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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/05/2025, n. 5461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5461 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carla Sorrentini, preliminarmente dà atto che, con riferimento all'udienza del 29/5/2025, è stata disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento ritualmente comunicato alle parti;
lette le note di trattazione scritta depositate dall'opposto in data 26/5/2025;;
p.q.m.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue.
R.G. n. 17812/2019
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 17812/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Enrico D'Ascia, in virtù di procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
OPPONENTE
E
DEL GIUDICE c.f. , rapp.to e difeso CP_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. Massimo D'Amore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione depositata in data 12/1/2024 in sostituzione di precedente difensore.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa e note scritte depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va premesso che l'art. 7 comma 3 del D.lgs. n. 164/2024, cd. correttivo
Cartabbia, ha previsto che "In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183- quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023". Ne deriva, pertanto, che il comma terzo dell'art. 281sexies c.p.c., come modificato dal
D.lgs. n. 149/2022, che ha previsto che la sentenza ex art. 281sexies c.p.c. ove non pronunciata in udienza possa essere depositata nei successivi 30 giorni, si applica, per effetto della norma transitoria contenuta nel richiamato decreto n. 164, anche ai giudizi già pendenti alla data del 28/2/2023 e, dunque, anche alla causa in oggetto, la cui sentenza viene depositata in data odierna.
Tanto precisato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2666/2019, emesso da questo Tribunale in data 8/4/2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma Controparte_2
€ 60.000,00, oltre interessi e spese di procedura, in virtù di scrittura privata sottoscritta in data 14/1/2013.
A sostegno dell'opposizione deduceva:
- che la suindicata scrittura privata era priva dei requisiti essenziali e, dunque, inefficace tra le parti;
- che, in particolare, quale causa del negozio, era indicato un pregresso debito che il vantava nei suoi confronti, da pagarsi in 12 effetti cambiari;
CP_2
- che, invece, non aveva mai percepito somme dal predetto, ma era stata costretta dal proprio marito, a firmare le suddette cambiali, per rapporti Persona_1
di dare e avere interni alla famiglia, sconosciuti ad essa opponente;
- che le cambiali e la scrittura privata erano state sottoscritte per occultare un'operazione di prestito finanziario comprensiva di interessi usurai contrari a norma imperativa;
- che, comunque, nella suindicata scrittura privata non era stato specificata la causa del rapporto, essendo stato solo indicato un debito di essa istante.
Chiedeva, pertanto, annullarsi il decreto ingiuntivo opposto e dichiararsi la nullità della scrittura privata per illiceità della causa;
dichiararsi l'estinzione del debito portato dalle cambiali;
in via subordinata, dichiararsi la prescrizione del debito per intervenuta prescrizione triennale, con vittoria delle spese di giudizio. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il che, CP_2
resistendo all'opposizione, ne chiedeva il rigetto in ragione della sua dedotta infondatezza. Evidenziava, in particolare, che, benchè nella scrittura privata del
14/1/2013 erano richiamati 6 effetti cambiari, tali titoli non erano stati posti a fondamento del credito azionato in quanto rilasciati a garanzia del pagamento rateale mensile di € 1.000,00 dell'originario credito di € 72.000,00
Con provvedimento reso in data 18/12/2018, veniva concessa, ai sensi dell'art. 648, comma 1°, c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Indi, rigettata, in data 7/6/2022, l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione proposta dall'opponente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, in data odierna, veniva decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione proposta è infondata e va rigettata.
Preliminarmente, deve escludersi che il credito azionato si sia estinto per intervenuta prescrizione, trovando applicazione il termine ordinario decennale e non quello triennale, come eccepito dalla , non ricorrendo nessuna delle Parte_1
fattispecie di prescrizione breve previste dall'art. 2956 c.c.
Tanto premesso, nello stretto merito, va osservato che la scrittura privata del
14/1/2013, con la quale la si riconosceva debitrice del della Parte_1 CP_2 somma di € 72.000,00, impegnandosi alla restituzione della stessa mediante pagamenti rateali di € 1.000,00 mensili, deve qualificarsi alla stregua di una promessa di pagamento. Come è noto, tale fattispecie non costituisce fonte autonoma di obbligazioni ma rappresenta una mera astrazione processuale della causa debendi, con conseguente dispensa per il beneficiario di provare l'esistenza del rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria (cfr. ex multis,
Cass. 28/8/2024, n. 23285). Tale astrazione processuale opera, inoltre, anche nell'ipotesi in cui la promessa sia titolata ossia contenga l'indicazione della causa debendi.
Discende da ciò, pertanto, che la generica indicazione, nella suindicata scrittura, dell'esistenza di un “debito” pregresso della , non è causa di Parte_1
invalidità dell'atto per mancanza di causa, come eccepito da quest'ultima, ma è proprio l'effetto tipico di tale fattispecie caratterizzata dall'astrazione della causa debendi. La conseguenza è che, in virtù dell'inversione dell'onere della prova, incombeva sulla provare la sussistenza di eventuali ragioni di invalidità Parte_1
del rapporto sottostante. La predetta, invece, si è limitata alla mera allegazione di non meglio specificate ragioni di nullità e/o annullabilità di tale rapporto, di cui, tuttavia, non ha fornito alcuna prova.
Pertanto, l'opposizione proposta non può che essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo a norma dell'art. 648 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come aggiornati al D.M. n. 147/2022, con attribuzione all'avv. Massimo
D'Amore stante la dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , con atto di citazione notificato in data Parte_1
10/6/2019 nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo , Controparte_2
2666/2019, emesso da questo Tribunale in data 8/4/2019 così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_2
delle spese processuali, che liquida in € 7.052,00 per compensi
[...]
professionali, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Massimo D'Amore.
Napoli, 31/5/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carla Sorrentini, preliminarmente dà atto che, con riferimento all'udienza del 29/5/2025, è stata disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento ritualmente comunicato alle parti;
lette le note di trattazione scritta depositate dall'opposto in data 26/5/2025;;
p.q.m.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue.
R.G. n. 17812/2019
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 17812/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Enrico D'Ascia, in virtù di procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
OPPONENTE
E
DEL GIUDICE c.f. , rapp.to e difeso CP_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. Massimo D'Amore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione depositata in data 12/1/2024 in sostituzione di precedente difensore.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa e note scritte depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va premesso che l'art. 7 comma 3 del D.lgs. n. 164/2024, cd. correttivo
Cartabbia, ha previsto che "In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183- quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023". Ne deriva, pertanto, che il comma terzo dell'art. 281sexies c.p.c., come modificato dal
D.lgs. n. 149/2022, che ha previsto che la sentenza ex art. 281sexies c.p.c. ove non pronunciata in udienza possa essere depositata nei successivi 30 giorni, si applica, per effetto della norma transitoria contenuta nel richiamato decreto n. 164, anche ai giudizi già pendenti alla data del 28/2/2023 e, dunque, anche alla causa in oggetto, la cui sentenza viene depositata in data odierna.
Tanto precisato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2666/2019, emesso da questo Tribunale in data 8/4/2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma Controparte_2
€ 60.000,00, oltre interessi e spese di procedura, in virtù di scrittura privata sottoscritta in data 14/1/2013.
A sostegno dell'opposizione deduceva:
- che la suindicata scrittura privata era priva dei requisiti essenziali e, dunque, inefficace tra le parti;
- che, in particolare, quale causa del negozio, era indicato un pregresso debito che il vantava nei suoi confronti, da pagarsi in 12 effetti cambiari;
CP_2
- che, invece, non aveva mai percepito somme dal predetto, ma era stata costretta dal proprio marito, a firmare le suddette cambiali, per rapporti Persona_1
di dare e avere interni alla famiglia, sconosciuti ad essa opponente;
- che le cambiali e la scrittura privata erano state sottoscritte per occultare un'operazione di prestito finanziario comprensiva di interessi usurai contrari a norma imperativa;
- che, comunque, nella suindicata scrittura privata non era stato specificata la causa del rapporto, essendo stato solo indicato un debito di essa istante.
Chiedeva, pertanto, annullarsi il decreto ingiuntivo opposto e dichiararsi la nullità della scrittura privata per illiceità della causa;
dichiararsi l'estinzione del debito portato dalle cambiali;
in via subordinata, dichiararsi la prescrizione del debito per intervenuta prescrizione triennale, con vittoria delle spese di giudizio. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il che, CP_2
resistendo all'opposizione, ne chiedeva il rigetto in ragione della sua dedotta infondatezza. Evidenziava, in particolare, che, benchè nella scrittura privata del
14/1/2013 erano richiamati 6 effetti cambiari, tali titoli non erano stati posti a fondamento del credito azionato in quanto rilasciati a garanzia del pagamento rateale mensile di € 1.000,00 dell'originario credito di € 72.000,00
Con provvedimento reso in data 18/12/2018, veniva concessa, ai sensi dell'art. 648, comma 1°, c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Indi, rigettata, in data 7/6/2022, l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione proposta dall'opponente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, in data odierna, veniva decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione proposta è infondata e va rigettata.
Preliminarmente, deve escludersi che il credito azionato si sia estinto per intervenuta prescrizione, trovando applicazione il termine ordinario decennale e non quello triennale, come eccepito dalla , non ricorrendo nessuna delle Parte_1
fattispecie di prescrizione breve previste dall'art. 2956 c.c.
Tanto premesso, nello stretto merito, va osservato che la scrittura privata del
14/1/2013, con la quale la si riconosceva debitrice del della Parte_1 CP_2 somma di € 72.000,00, impegnandosi alla restituzione della stessa mediante pagamenti rateali di € 1.000,00 mensili, deve qualificarsi alla stregua di una promessa di pagamento. Come è noto, tale fattispecie non costituisce fonte autonoma di obbligazioni ma rappresenta una mera astrazione processuale della causa debendi, con conseguente dispensa per il beneficiario di provare l'esistenza del rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria (cfr. ex multis,
Cass. 28/8/2024, n. 23285). Tale astrazione processuale opera, inoltre, anche nell'ipotesi in cui la promessa sia titolata ossia contenga l'indicazione della causa debendi.
Discende da ciò, pertanto, che la generica indicazione, nella suindicata scrittura, dell'esistenza di un “debito” pregresso della , non è causa di Parte_1
invalidità dell'atto per mancanza di causa, come eccepito da quest'ultima, ma è proprio l'effetto tipico di tale fattispecie caratterizzata dall'astrazione della causa debendi. La conseguenza è che, in virtù dell'inversione dell'onere della prova, incombeva sulla provare la sussistenza di eventuali ragioni di invalidità Parte_1
del rapporto sottostante. La predetta, invece, si è limitata alla mera allegazione di non meglio specificate ragioni di nullità e/o annullabilità di tale rapporto, di cui, tuttavia, non ha fornito alcuna prova.
Pertanto, l'opposizione proposta non può che essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo a norma dell'art. 648 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come aggiornati al D.M. n. 147/2022, con attribuzione all'avv. Massimo
D'Amore stante la dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , con atto di citazione notificato in data Parte_1
10/6/2019 nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo , Controparte_2
2666/2019, emesso da questo Tribunale in data 8/4/2019 così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_2
delle spese processuali, che liquida in € 7.052,00 per compensi
[...]
professionali, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Massimo D'Amore.
Napoli, 31/5/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)