Articolo 2 della Legge 15 febbraio 1985, n. 24
Articolo 1Articolo 3
Versione
10 marzo 1985
Art. 2.
Le somme di cui al precedente articolo saranno versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale verranno, prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.
Entrata in vigore il 10 marzo 1985
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