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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/09/2025, n. 3511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3511 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10161 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10161/2024 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti QUARANTA PIERLUIGI e CATALDO ROCCO PA ANDREA Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. MILANI CP_1 LUIGI Resistente
1
Oggetto: inquadramento e mansioni superiori;
differenze retributive;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso dell'01.08.2024, l'istante in epigrafe indicata - premesso di essere dipendente della società in virtù di contratto a tempo indeterminato sin dall'11.05.2007, assunta per lo CP_1 svolgimento di mansioni impiegatizie, inizialmente inquadrata nel 2 livello del CCNL di settore GAS- ACQUA, dal 17.06.2008, con qualifica di impiegata presso l'Area Gestioni Clienti - Ufficio U.R.P. e inquadramento nel 3 livello del CCNL Gas-Acqua; a far data dal 01.07.2014 inquadrata al 5 livello professionale del predetto CCNL - ha dedotto di operare “… mediante svolgimento di attività complesse o ad elevato contenuto specialistico che richiedono la conoscenza di tecniche e tecnologie avanzate ed adeguate alle innovazioni introdotte nel settore di competenza” (cfr. punto n. 4, pag. 2 del ricorso), ha chiesto che per effetto delle mansioni, svolte in piena autonomia dal 2013, di analisi e valutazione dei reclami della clientela, interpretazione della normativa legale e contrattuale di riferimento delle procedure di reclamo clienti, analisi dei dati trasmessi dal distributore e individuazione delle relative incongruenze (cfr. punto 5, lett. H, pag. 3 del ricorso), corrispondenti al superiore livello 6 del CCNL Gas-Acqua, il datore di lavoro fosse condannato al riconoscimento in proprio favore del superiore inquadramento di cui al livello 6 del CCNL Gas-Acqua a far data 01.07.2013, ovvero, in subordine, al riconoscimento del 5 livello di inquadramento del CCNL, con la medesima decorrenza, e a corrisponderle le differenze retributive maturate, oltre a interessi e rivalutazione come per legge, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Costituendosi, la società convenuta ha contestato in fatto e in diritto le avverse pretese, ha evidenziato, in particolare, la corrispondenza delle mansioni svolte all'inquadramento riconosciuto alla ricorrente, ove non addirittura, per il periodo successivo al 01.07.2014, all'inferiore livello 4 del CCNL Gas- Acqua applicato;
ha dunque concluso per il rigetto del ricorso.
Con le note difensive autorizzate del 19.09.2025, la parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. Accertare e dichiarare il diritto della IG.ra all'inquadramento nel sesto livello PA professionale del CCNL di settore, con decorrenza dal 01.07.2013, con ogni conseguenza di legge e derivante dai CCNL e dai Contratti integrativi Aziendali applicabili al suo rapporto di lavoro e per la ricostruzione della carriera;
2. Condannare la società resistente all'inquadramento della ricorrente nel 6° livello professionale, con il relativo trattamento economico e normativo, a far data dal 01.07.2013.
3. Condannare, per l'effetto, la società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande, come quantificate in € 35.362,20 sino al 31.12.2023 nei conteggi allegati al ricorso, o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, sino al saldo effettivo”.
* Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
In via pregiudiziale, giova richiamare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “Nel nuovo rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei
2 corrispondenti elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio e in grado d'appello con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (tra le altre, Cass. n. 5794/2004). Alla stregua dei su riportati principi, ritiene questo giudice che il ricorso introduttivo del giudizio sia sufficientemente determinato. La parte ricorrente ha compiutamente esposto gli elementi in fatto ed in diritto a sostegno della sua domanda;
ha indicato le ragioni a fondamento della sua pretesa con le relative conclusioni.
Nel merito, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 2103 c.c, a fronte dello svolgimento da parte del lavoratore di mansioni superiori rispetto a quelle previste nel contratto di lavoro (salvo i casi in cui tale svolgimento sia consentito per la sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro), allo stesso spetta automaticamente il diritto a ricevere il correlativo aumento retributivo per il periodo di effettuazione delle prestazioni superiori e all'inquadramento al livello superiore qualora l'assegnazione si protragga per un tempo fissato dalla contrattazione collettiva e comunque non superiore a tre mesi.
L'inquadramento superiore, in ogni caso, presuppone lo svolgimento delle mansioni superiori.
Il lavoratore, quindi, che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte, ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata nonché la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale.
Va ulteriormente osservato che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli, altresì, espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (si veda ex plurimis Cass. n. 8025/20039), ed a fornirne la prova. Va precisato, inoltre, che ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (cfr. Cass. n. 12092/2004).
In proposito, il procedimento logico - giuridico che deve essere seguito per stabilire se sussista lo svolgimento di mansioni superiori e diverse rispetto a quelle contrattualmente previste, consta di tre fasi successive, e cioè, l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dalla parte ricorrente, l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, infine, il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. 27 settembre 2010, n. 20272).
Invero, per poter determinare il corretto inquadramento del lavoratore, il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione del contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (v. Cass. 20692/04 e 16469/07). Ed infatti, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè: a) accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
3 b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. tra le tante Cass. 26233/08, Cass. 5128/07 e Cass. 3069/05; in senso conforme v. anche Cass. 20284/09, Cass. 20272/10 e, da ultimo, Cass. sez. VI, L ord. n. 24360 dep. 14/11/2014).
Nel caso di specie, si deve innanzitutto precisare che è rimasta priva di qualsivoglia specifica contestazione la controdeduzione svolta dalla parte resistente secondo cui “… la IG.ra PA
… , in data 11.05.2007 è stata assunta alle dipendenze di ed inquadrata nel II livello del CP_1 Ccnl di categoria;
in data 1° aprile 2008 veniva inquadrata nel III livello del medesimo contratto;
in data 1°.07.2013 nel IV livello Ccnl ed infine, il 1° luglio 2014 è stata inquadrata nel livello V del Ccnl gas -acqua” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva).
Tale ricostruzione fattuale deve necessariamente integrare quella di cui al ricorso, aggiungendo la circostanza (omessa nell'atto introduttivo del giudizio) che la ricorrente in data 01.07.2013 è stata inquadrata nel 4 livello del CCNL per il settore Gas- Acqua.
Tanto chiarito, deve, ora, rilevarsi che le mansioni dedotte come svolte dalla ricorrente non appaiono esorbitanti dal perimetro della declaratoria di cui all'inquadramento riconosciuto all'istante in costanza di rapporto a decorrere dal 01.07.2013.
L'istante ha, difatti, allegato di prestare servizio presso l'Area Gestioni Clienti - Ufficio U.R.P., svolgendo, in sostanza, attività di analisi e valutazione dei reclami della clientela, interpretazione della normativa legale e contrattuale di riferimento nell'ambito delle procedure di reclamo clienti, analisi dei dati trasmessi dal distributore e individuazione delle relative incongruenze.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto di svolgere, a partire dal 01.07.2013, le seguenti mansioni:
“- A) analisi e valutazione di reclami … e di richieste di informazioni pervenute a mezzo corrispondenza … o provenienti da front office, dall'ufficio recupero crediti o dall'ufficio commerciale;
-B) interpretazione delle normative di riferimento indispensabile per offrire riscontro alle pratiche aperte a seguito dei reclami e per contestare l'operato della Società di distribuzione … omissis … C) interfacciarsi con le aziende di distribuzione per tutti gli aspetti legati alla gestione dei clienti. D) trattamento dei reclami e delle richieste di informazioni pervenute a mezzo “Portale Esercenti” dallo sportello per il Consumatore (a seguito della delibera 286/2014); E) partecipazione attiva agli appuntamenti finalizzati alla chiusura di pratiche con clienti, avvocati e associazioni di consumatori. In sintesi, la ricorrente, elencando normative e mostrando i conteggi dei consumi, nonché analizzando i contenuti delle fatture, dopo accese discussioni, concludeva le pratiche facendo sottoscrivere al cliente eventuale rateizzazione della fattura oggetto di contestazione. In molti casi, la pratica veniva gestista diversamente, in quanto, la ricorrente riconoscendo l'errore di calcolo da parte del distributore, apriva una contestazione che si concludeva, a seguito delle dovute spiegazioni al cliente con il “verbale di transazione” (che si allega a titolo esemplificativo) sottoscritto dalle parti. F) supporto tecnico offerto alla Dott.ssa durante le conciliazioni con Sportello Unico per la Pt_2 risoluzione di pratiche con clienti …; G) predisposizione di relazioni per l'Ufficio legale quale supporto per la redazione di CP_1 comparsa di costituzione a seguito di atti di citazione in opposizione ai decreti ingiuntivi …; H) analisi dei dati trasmessi dal distributore e individuazione dei dati di lettura incongruenti che hanno consentito il recupero di pagamenti da parte degli utenti (a titolo esemplificativo: Condominio).
4 I) analisi e gestione dei dati trasmessi dal distributore, verifica delle incongruenze. … omissis … .” (cfr. punto n. 5 e relative sotto-lettere, pagg. 2 e 3 del ricorso).
Per come descritte dalla stessa parte istante, le mansioni dedotte come svolte sono riconducibili proprio all'inquadramento di appartenenza e, in ogni caso, non legittimano l'inquadramento nel superiore livello ambito.
Invero, secondo quanto previsto dal CCNL per il settore Gas- Acqua al livello 4 appartiene il personale che:
“-svolge attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali oppure attività operative con particolare specializzazione che di norma comportano coordinamento di altri lavoratori;
-opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate con contenuti margini di discrezionalità.
-è responsabile dei risultati operativi delle attività nel rispetto dei livelli di qualità prefissati;
-si avvale di informazioni differenziate che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
-possiede approfondite conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento. ELEMENTI QUALIFICANTI:
1.ATTIVITA' COMPIUTE SPECIALIZZATE ANCHE IN AREE MULTISERVIZI, NEL RISPETTO DI SPECIFICI LIVELLI DI QUALITA' OVVERO ATTIVITA' DI CONCETTO
2.AUTONOMIA OPERATIVA NELL'AMBITO DI PROCEDURE CON ELEMENTI DI VARIABILITA'
3.RESPONSABILITA' DEL PROPRIO LAVORO E DEL COORDINAMENTO OPERATIVO DI SQUADRA, DELLA DISPONIBILITA' ED EFFICIENZA DEI MEZZI DI LAVORO ASSEGNATI E DEL RISPETTO DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA DA PARTE DEI COORDINATI
4.TRATTAMENTO INFORMAZIONI DIFFERENZIATE
5.ESPERIENZA SU PIU' ASPETTI SPECIALISTICI CON SCOLARITA' A LIVELLO DI SCUOLA PROFESSIONALE O DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O CONSEGUIBILE CON ADDESTRAMENTO SPECIFICO ED AGGIORNAMENTO”.
Tra i profili professionali campione espressione del 4 livello, del tutto IGnificativamente, ritroviamo, tra gli altri:
“ADDETTO CONTABILITA'/CONTROLLO DI GESTIONE Lavoratore con conoscenza specifica dei sistemi di contabilità generale, sezionale e/o industriale e delle relative normative, che svolge attività di carattere contabile e fiscale o di controllo di gestione, gestendo la relativa documentazione, sulla base delle procedure aziendali.
… omissis … ADDETTO GESTIONE CLIENTI Lavoratore con conoscenza specifica delle diverse fasce di mercato e dei sistemi tariffari che, oltre a svolgere attività di carattere informativo, gestisce richieste e pratiche contrattuali anche non standardizzate e per diverse linee di prodotto, operando anche attraverso canali telefonici e/o telematici. ADDETTO LEGALE/AFFARI GENERALI Lavoratore che recepisce e predispone gli elementi necessari alla definizione delle pratiche di contenzioso e gestisce l'archivio legale/societario. ADDETTO APPROVVIGIONAMENTI Lavoratore che provvede a tenere i contatti operativi con i fornitori e, previa richiesta e acquisizione dei competenti pareri tecnici, istruisce le pratiche attinenti alla selezione dei fornitori e alle procedure per le gare di appalto.
5 ADDETTO TUTELA CLIENTI Lavoratore che provvede alle attività istruttorie per la gestione dei reclami pervenuti dalla clientela, ivi inclusa la ricezione degli stessi allo sportello, e alla raccolta dei dati per analisi di customer satisfaction e/o in materia di standard di servizio per l'Autorità di controllo.”.
Ancora, al livello 5 del CCNL per il settore Gas-Acqua appartiene il personale che:
“-svolge, anche con l'ausilio di altri lavoratori, attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali ovvero attività operative di elevata specializzazione o che comportano coordinamento, sovrintendenza e controllo di altri lavoratori, in squadra ovvero di volta in volta assegnati;
-opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate, con margini definiti di discrezionalità;
-risponde dei risultati delle attività svolte e coordinate nel rispetto degli standard temporali, quantitativi e qualitativi assegnati alla singola attività;
-si avvale di informazioni di media complessità che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
-possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore con specifica esperienza e formazione e conoscenze pratiche di grado professionale riferite a tecniche, tecnologie e processi operativi;
cura forme di addestramento, formazione e/o specializzazione nei settori di competenza dei propri collaboratori o di personale anche esterno. ELEMENTI QUALIFICANTI:
1.ATTIVITA' DI CONCETTO OVVERO OPERATIVE ALTAMENTE SPECIALIZZATE
2.AUTONOMIA OPERATIVA DI TEMPI E METODI INFERIORE ALLA SETTIMANA
3.RESPONSABILITA' DEL PROPRIO LAVORO E DEL COORDINAMENTO FUNZIONALE DELLE RISORSE UMANE ASSEGNATE
4.TRATTAMENTO INFORMAZIONI MEDIAMENTE COMPLESSE
5.ESPERIENZA ELEVATA SU ASPETTI SPECIALISTICI E SCOLARITA' A LIVELLO DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O DI SCUOLA PROFESSIONALE CON SUCCESSIVA SPECIALIZZAZIONE”.
Peraltro, tra i profili professionali esemplificativi della declaratoria del richiamato 5° livello figurano:
“ … ADDETTO ESPERTO CONTABILITA'/CONTROLLO DI GESTIONE Lavoratore che coordina più fasi di processi amministrativi e/o di controllo di gestione, garantendo per la parte di competenza la correttezza dei dati ed il rispetto degli adempimenti;
effettua analisi e predispone report per le posizioni superiori;
fornisce indicazioni per l'aggiornamento e/o l'adeguamento delle procedure.
… omissis … ADDETTO FATTURAZIONE E GESTIONE CREDITI Lavoratore che coordina il processo di fatturazione attiva, fino alla gestione dei crediti, garantendone il controllo e la correzione delle anomalie rilevate;
verifica le posizioni debitorie ed attiva il recupero dei crediti;
effettua analisi e predispone report di tipo finanziario. ADDETTO ESPERTO CLIENTI Lavoratore che coordina le attività, svolte anche attraverso canali telefonici/telematici, relative a tutti i segmenti di clientela aziendali, garantendo la correttezza delle pratiche contrattuali e il rispetto delle condizioni economico-normative relative;
effettua analisi e predispone report di tipo amministrativo e gestionale sulla clientela.”.
Ne discende come le mansioni svolte dalla ricorrente appaiano ricomprese entro il perimetro della declaratoria contrattuale dei livelli 4 e 5 del CCNL applicato, come riconosciuti in costanza di rapporto, nel periodo in causa, a decorrere rispettivamente dal 01.07.2013 e dal 01.07.2014.
In ogni caso, dall'istruttoria orale espletata è emerso quanto segue.
6 Escusso all'udienza del 15.04.2025, il teste IG. , dipendente della società resistente Testimone_1 dal 4.7.1992 al 31.10.2022, data del pensionamento, in particolare, dal 01.01.2007 con funzioni di dirigente, diretto superiore della ricorrente nell'Ufficio URP, nell'Area Gestione Clienti, - come tale preziosa fonte di conoscenza dei fatti di causa - ha dichiarato:
Cont
“ADR: Sono stato dipendente di e successivamente dal 4.7.1992 al 31.10.2022, CP_2 data del mio pensionamento. Dal 1.1.2007 sono stato dirigente. Conosco ed ho conosciuto la ricorrente quale mia diretta subordinata nell'Ufficio URP, nell'Area Gestione Clienti. ADR: Sul capitolo 1 di pagina 14) del ricorso [cfr. secondo cui “vero che la IGnora a PA partire dal 2013 ad oggi ha svolto l'attività di analisi e valutazione di reclami e di richieste di informazioni pervenute a mezzo corrispondenza (raccomandata a.r., posta ordinaria, mail etc..) o provenienti da front office, dall'ufficio recupero crediti o dall'ufficio commerciale?”] posso dire, per quanto mi risulta direttamente, che la IG.ra riceveva la posta direttamente dall'Ufficio PA
Protocollo effettuando, successivamente, le attività descritte dal capitolo di prova. Posso precisare che la IG.ra è stata la collaboratrice sulla quale contavo maggiormente, in quanto PA garantiva il buon funzionamento dell'Ufficio. L'ufficio si componeva di due unità applicate a questo ruolo: la IG.ra e la IG.ra PA [...]
. Tes_2
ADR: Sul capitolo 2) del ricorso [cfr. secondo cui “vero che la Signora sin dal 2013 ad PA oggi ha il compito di interfacciarsi con le aziende di distribuzione per tutti gli aspetti legati alla gestione dei clienti?”] posso confermare detta circostanza. ADR: Confermo la circostanza sub. 3) del ricorso [cfr. secondo cui “vero che la IGnora PA sin dal 2013 ad oggi si occupa del trattamento dei reclami e delle richieste di informazioni pervenute a mezzo “Portale Esercenti” dallo sportello per il Consumatore?”]; da quando lo sportello Portale Esercenti è stato istituito se n'è occupata la ricorrente e penso che se ne sia occupata soltanto la ricorrente. ADR: In ordine al capitolo 4) del ricorso [cfr. secondo cui “vero che la IGnora su PA indicazione del Datore di Lavoro, nella persona del Direttore e della Dott.ssa Testimone_1
sin dal mese dal 2013 ad oggi ha partecipato agli incontri finalizzati alla chiusura Parte_3 di pratiche con clienti, avvocati e associazioni di consumatori”], posso confermare che la ricorrente ha partecipato agli incontri finalizzati alla definizione delle controversie attivate dai clienti per il tramite di avvocati e associazioni dei consumatori. Allo stesso modo confermo che la IG.ra ha prestato la sua attività nei termini indicati PA nell'ultimo capoverso del capitolo 4) [cfr. secondo cui “ha offerto supporto tecnico alla Dott.ssa durante le conciliazioni con Sportello Unico per la risoluzione di pratiche con clienti e Pt_2 predisposto relazioni e/o pareri in favore dell'Ufficio legale (richiesti dagli avv.ti incaricati) CP_1 quale supporto per la redazione delle comparse di costituzione e risposta da depositare a seguito degli atti di citazione in opposizione ai decreti ingiuntivi”] ADR. Con riferimento al capitolo 5) del ricorso [cfr. secondo cui “5) Vero che, la IGnora PA del 2017 al 2020 ha svolto attività di analisi dei dati trasmessi dal distributore e rilevato dati di lettura incongruenti che hanno comportato un recupero di circa 1.524,325 mc e ricavi in termini economici pari a: 136.435,48 euro per l'anno 2017, a seguito della definizione di 40 pratiche;
159.871,38 euro, per l'anno 2018, a seguito di 57 pratiche chiuse;
142.932,01 euro, per l'anno 2019, a seguito di 32 pratiche definite;
euro 68.549,66, per l'anno 2020 a seguito della definizione di 5 pratiche.”], confermo che la ricorrente ha svolto l'attività ivi descritta, ma non posso confermare i numeri indicati. Il teste risponde alle domande ammesse rispetto alle difese di (pag. 15 e 16 della CP_1 memoria difensiva). ADR. Con riferimento al capitolo 4 [cfr. secondo cui “4. “dal 1°.07.2013 al 1°.07.2014 la PA ha svolto attività presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico (Ufficio U.R.P.), sotto la direzione ed il
7 controllo del Dirigente , eseguendo le direttive dallo stesso impartite, in assenza di Testimone_1 una procedura standardizzata”;”], confermo che la ricorrente è stata addetta all'ufficio URP sotto la mia direzione ed il mio controllo, seguendo procedure standardizzate. ADR. Confermo il capitolo 5 [cfr. secondo cui “5. “dal dicembre 2014 l'attività svolta presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico è stata procedimentalizzata, attraverso l'approvazione e introduzione del cd. Portale Esercenti e la relativa procedura”;”]; ADR. Confermo il capitolo 6 [cfr. secondo cui “6. “il Portale Esercenti era un canale di comunicazione formale tra l'Ente e i consumatori ed è stato dismesso nel dicembre 2016”;”], non ricordo quando il portale venne dismesso, confermo la procedura. ADR. Confermo il capitolo 7 [cfr. secondo cui “7. “dal dicembre 2014 al 1°.07.2016 l'attività svolta presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico - gestione reclami consisteva nel seguire pedissequamente quanto previsto da “le Regole del Portale proposte dallo Sportello, composte dall'Allegato A (Regolamento di funzionamento) e dall'Allegato B (Manuale Utente)”;”]. ADR: Confermo il capitolo 8 [cfr. secondo cui “8. “dal 1°.07.2016 all'attualità, l'attività svolta presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico – gestione reclami consisteva e consiste nel seguire pedissequamente la procedura standardizza prevista dal Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (cd. TIQV)”;”]. ADR. Confermo che sino all'epoca del mio pensionamento (31/10/2022) la IG.ra ha PA operato sotto la mia direzione e sotto il mio controllo;
nulla posso dire per il periodo successivo. Tanto con riferimento al cap. 9 [cfr. secondo cui “9. “dal 1°.07.2013 al 1°.11.2022, la ha PA svolto l'attività lavorativa sotto la direzione ed il controllo del Dirigente dott. e dal Testimone_1 1° novembre 2022, epoca del pensionamento del predetto Dirigente, ad oggi sotto la responsabilità della dott.ssa ;”]. Parte_3 ADR. Confermo che sino al 31/10/2022 le note di riscontro ai clienti venivano predisposte dalla IG.ra e trasmesse al sottoscritto per la firma. La IG.ra riceveva il reclamo, lo PA PA analizzava, attivava i processi conseguenti (es. corrispondenza dei dati tecnici di distribuzione rispetto al parametro regolamentare dell'ARERA, evinto da delibere della ARERA stessa, per poi predisporre il documento finale sottoposto alla mia firma. ADR. Confermo la circostanza di cui al punto n. 11 della memoria difensiva [cfr. secondo cui “11.
“dal 1°.01.2017 il cd. Portale esercenti è stato sostituito dal portale del consumatore, il cui accesso dal 1°.01.2017 al 1°.11.2022 era riservato esclusivamente al Dirigente e alla Testimone_1 dott.ssa e dal 1°.11.2022 all'attualità è riservato solo alla dott.ssa Parte_3 Pt_3 ;”].
[...] ADR. Confermo la circostanza di cui al punto n. 12 della memoria difensiva [cfr. secondo cui “12.
“dal 1°.01.2017 l'attività conciliativa e di gestione stragiudiziale delle instaurande controversie sono svolte attraverso l'accesso al portale dei consumatori e fino al 1°.11.2022 erano di competenza esclusiva del Dirigente e dal 1°.11.2022, epoca del pensionamento del , Testimone_1 Tes_1 della dott.ssa ;”]. Pt_2
Nel senso dello svolgimento di attività di analisi dei reclami della clientela e dei dati agli stessi afferenti, nell'ambito di procedure standardizzate, con incarico di istruire le relative pratiche ai fini della predisposizione delle note di riscontro da sottoporre al vaglio dei propri responsabili, milita pure la deposizione resa dalla teste IG.ra la quale, dipendente della resistente dal 2001, Parte_3 all'attualità responsabile dell'area gestione clienti, ascoltata alla medesima udienza del 15.04.2025, ha riferito:
“ADR. Sono dipendente di dal 2001, attualmente sono responsabile dell'AREA CP_1 GESTIONE CLIENTI. Rispondo alla domanda formulata nel ricorso pag. 14-15. ADR: Posso rispondere alla domanda che mi viene posta solo dal 1° novembre 2022, in merito alla circostanza sub. 1) [cfr. secondo cui “vero che la IGnora a partire dal 2013 ad oggi ha PA svolto l'attività di analisi e valutazione di reclami e di richieste di informazioni pervenute a mezzo
8 corrispondenza (raccomandata a.r., posta ordinaria, mail etc..) o provenienti da front office, dall'ufficio recupero crediti o dall'ufficio commerciale?”], nulla posso riferire. ADR: Sulla circostanza sub 2) [cfr. secondo cui “vero che la Signora sin dal 2013 ad PA oggi ha il compito di interfacciarsi con le aziende di distribuzione per tutti gli aspetti legati alla gestione dei clienti?”] posso riferire che sempre a partire dal 1° novembre 2022 è vero, preciso, però, che la maggior parte dei dipendenti aveva detto compito. ADR: Sulla circostanza sub. 4) [cfr. secondo cui “vero che la IGnora su indicazione del PA Datore di Lavoro, nella persona del Direttore e della Dott.ssa sin Testimone_1 Parte_3 dal mese dal 2013 ad oggi ha partecipato agli incontri finalizzati alla chiusura di pratiche con clienti, avvocati e associazioni di consumatori”] confermo che la IG.ra ha partecipato PA agli incontri finalizzati alla chiusura di pratiche con clienti e avvocati, dal 2022 ad oggi preciso che detta attività viene svolta anche da altri dipendenti, quali ad es. la IG.ra , Testimone_2 ultimamente dall'anno scorso/due anni fa, dal collega IG. . Parte_4 Con riferimento alle conciliazioni, l'unica referente sono io, e la IG.ra mi ha dato PA supporto tecnico in quanto ha gestito le pratiche (analizza i consumi, controlla misurazioni). Dal 2008 fino ad oggi sono responsabile dell'Ufficio legale e posso riferire che la IG.ra PA ha predisposto relazioni in merito alla ricostruzione delle pratiche. La IG.ra come me, PA non ha predisposto pareri. ADR: Sulla circostanza sub 5) [cfr. secondo cui “Vero che, la IGnora del 2017 al 2020 PA ha svolto attività di analisi dei dati trasmessi dal distributore e rilevato dati di lettura incongruenti che hanno comportato un recupero di circa 1.524,325 mc e ricavi in termini economici pari a: 136.435,48 euro per l'anno 2017, a seguito della definizione di 40 pratiche;
159.871,38 euro, per l'anno 2018, a seguito di 57 pratiche chiuse;
142.932,01 euro, per l'anno 2019, a seguito di 32 pratiche definite;
euro 68.549,66, per l'anno 2020 a seguito della definizione di 5 pratiche”] nulla posso dire, se non il fatto che per questa attività si relazionava con il dirigente dott. . Tes_1 A questo punto la teste risponde sui capitoli di prova contenuti alle pagine 15-16 della memoria difensiva. ADR: Sulla circostanza sub 4) [cfr. secondo cui “dal 1°.07.2013 al 1°.07.2014 la ha PA svolto attività presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico (Ufficio U.R.P.), sotto la direzione ed il controllo del Dirigente , eseguendo le direttive dallo stesso impartite, in assenza di Testimone_1 una procedura standardizzata”] posso riferire che effettivamente nel periodo indicato la IG.ra ha svolto attività presso l'URP, altro non so. PA ADR: Sulla circostanza sub 5) [cfr. secondo cui “dal dicembre 2014 l'attività svolta presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico è stata procedimentalizzata, attraverso l'approvazione e introduzione del cd. Portale Esercenti e la relativa procedura”] posso dire che so della esistenza del portale esercenti che ora non c'è più. ADR: Confermo la circostanza sub 6) [cfr. secondo cui “il Portale Esercenti era un canale di comunicazione formale tra l'Ente e i consumatori ed è stato dismesso nel dicembre 2016”]; se mal non ricordo, il portale è stato dimesso nel dicembre 2016. ADR: Sulla circostanza sub 7) [cfr. secondo cui “dal dicembre 2014 al 1°.07.2016 l'attività svolta presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico – gestione reclami consisteva nel seguire pedissequamente quanto previsto da “le Regole del Portale proposte dallo Sportello, composte dall'Allegato A (Regolamento di funzionamento) e dall'Allegato B (Manuale Utente)”] penso di poter confermare la circostanza ivi indicata. ADR: Sulla circostanza sub 8) [cfr. secondo cui “dal 1°.07.2016 all'attualità, l'attività svolta presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico – gestione reclami consisteva e consiste nel seguire pedissequamente la procedura standardizza prevista dal Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (cd. TIQV)”] posso confermare che l'attività svolta dall'URP deve necessariamente seguire il c.d. TIQV in quanto tenuto normativamente a seguire detta direttiva.
9 ADR: Sulla circostanza sub 9) [cfr. secondo cui “dal 1°.07.2013 al 1°.11.2022, la ha PA svolto l'attività lavorativa sotto la direzione ed il controllo del Dirigente dott. e dal Testimone_1 1° novembre 2022, epoca del pensionamento del predetto Dirigente, ad oggi sotto la responsabilità della dott.ssa ] confermo detta circostanza Parte_3 ADR: Sulla circostanza sub 10) [cfr. secondo cui “era ed è onere della IG.ra inoltrare le PA note di riscontro ai clienti, da lei predisposte, prima al dott. e dal 1°.11.2022 alla dott.ssa Tes_1 perché queste venissero corrette e vagliate prima di essere ufficialmente trasmesse”] Pt_2 confermo detta circostanza. ADR: Sulla circostanza sub 11) [cfr. secondo cui “dal 1°.01.2017 il cd. Portale esercenti è stato sostituito dal portale del consumatore, il cui accesso dal 1°.01.2017 al 1°.11.2022 era riservato esclusivamente al Dirigente e alla dott.ssa e dal 1°.11.2022 Testimone_1 Parte_3 all'attualità è riservato solo alla dott.ssa ] confermo quanto mi viene letto, in quanto Parte_3 vi è bisogno di una delega notarile del CdA per poter accedere al portale esercenti. ADR: Sulla circostanza sub 12) [cfr. secondo cui “dal 1°.01.2017 l'attività conciliativa e di gestione stragiudiziale delle instaurande controversie sono svolte attraverso l'accesso al portale dei consumatori e fino al 1°.11.2022 erano di competenza esclusiva del Dirigente e dal Testimone_1 1°.11.2022, epoca del pensionamento del , della dott.ssa confermo la circostanza e Tes_1 Pt_2 preciso che di fatto le attività descritte erano svolte da me prevalentemente anche quando vi era in servizio il dirigente dott. , tanto anche in collaborazione con la IG.ra Testimone_1 PA
ADR: Confermo di aver ricevuto dalla dott.ssa le mail del 29/03/2023 e 20/11/2024 che PA mi vengono mostrate (doc. 3 del fascicolo di parte resistente), le note prima di essere trasmesse a mezzo PEC devono essere lette e, se io ritengo che sia il caso, corrette.”.
Dunque, all'esito dell'istruttoria orale espletata, può affermarsi che la parte ricorrente ha svolto principalmente attività di esame dei reclami della clientela, analisi dei dati agli stessi afferenti, nell'ambito di procedure standardizzate, ai fini della redazione delle note di riscontro da sottoporre al vaglio dei propri responsabili.
Ne discende come le mansioni svolte dalla ricorrente non appaiano esorbitanti dal perimetro contrattuale del livello 4 e 5 del CCNL applicato, riconosciuti alla lavoratrice in costanza di rapporto a far data rispettivamente dal 01.07.2013 e dal 01.07.2014.
Si rammenta, infatti, secondo la relativa declaratoria contrattuale del CCNL applicato, appartiene al 4 livello il lavoratore che:
“-svolge attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali oppure attività operative con particolare specializzazione che di norma comportano coordinamento di altri lavoratori;
-opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate con contenuti margini di discrezionalità.
-è responsabile dei risultati operativi delle attività nel rispetto dei livelli di qualità prefissati;
-si avvale di informazioni differenziate che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
-possiede approfondite conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento. ”. E tra i profili professionali è dato ritrovare proprio quelli di:
“ADDETTO GESTIONE CLIENTI Lavoratore con conoscenza specifica delle diverse fasce di mercato e dei sistemi tariffari che, oltre a svolgere attività di carattere informativo, gestisce richieste e pratiche contrattuali anche non standardizzate e per diverse linee di prodotto, operando anche attraverso canali telefonici e/o telematici. ADDETTO LEGALE/AFFARI GENERALI
10 Lavoratore che recepisce e predispone gli elementi necessari alla definizione delle pratiche di contenzioso e gestisce l'archivio legale/societario. ADDETTO TUTELA CLIENTI Lavoratore che provvede alle attività istruttorie per la gestione dei reclami pervenuti dalla clientela, ivi inclusa la ricezione degli stessi allo sportello, e alla raccolta dei dati per analisi di customer satisfaction e/o in materia di standard di servizio per l'Autorità di controllo”.
Nel livello 5 del CCNL per il settore Gas-Acqua è, poi, ricompreso il personale che:
“-svolge, anche con l'ausilio di altri lavoratori, attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali ovvero attività operative di elevata specializzazione o che comportano coordinamento, sovrintendenza e controllo di altri lavoratori, in squadra ovvero di volta in volta assegnati;
-opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate, con margini definiti di discrezionalità;
-risponde dei risultati delle attività svolte e coordinate nel rispetto degli standard temporali, quantitativi e qualitativi assegnati alla singola attività;
-si avvale di informazioni di media complessità che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
-possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore con specifica esperienza e formazione e conoscenze pratiche di grado professionale riferite a tecniche, tecnologie e processi operativi;
cura forme di addestramento, formazione e/o specializzazione nei settori di competenza dei propri collaboratori o di personale anche esterno”.
Difatti, appaiono del tutto confacenti al ruolo attribuito in azienda alla ricorrente le descrizioni dei profili professionali esemplificativi della declaratoria del richiamato 5° livello:
“ … ADDETTO ESPERTO CONTABILITA'/CONTROLLO DI GESTIONE Lavoratore che coordina più fasi di processi amministrativi e/o di controllo di gestione, garantendo per la parte di competenza la correttezza dei dati ed il rispetto degli adempimenti;
effettua analisi e predispone report per le posizioni superiori;
fornisce indicazioni per l'aggiornamento e/o l'adeguamento delle procedure.
… omissis … ADDETTO FATTURAZIONE E GESTIONE CREDITI Lavoratore che coordina il processo di fatturazione attiva, fino alla gestione dei crediti, garantendone il controllo e la correzione delle anomalie rilevate;
verifica le posizioni debitorie ed attiva il recupero dei crediti;
effettua analisi e predispone report di tipo finanziario. ADDETTO ESPERTO CLIENTI Lavoratore che coordina le attività, svolte anche attraverso canali telefonici/telematici, relative a tutti i segmenti di clientela aziendali, garantendo la correttezza delle pratiche contrattuali e il rispetto delle condizioni economico-normative relative;
effettua analisi e predispone report di tipo amministrativo e gestionale sulla clientela.”.
Come sopra già evidenziato, parte ricorrente non può che essere inquadrata nel detto livello quinto poiché opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate, con margini definiti di discrezionalità, nel rispetto degli standard temporali, quantitativi e qualitativi, avvalendosi di informazioni di media complessità che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale.
Ne deriva che le mansioni svolte non risultano, viceversa, riconducibili alla declaratoria di cui al livello di inquadramento odiernamente preteso, 6 livello professionale del CCNL applicato cui appartiene il personale che:
11 “-svolge attività professionali tecniche/amministrative/commerciali, caratterizzate da guida, coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori in attività complesse o ad elevato contenuto specialistico, che richiedono la conoscenza di tecniche e tecnologie avanzate ed innovative;
-opera con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate, con discrezionalità di interpretazione delle regole e di adattamento delle procedure date;
-ha responsabilità sui risultati qualitativi e quantitativi delle attività svolte o coordinate e della discrezionalità esercitata;
-si avvale di informazioni differenziate e complesse, che gestisce nell'ambito della propria discrezionalità;
-possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore e/o con approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale relative a processi e metodologie di lavoro. ELEMENTI QUALIFICANTI:
1.ATTIVITA' D'INTERPRETAZIONE DI NORME
2.AUTONOMIA DI TEMPI E METODOLOGIE SUPERIORE ALLA SETTIMANA
3.RESPONSABILITA' DELL'IMPOSTAZIONE DI RELAZIONI INTERPERSONALI E/O ESTERNE E/O DEL COORDINAMENTO FUNZIONALE DELLE RISORSE UMANE
4.TRATTAMENTO INFORMAZIONI COMPLESSE
5.ESPERIENZA ELEVATA SU PIU' CAMPI SPECIALISTICI E ISTRUZIONE DI LIVELLO SUPERIORE”.
Tra i vari profili professionali campione espressione della declaratoria contrattuale del livello 6 vi sono:
“ESPERTO SVILUPPO CLIENTI Lavoratore che, sulla base delle analisi dei consumi e dei fabbisogni del cliente, tenuto conto dei prezzi di approvvigionamento e vettoriamento, predispone i dati tecnico-economici per la presentazione di offerte a clienti sul libero mercato;
effettua altresì analisi di mercato e studi analoghi. ESPERTO AMMINISTRAZIONE E FINANZIARIO Lavoratore che opera in area amministrativo/contabile/finanziario curando le attività che garantiscono il soddisfacimento degli adempimenti di legge e contrattuali e proponendone l'interpretazione. Predispone la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni contabili e/o finanziarie, ecc.. ESPERTO PIANIFICAZIONE/CONTROLLO DI GESTIONE Lavoratore che provvede all'attività di raccolta, elaborazione e analisi dei dati e alla rilevazione degli scostamenti. Interagisce con le altre funzioni aziendali partecipando alla redazione de consuntivi economico-finanziari e dei documenti quali il budget, il piano programma, ecc..
… omissis… ESPERTO CONTRATTI DI VETTORIAMENTO Lavoratore che collabora, fornendo il supporto specialistico di competenza, alla definizione dei contratti di vettoriamento fra azienda di distribuzione e azienda di vendita e ne segue l'aggiornamento in relazione all'evoluzione del suddetto sistema.
Parte_5 Lavoratore che provvede al monitoraggio dei livelli di servizio per l'Autorità, interagendo con le unità organizzative aziendali coinvolte.”.
Invero, le mansioni svolte dalla parte ricorrente non consistono nella guida, coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori in attività complesse o ad elevato contenuto specialistico, che richiedono la conoscenza di tecniche e tecnologie avanzate ed innovative;
né le attività dall'istante espletate risultano connotate da discrezionalità di interpretazione delle regole e di adattamento delle procedure e, in definitiva, da responsabilità sui risultati qualitativi e quantitativi delle attività svolte o coordinate
12 e della discrezionalità esercitata, come postulato dalla definizione del livello 6 del CCNL di categoria, bensì dovendo ella rispondere dei risultati delle attività svolte “nel rispetto degli standard temporali, quantitativi e qualitativi assegnati alla singola attività”.
Di tanto v'è conferma nel testo della e-mail del 13.03.2014 inoltrata dalla IG.ra al PA dirigente dell'epoca, dott. , con cui la ricorrente domandava al diretto superiore “va Testimone_1 bene così?”, in relazione ad una nota di riscontro ad una richiesta di informazioni in merito agli indennizzi automatici (v. all. 5 del fascicolo di parte ricorrente). Del resto, del medesimo tenore risultano le e-mail trasmesse dalla dipendente alla dott.ssa Pt_3
nelle date del 29.03.2023 e del 20.11.2024, con le quali la IG.ra chiedeva
[...] PA testualmente “CORREGGI PER CORTESIA??? ” e .grazie!” riferendosi ai Per_1 Per_2 riscontri da inoltrare ai clienti (v. all. 3 del fascicolo di parte resistente).
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso non merita accoglimento.
Le natura della controversia, nonché la relativa complessità dell'accertamento fattuale suggeriscono, tuttavia, di disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di PA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato l'01.08.2024, così CP_1 provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate. Bari, lì 30.09.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
13
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10161/2024 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti QUARANTA PIERLUIGI e CATALDO ROCCO PA ANDREA Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. MILANI CP_1 LUIGI Resistente
1
Oggetto: inquadramento e mansioni superiori;
differenze retributive;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso dell'01.08.2024, l'istante in epigrafe indicata - premesso di essere dipendente della società in virtù di contratto a tempo indeterminato sin dall'11.05.2007, assunta per lo CP_1 svolgimento di mansioni impiegatizie, inizialmente inquadrata nel 2 livello del CCNL di settore GAS- ACQUA, dal 17.06.2008, con qualifica di impiegata presso l'Area Gestioni Clienti - Ufficio U.R.P. e inquadramento nel 3 livello del CCNL Gas-Acqua; a far data dal 01.07.2014 inquadrata al 5 livello professionale del predetto CCNL - ha dedotto di operare “… mediante svolgimento di attività complesse o ad elevato contenuto specialistico che richiedono la conoscenza di tecniche e tecnologie avanzate ed adeguate alle innovazioni introdotte nel settore di competenza” (cfr. punto n. 4, pag. 2 del ricorso), ha chiesto che per effetto delle mansioni, svolte in piena autonomia dal 2013, di analisi e valutazione dei reclami della clientela, interpretazione della normativa legale e contrattuale di riferimento delle procedure di reclamo clienti, analisi dei dati trasmessi dal distributore e individuazione delle relative incongruenze (cfr. punto 5, lett. H, pag. 3 del ricorso), corrispondenti al superiore livello 6 del CCNL Gas-Acqua, il datore di lavoro fosse condannato al riconoscimento in proprio favore del superiore inquadramento di cui al livello 6 del CCNL Gas-Acqua a far data 01.07.2013, ovvero, in subordine, al riconoscimento del 5 livello di inquadramento del CCNL, con la medesima decorrenza, e a corrisponderle le differenze retributive maturate, oltre a interessi e rivalutazione come per legge, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Costituendosi, la società convenuta ha contestato in fatto e in diritto le avverse pretese, ha evidenziato, in particolare, la corrispondenza delle mansioni svolte all'inquadramento riconosciuto alla ricorrente, ove non addirittura, per il periodo successivo al 01.07.2014, all'inferiore livello 4 del CCNL Gas- Acqua applicato;
ha dunque concluso per il rigetto del ricorso.
Con le note difensive autorizzate del 19.09.2025, la parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. Accertare e dichiarare il diritto della IG.ra all'inquadramento nel sesto livello PA professionale del CCNL di settore, con decorrenza dal 01.07.2013, con ogni conseguenza di legge e derivante dai CCNL e dai Contratti integrativi Aziendali applicabili al suo rapporto di lavoro e per la ricostruzione della carriera;
2. Condannare la società resistente all'inquadramento della ricorrente nel 6° livello professionale, con il relativo trattamento economico e normativo, a far data dal 01.07.2013.
3. Condannare, per l'effetto, la società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande, come quantificate in € 35.362,20 sino al 31.12.2023 nei conteggi allegati al ricorso, o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, sino al saldo effettivo”.
* Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
In via pregiudiziale, giova richiamare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “Nel nuovo rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei
2 corrispondenti elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio e in grado d'appello con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (tra le altre, Cass. n. 5794/2004). Alla stregua dei su riportati principi, ritiene questo giudice che il ricorso introduttivo del giudizio sia sufficientemente determinato. La parte ricorrente ha compiutamente esposto gli elementi in fatto ed in diritto a sostegno della sua domanda;
ha indicato le ragioni a fondamento della sua pretesa con le relative conclusioni.
Nel merito, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 2103 c.c, a fronte dello svolgimento da parte del lavoratore di mansioni superiori rispetto a quelle previste nel contratto di lavoro (salvo i casi in cui tale svolgimento sia consentito per la sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro), allo stesso spetta automaticamente il diritto a ricevere il correlativo aumento retributivo per il periodo di effettuazione delle prestazioni superiori e all'inquadramento al livello superiore qualora l'assegnazione si protragga per un tempo fissato dalla contrattazione collettiva e comunque non superiore a tre mesi.
L'inquadramento superiore, in ogni caso, presuppone lo svolgimento delle mansioni superiori.
Il lavoratore, quindi, che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte, ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata nonché la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale.
Va ulteriormente osservato che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli, altresì, espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (si veda ex plurimis Cass. n. 8025/20039), ed a fornirne la prova. Va precisato, inoltre, che ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (cfr. Cass. n. 12092/2004).
In proposito, il procedimento logico - giuridico che deve essere seguito per stabilire se sussista lo svolgimento di mansioni superiori e diverse rispetto a quelle contrattualmente previste, consta di tre fasi successive, e cioè, l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dalla parte ricorrente, l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, infine, il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. 27 settembre 2010, n. 20272).
Invero, per poter determinare il corretto inquadramento del lavoratore, il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione del contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (v. Cass. 20692/04 e 16469/07). Ed infatti, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè: a) accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
3 b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. tra le tante Cass. 26233/08, Cass. 5128/07 e Cass. 3069/05; in senso conforme v. anche Cass. 20284/09, Cass. 20272/10 e, da ultimo, Cass. sez. VI, L ord. n. 24360 dep. 14/11/2014).
Nel caso di specie, si deve innanzitutto precisare che è rimasta priva di qualsivoglia specifica contestazione la controdeduzione svolta dalla parte resistente secondo cui “… la IG.ra PA
… , in data 11.05.2007 è stata assunta alle dipendenze di ed inquadrata nel II livello del CP_1 Ccnl di categoria;
in data 1° aprile 2008 veniva inquadrata nel III livello del medesimo contratto;
in data 1°.07.2013 nel IV livello Ccnl ed infine, il 1° luglio 2014 è stata inquadrata nel livello V del Ccnl gas -acqua” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva).
Tale ricostruzione fattuale deve necessariamente integrare quella di cui al ricorso, aggiungendo la circostanza (omessa nell'atto introduttivo del giudizio) che la ricorrente in data 01.07.2013 è stata inquadrata nel 4 livello del CCNL per il settore Gas- Acqua.
Tanto chiarito, deve, ora, rilevarsi che le mansioni dedotte come svolte dalla ricorrente non appaiono esorbitanti dal perimetro della declaratoria di cui all'inquadramento riconosciuto all'istante in costanza di rapporto a decorrere dal 01.07.2013.
L'istante ha, difatti, allegato di prestare servizio presso l'Area Gestioni Clienti - Ufficio U.R.P., svolgendo, in sostanza, attività di analisi e valutazione dei reclami della clientela, interpretazione della normativa legale e contrattuale di riferimento nell'ambito delle procedure di reclamo clienti, analisi dei dati trasmessi dal distributore e individuazione delle relative incongruenze.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto di svolgere, a partire dal 01.07.2013, le seguenti mansioni:
“- A) analisi e valutazione di reclami … e di richieste di informazioni pervenute a mezzo corrispondenza … o provenienti da front office, dall'ufficio recupero crediti o dall'ufficio commerciale;
-B) interpretazione delle normative di riferimento indispensabile per offrire riscontro alle pratiche aperte a seguito dei reclami e per contestare l'operato della Società di distribuzione … omissis … C) interfacciarsi con le aziende di distribuzione per tutti gli aspetti legati alla gestione dei clienti. D) trattamento dei reclami e delle richieste di informazioni pervenute a mezzo “Portale Esercenti” dallo sportello per il Consumatore (a seguito della delibera 286/2014); E) partecipazione attiva agli appuntamenti finalizzati alla chiusura di pratiche con clienti, avvocati e associazioni di consumatori. In sintesi, la ricorrente, elencando normative e mostrando i conteggi dei consumi, nonché analizzando i contenuti delle fatture, dopo accese discussioni, concludeva le pratiche facendo sottoscrivere al cliente eventuale rateizzazione della fattura oggetto di contestazione. In molti casi, la pratica veniva gestista diversamente, in quanto, la ricorrente riconoscendo l'errore di calcolo da parte del distributore, apriva una contestazione che si concludeva, a seguito delle dovute spiegazioni al cliente con il “verbale di transazione” (che si allega a titolo esemplificativo) sottoscritto dalle parti. F) supporto tecnico offerto alla Dott.ssa durante le conciliazioni con Sportello Unico per la Pt_2 risoluzione di pratiche con clienti …; G) predisposizione di relazioni per l'Ufficio legale quale supporto per la redazione di CP_1 comparsa di costituzione a seguito di atti di citazione in opposizione ai decreti ingiuntivi …; H) analisi dei dati trasmessi dal distributore e individuazione dei dati di lettura incongruenti che hanno consentito il recupero di pagamenti da parte degli utenti (a titolo esemplificativo: Condominio).
4 I) analisi e gestione dei dati trasmessi dal distributore, verifica delle incongruenze. … omissis … .” (cfr. punto n. 5 e relative sotto-lettere, pagg. 2 e 3 del ricorso).
Per come descritte dalla stessa parte istante, le mansioni dedotte come svolte sono riconducibili proprio all'inquadramento di appartenenza e, in ogni caso, non legittimano l'inquadramento nel superiore livello ambito.
Invero, secondo quanto previsto dal CCNL per il settore Gas- Acqua al livello 4 appartiene il personale che:
“-svolge attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali oppure attività operative con particolare specializzazione che di norma comportano coordinamento di altri lavoratori;
-opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate con contenuti margini di discrezionalità.
-è responsabile dei risultati operativi delle attività nel rispetto dei livelli di qualità prefissati;
-si avvale di informazioni differenziate che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
-possiede approfondite conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento. ELEMENTI QUALIFICANTI:
1.ATTIVITA' COMPIUTE SPECIALIZZATE ANCHE IN AREE MULTISERVIZI, NEL RISPETTO DI SPECIFICI LIVELLI DI QUALITA' OVVERO ATTIVITA' DI CONCETTO
2.AUTONOMIA OPERATIVA NELL'AMBITO DI PROCEDURE CON ELEMENTI DI VARIABILITA'
3.RESPONSABILITA' DEL PROPRIO LAVORO E DEL COORDINAMENTO OPERATIVO DI SQUADRA, DELLA DISPONIBILITA' ED EFFICIENZA DEI MEZZI DI LAVORO ASSEGNATI E DEL RISPETTO DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA DA PARTE DEI COORDINATI
4.TRATTAMENTO INFORMAZIONI DIFFERENZIATE
5.ESPERIENZA SU PIU' ASPETTI SPECIALISTICI CON SCOLARITA' A LIVELLO DI SCUOLA PROFESSIONALE O DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O CONSEGUIBILE CON ADDESTRAMENTO SPECIFICO ED AGGIORNAMENTO”.
Tra i profili professionali campione espressione del 4 livello, del tutto IGnificativamente, ritroviamo, tra gli altri:
“ADDETTO CONTABILITA'/CONTROLLO DI GESTIONE Lavoratore con conoscenza specifica dei sistemi di contabilità generale, sezionale e/o industriale e delle relative normative, che svolge attività di carattere contabile e fiscale o di controllo di gestione, gestendo la relativa documentazione, sulla base delle procedure aziendali.
… omissis … ADDETTO GESTIONE CLIENTI Lavoratore con conoscenza specifica delle diverse fasce di mercato e dei sistemi tariffari che, oltre a svolgere attività di carattere informativo, gestisce richieste e pratiche contrattuali anche non standardizzate e per diverse linee di prodotto, operando anche attraverso canali telefonici e/o telematici. ADDETTO LEGALE/AFFARI GENERALI Lavoratore che recepisce e predispone gli elementi necessari alla definizione delle pratiche di contenzioso e gestisce l'archivio legale/societario. ADDETTO APPROVVIGIONAMENTI Lavoratore che provvede a tenere i contatti operativi con i fornitori e, previa richiesta e acquisizione dei competenti pareri tecnici, istruisce le pratiche attinenti alla selezione dei fornitori e alle procedure per le gare di appalto.
5 ADDETTO TUTELA CLIENTI Lavoratore che provvede alle attività istruttorie per la gestione dei reclami pervenuti dalla clientela, ivi inclusa la ricezione degli stessi allo sportello, e alla raccolta dei dati per analisi di customer satisfaction e/o in materia di standard di servizio per l'Autorità di controllo.”.
Ancora, al livello 5 del CCNL per il settore Gas-Acqua appartiene il personale che:
“-svolge, anche con l'ausilio di altri lavoratori, attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali ovvero attività operative di elevata specializzazione o che comportano coordinamento, sovrintendenza e controllo di altri lavoratori, in squadra ovvero di volta in volta assegnati;
-opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate, con margini definiti di discrezionalità;
-risponde dei risultati delle attività svolte e coordinate nel rispetto degli standard temporali, quantitativi e qualitativi assegnati alla singola attività;
-si avvale di informazioni di media complessità che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
-possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore con specifica esperienza e formazione e conoscenze pratiche di grado professionale riferite a tecniche, tecnologie e processi operativi;
cura forme di addestramento, formazione e/o specializzazione nei settori di competenza dei propri collaboratori o di personale anche esterno. ELEMENTI QUALIFICANTI:
1.ATTIVITA' DI CONCETTO OVVERO OPERATIVE ALTAMENTE SPECIALIZZATE
2.AUTONOMIA OPERATIVA DI TEMPI E METODI INFERIORE ALLA SETTIMANA
3.RESPONSABILITA' DEL PROPRIO LAVORO E DEL COORDINAMENTO FUNZIONALE DELLE RISORSE UMANE ASSEGNATE
4.TRATTAMENTO INFORMAZIONI MEDIAMENTE COMPLESSE
5.ESPERIENZA ELEVATA SU ASPETTI SPECIALISTICI E SCOLARITA' A LIVELLO DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O DI SCUOLA PROFESSIONALE CON SUCCESSIVA SPECIALIZZAZIONE”.
Peraltro, tra i profili professionali esemplificativi della declaratoria del richiamato 5° livello figurano:
“ … ADDETTO ESPERTO CONTABILITA'/CONTROLLO DI GESTIONE Lavoratore che coordina più fasi di processi amministrativi e/o di controllo di gestione, garantendo per la parte di competenza la correttezza dei dati ed il rispetto degli adempimenti;
effettua analisi e predispone report per le posizioni superiori;
fornisce indicazioni per l'aggiornamento e/o l'adeguamento delle procedure.
… omissis … ADDETTO FATTURAZIONE E GESTIONE CREDITI Lavoratore che coordina il processo di fatturazione attiva, fino alla gestione dei crediti, garantendone il controllo e la correzione delle anomalie rilevate;
verifica le posizioni debitorie ed attiva il recupero dei crediti;
effettua analisi e predispone report di tipo finanziario. ADDETTO ESPERTO CLIENTI Lavoratore che coordina le attività, svolte anche attraverso canali telefonici/telematici, relative a tutti i segmenti di clientela aziendali, garantendo la correttezza delle pratiche contrattuali e il rispetto delle condizioni economico-normative relative;
effettua analisi e predispone report di tipo amministrativo e gestionale sulla clientela.”.
Ne discende come le mansioni svolte dalla ricorrente appaiano ricomprese entro il perimetro della declaratoria contrattuale dei livelli 4 e 5 del CCNL applicato, come riconosciuti in costanza di rapporto, nel periodo in causa, a decorrere rispettivamente dal 01.07.2013 e dal 01.07.2014.
In ogni caso, dall'istruttoria orale espletata è emerso quanto segue.
6 Escusso all'udienza del 15.04.2025, il teste IG. , dipendente della società resistente Testimone_1 dal 4.7.1992 al 31.10.2022, data del pensionamento, in particolare, dal 01.01.2007 con funzioni di dirigente, diretto superiore della ricorrente nell'Ufficio URP, nell'Area Gestione Clienti, - come tale preziosa fonte di conoscenza dei fatti di causa - ha dichiarato:
Cont
“ADR: Sono stato dipendente di e successivamente dal 4.7.1992 al 31.10.2022, CP_2 data del mio pensionamento. Dal 1.1.2007 sono stato dirigente. Conosco ed ho conosciuto la ricorrente quale mia diretta subordinata nell'Ufficio URP, nell'Area Gestione Clienti. ADR: Sul capitolo 1 di pagina 14) del ricorso [cfr. secondo cui “vero che la IGnora a PA partire dal 2013 ad oggi ha svolto l'attività di analisi e valutazione di reclami e di richieste di informazioni pervenute a mezzo corrispondenza (raccomandata a.r., posta ordinaria, mail etc..) o provenienti da front office, dall'ufficio recupero crediti o dall'ufficio commerciale?”] posso dire, per quanto mi risulta direttamente, che la IG.ra riceveva la posta direttamente dall'Ufficio PA
Protocollo effettuando, successivamente, le attività descritte dal capitolo di prova. Posso precisare che la IG.ra è stata la collaboratrice sulla quale contavo maggiormente, in quanto PA garantiva il buon funzionamento dell'Ufficio. L'ufficio si componeva di due unità applicate a questo ruolo: la IG.ra e la IG.ra PA [...]
. Tes_2
ADR: Sul capitolo 2) del ricorso [cfr. secondo cui “vero che la Signora sin dal 2013 ad PA oggi ha il compito di interfacciarsi con le aziende di distribuzione per tutti gli aspetti legati alla gestione dei clienti?”] posso confermare detta circostanza. ADR: Confermo la circostanza sub. 3) del ricorso [cfr. secondo cui “vero che la IGnora PA sin dal 2013 ad oggi si occupa del trattamento dei reclami e delle richieste di informazioni pervenute a mezzo “Portale Esercenti” dallo sportello per il Consumatore?”]; da quando lo sportello Portale Esercenti è stato istituito se n'è occupata la ricorrente e penso che se ne sia occupata soltanto la ricorrente. ADR: In ordine al capitolo 4) del ricorso [cfr. secondo cui “vero che la IGnora su PA indicazione del Datore di Lavoro, nella persona del Direttore e della Dott.ssa Testimone_1
sin dal mese dal 2013 ad oggi ha partecipato agli incontri finalizzati alla chiusura Parte_3 di pratiche con clienti, avvocati e associazioni di consumatori”], posso confermare che la ricorrente ha partecipato agli incontri finalizzati alla definizione delle controversie attivate dai clienti per il tramite di avvocati e associazioni dei consumatori. Allo stesso modo confermo che la IG.ra ha prestato la sua attività nei termini indicati PA nell'ultimo capoverso del capitolo 4) [cfr. secondo cui “ha offerto supporto tecnico alla Dott.ssa durante le conciliazioni con Sportello Unico per la risoluzione di pratiche con clienti e Pt_2 predisposto relazioni e/o pareri in favore dell'Ufficio legale (richiesti dagli avv.ti incaricati) CP_1 quale supporto per la redazione delle comparse di costituzione e risposta da depositare a seguito degli atti di citazione in opposizione ai decreti ingiuntivi”] ADR. Con riferimento al capitolo 5) del ricorso [cfr. secondo cui “5) Vero che, la IGnora PA del 2017 al 2020 ha svolto attività di analisi dei dati trasmessi dal distributore e rilevato dati di lettura incongruenti che hanno comportato un recupero di circa 1.524,325 mc e ricavi in termini economici pari a: 136.435,48 euro per l'anno 2017, a seguito della definizione di 40 pratiche;
159.871,38 euro, per l'anno 2018, a seguito di 57 pratiche chiuse;
142.932,01 euro, per l'anno 2019, a seguito di 32 pratiche definite;
euro 68.549,66, per l'anno 2020 a seguito della definizione di 5 pratiche.”], confermo che la ricorrente ha svolto l'attività ivi descritta, ma non posso confermare i numeri indicati. Il teste risponde alle domande ammesse rispetto alle difese di (pag. 15 e 16 della CP_1 memoria difensiva). ADR. Con riferimento al capitolo 4 [cfr. secondo cui “4. “dal 1°.07.2013 al 1°.07.2014 la PA ha svolto attività presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico (Ufficio U.R.P.), sotto la direzione ed il
7 controllo del Dirigente , eseguendo le direttive dallo stesso impartite, in assenza di Testimone_1 una procedura standardizzata”;”], confermo che la ricorrente è stata addetta all'ufficio URP sotto la mia direzione ed il mio controllo, seguendo procedure standardizzate. ADR. Confermo il capitolo 5 [cfr. secondo cui “5. “dal dicembre 2014 l'attività svolta presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico è stata procedimentalizzata, attraverso l'approvazione e introduzione del cd. Portale Esercenti e la relativa procedura”;”]; ADR. Confermo il capitolo 6 [cfr. secondo cui “6. “il Portale Esercenti era un canale di comunicazione formale tra l'Ente e i consumatori ed è stato dismesso nel dicembre 2016”;”], non ricordo quando il portale venne dismesso, confermo la procedura. ADR. Confermo il capitolo 7 [cfr. secondo cui “7. “dal dicembre 2014 al 1°.07.2016 l'attività svolta presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico - gestione reclami consisteva nel seguire pedissequamente quanto previsto da “le Regole del Portale proposte dallo Sportello, composte dall'Allegato A (Regolamento di funzionamento) e dall'Allegato B (Manuale Utente)”;”]. ADR: Confermo il capitolo 8 [cfr. secondo cui “8. “dal 1°.07.2016 all'attualità, l'attività svolta presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico – gestione reclami consisteva e consiste nel seguire pedissequamente la procedura standardizza prevista dal Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (cd. TIQV)”;”]. ADR. Confermo che sino all'epoca del mio pensionamento (31/10/2022) la IG.ra ha PA operato sotto la mia direzione e sotto il mio controllo;
nulla posso dire per il periodo successivo. Tanto con riferimento al cap. 9 [cfr. secondo cui “9. “dal 1°.07.2013 al 1°.11.2022, la ha PA svolto l'attività lavorativa sotto la direzione ed il controllo del Dirigente dott. e dal Testimone_1 1° novembre 2022, epoca del pensionamento del predetto Dirigente, ad oggi sotto la responsabilità della dott.ssa ;”]. Parte_3 ADR. Confermo che sino al 31/10/2022 le note di riscontro ai clienti venivano predisposte dalla IG.ra e trasmesse al sottoscritto per la firma. La IG.ra riceveva il reclamo, lo PA PA analizzava, attivava i processi conseguenti (es. corrispondenza dei dati tecnici di distribuzione rispetto al parametro regolamentare dell'ARERA, evinto da delibere della ARERA stessa, per poi predisporre il documento finale sottoposto alla mia firma. ADR. Confermo la circostanza di cui al punto n. 11 della memoria difensiva [cfr. secondo cui “11.
“dal 1°.01.2017 il cd. Portale esercenti è stato sostituito dal portale del consumatore, il cui accesso dal 1°.01.2017 al 1°.11.2022 era riservato esclusivamente al Dirigente e alla Testimone_1 dott.ssa e dal 1°.11.2022 all'attualità è riservato solo alla dott.ssa Parte_3 Pt_3 ;”].
[...] ADR. Confermo la circostanza di cui al punto n. 12 della memoria difensiva [cfr. secondo cui “12.
“dal 1°.01.2017 l'attività conciliativa e di gestione stragiudiziale delle instaurande controversie sono svolte attraverso l'accesso al portale dei consumatori e fino al 1°.11.2022 erano di competenza esclusiva del Dirigente e dal 1°.11.2022, epoca del pensionamento del , Testimone_1 Tes_1 della dott.ssa ;”]. Pt_2
Nel senso dello svolgimento di attività di analisi dei reclami della clientela e dei dati agli stessi afferenti, nell'ambito di procedure standardizzate, con incarico di istruire le relative pratiche ai fini della predisposizione delle note di riscontro da sottoporre al vaglio dei propri responsabili, milita pure la deposizione resa dalla teste IG.ra la quale, dipendente della resistente dal 2001, Parte_3 all'attualità responsabile dell'area gestione clienti, ascoltata alla medesima udienza del 15.04.2025, ha riferito:
“ADR. Sono dipendente di dal 2001, attualmente sono responsabile dell'AREA CP_1 GESTIONE CLIENTI. Rispondo alla domanda formulata nel ricorso pag. 14-15. ADR: Posso rispondere alla domanda che mi viene posta solo dal 1° novembre 2022, in merito alla circostanza sub. 1) [cfr. secondo cui “vero che la IGnora a partire dal 2013 ad oggi ha PA svolto l'attività di analisi e valutazione di reclami e di richieste di informazioni pervenute a mezzo
8 corrispondenza (raccomandata a.r., posta ordinaria, mail etc..) o provenienti da front office, dall'ufficio recupero crediti o dall'ufficio commerciale?”], nulla posso riferire. ADR: Sulla circostanza sub 2) [cfr. secondo cui “vero che la Signora sin dal 2013 ad PA oggi ha il compito di interfacciarsi con le aziende di distribuzione per tutti gli aspetti legati alla gestione dei clienti?”] posso riferire che sempre a partire dal 1° novembre 2022 è vero, preciso, però, che la maggior parte dei dipendenti aveva detto compito. ADR: Sulla circostanza sub. 4) [cfr. secondo cui “vero che la IGnora su indicazione del PA Datore di Lavoro, nella persona del Direttore e della Dott.ssa sin Testimone_1 Parte_3 dal mese dal 2013 ad oggi ha partecipato agli incontri finalizzati alla chiusura di pratiche con clienti, avvocati e associazioni di consumatori”] confermo che la IG.ra ha partecipato PA agli incontri finalizzati alla chiusura di pratiche con clienti e avvocati, dal 2022 ad oggi preciso che detta attività viene svolta anche da altri dipendenti, quali ad es. la IG.ra , Testimone_2 ultimamente dall'anno scorso/due anni fa, dal collega IG. . Parte_4 Con riferimento alle conciliazioni, l'unica referente sono io, e la IG.ra mi ha dato PA supporto tecnico in quanto ha gestito le pratiche (analizza i consumi, controlla misurazioni). Dal 2008 fino ad oggi sono responsabile dell'Ufficio legale e posso riferire che la IG.ra PA ha predisposto relazioni in merito alla ricostruzione delle pratiche. La IG.ra come me, PA non ha predisposto pareri. ADR: Sulla circostanza sub 5) [cfr. secondo cui “Vero che, la IGnora del 2017 al 2020 PA ha svolto attività di analisi dei dati trasmessi dal distributore e rilevato dati di lettura incongruenti che hanno comportato un recupero di circa 1.524,325 mc e ricavi in termini economici pari a: 136.435,48 euro per l'anno 2017, a seguito della definizione di 40 pratiche;
159.871,38 euro, per l'anno 2018, a seguito di 57 pratiche chiuse;
142.932,01 euro, per l'anno 2019, a seguito di 32 pratiche definite;
euro 68.549,66, per l'anno 2020 a seguito della definizione di 5 pratiche”] nulla posso dire, se non il fatto che per questa attività si relazionava con il dirigente dott. . Tes_1 A questo punto la teste risponde sui capitoli di prova contenuti alle pagine 15-16 della memoria difensiva. ADR: Sulla circostanza sub 4) [cfr. secondo cui “dal 1°.07.2013 al 1°.07.2014 la ha PA svolto attività presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico (Ufficio U.R.P.), sotto la direzione ed il controllo del Dirigente , eseguendo le direttive dallo stesso impartite, in assenza di Testimone_1 una procedura standardizzata”] posso riferire che effettivamente nel periodo indicato la IG.ra ha svolto attività presso l'URP, altro non so. PA ADR: Sulla circostanza sub 5) [cfr. secondo cui “dal dicembre 2014 l'attività svolta presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico è stata procedimentalizzata, attraverso l'approvazione e introduzione del cd. Portale Esercenti e la relativa procedura”] posso dire che so della esistenza del portale esercenti che ora non c'è più. ADR: Confermo la circostanza sub 6) [cfr. secondo cui “il Portale Esercenti era un canale di comunicazione formale tra l'Ente e i consumatori ed è stato dismesso nel dicembre 2016”]; se mal non ricordo, il portale è stato dimesso nel dicembre 2016. ADR: Sulla circostanza sub 7) [cfr. secondo cui “dal dicembre 2014 al 1°.07.2016 l'attività svolta presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico – gestione reclami consisteva nel seguire pedissequamente quanto previsto da “le Regole del Portale proposte dallo Sportello, composte dall'Allegato A (Regolamento di funzionamento) e dall'Allegato B (Manuale Utente)”] penso di poter confermare la circostanza ivi indicata. ADR: Sulla circostanza sub 8) [cfr. secondo cui “dal 1°.07.2016 all'attualità, l'attività svolta presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico – gestione reclami consisteva e consiste nel seguire pedissequamente la procedura standardizza prevista dal Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (cd. TIQV)”] posso confermare che l'attività svolta dall'URP deve necessariamente seguire il c.d. TIQV in quanto tenuto normativamente a seguire detta direttiva.
9 ADR: Sulla circostanza sub 9) [cfr. secondo cui “dal 1°.07.2013 al 1°.11.2022, la ha PA svolto l'attività lavorativa sotto la direzione ed il controllo del Dirigente dott. e dal Testimone_1 1° novembre 2022, epoca del pensionamento del predetto Dirigente, ad oggi sotto la responsabilità della dott.ssa ] confermo detta circostanza Parte_3 ADR: Sulla circostanza sub 10) [cfr. secondo cui “era ed è onere della IG.ra inoltrare le PA note di riscontro ai clienti, da lei predisposte, prima al dott. e dal 1°.11.2022 alla dott.ssa Tes_1 perché queste venissero corrette e vagliate prima di essere ufficialmente trasmesse”] Pt_2 confermo detta circostanza. ADR: Sulla circostanza sub 11) [cfr. secondo cui “dal 1°.01.2017 il cd. Portale esercenti è stato sostituito dal portale del consumatore, il cui accesso dal 1°.01.2017 al 1°.11.2022 era riservato esclusivamente al Dirigente e alla dott.ssa e dal 1°.11.2022 Testimone_1 Parte_3 all'attualità è riservato solo alla dott.ssa ] confermo quanto mi viene letto, in quanto Parte_3 vi è bisogno di una delega notarile del CdA per poter accedere al portale esercenti. ADR: Sulla circostanza sub 12) [cfr. secondo cui “dal 1°.01.2017 l'attività conciliativa e di gestione stragiudiziale delle instaurande controversie sono svolte attraverso l'accesso al portale dei consumatori e fino al 1°.11.2022 erano di competenza esclusiva del Dirigente e dal Testimone_1 1°.11.2022, epoca del pensionamento del , della dott.ssa confermo la circostanza e Tes_1 Pt_2 preciso che di fatto le attività descritte erano svolte da me prevalentemente anche quando vi era in servizio il dirigente dott. , tanto anche in collaborazione con la IG.ra Testimone_1 PA
ADR: Confermo di aver ricevuto dalla dott.ssa le mail del 29/03/2023 e 20/11/2024 che PA mi vengono mostrate (doc. 3 del fascicolo di parte resistente), le note prima di essere trasmesse a mezzo PEC devono essere lette e, se io ritengo che sia il caso, corrette.”.
Dunque, all'esito dell'istruttoria orale espletata, può affermarsi che la parte ricorrente ha svolto principalmente attività di esame dei reclami della clientela, analisi dei dati agli stessi afferenti, nell'ambito di procedure standardizzate, ai fini della redazione delle note di riscontro da sottoporre al vaglio dei propri responsabili.
Ne discende come le mansioni svolte dalla ricorrente non appaiano esorbitanti dal perimetro contrattuale del livello 4 e 5 del CCNL applicato, riconosciuti alla lavoratrice in costanza di rapporto a far data rispettivamente dal 01.07.2013 e dal 01.07.2014.
Si rammenta, infatti, secondo la relativa declaratoria contrattuale del CCNL applicato, appartiene al 4 livello il lavoratore che:
“-svolge attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali oppure attività operative con particolare specializzazione che di norma comportano coordinamento di altri lavoratori;
-opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate con contenuti margini di discrezionalità.
-è responsabile dei risultati operativi delle attività nel rispetto dei livelli di qualità prefissati;
-si avvale di informazioni differenziate che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
-possiede approfondite conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento. ”. E tra i profili professionali è dato ritrovare proprio quelli di:
“ADDETTO GESTIONE CLIENTI Lavoratore con conoscenza specifica delle diverse fasce di mercato e dei sistemi tariffari che, oltre a svolgere attività di carattere informativo, gestisce richieste e pratiche contrattuali anche non standardizzate e per diverse linee di prodotto, operando anche attraverso canali telefonici e/o telematici. ADDETTO LEGALE/AFFARI GENERALI
10 Lavoratore che recepisce e predispone gli elementi necessari alla definizione delle pratiche di contenzioso e gestisce l'archivio legale/societario. ADDETTO TUTELA CLIENTI Lavoratore che provvede alle attività istruttorie per la gestione dei reclami pervenuti dalla clientela, ivi inclusa la ricezione degli stessi allo sportello, e alla raccolta dei dati per analisi di customer satisfaction e/o in materia di standard di servizio per l'Autorità di controllo”.
Nel livello 5 del CCNL per il settore Gas-Acqua è, poi, ricompreso il personale che:
“-svolge, anche con l'ausilio di altri lavoratori, attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali ovvero attività operative di elevata specializzazione o che comportano coordinamento, sovrintendenza e controllo di altri lavoratori, in squadra ovvero di volta in volta assegnati;
-opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate, con margini definiti di discrezionalità;
-risponde dei risultati delle attività svolte e coordinate nel rispetto degli standard temporali, quantitativi e qualitativi assegnati alla singola attività;
-si avvale di informazioni di media complessità che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
-possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore con specifica esperienza e formazione e conoscenze pratiche di grado professionale riferite a tecniche, tecnologie e processi operativi;
cura forme di addestramento, formazione e/o specializzazione nei settori di competenza dei propri collaboratori o di personale anche esterno”.
Difatti, appaiono del tutto confacenti al ruolo attribuito in azienda alla ricorrente le descrizioni dei profili professionali esemplificativi della declaratoria del richiamato 5° livello:
“ … ADDETTO ESPERTO CONTABILITA'/CONTROLLO DI GESTIONE Lavoratore che coordina più fasi di processi amministrativi e/o di controllo di gestione, garantendo per la parte di competenza la correttezza dei dati ed il rispetto degli adempimenti;
effettua analisi e predispone report per le posizioni superiori;
fornisce indicazioni per l'aggiornamento e/o l'adeguamento delle procedure.
… omissis … ADDETTO FATTURAZIONE E GESTIONE CREDITI Lavoratore che coordina il processo di fatturazione attiva, fino alla gestione dei crediti, garantendone il controllo e la correzione delle anomalie rilevate;
verifica le posizioni debitorie ed attiva il recupero dei crediti;
effettua analisi e predispone report di tipo finanziario. ADDETTO ESPERTO CLIENTI Lavoratore che coordina le attività, svolte anche attraverso canali telefonici/telematici, relative a tutti i segmenti di clientela aziendali, garantendo la correttezza delle pratiche contrattuali e il rispetto delle condizioni economico-normative relative;
effettua analisi e predispone report di tipo amministrativo e gestionale sulla clientela.”.
Come sopra già evidenziato, parte ricorrente non può che essere inquadrata nel detto livello quinto poiché opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate, con margini definiti di discrezionalità, nel rispetto degli standard temporali, quantitativi e qualitativi, avvalendosi di informazioni di media complessità che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale.
Ne deriva che le mansioni svolte non risultano, viceversa, riconducibili alla declaratoria di cui al livello di inquadramento odiernamente preteso, 6 livello professionale del CCNL applicato cui appartiene il personale che:
11 “-svolge attività professionali tecniche/amministrative/commerciali, caratterizzate da guida, coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori in attività complesse o ad elevato contenuto specialistico, che richiedono la conoscenza di tecniche e tecnologie avanzate ed innovative;
-opera con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate, con discrezionalità di interpretazione delle regole e di adattamento delle procedure date;
-ha responsabilità sui risultati qualitativi e quantitativi delle attività svolte o coordinate e della discrezionalità esercitata;
-si avvale di informazioni differenziate e complesse, che gestisce nell'ambito della propria discrezionalità;
-possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore e/o con approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale relative a processi e metodologie di lavoro. ELEMENTI QUALIFICANTI:
1.ATTIVITA' D'INTERPRETAZIONE DI NORME
2.AUTONOMIA DI TEMPI E METODOLOGIE SUPERIORE ALLA SETTIMANA
3.RESPONSABILITA' DELL'IMPOSTAZIONE DI RELAZIONI INTERPERSONALI E/O ESTERNE E/O DEL COORDINAMENTO FUNZIONALE DELLE RISORSE UMANE
4.TRATTAMENTO INFORMAZIONI COMPLESSE
5.ESPERIENZA ELEVATA SU PIU' CAMPI SPECIALISTICI E ISTRUZIONE DI LIVELLO SUPERIORE”.
Tra i vari profili professionali campione espressione della declaratoria contrattuale del livello 6 vi sono:
“ESPERTO SVILUPPO CLIENTI Lavoratore che, sulla base delle analisi dei consumi e dei fabbisogni del cliente, tenuto conto dei prezzi di approvvigionamento e vettoriamento, predispone i dati tecnico-economici per la presentazione di offerte a clienti sul libero mercato;
effettua altresì analisi di mercato e studi analoghi. ESPERTO AMMINISTRAZIONE E FINANZIARIO Lavoratore che opera in area amministrativo/contabile/finanziario curando le attività che garantiscono il soddisfacimento degli adempimenti di legge e contrattuali e proponendone l'interpretazione. Predispone la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni contabili e/o finanziarie, ecc.. ESPERTO PIANIFICAZIONE/CONTROLLO DI GESTIONE Lavoratore che provvede all'attività di raccolta, elaborazione e analisi dei dati e alla rilevazione degli scostamenti. Interagisce con le altre funzioni aziendali partecipando alla redazione de consuntivi economico-finanziari e dei documenti quali il budget, il piano programma, ecc..
… omissis… ESPERTO CONTRATTI DI VETTORIAMENTO Lavoratore che collabora, fornendo il supporto specialistico di competenza, alla definizione dei contratti di vettoriamento fra azienda di distribuzione e azienda di vendita e ne segue l'aggiornamento in relazione all'evoluzione del suddetto sistema.
Parte_5 Lavoratore che provvede al monitoraggio dei livelli di servizio per l'Autorità, interagendo con le unità organizzative aziendali coinvolte.”.
Invero, le mansioni svolte dalla parte ricorrente non consistono nella guida, coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori in attività complesse o ad elevato contenuto specialistico, che richiedono la conoscenza di tecniche e tecnologie avanzate ed innovative;
né le attività dall'istante espletate risultano connotate da discrezionalità di interpretazione delle regole e di adattamento delle procedure e, in definitiva, da responsabilità sui risultati qualitativi e quantitativi delle attività svolte o coordinate
12 e della discrezionalità esercitata, come postulato dalla definizione del livello 6 del CCNL di categoria, bensì dovendo ella rispondere dei risultati delle attività svolte “nel rispetto degli standard temporali, quantitativi e qualitativi assegnati alla singola attività”.
Di tanto v'è conferma nel testo della e-mail del 13.03.2014 inoltrata dalla IG.ra al PA dirigente dell'epoca, dott. , con cui la ricorrente domandava al diretto superiore “va Testimone_1 bene così?”, in relazione ad una nota di riscontro ad una richiesta di informazioni in merito agli indennizzi automatici (v. all. 5 del fascicolo di parte ricorrente). Del resto, del medesimo tenore risultano le e-mail trasmesse dalla dipendente alla dott.ssa Pt_3
nelle date del 29.03.2023 e del 20.11.2024, con le quali la IG.ra chiedeva
[...] PA testualmente “CORREGGI PER CORTESIA??? ” e .grazie!” riferendosi ai Per_1 Per_2 riscontri da inoltrare ai clienti (v. all. 3 del fascicolo di parte resistente).
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso non merita accoglimento.
Le natura della controversia, nonché la relativa complessità dell'accertamento fattuale suggeriscono, tuttavia, di disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di PA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato l'01.08.2024, così CP_1 provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate. Bari, lì 30.09.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
13