TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
Il Giudice
preso atto delle conclusioni come precisate, decide la causa come segue
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3473/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'avv. Stefania Giampà; Parte_1
- Ricorrente;
e
- Controparte_1 Parte_2
- Resistenti contumaci;
MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente agiva in giudizio per ottenere la liberazione di un immobile ad usi abitativo abusivamente occupato dalle parti resistenti che non si costituivano.
In data 28 Gennaio 2025 la parte ricorrente comunicava l'intervenuto rilascio dell'immobile e la conseguente cessazione della materia del contendere.
Quest'ultima va dunque dichiarata da questo Giudice con compensazione delle spese di lite così come richiesto dalla stessa ricorrente.
P.Q.M.
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 11 Febbraio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
Pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
Il Giudice
preso atto delle conclusioni come precisate, decide la causa come segue
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3473/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'avv. Stefania Giampà; Parte_1
- Ricorrente;
e
- Controparte_1 Parte_2
- Resistenti contumaci;
MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente agiva in giudizio per ottenere la liberazione di un immobile ad usi abitativo abusivamente occupato dalle parti resistenti che non si costituivano.
In data 28 Gennaio 2025 la parte ricorrente comunicava l'intervenuto rilascio dell'immobile e la conseguente cessazione della materia del contendere.
Quest'ultima va dunque dichiarata da questo Giudice con compensazione delle spese di lite così come richiesto dalla stessa ricorrente.
P.Q.M.
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 11 Febbraio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
Pag. 2 di 2