Versione
10 marzo 1985
10 marzo 1985
Art. 2.
Le somme di cui al precedente articolo saranno versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale verranno, prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.
Le somme di cui al precedente articolo saranno versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale verranno, prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.
Giurisprudenza • 21
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/09/2019, n. 6545Provvedimento: […] Il mezzo è di dubbia fondatezza in quanto – come si evince dalle definizioni contenute nell'art. 2 della legge reg. n. 24 del 1985 nonché dal complessivo tenore dell'art. 4 globalmente considerato – le possibilità di ampliamento sembrano riguardare solo edifici destinati ad abitazione della famiglia rurale.Leggi di più...
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