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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/07/2024, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2638/2023 R.G., promossa
DA
in persona del legale Parte_1
rappresentante con l'avv. MARTINEZ LOREDANA CP_1
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_2 CP_3
con l'avv. PINNA GIOVANNI BATTISTA e l'avv. CUBEDDU ANTONIO
[...]
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice in intestazione ha proposto posizione avverso il decreto ingiuntivo 548 del
2023 con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore della società convenuta della somma di Euro 15.569,15 oltre interessi ex D.lgs. n. 231 del 2002 e spese. A tal fine ha esposto: di avere commissionato alla una prima fornitura di etichette e CP_2 collarini da applicare sulle bottiglie di vetro del suo ciclo produttivo in data 18/02/2022
e di avere ricevuto i prodotti (di cui alla fattura 162 del 2022, regolarmente pagata) utilizzati per etichettare 690.000 bottiglie di acqua minerale in vetro a rendere da distribuire sul mercato locale;
di aver scoperto in data 27/07/2022 che al termine del ciclo di lavaggio l'etichettatura era ancora presente sulle bottiglie;
che nella stessa data il difetto riscontrato con l'invio di relativa documentazione fotografica era stato contestato al responsabile commerciale dell'avversaria che il giorno successivo, recandosi presso gli stabilimenti, aveva personalmente accertato il vizio affermando che lo stesso poteva dipendere dal tipo di verniciatura utilizzata;
che pertanto nella stessa data del 28/07/2022 erano stati annullati gli ordini numeri 22T0789, 22T0790 e
22T0791 effettuati in data 01/06/2022; che invece il giorno successivo CP_2
aveva inviato le pedane contenenti le forniture dell'etichettatura di cui alle fatture 364,
365 e 369 poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto e contestate in data
21/12/2022; che in data 10/01/2023 una società incaricata aveva confermato, previo accertamento tecnico, che quanto fornito dall'avversaria non aveva le caratteristiche richieste, essendo risultato del tutto idrorepellente e dunque non staccabile con il lavaggio;
che le forniture consegnate il 29/07/2022 per cui era stato azionato il procedimento monitorio erano ancora custodite del tutto integre nei suoi stabilimenti a disposizione della fornitrice;
che a causa della consegna di prodotti privi delle qualità essenziali per l'uso a cui erano destinati la società aveva subito un danno economico significativo sia per le spese affrontate per l'eliminazione delle etichettature dalle bottiglie sia per la perdita delle vendite del suo prodotto. Ha, pertanto, concluso per la risoluzione del contratto di cui all'offerta formulata dalla con gli ordini numeri CP_2
22T0789, 22T0790 e 22T0791 effettuati in data 1.6.2022, per l'accertamento dell'insussistenza del credito vantato e la revoca del decreto emesso e per la condanna di controparte al risarcimento del danno subito.
Si è costituita la società convenuta che ha resistito alla domanda di risoluzione del contratto, rilevando come i vizi posti a suo fondamento avrebbero riguardato la precedente vendita del 18/02/2022 avente ad oggetto n.
1.050.000 etichette e n.
1.070.0004 collarini (di cui alla fattura 162/2022 regolarmente pagata). Ha così evidenziato come l'inadempimento lamentato riguardi un precedente contratto di vendita, ormai estinto in quanto completamente eseguito e come a quello ne sia seguito un altro avente ad oggetto merci regolarmente ricevute, per le quale non è stato contestato alcun vizio. Rimarcando come i difetti indicati in citazione siano relativi alla prima vendita del 18/02/2022, ha eccepito la decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1495 c.c., non essendo stato rispettato il termine di 8 giorni per la denuncia, avendo la stessa parte attrice affermato nell'atto introduttivo di aver scoperto il vizio per la prima volta solo in data 27/07/2022 in contrasto con quanto risultante dal documento
10 prodotto, nel quale la stessa controparte aveva affermato che già dall'1/07/2022 i suoi dipendenti erano impegnati nella rimozione manuale delle etichette e dei collarini rimasti presenti sulle bottiglie nonostante i cicli di lavaggio. Ha poi rilevato come la stessa opponente abbia affermato di aver ricevuto la merce il 18/04/2022 con conseguente prescrizione dell'azione avviata con atto di citazione notificato in data
02/12/2023. Ha comunque ribadito che l'oggetto della pretesa creditizia azionata in via monitoria non abbia mai riguardato la fornitura del 18/02/2022 e sulla scorta della stessa documentazione prodotta dall'attrice ha contestato sia la mancanza delle qualità essenziali nel prodotto fornito sia nell'an e nel quantum la pretesa risarcitoria. Ha concluso per il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la provvisoria esecuzione del titolo, previa istruttoria solo documentale la causa è approdata alla decisione ex artt. 127 ter 281 sexies c.p.c.
Occorre anzitutto qualificare il rapporto intervenuto tra le odierne società che non può essere ascritto ad un'unica vendita a consegne ripartite ma a diversi rapporti di vendita.
Tanto si desume dal fatto che mentre le fatture azionate in via monitoria richiamano i
DDT 819, 820 e 821 che a loro volta richiamano i preventivi (offerte) 22T0789/90, accettati i quali si è concluso un nuovo e distinto rapporto di fornitura, dal doc. 10 allegato alla citazione si evince che prima di quelle offerte ve ne è stata un'altra, cristallizzata nel preventivo 22T0214, la cui accettazione ha dato origine ad un'altra fornitura, ad un'altra vendita, ad un altro rapporto, al quale soltanto è riferibile la sequela dei vizi lamentati in citazione. Il credito in esame, invece, si riferisce ai preventivi 89, 90 e 91 aventi ad oggetto merce che per pacifica ammissione di parte attrice è stata consegnata, si trova integra presso i suoi stabilimenti e neppure è dato sapere se sia effettivamente affetta da vizi. Deve dunque ritenersi che la domanda di risoluzione del contratto relativo alle forniture di cui ai DDT prodotti in sede monitoria sia ingiustificata perché si fonda su vizi della merce del precedente contratto di vendita che certamente non si comunicano ai prodotti oggetto del successivo contratto, rispetto ai quali non vi è stato e non è stato lamentato alcun vizio tale da giustificare la risoluzione del contratto e la conseguente condanna al risarcimento dei danni. Gli unici vizi che li consentirebbero sarebbero riferibili al primo contratto con consegna avvenuta nelle date del 7.4.22 e del 13.4.22, dalle quali è inutilmente decorso il termine di un anno entro il quale l'azione di garanzia avrebbe dovuto essere esercitata. La fondata eccezione di prescrizione non soffre di limiti derivanti da eventuali atti interruttivi. In particolare, esaminando le domande di risarcimento del danno di cui ai documenti 19, 20 e 21, è agevole rilevare come il documento 19 contenga il testo di una mail che non è dato sapere se e quando sia stata ricevuta dalla convenuta, il documento 20 sia costituito dalla lettera inviata dal difensore di parte attrice che reca la data del 17/02/2023 senza che tuttavia sia stata fornita la prova della ricezione e della data in cui questa sarebbe avvenuta e il documento 21 coincida con quello che lo precede. Quanto alla mail del 31/08/2022 di cui al documento 22, la stessa contiene solo la richiesta di un incontro urgente con la controparte con la semplice generica riserva di adire le vie legali senza contenere alcuna specifica richiesta di risarcimento del danno ed analogo è il tenore del documento 23. Non è stato neppure provato che vi sia stato un intervento riparatore da parte della convenuta (circostanza che sarebbe rilevante ai fini dell'art. 1495 c.c.), posto che la comunicazione sopra riportata dà riscontro solo della volontà della venditrice di verificare tramite un suo tecnico l'effettiva esistenza della criticità denunciata. Di fronte all'eccezione sollevata tempestivamente sarebbe stato onere della società attrice provare anzitutto il dies a quo e quindi la data di consegna delle merci, dalla quale ha avuto inizio il termine di prescrizione annuale;
in mancanza di altri elementi deve ritenersi, come detto, che la consegna sia avvenuta in data 07/04/2022, come da documento di trasporto allegato alla citazione al numero 10. Neppure può concordarsi con la difesa di parte attrice laddove sostiene che il termine annuale decorra dalla scoperta dei vizi e non dalla consegna delle merci, come chiaramente affermato dal III comma dell'art. 1495 c.c.. In difetto, dunque, di idonei atti interruttivi, deve ritenersi che il diritto alla garanzia di cui agli artt.1492 e 1494 c.c. si sia estinto per intervenuta prescrizione. Tanto rende superfluo accertare la tempestività della denuncia dei vizi che comunque sono stati oggettivamente rilevati dall'attrice ben prima di averne avuto una conferma tecnica da parte della società terza incaricata, anche considerando la sua qualifica di soggetto professionale;
il difetto, infatti, è stato implicitamente contestato già con la mail di cui al documento 5 e la stessa attrice ha affermato nell'atto introduttivo di averlo denunciato già nella data del 27/07/2022. Come visto, le domande riconvenzionali di parte attrice sono state oggetto di giudizio, non potendosi condividere l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta, atteso che le pretese azionate in citazione contro sebbene dipendenti da altro titolo, fanno sempre parte del CP_2
medesimo complesso rapporto intervenuto tra le parti e possono dunque essere esaminate ai sensi dell'art. 36 c.p.c. che non va inteso in senso restrittivo in osservanza del superiore principio della economia dei mezzi processuali (questo secondo i criteri espressi da Cass. 27564 del 2011 e 6091 del 2020).
Conclusivamente, non essendovi elementi ostativi al pagamento della fornitura oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, questo deve essere confermato, mentre vanno rigettate le domande riconvenzionali di parte attrice, senza che ai fini da questa auspicati possa valere la previsione di cui alla II parte del III comma dell'art. 1495 c.c. che prevede che il compratore convenuto per l'esecuzione del contratto possa sempre far valere la garanzia e questo sia perché, come sopra chiarito, l'attrice non è stata sostanzialmente convenuta per l'esecuzione del primo contratto di vendita di cui al preventivo 22T02149 ma per l'esecuzione del contratto di cui ai preventivi 89,90 e 91 sia perché resterebbe sempre lo sbarramento temporale dell'anno dalla consegna che,, per quanto sopra detto, risale al 07/04/2022.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 548 del 2023 che per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
- rigetta le domande riconvenzionali proposte da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_2
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 7.500,00, oltre Controparte_2
rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sassari, 4/07/2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2638/2023 R.G., promossa
DA
in persona del legale Parte_1
rappresentante con l'avv. MARTINEZ LOREDANA CP_1
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_2 CP_3
con l'avv. PINNA GIOVANNI BATTISTA e l'avv. CUBEDDU ANTONIO
[...]
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice in intestazione ha proposto posizione avverso il decreto ingiuntivo 548 del
2023 con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore della società convenuta della somma di Euro 15.569,15 oltre interessi ex D.lgs. n. 231 del 2002 e spese. A tal fine ha esposto: di avere commissionato alla una prima fornitura di etichette e CP_2 collarini da applicare sulle bottiglie di vetro del suo ciclo produttivo in data 18/02/2022
e di avere ricevuto i prodotti (di cui alla fattura 162 del 2022, regolarmente pagata) utilizzati per etichettare 690.000 bottiglie di acqua minerale in vetro a rendere da distribuire sul mercato locale;
di aver scoperto in data 27/07/2022 che al termine del ciclo di lavaggio l'etichettatura era ancora presente sulle bottiglie;
che nella stessa data il difetto riscontrato con l'invio di relativa documentazione fotografica era stato contestato al responsabile commerciale dell'avversaria che il giorno successivo, recandosi presso gli stabilimenti, aveva personalmente accertato il vizio affermando che lo stesso poteva dipendere dal tipo di verniciatura utilizzata;
che pertanto nella stessa data del 28/07/2022 erano stati annullati gli ordini numeri 22T0789, 22T0790 e
22T0791 effettuati in data 01/06/2022; che invece il giorno successivo CP_2
aveva inviato le pedane contenenti le forniture dell'etichettatura di cui alle fatture 364,
365 e 369 poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto e contestate in data
21/12/2022; che in data 10/01/2023 una società incaricata aveva confermato, previo accertamento tecnico, che quanto fornito dall'avversaria non aveva le caratteristiche richieste, essendo risultato del tutto idrorepellente e dunque non staccabile con il lavaggio;
che le forniture consegnate il 29/07/2022 per cui era stato azionato il procedimento monitorio erano ancora custodite del tutto integre nei suoi stabilimenti a disposizione della fornitrice;
che a causa della consegna di prodotti privi delle qualità essenziali per l'uso a cui erano destinati la società aveva subito un danno economico significativo sia per le spese affrontate per l'eliminazione delle etichettature dalle bottiglie sia per la perdita delle vendite del suo prodotto. Ha, pertanto, concluso per la risoluzione del contratto di cui all'offerta formulata dalla con gli ordini numeri CP_2
22T0789, 22T0790 e 22T0791 effettuati in data 1.6.2022, per l'accertamento dell'insussistenza del credito vantato e la revoca del decreto emesso e per la condanna di controparte al risarcimento del danno subito.
Si è costituita la società convenuta che ha resistito alla domanda di risoluzione del contratto, rilevando come i vizi posti a suo fondamento avrebbero riguardato la precedente vendita del 18/02/2022 avente ad oggetto n.
1.050.000 etichette e n.
1.070.0004 collarini (di cui alla fattura 162/2022 regolarmente pagata). Ha così evidenziato come l'inadempimento lamentato riguardi un precedente contratto di vendita, ormai estinto in quanto completamente eseguito e come a quello ne sia seguito un altro avente ad oggetto merci regolarmente ricevute, per le quale non è stato contestato alcun vizio. Rimarcando come i difetti indicati in citazione siano relativi alla prima vendita del 18/02/2022, ha eccepito la decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1495 c.c., non essendo stato rispettato il termine di 8 giorni per la denuncia, avendo la stessa parte attrice affermato nell'atto introduttivo di aver scoperto il vizio per la prima volta solo in data 27/07/2022 in contrasto con quanto risultante dal documento
10 prodotto, nel quale la stessa controparte aveva affermato che già dall'1/07/2022 i suoi dipendenti erano impegnati nella rimozione manuale delle etichette e dei collarini rimasti presenti sulle bottiglie nonostante i cicli di lavaggio. Ha poi rilevato come la stessa opponente abbia affermato di aver ricevuto la merce il 18/04/2022 con conseguente prescrizione dell'azione avviata con atto di citazione notificato in data
02/12/2023. Ha comunque ribadito che l'oggetto della pretesa creditizia azionata in via monitoria non abbia mai riguardato la fornitura del 18/02/2022 e sulla scorta della stessa documentazione prodotta dall'attrice ha contestato sia la mancanza delle qualità essenziali nel prodotto fornito sia nell'an e nel quantum la pretesa risarcitoria. Ha concluso per il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la provvisoria esecuzione del titolo, previa istruttoria solo documentale la causa è approdata alla decisione ex artt. 127 ter 281 sexies c.p.c.
Occorre anzitutto qualificare il rapporto intervenuto tra le odierne società che non può essere ascritto ad un'unica vendita a consegne ripartite ma a diversi rapporti di vendita.
Tanto si desume dal fatto che mentre le fatture azionate in via monitoria richiamano i
DDT 819, 820 e 821 che a loro volta richiamano i preventivi (offerte) 22T0789/90, accettati i quali si è concluso un nuovo e distinto rapporto di fornitura, dal doc. 10 allegato alla citazione si evince che prima di quelle offerte ve ne è stata un'altra, cristallizzata nel preventivo 22T0214, la cui accettazione ha dato origine ad un'altra fornitura, ad un'altra vendita, ad un altro rapporto, al quale soltanto è riferibile la sequela dei vizi lamentati in citazione. Il credito in esame, invece, si riferisce ai preventivi 89, 90 e 91 aventi ad oggetto merce che per pacifica ammissione di parte attrice è stata consegnata, si trova integra presso i suoi stabilimenti e neppure è dato sapere se sia effettivamente affetta da vizi. Deve dunque ritenersi che la domanda di risoluzione del contratto relativo alle forniture di cui ai DDT prodotti in sede monitoria sia ingiustificata perché si fonda su vizi della merce del precedente contratto di vendita che certamente non si comunicano ai prodotti oggetto del successivo contratto, rispetto ai quali non vi è stato e non è stato lamentato alcun vizio tale da giustificare la risoluzione del contratto e la conseguente condanna al risarcimento dei danni. Gli unici vizi che li consentirebbero sarebbero riferibili al primo contratto con consegna avvenuta nelle date del 7.4.22 e del 13.4.22, dalle quali è inutilmente decorso il termine di un anno entro il quale l'azione di garanzia avrebbe dovuto essere esercitata. La fondata eccezione di prescrizione non soffre di limiti derivanti da eventuali atti interruttivi. In particolare, esaminando le domande di risarcimento del danno di cui ai documenti 19, 20 e 21, è agevole rilevare come il documento 19 contenga il testo di una mail che non è dato sapere se e quando sia stata ricevuta dalla convenuta, il documento 20 sia costituito dalla lettera inviata dal difensore di parte attrice che reca la data del 17/02/2023 senza che tuttavia sia stata fornita la prova della ricezione e della data in cui questa sarebbe avvenuta e il documento 21 coincida con quello che lo precede. Quanto alla mail del 31/08/2022 di cui al documento 22, la stessa contiene solo la richiesta di un incontro urgente con la controparte con la semplice generica riserva di adire le vie legali senza contenere alcuna specifica richiesta di risarcimento del danno ed analogo è il tenore del documento 23. Non è stato neppure provato che vi sia stato un intervento riparatore da parte della convenuta (circostanza che sarebbe rilevante ai fini dell'art. 1495 c.c.), posto che la comunicazione sopra riportata dà riscontro solo della volontà della venditrice di verificare tramite un suo tecnico l'effettiva esistenza della criticità denunciata. Di fronte all'eccezione sollevata tempestivamente sarebbe stato onere della società attrice provare anzitutto il dies a quo e quindi la data di consegna delle merci, dalla quale ha avuto inizio il termine di prescrizione annuale;
in mancanza di altri elementi deve ritenersi, come detto, che la consegna sia avvenuta in data 07/04/2022, come da documento di trasporto allegato alla citazione al numero 10. Neppure può concordarsi con la difesa di parte attrice laddove sostiene che il termine annuale decorra dalla scoperta dei vizi e non dalla consegna delle merci, come chiaramente affermato dal III comma dell'art. 1495 c.c.. In difetto, dunque, di idonei atti interruttivi, deve ritenersi che il diritto alla garanzia di cui agli artt.1492 e 1494 c.c. si sia estinto per intervenuta prescrizione. Tanto rende superfluo accertare la tempestività della denuncia dei vizi che comunque sono stati oggettivamente rilevati dall'attrice ben prima di averne avuto una conferma tecnica da parte della società terza incaricata, anche considerando la sua qualifica di soggetto professionale;
il difetto, infatti, è stato implicitamente contestato già con la mail di cui al documento 5 e la stessa attrice ha affermato nell'atto introduttivo di averlo denunciato già nella data del 27/07/2022. Come visto, le domande riconvenzionali di parte attrice sono state oggetto di giudizio, non potendosi condividere l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta, atteso che le pretese azionate in citazione contro sebbene dipendenti da altro titolo, fanno sempre parte del CP_2
medesimo complesso rapporto intervenuto tra le parti e possono dunque essere esaminate ai sensi dell'art. 36 c.p.c. che non va inteso in senso restrittivo in osservanza del superiore principio della economia dei mezzi processuali (questo secondo i criteri espressi da Cass. 27564 del 2011 e 6091 del 2020).
Conclusivamente, non essendovi elementi ostativi al pagamento della fornitura oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, questo deve essere confermato, mentre vanno rigettate le domande riconvenzionali di parte attrice, senza che ai fini da questa auspicati possa valere la previsione di cui alla II parte del III comma dell'art. 1495 c.c. che prevede che il compratore convenuto per l'esecuzione del contratto possa sempre far valere la garanzia e questo sia perché, come sopra chiarito, l'attrice non è stata sostanzialmente convenuta per l'esecuzione del primo contratto di vendita di cui al preventivo 22T02149 ma per l'esecuzione del contratto di cui ai preventivi 89,90 e 91 sia perché resterebbe sempre lo sbarramento temporale dell'anno dalla consegna che,, per quanto sopra detto, risale al 07/04/2022.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 548 del 2023 che per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
- rigetta le domande riconvenzionali proposte da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_2
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 7.500,00, oltre Controparte_2
rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sassari, 4/07/2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella