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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/03/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del Gu, Dott.Alfredo Granata ha emesso, la seguente
Sentenza , decorsi i termini ex art. 190 c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3594/2020,
tra
, elettivamente domiciliata come in atti presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Lucio Lo Sapio che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
attore
e
soc. , ettivamente domiciliata presso lo studio dell' Controparte_1
Avv.to Gianfranco Fazia , che la rappresenta e difende giuta procura in atti
Convenuta
Nonché
Controparte_2
convenuto/ contumace
Nonché
Controparte_3
convenuta /contumace CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 12/12/2024 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
La domanda è infondata e va rigettata.
La controversia ha per oggetto l' accertamento dei danni fisici patiti dall' attrice processuale la quale subiva lesioni a seguito di sinistro stradale avvenuto il
12/08/2018 in Pompei, mentre si trovava in qualità di trasportata a bordo dell'autovettura Hyndai Atos tg CV 340 TV , di proprietà di ma Controparte_2
condotta da . Controparte_3
Nell'occasione , secondo la prospettazione resa, il prefato autoveicolo ripartiva da una posizione di sosta nel mentre l'attrice processuale stava entrando dalla portiera posteriore sinistra, tenendo ancora il piede sinistro fuori dall'abitacolo , perdendo, per lo effetto, l'equilibrio e cadendo a terra , infortunandosi.
Parte attorea, all'uopo, deduceva che , a seguito delle lesioni patite, subiva non solo un danno biologico rilevante , bensì, anche un danno morale quale componente più complessa del danno non patrimoniale.
Costituitasi la quest'ultima, al netto delle eccezioni Controparte_1
preliminari sollevate a mezzo articolate argomentazioni, deduceva l'incompletezza degli elementi costitutivi della diffida ante giudizio, eccependo la carenza di legittimazione attiva e passiva dei soggetti del processo.
Svolta ua attività istruttoria formatasi in seno ad un interpello orale, acquisiti i documenti versati in atti dalle parti, ritenuto di non disporre una CT , il giudizio è stato introitato a sentenza con i termini ordinari.
In prima battuta va dichiarata la procedibilità della domanda attorea essendo , la stessa, preceduta da regolare costituzione in mora nei confronti della evocata compagnia di assicurazione e contenente tutti gli elementi richiesti dagli artt. 145/148 del DLGS n. 209 del 2005 e successive modifiche ed integrazione.
Non puo' , infatti, trovare accoglimento l'eccezione della convenuta societa' di assicurazione in merito alla inammissibilità della domanda in virtù del fatto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 111/2012 non assolve funzione interpretativa del DLGS. n. 209/2005 in merito allo” spatium deliberandi” occorrente prima della instaurazione del giudizio risarcitorio, ma compie una mera valutazione di compatibilità rispetto all'inserimento della normativa in seno al sistema normativo vigente.
Va , infatti, evidenziato che, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del DLGS n. 209/2005 è onere della compagnia assicurativa richiedere gli elementi integrativi mancanti nella costituzione in mora , rappresentando, tale onere un interesse posto a tutela della stessa ( ex multis , v.Trib Avellino n. 1243/2012).
V' è più che una recente decisione della Corte Degli Ermellini si è spinta oltre affermando il principio in base al quale la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché
l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore ( Cass. N. 15445-2021).
Oltretutto, non essendovi prova della richiesta di integrazione espressa dalla convenuta, tale eccezione deve essere disattesa.
Parimenti, va osservato che la diffida ex art. 148 ex Dlgs n. 209-2005 risulta recapitata alla prefata impresa assicuratrice in data 2 10 2018 , a fronte di un giudizio incoato il
23 06 2020, con pieno rispetto della decorrenza dei termini minimi di legge onde dare inizio all'accertamento processuale.
Sussiste, altresì, interesse ex art. 100 cpc ad agire in giudizio, atteso che la documentazione medica versata in atti attesta la sussistenza di lesioni patite, tanto a prescindere dal fondamento della domanda in sede di prova dei fatti esposti. Circa poi, la definizione di “caduta accidentale per strada” ,costituente, secondo le prospettazioni rese dalla convenuta impresa assicuratrice, una difformità rispetto alla prospettazione dei fatti esposti nel libello introduttivo, va osservato che, seppur la certificazione medica emessa da un ente pubblico abbia valore fidefacente ex art. 2700
c.c. ciò non esime il giudice dal valutare idoneamente e liberamente il suo contenuto in merito alla fattispecie dedotta in giudizio.
Circa la nozione di “accidentalità” , piace richiamare il contenuto di una recente decisione in merito della Cassazione ( ord. N. 18320/2023) sulla scorta della quale il
Supremo Collegio ha quindi affermato che…” l'aggettivo “accidentale” sarebbe dovuto interpretarsi “non alla lettera, bensì nel senso che consenta il dispiegarsi della causa del contratto, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui l'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa”.
Ne consegue che , la clausola presente nei contratti di assicurazione della responsabilità civile, per cui l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati ” in conseguenza di un fatto accidentale”, non può essere mai interpretata nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, ma solo nel senso della esclusione dalla copertura assicurativa dei soli fatti dolosi.
V'è più che , nel divenire ad una soluzione definitiva rispetto ai fatti emersi in un giudizio, occorre che il giudice ponga alla base della stessa tutti gli elementi utili afferentui il compendio istruttorio, restando , nel caso di specie, la sola definizione resa nel referto sanitario, un mero indizio di natura rafforzativa o confutante le difese comprovate con gli altri mezzi di prova emersi in istruttoria. Un cenno, poi, va fatto alla natura giuridica del cosiddetto modello “CAI”( modulo di constatazione amichevole) , materia questa che ha vissuto fasi di ondeggianti orientamenti giurisprudenziali sino a giungere a quello più recente sulla scorta del quale tale modulo, una volta sottoscritto da ciascuno dei conducenti, determini una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'assicuratore, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze in esso indicate ( Cass. n. . ordinanza n. 15431 del 3 giugno 2024), pur riconoscendo, tuttavia , che non esiste conflitto tra il principio del libero apprezzamento e la regola della presunzione iuris tantum del CAI firmato da entrambi i conducenti.
Tanto premesso va sommessamente osservato che nel caso in esame il modello di constatazione amichevole presenta la sola sottoscrizione della parte convenuta costituendo, in via ipotetica, una ipotesi di confessione Controparte_3
extragiudiziale non rapportarbile, in ogni caso , a quanto statuito dalla Suprema Corte nella motivazione sopra riportata, essendo carente della sottoscrizione dell'altra parte del processo, oltre che dell'assicurato .
V' è più che , secondo un costante orientamento, le risultanze del modulo di constatazione amichevole del sinistro sono liberamente apprezzabili dal giudice.
Superato lo scoglio processuale,la domanda va esaminata nel merito.
All'uopo, parte lesa, ha allegato l'esistenza del fatto storico attraverso l'attività istruttoria espletata all'udienza del 10/11/2022 a mezzo interpello del teste ammesso ed in tal sede escusso, ( dichiaratosi figlio di ) . Tes_1 Parte_1
In particolare, dalla sintesi della deposizione resa si riporta il seguente stralcio:
“ ADR: non sono stato testimone del sinistro stradale in questione.
Per_ ADR: sono a solo a conoscenza di circostanze riferitemi dalla signora “ ” che era la conducente della vettura dove mia madre era trasportata nell'occasione;
Per_ ADR: preciso che mia madre intratteneva rapporti di amicizia con la signora da molto tempo…”
Veniva, pertanto, aggiornata l'udienza istruttoria al 25 01 2024 nel coso della quale veniva introdotta la teste, la quale, preliminarmente, Testimone_2 dichiarava che ..” è il figlio di , coniuge di Controparte_2 CP_4
”per poi esporre quanto riportato…” ADR: : confermo di Persona_2
essere stata presente nella occasione indicata al capo n .1 delle memorie ex art
183 cpc in quanto mi trovavo nell'auto condotta da Controparte_3
esattamente, occupando il sedile anteriore della stessa;
confermo che ci trovavamo nel comune di Pompei;
ADR: eravamo in sosta nella predetta autovettura;
ad un certo punto ho sentito urlare dietro di me e mi sono girata;
pertanto ho visto a terra, fuori dall'auto,
che conosco personalmente;
Tes_3
ADR: preciso che l'auto nella circostanza era ferma con il motore spento;
ADR; ciò posto siamo scese dalla vettura e ci siamo preoccupate di accompagnarla presso il PS di Nola nonostante la signora rifiutasse tale idea;
Tes_3
ADR: mi sono recata pertanto al Pronto Soccorso ma non so se la stessa fosse stata dimessa in giornata o meno.
ADR: Non abbiamo chiamato le Forze dell'Ordine ma ricordo che la signora chiamò il genero per telefono...” CP_3
All'esito della prova , la difesa di parte attrice del processo insisteva per la richiesta di acquisizione, tramite ordine ex art. 210 cpc, della relazione svolta dalla CP_5
contente le deposizioni rese all'informatore fiduciario della impresa
[...]
assicuratrice.
Concesso un termine di gg 20 per note afferenti tale istanza , questo giudice, lette le definitive posizioni sul punto espresse dai difensori, così delibava..”decorsi i termini concessi di gg 20 per il deposito di note difensive afferenti le rispettive richieste integrative istruttorie limitate alla esibizione ex art. 210 cpc della documentazione formatasi in seno alle attività extragiudiziali poste in essere dalla impresa assicuratrice;
atteso che, l'art. 210 cpc assume valore meramente residuale, nel senso che l'ordinanza di esibizione potrà essere concessa unicamente nel caso in cui, il documento richiesto, si sia formato prima dello scadere del deposito ex art .183 cpc comma VI delle memorie istruttorie e sempre che l'istanza di acquisizione sia stata formulata già ante giudizio senza esito alcuno;
posto che , l'unica eccezione è rappresentata dalla circostanza che tale documento si sia formato dopo lo scadere del termine processuale di cui all'art. 183 cpc comma VI n. 2;
considerato che
non vi è prova idonea a dimostrare che la parte istante nel presente giudizio abbia richiesto espressamente alla impresa assicuratrice copia di tal documentazione, né che il documento risalga a tempi successivi allo spirare del prefato termine caducativo;
preso atto del costante orientamento di legittimità sul punto consolidatosi con molteplici pronunzie in merito ( ex multis Cass. n. 24641-2021) , rigetta l'istanza formulata.
Ritenuto, inoltre, dalla rilettura del compendio istruttorio prodotto, che il giudizio sia maturo per la decisione, fissa l'udienza ex art 189 cpc al 12 12 2024…”
In sede di decisione definitiva non sussistono ragioni di segno opposto per non confermare la legittimità della prefata ordinanza.
Tanto considerando il costante orientamento giurisprudenziale sulla scorta del quale la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito ( ex multis,
Cass n. 2980-2023).
In sintesi, il valore del rapporto informativo stilato dal fiduciario della impresa assicuratrice può, tutt'al più, costituire elemento meramente indiziario ma mai compensare l'assenza di prove concrete che si siano formate all'interno del giudizio in pieno conttraddittorio tra le parti.
Ne consegue che, quant'anche si fosse reso necessario acquisire la relazione informativa, la stessa avrebbe avuto natura di mera allegazione difensiva. Di contro, dal quadro istruttorio emerso nessuno dei testi escussi ha descritto il fatto sì come esposto nell'atto introduttivo del giudizio, tanto meno il primo testinome escusso, il quale ha semplicemente dichiarato di non essere stato presente ai fatti, la seconda teste, di aver descritto che il veicolo era fermo al momento del dedotto infortunio, e di aver sebtito un urlo provenire dal lato posteriore della vettura e di aver visto la a terra. Pt_1
Manca, in sostanza, l'elemento fondamentale del nesso di causalità tra il fatto descritto dalla difesa di parte attrice e le conseguenze patite ,oltre che una carenza espositiva del tutto insufficiente per poter accogliere, seppur in via gradata, la richiesta di indennizzo. Ciò posto, non può revocarsi in dubbio che , secondo il
“dictum “dispositvo dell'art 141 del C.D.A. , il terzo trasportato può chiedere il risarcimento del danno subito, direttamente alla Compagnia Assicuratrice del mezzo sul quale era a bordo al momento del sinistro, traendone il vantaggio che lo stesso non deve provare la colpa, ma può agire nei confronti della Compagnia che assicura il mezzo sul quale viaggiava, a prescindere dalla dinamica del sinistro, dalla responsabilità e dall'accertamento delle cause del sinistro.
Dunque, ai fini probatori, in assenza di elementi concreti ,questo giudice ritiene che non siano state soddisfatte le esigenze minime poste in essere dall'art. 2697
c.c in merito alla sussistenza dei fatti e del relativo nesso di causalità.
Infine , circa l'istanza di remissione degli atti istruttori a seguito della deposizione resa dalla teste , a mente dell'art. 256 cpc, ..” Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo , o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente , il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero , al quale trasmette copia del processo verbale…”
All'uopo, occorre precisare che, secondo giurisprudenza costante, il giudice civile non deve necessariamente considerare attendibile la testimonianza non dichiarata falsa o comunque non ritenuta reticente in sede penale, essendo tale apprezzamento rimesso alla sua discrezionalità. E' invece vera l'affermazione contraria, quindi se il reato è stato ritenuto sussistente con sentenza irrevocabile di condanna, al giudice civile è preclusa l'utilizzazione, ai fini della decisione, della deposizione resa dal falso testimone.
Nel caso in esame non sussistono gli estremi che supportino il fondato sospetto che la teste non abbia detto la verità, circostanza, tra l'altro, rappresentante una valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, ergo, insindacabile in sede di legittimità.
In sintesi, la domanda va rigettata in quanto proiva di riscontro probatorio.
Circa il regime delle spese e competenze di giudizio, stante il contegno difensivo della parte convenuta fondato su parte delle eccezioni di natura processuale rilevatesi infondate;
posto, altresì, che la decisione è stata fondata anche sulla scorta di orientamenti giurisprudenzuali formatisi post giudizio, questo giudice ritiene equo comoensare del tutto le spese e competenze di giudizio.
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi' definitivamente provvede:
dichiara la contumacia di e di : Controparte_2 Controparte_3
Rigetta la domanda attorea;
compensa del tutto tra le parti del processo le spese e competenze di causa.
Così deciso in Nola 31 marzo 2025 IL G.U.
Dr.Alfredo Granata