Sentenza 25 luglio 2023
Sentenza 22 settembre 2023
Ordinanza collegiale 19 settembre 2024
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/02/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01331/2025REG.PROV.COLL.
N. 09230/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9230 del 2023, proposto da Universal Marketing S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Mormino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Simest S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Fraccastoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12632/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Simest S.p.A.;
Vista la nota sottoscritta da entrambe le parti e depositata in giudizio in data 17 gennaio 2025;
Visti gli artt. 35, comma 2, lettera c), 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il Cons. Daniela Di Carlo;
Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Tra Universal Marketing e SIMEST è sorto un contenzioso a seguito dell’archiviazione della domanda di partecipazione di Universal Marketing alle misure di agevolazione e supporto ai processi di internalizzazione di cui alla delibera n. 3/394 del 26 novembre 2020, riconosciute da SIMEST in favore delle imprese aventi come attività prevalente l’organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale.
2.- Con la sentenza impugnata, l’adito TAR del Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso proposto da Universal Marketing, condannandola alla refusione delle spese di giudizio nella misura di complessivi € 4.000,00, oltre accessori di legge.
3.- Ha interposto appello Universal Marketing.
4.- Ha resistito SIMEST.
5.- Con ordinanza interlocutoria n. 7654/2024, il Collegio ha disposto procedersi a chiarimenti sui fatti di causa, da rendersi a cura della Associazione Esposizioni e Fiere Italiane – AEFI.
6.- All’incombente è stata data esecuzione con il deposito, in data 22 ottobre 2024, dei richiesti chiarimenti.
7.- A seguito del suddetto deposito, in data 17 gennaio 2025, le parti hanno depositato una nota, sottoscritta da entrambe, in cui hanno dichiarato che le medesime “ senza voler riconoscere alcuna avversa ragione, hanno instaurato vari contatti e sono giunte a una soluzione transattiva in ordine a tutte le questioni dedotte nei due giudizi, ivi comprese tutte le posizioni soggettive sottese alle rispettive pretese di cui al giudizio di primo grado RG n. 372/2023 e di secondo grado innanzi il Consiglio di Stato RG n. 9230/2023 (di seguito, complessivamente la “Controversia”); - Universal Marketing, pertanto, rinuncia al giudizio in oggetto, la cui udienza finale di trattazione è fissata per il giorno 21 gennaio 2025, concordando con Simest la rispettiva rinuncia alle spese di entrambi i gradi di giudizio; Tutto ciò premesso, Universal Marketing S.r.l. e SIMEST S.p.a., come rispettivamente rappresentata e difesa ut supra, DICHIARANO di rinunciare entrambe, per quanto di rispettiva competenza, al ricorso iscritto al R.G. n. 9230/2023, con compensazione totale delle spese di lite, ivi incluse quelle di primo grado come quantificate nel dispositivo della sentenza del TAR Lazio del 25 luglio 2023 n. 12632/2023, ed a ogni ulteriore pretesa, attuale e futura relativa alla Controversia ”.
8.- Su tale premessa, il Collegio dà atto della manifestata rinuncia al ricorso e dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., compensandone le spese con riferimento ad entrambi i gradi, su concorde volontà delle parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al ricorso e dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., compensandone le spese con riferimento ad entrambi i gradi, su concorde volontà delle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Di Carlo | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO