Articolo 4 della Legge 4 agosto 1955, n. 700
Articolo 3
Versione
3 settembre 1955
Art. 4.
Alla copertura della spesa prevista dall'art. 1 si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilita' risultanti dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54.

Entrata in vigore il 3 settembre 1955