto sussistente.
Quanto all'elemento soggettivo per l'esercizio dell'azione revocatoria, cd. scientia damni, occorre precisare quanto in seguito.
Dalla documentazione in atti risulta che:
- Con lettera racc. a.r. dell'01.02.2012 indirizzata alla debitrice principale, Controparte_6
, l'istituto di credito, facendo riferimento agli affidamenti già a suo tempo
[...] concessi per apertura di credito a valere sul c/c 1065/1000/1008, per anticipi su contratti a valere sul c/c 1065/1000/1188 e per anticipi su fatture a valere sul rapporto di portafoglio n.
00010 / 3800 / 107938, comunicava la sospensione degli affidamenti medesimi;
- Nella medesima data dell'01.02.2012, con lettera racc. a.r. indirizzata alla debitrice principale,
Ditta Edil Costruzioni di Sposato Carmelo, l'istituto di credito, ulteriormente – rilevando l'esistenza di esposizioni debitorie – invitava il medesimo a procedere, con assoluta urgenza, alla regolarizzazione dei sospesi, rappresentando che, in caso di mancato riscontro, si sarebbe dato inizio ad ogni attività legale a tutela;
- in data 17.06.2013, con lettera racc. a.r., l'istituto di credito comunicava alla debitrice principale, , la revoca, con effetto immediato, degli Controparte_6 affidamenti in essere riguardanti;
- Identica lettera racc. a.r. inviava, nella medesima data del 17.06.2013, alla fideiubente,
, invitandola, in forza della garanzia prestata nell'interesse della predetta ditta Parte_2 individuale, al pagamento di quanto dovuto;
- Con lettera racc. a.r. del 27.11.2013, indirizzata alla debitrice principale, Controparte_6
, l'istituto di credito rilevando ancora l'esistenza di consistenti esposizioni
[...] debitorie nonché il mancato riscontro alle precedenti missive, intimava il pagamento di quanto dovuto;
- Identica lettera racc. a.r. inviava nella medesima data del 27.11.2013, alla fideiubente, Pt_2
, invitandola, in forza della garanzia prestata nell'interesse della predetta ditta
[...] individuale, al pagamento di quanto dovuto;
La missiva del 01.02.2012 così concludeva: “Vi invitiamo a procedere all'immediata regolarizzazione dei sospesi e Vi rappresentiamo che in caso di ulteriore mancato riscontro saremo costretti, ns malgrado, ad attivare ogni opportuna azione a tutela delle ns. ragioni di credito.” Il contenuto della missiva è inequivoco: essa contiene non solo la presa d'atto dell'andamento negativo del rapporto con il debitore principale, della revoca dell'affidamento e dell'invito ad adempiere, ma anche l'avvertimento della possibile esposizione alle iniziative legali della banca per il recupero del credito.
Orbene, come affermato dalla Suprema Corte (sent. n. 9349/2002), “l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901,
n. 1, prima parte, cod. civ. in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore
(e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore
(scientia damni), ed al solo fattore oggettivo dello avvenuto accreditamento giacché l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa
a sua disposizione. Con la conseguenza che la costituzione del fondo patrimoniale deve considerarsi posteriore alla stipula della fideiussione, anche se anteriore alla morosità del debitore principale” (Cass. nr. 10522/2020).
Il Tribunale di Palmi ha fatto corretta applicazione dell'anzidetto principio e di quello che segue:
“non è necessaria la conoscenza, da parte del debitore, dello specifico pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore che agisce in revocatoria, essendo sufficiente la prova, anche mediante presunzioni, che il debitore, consapevole del sorgere della futura obbligazione, volesse pregiudicare le ragioni del creditore agente, compiendo l'atto al fine di porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza e, in questo modo, precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto. Si ritiene, infatti, sufficiente il dolo generico, che si sostanzia nella mera previsione del pregiudizio dei futuri creditori” (Cass. 24757/2008).
Nel caso di specie assume rilievo il fatto che e costituivano il Parte_1 Parte_2 fondo patrimoniale con atto notarile del 10.12.2012 e che in data 01.02.2012 avevano già ricevuto le prime missive da parte della che sospendeva tutti gli affidamenti e invitava le CP_7 parti alla regolarizzazione dei pagamenti insoluti.
La circostanza sopra richiamata come possibile indice presuntivo del consilium fraudis appare sufficiente ad integrare una presunzione di sussistenza del sopra citato requisito.
Da tale concomitanza temporale possono trarsi ulteriori elementi in ordine alla consapevolezza dei coniugi del pregiudizio che il loro comportamento avrebbe potuto arrecare all'istituto di credito.
Anche sotto il profilo della c.d. scientia damni, il Tribunale di Palmi si è dunque correttamente pronunciato posto che, premessa la costituzione di fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito, può presuntivamente ritenersi sussistente in capo a e la consapevolezza del Pt_1 Pt_2 pregiudizio agli interessi di oggi che, mediante il predetto atto Parte_3 Controparte_1 di disposizione, si determinava in concreto ovvero la previsione di un mero danno potenziale.
Per tali motivi l'appello non merita accoglimento e deve essere rigettato.
Spese di giudizio
L'appello è integralmente rigettato;
pertanto, va confermata la regolamentazione delle spese processuali del primo grado stabilita dalla sentenza impugnata.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, non sussistendo motivi per derogare ai principi generali, seguono la soccombenza.
In ordine al valore della controversia, non può condividersi l'indicazione fornita da parte appellante che ha ritenuto avere la causa valore indeterminato. Ed invero, “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020).
Considerato che l'istituto di credito ha agito in giudizio a tutela di un credito complessivamente pari ad € 985.695,50, ne consegue che le spese di lite devono essere calcolate utilizzando le Tabelle previste dal D.M. n. 55/2014, aggiornate con il D.M. n. 147 del 13.8.2022 - applicando lo scaglione previsto per le controversie di valore compreso tra € 520.001 e € 1.000.000 ed i valori minimi, atteso la non complessità delle questioni trattate- e sono liquidate in complessivi € 13.078,00, così determinati: fase di studio della controversia, valore minimo: € 2.853,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.659,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 3.822,00; fase decisionale, valore minimo: € 4.744,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali a favore di CP_1 che liquida in complessivi euro € 13.078,00, oltre rimborso forfettario spese
[...] generali, IVA e CPA come per legge;
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, 27 marzo 2025
La cons. est. La Presidente dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sig.ri magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dr. Natalino SAPONE Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 296/2019 R.G.A.C., vertente tra
(CF: ) e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi, dagli Avv.ti Antonio Romeo e Glenda C.F._2
Prochilo entrambi del Foro di Palmi ed elettivamente domiciliati presso lo studio della seconda, sito in Taurianova, alla via D. Alighieri, n.17
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in via V. Alfieri n. Controparte_1
1, 31015 – Conegliano (TV), rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Perelli ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, presso lo studio dell'avv. Angela Fattorusso, Via Giudecca, 1/b
APPELLATA
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 17.12.2014, il conveniva in giudizio i sig.ri Parte_3 Pt_1
e , chiedendo di disporre la revocatoria dell'atto di costituzione del fondo
[...] Parte_2 patrimoniale da loro costituito per atto del Notaio , di Gioia Tauro, del 10.12.2012, Rep. Persona_1
8092, Racc. 4961, registrato a Palmi in data 13.12.2012 al n. 3681 serie 1T, trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Reggio Calabria in data 14.12.2012 ai nn. 23458 Reg. Gen., e 18702 Reg. Part..
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio i convenuti, contestando integralmente le avverse pretese e chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con sentenza n. 1231/2018, pubblicata in data 13.12.2019, il Tribunale di Palmi così decideva:
“-Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la revocatoria dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale dei convenuti e , costituito per Notaio , Parte_1 Parte_2 Persona_1 di Gioia Tauro, del 10.12.2012, Rep. 8092, Racc. 4961, registrato a Palmi in data 13.12.2012 al n.
3681 serie 1T, trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Reggio Calabria in data 14.12.2012 ai nn.
23458 Reg. Gen, e 18702 Reg. Part., che pertanto è inefficace nei confronti del creditore, con ogni conseguenziale effetto;
- Condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore del delle spese di lite che Parte_3 si liquidano in complessivi euro 7.458.00, oltre euro 565,00, nonché spese gen., IVA e CPA come per legge.”
Con atto di citazione in appello, depositato e notificato in data 28.03.2019, e Parte_1 proponevano appello avverso la sentenza n. 1231/2018, pubblicata in data Parte_2
13.12.2018 dal Tribunale di Palmi.
Parte appellante lamenta che il giudice di prime cure ha errato nel valutare i fatti e le risultanze probatorie contravvenendo al principio di cui all'art. 2697 c.c. Evidenzia che la costituzione del fondo patrimoniale non aveva quale fine quello di rendere indisponibili determinati beni allo scopo di limitarne la loro aggredibilità da parte del creditore e rendere più incerta e difficile la soddisfazione del credito vantato nell'interesse della famiglia e che, tale considerazione, seppur avallata dal giudice di prime cure non era stata debitamente provata dal creditore. Infine, rilevano che, nel giudizio di primo grado, avevano dimostrato la titolarità di una maggiore consistenza patrimoniale, più che sufficiente a soddisfare le ragioni di controparte e ne avevano fornito la prova con la produzione della perizia tecnica di stima immobiliare a firma dell'Ing. del 22.10.2014, asseverata Persona_2 in data 23.10.2014 presso il Tribunale di Palmi, Cancelleria civile (cron. 604/2014).
Concludevano chiedendo l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata e la condanna, con vittoria di spese e competenze, d'entrambi i gradi del giudizio
Parte appellata, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta e Controparte_1 proponeva appello incidentale, depositato in data 10.06.2019 eccependo che:
- La consulenza tecnica di parte, depositata in primo grado, non poteva essere utilizzata quale prova fondante una maggiore consistenza patrimoniale degli appellanti, considerato anche il valore attribuito dal consulente a ciascuno degli immobili di proprietà degli stessi;
- A nulla rileva l'ammontare del patrimonio degli appellanti poiché l'art. 2740 impone al debitore di rispondere con tutti i suoi beni all'adempimento delle obbligazioni;
- Il credito vantato dalla banca, considerato gli interessi convenzionali e moratori, supera il milione di euro;
pertanto, i beni esclusi dal fondo non sono di valore tale da coprire detto importo;
- Gli appellanti hanno un ulteriore debito nei confronti di un altro creditore, e CP_2 hanno un'iscrizione ipotecaria pendente;
- Il patrimonio mobiliare ed immobiliare della ditta intestata a è stato sottoposto, ed è Pt_1 ancora sottoposto, a sequestro penale preventivo, ex art. 321 c.p.p. da parte del GIP D.D.A.,
Tribunale di Reggio Calabria, in seno al procedimento penale nr. 1694/14 RGNR DDA, oggi nr. 2087/12 RGNR DDA.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
*
In data 11.11.2024, con provvedimento notificato alle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante, con le note depositate in data 16.10.2024, eccepisce il difetto di legittimazione attiva di poiché quest'ultima non ha fornito adeguata prova del diritto di credito vantato. Controparte_1
In particolare, lamenta la mancata produzione in atti del contratto di cessione del credito, non essendo a tal fine sufficiente la sola produzione della G.U. parte II, foglio n. 52 del 05.05.2018 avente esclusivamente natura di pubblicità della cessione ma non di prova dell'esistenza e del passaggio di proprietà del credito e dell'inclusione della posizione specifica degli appellanti nella dedotta cessione.
A prescindere dalla ammissibilità della questione sollevata e dalla circostanza che tale doglianza non abbia costituito motivo d'appello, benché, con provvedimento di correzione di errore materiale, il primo giudice abbia affermato che la pronuncia oggetto di impugnazione dovesse considerarsi come resa nei confronti della è da rilevare che nel caso di specie, quest'ultima, nell'atto Controparte_1 di costituzione depositato in primo grado in data 21.09.2018 ed in appello in data 10.06.2019, ha allegato copia della Gazzetta Ufficiale, parte II, foglio n. 52 del 05.05.2018, e ha precisato che
[...] ha ceduto tutti i crediti identificabili secondo i criteri indicati nell'avviso di cessione Parte_3
TX18AAB4889 del 02. 05.2018 e qualificati come attività finanziarie deteriorate, ivi inclusi quelli degli appellanti ed oggetto del presente giudizio - ed ha conferito alla il ruolo Controparte_3 di soggetto incaricato della riscossione dei crediti, la quale, a sua volta, ha incaricato la
[...]
di porre in essere le attività di recupero (giudiziale e stragiudiziale) Controparte_4 dei crediti oggetto della cessione, anche attraverso la escussione delle relative garanzie.
Sul punto la Corte di Cassazione ha riferito che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente
a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..
Sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 (Rv. 666807 - 02)
Ancora, una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione ha puntualizzato che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (…).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.” Cassazione Civile, 8 novembre 2024, n. 28790.
Inoltre, va evidenziato che la prova della cessione di un credito non è di regola soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, ed il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità;
Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
TUB, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Nel caso di specie, molti sono gli elementi sulla scorta dei quali ritenere avvenuta la cessione del credito degli appellanti nei confronti della Controparte_1
1) parte appellante nelle note depositate in data 16.10.2024 specifica che il contratto di cessione
è stato sottoscritto in data 20.04.2018, (pertanto, non ne nega l'esistenza); 2) l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale parte II, foglio n. 52 del 05.05.2018 indica a pag. 2, che i crediti ceduti a sono “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche Controparte_1 di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e storti nel periodo compreso, per ciascuno dei cedenti tra il 1 gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate.”
3) I crediti degli appellanti sono i seguenti: a) Euro 333.572,68, valuta 31.10.2014, scaturenti da contratto di conto corrente “Conto Business Light” n. 01065/1000/1188, sofferenza n. 9501/421, del 18.09.2007, in essere presso la filiale di Taurianova del Parte_3
a firma del correntista;
b) Euro 45.903,71, valuta 3 1.10.2014, scaturenti da Parte_1 esposizione in contratto di conto corrente di corrispondenza n. 1000/00001008 intestato a
, sofferenza n. 9501/1422, del 06.12.2006, in essere presso la filiale di Parte_1
Taurianova del;
c) Euro 283,15, scaturenti da contratto derivato di Pt_3 Parte_3
Interest Rate Swap IRS, valore nazionale come piano di ammortamento allegato, a firma del beneficiario, ; d) Euro 313.950,52, valuta 31.10.2014, quale credito Parte_1 documentale riveniente da fatture anticipate con cessione del credito fra le parti a valere sul conto corrente del beneficiario, giusto contratto di apertura di credito in conto corrente
(imprese/professionisti), in essere presso la filiale di Reggio Calabria del Parte_3
; e) Euro 291.985,44 , valuta 27.11.2014, scaturenti da contratto di finanziamento
[...] chirografario n. 51415145 in essere presso la filiale di Reggio Calabria del Parte_3
4) I contratti intestati agli appellanti rientrano nelle categorie specificate in Gazzetta e sono compresi nel periodo temporale della cessione;
5) ha depositato in allegato tutta la documentazione bancaria intestata agli Controparte_1 appellanti.
In conclusione, considerati tutti gli elementi indicati, non vi sono elementi per dubitare che con la cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale parte II, foglio n. 52 del 05.05.2018 sia stato trasferito anche il credito degli odierni appellanti alla e, pertanto, l'eccezione di difetto di Controparte_1 legittimazione attiva debba essere rigettata.
1- Sulla revocatoria del fondo patrimoniale
Parte appellante lamenta che il giudice di prime cure ha errato nel valutare i fatti e le risultanze probatorie contravvenendo al principio di cui all'art. 2697 c.c. poiché, con la costituzione del fondo patrimoniale, il credito vantato dalla società non era divenuto incerto e di difficile Controparte_1 soddisfazione avendo dimostrato gli odierni appellanti di possedere una maggiore consistenza patrimoniale.
L'atto del quale è stata dichiarata l'inefficacia nei confronti del creditore è l'atto Controparte_1 di costituzione di fondo patrimoniale dei convenuti e , costituito Parte_1 Parte_2 per Notaio , di Gioia Tauro, del 10.12.2012, Rep. 8092, Racc. 4961, registrato a Palmi Persona_1 in data 13.12.2012 al n. 3681 serie 1T, trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Reggio Calabria in data 14.12.2012 ai nn. 23458 Reg. Gen, e 18702 Reg. Part.
Posto che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è atto di disposizione a titolo gratuito e, in quanto tale, soggetto a revocatoria, occorre verificare se nel caso di specie ricorrano, in concreto, i presupposti per l'esercizio della predetta azione. Il primo presupposto di natura oggettiva è l'eventus damni per l'integrazione del quale, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo” (Cass. n. 966/2007). Non è dunque richiesta ai fini dell'azione revocatoria una totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, anzi si ritiene che sia idonea a pregiudicare le ragioni del creditore una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. nn. 16221/2019, 19207/2018,
1902/2015).
Nel caso di specie, e imprimendo sui beni il vincolo di Parte_1 Parte_2 destinazione del fondo patrimoniale, sostanzialmente costituivano un vincolo reale di garanzia a favore della categoria dei creditori “familiari”, a fronte invece della riduzione della garanzia patrimoniale di cui godevano i creditori personali, per via della sottrazione di rilevanti cespiti del loro patrimonio ad eventuali azioni esecutive che quest'ultimi avrebbero potuto intraprendere nell'ipotesi di un inadempimento. Si rileva, infatti, che l'assoggettamento di un bene al vincolo di destinazione del fondo patrimoniale comporta per il creditore un duplice ordine di limiti con riguardo all'espropriabilità di detto bene: uno di ordine oggettivo, relativo alla necessaria inerenza del credito vantato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia;
l'altro, avente natura soggettiva, e rappresentato dalla non conoscenza da parte del creditore della eventuale estraneità del credito alle esigenze familiari.
Dunque, è chiaro che la limitazione della possibilità di aggredire i beni conferiti nel fondo per debiti che – si presume - il creditore sapeva esser stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia
(ex art. 170 c.c.) riduceva corrispondentemente la garanzia patrimoniale spettante ai creditori ex art. 2740 c.c. su tutti i beni del debitore.
In giurisprudenza si è peraltro precisato che il creditore ha solo l'onere di provare la variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio – conseguente all'atto di disposizione - che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito;
mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, dimostrare che il suo patrimonio residuo, in rapporto anche all'entità della sua complessiva esposizione debitoria, sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. nn. 16221/2019, 19207/2018, 1902/2015).
Nel caso di specie, gli appellanti hanno dichiarato più volte di avere escluso dai beni del fondo la maggiore consistenza patrimoniale di loro titolarità e che il patrimonio residuo era tale da coprire le pretese dell'appellata.
Nello specifico, gli appellanti hanno depositato in primo grado una perizia tecnica di stima immobiliare a firma dell'Ing. del 22.10.2014, asseverata in data 23.10.2014 Persona_2 presso il Tribunale di Palmi, Cancelleria civile (cron. 604/2014). Detta perizia riportava il patrimonio immobiliare degli istanti ed il loro valore, suddiviso in lotti, che si può riassumere come di seguito:
- n. 1 Fabbricato ubicato nel Comune di Taurianova (RC) in Contrada Furnà. Valore €
70.000,00
- n. 2 Terreno ubicato nel Comune di Taurianova (RC) in Contrada Furnà. Valore € 98.000,00
- n. 3 Appartamento ubicato in Taurianova (RC), via Galliano. Valore € 63.0000,00
- n. 4 Fabbricato ubicato in Taurianova (RC), viale prof. Vincenzo Ricci. Valore € 845.000,00
- n. 5 Terreno ubicato in Taurianova (RC) viale prof. Ricci. Valore 132.000,00
- n. 6 Fabbricato ubicato in Contegliano (RI), via Fontecerro sud. Valore € 70.000,00.
- N. 7 Terreno e fabbricati ubicati in Saltara (PS), via Mombaroccese e strada vicinale Della
Selva. Valore € 986.000,00.
Gli immobili inclusi nel fondo patrimoniale sono:
1- Villa in Taurianova contrada Sterpone, 14 vani catastali;
2- Terreno in Taurianova sito in contrada Sterpone, mq 8.870;
3- Terreno in Taurianova sito in contrada Sterpone mq 1.730;
4- Terreno in Taurianova sito in “Armà” mq 9.810; 5- Terreno in Taurianova sito in “Armà” mq 1.050;
6- Immobile in Taurianova sito al Viale prof. Ricci mq. 430;
7- Immobile in Taurianova sito al Viale prof. Ricci mq. 540;
8- Immobile in Taurianova sito al Viale prof. Ricci mq. 430;
9- Terreno, agrumeto, in Taurianova foglio di mappa 27, particella 569 mq. 1.102
Gli appellanti, con la perizia sopra dettagliata, documentano che il patrimonio da loro posseduto è superiore all'ammontare del credito vantato dalla banca, in particolare evidenziano che i beni non inclusi nel fondo patrimoniale costituito coprono l'intera somma vantata dalla banca.
Ed infatti, i lotti n. 6 e 7, non inclusi nel fondo, da stima del perito di parte, hanno un valore pari ad euro 1.056.000,00, che parrebbe essere sufficiente a coprire l'itero credito vantato della banca. A tal fine però, va evidenziato che all'udienza del 03.10.2018 è stato comunicato che il patrimonio mobiliare ed immobiliare della ditta intestata a , è stato sottoposto a sequestro penale Parte_1 preventivo, ex art. 321 cpp, da parte del GIP DDA, Tribunale di Reggio Calabria, in seno al Proc Pen,
n. 1694/14 RGNR DDA, oggi n. 2087/12 RGNR DDA.
Ancora, va rilevato che, non fanno parte del fondo patrimoniale alcuni beni immobili che sono già oggetto di ipoteca legale da parte dell' iscritta nella data del 08.11.2006, reg. gen. n. CP_2
23571, reg. part. n. 5097, iscrizione ipotecaria tuttora pendente. (all. doc. 40 del fascicolo di parte del giudizio di primo grado). CP_1
Ne consegue che il patrimonio escluso dal fondo patrimoniale dei coniugi , anche se Controparte_5 apparentemente di valore superiore all'ammontare dei crediti vantati dalla banca, non può essere utilizzato come garanzia del credito, poiché già oggetto di ulteriori avvenimenti (ipoteca legale e sequestro penale preventivo). Pertanto, il requisito oggettivo dell'eventus damni deve essere confermato e va ritenuto sussistente.
Quanto all'elemento soggettivo per l'esercizio dell'azione revocatoria, cd. scientia damni, occorre precisare quanto in seguito.
Dalla documentazione in atti risulta che:
- Con lettera racc. a.r. dell'01.02.2012 indirizzata alla debitrice principale, Controparte_6
, l'istituto di credito, facendo riferimento agli affidamenti già a suo tempo
[...] concessi per apertura di credito a valere sul c/c 1065/1000/1008, per anticipi su contratti a valere sul c/c 1065/1000/1188 e per anticipi su fatture a valere sul rapporto di portafoglio n.
00010 / 3800 / 107938, comunicava la sospensione degli affidamenti medesimi;
- Nella medesima data dell'01.02.2012, con lettera racc. a.r. indirizzata alla debitrice principale,
Ditta Edil Costruzioni di Sposato Carmelo, l'istituto di credito, ulteriormente – rilevando l'esistenza di esposizioni debitorie – invitava il medesimo a procedere, con assoluta urgenza, alla regolarizzazione dei sospesi, rappresentando che, in caso di mancato riscontro, si sarebbe dato inizio ad ogni attività legale a tutela;
- in data 17.06.2013, con lettera racc. a.r., l'istituto di credito comunicava alla debitrice principale, , la revoca, con effetto immediato, degli Controparte_6 affidamenti in essere riguardanti;
- Identica lettera racc. a.r. inviava, nella medesima data del 17.06.2013, alla fideiubente,
, invitandola, in forza della garanzia prestata nell'interesse della predetta ditta Parte_2 individuale, al pagamento di quanto dovuto;
- Con lettera racc. a.r. del 27.11.2013, indirizzata alla debitrice principale, Controparte_6
, l'istituto di credito rilevando ancora l'esistenza di consistenti esposizioni
[...] debitorie nonché il mancato riscontro alle precedenti missive, intimava il pagamento di quanto dovuto;
- Identica lettera racc. a.r. inviava nella medesima data del 27.11.2013, alla fideiubente, Pt_2
, invitandola, in forza della garanzia prestata nell'interesse della predetta ditta
[...] individuale, al pagamento di quanto dovuto;
La missiva del 01.02.2012 così concludeva: “Vi invitiamo a procedere all'immediata regolarizzazione dei sospesi e Vi rappresentiamo che in caso di ulteriore mancato riscontro saremo costretti, ns malgrado, ad attivare ogni opportuna azione a tutela delle ns. ragioni di credito.” Il contenuto della missiva è inequivoco: essa contiene non solo la presa d'atto dell'andamento negativo del rapporto con il debitore principale, della revoca dell'affidamento e dell'invito ad adempiere, ma anche l'avvertimento della possibile esposizione alle iniziative legali della banca per il recupero del credito.
Orbene, come affermato dalla Suprema Corte (sent. n. 9349/2002), “l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901,
n. 1, prima parte, cod. civ. in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore
(e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore
(scientia damni), ed al solo fattore oggettivo dello avvenuto accreditamento giacché l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa
a sua disposizione. Con la conseguenza che la costituzione del fondo patrimoniale deve considerarsi posteriore alla stipula della fideiussione, anche se anteriore alla morosità del debitore principale” (Cass. nr. 10522/2020).
Il Tribunale di Palmi ha fatto corretta applicazione dell'anzidetto principio e di quello che segue:
“non è necessaria la conoscenza, da parte del debitore, dello specifico pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore che agisce in revocatoria, essendo sufficiente la prova, anche mediante presunzioni, che il debitore, consapevole del sorgere della futura obbligazione, volesse pregiudicare le ragioni del creditore agente, compiendo l'atto al fine di porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza e, in questo modo, precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto. Si ritiene, infatti, sufficiente il dolo generico, che si sostanzia nella mera previsione del pregiudizio dei futuri creditori” (Cass. 24757/2008).
Nel caso di specie assume rilievo il fatto che e costituivano il Parte_1 Parte_2 fondo patrimoniale con atto notarile del 10.12.2012 e che in data 01.02.2012 avevano già ricevuto le prime missive da parte della che sospendeva tutti gli affidamenti e invitava le CP_7 parti alla regolarizzazione dei pagamenti insoluti.
La circostanza sopra richiamata come possibile indice presuntivo del consilium fraudis appare sufficiente ad integrare una presunzione di sussistenza del sopra citato requisito.
Da tale concomitanza temporale possono trarsi ulteriori elementi in ordine alla consapevolezza dei coniugi del pregiudizio che il loro comportamento avrebbe potuto arrecare all'istituto di credito.
Anche sotto il profilo della c.d. scientia damni, il Tribunale di Palmi si è dunque correttamente pronunciato posto che, premessa la costituzione di fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito, può presuntivamente ritenersi sussistente in capo a e la consapevolezza del Pt_1 Pt_2 pregiudizio agli interessi di oggi che, mediante il predetto atto Parte_3 Controparte_1 di disposizione, si determinava in concreto ovvero la previsione di un mero danno potenziale.
Per tali motivi l'appello non merita accoglimento e deve essere rigettato.
Spese di giudizio
L'appello è integralmente rigettato;
pertanto, va confermata la regolamentazione delle spese processuali del primo grado stabilita dalla sentenza impugnata.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, non sussistendo motivi per derogare ai principi generali, seguono la soccombenza.
In ordine al valore della controversia, non può condividersi l'indicazione fornita da parte appellante che ha ritenuto avere la causa valore indeterminato. Ed invero, “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020).
Considerato che l'istituto di credito ha agito in giudizio a tutela di un credito complessivamente pari ad € 985.695,50, ne consegue che le spese di lite devono essere calcolate utilizzando le Tabelle previste dal D.M. n. 55/2014, aggiornate con il D.M. n. 147 del 13.8.2022 - applicando lo scaglione previsto per le controversie di valore compreso tra € 520.001 e € 1.000.000 ed i valori minimi, atteso la non complessità delle questioni trattate- e sono liquidate in complessivi € 13.078,00, così determinati: fase di studio della controversia, valore minimo: € 2.853,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.659,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 3.822,00; fase decisionale, valore minimo: € 4.744,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali a favore di CP_1 che liquida in complessivi euro € 13.078,00, oltre rimborso forfettario spese
[...] generali, IVA e CPA come per legge;
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, 27 marzo 2025
La cons. est. La Presidente dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito