CA
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 3784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3784 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere istr. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 657 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 19.3.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (40+20), vertente
TRA
(c.f.: ), in persona del curatore p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Albano (c.f.:
) e Davide Di Marzio (c.f.: ), domiciliatari in C.F._1 C.F._2
Napoli, alla via Santa Lucia n. 107; appellante
E
(p.iva: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Tommaso Castiello (c.f.: ) e dall'avv. Gaetano del Giudice C.F._3
(c.f.: ), dom.ta come in atti;
C.F._4 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 169/2023, pubblicata il 9.1.2023, resa dal
Tribunale di Napoli, nel proc. di primo grado n. 26000/2019 r.g.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.3.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n. 169 del 2023 pubblicata il 9.1.2023, il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda della proposta nei confronti della Parte_2
e l'ha condannata a rifondere le spese di lite, liquidate in € 11.268,00. Controparte_1
La domanda era riferibile, in base alla prospettazione della curatela, al mancato pagamento della somma di € 90.000,00 derivante dalla locazione finanziaria del 25.2.2014, di un immobile, meglio in atti descritto, contratto originariamente concluso dalla
[...] in bonis (utilizzatore) con la (ora , e Pt_1 Controparte_2 CP_3 dalla successiva scrittura privata del 6.10.2017, intercorsa tra in bonis e la Parte_1 diversa società alla quale era poi subentrata la convenuta Controparte_4 CP_1 in data 19.2.2018.
[...]
A sostegno del rigetto della domanda ha esposto il tribunale che la curatela faceva discendere la imputazione degli obblighi di pagamento alla da una dichiarazione CP_1 presente in calce alla seconda scrittura, ove si leggeva: Si autorizza la proroga della presente scrittura alla data del 28 Febbraio 2018 ed il contestuale subingresso nella stessa di
[...]
(doc. n. 5 in produzione arte attorea); tuttavia, non erano emersi elementi CP_1 sufficienti a sostenere la prospettata successione nel contratto della convenuta, in mancanza dell'adesione del debitore ceduto ( ) ai sensi dell'art. 1406 c.c; ha Controparte_4 aggiunto il Tribunale che la espromissione parimenti non era configurabile, che, in ogni caso, gli obblighi contrattuali erano molto più complessi e non si era neppure avverata la condizione sospensiva contenuta nella seconda scrittura, al fine di rendere esigibile il domandato pagamento.
Avverso questa sentenza ha proposto appello la curatela, affidato a due articolati motivi:
A): esistenza dell'obbligazione assunta dalla convenuta, da qualificarsi come patto di espromissione/assunzione spontanea del debito o come contratto a favore di terzo;
B) avveramento della condizione sospensiva per concorde volontà delle parti e, comunque, desumibile dalla condotta in concreto tenuta.
Ha chiesto l'appellante, previa reiterazione delle istanze istruttorie (interrogatorio formale del l.r. della società convenuta), l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, di condannare l'appellata al pagamento della somma di € 90.000,00, oltre interessi, vinte le spese del doppio grado.
Ha resistito l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello, vinte le spese.
All'udienza del 19.3.2025, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti (40+20).
2 1. Prima di esaminare i motivi di appello occorre riportare gli obblighi contrattuali derivanti dalla scrittura del 6.10.2017 in riferimento ai quali è prospettato dall'appellante il subentro dell'appellata.
Nella premessa alla scrittura si legge che il in bonis (utilizzatore), in Parte_1 data 25.2.2014, ha stipulato con la un contratto di locazione finanziaria di un CP_2 immobile e che la ha manifestato interesse nei confronti della ad CP_4 CP_2 acquisire l'immobile meglio in atti descritto. Il porta preliminarmente a Parte_1 conoscenza della interessata che vi erano rate scadute da pagare per complessivi € CP_4
Contr 287.233,00 e che intendeva liberarsi dagli obblighi assunti con la società di leasing chiarisce che, a tal fine, occorreva prima procedere allo scioglimento consensuale del contratto primigenio del 25.2.2014, avente ad oggetto l'immobile, per poi procedere alla Contr
“rilocazione” del bene in favore della da parte della stessa propone alla il
CP_4
CP_4 pagamento in via transattiva della somma di € 230.000,00 condizionato allo scioglimento consensuale dell'originario contratto di leasing, restando a carico della il pagamento
CP_4 delle rate a far data dalla rilocazione in suo favore;
la accetta di corrispondere €
CP_4
230.000,00 a condizione dell'avvenuto scioglimento dell'originario contratto del 2014.
A questa premessa seguono gli obblighi assunti, capitolati in articoli specifici.
Rileva l'art. 3 nel quale si legge che il nel caso in cui la Parte_1 CP_2
“acconsenta e deliberi la “rilocazione” del suddetto cespite in favore della ”, si obbliga, CP_4 prima della formalizzazione della “rilocazione” … “a sciogliere e risolvere consensualmente Contr il contratto di locazione finanziaria ... del 25.2.2014” ed a riconsegnare l'immobile alla
Segue l'art. 4 in cui si legge che, “presupposto l'adempimento del Parte_1
CP_ agli obblighi di cui all'art. 3, la si obbliga a pagare € 230.000,00, “condizionatamente all'avveramento della condizione sospensiva”, come di seguito:
- € 110.000,00 all'avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 6 Contr (sottoscrizione tra la e la Jack del contratto di rilocazione);
- € 120.000,00 residui, in 12 rate mensili di € 10.000,00, a partire dal giorno 30 del Contr mese successivo alla data di rilocazione del contratto con la
Rileva, infine, l'art. 6: “Le parti accettano e riconoscono che la sottoscrizione, ad opera Contr di con ... del contratto di rilocazione di cui si è detto … determina l'effetto Per_1 dell'avveramento della condizione sospensiva apposta”.
In calce alla scrittura vi è la seguente postilla del 19.2.2018: Si autorizza la proroga della presente scrittura alla data del 28/02/2018 e il contestuale sub ingresso nella stessa di
3 Napoli lì 19/02/2018; la postilla è sottoscritta solo dal Gruppo e dalla CP_1 [...]
. CP_1
2. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di rigetto della domanda di pagamento formulata nei confronti della nella parte in cui ritiene carente la prova CP_1 della opponibilità degli obblighi contrattuali alla convenuta;
sul punto assume l'appellante che il Tribunale non ha dato il giusto rilievo alla nota (postilla) in calce alla scrittura e sopra riportata, da qualificarsi “patto d'obbligo”.
Il contenuto della postilla, scrive l'appellante, sembra dimostrare l'assunzione di un debito altrui sub specie di espromissione, da intendersi quale assunzione spontanea dell'obbligo di pagamento da parte della , efficace a prescindere dal consenso del CP_1 debitore originario in ogni caso, poteva anche qualificarsi la postilla come contratto a CP_4 favore di terzo, avente efficacia obbligatoria, a prescindere dal consenso del terzo.
2.1-Il tribunale ha escluso la configurabilità della cessione del contratto motivando che la invocata postilla era stata sottoscritta solo dal e dalla Parte_1 CP_1
senza il necessario intervento di (debitore ceduto), necessario ai
[...] Controparte_5 sensi dell'art. 1406 c.p.c..; ha escluso l'accordo di espromissione in difetto del contratto di Contr leasing stipulato in via diretta tra la e la evidenziando che, peraltro, la CP_4 qualificazione come espromissione non era neppure stata dedotta.
2.2- L'appellante chiede sostanzialmente una qualificazione del rapporto contrattuale intervenuto tra le parti che consenta di individuare un obbligo di pagamento in capo alla
[...]
derivante da titolo negoziale (così in appello). CP_1
L'appellante medesimo propone poi diverse qualificazioni.
2.3- Cessione del contratto.
Premesso che tale qualificazione è stata espressamente esclusa dal Tribunale (rispetto alla quale - sembra di capire - l'appellante aderisce alla motivazione), si osserva che effettivamente la postilla che disciplina il subentro/subingresso della più volte CP_1 richiamata, risulta sottoscritta solo dal (utilizzatore/debitore) e dalla Parte_1 [...]
; non è intervenuto il debitore ceduto Jack. CP_1
Evidenziato che la postilla è assai generica e, come sottolineato dal tribunale, non è neppure ben descritto in quale posizione la pur volendo ritenere Controparte_6 implicito il riferimento al subentro del nella posizione di utilizzatore/debitore, CP_1 esclude senza dubbio la configurabilità della cessione del contratto il mancato intervento della
Jack.
4 L'art. 1406 c.c., come si legge correttamente in sentenza, esige il preventivo consenso del contraente ceduto affinché una parte possa sostituire a sé un terzo nei rapporti negoziali con prestazioni corrispettive. L'opinione dominante configura la cessione del contratto come fattispecie trilaterale in quanto, oltre al consenso del cedente e del cessionario, è necessario anche quello del ceduto, poiché il nuovo rapporto si instaura tra queste parti ed un soggetto diverso da quello scelto in origine. Correttamente il tribunale ha escluso, dunque, la configurabilità della cessione del contratto.
2.4- Espromissione caratterizzata dalla spontanea assunzione di debito: altra ipotesi qualificatoria prospettata dall'appellante.
Quando si argomenta di novazione soggettiva del rapporto, è pacifico il principio in base al quale ogni eventuale novazione soggettiva segue le regole dettate negli artt. 1268 –
1276 c.c. con riguardo alla delegazione, all'espromissione ed all'accollo, cioè alle varie figure che consentono il raggiungimento del risultato pratico di liberare il debitore originario mediante l'assunzione di obbligazioni da parte di un nuovo soggetto, ovvero di aggiungere al primo un nuovo debitore;
logica conseguenza di quanto esposto è che la liberazione del debitore originario non è mai automatica e non può avvenire senza un'espressa dichiarazione del creditore.
In particolare, la delegazione presuppone un negozio trilatero tra delegante, delegato, delegatario. L'espromissione presuppone un accordo tra il terzo e il creditore. L'accollo esterno, che maggioritaria giurisprudenza inquadra nello schema del contratto a favore di terzo, cioè del creditore, (v. in tal senso Cass. 2000, n. 4640), è invece, il contratto tra il debitore (accollato) e un terzo (accollante) in forza del quale quest'ultimo assume il debito del primo nei confronti del creditore (accollatario). Il creditore non è parte del contratto ma può aderire a tale accordo, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore (art. 1273 c.c.).
L'accollo si distingue in liberatorio e cumulativo a seconda che il creditore, manifestando la volontà di volerne approfittare, dichiari di liberare o meno il debitore originario. Laddove, invece, manchi del tutto un'adesione del creditore alla stipulazione, si ha la figura dell'accollo semplice o interno, caratterizzato dal fatto che il rapporto si esaurisce fra accollante ed accollato senza produrre alcun effetto nei confronti del creditore (vedi Cass. 2000, n. 4640 cit.).
2.5- Nel caso in esame, non vi è delegazione perché l'accordo è bilaterale non trilaterale.
Non vi è espromissione perché l'espromissione (patto di espromissione, come lo definisce l'appellante) presuppone sempre un accordo tra il terzo ed il creditore, laddove nella
5 specie il creditore originario (MPS società di leasing) è certamente rimasto estraneo alla scrittura privata, e non vi è prova che il creditore fosse a conoscenza dell'impegno del terzo a pagare il debito. Il inoltre, non è creditore – come prospettato Parte_1 dall'appellante - ma è rimasto originario debitore/utilizzatore, in assenza di scioglimento del primo contratto, come si dirà meglio più avanti.
Potrebbe residuare l'ipotesi dell'accollo semplice (tra il debitore ed un terzo) che appare, però, esclusa dal tenore della nota in calce alla scrittura nella quale non si parla di assunzione di debito ma di “subingresso nella scrittura” del , da intendersi, in CP_1
CP_ maniera più plausibile, quale subentro/successione del contratto tra la e la CP_1 nella posizione di utilizzatori. Del resto, è questo subingresso nel titolo che l'attore/appellante invoca in concreto, senza mai dedurre questioni di accollo.
Ne consegue che, come correttamente esposto dal tribunale, non è configurabile alcun obbligo giuridico al pagamento in capo alla convenuta, poiché gli obblighi di cui alla scrittura non gli sono opponibili.
2.6- In ogni caso, a sostegno del rigetto, pur volendo ritenere efficace tale subingresso, il Tribunale ha motivato anche sulla carenza degli ulteriori presupposti di operatività della scrittura.
Richiamati gli obblighi contrattuali contenuti nella scrittura del 6.10.2017 ove è presente la postilla, manca la prova di tutti i passaggi necessari alla esigibilità del domandato pagamento e, soprattutto, manca la prova dello scioglimento consensuale finanche del contratto primigenio, che vede utilizzatore/debitore ancora il Difetta poi del Parte_1 tutto la prova del subentro della , come detto. CP_1
Come correttamente esposto dal Tribunale, la scrittura, per rendere operativi gli obblighi di pagamento, presupponeva: a) la risoluzione consensuale dell'originario contratto di leasing del 25.2.2014 tra la finanziaria e il in bonis, originario utilizzatore Parte_1 dell'immobile in leasing, rimasta del tutto indimostrata;
b) la conclusione di una nuova Contr CP_
“rilocazione” tra e la (nuovo utilizzatore che aveva “manifestato interesse”), parimenti indimostrata;
così come non vi è prova di un eventuale rilocazione conclusa Contr direttamente tra e;
c) la subordinazione dell'efficacia degli obblighi di CP_1 pagamento alla stipula effettiva del nuovo contratto di rilocazione con la (alla quale CP_4 sarebbe asseritamente subentrato la ) o, come assume l'appellante, direttamente CP_1 con la , rilocazione che doveva essere sottoscritta. CP_1
Si ricorda, infatti, che nella scrittura privata originaria si stabilì che la somma di €
100.000,00 sarebbe stata versata al momento della sottoscrizione effettiva della locazione
6 finanziaria ed € 120.000,00, in rate mensili di € 10.000,00 a partire dal giorno 30 del mese Contr successivo alla data di rilocazione del contratto con (rectius nuovo contratto di CP_ rilocazione con la , alla quale sarebbe asseritamente subentrata la o CP_1 direttamente con la , come argomenta meglio in appello la curatela). CP_1
3. Con il secondo e articolato motivo si censura la sentenza nella parte in cui ritiene carente la prova dell'avveramento della condizione sospensiva;
assume l'appellante che, Contr ipotizzata una rilocazione conclusa direttamente tra la e la , era stata fornita CP_1 la prova presuntiva della conclusione di tale contratto e, dunque, dell'avveramento della condizione, perché desumibile:
1. dalle prodotte fatture di pagamento di talune somme derivanti dalla scrittura, versate, prima del fallimento, dal in favore della Parte_1 [...]
;
2. dallo scambio corrispondenza, che dimostrava la formalizzazione del contratto CP_1
Contr direttamente tra la e la previa risoluzione del contratto originario. CP_1
Aggiunge poi l'appellante che era stata fornita la prova dell'avveramento della condizione con il documentato inizio di esecuzione del contratto direttamente concluso con la e sul punto censura la sentenza per omessa motivazione. CP_1
3.1- Premesso che in primo grado la ipotesi di un contratto di rilocazione concluso Contr direttamente tra e è solo sfumata, il Tribunale ha esposto che mancava del CP_1 tutto la prova dell'avveramento della condizione cui l'obbligazione di pagamento era subordinata, che gravava sulla parte che la invocava, in assenza finanche della prova della risoluzione del primo contratto e di una eventuale rilocazione direttamente con la;
CP_1 ha poi aggiunto che gli elementi indiziari posti a sostegno di tale avveramento erano del tutto generici ed incerti.
3.2- Si è già detto che manca la prova dell'avveramento della condizione sospensiva: - non vi è prova della risoluzione del primo contratto;
- non vi è prova della formalizzazione della rilocazione con la (che è il necessario presupposto di qualsivoglia subentro della CP_4
) o della rilocazione direttamente conclusa con la , laddove già CP_1 CP_1 subentrata, insufficiente essendo la generica corrispondenza tra le parti;
- i versamenti della prima del fallimento in favore del sono inidonei allo scopo di CP_1 Parte_1 costituire indice presuntivo dell'avveramento della condizione per incerta riferibilità, imputazione e importo, come argomentato correttamente dal tribunale, in presenza di specifica contestazione sul punto.
3.3- Quanto alla censura della sentenza per non aver motivato sulla esistenza della prova della conclusione del contratto con la “per inizio di esecuzione”, va chiarito CP_1 quanto segue.
7 A leggere attentamente la citazione, la curatela assume, tra le varie ipotesi, che la condizione sospensiva era subordinata al perfezionamento di un contratto di rilocazione Contr finanziaria direttamente tra l'utilizzatore e la CP_1
In realtà la condizione sospensiva, in base agli accordi, è subordinata alla conclusione di Contr una rilocazione tra la e la nella cui posizione sarebbe poi subentrata la CP_4
[...]
alla luce della postilla richiamata. CP_1
Poiché però tale postilla non è sottoscritta dalla non è configurabile ab initio CP_4 alcun valido subentro della nella scrittura: ciò impedisce di configurare il CP_1 subentro eventuale della ad una rilocazione già conclusa con la .. CP_1 CP_4
In ogni caso, a voler accedere alla ipotesi che la sia subentrata anche nella CP_1
Contr possibilità di concludere la rilocazione direttamente con la al posto della Jack, non vi è, comunque, la prova di una nuova rilocazione con alcuno o ). CP_4 CP_1
Peraltro, la censura della sentenza per omessa motivazione sulla conclusione del contratto di rilocazione direttamente con la “per inizio di esecuzione” (art. 1327 CP_1
c.c.), è del tutto inammissibile. Si tratta di elemento nuovo (inizio di esecuzione) mai allegato compiutamente in citazione.
Sul punto si rileva poi assorbente un ulteriore rilievo: l'art. 6 della scrittura privata, sopra riportato, richiede un contratto di rilocazione sottoscritto; è stata, dunque, concordata implicitamente la necessaria forma scritta del contratto di rilocazione.
E' sufficiente rilevare che “l'inizio di esecuzione” esprime un consenso ad una proposta contrattuale, sicché è evidente che tale modalità di conclusione del contratto non può essere utilizzata laddove la legge o la volontà delle parti (come nella specie) richiedano che il contratto sia concluso in forma scritta (art. 1352 c.c.: Forme convenzionali: Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo).
L'appello va, dunque, rigettato.
4. Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi, in ragione dell'impegno difensivo prestato, e in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenendo conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 52.000,01 a 260.000,00), nell'importo di € 2.977,00 per la fase di studio, di € 1.911,00 per la fase introduttiva, di € 2.163,00 per la trattazione (€ 4.326,00 per la fase della trattazione e istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria) e di € 5.103,00 per la fase decisoria.
8 Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M
.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello;
2.condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite, liquidate in € 12.154,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai difensori, dichiaratisi antistatari;
3.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame,
a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2.7.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
9