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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/02/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 782/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
DA
(c.f. ), che partecipa al giudizio per il tramite della mandataria Parte_1 P.IVA_1
(c.f. , quest'ultima rappresentata e difesa, in Controparte_1 P.IVA_2
virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Giuseppe Cinelli;
appellante
CONTRO
(c.f. ), (c.f. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
, (c.f. , C.F._2 Controparte_4 C.F._3 CP_5
(c.f. , rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti,
[...] C.F._4
dagli Avv.ti Michele Centioni e Marco Ianigiro: appellati avente ad oggetto: opposizione ad esecuzione immobiliare e validità della fideiussione: conclusioni: appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria eccezione e domanda disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Ancona n. 542/2013,
1 emessa l'11/04/2013 e depositata il 18/04/2013, non notificata, accertare e dichiarare i sigg.ri nato a [...] il [...] (cf: ), Controparte_2 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] (cf: ), CP_4 C.F._3 Controparte_3
nato a [...] il [...] (cf: e nata a [...] C.F._2 Controparte_5
AR NU (AN) il 30/05/1946 (cf: debitori nei confronti della C.F._4 [...]
(succeduta a Banca delle Marche Spa), per i titoli e ragioni di cui in narrativa, della Pt_1
complessiva somma di € 1.071.375,25 (di cui € 750.000,00 per quota capitale, € 48.482,92 per quota parte interessi maturati al 30/06/2006, € 272.882,33 per interessi dal 30/06/2006 al
31/10/2010 al tasso contrattuale di mora) oltre interessi di mora maturati e maturandi dall'01/08/2009 al saldo ai tassi contrattualmente pattuiti o di quella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa con conseguente condanna degli stessi , Controparte_2
e al suo pagamento in favore della Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5
Sempre in parziale riforma della impugnata sentenza, condannare i medesimi Parte_1
sigg.ri , e alla Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5
refusione delle spese di lite di primo grado ed alla conseguente restituzione di quelle già versategli in esecuzione dell'impugnata sentenza o, in subordine, dichiarare la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado”; appellati: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, rigettata ogni contraria domanda, eccezione ed allegazione, tenuto conto dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione
Ordinanza n. 16611/2022: - respingere l'appello avversario per tutti i motivi indicati in narrativa, confermando integralmente la sentenza impugnata e, comunque, rigettando le domande avversarie;
- in via del tutto gradata, in caso di accoglimento dell'appello, ridurre la condanna degli appellati detraendo euro 170.215,44 all'importo riconosciuto all'appellante; - in ogni caso, condannare l'appellante a rimborsare spese e competenze di questo giudizio di rinvio, del giudizio di Cassazione conclusosi con Ordinanza n. 16611/2022 e del giudizio di secondo grado a quo cassato, il tutto oltre IVA, c.p.a. e rimborso spese forfettario”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La lite origina dall'opposizione all'esecuzione formulata da , Controparte_2 CP_3
, fideiussori di
[...] Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 (anche) nei confronti di Banca delle Marche s.p.a., originario creditore e dante causa di
[...]
e dalla domanda riconvenzionale promossa dalla banca nei confronti degli opponenti. Parte_1
Il Tribunale di Ancona, all'esito del giudizio di primo grado, nell'accogliere l'opposizione all'esecuzione, ha dichiarato la nullità della fideiussione in ragione della violazione della norma imperativa di cui all'art. 1938 c.c., ha rigettato la domanda riconvenzionale formulata da Banca delle Marche s.p.a. ed ha condannato quest'ultima al pagamento delle spese del grado.
Banca delle Marche s.p.a., nel proporre tempestivo appello, ha censurato la sentenza di primo grado in relazione alle statuizioni decisionali sopra indicate.
La Corte di Appello di Ancona, in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la validità della fideiussione ed ha condannato i fideiussori al pagamento in via solidale, in favore del creditore garantito, della somma di “euro 750.000,00 oltre interessi di mora maturati e maturandi ai tassi contrattualmente pattuiti fino alla data di risoluzione del contratto di apertura di credito per cui è causa e successivi interessi legali al saldo”, operando la compensazione delle spese di entrambi i gradi in misura della metà e collocando la restante metà a carico dei debitori opponenti.
hanno Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo ed il secondo motivo mentre ha accolto il terzo ed il quarto motivo, con conseguente assorbimento del quinto, sì da cassare con rinvio la sentenza impugnata.
Nell'Ordinanza della Corte di Cassazione n.1661/22 del 23.5.2022 si legge quanto segue: “il terzo e il quarto motivo attengono invece alla questione della validità della fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto. Con il terzo motivo, in particolare, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo o, in alternativa, omessa pronuncia, e si attribuisce alla corte di merito di aver del tutto trascurato la valutazione della questione, che peraltro era oggetto di un motivo di appello, della mancata fissazione de limite di valore nella fideiussione. Questa censura è ribadita con il quarto motivo, che parimenti denuncia omessa decisione, e comunque insuffciente motivazione, proprio sulla questione della validità della fideiussione. I motivi sono fondati. La ratio della decisione impugnata è nel fatto che, dovendosi qualificare la
3 fideiussione come contratto autonomo a cagione della clausola di pagamento a prima richiesta ne doveva conseguire che alcuna eccezione il fideiussore poteva opporre al beneficiario dovendo invece pagare per l'appunto alla semplice richiesta di quest'ultimo. La Corte di merito ha ritenuto che questa fosse la ragione più liquida, cioè la ragione in base alla quale decidere la causa senza necessità di esaminare le altre questioni poste con gli altri motivi di appello, e dunque, rilevata la autonomia della fideiussione rispetto al rapporto sottostante, ha, per così dire, ritenuto assorbita la questione della validità della fideiussione omnibus. Va tuttavia precisato che la ragione più liquida è quella che consente, per l'appunto, di decidere la causa in base ad un argomento assorbente rispetto a tutti gli altri, in modo tale che decisa la causa sulla questione più liquida, non v'è bisogno di esaminare le altre questioni in discussione. In tal senso la prospettiva dei giudici di merito è stata quella di ritenere che, essendo il contratto di fideiussione un contratto autonomo, il garante non potesse opporre al creditore alcuna eccezione di sorta, ivi compresa quella relativa alla validità della fideiussione medesima. In realtà, la questione della autonomia della fideiussione non è assorbente rispetto a quella della validità della fideiussione stessa per indeterminatezza dell'oggetto. Infatti la natura autonoma della fideiussione impedisce al garante di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto sottostante, ossia al rapporto con il debitore principale, ma non impedisce di opporre le eccezioni relative alla validità stessa della fideiussione: e la questione della determinatezza dell'oggetto è, per l'appunto, una questione che attiene alla validità della fideiussione medesima con la conseguenza che stabilire se la fideiussione fosse o meno autonoma non era questione assorbente rispetto a quella della validità della fideiussione medesima. Conclusione questa che si può assumere anche sulla base della stessa clausola contrattuale (6) riportata nel ricorso, da cui si deduce che il garante si impegna a pagare rinunciando alle eccezioni che spettano al finanziato: non alle proprie, dunque, ossia a quelle che il garante può opporre in base al contratto di garanzia. Questione, questa, che conseguentemente andava esaminata autonomamente rispetto a quella”.
******
I. Alla luce di quanto sopra osservato, il giudizio di rinvio è limitato all'accertamento della fondatezza dell'eccezione sollevata da , , Controparte_2 Controparte_3 CP_2
4 ai sensi dell'art. 1938 c.c. e, dunque, incentrata sull'assunto che CP_4 Controparte_5
quest'ultimi, per il tramite dell'atto pubblico del 22.2.2005, ebbero a rilasciare una fideiussione per un'obbligazione futura e, pertanto, nulla in carenza della previsione dell'importo massimo garantito.
II. L'eccezione è infondata.
Nell'ottica della disciplina delineata dalla norma di cui all'art 1938 c.c., vi è obbligazione futura allorquando la correlata fonte negoziale non sia ancora sorta al momento del rilascio della fideiussione.
In altri e più compiuti termini, “l'art. 1938, come emerge dalla stessa congiunta previsione dell'obbligazione condizionale, quando parla di garanzia per un'obbligazione futura allude ad una garanzia che assume come oggetto una obbligazione che il debitore garantito assuma verso il creditore in forza di una fattispecie costitutiva che si deve verificare integralmente in futuro, cioè che al momento della prestazione della garanzia non veda già esistente alcuno dei suoi fatti costitutivi. Si deve trattare di un'obbligazione che nasca da fatti costitutivi che debbono essere contemplati come verificabili al momento della prestazione della garanzia, ma senza alcun rapporto di derivazione da eventi che originino dallo svolgimento delle obbligazioni del debitore esistenti al momento dell'assunzione della garanzia da parte del garante (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5423 del 18/02/2022)”.
Non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale orientamento giurisprudenziale che, al di là delle esigenze di nomofilachia, si rivela assolutamente aderente alla lettera della norma ed alla ratio della medesima, volta, come noto, ad impedire che il fideiussore sia indotto ad assumere un vincolo obbligatorio in carenza della conoscibilità della dimensione di esso.
Una simile deriva patologica non sussiste allorquando, al momento del rilascio della fideiussione, sia già sorta la fonte negoziale dell'obbligazione garantita e, nell'ambito della vicenda contrattuale che lega il creditore garantito e il debitore principale, siano già state fissate le modalità di determinazione dell'entità dell'obbligazione principale, e dunque dell'obbligazione di garanzia, ciò che impedisce una esposizione “al buio” del fideiussore.
La tutela del fideiussore si consegue anche nell'ipotesi in cui sia già stato stipulato il contratto da cui origina l'obbligazione principale ma il termine di adempimento o altri elementi del
5 rapporto obbligatorio siano correlati all'accadimento di eventi futuri, pur sempre previsti e già integranti il contenuto negoziale.
Per essi deve intendersi anche la condotta futura del debitore principale che, all'esito della stipulazione di un contratto di apertura di credito, abbia ad utilizzare la provvista accreditata in una certa misura, così definendo l'entità della propria obbligazione restitutoria e, di conseguenza, l'entità della correlata fideiussione.
In tal caso, vi è una situazione riconducibile, o quantomeno assimilabile, a quella dell'obbligazione condizionale, per la quale come noto, non è necessario che la fideiussione abbia a prevedere l'importo massimo garantito (in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione
n.2492 del 31/01/2017).
Il Collegio ha consapevolezza della sussistenza dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui
“se, nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di quegli strumenti anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 cod. civ., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza
e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 21730 del 22/10/2010)”.
Trattasi, tuttavia, di un principio che, lungi dall'interferire con quanto sopra osservato, è tratto da un distinto scenario negoziale ed è diretto all'attuazione di una diversa esigenza di tutela, ovvero sottrarre il fideiussore al rischio, sovente estraneo alla propria sfera di consapevolezza, del sopravvenuto impoverimento del debitore principale.
In tale ottica, l'indirizzo sopra richiamato, formatosi proprio in relazione all'apertura di credito, muove dalla consapevolezza dell'avvenuta stipulazione della fonte negoziale dell'obbligazione, ciò che appunto preclude che possa discutersi di obbligazione futura nei termini e per gli effetti
6 di cui all'art. 1938 c.c., ma, ai soli fini dell'art. 1956 c.c., e dunque allo scopo unico di delineare l'obbligo comportamentale del creditore garantito alla luce della buona fede oggettiva (senza, lo si ripete ancora, che assuma rilievo il tema dell'oggetto dell'obbligazione di garanzia, su cui, invece, è incentrata la norma di cui all'art. 1938 c.c.), esige che quest'ultimo acquisisca la speciale autorizzazione del fideiussore prima dell'accredito della provvista qualora, nello iato temporale intercorrente tra la stipulazione dell'apertura di credito ed appunto il conferimento della somma accreditata, sia intervenuto il peggioramento delle condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore principale.
Tanto premesso, l'attenzione si concentra sull'atto pubblico stipulato in data 22.2.2005, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato.
Dall'esame di esso, condotto alla luce dei consueti canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss.
c.c., emerge senza dubbio alcuno che il contratto di apertura di credito, ovvero la fonte negoziale dell'obbligazione garantita, è sorto prima (o, quantomeno, contemporaneamente) del rilascio della fideiussione e, ciò che maggiormente rileva, il contratto in esame contiene tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'entità dell'obbligazione principale e, dunque, dell'obbligazione di garanzia.
Al riguardo, si rinvia alla lettura della clausole di cui agli artt. 1,4,6, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, rispettivamente rubricati “oggetto del contratto”, “durata, calcolo degli interessi e modalità di rimborso”, “fideiussione personale”.
Emerge, pertanto, l'infondatezza della doglianza sollevata da , Controparte_2 CP_3
, ed erroneamente incentrata sull'assunto che essi
[...] Controparte_4 Controparte_5
ebbero a garantire l'adempimento di una obbligazione futura.
III. L'esito del giudizio di rinvio conduce alla conferma della sentenza cassata laddove, in accoglimento dell'appello, ha condannato , Controparte_2 Controparte_4 CP_3
e al pagamento in via solidale, in favore di
[...] Controparte_5 Parte_1
“dell'importo di euro 750.000,00 oltre interessi di mora maturati e maturandi ai tassi contrattualmente pattuiti fino alla data di risoluzione del contratto di apertura per cui è causa
e successivi interessi legali al saldo”.
7 IV. La sentenza cassata ha compensato in misura della metà le spese del primo e del secondo grado ed ha posto la restante metà a carico di Controparte_2 Controparte_4
e . Controparte_3 Controparte_5
Il ricorso per cassazione non ha attinto tale statuizione giudiziale e, dunque, sul punto si è formato il giudicato interno.
Ne consegue che occorre procedere unicamente alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio.
In ragione della interazione tra il principio della soccombenza ed il principio della causalità, la regolamentazione deve avvenire alla luce della soccombenza in carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
Nel giudizio di cassazione e nel giudizio di rinvio, la difesa di ha svolto Parte_1
attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- condanna , e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5
all'immediato pagamento in via solidale, in favore di della somma di euro Parte_1
750.000,00 oltre interessi di mora maturati e maturandi ai tassi contrattualmente pattuiti fino alla data di risoluzione del contratto di apertura per cui è causa e successivi interessi legali al saldo;
- condanna , e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5
all'immediato pagamento in via solidale, in favore di delle spese del giudizio Parte_1
di cassazione, che si liquidano in euro 14.005,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna , e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5
all'immediato pagamento in via solidale, in favore di delle spese del giudizio Parte_1
8 di rinvio, che si liquidano in euro 18.511,00 per compenso ed euro 1.713,00 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA.
Ancona, 18.2.2026
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Parte_3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 782/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
DA
(c.f. ), che partecipa al giudizio per il tramite della mandataria Parte_1 P.IVA_1
(c.f. , quest'ultima rappresentata e difesa, in Controparte_1 P.IVA_2
virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Giuseppe Cinelli;
appellante
CONTRO
(c.f. ), (c.f. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
, (c.f. , C.F._2 Controparte_4 C.F._3 CP_5
(c.f. , rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti,
[...] C.F._4
dagli Avv.ti Michele Centioni e Marco Ianigiro: appellati avente ad oggetto: opposizione ad esecuzione immobiliare e validità della fideiussione: conclusioni: appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria eccezione e domanda disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Ancona n. 542/2013,
1 emessa l'11/04/2013 e depositata il 18/04/2013, non notificata, accertare e dichiarare i sigg.ri nato a [...] il [...] (cf: ), Controparte_2 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] (cf: ), CP_4 C.F._3 Controparte_3
nato a [...] il [...] (cf: e nata a [...] C.F._2 Controparte_5
AR NU (AN) il 30/05/1946 (cf: debitori nei confronti della C.F._4 [...]
(succeduta a Banca delle Marche Spa), per i titoli e ragioni di cui in narrativa, della Pt_1
complessiva somma di € 1.071.375,25 (di cui € 750.000,00 per quota capitale, € 48.482,92 per quota parte interessi maturati al 30/06/2006, € 272.882,33 per interessi dal 30/06/2006 al
31/10/2010 al tasso contrattuale di mora) oltre interessi di mora maturati e maturandi dall'01/08/2009 al saldo ai tassi contrattualmente pattuiti o di quella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa con conseguente condanna degli stessi , Controparte_2
e al suo pagamento in favore della Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5
Sempre in parziale riforma della impugnata sentenza, condannare i medesimi Parte_1
sigg.ri , e alla Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5
refusione delle spese di lite di primo grado ed alla conseguente restituzione di quelle già versategli in esecuzione dell'impugnata sentenza o, in subordine, dichiarare la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado”; appellati: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, rigettata ogni contraria domanda, eccezione ed allegazione, tenuto conto dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione
Ordinanza n. 16611/2022: - respingere l'appello avversario per tutti i motivi indicati in narrativa, confermando integralmente la sentenza impugnata e, comunque, rigettando le domande avversarie;
- in via del tutto gradata, in caso di accoglimento dell'appello, ridurre la condanna degli appellati detraendo euro 170.215,44 all'importo riconosciuto all'appellante; - in ogni caso, condannare l'appellante a rimborsare spese e competenze di questo giudizio di rinvio, del giudizio di Cassazione conclusosi con Ordinanza n. 16611/2022 e del giudizio di secondo grado a quo cassato, il tutto oltre IVA, c.p.a. e rimborso spese forfettario”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La lite origina dall'opposizione all'esecuzione formulata da , Controparte_2 CP_3
, fideiussori di
[...] Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 (anche) nei confronti di Banca delle Marche s.p.a., originario creditore e dante causa di
[...]
e dalla domanda riconvenzionale promossa dalla banca nei confronti degli opponenti. Parte_1
Il Tribunale di Ancona, all'esito del giudizio di primo grado, nell'accogliere l'opposizione all'esecuzione, ha dichiarato la nullità della fideiussione in ragione della violazione della norma imperativa di cui all'art. 1938 c.c., ha rigettato la domanda riconvenzionale formulata da Banca delle Marche s.p.a. ed ha condannato quest'ultima al pagamento delle spese del grado.
Banca delle Marche s.p.a., nel proporre tempestivo appello, ha censurato la sentenza di primo grado in relazione alle statuizioni decisionali sopra indicate.
La Corte di Appello di Ancona, in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la validità della fideiussione ed ha condannato i fideiussori al pagamento in via solidale, in favore del creditore garantito, della somma di “euro 750.000,00 oltre interessi di mora maturati e maturandi ai tassi contrattualmente pattuiti fino alla data di risoluzione del contratto di apertura di credito per cui è causa e successivi interessi legali al saldo”, operando la compensazione delle spese di entrambi i gradi in misura della metà e collocando la restante metà a carico dei debitori opponenti.
hanno Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo ed il secondo motivo mentre ha accolto il terzo ed il quarto motivo, con conseguente assorbimento del quinto, sì da cassare con rinvio la sentenza impugnata.
Nell'Ordinanza della Corte di Cassazione n.1661/22 del 23.5.2022 si legge quanto segue: “il terzo e il quarto motivo attengono invece alla questione della validità della fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto. Con il terzo motivo, in particolare, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo o, in alternativa, omessa pronuncia, e si attribuisce alla corte di merito di aver del tutto trascurato la valutazione della questione, che peraltro era oggetto di un motivo di appello, della mancata fissazione de limite di valore nella fideiussione. Questa censura è ribadita con il quarto motivo, che parimenti denuncia omessa decisione, e comunque insuffciente motivazione, proprio sulla questione della validità della fideiussione. I motivi sono fondati. La ratio della decisione impugnata è nel fatto che, dovendosi qualificare la
3 fideiussione come contratto autonomo a cagione della clausola di pagamento a prima richiesta ne doveva conseguire che alcuna eccezione il fideiussore poteva opporre al beneficiario dovendo invece pagare per l'appunto alla semplice richiesta di quest'ultimo. La Corte di merito ha ritenuto che questa fosse la ragione più liquida, cioè la ragione in base alla quale decidere la causa senza necessità di esaminare le altre questioni poste con gli altri motivi di appello, e dunque, rilevata la autonomia della fideiussione rispetto al rapporto sottostante, ha, per così dire, ritenuto assorbita la questione della validità della fideiussione omnibus. Va tuttavia precisato che la ragione più liquida è quella che consente, per l'appunto, di decidere la causa in base ad un argomento assorbente rispetto a tutti gli altri, in modo tale che decisa la causa sulla questione più liquida, non v'è bisogno di esaminare le altre questioni in discussione. In tal senso la prospettiva dei giudici di merito è stata quella di ritenere che, essendo il contratto di fideiussione un contratto autonomo, il garante non potesse opporre al creditore alcuna eccezione di sorta, ivi compresa quella relativa alla validità della fideiussione medesima. In realtà, la questione della autonomia della fideiussione non è assorbente rispetto a quella della validità della fideiussione stessa per indeterminatezza dell'oggetto. Infatti la natura autonoma della fideiussione impedisce al garante di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto sottostante, ossia al rapporto con il debitore principale, ma non impedisce di opporre le eccezioni relative alla validità stessa della fideiussione: e la questione della determinatezza dell'oggetto è, per l'appunto, una questione che attiene alla validità della fideiussione medesima con la conseguenza che stabilire se la fideiussione fosse o meno autonoma non era questione assorbente rispetto a quella della validità della fideiussione medesima. Conclusione questa che si può assumere anche sulla base della stessa clausola contrattuale (6) riportata nel ricorso, da cui si deduce che il garante si impegna a pagare rinunciando alle eccezioni che spettano al finanziato: non alle proprie, dunque, ossia a quelle che il garante può opporre in base al contratto di garanzia. Questione, questa, che conseguentemente andava esaminata autonomamente rispetto a quella”.
******
I. Alla luce di quanto sopra osservato, il giudizio di rinvio è limitato all'accertamento della fondatezza dell'eccezione sollevata da , , Controparte_2 Controparte_3 CP_2
4 ai sensi dell'art. 1938 c.c. e, dunque, incentrata sull'assunto che CP_4 Controparte_5
quest'ultimi, per il tramite dell'atto pubblico del 22.2.2005, ebbero a rilasciare una fideiussione per un'obbligazione futura e, pertanto, nulla in carenza della previsione dell'importo massimo garantito.
II. L'eccezione è infondata.
Nell'ottica della disciplina delineata dalla norma di cui all'art 1938 c.c., vi è obbligazione futura allorquando la correlata fonte negoziale non sia ancora sorta al momento del rilascio della fideiussione.
In altri e più compiuti termini, “l'art. 1938, come emerge dalla stessa congiunta previsione dell'obbligazione condizionale, quando parla di garanzia per un'obbligazione futura allude ad una garanzia che assume come oggetto una obbligazione che il debitore garantito assuma verso il creditore in forza di una fattispecie costitutiva che si deve verificare integralmente in futuro, cioè che al momento della prestazione della garanzia non veda già esistente alcuno dei suoi fatti costitutivi. Si deve trattare di un'obbligazione che nasca da fatti costitutivi che debbono essere contemplati come verificabili al momento della prestazione della garanzia, ma senza alcun rapporto di derivazione da eventi che originino dallo svolgimento delle obbligazioni del debitore esistenti al momento dell'assunzione della garanzia da parte del garante (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5423 del 18/02/2022)”.
Non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale orientamento giurisprudenziale che, al di là delle esigenze di nomofilachia, si rivela assolutamente aderente alla lettera della norma ed alla ratio della medesima, volta, come noto, ad impedire che il fideiussore sia indotto ad assumere un vincolo obbligatorio in carenza della conoscibilità della dimensione di esso.
Una simile deriva patologica non sussiste allorquando, al momento del rilascio della fideiussione, sia già sorta la fonte negoziale dell'obbligazione garantita e, nell'ambito della vicenda contrattuale che lega il creditore garantito e il debitore principale, siano già state fissate le modalità di determinazione dell'entità dell'obbligazione principale, e dunque dell'obbligazione di garanzia, ciò che impedisce una esposizione “al buio” del fideiussore.
La tutela del fideiussore si consegue anche nell'ipotesi in cui sia già stato stipulato il contratto da cui origina l'obbligazione principale ma il termine di adempimento o altri elementi del
5 rapporto obbligatorio siano correlati all'accadimento di eventi futuri, pur sempre previsti e già integranti il contenuto negoziale.
Per essi deve intendersi anche la condotta futura del debitore principale che, all'esito della stipulazione di un contratto di apertura di credito, abbia ad utilizzare la provvista accreditata in una certa misura, così definendo l'entità della propria obbligazione restitutoria e, di conseguenza, l'entità della correlata fideiussione.
In tal caso, vi è una situazione riconducibile, o quantomeno assimilabile, a quella dell'obbligazione condizionale, per la quale come noto, non è necessario che la fideiussione abbia a prevedere l'importo massimo garantito (in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione
n.2492 del 31/01/2017).
Il Collegio ha consapevolezza della sussistenza dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui
“se, nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di quegli strumenti anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 cod. civ., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza
e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 21730 del 22/10/2010)”.
Trattasi, tuttavia, di un principio che, lungi dall'interferire con quanto sopra osservato, è tratto da un distinto scenario negoziale ed è diretto all'attuazione di una diversa esigenza di tutela, ovvero sottrarre il fideiussore al rischio, sovente estraneo alla propria sfera di consapevolezza, del sopravvenuto impoverimento del debitore principale.
In tale ottica, l'indirizzo sopra richiamato, formatosi proprio in relazione all'apertura di credito, muove dalla consapevolezza dell'avvenuta stipulazione della fonte negoziale dell'obbligazione, ciò che appunto preclude che possa discutersi di obbligazione futura nei termini e per gli effetti
6 di cui all'art. 1938 c.c., ma, ai soli fini dell'art. 1956 c.c., e dunque allo scopo unico di delineare l'obbligo comportamentale del creditore garantito alla luce della buona fede oggettiva (senza, lo si ripete ancora, che assuma rilievo il tema dell'oggetto dell'obbligazione di garanzia, su cui, invece, è incentrata la norma di cui all'art. 1938 c.c.), esige che quest'ultimo acquisisca la speciale autorizzazione del fideiussore prima dell'accredito della provvista qualora, nello iato temporale intercorrente tra la stipulazione dell'apertura di credito ed appunto il conferimento della somma accreditata, sia intervenuto il peggioramento delle condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore principale.
Tanto premesso, l'attenzione si concentra sull'atto pubblico stipulato in data 22.2.2005, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato.
Dall'esame di esso, condotto alla luce dei consueti canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss.
c.c., emerge senza dubbio alcuno che il contratto di apertura di credito, ovvero la fonte negoziale dell'obbligazione garantita, è sorto prima (o, quantomeno, contemporaneamente) del rilascio della fideiussione e, ciò che maggiormente rileva, il contratto in esame contiene tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'entità dell'obbligazione principale e, dunque, dell'obbligazione di garanzia.
Al riguardo, si rinvia alla lettura della clausole di cui agli artt. 1,4,6, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, rispettivamente rubricati “oggetto del contratto”, “durata, calcolo degli interessi e modalità di rimborso”, “fideiussione personale”.
Emerge, pertanto, l'infondatezza della doglianza sollevata da , Controparte_2 CP_3
, ed erroneamente incentrata sull'assunto che essi
[...] Controparte_4 Controparte_5
ebbero a garantire l'adempimento di una obbligazione futura.
III. L'esito del giudizio di rinvio conduce alla conferma della sentenza cassata laddove, in accoglimento dell'appello, ha condannato , Controparte_2 Controparte_4 CP_3
e al pagamento in via solidale, in favore di
[...] Controparte_5 Parte_1
“dell'importo di euro 750.000,00 oltre interessi di mora maturati e maturandi ai tassi contrattualmente pattuiti fino alla data di risoluzione del contratto di apertura per cui è causa
e successivi interessi legali al saldo”.
7 IV. La sentenza cassata ha compensato in misura della metà le spese del primo e del secondo grado ed ha posto la restante metà a carico di Controparte_2 Controparte_4
e . Controparte_3 Controparte_5
Il ricorso per cassazione non ha attinto tale statuizione giudiziale e, dunque, sul punto si è formato il giudicato interno.
Ne consegue che occorre procedere unicamente alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio.
In ragione della interazione tra il principio della soccombenza ed il principio della causalità, la regolamentazione deve avvenire alla luce della soccombenza in carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
Nel giudizio di cassazione e nel giudizio di rinvio, la difesa di ha svolto Parte_1
attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- condanna , e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5
all'immediato pagamento in via solidale, in favore di della somma di euro Parte_1
750.000,00 oltre interessi di mora maturati e maturandi ai tassi contrattualmente pattuiti fino alla data di risoluzione del contratto di apertura per cui è causa e successivi interessi legali al saldo;
- condanna , e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5
all'immediato pagamento in via solidale, in favore di delle spese del giudizio Parte_1
di cassazione, che si liquidano in euro 14.005,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna , e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5
all'immediato pagamento in via solidale, in favore di delle spese del giudizio Parte_1
8 di rinvio, che si liquidano in euro 18.511,00 per compenso ed euro 1.713,00 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA.
Ancona, 18.2.2026
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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