TRIB
Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/11/2024, n. 4116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4116 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3946 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente tra
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti DI CICCO IMMACOLATA e MENNILLO FRANCESCO presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
), rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_1 C.F._2
in atti, dagli avv.ti IODICE GENEROSO MARCO TULLIO e IODICE ANTONIO presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/06/2024 la ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pastorano il 30/10/2010 con il resistente, dal quale erano nati due figli: l'11/08/2011 e il 17/04/2014. A sostegno della domanda Persona_1 Persona_2
deduceva che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del
1 giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con provvedimento di omologazione del 14/07/2022.
Nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare a quest'ultima con onere a carico del padre di farsi carico di tutte le spese per le utenze nonché degli oneri condominiali e TARI, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con i genitori, la previsione dell'obbligo a carico del resistente di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli di €
300,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie, la percezione a favore del padre dell'assegno unico relativo alla figlia . Perdurando lo stato di separazione, concludeva per la Per_1 pronuncia di divorzio, la conferma dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso di sé,
l'aumento dell'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento dei figli a € 1.000,00 (€
500,00 per ciascuno), oltre al 100% delle spese extra-assegno, la percezione per intero in proprio favore dell'assegno unico familiare, il riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di €
400,00 mensili nonché la quota del 40% del TFR del resistente.
Si costituiva il resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status e chiedendo, preliminarmente, la riunione degli ulteriori procedimenti pendenti aventi ad oggetto le modalità di affido dei figli (r.g. n. 3829/2024 e 4072/2024). In ordine alle altre statuizioni chiedeva il rigetto della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, e, conseguentemente, del riconoscimento di una quota di TFR.
Nelle more, le parti raggiungevano un accordo nei seguenti termini:
Per_ 1. I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo le Persona_2
disposizioni sull'affido condiviso, cosicché le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno adottate di comune accordo, mentre quelle riguardanti l'ordinaria amministrazione potranno essere adottate separatamente.
2. Il sig. acconsente al trasferimento dei figli dalla casa familiare sita in Controparte_1
IT (CE) presso l'immobile in Bellona (CE), alla Via Giovanni Limongi snc c/o Parco Emilia.
Con la sottoscrizione della presente, pertanto, la sig.ra rinuncia all'assegnazione della Pt_1
casa familiare disposta in suo favore in sede di separazione e restituisce al sig. tutte le Per_2
chiavi in proprio possesso dell'appartamento in IT e del relativo box auto, dichiarando di non conservarne altre per sé.
3. I figli minori, conseguentemente, a far data dalla pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio avranno collocamento prevalente e residenza anagrafica con la sig.ra presso Pt_1
l'immobile sito in Bellona (CE) alla Via Giovanni Limongi snc p.co Emilia snc.
2 4. Ai fini comunicativi con i genitori i minori sono dotati di utenza di telefonia mobile attraverso la quale sono liberi di contattarli ogni qualvolta ne sentano il bisogno, il tutto anche attraverso apposite app di messaggistica;
5. Il padre avrà ampia facoltà di visita dei figli minori, salvo diverso accordo che le patti potranno eventualmente raggiungere: a mero titolo esemplificativo il padre vedrà i figli due giorni alla settimana (il martedì ed il giovedì), dall'uscita di scuola alle ore 20.30 compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli e quelli lavorativi del padre.
6. A settimane alterne, il padre potrà tenere i figli dall'uscita di scuola del venerdì sino alle 20.30 della domenica successiva con pernottamento presso di lui, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori e con gli impegni di lavoro del padre.
7. Per quanto concerne le vacanze estive, i minori trascorreranno 15 giorni con il padre, secondo accordi che verranno stabiliti nel più ampio rispetto reciproco degli impegni delle parti, in ogni caso e comunque entro il giorno 15 giugno di ogni anno. Inoltre, i genitori avranno reciproca facoltà di tenere con sé i figli per una settimana aggiuntiva rispetto ai 15 giorni di cui sopra, orientativamente nel periodo compreso tra giugno e luglio o in altro periodo dell'anno in base alle proprie esigenze lavorative e di quelle scolastiche dei figli. Entrambi i coniugi assumono l'obbligo di comunicare indirizzo e recapito telefonico della località in cui condurranno i minori.
8. In attuazione del principio di bigenitorialità e previo accordo delle pa1ti istanti, i minori trascorreranno ad anni alterni a partire dall'anno corrente la Vigilia di Natale, il giorno di Natale
e l'Epifania, con un genitore ed il 26 dicembre, il 31 dicembre ed il l gennaio con l'altro.
Per le festività contigue (Vigila/Natale - Vigilia/Capodanno) dalle ore 15.00 del giorno precedente alle ore 21.00 del rientro, mentre per le altre dalle ore 9.00 alle 21 .00. Sempre ad anni alterni, nelle festività pasquali i coniugi terranno i figli l'uno la domenica di Pasqua, l'altro il lunedì detto dell'Angelo, dalle 9:00 sino alle 21.00, il tutto salvo diverso accordo.
9. I genitori, compatibilmente ai propri impegni professionali ed in ragione delle precipue necessità dei figli, definiranno un calendario di disponibilità ad accompagnare i bambini presso le strutture ove svolgono attività extra scolastiche.
10. Il sig. a titolo di concorso al mantenimento dei figli, verserà entro il giorno 10 di Per_2
ogni mese per 12 mensilità, sul Conto Corrente e/o Banco Posta intestato alla sig.ra Parte_1
la somma di € 400,00 per ciascun figlio (ovvero quella complessiva di € 800,00). Tale somma sarà come per legge annualmente aggiornata agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
11. Le parti espressamente approvano e adottano l'elencazione delle spese ricomprese nell'assegno di mantenimento e di quelle extra assegno contenuta nelle Linee Guida dettate in materia dal
3 Consiglio Nazionale Forense in data 29/11/2017 ed allegate sub A alla presente scrittura, che formano patte integrante e sostanziale del presente accordo.
12. Quanto alle spese extra assegno, il sig. provvederà al rimborso, con le modalità di cui Per_2
all'allegato A alla presente, secondo le seguenti percentuali:
(a) 80% per le spese per visite mediche non coperte dal SSN e odontoiatriche, in ragione dell'adesione da parte dello stesso al Fondo Fasdac attualmente in essere.
Tali spese potranno essere rimborsate unicamente a fronte della presentazione della documentazione richiesta dal Fondo Fasdac che la sig.ra si impegna a consegnare al Pt_1
affinché questi provveda alla richiesta di rimborso, previo rimborso all'anticipataria; Per_2
(b) 70% per tutte le altre spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, di cui all'allegato A alla presente;
(c) 50% per quanto riguarda, infine, ogni ulteriore spesa extra non ricompresa nelle elencazioni di cui ai precedenti punti a e b, nonché quelle non contemplate nell'allegato A alla presente. In ogni caso, le predette spese dovranno essere opportunamente concordate e, se anticipate, documentate.
13. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
14. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
15. Il sig. dichiara di rinunciare all'assegno unico per i figli a carico Controparte_1
attualmente dallo stesso percepito per la sola figlia e, conseguentemente, si Persona_1
impegna a comunicare all'INPS, entro e non oltre 15 giorni dalla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la rettifica di modo che gli AUU per entrambi i figli siano, da tale data, con esclusione di qualsiasi efficacia retroattiva, percepiti al 100% dalla sola sig.ra . Parte_1
16. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse di cui al precedente articolo 11. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie ove gli stessi vi hanno partecipato in tale misura.
17. Le pattuizioni di cui alla presente scrittura e, in pa1ticolare, le obbligazioni di natura economica non avranno efficacia retroattiva ma entreranno in vigore unicamente a far data
4 dall'udienza di comparizione delle parti innanzi al Tribunale per l'udienza del 5 novembre 2024 per la richiesta di divorzio congiunto.
18. I genitori si danno reciproco assenso al rilascio di ogni documento, nessuno escluso, valido per l'espatrio per i figli minori, ivi compresa l'annotazione sul passaporto o documenti equivalenti. Le parti si obbligano, inoltre, a rilasciare a semplice richiesta scritta le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie per consentire ai figli di viaggiare, anche all'estero, con uno dei due genitori.
19. Le patti, al fine di garantire ai figli il diritto a mantenere un rappo1to significativo e continuativo con gli ascendenti ex art. 317-bis c.c., riconoscono ed autorizzano che i figli, nei giorni di permanenza presso ciascun genitore, siano collocati anche presso i nonni.
20. Le parti si obbligano reciprocamente a non consentire ai figli l'iscrizione ai social network almeno fino all'età di 14 anni, per consentirne una corretta ed equilibrata crescita. In tal senso, le parti si obbligano reciprocamente a limitare, in modo ragionevole e sensato, e possibilmente ad evitare la pubblicazione di contenuti, video e foto riguardanti i minori sui propri account personali di eventuali social network.
21. Il sig. si obbliga a consegnare alla copia integrale per Controparte_1 CP_2
immagine degli hard disk contenenti le immagini fotografiche dei figli minori dal loro concepimento sino all'ultimo caricamento, il tutto senza alterazione del contenuto ivi presente o manipolazione dello stesso, ovvero senza differenza alcuna tra l'originale e la copia consegnata.
22. Ciascuna parte corrisponderà ai rispettivi avvocati il compenso per l'opera prestata.
23. Gli avvocati sottoscrivono il presente accordo anche per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.
I difensori rassegnavano le conclusioni chiedendo che il Tribunale volesse accogliere la domanda di divorzio e recepire in sentenza l'accordo raggiunto dalle parti. All'esito dell'udienza cartolare del
05/11/2024, la causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 14/07/2022, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data
14/07/2022. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
5 L'accordo sopra riportato, non essendo in contrasto con norme imperative ed essendo conforme all'interesse dei figli minori, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Considerato l'accordo raggiunto dalle parti e l'assenza di un'effettiva soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PASTORANO (CE) in data 30/10/2010 da nata il Parte_1
10/09/1982 a CAPUA (CE), e nato il [...] a [...]; Controparte_1
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PASTORANO (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152septies disp. att. c.p.c., 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2010);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 05/11/2024
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3946 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente tra
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti DI CICCO IMMACOLATA e MENNILLO FRANCESCO presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
), rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_1 C.F._2
in atti, dagli avv.ti IODICE GENEROSO MARCO TULLIO e IODICE ANTONIO presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/06/2024 la ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pastorano il 30/10/2010 con il resistente, dal quale erano nati due figli: l'11/08/2011 e il 17/04/2014. A sostegno della domanda Persona_1 Persona_2
deduceva che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del
1 giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con provvedimento di omologazione del 14/07/2022.
Nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare a quest'ultima con onere a carico del padre di farsi carico di tutte le spese per le utenze nonché degli oneri condominiali e TARI, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con i genitori, la previsione dell'obbligo a carico del resistente di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli di €
300,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie, la percezione a favore del padre dell'assegno unico relativo alla figlia . Perdurando lo stato di separazione, concludeva per la Per_1 pronuncia di divorzio, la conferma dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso di sé,
l'aumento dell'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento dei figli a € 1.000,00 (€
500,00 per ciascuno), oltre al 100% delle spese extra-assegno, la percezione per intero in proprio favore dell'assegno unico familiare, il riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di €
400,00 mensili nonché la quota del 40% del TFR del resistente.
Si costituiva il resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status e chiedendo, preliminarmente, la riunione degli ulteriori procedimenti pendenti aventi ad oggetto le modalità di affido dei figli (r.g. n. 3829/2024 e 4072/2024). In ordine alle altre statuizioni chiedeva il rigetto della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, e, conseguentemente, del riconoscimento di una quota di TFR.
Nelle more, le parti raggiungevano un accordo nei seguenti termini:
Per_ 1. I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo le Persona_2
disposizioni sull'affido condiviso, cosicché le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno adottate di comune accordo, mentre quelle riguardanti l'ordinaria amministrazione potranno essere adottate separatamente.
2. Il sig. acconsente al trasferimento dei figli dalla casa familiare sita in Controparte_1
IT (CE) presso l'immobile in Bellona (CE), alla Via Giovanni Limongi snc c/o Parco Emilia.
Con la sottoscrizione della presente, pertanto, la sig.ra rinuncia all'assegnazione della Pt_1
casa familiare disposta in suo favore in sede di separazione e restituisce al sig. tutte le Per_2
chiavi in proprio possesso dell'appartamento in IT e del relativo box auto, dichiarando di non conservarne altre per sé.
3. I figli minori, conseguentemente, a far data dalla pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio avranno collocamento prevalente e residenza anagrafica con la sig.ra presso Pt_1
l'immobile sito in Bellona (CE) alla Via Giovanni Limongi snc p.co Emilia snc.
2 4. Ai fini comunicativi con i genitori i minori sono dotati di utenza di telefonia mobile attraverso la quale sono liberi di contattarli ogni qualvolta ne sentano il bisogno, il tutto anche attraverso apposite app di messaggistica;
5. Il padre avrà ampia facoltà di visita dei figli minori, salvo diverso accordo che le patti potranno eventualmente raggiungere: a mero titolo esemplificativo il padre vedrà i figli due giorni alla settimana (il martedì ed il giovedì), dall'uscita di scuola alle ore 20.30 compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli e quelli lavorativi del padre.
6. A settimane alterne, il padre potrà tenere i figli dall'uscita di scuola del venerdì sino alle 20.30 della domenica successiva con pernottamento presso di lui, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori e con gli impegni di lavoro del padre.
7. Per quanto concerne le vacanze estive, i minori trascorreranno 15 giorni con il padre, secondo accordi che verranno stabiliti nel più ampio rispetto reciproco degli impegni delle parti, in ogni caso e comunque entro il giorno 15 giugno di ogni anno. Inoltre, i genitori avranno reciproca facoltà di tenere con sé i figli per una settimana aggiuntiva rispetto ai 15 giorni di cui sopra, orientativamente nel periodo compreso tra giugno e luglio o in altro periodo dell'anno in base alle proprie esigenze lavorative e di quelle scolastiche dei figli. Entrambi i coniugi assumono l'obbligo di comunicare indirizzo e recapito telefonico della località in cui condurranno i minori.
8. In attuazione del principio di bigenitorialità e previo accordo delle pa1ti istanti, i minori trascorreranno ad anni alterni a partire dall'anno corrente la Vigilia di Natale, il giorno di Natale
e l'Epifania, con un genitore ed il 26 dicembre, il 31 dicembre ed il l gennaio con l'altro.
Per le festività contigue (Vigila/Natale - Vigilia/Capodanno) dalle ore 15.00 del giorno precedente alle ore 21.00 del rientro, mentre per le altre dalle ore 9.00 alle 21 .00. Sempre ad anni alterni, nelle festività pasquali i coniugi terranno i figli l'uno la domenica di Pasqua, l'altro il lunedì detto dell'Angelo, dalle 9:00 sino alle 21.00, il tutto salvo diverso accordo.
9. I genitori, compatibilmente ai propri impegni professionali ed in ragione delle precipue necessità dei figli, definiranno un calendario di disponibilità ad accompagnare i bambini presso le strutture ove svolgono attività extra scolastiche.
10. Il sig. a titolo di concorso al mantenimento dei figli, verserà entro il giorno 10 di Per_2
ogni mese per 12 mensilità, sul Conto Corrente e/o Banco Posta intestato alla sig.ra Parte_1
la somma di € 400,00 per ciascun figlio (ovvero quella complessiva di € 800,00). Tale somma sarà come per legge annualmente aggiornata agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
11. Le parti espressamente approvano e adottano l'elencazione delle spese ricomprese nell'assegno di mantenimento e di quelle extra assegno contenuta nelle Linee Guida dettate in materia dal
3 Consiglio Nazionale Forense in data 29/11/2017 ed allegate sub A alla presente scrittura, che formano patte integrante e sostanziale del presente accordo.
12. Quanto alle spese extra assegno, il sig. provvederà al rimborso, con le modalità di cui Per_2
all'allegato A alla presente, secondo le seguenti percentuali:
(a) 80% per le spese per visite mediche non coperte dal SSN e odontoiatriche, in ragione dell'adesione da parte dello stesso al Fondo Fasdac attualmente in essere.
Tali spese potranno essere rimborsate unicamente a fronte della presentazione della documentazione richiesta dal Fondo Fasdac che la sig.ra si impegna a consegnare al Pt_1
affinché questi provveda alla richiesta di rimborso, previo rimborso all'anticipataria; Per_2
(b) 70% per tutte le altre spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, di cui all'allegato A alla presente;
(c) 50% per quanto riguarda, infine, ogni ulteriore spesa extra non ricompresa nelle elencazioni di cui ai precedenti punti a e b, nonché quelle non contemplate nell'allegato A alla presente. In ogni caso, le predette spese dovranno essere opportunamente concordate e, se anticipate, documentate.
13. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
14. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
15. Il sig. dichiara di rinunciare all'assegno unico per i figli a carico Controparte_1
attualmente dallo stesso percepito per la sola figlia e, conseguentemente, si Persona_1
impegna a comunicare all'INPS, entro e non oltre 15 giorni dalla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la rettifica di modo che gli AUU per entrambi i figli siano, da tale data, con esclusione di qualsiasi efficacia retroattiva, percepiti al 100% dalla sola sig.ra . Parte_1
16. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse di cui al precedente articolo 11. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie ove gli stessi vi hanno partecipato in tale misura.
17. Le pattuizioni di cui alla presente scrittura e, in pa1ticolare, le obbligazioni di natura economica non avranno efficacia retroattiva ma entreranno in vigore unicamente a far data
4 dall'udienza di comparizione delle parti innanzi al Tribunale per l'udienza del 5 novembre 2024 per la richiesta di divorzio congiunto.
18. I genitori si danno reciproco assenso al rilascio di ogni documento, nessuno escluso, valido per l'espatrio per i figli minori, ivi compresa l'annotazione sul passaporto o documenti equivalenti. Le parti si obbligano, inoltre, a rilasciare a semplice richiesta scritta le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie per consentire ai figli di viaggiare, anche all'estero, con uno dei due genitori.
19. Le patti, al fine di garantire ai figli il diritto a mantenere un rappo1to significativo e continuativo con gli ascendenti ex art. 317-bis c.c., riconoscono ed autorizzano che i figli, nei giorni di permanenza presso ciascun genitore, siano collocati anche presso i nonni.
20. Le parti si obbligano reciprocamente a non consentire ai figli l'iscrizione ai social network almeno fino all'età di 14 anni, per consentirne una corretta ed equilibrata crescita. In tal senso, le parti si obbligano reciprocamente a limitare, in modo ragionevole e sensato, e possibilmente ad evitare la pubblicazione di contenuti, video e foto riguardanti i minori sui propri account personali di eventuali social network.
21. Il sig. si obbliga a consegnare alla copia integrale per Controparte_1 CP_2
immagine degli hard disk contenenti le immagini fotografiche dei figli minori dal loro concepimento sino all'ultimo caricamento, il tutto senza alterazione del contenuto ivi presente o manipolazione dello stesso, ovvero senza differenza alcuna tra l'originale e la copia consegnata.
22. Ciascuna parte corrisponderà ai rispettivi avvocati il compenso per l'opera prestata.
23. Gli avvocati sottoscrivono il presente accordo anche per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.
I difensori rassegnavano le conclusioni chiedendo che il Tribunale volesse accogliere la domanda di divorzio e recepire in sentenza l'accordo raggiunto dalle parti. All'esito dell'udienza cartolare del
05/11/2024, la causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 14/07/2022, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data
14/07/2022. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
5 L'accordo sopra riportato, non essendo in contrasto con norme imperative ed essendo conforme all'interesse dei figli minori, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Considerato l'accordo raggiunto dalle parti e l'assenza di un'effettiva soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PASTORANO (CE) in data 30/10/2010 da nata il Parte_1
10/09/1982 a CAPUA (CE), e nato il [...] a [...]; Controparte_1
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PASTORANO (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152septies disp. att. c.p.c., 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2010);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 05/11/2024
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
6