Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/03/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 669/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, ha pronunciato — ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., a seguito dello scambio di note scritte disposto ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30.01.2025 — la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 669 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, cod. fisc. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
2.06.1966, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gennaro Luca, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte opponente –
CONTRO
, cod. fisc. e p. iva , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Gastaldi Alessandro ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Martorana Tusa Salvatore, giusta procura in atti;
– parte opposta –
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Conclusioni: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.01.2025;
FATTO
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo del Tribunale di Termini Imerese n. 1066/2021 del 24.11.2021 (R.G. n.
3223/2021), notificatogli il 18.01.2022, con cui è stato intimato il pagamento, in favore di , della somma di € 6.033,62 (oltre Controparte_1
interessi e spese del procedimento monitorio).
In particolare, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiunto lamentando: (i) la carenza di legittimazione attiva dell'opposta; (ii) l'insussistenza delle “condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo”; (iii) l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
(iv) l'applicazione di interessi usurari.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.01.2023 si è costituita la società
opposta, la quale — rivendicando la fondatezza della domanda proposta in sede monitoria e la titolarità del credito controverso — ha insistito per il rigetto dell'opposizione, domandando, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nonché un termine per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria.
Con ordinanza del 29.01.2023 il Giudice, dopo aver rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, ha assegnato alle parti il termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del
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D.lgs. n. 28/2010, trattandosi di controversia avente ad oggetto “contratti assicurativi, bancari e finanziari”.
In data 21.06.2023 parte opponente ha depositato copia del verbale negativo di mediazione del 9.03.2023 (procedimento n. 98 prot. del 27.02.2023), con cui il mediatore ha dato atto dell'esito negativo della mediazione a causa della mancata comparizione della parte opposta.
Con ordinanza del 13.11.2023 il Giudice — rilevato che all'incontro dinanzi al mediatore non ha partecipato l'odierno opponente personalmente, bensì solamente il procuratore di parte Avv. Gennaro Luca, e che nessuno era presente per parte opposta — ha sottoposto alle parti la questione dell'improcedibilità delle domande avanzate nel presente giudizio.
Da ultimo, la causa è stata rinviata per la discussione e decisione ex art. 281-sexies
c.p.c. all'udienza del 30.01.2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
DIRITTO
Com'è noto, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico del creditore opposto, essendo attore in senso sostanziale (cfr. Cass., Sez. Un.,
18.09.2020, n. 19596).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, secondo l'insegnamento nomofilattico della citata giurisprudenza, non introduce, infatti, un giudizio di impugnazione del decreto, ma “ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice
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dell'opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione”.
Ne consegue che, ove il creditore opposto non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
Ciò premesso, nel caso di specie deve essere dichiarata l'improcedibilità delle domande proposte, atteso che le parti non hanno partecipato personalmente (né per mezzo di un procuratore speciale) al procedimento di mediazione.
Invero, la società opposta non ha esperito il procedimento di mediazione obbligatoria né ha presenziato all'incontro dinanzi al mediatore, non comparendo neppure a mezzo del proprio difensore. Detto altrimenti, l'inerzia della parte opposta, manifestatasi con l'omessa comparizione all'incontro, risulta sufficiente a determinare la declaratoria di improcedibilità delle domande da essa proposte.
A ciò si aggiunga che, dalla lettura del verbale di mediazione, emerge che neppure l'opponente ha partecipato all'incontro, essendo comparso solamente il suo difensore, privo di idonea procura sostanziale. Di conseguenza, non può ritenersi in alcun modo soddisfatta la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria.
Ebbene, in tema di mediazione obbligatoria, davanti al mediatore è necessaria la comparizione “personale” delle parti, assistite dal difensore. La parte ben può decidere di farsi sostituire da un proprio “rappresentante sostanziale”,
eventualmente anche dallo stesso difensore che la assiste nel procedimento di mediazione, purché questi sia dotato di apposita procura sostanziale.
L'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/2010 (nella formulazione ratione temporis
vigente) prevede che al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.
Interpretando tale disposizione, la costante giurisprudenza è pervenuta alla
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conclusione (adesso recepita e codificata espressamente dal Legislatore con la recente riforma del processo civile di cui al D.lgs. n. 149/2022) che sia necessaria e inderogabile, salve obiettive e valide giustificazioni, la presenza personale della parte all'incontro fissato per la mediazione.
La presenza personale delle parti è posta a garanzia della stessa finalità che il
Legislatore ha inteso perseguire con la disciplina della mediazione, in quanto i titolari degli interessi contrapposti in un giudizio potrebbero tutelarli al meglio con la propria partecipazione attiva al procedimento, pervenendo più facilmente ad un accordo conveniente per tutte le parti.
Questo, come detto, non esclude che la parte possa conferire ad un terzo o anche al proprio avvocato apposita procura alla partecipazione in sua vece al procedimento di mediazione, ma tale procura deve avere “carattere sostanziale”, poiché nel primo incontro informativo il mediatore ha necessità di entrare in contatto diretto con le parti, al fine di sondare se vi siano realmente le condizioni e la volontà di entrare in mediazione. La mediazione va intesa, infatti, come superamento del conflitto e non gestione dello stesso, per cui non è pensabile che l'incontro innanzi al mediatore si riduca in una semplice formalità sviluppata dai legali delle parti in sostituzione di esse.
In definitiva, non basta la presenza del solo difensore, né la comune procura processuale autentica dall'avvocato medesimo, essendo necessaria la presenza personale delle parti o di loro procuratori muniti di procura sostanziale (v. Cass., n.
8473/2019 e Cass. n. 13029/2022).
La mancanza di una valida procura sostanziale rilasciata in favore dell'Avv.
Gennaro Luca impedisce di riconoscere a quest'ultimo il potere di rappresentanza
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sostanziale della parte, determinando così l'irregolarità della sua partecipazione al procedimento di mediazione.
Alla luce di tali considerazioni, rilevato che la procedura di mediazione non si è
validamente svolta a causa della mancata comparizione di entrambe le parti, si deve dichiarare l'improcedibilità delle domande avanzate da parte opposta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
In considerazione dell'esito del giudizio, risultano assorbite tutte le ulteriori domande ed eccezioni formulate dalle parti.
Le irregolarità commesse da entrambe le parti con riferimento alla mediazione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
DICHIARA l'improcedibilità delle domande proposte da
[...]
nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 1066/2021 del 24.11.2021 (R.G. n.
3223/2021);
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, in data 1/03/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo
Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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