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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/06/2025, n. 2945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2945 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Quarta Civile in persona del Giudice Istruttore dr.ssa Claudia Gemelli in funzione di Giudice Unico ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8547/2024 R.G., promossa da:
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Olaf Oddenino;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresento e difeso dagli Avv.ti Franca Controparte_1 C.F._2
Lattuca e Laura Carbonari;
CONVENUTO
Oggetto: azione ex art. 2738 co. 2 c.c.
Conclusioni: come da verbale di udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ex art. 2738 co. 2 c.c. quantificati in
[...] complessivi € 35.086,72 oltre interessi legali, ovvero nella diversa misura da accertarsi in corso di causa. Ha allegato: di aver ottenuto nei confronti del convenuto decreto ingiuntivo n. 7826/2017 per €
16.827,23 relativo all'omesso pagamento di prestazioni professionali;
che il aveva CP_1 proposto opposizione avverso detto decreto (proc. R.G. 22792/17) eccependo la prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 n. 3 c.c. ; che in detto procedimento egli ricorrente si era costituito chiedendo deferirsi giuramento decisorio al in ordine al pagamento del credito vantato;
che CP_1 quest'ultimo/odierno convenuto aveva giurato di aver pagato le somme oggetto del decreto ingiuntivo sicché, con sentenza n. 233/2019, l'opposizione era stata accolta e revocato il decreto ingiuntivo, con condanna di egli ricorrente al pagamento delle spese di procedura in favore del per € CP_1
4.835 oltre accessori;
di aver quindi denunciato il per il reato di cui all'art. 371 c.p., a CP_1 seguito del quale si era instaurato il procedimento penale R.G.N.R. 2649/18 poi conclusosi con l'estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa di prova cui il veniva CP_1 ammesso;
che nell'ambito di detto procedimento penale egli ricorrente si era costituito parte civile e aveva ricevuto la somma di € 1.000 a titolo di risarcimento del danno ex art. 168-bis c. 2 c.p.. In ragione dei citati avvenimenti, il ricorrente ha chiesto che il convenuto sia condannato al CP_1 pagina 1 di 5 pagamento in suo favore di € 16.827,73 pari all'importo capitale richiesto col decreto ingiuntivo oltre alle spese di lite ivi riconosciute, € 7.199,85 per rimborso delle spese legali corrisposte alla controparte a seguito del giudizio di opposizione, € 5.782,66 per rimborso delle spese legali corrisposte al proprio difensore per il patrocinio nel giudizio di opposizione, € 5.289,96 per spese e onorari di difesa sostenuti in sede penale;
somme da cui detrarre quella di € 1.000 già ricevuta in sede penale.
Si è costituito chiedendo il rigetto della domanda attorea. Ha argomentato Controparte_1 Parte_ l'assenza di prova in ordine alla falsità del giuramento atteso che l'esito della non può avere alcuna incidenza sul giudizio civile instaurato per il risarcimento del danno. In punto quantificazione dei danni ha sostenuto: che non si possa sapere se, in assenza di giuramento decisorio, il procedimento di opposizione R.G. 22792/17 si sarebbe concluso con sentenza favorevole al ricorrente, anche alla luce del fatto che in detto processo era stata sollevata la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 n. 2 c.c., non esaminata nel merito perché la difesa insistette per deferire giuramento decisorio;
che Pt_1 l'attore non avrebbe provato il mancato pagamento delle prestazioni professionali oggetto del decreto ingiuntivo, quale prova necessaria a seguito dell'annullamento del decreto ingiuntivo stesso;
che non possono essere richieste le spese legali relative alla fase monitoria e di opposizione atteso l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza che sull'opposizione ha statuito revocando il decreto ingiuntivo;
che, in ogni caso, difetta la prova dell'effettivo esborso da parte dell'attore delle spese legali richieste in pagamento.
A seguito della prima udienza 26.11.2024, con ordinanza 8.12.2024 il giudice ha formulato alle parti proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., accettata dall'attore ma non dal convenuto. Con ordinanza
10.1.2025 la causa è stata ritenuta matura per la decisione. All'udienza del 10.6.2025 fissata ex art. 281-sexies c.p.c. i difensori hanno discusso la causa che è stata quindi trattenuta in decisione.
2. La domanda del ricorrente è fondata.
Essa è da inquadrarsi nella previsione di cui all'art. 2738 co. 2 c.c., secondo cui, nel caso in cui la condanna per il reato di falso giuramento di cui all'art. 371 cp non possa essere pronunciata per intervenuta estinzione del reato, il giudice civile può comunque conoscere di quest'ultimo ai fini del risarcimento del danno.
Estinzione del reato di cui all'art. 371 cp che si è verificata nel caso di specie in forza della sentenza n. 3334/2023 (doc. 7 ricorrente) con cui è il giudice penale ha giudicato positivo l'esito della messa alla prova cui il chiese di accedere. CP_1
Vera l'affermazione della difesa del convenuto per cui da tale sentenza non può trarsi la prova della falsità del giuramento reso dal nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. CP_1 Cass. n. 33277/2017: “qualora le prescrizioni imposte dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies cod. proc. pen. non rispondano alle pretese della parte civile, quest'ultima potrà tutelarsi nell'ambito di un autonomo giudizio civile, senza subire alcun effetto pregiudizievole dalla sentenza di proscioglimento che, non essendo fondata su elementi di prova, non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità”), tuttavia tale prova è compiutamente emersa in altri elementi raccolti nel presente giudizio.
Anzitutto, il non ha mai negato di aver falsamente affermato, nel giudizio di CP_1 opposizione, di aver pagato al le somme in capitale oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Pt_1
Trattasi di circostanza di fatto che, pertanto, può dirsi non contestata e quindi provata ex art. 115 cpc.
A corroborare tale conclusione depongono poi le seguenti circostanze. Nonostante i numerosi documenti allegati da parte ricorrente in ordine alle richieste di pagamento delle prestazioni professionali svolte dal (in particolare, i progetti di parcella del 20.07.2009, 14.11.2011, Pt_1
07.11.2011, 14.03.2014 e le diffide del 04.04.2017 e 06.03.2017, doc. allegati al ricorso ), Pt_1
pagina 2 di 5 non consta che il convenuto abbia mai opposto l'avvenuto pagamento delle prestazioni professionali prima dell'attivazione processuale da parte di , né in questa sede il ha offerto Pt_1 CP_1 qualsivoglia prova del pagamento delle somme oggetto di controversia. Si ritiene, peraltro, irrealistica l'eventualità che i pagamenti avvenuti in un contesto professionale e per somme rilevanti siano stati effettuati esclusivamente per mezzo di denaro contante, senza alcuna richiesta da parte di di CP_1 emissione di quietanze o documenti similari a propria tutela.
In tale contesto, pur fermo il principio secondo cui la richiesta sospensione del procedimento penale per messa alla prova non costituisce ammissione di responsabilità, l'accesso a tale definizione alternativa del processo penale, unitamente alle circostanze sopra citate, rafforza la considerazione circa la falsità del giuramento decisorio.
Accertata incidentalmente la commissione da parte del convenuto del reato di cui all'art. 371 cp, come consentito ex art. 2738 co. 2 c.c., si tratta di verificare quali danni siano conseguiti a carico del ricorrente da tale condotta illecita e siano di essa conseguenza diretta ex art. 1223 c.c.
Sul punto occorre dapprima soffermarsi sulla infondatezza di due argomenti spesi dalla difesa del convenuto.
E' fallace l'argomento secondo cui il presente procedimento non potrebbe essere “una revisione” del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, posto che tale giudizio è stato definito con una sentenza passata in giudicato per cui, in tesi, non sarebbe più possibile “proporre la stessa domanda giudiziale” (cfr. pp.
9-11 comparsa). Invero, le richieste oggetto del presente giudizio non coincidono con quelle di cui al procedimento di opposizione, ma ne sono un effetto, ossia il danno conseguente alla condotta dell'odierno convenuto nel predetto giudizio di opposizione. Condotta che si chiede di accertare in questa sede unitamente al danno che ne è conseguito. Pertanto, sebbene sia maturato il giudicato sulla sentenza di opposizione al decreto ingiuntivo, tale questione non determina un limite alla conoscibilità della diversa domanda risarcitoria posta dal ricorrente.
Del pari infondato è l'argomento del convenuto per cui non sarebbero dovute le somme oggetto del decreto ingiuntivo in assenza di prova del sicuro esito negativo dell'opposizione anche in assenza del falso giuramento decisorio.
Sul punto, è necessario ripercorrere le tappe che hanno portato il a deferire il giuramento Pt_1 decisorio: avendogli il opposto la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 c.c., il CP_1 ricorrente, preso atto della non emersione di fatti negativi al convenuto dall'interrogatorio formale di quest'ultimo, ha correttamente deferito al il giuramento decisorio, secondo la previsione CP_1 dei cui all'art. 2960 c.c. Ne consegue che, in assenza di falso giuramento, l'opposizione sarebbe stata certamente rigettata e il decreto ingiuntivo confermato in ragione del meccanismo che sottende lo stesso istituto processuale del giuramento decisorio (art. 2736 n. 1 c.c.). È evidente, quindi, come una volta reso falso giuramento, questo abbia costituito l'unica causa del danno patito in sede civile dal ricorrente.
Da quanto sopra discende che possono certamente essere messe in connessione causale ex art. 1223 c.c. con la condotta del convenuto sia le somme oggetto del decreto ingiuntivo ingiustamente revocato sia le spese che il ricorrente ha dovuto sostenere a causa del giudizio di opposizione, e quindi: €
16.827,73 quale capitale oggetto del decreto ingiuntivo (doc 1, ricorso ), € 933,42 per le
Pt_1 spese legali liquidate in sede di decreto ingiuntivo (doc. 1, ricorso : € 787,92 per compensi
Pt_1 oltre rimborso forfettario del 15%, cpa e iva + € 145,50 per esborsi), € 6.087,81 quali somme corrisposte al legale della controparte per la soccombenza nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo come risultanti dai bonifici prodotti (doc. 10, ricorso ), € 5.782,66 per le spese di
Pt_1 propria difesa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (doc. 11, ricorso ). Pervenendosi
Pt_1 così ad un totale di € 29.631,62.
pagina 3 di 5 Con riguardo all'importi di € 5.782,66 ed € 933,42 difettano prove del pagamento da parte del ricorrente, ma la circostanza che l'attività del difensore del ricorrente sia stata svolta (circostanza incontestata e risultante dai doc. 2 e 3, verbali di udienze di 27.6.2018 e 08.11.2018) e che sia stata prodotta la nota spese (doc. 11 cit.) sono elementi sufficienti a ritenere che per l'odierno ricorrente sia sorto nei confronti del difensore il vinculum iuris connesso al pagamento delle parcelle professionali.
che di per sé costituisce già una posta passiva nel patrimonio dell'odierno ricorrente. Con CP_2 riferimento alla somma di € 5.782,66 si ritiene la stessa adeguata alle attività in concreto svolta dal difensore nelle diverse fasi del giudizio di opposizione a D.I. (studio, introduttiva, trattazione, decisionale) tenuto conto dei valori medi di liquidazione di cui al d.m. al 55/2014, della complessità della materia del contendere e delle questioni giuridiche trattate.
Ritiene la scrivente che siano da porsi in connessione causale col falso giuramento reso dal convenuto, ex art. 1223 c.c., anche le spese connesse alla difesa del ricorrente in sede penale, che sono conseguenza immediata e diretta del giuramento falso reso da e perciò rientranti nella CP_1 depauperazione subita dall'attore in conseguenza della condotta del convenuto, pur in assenza della prova del loro pagamento, per il motivo di cui sopra. L'importo richiesto in pagamento dal difensore del ricorrente - € 5.289,66 (doc. 8) – appare in linea coi valori di liquidazione di cui al d.m. 55/2014, sicché tale spesa può riconosciuta al a titolo di risarcimento del danno conseguente alla Pt_1 condotta tenuta dal convenuto.
Si perviene così al complessivo importo di € 34.921,28, da cui occorre detrarre la somma di € 1000 che il ricorrente ha già ottenuto in sede penale a titolo di risarcimento del danno. In definitiva, pertanto, al ricorrente spetta il complessivo importo di € 33.921,28. Su detta somma spettano gli interessi legali dalla domanda al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc sic ché sono poste a carico del resistente.
Esse sono liquidate come in dispositivo in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore del decisum (€ 33.921,28), dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, trattazione, decisoria) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento (€ 26.000,01-52.000,00), salva l'applicazione del valore minimo di liquidazione per la fase di trattazione e decisoria tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e del rito semplificato adottato.
E' fondata la domanda del ricorrente di condanna del convenuto per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 co. 1 cpc.
Invero, la circostanza che il convenuto non abbia nemmeno contestato nel presente giudizio di aver reso un falso giuramento né abbia minimamente negato di non aver provveduto al pagamento delle parcelle professionali oggetto del decreto ingiuntivo opposto, sono elementi che denotano la malafede del convenuto nel resistere all'azione giudiziaria avversaria. Malafede ancor più evidente a fronte dell'omessa accettazione della proposta conciliativa della scrivente senza motivazione alcuna.
Ancor più grave è che tale condotta di malafede mostra come il convenuto perseveri con modalità contrarie alle regole generali di correttezza e buona fede, attuando un uso strumentale ed illecito del processo, come dimostra dapprima l'opposizione a decreto ingiuntivo fondata su falso giuramento decisorio e poi la resistenza strumentale in questo giudizio. Comportamenti questi esplicativi della totale noncuranza da parte del convenuto non solo degli effetti negativi di tali condotte sulla controparte processuale, costretta a plurime iniziative processuali a tutela dei propri interessi, ma anche sullo stesso sistema giustizia, a lungo impegnato (l'opposizione a decreto ingiuntivo è dell'ottobre 2017: doc. 2 ricorrente) a seguito delle ingiustificate resistenze del al CP_1 pagamento delle spettanze professionali del ricorrente.
In forza di tali considerazioni, giudicata la condotta del convenuto come connotata da gravità, ritiene la scrivente che il risarcimento del danno ex co. 1 dell'art. 96 cpc, possa essere determinato in una pagina 4 di 5 somma pari al 50% di quella spettante al ricorrente a titolo di rimborso delle spese di lite. Tale quantificazione considera il compenso riconosciuto al difensore di parte ricorrente, il valore della causa, la durata delle vicende processuali, il comportamento tenuto da durante il CP_1 processo e gli sforzi profusi sino a questo momento dal ricorrente per ottenere le somme inerenti la propria attività professionale.
Sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 96 co. 4 cpc per la condanna del convenuto al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 1000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
CONDANNA a corrispondere a la somma di € 33.921,28, Controparte_1 Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio che si liquidano in € 557,80 per esborsi (c.u., marca e spesa notifica) ed € 5.260,50 per compensi (€ 1701 per fase studio, € 1204 per fase introduttiva, € 903 per trattazione, € 1452,50 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
CONDANNA a corrispondere a la somma € 2.630,25 a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata;
CONDANNA ex art. 96 co. 4 c.p.c., al pagamento di € 1000 a favore della Controparte_1 cassa delle ammende.
Così deciso in Torino il 12.6.2025
Minuta redatta dal m.o.t. dott. Davide Bergo
Il Giudice
Claudia Gemelli
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Quarta Civile in persona del Giudice Istruttore dr.ssa Claudia Gemelli in funzione di Giudice Unico ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8547/2024 R.G., promossa da:
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Olaf Oddenino;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresento e difeso dagli Avv.ti Franca Controparte_1 C.F._2
Lattuca e Laura Carbonari;
CONVENUTO
Oggetto: azione ex art. 2738 co. 2 c.c.
Conclusioni: come da verbale di udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ex art. 2738 co. 2 c.c. quantificati in
[...] complessivi € 35.086,72 oltre interessi legali, ovvero nella diversa misura da accertarsi in corso di causa. Ha allegato: di aver ottenuto nei confronti del convenuto decreto ingiuntivo n. 7826/2017 per €
16.827,23 relativo all'omesso pagamento di prestazioni professionali;
che il aveva CP_1 proposto opposizione avverso detto decreto (proc. R.G. 22792/17) eccependo la prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 n. 3 c.c. ; che in detto procedimento egli ricorrente si era costituito chiedendo deferirsi giuramento decisorio al in ordine al pagamento del credito vantato;
che CP_1 quest'ultimo/odierno convenuto aveva giurato di aver pagato le somme oggetto del decreto ingiuntivo sicché, con sentenza n. 233/2019, l'opposizione era stata accolta e revocato il decreto ingiuntivo, con condanna di egli ricorrente al pagamento delle spese di procedura in favore del per € CP_1
4.835 oltre accessori;
di aver quindi denunciato il per il reato di cui all'art. 371 c.p., a CP_1 seguito del quale si era instaurato il procedimento penale R.G.N.R. 2649/18 poi conclusosi con l'estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa di prova cui il veniva CP_1 ammesso;
che nell'ambito di detto procedimento penale egli ricorrente si era costituito parte civile e aveva ricevuto la somma di € 1.000 a titolo di risarcimento del danno ex art. 168-bis c. 2 c.p.. In ragione dei citati avvenimenti, il ricorrente ha chiesto che il convenuto sia condannato al CP_1 pagina 1 di 5 pagamento in suo favore di € 16.827,73 pari all'importo capitale richiesto col decreto ingiuntivo oltre alle spese di lite ivi riconosciute, € 7.199,85 per rimborso delle spese legali corrisposte alla controparte a seguito del giudizio di opposizione, € 5.782,66 per rimborso delle spese legali corrisposte al proprio difensore per il patrocinio nel giudizio di opposizione, € 5.289,96 per spese e onorari di difesa sostenuti in sede penale;
somme da cui detrarre quella di € 1.000 già ricevuta in sede penale.
Si è costituito chiedendo il rigetto della domanda attorea. Ha argomentato Controparte_1 Parte_ l'assenza di prova in ordine alla falsità del giuramento atteso che l'esito della non può avere alcuna incidenza sul giudizio civile instaurato per il risarcimento del danno. In punto quantificazione dei danni ha sostenuto: che non si possa sapere se, in assenza di giuramento decisorio, il procedimento di opposizione R.G. 22792/17 si sarebbe concluso con sentenza favorevole al ricorrente, anche alla luce del fatto che in detto processo era stata sollevata la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 n. 2 c.c., non esaminata nel merito perché la difesa insistette per deferire giuramento decisorio;
che Pt_1 l'attore non avrebbe provato il mancato pagamento delle prestazioni professionali oggetto del decreto ingiuntivo, quale prova necessaria a seguito dell'annullamento del decreto ingiuntivo stesso;
che non possono essere richieste le spese legali relative alla fase monitoria e di opposizione atteso l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza che sull'opposizione ha statuito revocando il decreto ingiuntivo;
che, in ogni caso, difetta la prova dell'effettivo esborso da parte dell'attore delle spese legali richieste in pagamento.
A seguito della prima udienza 26.11.2024, con ordinanza 8.12.2024 il giudice ha formulato alle parti proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., accettata dall'attore ma non dal convenuto. Con ordinanza
10.1.2025 la causa è stata ritenuta matura per la decisione. All'udienza del 10.6.2025 fissata ex art. 281-sexies c.p.c. i difensori hanno discusso la causa che è stata quindi trattenuta in decisione.
2. La domanda del ricorrente è fondata.
Essa è da inquadrarsi nella previsione di cui all'art. 2738 co. 2 c.c., secondo cui, nel caso in cui la condanna per il reato di falso giuramento di cui all'art. 371 cp non possa essere pronunciata per intervenuta estinzione del reato, il giudice civile può comunque conoscere di quest'ultimo ai fini del risarcimento del danno.
Estinzione del reato di cui all'art. 371 cp che si è verificata nel caso di specie in forza della sentenza n. 3334/2023 (doc. 7 ricorrente) con cui è il giudice penale ha giudicato positivo l'esito della messa alla prova cui il chiese di accedere. CP_1
Vera l'affermazione della difesa del convenuto per cui da tale sentenza non può trarsi la prova della falsità del giuramento reso dal nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. CP_1 Cass. n. 33277/2017: “qualora le prescrizioni imposte dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies cod. proc. pen. non rispondano alle pretese della parte civile, quest'ultima potrà tutelarsi nell'ambito di un autonomo giudizio civile, senza subire alcun effetto pregiudizievole dalla sentenza di proscioglimento che, non essendo fondata su elementi di prova, non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità”), tuttavia tale prova è compiutamente emersa in altri elementi raccolti nel presente giudizio.
Anzitutto, il non ha mai negato di aver falsamente affermato, nel giudizio di CP_1 opposizione, di aver pagato al le somme in capitale oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Pt_1
Trattasi di circostanza di fatto che, pertanto, può dirsi non contestata e quindi provata ex art. 115 cpc.
A corroborare tale conclusione depongono poi le seguenti circostanze. Nonostante i numerosi documenti allegati da parte ricorrente in ordine alle richieste di pagamento delle prestazioni professionali svolte dal (in particolare, i progetti di parcella del 20.07.2009, 14.11.2011, Pt_1
07.11.2011, 14.03.2014 e le diffide del 04.04.2017 e 06.03.2017, doc. allegati al ricorso ), Pt_1
pagina 2 di 5 non consta che il convenuto abbia mai opposto l'avvenuto pagamento delle prestazioni professionali prima dell'attivazione processuale da parte di , né in questa sede il ha offerto Pt_1 CP_1 qualsivoglia prova del pagamento delle somme oggetto di controversia. Si ritiene, peraltro, irrealistica l'eventualità che i pagamenti avvenuti in un contesto professionale e per somme rilevanti siano stati effettuati esclusivamente per mezzo di denaro contante, senza alcuna richiesta da parte di di CP_1 emissione di quietanze o documenti similari a propria tutela.
In tale contesto, pur fermo il principio secondo cui la richiesta sospensione del procedimento penale per messa alla prova non costituisce ammissione di responsabilità, l'accesso a tale definizione alternativa del processo penale, unitamente alle circostanze sopra citate, rafforza la considerazione circa la falsità del giuramento decisorio.
Accertata incidentalmente la commissione da parte del convenuto del reato di cui all'art. 371 cp, come consentito ex art. 2738 co. 2 c.c., si tratta di verificare quali danni siano conseguiti a carico del ricorrente da tale condotta illecita e siano di essa conseguenza diretta ex art. 1223 c.c.
Sul punto occorre dapprima soffermarsi sulla infondatezza di due argomenti spesi dalla difesa del convenuto.
E' fallace l'argomento secondo cui il presente procedimento non potrebbe essere “una revisione” del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, posto che tale giudizio è stato definito con una sentenza passata in giudicato per cui, in tesi, non sarebbe più possibile “proporre la stessa domanda giudiziale” (cfr. pp.
9-11 comparsa). Invero, le richieste oggetto del presente giudizio non coincidono con quelle di cui al procedimento di opposizione, ma ne sono un effetto, ossia il danno conseguente alla condotta dell'odierno convenuto nel predetto giudizio di opposizione. Condotta che si chiede di accertare in questa sede unitamente al danno che ne è conseguito. Pertanto, sebbene sia maturato il giudicato sulla sentenza di opposizione al decreto ingiuntivo, tale questione non determina un limite alla conoscibilità della diversa domanda risarcitoria posta dal ricorrente.
Del pari infondato è l'argomento del convenuto per cui non sarebbero dovute le somme oggetto del decreto ingiuntivo in assenza di prova del sicuro esito negativo dell'opposizione anche in assenza del falso giuramento decisorio.
Sul punto, è necessario ripercorrere le tappe che hanno portato il a deferire il giuramento Pt_1 decisorio: avendogli il opposto la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 c.c., il CP_1 ricorrente, preso atto della non emersione di fatti negativi al convenuto dall'interrogatorio formale di quest'ultimo, ha correttamente deferito al il giuramento decisorio, secondo la previsione CP_1 dei cui all'art. 2960 c.c. Ne consegue che, in assenza di falso giuramento, l'opposizione sarebbe stata certamente rigettata e il decreto ingiuntivo confermato in ragione del meccanismo che sottende lo stesso istituto processuale del giuramento decisorio (art. 2736 n. 1 c.c.). È evidente, quindi, come una volta reso falso giuramento, questo abbia costituito l'unica causa del danno patito in sede civile dal ricorrente.
Da quanto sopra discende che possono certamente essere messe in connessione causale ex art. 1223 c.c. con la condotta del convenuto sia le somme oggetto del decreto ingiuntivo ingiustamente revocato sia le spese che il ricorrente ha dovuto sostenere a causa del giudizio di opposizione, e quindi: €
16.827,73 quale capitale oggetto del decreto ingiuntivo (doc 1, ricorso ), € 933,42 per le
Pt_1 spese legali liquidate in sede di decreto ingiuntivo (doc. 1, ricorso : € 787,92 per compensi
Pt_1 oltre rimborso forfettario del 15%, cpa e iva + € 145,50 per esborsi), € 6.087,81 quali somme corrisposte al legale della controparte per la soccombenza nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo come risultanti dai bonifici prodotti (doc. 10, ricorso ), € 5.782,66 per le spese di
Pt_1 propria difesa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (doc. 11, ricorso ). Pervenendosi
Pt_1 così ad un totale di € 29.631,62.
pagina 3 di 5 Con riguardo all'importi di € 5.782,66 ed € 933,42 difettano prove del pagamento da parte del ricorrente, ma la circostanza che l'attività del difensore del ricorrente sia stata svolta (circostanza incontestata e risultante dai doc. 2 e 3, verbali di udienze di 27.6.2018 e 08.11.2018) e che sia stata prodotta la nota spese (doc. 11 cit.) sono elementi sufficienti a ritenere che per l'odierno ricorrente sia sorto nei confronti del difensore il vinculum iuris connesso al pagamento delle parcelle professionali.
che di per sé costituisce già una posta passiva nel patrimonio dell'odierno ricorrente. Con CP_2 riferimento alla somma di € 5.782,66 si ritiene la stessa adeguata alle attività in concreto svolta dal difensore nelle diverse fasi del giudizio di opposizione a D.I. (studio, introduttiva, trattazione, decisionale) tenuto conto dei valori medi di liquidazione di cui al d.m. al 55/2014, della complessità della materia del contendere e delle questioni giuridiche trattate.
Ritiene la scrivente che siano da porsi in connessione causale col falso giuramento reso dal convenuto, ex art. 1223 c.c., anche le spese connesse alla difesa del ricorrente in sede penale, che sono conseguenza immediata e diretta del giuramento falso reso da e perciò rientranti nella CP_1 depauperazione subita dall'attore in conseguenza della condotta del convenuto, pur in assenza della prova del loro pagamento, per il motivo di cui sopra. L'importo richiesto in pagamento dal difensore del ricorrente - € 5.289,66 (doc. 8) – appare in linea coi valori di liquidazione di cui al d.m. 55/2014, sicché tale spesa può riconosciuta al a titolo di risarcimento del danno conseguente alla Pt_1 condotta tenuta dal convenuto.
Si perviene così al complessivo importo di € 34.921,28, da cui occorre detrarre la somma di € 1000 che il ricorrente ha già ottenuto in sede penale a titolo di risarcimento del danno. In definitiva, pertanto, al ricorrente spetta il complessivo importo di € 33.921,28. Su detta somma spettano gli interessi legali dalla domanda al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc sic ché sono poste a carico del resistente.
Esse sono liquidate come in dispositivo in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore del decisum (€ 33.921,28), dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, trattazione, decisoria) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento (€ 26.000,01-52.000,00), salva l'applicazione del valore minimo di liquidazione per la fase di trattazione e decisoria tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e del rito semplificato adottato.
E' fondata la domanda del ricorrente di condanna del convenuto per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 co. 1 cpc.
Invero, la circostanza che il convenuto non abbia nemmeno contestato nel presente giudizio di aver reso un falso giuramento né abbia minimamente negato di non aver provveduto al pagamento delle parcelle professionali oggetto del decreto ingiuntivo opposto, sono elementi che denotano la malafede del convenuto nel resistere all'azione giudiziaria avversaria. Malafede ancor più evidente a fronte dell'omessa accettazione della proposta conciliativa della scrivente senza motivazione alcuna.
Ancor più grave è che tale condotta di malafede mostra come il convenuto perseveri con modalità contrarie alle regole generali di correttezza e buona fede, attuando un uso strumentale ed illecito del processo, come dimostra dapprima l'opposizione a decreto ingiuntivo fondata su falso giuramento decisorio e poi la resistenza strumentale in questo giudizio. Comportamenti questi esplicativi della totale noncuranza da parte del convenuto non solo degli effetti negativi di tali condotte sulla controparte processuale, costretta a plurime iniziative processuali a tutela dei propri interessi, ma anche sullo stesso sistema giustizia, a lungo impegnato (l'opposizione a decreto ingiuntivo è dell'ottobre 2017: doc. 2 ricorrente) a seguito delle ingiustificate resistenze del al CP_1 pagamento delle spettanze professionali del ricorrente.
In forza di tali considerazioni, giudicata la condotta del convenuto come connotata da gravità, ritiene la scrivente che il risarcimento del danno ex co. 1 dell'art. 96 cpc, possa essere determinato in una pagina 4 di 5 somma pari al 50% di quella spettante al ricorrente a titolo di rimborso delle spese di lite. Tale quantificazione considera il compenso riconosciuto al difensore di parte ricorrente, il valore della causa, la durata delle vicende processuali, il comportamento tenuto da durante il CP_1 processo e gli sforzi profusi sino a questo momento dal ricorrente per ottenere le somme inerenti la propria attività professionale.
Sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 96 co. 4 cpc per la condanna del convenuto al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 1000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
CONDANNA a corrispondere a la somma di € 33.921,28, Controparte_1 Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio che si liquidano in € 557,80 per esborsi (c.u., marca e spesa notifica) ed € 5.260,50 per compensi (€ 1701 per fase studio, € 1204 per fase introduttiva, € 903 per trattazione, € 1452,50 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
CONDANNA a corrispondere a la somma € 2.630,25 a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata;
CONDANNA ex art. 96 co. 4 c.p.c., al pagamento di € 1000 a favore della Controparte_1 cassa delle ammende.
Così deciso in Torino il 12.6.2025
Minuta redatta dal m.o.t. dott. Davide Bergo
Il Giudice
Claudia Gemelli
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