Cass. civ., sez. III, sentenza 10/08/1988, n. 4920
CASS
Sentenza 10 agosto 1988

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Poiché non è valida la rinuncia ad un diritto non ancora sorto e, quindi, non ancora completamente noto al titolare, nella sua natura e nella sua estensione, il coltivatore diretto non può validamente rinunciare al diritto di prelazione a lui spettante ai sensi dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971, prima della comunicazione, da parte del proprietario, della proposta di alienazione (con le indicazioni stabilite dall'art. 8 della citata legge n. 817 del 1971) che determina l'insorgenza stessa del diritto di prelazione. ( V 4590/85, mass n 442053; ( Conf 5727/84, mass n 437406; ( Conf 1900/81, mass n 412587; ( Conf 283/79, mass n 396360).*

Con riguardo alla prelazione di fondi rustici, la circostanza della ristrutturazione della casa colonica in civile abitazione e della destinazione del terreno del fondo a servizio ed ornamento della stessa, come piazzale e giardino, non comporta, nel caso di vendita, l'insorgenza del diritto di prelazione del coltivatore-proprietario del fondo confinante solo nel caso che resti accertata l'irreversibile perdita dell'attitudine alla coltivazione agricola in conseguenza dell'effettiva trasformazione del suolo coltivabile, senza che di conseguenza a dimostrare quella diversa destinazione pertinenziale sia sufficiente la descrizione del bene contenuta nel contratto o la mera istanza del relativo accatastamento.*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/08/1988, n. 4920
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4920
    Data del deposito : 10 agosto 1988

    Testo completo