Trib. Termini Imerese, sentenza 01/03/2025, n. 263
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Sentenza 1 marzo 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Riccardo Pappalardo del Tribunale di Termini Imerese, riguarda l'opposizione a un decreto ingiuntivo. L'opponente ha richiesto la revoca del decreto, contestando la legittimazione attiva della parte opposta, l'assenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, la capitalizzazione trimestrale degli interessi e l'applicazione di interessi usurari. Dall'altra parte, la società opposta ha insistito per il rigetto dell'opposizione, chiedendo anche la provvisoria esecuzione del decreto e un termine per la mediazione obbligatoria.

Il Giudice ha dichiarato l'improcedibilità delle domande proposte dalla parte opposta, evidenziando che entrambe le parti non hanno partecipato personalmente al procedimento di mediazione, requisito essenziale secondo la normativa vigente. La mancanza di una valida procura sostanziale per il difensore ha ulteriormente compromesso la validità della mediazione. Pertanto, il Giudice ha revocato il decreto ingiuntivo, assorbendo le ulteriori domande e compensando le spese di lite, sottolineando l'importanza della presenza personale delle parti nel processo di mediazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Termini Imerese, sentenza 01/03/2025, n. 263
    Giurisdizione : Trib. Termini Imerese
    Numero : 263
    Data del deposito : 1 marzo 2025

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