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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/03/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 822/2022 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 822/22 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 19.12.2024
vertente tra
nuova denominazione assunta da , con sede in Parte_1 Parte_2
Milano, via Domenichino n. 5 (C.F. ), in persona del procuratore , in P.IVA_1 Parte_3 virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio Persona_1 in data 23 marzo 2022, Rep. 26916, Raccolta 11416, elettivamente domiciliata in Milano,
[...] corso Magenta n. 84, presso lo studio dell'avv. Paolo Bonalume (indirizzo pec: Ema_1 Email_2
.pecavvocati), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
[...]
Appellante
e
P.IVA_
P. Iva in persona del Sindaco p.t. dott. Controparte_1 P.IVA_2 Per_2
, determinatosi a stare in giudizio giusta Delibera G.M. n. 229 del 7 dicembre 2022,
[...] rappresentato e difeso per procura rilasciata su foglio separato, dal quale è estratta copia per immagine, inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione dall'avv. Francesco Amalfa del foro di Barcellona P.G. c.f. Pec C.F._1 fax 090924 0442 e con lui elettivamente Email_3 domiciliato presso il suo recapito professionale in Messina, via Centonze, 137;
Appellato oggetto: appello avverso la sentenza n. 483/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 19.04.2022 e pubblicata in pari data in materia di “cessione di crediti “
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per parte appellante:
“IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti del Comune di : Parte_1 Controparte_1
• gli interessi moratori maturati sulla sorte capitale di € 103.329,60 azionata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo nel quale è stata emessa la sentenza appellata e medio tempore pagata dal “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. CP_1
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 con l'atto di citazione nonché nell'elenco allegato alla presente (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale di € 103.329,60 azionata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo nel quale è stata emessa la sentenza appellata e medio tempore pagata dal che, alla data di notifica della citazione, CP_1 erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 200 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 5 fatture costituenti la predetta sorte capitale di € 103.329,60 azionata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo nel quale è stata emessa la sentenza appellata e medio tempore pagata dal CP_1
condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 Part oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna del a restituire a le somme CP_1 da essa eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del Parte_1
della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 Part
a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a Controparte_1 Parte_1 titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici e ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02
, anche a titolo di ingiustificato arricchimento,
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive. “
Per parte appellata: “ in via preliminare: ritenere e dichiarare inammissibile l'avversata impugnazione ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito: ritenere e dichiarare comunque infondata l'avversata impugnazione e per l'effetto confermare l'impugnata pronunzia con ogni statuizione. Con vittoria di spese e compensi difensivi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, (oggi Parte_2 Parte_1 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Barcellona P.G. il in Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 103.329,60 , oltre interessi moratori ed anatocistici , nonché della ulteriore somma di € 200,00 ex art. 6 D.Lgs. 231/2002.
Deduceva, a sostegno della domanda , di essersi resa cessionaria, in forza di scrittura privata autenticata, di crediti – di importo complessivo pari, per sorte capitale, a € 103.329,60- che CP_2 vantava nei confronti dell'ente convenuto, come da fatture indicate nell'allegato elenco ed
[...] emesse dalla cedente a titolo di corrispettivo delle prestazioni di servizi effettuate nel settore dei rifiuti
.
Integrato il contraddittorio, si costituiva il convenuto, contestando la fondatezza della CP_1 domanda e chiedendone il rigetto.
Sosteneva, per quanto in questa sede di specifico rilievo, che i crediti, cui si riferiva la domanda di pagamento, non risultavano oggetto di cessione, emergendo che quella intervenuta tra CP_2
e parte attrice concerneva crediti di importo complessivo pari ad € 228.702,02, relativi a fatture relative a prestazioni effettuate nell'anno 2019 , mentre nessun riferimento era dato cogliere ai crediti oggetto di causa, relativi a prestazioni effettuate nel 2018.
In ogni caso, deduceva, per un verso, l'inesistenza del credito per intervenuto pagamento della sorte capitale in favore di per altro verso, l'infondatezza della domanda di pagamento degli CP_2 interessi moratori ed anatocistici.
Il Tribunale, ritenuta superflua, alla luce delle difese articolate dalle parti, la concessione dei termini di cui all'art. 186 comma 6 c.p.c., attesa la natura documentale della causa, a seguito del rinvio per precisazione delle conclusioni, con sentenza n. 483/2022, emessa in data 19.64.2022 e pubblicata in pari data, rigettava la domanda e condannava al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Avverso tale sentenza, con atto di citazione in appello regolarmente notificato, quest'ultima proponeva appello , chiedendone la riforma limitatamente alla parte in cui il primo decidente aveva rigettato la domanda volta alla condanna di controparte al pagamento degli interessi.
Resisteva il in persona del Sindaco pro tempore, che instava per Controparte_1 il rigetto del gravame, perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza gravata e condanna alle ulteriori spese di giudizio.
Disposta con decreto presidenziale dell'1.02.2023 la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, co. 2, c.p.c. e 35 d. lgs. n. 149/2022, la Corte, con ordinanza del 26.02.2024, ritenute insussistenti le condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.10.2024, sempre secondo il rito della trattazione scritta. Dopo un rinvio per carico di ruolo del Giudice relatore, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con successiva ordinanza del 19.12.2024 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo di appello la (già eccepisce Controparte_3 Controparte_4 la nullità della sentenza per violazione dell'art. 183 comma 6 c.p.c. e, conseguentemente, del diritto di difesa, per non avere il primo decidente concesso i termini per il deposito di memorie di cui all'art. 183 c.p.c., nonostante la richiesta fosse stata ritualmente avanzata con la prima difesa utile e pure reiterata nel corso del giudizio.
Evidenzia che i crediti oggetto del presente giudizio erano stati ceduti con atto del 30.01.2019 , notificato al in data 7 febbraio 2019 e prodotto in allegato all'atto di impugnazione (v. sub CP_1 doc. 2.), ma che, a causa di un errore materiale, in giudizio era stato prodotto un atto di cessione diverso.
Muovendo da tale premessa, sostiene che, ove il Tribunale avesse concesso i termini ex art. 183 c.p.c., essa attrice sarebbe stata in grado di dimostrare sia la propria legittimazione attiva , tramite la produzione, a corredo delle memorie, del corretto atto di cessione, sia il ritardo con cui il CP_1 aveva provveduto al pagamento degli importi dovuti.
Sotto il primo profilo, rileva, a comprova del dedotto errore materiale, che il convenuto non CP_1 aveva sollevato alcuna contestazione in merito alla notifica dell'atto di cessione dei crediti di cui trattasi, limitandosi ad eccepire l'inopponibilità della detta cessione poiché non accettata.
Aggiunge che il primo decidente non aveva rilevato alcunchè in ordine alla questione di legittimazione, pronunciando conseguentemente una sentenza a sorpresa.
Sotto il secondo profilo, lamenta che la mancata concessione dei termini in questione aveva impedito di provare la data di scadenza di pagamento dei crediti e, dunque, il ritardo nel pagamento da parte del CP_1
Infatti, ove il Tribunale avesse accolto la richiesta ex art. 183 c.p.c., essa attrice avrebbe potuto depositare le fatture, provarne l'invio al la data di effettivo ricevimento e, dunque, CP_1 dimostrare la decorrenza del termine di 30 giorni per il pagamento da parte del , con CP_1 conseguente maturazione degli interessi.
In proposito, nel contestare il contrario assunto del convenuto circa la necessità di un atto di messa in mora, l'appellante rileva che, ai fini della debenza degli interessi, è sufficiente, in forza del D.Lgs. 231/2002, il mero ritardo .
Sulla scorta di tali argomentazioni, chiede alla Corte di ammettere, ex artt. 342 e 163 c.p.c., la produzione delle fatture emesse da con evidenza dell'invio al sul Sistema di CP_2 CP_1
Interscambio; del contratto tra la detta società cedente e il e delle intimazioni di pagamento CP_1
(doc.nn. 3 e 4).
§
2.- Con altro motivo di gravame, parte appellante ribadisce , anche sulla scorta di svariate pronunce della giurisprudenza di merito, il proprio diritto al pagamento degli interessi moratori ed anatocistici
, oltre che dell'importo € 200,00 - pari a € 40 per ciascuna delle cinque fatture oggetto di causa - dovuto a titolo risarcitorio dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Sotto tale profilo, lamenta l'erroneità della sentenza per violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2697 c.c. per non avere il primo decidente riconosciuto siffatto diritto al pagamento.
Deduce che il non aveva contestato la ricezione dell'atto di cessione, ma semplicemente la CP_1 relativa inopponibilità per mancanza di accettazione e che, pertanto, l'avvenuta ricezione costituiva fatto non contestato.
Aggiunge che, contrariamente all'assunto di controparte, fondato sull'art. 70 R.D. 2440/1923 e sull'art.9 all. E L.n. 2248/1865, l'opponibilità della cessione non richiedeva l'accettazione, essendo sufficiente la sola notifica, in forza della L. 21 febbraio 1991 n. 52 (“Disciplina della cessione dei crediti di impresa”).
Nella specie, infatti – aggiunge l'appellante- la cessione riguardava crediti maturati in capo a CP_2
per effetto dell'esercizio dell'attività di impresa.
[...]
Richiama, in ogni caso, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le disposizioni di cui all'art. 70 R.D. 2440/1923 ed all'art.9 all. E L.n. 2248/1865 non sono applicabili nei confronti di enti diversi dalle amministrazioni statali , quali gli enti locali.
Fermo restando quanto sopra, segnala , inoltre, che, nella specie, difettano le condizioni richieste per l'applicazione- nei confronti delle amministrazioni statali- della disciplina de qua, quali la derivazione dei crediti oggetto della cessione da contratti di durata ( appalto, somministrazioni e forniture) e la pendenza dell' esecuzione sia al momento della comunicazione della cessione sia al momento della pubblicazione della sentenza volta a decidere il giudizio incardinato dalla cessionaria ai fini del recupero dei crediti.
Nel rilevare l'assolvimento dell'onere probatorio , l'appellante ribadisce :
-che le fatture indicate sin dall'atto di citazione riportavano il nome della società emittente-cedente; l'importo; la data di emissione e quella di scadenza e, dunque, il dies a quo di decorrenza degli interessi;
- che il costituendosi in giudizio, non aveva contestato né l'avvenuto ricevimento dell'atto CP_1 di cessione dei crediti oggetto del giudizio ( limitandosi ad eccepire l'inopponibilità della cessione in quanto da esso non accettata ), né alcuna delle date di scadenza di pagamento dei crediti;
-che dal confronto tra la data di emissione dei mandati di pagamento, prodotti dal e le date CP_1 di scadenza di pagamento delle fatture e quelle dei mandati emergeva il ritardo nel pagamento.
Sulla scorta di tali risultanze, a dire di , il primo decidente , stante la legittimazione Parte_1 di essa attrice, avrebbe dovuto condannare il convenuto al pagamento degli interessi CP_1 richiesti, non essendo necessario alcun atto di costituzione in mora.
§
3.- I motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro intima connessione.
Giova premettere, in punto di fatto, che ha agito in giudizio nei confronti del Parte_1 [...]
, assumendo di essere cessionaria di crediti di importo pari a € 103.329,60, Controparte_1 originariamente vantati da nei confronti dell'ente, a titolo di corrispettivo di prestazioni CP_2 eseguite nel settore dei rifiuti, come da cinque fatture indicate nell'allegato elenco (nn. 92/E 2018; 226/E 2018; 193/E 2018;154/E 2028; 124/E 2018 )
A sostegno della propria legittimazione ha prodotto atto di cessione , stipulato in data 31.01.2020 con scrittura privata autenticata , avente ad oggetto i crediti di cui all'allegato A, ossia quelli portati dalle seguenti tredici fatture: nn.85/E 2019; 117/E 2019;152/E 2019;191/E 2019; 233/E 2019;248/E 2019; 266/E 2019; 303/E 2019;343/E 2019; 376/e 2019; 396/E 2019; 419/e 2019; 455/e 2029 per un importo complessivo di € 228.702,02.
Il convenuto – a cui erroneamente l'odierna appellante addebita la mancata contestazione CP_1 della cessione - , a fronte di tale evidente difformità tra i crediti azionati in giudizio e quelli di cui parte attrice assumeva essersi resa cessionaria, nel costituirsi in giudizio (v. comparsa pagg. 2 ss), ha immediatamente eccepito la “palese infondatezza” dell'asserita cessione di crediti , rilevando che dalla “scrittura privata di cessione …. si evince agevolmente come con la stessa sono stati ceduti crediti per un importo complessivo pari ad € 228.702,02 relativi a fatture relative a prestazioni effettuate nell'anno 2019 (cfr scrittura all. A) e che nella stessa non si fa alcuna menzione dei crediti per cui è causa relativi, di contro a prestazioni poste in essere nell'anno 2018”.
In forza di tale obiettiva risultanza, ha eccepito l'inammissibilità della domanda , per essere “ Part inesistente il presupposto sulla scorta del quale ha proposto il presente giudizio “.
Ebbene, come risulta dalla sentenza impugnata – in parte qua non censurata dall'appellante - l'allora attrice, a fronte di tale chiara contestazione, non ha spiegato le ragioni della dedotta discordanza, non ha “allegato l'esistenza di un diverso contratto di cessione, né lo ha prodotto o ha chiesto di provarne l'esistenza ed il contenuto..”, ma si è limitata a chiedere la concessione dei termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c.
Risulta, invero, dagli atti che, anche dopo il rigetto dell'istanza, incomprensibilmente Parte_1 né nelle note di trattazione del 19 maggio 2021, né in quelle conclusive del 30 marzo 2022, ha ritenuto di fornire alcuna spiegazione circa la diversità dei crediti, evidenziata dalla controparte, pur insistendo (v. note conclusive ) nella richiesta ex art. 183 c.p.c., al fine di “dimostrare l'infondatezza delle Part eccezioni del sia in ordine al difetto di legittimazione di − sia in ordine alla decorrenza CP_1 degli interessi”
Tanto emergendo in punto di fatto, è incensurabile in diritto la contestata scelta del primo decidente di rigettare la formulata richiesta.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, cui il Collegio ritiene di dover assicurare continuità, la richiesta di concessione di termine ai sensi del comma 6 dell'art.183 c.p.c. (nel testo introdotto dalla legge n.80 del 2005, vigente ratione temporis) non impedisce al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni e di definire comunque la lite.
La contraria opzione interpretativa, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art.189 c.p.c. (Cass. civ. n.132577/2023; Cass. civ. n.9792/2021; Cass. civ. n.7474/2017; Cass. civ. n. 4767/16).
Nella specie, risultando evidente, alla stregua della documentazione prodotta, la diversità trai crediti di cui parte attrice aveva chiesto il pagamento e quelli di cui la stessa aveva provato di essere titolare e non avendo la stessa nulla dedotto in ordine alla eccezione sollevata dalla controparte, la concessione dei termini richiesti appariva del tutto superflua . Deve, pertanto, escludersi che il giudice di prime cure sia incorso della violazione del diritto di difesa, risultando la contestata decisione del tutto coerente con i principi della ragionevole durata del processo, con cui collide l'espletamento di attività processuali non necessarie o superflue ai fini della pronuncia.
Privo di pregio è anche l'assunto dell'appellante circa la pronuncia di una sentenza c.d. a sorpresa
Vale, in proposito, rammentare che l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione priva i soggetti processuali del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva, con conseguente nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui chi se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. (ex ultimis Cass. civ. n. 21314/2023).
Nella specie, la questione del difetto di titolarità in capo a dei crediti azionati in Parte_1 giudizio era stata sollevata dall' ente convenuto e, conseguentemente, il Tribunale non aveva alcun obbligo di stimolare il contraddittorio delle parti sul punto, essendo stata parte attrice in condizioni di interloquire e controdedurre, spiegando le ragioni della rilevata difformità e di chiedendo di produrre l'atto di cessione concernente i crediti azionati .
Osserva la Corte che la carenza probatoria, che si è venuta a determinare per effetto della inerte condotta dell'attrice , non può essere utilmente colmata in questo grado di giudizio per il tramite della produzione del corretto atto di cessione .
Va premesso che, poiché il giudizio di appello concerne una decisione di prime cure depositata in data 19 aprile 2022, trova applicazione l'attuale versione dell'art. 345 c.p.c., come modificata dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 - convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012 n. 134.
Secondo i principi reiteratamente affermati dalla Corte di Cassazione, infatti, mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum , la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, di cui all'art. 345 terzo comma, c.p.c., operata dal citato D.L.cit., trova applicazione solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 134/2012, di conversione del D.L. 83/2012, e cioè dall' 11 settembre 2012 (Cass. civ. n. 6590/2017; Cass. civ. n. 21606/2021).
E poichè la formulazione dell'art. 345, terzo comma, c.p.c. applicabile al caso in esame, pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, non può ritenersi legittima la produzione, da parte di del pertinente contratto di cessione. Parte_1
Detta parte , infatti, avrebbe potuto -oltre che dovuto - produrre tale atto nel primo grado di giudizio, mettendo il primo decidente in grado di accertare, a seguito della spiegazione dell'evidenziata difformità e della tempestiva allegazione dell'errore materiale, la necessità di concessione del termine per le istanze e produzioni istruttorie. .
Alla stregua delle argomentazioni che precedono , deve ritenersi assorbito l'ulteriore motivo di gravame, con cui l'appellante insiste nella condanna del al pagamento degli importi dovuti CP_1 sia a titolo di interessi moratori ed anatocistici, sia a titolo risarcitorio. Il difetto di prova della titolarità dei crediti oggetto di causa preclude, infatti, l'esame della questione della spettanza degli importi reclamati.
Né può ritenersi corretto l'assunto dell'appellante, secondo cui il avrebbe contestato solo la CP_1 mancata accettazione della cessione - con conseguente sua inopponibilità - e non l'esistenza della stessa, che costituirebbe, conseguentemente , un fatto pacifico.
Tale impostazione mal si concilia con il tenore delle difese del CP_1
Va ribadito che l'ente , costituendosi in giudizio:
- quanto alla pretesa di pagamento della sorte capitale, ha eccepito l'estinzione dell'obbligazione per intervenuto pagamento in favore di CP_2
quanto alla pretesa di pagamento degli interessi, ha rilevato che parte attrice non aveva “ fornito, allo stato, alcuna prova, né di essere cessionaria dei predetti crediti (versando in atti il contratto di cessione regolarmente notificato ed accettato dal Comune di ), né, tanto meno, Controparte_1 di avere posto in essere le correlate intimazioni di pagamento.”
§
L'appello va, pertanto rigettato.
Segue, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna dell' appellante alla rifusione delle spese del giudizio, che, avuto riguardo al valore della controversia ed alle questioni giuridiche trattate, si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n.55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, deve tenersi conto anche della fase di trattazione a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio (Cass. 8561/2023).
Tuttavia, la ridotta articolazione della detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri minimi.
Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 822/22 R.G. sull'appello proposto da (nuova denominazione di Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. . 483/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 19.04.2022
[...]
e pubblicata in pari data , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore del Controparte_1 - delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 8.469,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio;
€ 1.911,00 per quella introduttiva;
€ 2.163,00 per quella di trattazione ed € 5.103,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute);
- dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e manda la Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio in data 19.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino