Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/03/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3192/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: in qualità di amministratrice di Parte_1 C.F._1
sostegno di (C.F.: ), rappresentata e difesa Persona_1 C.F._2
dall'avv. MORRONE SALVATORE, ed elettivamente domiciliata in Torino, via Cibrario 38,
presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. PARISI TOMMASO, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in Torino alla via Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale
di Torino
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ad a.t.p. – art. 445 bis co 6 c.p.c. – riconoscimento del beneficio ex art. 1 l. 18/1980
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 445 bis cpc, depositato il 31/8/2023, , in qualità di Parte_1
amministratrice di sostegno di , ha chiesto disporsi accertamento tecnico Persona_1
preventivo per verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio assistenziale previsto dall'art. 1 l. 18/1980, i cui requisiti sanitari non sono stati riconosciuti dall' in sede amministrativa. CP_1
La trattazione del procedimento sommario è stata delegata a GOP in servizio presso questa sezione del Tribunale;
l' si è costituito nella fase sommaria del giudizio;
è stata disposta CP_1
c.t.u. per l'accertamento dei requisiti sanitari.
Il c.t.u. nominato nella fase sommaria del giudizio, dott. , ha concluso per Persona_2
l'insussistenza delle condizioni sanitarie ex art. 1 l. 18/1980.
La ha quindi prima contestato le conclusioni della c.t.u., e poi introdotto il Parte_1
presente giudizio di cognizione, dolendosi della non correttezza del giudizio peritale;
il c.t.u.
nominato nella fase sommaria del giudizio non avrebbe dato rilevanza alle disfunzioni cognitive che affliggerebbero l'assistita, disfunzioni che impedirebbero alla di svolgere Persona_1
alcune attività della vita quotidiana quali la spesa (non riuscendo a gestire autonomamente il denaro), l'uscire di casa da sola, l'assunzione dei medicinali o l'uso del telefono.
La ha quindi chiesto disporsi nuova c.t.u. e, nel merito, l'accertamento delle Parte_1
condizioni sanitarie per la concessione del beneficio assistenziale ex l. 18/1980.
Si è costituito in giudizio anche in questa fase di giudizio l' , chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso, dovendosi ritenere esaustivo l'accertamento peritale condotto nella prima fase del giudizio.
2 Nella presente fase di giudizio a cognizione piena è stata rinnovata la consulenza tecnica d'ufficio; non è stata svolta ulteriore attività istruttoria.
2. La domanda di accertamento proposta dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Come si è detto, sono state rinnovate le indagini peritali in corso di causa, posto che la motivazione rassegnata dal c.t.u. nominato nella fase sommaria del giudizio, dott.
[...]
, è del tutto insufficiente a sostenere la valutazione di insussistenza delle condizioni Per_2
sanitarie in capo alla periziata. Il dott. ha così motivato la sua opinione in merito a detta Per_2
insussistenza:
“Letti gli atti, esaminata la documentazione medica esibitami, raccolti i dati anamnestici e clinici, visitata la ricorrente, per i motivi sopra indicati, si ritiene che la Signora Persona_1
, non sia soggetto necessitante i benefizi di Legge previsti dall'art. 1 Legge 18/1980, in
[...]
quanto ancora pressochè completamente autonoma nelle ADL come da visite geriatriche effettuate a luglio 2023 e ad ottobre 2023”, rilevando in modo assai peculiare, prima di tale ultimo responso, “Nella valutazione multidimensionale e neuropsicologica, l'indicatore delle
ADL evidenzia una funzione persa su 6, mentre le IADL sono 6 su 14 perse” (proposizione evidentemente incomprensibile e priva di senso logico). Si deve poi evidenziare che il referto di visita geriatrica dell'ottobre 2023 (esaminato e citato dal c.t.u.) evidenzia quanto segue: “Da
circa 5-6 anni, ma soprattutto negli ultimi 2, si segnala progressivo declino cognitivo, con gravi turbe della memoria (particolarmente quella recente) che ripercuotono i loro effetti sulla gestione delle attività quotidiane. Già seguita presso CDCD OSp. Molinette dove è stata posta diagnosi di Disturbo neurocognitivo maggiore associato a disturbi comportamentali
(prevalentemente ansia) a genesi mista (vasculopatia cerebrale cronica alla TC encefalo del novembre 2021): vedi anche ultima visita del 27/04/23. Si registrano frequenti attacchi di panico. Ripetitività, idee fisse con polarizzazione sul denaro (ma non ricorda la moneta attualmente circolante nel nostro Paese).
3 Spesso esce di casa da sola con il rischio di perdersi. e si reca ad acquistare prodotti anche in misura sproporzionata alle reali necessità. Talvolta va alla ricerca di persone già venute a manca (il marito, i genitori). In alcune occasioni si è esposta al rischio di raggiri da parte di sconosciuti […] Valutazione multidimensionale: ADL dipendente in i funzioni su 6:
incontinenza urinaria, IADL: non autonoma (non esce di casa da sola ma si azzarda a farlo nonostante le sia stato raccomandato il contrario, non riesce a fare correttamente gli acquisti.
né svolgere faccende domestiche, le vengono somministrati i farmaci. Non maneggia il denaro scientemente, minimo utilizzo basilare del telefono).
SPMSQ: 8 errori/10 (deficit severo) […]
In sintesi: compromissione funzionale nelle ADL e soprattutto nelle IADL in persona lana affetta da severo deficit cognitivo in Disturbo Neurocognitivo Maggiore a verosimile genesi mista vascolare-degenerativa con iniziali disturbi comportamentali. Scarsa consapevolezza di malattia.
Indispensabile stretta sorveglianza per evitare che esca di casa da sola, per le faccende di casa,
per le spese, per la somministrazione delle terapie. Soggetto fragile, a rischio di raggiro.
Il quadro clinico complessivo evidenzia a mio avviso, una necessità di assistenza continua”.
Le risultanze della prima relazione peritale sono quindi del tutto incongruenti, sia in senso intrinseco, sia con riferimento al referto appena sopra citato.
La rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. , ha permesso CP_2
di addivenire a responso di segno del tutto opposto.
Il dott. ha infatti rilevato in modo diretto ed oggettivo: “La Periziata vive presso il CP_2
proprio domicilio: è presente inoltre un badante per circa 8 ore al giorno (08.30-12.30 e 15.00-
19.00) nei giorni feriali oltre che il sabato mattina (08.30- 12.30); nelle restanti fasce orarie,
la periziata rimane da sola, anche se talora la nipote della periziata si occupa della periziata,
portandola presso il proprio domicilio per trascorrere alcune ore insieme (pranzo e primo
4 pomeriggio). La periziata trascorre la giornata uscendo di casa ed effettuando alcune commissioni sempre accompagnata dalla badante, che la assiste anche per quanto attiene alle principali incombenze domestiche (cambio della biancheria di casa, pulizie di casa, acquisti principali); nel periodo in cui rimane presso il proprio domicilio, la periziata trascorre il tempo guardando vecchie fotografie, cucendo e – talora – guardando la televisione e preparando i pasti, sempre con l'aiuto e sotto la supervisione della badante.
La periziata risulta autonoma per la vestizione, non per l'igiene personale e per l'assunzione dei farmaci, in relazione a cui deve essere assistita dalla badante o, quando presente, dalla nipote.
L'anamnesi viene raccolta con l'aiuto della badante per via delle scadenti condizioni di salute che caratterizzano il quadro clinico della periziata […]
Soggetto in buone condizioni di nutrizione e di sanguificazione. Altezza cm 161 e Peso kg 53.
Vigile, collaborante, non orientata temporo-spazialmente (non ricorda la data, riferisce che i genitori sono ancora viventi, non sa dire per quale motivo si trovi presente alle operazioni peritali, ecc.), risponde in maniera congrua alle domande che gli vengono poste sia pure in maniera talora incongrua per via del rallentamento ideo-motorio che ne caratterizza il quadro clinico. Alterazione timica con polarizzazione al polo negativo ed ansia libera.
EOC: FC 80 bpm, toni cardiaci parafonici, aritmici con pause mal valutabili. Lieve succulenza perimalleolare.
EOP: murmure diffusamente presente, non rumori aggiunti.
Rachide cervico-dorsale atteggiato in evidente cifoscoliosi dorsale, con altrettanto evidente contrattura a carico della regione paravertebrale prossimale e media. I movimenti del rachide cervico-dorsale sono limitati omnidirezionalmente su base antalgica.
Il rachide lombare presenta sostanzialmente in asse con evidente contrattura della muscolatura lunga. Dolore alla digitopressione in corrispondenza delle apofisi spinose di tutto il tratto
5 lombare. I movimenti del rachide lombare sono limitati omnidirezionalmente su base antalgica.
Arti inferiori caratterizzati di ipotonomiotrofia bilaterale. Secchezza cutanea diffusa.
Passaggi posturali rallentati, ma autonomi. Deambulazione rallentata, ma autonoma”.
Il dott. ha poi espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “Dalla raccolta dei CP_2
dati anamnestici e clinici e dall'esame della documentazione medica emerge che la Signora
è affetta da “Disturbo neurocognitivo maggiore a verosimile Persona_1
eziopatogenesi mista associato a BPSD (ansia)”.
La valutazione formulata dalla Commissione Medica per gli Accertamenti dell'Invalidità
Civile, delle Condizioni Visive e della Sordità, del 02.03.2023, secondo cui la Periziata veniva riconosciuta “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88. 124/98) grave 100%, data decorrenza 12.05.2022”,
non appare attualmente condivisibile in relazione alla storia clinica che depone per un quadro clinico-funzionale peggiorato rispetto a quello obiettivato nel Marzo 2023.
Sulla base della documentazione esibita, con specifico riferimento a quanto osservato in occasione delle visite specialistiche cui la periziata si è sottoposta, appare evidente come il quadro patologico che ne caratterizza le condizioni cliniche fosse presente già in occasione della visita geriatrica effettuata in data 31.07.2023 presso la Città della Salute e della Scienza
di Torino, ove fu osservato: “… ADL: dipendente in 1 funzione su 6: incontinenza urinaria,
minima sorveglianza per lavarsi e vestirsi;
IADL non autonoma… SPMSQ: 8 errori/10 (deficit severo). MMSE: 16,7/30… in sintesi: compromissione funzionale nelle ADL e soprattutto nelle
IADL in persona anziana affetta da severo deficit cognitivo in disturbo neurocognitivo maggiore a verosimile genesi mista vascolare-degenerativa e con iniziali disturbi comportamentali. Scarsa consapevolezza di malattia. Indispensabile stretta sorveglianza per evitare che esca da sola, per le faccende di casa, per le spese, per la somministrazione delle terapie. Soggetto fragile a rischio di raggiro. Il quadro clinico complessivo evidenzia, a mio
6 avviso, una necessita di assistenza continuativa”. E' inoltre da osservare che già nell'Aprile
2023 le condizioni cliniche della
Periziata risultavano scadenti, in ragione del fatto che la stessa risultava dipendente alle ADL
in 1 funzione su 6 e non risultava autonoma per quanto attiene le IADL con necessità di essere vicariata per le operazioni finanziarie, necessità di essere accompagnata per fare la spesa e necessità di supervisione per l'assunzione di medicinali;
in questo senso, tali elementi emersero chiaramente in occasione della visita Geriatrica di controllo effettuata presso la Città della
Salute e della Scienza di Torino in data 27.04.2023.
Peraltro, il medesimo quadro clinico-funzionale fu osservato in occasione della visita
Geriatrica effettuata presso la Città della Salute e della Scienza di Torino in data 28.03.2024
(“… necessita di supervisione almeno nelle ore diurne).
Il medesimo quadro clinico-funzionale è stato osservato anche nel corso delle operazioni peritali;
pertanto i benefici di Legge potranno essere fatti decorrere a partire dall'Aprile 2023
quando, con datazione certa, le condizioni di salute della Periziata risultavano compromesse al punto tale da rendere necessaria la presenza di un accompagnatore.
È infatti primariamente da osservare come la Periziata sia soggetto affetto da Disturbo
neurocognitivo maggiore a verosimile eziopatogenesi mista associato a BPSD (ansia),
persistente dall'Aprile 2023; tale elemento – che denota una perdita delle autonomie della periziata, ancorchè parziale – determinava e determina un quadro funzionale compromesso sotto il profilo psichico che rendeva e rende tuttora la periziata necessitante di supervisione e assistenza da parte di terzi e che non è stato adeguatamente considerato dal CTU incaricato in sede di ATP in ordine alla valutazione del grado di invalidità civile complessivo”.
Il dott. ha così risposto, pertanto, al quesito postogli in ordine all'effettiva sussistenza CP_2
o meno dei requisiti sanitaria previsti dall'art. 1 l. 18/1980 e dalla data di eventuale decorrenza degli stessi: “Letti gli atti, esaminata la documentazione inerente il caso, raccolti i dati
7 anamnestici e clinici di cui alle pagine precedenti, formulate le premesse considerazioni epicritiche, ritengo di poter rispondere ai quesiti postimi dall'Ill.mo Sig. Giudice, Dott. Simone
ROMITO, nel seguente modo:
a) la Signora già dichiarata invalido civile al 100%, non si trovava Persona_1
all'epoca della domanda amministrativa ma si trova attualmente nelle condizioni mediche previste dall'art. 1 L. 18/1980 (impossibilità alla deambulazione e/o incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita).
b) I benefici di Legge potranno essere fatti decorrere dall'Aprile 2023”.
Devono essere condivise le considerazioni e le valutazioni effettuate dal c.t.u. nominato nella presente fase del giudizio, in quanto, oltre che dotate di coerenza e di logica interna, le stesse sono basate sulle evidenze cliniche documentali e sull'esame diretto della . Parte_1
In punto di diritto, deve quindi osservarsi quanto considerato dalla Corte di Cassazione in merito alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio assistenziale di cui all'art. 1 l. 18/1980: “ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 1
della l. n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, ossia,
alternativamente, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, il giudice deve procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita di autonomia complessiva, tenendo presente, da un lato, che la capacità di attendere agli atti della vita quotidiana deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e, dall'altro, che l'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona” (Cass. n. 24980/2022;
8 sostanzialmente conforme Cass. n. 15882/2015, secondo la quale: “in tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità
di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi,
diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)”; si veda ancora Cass. n. 7273/2011, secondo la quale:
“le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano”; nonché Cass. ord.
n. 26092/2010, secondo la quale: “in tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi,
diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)”.
Nel caso di specie, come si è visto, il dott. ha riscontrato l'assenza grave di autonomia, CP_2
in capo alla periziata, nel compiere gli atti quotidiani della vita, in conseguenza del declino neuro-cognitivo della stessa, riscontrato come sussistente già dall'aprile del 2023; anche con
9 riferimento alle Activities of Daily Living (ADL), ovvero le attività quotidiane necessarie per la sopravvivenza, la ricorrente è risultata dipendente e non autonoma per quanto riguarda almeno una di tali funzioni essenziali.
Può quindi affermarsi ed accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie per la concessione del beneficio ex art. 1 l. 18/1980, a far data dal periodo appena sopra indicato (aprile 2023).
3. In punto spese di lite, deve osservarsi che:
- la parte ricorrente è pacificamente vittoriosa nella presente fase di cognizione;
- la parte ricorrente è risultata possedere i requisiti sanitari oggetto di domanda da periodo immediatamente successivo a quello della visita compiuta dalla competente commissione medica ASL (esattamente, dal mese successivo); ma tanto non può portare a compensare le spese della fase sommaria, posto che al momento della presentazione del ricorso (31/8/2023)
era già disponibile per parte convenuta il verbale di visita geriatrica dell'aprile del 2023
(appunto, allegato al ricorso ex art. 445 bis cpc) e comunque risultavano già sussistenti i requisiti sanitari;
in buona sostanza, nella fase sommaria già sussistevano i presupposti qui accertati positivamente;
ciò impone che anche le spese processuali della fase di a.t.p. siano rifuse.
Le spese sono liquidate in dispositivo e distratte in favore del procuratore della ricorrente, in quanto dichiaratosi antistatario.
Le spese di ctu devono essere addebitate all' , stante la soccombenza. CP_1
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.,
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
10 a) accerta e dichiara, in capo a , la sussistenza dei requisiti sanitari ex art. 1 l. Persona_1
18/1980, a far data dall'aprile del 2023;
b) visti gli art. 91 e 93, condanna l' alla rifusione delle spese processuali in favore del CP_1
procuratore di parte ricorrente;
spese che si liquidano per le due fasi di giudizio in complessivi euro 6.000,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa;
c) pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 20/3/2024, pronunciato nella fase sommaria del giudizio, e con decreto del 20/2/2025, pronunciato nella presente fase di giudizio, a carico di . CP_1
Torino, 26/3/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
11