Articolo 12 della Legge 23 giugno 1970, n. 503
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 agosto 1970
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Versione
18 agosto 1993
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Versione
24 dicembre 1996
Art. 12.
La revisione della gestione degli istituti zooprofilattici sperimentali e' affidata ad un collegio sindacale composto da un funzionario, designato dal Ministero del tesoro, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero della sanita' scelto tra i funzionari della carriera direttiva amministrativa o di ragioneria del Ministero stesso e da un membro designato dal consiglio di amministrazione dell'istituto, che sia estraneo a questo e che risulti iscritto in uno degli albi dei revisori delle province comprese nella circoscrizione dell'istituto.
Il collegio sindacale e' nominato dal Ministro per la sanita' e provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.
Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. (3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 17 , 18 , 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993 , in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994. --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 17 , 18 , 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993 , in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Entrata in vigore il 24 dicembre 1996