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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 3260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3260 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 17905 / 2024
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Settima civile
Verbale di udienza
Oggi, 16/04/2025, alle ore 10:30, sono comparsi dinanzi al GOT EL Dal Dosso: per parte attrice , l'avv. Salvatore Palmiro Fronte Parte_1 sostituito dall'avv. Paolo Goldoni;
per parte convenuta , già Controparte_1
dichiarata contumace, nessuno.
Il difensore di parte attrice precisa le conclusioni come da foglio separato già depositato telematicamente e discute oralmente la causa riportandosi integralmente agli atti.
Il GOT, terminata la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., dà poi lettura alle ore 16:45 del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata e contestualmente depositata in cancelleria quale parte integrante dell'odierno verbale.
Il GOT
EL Dal Dosso
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT EL Dal Dosso, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate all'udienza del 16/04/2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17905 /2024 R.G. promossa da
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in , Via Compagnoni n. 8, presso Pt_1 lo studio dell'avv. SALVATORE PALMIRO FRONTE (c.f. – pec: C.F._1
, che lo rappresenta e difende per procura in atti Email_1
ATTORE contro
(c.f. ), quale titolare dell'impresa individuale Controparte_1 C.F._2
, con sede in Cornegliano CP_1 Controparte_1
Laudense (LO), Via Monte Bianco n. 17
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: contratto d'opera
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha evocato in giudizio l'impresa individuale Parte_1 [...]
, in persona del suo titolare, esponendo di aver stipulato con il Controparte_1 convenuto un contratto di appalto per l'esecuzione di opere di rifacimento del cortile interno dello stabile e di avergli corrisposto a titolo di acconto la somma di € 12.665,40 a fronte della fattura pagina 2 di 5 da questi emessa;
che pochi giorni dopo l'inizio dei lavori, si sono presentati presso il cantiere alcuni operai e dipendenti di diversa e non meglio precisata impresa, e il Direttore Lavori, in mancanza di preventiva ed espressa autorizzazione formale al subappalto, li ha prontamente allontanati;
che i lavori sono stati interrotti e il cantiere abbandonato dal convenuto, nonostante i successivi solleciti e la diffida ad adempiere formalizzata il 9/2/2023. Ha quindi concluso per la declaratoria dell'intervenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento del convenuto e per la condanna dello stesso alla restituzione della somma di € 12.665,40 corrisposta a titolo di acconto.
A sostegno, ha prodotto il contratto, la fattura emessa dal convenuto, la corrispondenza intercorsa, la documentazione fotografica dello stato dei luoghi.
Il convenuto, pur ritualmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Su invito del Giudice, l'attore ha esperito la procedura di mediazione, che si è conclusa negativamente stante la mancata adesione della parte chiamata e l'assenza della parte chiamata all'incontro tenutosi in data 6 dicembre 2024 avanti l'Organismo di Mediazione Interprofessionale Nazionale
“GEO_C.A.M.”
La causa è stata successivamente istruita con la sola acquisizione dei documenti prodotti, non essendo stata ammessa la prova testimoniale dedotta dall'attore, e viene ora decisa a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti.
La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
La scrittura del 10 ottobre 2022 versata in atti (doc. 1) comprova documentalmente il rapporto negoziale concluso fra le parti, in forza del quale il convenuto si è obbligato ad eseguire le opere di rifacimento del cortile interno presso l'immobile sito in , Via Hayez n. 8, verso il corrispettivo, Pt_1 determinato “a corpo” di € 28.875,00 oltre Iva.
A dispetto del nomen attribuito dai contraenti, che lo definiscono contratto d'appalto, il negozio intercorso corrisponde, invece, allo schema negoziale del contratto d'opera (art. 2222 c.c.), considerato il modulo organizzativo del convenuto, che esercita l'attività in forma di impresa individuale (vd. Cass. n. 12519 del 21/05/2010).
Il Condominio attore, committente delle opere, ha dedotto che il prestatore non le ha eseguite, avendo abbandonato il cantiere soltanto pochi giorni dopo averle iniziate, ed ha quindi agito per la risoluzione del contratto.
Come noto, «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla pagina 3 di 5 mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (cfr. Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
Dunque, avendo l'attore provato il titolo, e altresì allegato l'avverso inadempimento, era onere del convenuto provare di avere correttamente adempiuto alle opere a cui si è obbligato.
Nel caso di specie, invece, il convenuto nulla ha provato, preferendo rimanere contumace.
L'inadempimento allegato dall'attore non può che ritenersi grave ex art. 1455 c.c., così da giustificare la risoluzione del contratto.
Purtuttavia, non può dichiararsi la risoluzione “di diritto” ai sensi dell'art. 1454 c.c., poiché la lettera del 27 ottobre 2023 prodotta in atti (doc. 5) non integra gli estremi di una diffida ad adempiere, trattandosi invece di una comunicazione di risoluzione contrattuale e contestuale intimazione alla restituzione della somma di € 12.665,40. Di tale missiva, peraltro, non vi è neppure prova della consegna “a mezzo PEC”.
Il contratto va invece risolto ai sensi dell'articolo 1453 c.c.
A ciò non osta la circostanza che l'attore abbia formulato la domanda in termini di risoluzione ex art. 1454 c.c., atteso che nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere, può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche la domanda di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 cod. civ. (cfr. Cass. 23193 del 23/10/2020).
La domanda attorea di risoluzione del contratto è quindi fondata e va accolta nei termini di cui sopra.
A diversa conclusione si perviene, invece, con riguardo alla domanda restitutoria formulata dall'attore ex art. 2033 c.c., avente ad oggetto la somma di euro € 12.665,40 asseritamente versata al convenuto a saldo della fattura da questi emessa a titolo di acconto, prodotta in atti (doc. 2).
In tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi
(Cass. n. 30713 del 27/11/2018).
Orbene, nella fattispecie, posto che la mera fattura nulla prova in ordine al suo pagamento, dalle risultanze istruttorie non emerge alcun valido elemento idoneo a comprovare l'effettivo versamento al convenuto della somma anzidetta.
Atteso, dunque, che l'attore non ha dimostrato l'avvenuto pagamento, la domanda di ripetizione della somma di euro € 12.665,40 è infondata e va rigettata.
Considerata la fondatezza solo parziale delle domande attoree e la contumacia del convenuto, le spese pagina 4 di 5 di lite vanno integralmente compensate fra le parti, ai sensi dell'art. 92 secondo comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 13/5/2024, da nei confronti di Parte_1 CP_1
, nella contumacia di quest'ultimo, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa,
[...]
così provvede:
1. risolve per inadempimento del convenuto il contratto del 10 ottobre 2022 stipulato con il attore;
Parte_1
2. rigetta la domanda di pagamento avanzata dall'attore;
3. compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Milano il 16/04/2025
Il GOT
EL Dal Dosso
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Settima civile
Verbale di udienza
Oggi, 16/04/2025, alle ore 10:30, sono comparsi dinanzi al GOT EL Dal Dosso: per parte attrice , l'avv. Salvatore Palmiro Fronte Parte_1 sostituito dall'avv. Paolo Goldoni;
per parte convenuta , già Controparte_1
dichiarata contumace, nessuno.
Il difensore di parte attrice precisa le conclusioni come da foglio separato già depositato telematicamente e discute oralmente la causa riportandosi integralmente agli atti.
Il GOT, terminata la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., dà poi lettura alle ore 16:45 del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata e contestualmente depositata in cancelleria quale parte integrante dell'odierno verbale.
Il GOT
EL Dal Dosso
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT EL Dal Dosso, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate all'udienza del 16/04/2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17905 /2024 R.G. promossa da
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in , Via Compagnoni n. 8, presso Pt_1 lo studio dell'avv. SALVATORE PALMIRO FRONTE (c.f. – pec: C.F._1
, che lo rappresenta e difende per procura in atti Email_1
ATTORE contro
(c.f. ), quale titolare dell'impresa individuale Controparte_1 C.F._2
, con sede in Cornegliano CP_1 Controparte_1
Laudense (LO), Via Monte Bianco n. 17
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: contratto d'opera
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha evocato in giudizio l'impresa individuale Parte_1 [...]
, in persona del suo titolare, esponendo di aver stipulato con il Controparte_1 convenuto un contratto di appalto per l'esecuzione di opere di rifacimento del cortile interno dello stabile e di avergli corrisposto a titolo di acconto la somma di € 12.665,40 a fronte della fattura pagina 2 di 5 da questi emessa;
che pochi giorni dopo l'inizio dei lavori, si sono presentati presso il cantiere alcuni operai e dipendenti di diversa e non meglio precisata impresa, e il Direttore Lavori, in mancanza di preventiva ed espressa autorizzazione formale al subappalto, li ha prontamente allontanati;
che i lavori sono stati interrotti e il cantiere abbandonato dal convenuto, nonostante i successivi solleciti e la diffida ad adempiere formalizzata il 9/2/2023. Ha quindi concluso per la declaratoria dell'intervenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento del convenuto e per la condanna dello stesso alla restituzione della somma di € 12.665,40 corrisposta a titolo di acconto.
A sostegno, ha prodotto il contratto, la fattura emessa dal convenuto, la corrispondenza intercorsa, la documentazione fotografica dello stato dei luoghi.
Il convenuto, pur ritualmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Su invito del Giudice, l'attore ha esperito la procedura di mediazione, che si è conclusa negativamente stante la mancata adesione della parte chiamata e l'assenza della parte chiamata all'incontro tenutosi in data 6 dicembre 2024 avanti l'Organismo di Mediazione Interprofessionale Nazionale
“GEO_C.A.M.”
La causa è stata successivamente istruita con la sola acquisizione dei documenti prodotti, non essendo stata ammessa la prova testimoniale dedotta dall'attore, e viene ora decisa a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti.
La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
La scrittura del 10 ottobre 2022 versata in atti (doc. 1) comprova documentalmente il rapporto negoziale concluso fra le parti, in forza del quale il convenuto si è obbligato ad eseguire le opere di rifacimento del cortile interno presso l'immobile sito in , Via Hayez n. 8, verso il corrispettivo, Pt_1 determinato “a corpo” di € 28.875,00 oltre Iva.
A dispetto del nomen attribuito dai contraenti, che lo definiscono contratto d'appalto, il negozio intercorso corrisponde, invece, allo schema negoziale del contratto d'opera (art. 2222 c.c.), considerato il modulo organizzativo del convenuto, che esercita l'attività in forma di impresa individuale (vd. Cass. n. 12519 del 21/05/2010).
Il Condominio attore, committente delle opere, ha dedotto che il prestatore non le ha eseguite, avendo abbandonato il cantiere soltanto pochi giorni dopo averle iniziate, ed ha quindi agito per la risoluzione del contratto.
Come noto, «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla pagina 3 di 5 mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (cfr. Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
Dunque, avendo l'attore provato il titolo, e altresì allegato l'avverso inadempimento, era onere del convenuto provare di avere correttamente adempiuto alle opere a cui si è obbligato.
Nel caso di specie, invece, il convenuto nulla ha provato, preferendo rimanere contumace.
L'inadempimento allegato dall'attore non può che ritenersi grave ex art. 1455 c.c., così da giustificare la risoluzione del contratto.
Purtuttavia, non può dichiararsi la risoluzione “di diritto” ai sensi dell'art. 1454 c.c., poiché la lettera del 27 ottobre 2023 prodotta in atti (doc. 5) non integra gli estremi di una diffida ad adempiere, trattandosi invece di una comunicazione di risoluzione contrattuale e contestuale intimazione alla restituzione della somma di € 12.665,40. Di tale missiva, peraltro, non vi è neppure prova della consegna “a mezzo PEC”.
Il contratto va invece risolto ai sensi dell'articolo 1453 c.c.
A ciò non osta la circostanza che l'attore abbia formulato la domanda in termini di risoluzione ex art. 1454 c.c., atteso che nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere, può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche la domanda di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 cod. civ. (cfr. Cass. 23193 del 23/10/2020).
La domanda attorea di risoluzione del contratto è quindi fondata e va accolta nei termini di cui sopra.
A diversa conclusione si perviene, invece, con riguardo alla domanda restitutoria formulata dall'attore ex art. 2033 c.c., avente ad oggetto la somma di euro € 12.665,40 asseritamente versata al convenuto a saldo della fattura da questi emessa a titolo di acconto, prodotta in atti (doc. 2).
In tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi
(Cass. n. 30713 del 27/11/2018).
Orbene, nella fattispecie, posto che la mera fattura nulla prova in ordine al suo pagamento, dalle risultanze istruttorie non emerge alcun valido elemento idoneo a comprovare l'effettivo versamento al convenuto della somma anzidetta.
Atteso, dunque, che l'attore non ha dimostrato l'avvenuto pagamento, la domanda di ripetizione della somma di euro € 12.665,40 è infondata e va rigettata.
Considerata la fondatezza solo parziale delle domande attoree e la contumacia del convenuto, le spese pagina 4 di 5 di lite vanno integralmente compensate fra le parti, ai sensi dell'art. 92 secondo comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 13/5/2024, da nei confronti di Parte_1 CP_1
, nella contumacia di quest'ultimo, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa,
[...]
così provvede:
1. risolve per inadempimento del convenuto il contratto del 10 ottobre 2022 stipulato con il attore;
Parte_1
2. rigetta la domanda di pagamento avanzata dall'attore;
3. compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Milano il 16/04/2025
Il GOT
EL Dal Dosso
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