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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 5119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5119 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 5884/2018 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5884/2018 R.G., vertente
Tra rapp.to e difeso dall'avv. Danilo Iafrate;
Parte_1
appellante
E
in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t. rapp.ta difesa dall'avv. Massimo Colonnello;
appellata
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno appellante conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Frosinone l' Controparte_2
in persona del legale rappresentante, esponendo:
[...]
che il giorno 20/02/2001 compariva un'eritema sul volto dell'attore, che decideva, lo stesso giorno, di sottoporsi a visita medica dermatologica presso il Dr. Cupini che diagnosticava ''erisipela dell'occhio sinistro'' e prescriveva all'attore 7 gg di riposo e cure;
che durante la notte tra il 20 ed il 21/02/2001 la situazione clinica dell'attore si aggravava e che il giorno seguente lo stesso veniva accompagnato presso l'Ospedale di dove veniva ricoverato presso il reparto di Dermatologia;
CP_1
ove veniva diagnosticato : ''Erisipela bollosa del volto regione orbitale sinistra'';
che lo stesso giorno veniva sottoposto a visita oculistica da parte del Dr.
[...]
Parte
Primario della Divisione Oculistica della stessa che Persona_1
diagnosticava chemosi congiuntivale, edema imponente palpebrale e perioarbitraria, con movimenti estrinsechi bloccati, e che lo stesso medico consigliava di aumentare il dosaggio cortisonico;
che in data 26/02/2001 veniva sottoposto ad ulteriore visita oculistica da parte del
Dr. con il seguente esito : ''chemosi congiuntivale di notevole Persona_2
grado. Edema palpebrale imponente. Il segmento anteriore si esplora con estrema difficoltà e con l'utilizzo di un divaricatore palpebrale”;
che in data 1/03/2001 l'attore veniva sottoposto ad ulteriore visita oculistica da parte del Dr. con il seguente esito: ''edema palpebrale ridotto, persiste Persona_3
chemosi congiuntivale'';
Pagina 2 che i medici lo avrebbero rassicurato circa la soluzione favorevole della malattia,
che il giorno 4/03/2001 constatava di non vedere con l'occhio sinistro;
che veniva accompagnato presso il reparto di Oculistica e veniva visitato dal
Dr. il quale refertava ''edema palpebrale parzialmente ridotto;
chemosi Per_2
congiuntivale ridotta, occhio in quiete. Fundus Os:papilla notevolmente pallida con margini parzialmente sfumati. Vasi assottigliati. OSV:assenza di percezione di luce, ehe in conclusione, data la grave condizione dell'occhio sinistro, si consigliava trasferimento in oculistica;
Parte
che l'istante preoccupato contattava alcuni medici specialisti esterni all i quali avrebbero affermato che lo stesso doveva essere immediatamente sottoposto ad una risonanza magnetica, esame a cui, a detta dei medici, avrebbe dovuto essere sottoposto già da molti giorni prima;
che l'attore asserisce che non fu possibile, neppure a pagamento, essere sottoposto a risonanza magnetica o a TAC né durante il giorno 4/03/2001 ( domenica) né tantomeno il giorno successivo;
che quindi il giorno 5/03/2001 l'attore si rifiutava di sottoporsi a TAC e firmava spontaneamente la lettera di dimissioni per potere eseguire privatamente la risonanza celebrale;
che l'attore pertanto privatamente lo stesso giorno si recava presso l'Ospedale
Oftalmico in Roma, dove, visitato dal Dr. constatava la perdita della vista Per_4
e a suo parere l'irreversibilità della situazione affermando che era troppo tardi e si doveva agire prima;
che lo stesso giorno (05/03/2011) l'attore, alle ore 17, veniva accompagnato presso la
Casa di Cura Paideia in Roma dove veniva sottoposto a risonanza magnetica celebrale ed orbitale;
Pagina 3 che il referto, in conclusione, asseriva che il quadro era compatibile con flogosi dei tessuti molli retro e periorbitari e verosimilmente con concomitante neurite;
che in data 6/03/2001 l'attore si recava di nuovo in regime di day hospital presso Parte l' di Frosinone-Divisione oculistica, diretta dal Prof. con diagnosi Persona_1
di OS Papilledema di natura da determinare, che sempre in data 6/03/2001 l'istante si recava preso la Casa di Cura San Domenico in Roma dove veniva eseguito esame elettrofunzionale mediante PEV da flash in cui si rileva notevole alterazione funzionale del nervo ottico sinistro, che in data
7/03/2001 l'attore veniva sottoposto a visita oftalmologica, effettuata presso lo studio oculistico del Dr. ; Persona_5
che in data 8/03/2001 l'attore veniva sottoposto presso la casa di cura ''Santa Maria'' in Avezzano, ad esame doppler vascolare vasi epaiortici refertato come esame nei limiti della norma, che successivamente ha effettuato diversi esami strumentali e visite periodiche,
l'ultima del 20.11.2012, che confermava ''permane disfunzione nervo ottico sinistro'';
che in data 18/06/2004 l'attore veniva sottoposto a visita medico legale da parte del
Prof. , specialista in Oftalmologia e Medicina Legale e delle Persona_6
Assicurazioni che redigeva relazione medico legale in cui dichiarava che l'Avv.
presentava certamente i sintomi di una erisipela di grave entità e che alla Parte_1
visita del 21/02/2001, prima visita, era presente un blocco della motilità oculare che doveva far pensare ad una possibilità di cellulite orbitaria e che si poteva esperire anche un esame del fondo oculare che però non veniva praticato;
che a causa di tale situazione, l'attore avrebbe notevoli problemi nella vita di tutti i giorni causate da una condotta terapeutica gravemente colposa dei medici dell'Ospedale di in modo particolare del reparto di Oculistica, che, non CP_1
avendo intuito la gravità del caso, non hanno effettuato gli esami clinici essenziali e pertanto non hanno posto in essere tutte le cure indispensabili e necessarie;
Pagina 4 e pertanto rassegnava le seguenti conclusioni:''NEL MERITO, accertarsi e dichiararsi la responsabilità dell' in CP_3 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t. nella causazione di tutti gli eventi lesivi subiti dall'attore ;2) condannarsi l'ente Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento di tutti i danni
[...]
patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore per un totale di euro Parte_1
517.027,62, o nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia.;3) indennizzo da svalutazione monetaria;
4)Interessi legali dalla data del fatto fino al soddisfo;
5)vittoria di spese, diritti ed onorari.
L si costituiva, respingendo ogni addebito e chiedendo il rigetto Parte_3
della domanda.
Con sentenza n. 150 del 2018, il giudice di primo grado del tribunale di Frosinone rigettava la domanda, aderendo alle conclusioni del CT , che aveva stabilito che la diagnosi di cellulite orbitaria era stata tempestiva e corretta da parte dei sanitari sia dermatologi sia oculisti sin dal momento del ricovero;
che anche qualora gli esami richiesti fossero stati fatti qualche giorno prima, gli esiti non sarebbero stati diversi poiché la più probabile causa dei gravi danni al nervo ottico è stata la compressione non del tratto orbitario ma piuttosto del tratto intracanicolare dello stesso nel suo ingresso nel cranio e quindi non diagnosticabile anche con apparecchiature sofisticate, per la piccolezza del canale osseo coinvolto, e comunque anche qualora si fosse riusciti a diagnosticare precocemente una tale patologia orbitaria poco si sarebbe potuto cambiare della terapia che era già praticamente massimale ( antibiotico- cortisonica) e quindi non essendo ravvisabili nella condotta complessiva dei sanitari , dermatologi e oculisti , profili di colpa professionale .
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore soccombente impugnava la sentenza, deducendone la erroneità per aver immotivatamente accolto le conclusioni
Pagina 5 del CT, contestante da parte attrice, e chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda proposta.
L' si è costituita in giudizio, deducendo la inammissibilità e Parte_3
infondatezza dell'appello, per i motivi indicati nella comparsa di costituzione, cui si rinvia.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello risulta infondato.
Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità e lo stralcio, richiesto da parte appellata, delle “note a sentenza” allegate all'atto di appello, a firma del CTP, non autorizzate né normativamente previste. Peraltro, da quanto emerge dall'atto di appello, esse confermerebbero quanto già rilevato dal CTP in primo grado e nelle note autorizzate, e pertanto sono irrilevanti, e comunque, nella parte contrastante con le conclusioni del CT, ampiamente riportate nell'atto di appello, e negli atti di primo grado nello stesso pure richiamati.
L'appellante deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata per non aver valutato le considerazioni tecniche dei consulenti di parte, espresse anche in sede di esame testimoniale.
In questa sede l'appellante deduce in particolare che il tribunale non ha preso in alcuna considerazione tutte le argomentazioni tecniche, scientifiche e giuridiche prospettate dalla parte attrice e, in particolare, dai suoi consulenti , né le prove testimoniali raccolte all'udienza del 26/05/2015, da cui risulterebbero acclarati i ritardi e le omissioni nella diagnosi nonché l'omissione di una tempestiva terapia farmacologica.
Pagina 6 Ha chiesto quindi la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda di promo grado, così concludendo, richiamati gli atti di primo grado:
1) In riforma della impugnata sentenza, accertarsi e dichiararsi la responsabilità dell , in persona del legale rapp.te p.r. Controparte_4
nella causazione di tutti gli eventi lesivi subiti dall'attore , Parte_1
2) condannarsi l'ente in persona del legale Controparte_2
rapp.te p.t. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore nella somma che verrà ritenuta di giustizia, Parte_1
con indennizzo da svalutazione monetaria, e interessi legali dalla data del fatto fino al soddisfo, con vittoria di spese.
L'appellante, richiamando le conclusioni del CTP e le dichiarazioni testimoniali dello stesso e del medico curante privato, ha rilevato la lacunosità e contraddittorietà della
CT di primo grado, che il primo giudice ha considerato attendibile e condivisibile, rilevando che lo stesso CT peraltro avrebbe riconosciuto la possibilità di terapie più adeguate, così riconoscendo la dedotta colpa professionale.
Rileva la Corte che va preliminarmente chiarito che la domanda introduttiva del giudizio (cfr. atto di citazione, che conclude nel senso della domanda di risarcimento del danno per le lesioni – ITA e ITP - conseguenti alle cure inadeguate praticate: pagg. 18-19 in particolare) non ha ad oggetto il risarcimento del danno per perdita di chances, che presuppone una diversa causa petendi e petitum, e relativi (diversi) criteri di valutazione, sibbene il danno subito a causa della perdita del visus, come calcolato in atti.
Tanto premesso, si rileva che le censure dell'atto di citazione sono volte tutte a dare conto della mancata tempestiva diagnosi (per l'omissione di accertamenti tecnici e
Pagina 7 strumentali), cui sarebbe conseguita una inadeguata terapia farmacologica, che sarebbe stato necessario invece praticare tempestivamente e in dosi più adeguate, al fine sostanzialmente di limitare i danni.
Come detto, l'appellante richiama le conclusioni del CTP, le stesse valutazioni del
CT, da cui emergerebbe una intrinseca contraddittorietà, e le dichiarazioni testimoniali, a sostegno della fondatezza della domanda ed erroneità della sentenza: tuttavia da nessuno di tali elementi probatori emerge la prova del nesso causale tra le cure praticate e le lesioni (perdita del visus all'occhio) dedotte a sostegno della domanda.
Ed invero, dalla lettura della CTP emerge che la mancata tempestiva effettuazione dell'esame del fondo oculare e altri esami “ ha deviato sicuramente il trattamento farmacologico posto in essere dai dermatologi, che se opportunamente avvisati della complicanza in essere, che stava determinando, come poi è avvenuto, la perdita della vista, avrebbero sicuramente modificato o aumentato l'utilizzo dei farmaci in uso”, ma non si rinviene alcun espresso riconoscimento della perdita del visus quale conseguenza della inadeguatezza degli esami e delle cure praticate, essendo in sostanza affermata la possibilità che una cura con dosaggi diversi e maggiori della terapia cortisonica (praticata) avrebbe evitato il danno dedotto.
Il CTP rileva infatti che “Tra la prima Consulenza oculistica (21.02.2001) e l'accertamento della patologia oculare (4.3.2001) intercorrono ben 10 giorni e tre mesi di oculistiche quindi sicuramente se si fosse intervenuti più tempestivamente non dico che non vi sarebbe stato alcun danno oculare, ma sicuramente non si sarebbe giunti a quello attualmente presente”.
Rileva poi – sulla asserita mancata informazione relativa alla possibilià di un intervento d'urgenza con una decompressione oculare - che:
Pagina 8 Non appare quindi sostenuta la certezza di un esito diverso della malattia, anche con la diversa terapia ritenuta opportuna dal CTP.
Parimenti, le valutazioni del CT richiamate dall'appellante – asseritamente contraddittorie rispetto alle conclusioni della consulenza - attengono alla eventuale perdita di chances e non al nesso causale tra le cure praticate e perdita del visus: “la possibilità che evolvesse poi in atrofia ottica con perdita totale del visus avrebbe dovuto indurre i sanitari ad effettuare una terapia farmacologica più imponente o a proporre altre soluzioni (decompressione) che, anche se a rischio, avrebbe potuto comunque aumentare le chances di ridurre il danno”.
Va detto peraltro che il CT ha rilevato che “stante la grave compromissione orbitaria, gli oculisti avevano proposto ai dermatologi un aumento del dosaggio terapeutico cortisonico, che venne attuato, e le visite oculistiche del 26.2. e 1.3. 2001
“dimostrano una lenta ma costante regressione della malattia dermatologica ed anche una regressione delle complicante oculari”, il che poteva anche giustificare il mancato incremento della terapia.
Pagina 9 Anche le dichiarazioni testimoniali – come riportate nell'atto di appello - nulla aggiungono a tale conclusioni (che riguardano la diversa ipotesi di perdita di chances): il dr. dichiara: "Confermo la perizia in atti a mia firma. Al momento Persona_6
del ricovero all'attore venne diagnosticato una infezione della palpebra. Ciò avrebbe dovuto indurre lo specialista che lo visitò a disporre degli accertamenti più approfonditi e a diagnosticare una cellulite orbitaria confortati anche da un accertamento tramite tac o risonanza magnetica. Di conseguenza anche il trattamento terapeutico è stato limitato al trattamento dell'infezione palpebrale e non alla cellulite orbitaria. Ci si è accorti della necessità di un accertamento diagnostico quando l'attore ormai non vedeva più. Confermo anche le valutazioni medico legali sulla invalidità. Posso dire che se fosse stata fatta una diagnosi tempestiva e corretta
l'attore, con ogni probabilità, avrebbe potuto evitare il danno in questa forma drammatica": il CTP ha sostanzialmente confermato quanto meglio indicato nella citata relazione. E così confermando sostanzialmente le conclusioni della CT, in cui si dava atto che la effettuazione di taluni accertamenti (esame neuroradiologico) poteva incidere nel caso su una perdita di chances.
Il dr. che ha avuto l'attore dopo il ricovero ospedaliero, dichiara: Controparte_5
"Concordo pienamente con la perizia redatta dal prof. avendo io visitato Per_6
l'attore in tempo successivo al suo ricovero in Ospedale essendo Responsabile di una unità di ricerca di neuroftalmologia. Esperto del settore — IRCCS Fondazione Bietti.
Quando visitai il paziente nel 2003 (29 maggio 2003) non potetti che constatare
l'atrofia del nervo ottico con visus spento (cecità di un occhio). Già nel 2001
(6/3/2001), quando eseguii accertamenti diagnostici sull'attore, la situazione era già grave. Già al momento del ricovero. a prescindere dall'effettuazione o meno di una risonanza magnetica, in Ospedale gli specialisti che lo visitarono in assenza del movimento del bulbo oculare si sarebbero dovuti avvedere o comunque sospettare
Pagina 10 una patologia orbitaria da curare con terapia opportuna (tipo cortisone ad alti dosaggi e più alti di quelli utilizzati)".
Nessuno dei testi afferma quindi che accertamenti strumentali e diagnosi più tempestiva, e la terapia con dosaggi più alti, avrebbe evitato il danno dedotto (perdita del visus), sibbene ipotizzano tutti una perdita di chances, che non costituisce, come detto, oggetto di domanda di primo grado.
Lo stesso appellante invero, solo in questa sede di appello, deduce che “ se i sanitari avessero adempiuto ad una corretta gestione del caso, sospettando come doveva essere. una compromissione del nervo ottico che si traduceva comunque in una perdita di visus. e non avessero trascurato di eseguire una visita oculistica completa con esame del fondo e visus ( che fu fatta con dieci giorni di ritardo e su sollecitazione dello stesso paziente ) ed adottando quindi adeguate terapie, con grande probabilità vi sarebbe stata forse non la completa guarigione a carico del bulbo. ma sicuramente un esito meno drammatico dell'attuale".
Tuttavia, la domanda fondata sulla perdita di chances (che comunque non si è tradotta nelle conclusioni neppure dell'atto di appello) è domanda diversa e ulteriore rispetto a quella di accertamento della responsabilità per la causazione di lesioni irreversibili alla integrità psicofisica: cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 25886 del 02/09/2022: In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la "chance" non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato (…) o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale;
ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di "chance" è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica. (In applicazione del principio, la S.C. ha
Pagina 11 confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto nuova e, dunque, inammissibile la domanda risarcitoria per perdita di "chance" avanzata per la prima volta in appello).
Nello stesso senso, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12633 del 08/05/2024 : “Nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti, con la conseguenza che, ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l'inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto, di cui l'art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva considerato nuova e, quindi, inammissibile, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, ontologicamente diversa da quella originariamente proposta di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato).
Deve pertanto essere confermata la sentenza di primo grado, sulla mancanza del nesso causale tra le cure praticate (o omesse) e le lesioni e il danno dedotto (perdita del visus e conseguente invalidità).
Le spese, tenuto conto che le complessive emergenze probatorie, come descritte, rendevano non privo di causa l'accertamento in sede giudiziaria – risultato tuttavia infondato sotto il profilo dedotto - sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, compensa le spese del grado.
Pagina 12 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater
DPR n. 115 del 30.5.2002.
La Cons. est. La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
Pagina 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5884/2018 R.G., vertente
Tra rapp.to e difeso dall'avv. Danilo Iafrate;
Parte_1
appellante
E
in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t. rapp.ta difesa dall'avv. Massimo Colonnello;
appellata
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno appellante conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Frosinone l' Controparte_2
in persona del legale rappresentante, esponendo:
[...]
che il giorno 20/02/2001 compariva un'eritema sul volto dell'attore, che decideva, lo stesso giorno, di sottoporsi a visita medica dermatologica presso il Dr. Cupini che diagnosticava ''erisipela dell'occhio sinistro'' e prescriveva all'attore 7 gg di riposo e cure;
che durante la notte tra il 20 ed il 21/02/2001 la situazione clinica dell'attore si aggravava e che il giorno seguente lo stesso veniva accompagnato presso l'Ospedale di dove veniva ricoverato presso il reparto di Dermatologia;
CP_1
ove veniva diagnosticato : ''Erisipela bollosa del volto regione orbitale sinistra'';
che lo stesso giorno veniva sottoposto a visita oculistica da parte del Dr.
[...]
Parte
Primario della Divisione Oculistica della stessa che Persona_1
diagnosticava chemosi congiuntivale, edema imponente palpebrale e perioarbitraria, con movimenti estrinsechi bloccati, e che lo stesso medico consigliava di aumentare il dosaggio cortisonico;
che in data 26/02/2001 veniva sottoposto ad ulteriore visita oculistica da parte del
Dr. con il seguente esito : ''chemosi congiuntivale di notevole Persona_2
grado. Edema palpebrale imponente. Il segmento anteriore si esplora con estrema difficoltà e con l'utilizzo di un divaricatore palpebrale”;
che in data 1/03/2001 l'attore veniva sottoposto ad ulteriore visita oculistica da parte del Dr. con il seguente esito: ''edema palpebrale ridotto, persiste Persona_3
chemosi congiuntivale'';
Pagina 2 che i medici lo avrebbero rassicurato circa la soluzione favorevole della malattia,
che il giorno 4/03/2001 constatava di non vedere con l'occhio sinistro;
che veniva accompagnato presso il reparto di Oculistica e veniva visitato dal
Dr. il quale refertava ''edema palpebrale parzialmente ridotto;
chemosi Per_2
congiuntivale ridotta, occhio in quiete. Fundus Os:papilla notevolmente pallida con margini parzialmente sfumati. Vasi assottigliati. OSV:assenza di percezione di luce, ehe in conclusione, data la grave condizione dell'occhio sinistro, si consigliava trasferimento in oculistica;
Parte
che l'istante preoccupato contattava alcuni medici specialisti esterni all i quali avrebbero affermato che lo stesso doveva essere immediatamente sottoposto ad una risonanza magnetica, esame a cui, a detta dei medici, avrebbe dovuto essere sottoposto già da molti giorni prima;
che l'attore asserisce che non fu possibile, neppure a pagamento, essere sottoposto a risonanza magnetica o a TAC né durante il giorno 4/03/2001 ( domenica) né tantomeno il giorno successivo;
che quindi il giorno 5/03/2001 l'attore si rifiutava di sottoporsi a TAC e firmava spontaneamente la lettera di dimissioni per potere eseguire privatamente la risonanza celebrale;
che l'attore pertanto privatamente lo stesso giorno si recava presso l'Ospedale
Oftalmico in Roma, dove, visitato dal Dr. constatava la perdita della vista Per_4
e a suo parere l'irreversibilità della situazione affermando che era troppo tardi e si doveva agire prima;
che lo stesso giorno (05/03/2011) l'attore, alle ore 17, veniva accompagnato presso la
Casa di Cura Paideia in Roma dove veniva sottoposto a risonanza magnetica celebrale ed orbitale;
Pagina 3 che il referto, in conclusione, asseriva che il quadro era compatibile con flogosi dei tessuti molli retro e periorbitari e verosimilmente con concomitante neurite;
che in data 6/03/2001 l'attore si recava di nuovo in regime di day hospital presso Parte l' di Frosinone-Divisione oculistica, diretta dal Prof. con diagnosi Persona_1
di OS Papilledema di natura da determinare, che sempre in data 6/03/2001 l'istante si recava preso la Casa di Cura San Domenico in Roma dove veniva eseguito esame elettrofunzionale mediante PEV da flash in cui si rileva notevole alterazione funzionale del nervo ottico sinistro, che in data
7/03/2001 l'attore veniva sottoposto a visita oftalmologica, effettuata presso lo studio oculistico del Dr. ; Persona_5
che in data 8/03/2001 l'attore veniva sottoposto presso la casa di cura ''Santa Maria'' in Avezzano, ad esame doppler vascolare vasi epaiortici refertato come esame nei limiti della norma, che successivamente ha effettuato diversi esami strumentali e visite periodiche,
l'ultima del 20.11.2012, che confermava ''permane disfunzione nervo ottico sinistro'';
che in data 18/06/2004 l'attore veniva sottoposto a visita medico legale da parte del
Prof. , specialista in Oftalmologia e Medicina Legale e delle Persona_6
Assicurazioni che redigeva relazione medico legale in cui dichiarava che l'Avv.
presentava certamente i sintomi di una erisipela di grave entità e che alla Parte_1
visita del 21/02/2001, prima visita, era presente un blocco della motilità oculare che doveva far pensare ad una possibilità di cellulite orbitaria e che si poteva esperire anche un esame del fondo oculare che però non veniva praticato;
che a causa di tale situazione, l'attore avrebbe notevoli problemi nella vita di tutti i giorni causate da una condotta terapeutica gravemente colposa dei medici dell'Ospedale di in modo particolare del reparto di Oculistica, che, non CP_1
avendo intuito la gravità del caso, non hanno effettuato gli esami clinici essenziali e pertanto non hanno posto in essere tutte le cure indispensabili e necessarie;
Pagina 4 e pertanto rassegnava le seguenti conclusioni:''NEL MERITO, accertarsi e dichiararsi la responsabilità dell' in CP_3 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t. nella causazione di tutti gli eventi lesivi subiti dall'attore ;2) condannarsi l'ente Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento di tutti i danni
[...]
patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore per un totale di euro Parte_1
517.027,62, o nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia.;3) indennizzo da svalutazione monetaria;
4)Interessi legali dalla data del fatto fino al soddisfo;
5)vittoria di spese, diritti ed onorari.
L si costituiva, respingendo ogni addebito e chiedendo il rigetto Parte_3
della domanda.
Con sentenza n. 150 del 2018, il giudice di primo grado del tribunale di Frosinone rigettava la domanda, aderendo alle conclusioni del CT , che aveva stabilito che la diagnosi di cellulite orbitaria era stata tempestiva e corretta da parte dei sanitari sia dermatologi sia oculisti sin dal momento del ricovero;
che anche qualora gli esami richiesti fossero stati fatti qualche giorno prima, gli esiti non sarebbero stati diversi poiché la più probabile causa dei gravi danni al nervo ottico è stata la compressione non del tratto orbitario ma piuttosto del tratto intracanicolare dello stesso nel suo ingresso nel cranio e quindi non diagnosticabile anche con apparecchiature sofisticate, per la piccolezza del canale osseo coinvolto, e comunque anche qualora si fosse riusciti a diagnosticare precocemente una tale patologia orbitaria poco si sarebbe potuto cambiare della terapia che era già praticamente massimale ( antibiotico- cortisonica) e quindi non essendo ravvisabili nella condotta complessiva dei sanitari , dermatologi e oculisti , profili di colpa professionale .
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore soccombente impugnava la sentenza, deducendone la erroneità per aver immotivatamente accolto le conclusioni
Pagina 5 del CT, contestante da parte attrice, e chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda proposta.
L' si è costituita in giudizio, deducendo la inammissibilità e Parte_3
infondatezza dell'appello, per i motivi indicati nella comparsa di costituzione, cui si rinvia.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello risulta infondato.
Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità e lo stralcio, richiesto da parte appellata, delle “note a sentenza” allegate all'atto di appello, a firma del CTP, non autorizzate né normativamente previste. Peraltro, da quanto emerge dall'atto di appello, esse confermerebbero quanto già rilevato dal CTP in primo grado e nelle note autorizzate, e pertanto sono irrilevanti, e comunque, nella parte contrastante con le conclusioni del CT, ampiamente riportate nell'atto di appello, e negli atti di primo grado nello stesso pure richiamati.
L'appellante deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata per non aver valutato le considerazioni tecniche dei consulenti di parte, espresse anche in sede di esame testimoniale.
In questa sede l'appellante deduce in particolare che il tribunale non ha preso in alcuna considerazione tutte le argomentazioni tecniche, scientifiche e giuridiche prospettate dalla parte attrice e, in particolare, dai suoi consulenti , né le prove testimoniali raccolte all'udienza del 26/05/2015, da cui risulterebbero acclarati i ritardi e le omissioni nella diagnosi nonché l'omissione di una tempestiva terapia farmacologica.
Pagina 6 Ha chiesto quindi la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda di promo grado, così concludendo, richiamati gli atti di primo grado:
1) In riforma della impugnata sentenza, accertarsi e dichiararsi la responsabilità dell , in persona del legale rapp.te p.r. Controparte_4
nella causazione di tutti gli eventi lesivi subiti dall'attore , Parte_1
2) condannarsi l'ente in persona del legale Controparte_2
rapp.te p.t. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore nella somma che verrà ritenuta di giustizia, Parte_1
con indennizzo da svalutazione monetaria, e interessi legali dalla data del fatto fino al soddisfo, con vittoria di spese.
L'appellante, richiamando le conclusioni del CTP e le dichiarazioni testimoniali dello stesso e del medico curante privato, ha rilevato la lacunosità e contraddittorietà della
CT di primo grado, che il primo giudice ha considerato attendibile e condivisibile, rilevando che lo stesso CT peraltro avrebbe riconosciuto la possibilità di terapie più adeguate, così riconoscendo la dedotta colpa professionale.
Rileva la Corte che va preliminarmente chiarito che la domanda introduttiva del giudizio (cfr. atto di citazione, che conclude nel senso della domanda di risarcimento del danno per le lesioni – ITA e ITP - conseguenti alle cure inadeguate praticate: pagg. 18-19 in particolare) non ha ad oggetto il risarcimento del danno per perdita di chances, che presuppone una diversa causa petendi e petitum, e relativi (diversi) criteri di valutazione, sibbene il danno subito a causa della perdita del visus, come calcolato in atti.
Tanto premesso, si rileva che le censure dell'atto di citazione sono volte tutte a dare conto della mancata tempestiva diagnosi (per l'omissione di accertamenti tecnici e
Pagina 7 strumentali), cui sarebbe conseguita una inadeguata terapia farmacologica, che sarebbe stato necessario invece praticare tempestivamente e in dosi più adeguate, al fine sostanzialmente di limitare i danni.
Come detto, l'appellante richiama le conclusioni del CTP, le stesse valutazioni del
CT, da cui emergerebbe una intrinseca contraddittorietà, e le dichiarazioni testimoniali, a sostegno della fondatezza della domanda ed erroneità della sentenza: tuttavia da nessuno di tali elementi probatori emerge la prova del nesso causale tra le cure praticate e le lesioni (perdita del visus all'occhio) dedotte a sostegno della domanda.
Ed invero, dalla lettura della CTP emerge che la mancata tempestiva effettuazione dell'esame del fondo oculare e altri esami “ ha deviato sicuramente il trattamento farmacologico posto in essere dai dermatologi, che se opportunamente avvisati della complicanza in essere, che stava determinando, come poi è avvenuto, la perdita della vista, avrebbero sicuramente modificato o aumentato l'utilizzo dei farmaci in uso”, ma non si rinviene alcun espresso riconoscimento della perdita del visus quale conseguenza della inadeguatezza degli esami e delle cure praticate, essendo in sostanza affermata la possibilità che una cura con dosaggi diversi e maggiori della terapia cortisonica (praticata) avrebbe evitato il danno dedotto.
Il CTP rileva infatti che “Tra la prima Consulenza oculistica (21.02.2001) e l'accertamento della patologia oculare (4.3.2001) intercorrono ben 10 giorni e tre mesi di oculistiche quindi sicuramente se si fosse intervenuti più tempestivamente non dico che non vi sarebbe stato alcun danno oculare, ma sicuramente non si sarebbe giunti a quello attualmente presente”.
Rileva poi – sulla asserita mancata informazione relativa alla possibilià di un intervento d'urgenza con una decompressione oculare - che:
Pagina 8 Non appare quindi sostenuta la certezza di un esito diverso della malattia, anche con la diversa terapia ritenuta opportuna dal CTP.
Parimenti, le valutazioni del CT richiamate dall'appellante – asseritamente contraddittorie rispetto alle conclusioni della consulenza - attengono alla eventuale perdita di chances e non al nesso causale tra le cure praticate e perdita del visus: “la possibilità che evolvesse poi in atrofia ottica con perdita totale del visus avrebbe dovuto indurre i sanitari ad effettuare una terapia farmacologica più imponente o a proporre altre soluzioni (decompressione) che, anche se a rischio, avrebbe potuto comunque aumentare le chances di ridurre il danno”.
Va detto peraltro che il CT ha rilevato che “stante la grave compromissione orbitaria, gli oculisti avevano proposto ai dermatologi un aumento del dosaggio terapeutico cortisonico, che venne attuato, e le visite oculistiche del 26.2. e 1.3. 2001
“dimostrano una lenta ma costante regressione della malattia dermatologica ed anche una regressione delle complicante oculari”, il che poteva anche giustificare il mancato incremento della terapia.
Pagina 9 Anche le dichiarazioni testimoniali – come riportate nell'atto di appello - nulla aggiungono a tale conclusioni (che riguardano la diversa ipotesi di perdita di chances): il dr. dichiara: "Confermo la perizia in atti a mia firma. Al momento Persona_6
del ricovero all'attore venne diagnosticato una infezione della palpebra. Ciò avrebbe dovuto indurre lo specialista che lo visitò a disporre degli accertamenti più approfonditi e a diagnosticare una cellulite orbitaria confortati anche da un accertamento tramite tac o risonanza magnetica. Di conseguenza anche il trattamento terapeutico è stato limitato al trattamento dell'infezione palpebrale e non alla cellulite orbitaria. Ci si è accorti della necessità di un accertamento diagnostico quando l'attore ormai non vedeva più. Confermo anche le valutazioni medico legali sulla invalidità. Posso dire che se fosse stata fatta una diagnosi tempestiva e corretta
l'attore, con ogni probabilità, avrebbe potuto evitare il danno in questa forma drammatica": il CTP ha sostanzialmente confermato quanto meglio indicato nella citata relazione. E così confermando sostanzialmente le conclusioni della CT, in cui si dava atto che la effettuazione di taluni accertamenti (esame neuroradiologico) poteva incidere nel caso su una perdita di chances.
Il dr. che ha avuto l'attore dopo il ricovero ospedaliero, dichiara: Controparte_5
"Concordo pienamente con la perizia redatta dal prof. avendo io visitato Per_6
l'attore in tempo successivo al suo ricovero in Ospedale essendo Responsabile di una unità di ricerca di neuroftalmologia. Esperto del settore — IRCCS Fondazione Bietti.
Quando visitai il paziente nel 2003 (29 maggio 2003) non potetti che constatare
l'atrofia del nervo ottico con visus spento (cecità di un occhio). Già nel 2001
(6/3/2001), quando eseguii accertamenti diagnostici sull'attore, la situazione era già grave. Già al momento del ricovero. a prescindere dall'effettuazione o meno di una risonanza magnetica, in Ospedale gli specialisti che lo visitarono in assenza del movimento del bulbo oculare si sarebbero dovuti avvedere o comunque sospettare
Pagina 10 una patologia orbitaria da curare con terapia opportuna (tipo cortisone ad alti dosaggi e più alti di quelli utilizzati)".
Nessuno dei testi afferma quindi che accertamenti strumentali e diagnosi più tempestiva, e la terapia con dosaggi più alti, avrebbe evitato il danno dedotto (perdita del visus), sibbene ipotizzano tutti una perdita di chances, che non costituisce, come detto, oggetto di domanda di primo grado.
Lo stesso appellante invero, solo in questa sede di appello, deduce che “ se i sanitari avessero adempiuto ad una corretta gestione del caso, sospettando come doveva essere. una compromissione del nervo ottico che si traduceva comunque in una perdita di visus. e non avessero trascurato di eseguire una visita oculistica completa con esame del fondo e visus ( che fu fatta con dieci giorni di ritardo e su sollecitazione dello stesso paziente ) ed adottando quindi adeguate terapie, con grande probabilità vi sarebbe stata forse non la completa guarigione a carico del bulbo. ma sicuramente un esito meno drammatico dell'attuale".
Tuttavia, la domanda fondata sulla perdita di chances (che comunque non si è tradotta nelle conclusioni neppure dell'atto di appello) è domanda diversa e ulteriore rispetto a quella di accertamento della responsabilità per la causazione di lesioni irreversibili alla integrità psicofisica: cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 25886 del 02/09/2022: In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la "chance" non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato (…) o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale;
ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di "chance" è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica. (In applicazione del principio, la S.C. ha
Pagina 11 confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto nuova e, dunque, inammissibile la domanda risarcitoria per perdita di "chance" avanzata per la prima volta in appello).
Nello stesso senso, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12633 del 08/05/2024 : “Nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti, con la conseguenza che, ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l'inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto, di cui l'art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva considerato nuova e, quindi, inammissibile, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, ontologicamente diversa da quella originariamente proposta di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato).
Deve pertanto essere confermata la sentenza di primo grado, sulla mancanza del nesso causale tra le cure praticate (o omesse) e le lesioni e il danno dedotto (perdita del visus e conseguente invalidità).
Le spese, tenuto conto che le complessive emergenze probatorie, come descritte, rendevano non privo di causa l'accertamento in sede giudiziaria – risultato tuttavia infondato sotto il profilo dedotto - sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, compensa le spese del grado.
Pagina 12 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater
DPR n. 115 del 30.5.2002.
La Cons. est. La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
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