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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/09/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1940/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1940/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 17/09/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio Parte_1 dell'avv. Miriam Arabini, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro elettivamente domiciliato in Gallarate presso lo studio dell'avv. Patrizia Controparte_1
Parise, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, così ritenere e giudicare:
pagina 1 di 6 1) Disporre che il minore sia affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre, e facoltà di visitazione paterna secondo il seguente calendario:
- martedì ed il venerdì, dalle 10.00 alle 19.00 nelle settimane in cui non avrà con sé il figlio nel fine settimana, ed il mercoledì sempre dalle 10.00 alle 19.00 nelle settimane in cui il week end sarà di sua competenza, nonché a fine settimana alternati, nei giorni di sabato e domenica, sempre dalle 10.00 alle 19.00 con accompagnamento presso la casa materna.
- ad anni alterni, le festività di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania.
- ad anni alterni, la giornata di Pasqua ed il lunedì D'Angelo e tutte le altre festività civili e religiose previste in calendario (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre e 8 dicembre) nonché le ulteriori festività di cui al calendario ecuadoregno.
- trascorrerà con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e della Persona_1 festa del papà, e con la mamma il giorno del compleanno della stessa e della festa della mamma.
La sig.ra si impegna sin d'ora a concordare con il padre un diverso Parte_1 calendario di visitazione al compimento del quarto anno di età del minore, che preveda i pernottamenti e periodi continuativi che potrà trascorrere con il padre durante Persona_1 il periodo estivo (non più di due settimane) e le vacanze natalizie (una settimana).
2) Porre a carico del resistente un assegno di mantenimento per il figlio minore di € 350,00.- al mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (base giugno 2024), da versarsi alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese. Parte_1
Porre a carico del l'obbligo di rimborsare alla sig.ra il 50% CP_1 Parte_1 delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico-sportive sostenute dalla medesima per il figlio, come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano.
Disporre che la sig.ra sia l'unica beneficiaria dell'assegno unico, quale Parte_1 genitore avente il collocamento prevalente del minore.
Spese del presente giudizio a carico di parte resistente.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
1) affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre;
2) disporre che le decisioni di maggior interesse per relative all'istruzione, all'educazione Persona_1
e alla salute siano assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione pagina 2 di 6 naturale e delle aspirazioni dello stesso;
3) disporre che il padre possa tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
a. martedì e giovedì dalle ore 13.00 alle ore 19.00 nelle settimane in cui il padre non tiene con sé il figlio nel weekend;
Persona_1
b. mercoledì dalle ore 13.00 alle ore 19.00 nelle settimane in cui il padre tiene con sé il figlio nel weekend;
Persona_1
c. weekend alternati, dalle ore 13.00 alle ore 19.00 del sabato e dalle ore 13.00 alle ore 19.00 della domenica, con accompagnamento presso la casa materna.
d. Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania ad anni alterni;
e. Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
f. altre festività civili e religiose previste da calendario (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre), nonché festività civili e religiose previste dal calendario equadoregno ad anni alterni;
g. il figlio trascorrerà con il padre la festa del papà e il giorno del compleanno Persona_1 del padre e con la madre il giorno di compleanno di quest'ultima e la festa della mamma;
h. al compimento del terzo anno di età, i genitori concorderanno un diverso calendario di visita, che preveda i pernottamenti e i periodi continuativi che potrà trascorrere con il Persona_1 padre;
4) disporre che il SI. versi alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 Parte_1
di 21 mesi, la somma mensile di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Persona_1
annuale in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dalle “Linee Guida” pubblicate dalla Corte d'Appello di Milano e con assegno unico in favore della madre;
5) revocare l'assegnazione dell'immobile sito a Busto Arsizio in Via Galvani n. 27 in favore della SI.ra
, avendo quest'ultima già lasciato il detto immobile dal mese di aprile 2025; Parte_1
6) spese di lite compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27/05/2024 chiedeva disporsi l'affidamento condiviso Parte_1 con il collocamento presso di sé del minore , nato il [...] dalla relazione con Persona_1
l'assegnazione a sé della casa familiare, la determinazione di un assegno di Controparte_1 mantenimento per il bambino di € 350 mensili, oltre il 70% delle spese straordinarie come da
Protocollo della Corte d'Appello di Milano e una regolamentazione del diritto di visita paterno che pagina 3 di 6 tenesse conto della tenera età del figlio.
Si costituiva in giudizio il convenuto, associandosi alle avverse domande relative all'affidamento condiviso con il collocamento materno del bambino ed alla regolamentazione progressiva del diritto di visita paterno con riferimento al pernottamento, ma opponendosi all'avversa assegnazione dell' abitazione familiare, di sua proprietà, in quanto oggetto di un contratto preliminare di vendita ed offrendo un contributo al mantenimento del figlio di € 200 mensili rivalutabili annualmente, oltre il
50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento del 25/07/2024 il precedente Giudice delegato disponeva, a titolo di provvedimenti indifferibili, l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con il suo collocamento prevalente presso la madre, cui assegnava l'abitazione familiare.
All'udienza del 31/07/2024 12.04 il Giudice delegato confermava il provvedimento adottato inaudita altera parte, invitando le parti a trovare una soluzione conciliativa e, quanto al mantenimento, tenuto conto del godimento della casa familiare, determinava il relativo contributo in € 100,00 mensili, oltre il
50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte d'appello di Milano, attribuendo l'assegno unico integralmente dalla madre.
Alla successiva udienza del 17/12/2024 le parti concordavano sulla permanenza della ricorrente nella casa familiare fino al reperimento di un'altra sistemazione locativa, sull'affido condiviso del minore con il collocamento prevalente presso la madre e sulla regolamentazione delle visite paterne (il martedì
e il venerdì a settimane alterne, l'altra settimana il mercoledì, sabato e domenica sera).
Con decreto dell'11/02/2025 il nuovo Giudice delegato proponeva alle parti la chiusura bonaria della vertenza con la conferma delle condizioni di cui al verbale del 17/12/2024, la determinazione di un contributo a carico del padre di € 250 mensili, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo milanese e l'attribuzione dell'assegno unico al 100% alla madre, a spese di lite compensate
In assenza della completa adesione di entrambe le parti, la causa veniva discussa ed introitata a sentenza.
Per quanto concerne i provvedimenti concernenti la prole, possono confermarsi l'affidamento condiviso del minore con il suo collocamento prevalente presso la madre e la regolamentazione delle visite paterne, tenuto conto sia dell'adesione di entrambe le parti, sia dell'esito degli accertamenti dei
Servizi Sociali del Comune di Busto Arsizio, che così hanno relazionato:
“Il minore appare accudito in modo nel complesso adeguato sia dalla sig.ra che dal sig. Parte_1 nei giorni di sua spettanza. È emerso come la coppia genitoriale sembri riuscire a mantenere CP_1 una comunicazione funzionale finalizzata alla condivisione di informazioni sul minore. pagina 4 di 6 Nei momenti del passaggio di dalla madre al padre, che sino a novembre venivano vissuti Per_1 senza difficoltà dal minore, quest'ultimo ad oggi manifesterebbe una maggiore difficoltà. A fronte di ciò la sig.ra riferisce come il sig. abbia esplicitato il desiderio di voler trascorrere Parte_1 CP_1 più tempo con il figlio per consentire che il distacco avvenga in modo più sereno.
In considerazione dell'evoluzione positiva dei rapporti tra i due genitori e della tenera età di , si Per_1 ritiene opportuno proseguire con un monitoraggio della situazione”.
Pertanto, si dispone che i Servizi Sociali proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare, relazionando alla Procura presso il Tribunale dei Minori nel caso in cui insorgessero circostanze pregiudizievoli per il bambino.
Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici, deve porsi a carico del resistente un contributo al mantenimento del bambino di € 300 mensili, oltre la rivalutazione annua ISTAT, a cui si aggiunge l'obbligo di rimborsare il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della
Corte di Appello di Milano.
In effetti, il convenuto risulta aver percepito nel 2024 una retribuzione lorda annua di € 17.344,75, mentre le buste paga del 2025 si aggirano intorno ad una media di circa € 1400.
A sua volta, la ricorrente è al momento disoccupata e percepisce l'assegno unico in via integrale.
Qualora la ricorrente dovesse reperire un'attività lavorativa a tempo indeterminato, così migliorando la sua condizione reddituale, il contributo sarà automaticamente ridotto a € 250 mensili.
Nulla deve disporsi in ordine all'assegnazione della casa familiare, revocata in corso di causa in assenza dell'opposizione da parte della ricorrente.
Può attribuirsi alla resistente il 100% dell'assegno unico (come del resto era indicato nella proposta del
Giudice delegato), a cui il ricorrente non si è opposto.
Stante l'esito del giudizio, possono compensarsi tra le parti le spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Affida il minore ad entrambi i genitori con il suo collocamento presso la madre;
2) Conferma le modalità delle visite paterne in atto;
3) Assegna ai Servizi Sociali i compiti indicati in motivazione;
4) Pone a carico del convenuto un contributo al mantenimento del minore dell'importo mensile di
€ 300, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% di tutte le spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano, da ridursi a € 250 in caso di reperimento di un'attività lavorativa a tempo indeterminato da parte della ricorrente;
pagina 5 di 6 5) Attribuisce alla madre il 100% dell'assegno unico;
6) Compensa tra le parti le spese di lite;
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di Busto Arsizio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 18/09/2025
Il Presidente Estensore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1940/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 17/09/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio Parte_1 dell'avv. Miriam Arabini, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro elettivamente domiciliato in Gallarate presso lo studio dell'avv. Patrizia Controparte_1
Parise, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, così ritenere e giudicare:
pagina 1 di 6 1) Disporre che il minore sia affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre, e facoltà di visitazione paterna secondo il seguente calendario:
- martedì ed il venerdì, dalle 10.00 alle 19.00 nelle settimane in cui non avrà con sé il figlio nel fine settimana, ed il mercoledì sempre dalle 10.00 alle 19.00 nelle settimane in cui il week end sarà di sua competenza, nonché a fine settimana alternati, nei giorni di sabato e domenica, sempre dalle 10.00 alle 19.00 con accompagnamento presso la casa materna.
- ad anni alterni, le festività di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania.
- ad anni alterni, la giornata di Pasqua ed il lunedì D'Angelo e tutte le altre festività civili e religiose previste in calendario (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre e 8 dicembre) nonché le ulteriori festività di cui al calendario ecuadoregno.
- trascorrerà con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e della Persona_1 festa del papà, e con la mamma il giorno del compleanno della stessa e della festa della mamma.
La sig.ra si impegna sin d'ora a concordare con il padre un diverso Parte_1 calendario di visitazione al compimento del quarto anno di età del minore, che preveda i pernottamenti e periodi continuativi che potrà trascorrere con il padre durante Persona_1 il periodo estivo (non più di due settimane) e le vacanze natalizie (una settimana).
2) Porre a carico del resistente un assegno di mantenimento per il figlio minore di € 350,00.- al mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (base giugno 2024), da versarsi alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese. Parte_1
Porre a carico del l'obbligo di rimborsare alla sig.ra il 50% CP_1 Parte_1 delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico-sportive sostenute dalla medesima per il figlio, come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano.
Disporre che la sig.ra sia l'unica beneficiaria dell'assegno unico, quale Parte_1 genitore avente il collocamento prevalente del minore.
Spese del presente giudizio a carico di parte resistente.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
1) affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre;
2) disporre che le decisioni di maggior interesse per relative all'istruzione, all'educazione Persona_1
e alla salute siano assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione pagina 2 di 6 naturale e delle aspirazioni dello stesso;
3) disporre che il padre possa tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
a. martedì e giovedì dalle ore 13.00 alle ore 19.00 nelle settimane in cui il padre non tiene con sé il figlio nel weekend;
Persona_1
b. mercoledì dalle ore 13.00 alle ore 19.00 nelle settimane in cui il padre tiene con sé il figlio nel weekend;
Persona_1
c. weekend alternati, dalle ore 13.00 alle ore 19.00 del sabato e dalle ore 13.00 alle ore 19.00 della domenica, con accompagnamento presso la casa materna.
d. Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania ad anni alterni;
e. Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
f. altre festività civili e religiose previste da calendario (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre), nonché festività civili e religiose previste dal calendario equadoregno ad anni alterni;
g. il figlio trascorrerà con il padre la festa del papà e il giorno del compleanno Persona_1 del padre e con la madre il giorno di compleanno di quest'ultima e la festa della mamma;
h. al compimento del terzo anno di età, i genitori concorderanno un diverso calendario di visita, che preveda i pernottamenti e i periodi continuativi che potrà trascorrere con il Persona_1 padre;
4) disporre che il SI. versi alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 Parte_1
di 21 mesi, la somma mensile di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Persona_1
annuale in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dalle “Linee Guida” pubblicate dalla Corte d'Appello di Milano e con assegno unico in favore della madre;
5) revocare l'assegnazione dell'immobile sito a Busto Arsizio in Via Galvani n. 27 in favore della SI.ra
, avendo quest'ultima già lasciato il detto immobile dal mese di aprile 2025; Parte_1
6) spese di lite compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27/05/2024 chiedeva disporsi l'affidamento condiviso Parte_1 con il collocamento presso di sé del minore , nato il [...] dalla relazione con Persona_1
l'assegnazione a sé della casa familiare, la determinazione di un assegno di Controparte_1 mantenimento per il bambino di € 350 mensili, oltre il 70% delle spese straordinarie come da
Protocollo della Corte d'Appello di Milano e una regolamentazione del diritto di visita paterno che pagina 3 di 6 tenesse conto della tenera età del figlio.
Si costituiva in giudizio il convenuto, associandosi alle avverse domande relative all'affidamento condiviso con il collocamento materno del bambino ed alla regolamentazione progressiva del diritto di visita paterno con riferimento al pernottamento, ma opponendosi all'avversa assegnazione dell' abitazione familiare, di sua proprietà, in quanto oggetto di un contratto preliminare di vendita ed offrendo un contributo al mantenimento del figlio di € 200 mensili rivalutabili annualmente, oltre il
50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento del 25/07/2024 il precedente Giudice delegato disponeva, a titolo di provvedimenti indifferibili, l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con il suo collocamento prevalente presso la madre, cui assegnava l'abitazione familiare.
All'udienza del 31/07/2024 12.04 il Giudice delegato confermava il provvedimento adottato inaudita altera parte, invitando le parti a trovare una soluzione conciliativa e, quanto al mantenimento, tenuto conto del godimento della casa familiare, determinava il relativo contributo in € 100,00 mensili, oltre il
50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte d'appello di Milano, attribuendo l'assegno unico integralmente dalla madre.
Alla successiva udienza del 17/12/2024 le parti concordavano sulla permanenza della ricorrente nella casa familiare fino al reperimento di un'altra sistemazione locativa, sull'affido condiviso del minore con il collocamento prevalente presso la madre e sulla regolamentazione delle visite paterne (il martedì
e il venerdì a settimane alterne, l'altra settimana il mercoledì, sabato e domenica sera).
Con decreto dell'11/02/2025 il nuovo Giudice delegato proponeva alle parti la chiusura bonaria della vertenza con la conferma delle condizioni di cui al verbale del 17/12/2024, la determinazione di un contributo a carico del padre di € 250 mensili, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo milanese e l'attribuzione dell'assegno unico al 100% alla madre, a spese di lite compensate
In assenza della completa adesione di entrambe le parti, la causa veniva discussa ed introitata a sentenza.
Per quanto concerne i provvedimenti concernenti la prole, possono confermarsi l'affidamento condiviso del minore con il suo collocamento prevalente presso la madre e la regolamentazione delle visite paterne, tenuto conto sia dell'adesione di entrambe le parti, sia dell'esito degli accertamenti dei
Servizi Sociali del Comune di Busto Arsizio, che così hanno relazionato:
“Il minore appare accudito in modo nel complesso adeguato sia dalla sig.ra che dal sig. Parte_1 nei giorni di sua spettanza. È emerso come la coppia genitoriale sembri riuscire a mantenere CP_1 una comunicazione funzionale finalizzata alla condivisione di informazioni sul minore. pagina 4 di 6 Nei momenti del passaggio di dalla madre al padre, che sino a novembre venivano vissuti Per_1 senza difficoltà dal minore, quest'ultimo ad oggi manifesterebbe una maggiore difficoltà. A fronte di ciò la sig.ra riferisce come il sig. abbia esplicitato il desiderio di voler trascorrere Parte_1 CP_1 più tempo con il figlio per consentire che il distacco avvenga in modo più sereno.
In considerazione dell'evoluzione positiva dei rapporti tra i due genitori e della tenera età di , si Per_1 ritiene opportuno proseguire con un monitoraggio della situazione”.
Pertanto, si dispone che i Servizi Sociali proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare, relazionando alla Procura presso il Tribunale dei Minori nel caso in cui insorgessero circostanze pregiudizievoli per il bambino.
Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici, deve porsi a carico del resistente un contributo al mantenimento del bambino di € 300 mensili, oltre la rivalutazione annua ISTAT, a cui si aggiunge l'obbligo di rimborsare il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della
Corte di Appello di Milano.
In effetti, il convenuto risulta aver percepito nel 2024 una retribuzione lorda annua di € 17.344,75, mentre le buste paga del 2025 si aggirano intorno ad una media di circa € 1400.
A sua volta, la ricorrente è al momento disoccupata e percepisce l'assegno unico in via integrale.
Qualora la ricorrente dovesse reperire un'attività lavorativa a tempo indeterminato, così migliorando la sua condizione reddituale, il contributo sarà automaticamente ridotto a € 250 mensili.
Nulla deve disporsi in ordine all'assegnazione della casa familiare, revocata in corso di causa in assenza dell'opposizione da parte della ricorrente.
Può attribuirsi alla resistente il 100% dell'assegno unico (come del resto era indicato nella proposta del
Giudice delegato), a cui il ricorrente non si è opposto.
Stante l'esito del giudizio, possono compensarsi tra le parti le spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Affida il minore ad entrambi i genitori con il suo collocamento presso la madre;
2) Conferma le modalità delle visite paterne in atto;
3) Assegna ai Servizi Sociali i compiti indicati in motivazione;
4) Pone a carico del convenuto un contributo al mantenimento del minore dell'importo mensile di
€ 300, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% di tutte le spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano, da ridursi a € 250 in caso di reperimento di un'attività lavorativa a tempo indeterminato da parte della ricorrente;
pagina 5 di 6 5) Attribuisce alla madre il 100% dell'assegno unico;
6) Compensa tra le parti le spese di lite;
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di Busto Arsizio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 18/09/2025
Il Presidente Estensore
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