Versione
3 giugno 1985
3 giugno 1985
Art. 55.
Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione di cui all' articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848 , del Fondo per il culto, dei Fondi di beneficenza e religione nella citta' di Roma e delle Aziende speciali di culto, denominate Fondo clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto - gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, e' riunito dal 1° gennaio 1987 in patrimonio unico con la denominazione di Fondo edifici di culto.
Il Fondo edifici di culto succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti.
Nota all' art. 55, primo comma:
La legge 27 maggio 1929, n. 848 , reca "Disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto". L'art. 18 di detta legge prevede:
"Gli Economati generali ed i Subeconomati dei benefici vacanti sono soppressi.
I patrimoni degli Economati generali dei benefici vacanti e dei Fondi di religione dei territori annessi al regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , e del regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 , sono riuniti in un patrimonio unico, che e' destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione.
I redditi di tali patrimoni saranno congruamente integrati con apposti stanziamenti nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto".
Va tenuto presente che l' art. 1 del regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1080 , convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 455 , ha devoluto le attribuzioni gia' spettanti al Ministero di grazia e giustizia e alle procure generali presso le corti d'appello, rispettivamente, al Ministero dell'interno ed alle prefetture.
Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione di cui all' articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848 , del Fondo per il culto, dei Fondi di beneficenza e religione nella citta' di Roma e delle Aziende speciali di culto, denominate Fondo clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto - gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, e' riunito dal 1° gennaio 1987 in patrimonio unico con la denominazione di Fondo edifici di culto.
Il Fondo edifici di culto succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti.
Nota all' art. 55, primo comma:
La legge 27 maggio 1929, n. 848 , reca "Disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto". L'art. 18 di detta legge prevede:
"Gli Economati generali ed i Subeconomati dei benefici vacanti sono soppressi.
I patrimoni degli Economati generali dei benefici vacanti e dei Fondi di religione dei territori annessi al regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , e del regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 , sono riuniti in un patrimonio unico, che e' destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione.
I redditi di tali patrimoni saranno congruamente integrati con apposti stanziamenti nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto".
Va tenuto presente che l' art. 1 del regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1080 , convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 455 , ha devoluto le attribuzioni gia' spettanti al Ministero di grazia e giustizia e alle procure generali presso le corti d'appello, rispettivamente, al Ministero dell'interno ed alle prefetture.
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Perugia, sez. I, sentenza 18/05/2016, n. 450Provvedimento: […] A) sussiste violazione degli artt. 31 e 55 della legge n. 222 del 1985 nonché dell'art. 28 del DPR n. 33 del 1987 in quanto dette disposizioni prevedono l'esercizio del potere ministeriale di variazione dell'intestazione catastale, in favore del Fondo degli Edifici per il Culto, nella sola ipotesi in cui i beni provengano da uno dei fondi o enti di cui all'art. 55 della legge n. 222 del 1985 (tra questi: il Fondo per il Culto e il Fondo Beneficienza Roma). […]Leggi di più...
- legge n. 222 del 1985·
- gestione di beni ecclesiastici·
- difetto di presupposti·
- correttezza dell'esercizio del potere amministrativo·
- Fondo Edifici di Culto·
- variazione catastale·
- difetto di istruttoria·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- annullamento di atto amministrativo·
- difetto di motivazione