Decreto 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, decreto 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2652 2023 Ruolo Non Contenzioso
TRIBUNALE DI SAVONA
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
Il Giudice Tutelare, provvedendo in udienza nel procedimento n. 2652/2023 R.G.V.G.
In materia di Amministrazione di Sostegno
Promossa da
Parte 1
Nell'interesse di
Parte 2 beneficiaria
,
***
rilevato che :
Parte 3 come i ServiziRisulta dagli atti di causa nonché dall'odierna audizione della Dott.ssa
Soc. del Comune di Parte 1 abbiano "estrema difficoltà" a contatt uca Iacovacci e che tale situazione rminato il consolidarsi di un debito per integrazione retta di circa € 17.400,00 in relazione all'Anno 2024 e di circa € 4.596,00 relativo alla parte di Anno 2025.
Rilevato che all'odierna udienza fissata per le ore 12,00 l'Ads Avv. Luca Iacovacci non ècomparso fino alle ore 13,21 momento di redazione del verbale senza fornire alcuna giustificazione scritta e/o
- -
telefonica.
Dato atto che i Servizi Sociali del Comune di Parte 1 vista la situazione creatasi, hanno richiesto a verbale di udienza la revoca dell'Ads e la su con altro professionista, istanza alla quale il Giudice ritiene di aderire.
preso atto che sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 404 c.c., come novellato dalla legge 9/1/04 n. 6, la revoca del precedente Ads e la nomina di un nuovo amministratore di sostegno;
per ritenuto che per tale funzione sia opportuno nominare, l'Avv. FRANCESCO GERINI del Foro di Savona;
osservato che:
l'art. 1 della legge 9 gennaio 2004 n. 6 indica quale finalità della norma stessa la predisposizione di interventi di sostegno a favore di soggetti privi in tutto o in parte di autonomia con la minore limitazione possibile della capacità di agire degli stessi;
l'art. 404 del codice civile dispone che nel caso in cui una persona si trovi nella impossibilità di provvedere
•
ai propri interessi la stessa possa essere assistita da un amministratore di sostegno;
l'art. 407 del codice civile dispone che il Giudice Tutelare debba sentire personalmente la persona possibile
•
destinataria del provvedimento e debba tenere conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa;
l'art. 410 del codice civile dispone che l'amministratore di sostegno, nell'espletamento dei suoi compiti, debba tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e che debba tempestivamente informare lo stesso beneficiario circa gli atti da compiere informando il Giudice Tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso;
ritenuto che
dall'insieme delle citate norme si evinca che il destinatario del provvedimento deve mantenere quanto meno in misura ridotta una propria autonomia e capacità, risultando necessario per il Giudice tener conto anche delle richieste formulate dallo stesso Beneficiario, e per l'Amministratore informare il Beneficiario dei diversi atti da compiere raccogliendo il suo assenso e considerando nel proprio agire anche le aspirazioni di questi;
ritenuto che
il legislatore abbia formulato la norma riferendosi ad interventi di sostegno alla persona e non di integrale sostituzione alla stessa, prevedendo una sorta di costante contraddittorio tra il Beneficiario e l'Amministratore quanto agli atti da questi compiuti, con l'intervento del Giudice
Tutelare per dirimere possibili contrasti (art. 410 secondo comma del Codice Civile); considerato che secondo quanto disposto dall'art. 405 del codice civile il Giudice Tutelare debba procedere all'individuazione degli atti che l'Amministratore può compiere in nome e per conto del Beneficiario e di quelli che il Beneficiario può compiere con l'assistenza dell'Amministratore, con una procedimento logico
- giuridico di progressiva esclusione di specifici atti, sul presupposto iniziale della permanenza della capacità di agire per tutti gli atti in capo al Beneficiario stesso;
***
visto l'art. 405 c.c.;
NF
,nata a [...] il [...] e residente l'amministrazione di sostegno in favore di Parte_2
a Parte 1 ;
REVOCA
Il precedente Ads Avv. Luca Iacovacci del Foro di Savona
NOMINA
L'Avv. FRANCESCO GERINI del Foro di Savona con studio professionale in Albenga, Via Don Isola n.5/4, amministratore disostegno di Parte 2 ;
INDICA che la durata dell'Amministrazione è a tempo indeterminato.
AUTORIZZA
L'Amministratore di Sostegno, in relazione alla comunicazione suindicata, ad assumere le decisioni ed a prestare il consenso in relazione a tutti i trattamenti sanitari che i medici ritengano necessari ed utili in funzione della cura e della salute della beneficiaria.
DISPONE
A) che l'Amministratore di sostegno abbia il potere esclusivo di compiere, in nome e per conto del
Beneficiario i seguenti atti: disporre, in caso di necessità, il ricovero della beneficiaria presso strutture ospedaliere, cliniche e strutture private, anche convenzionate, e strutture riabilitative, nonché prestare il consenso informato ad eventuali trattamenti sanitari sulla stessa;
riscuotere capitali di pertinenza della beneficiaria, con esclusione delle somme relativi a deposito titoli o ad investimenti assimilabili (fondi di investimento, obbligazioni, assicurazioni sulla vita, polizze a finalità di risparmio, ed altro) disponendo il versamento sul conto di pertinenza della beneficiaria;
procedere all'apertura, o alla chiusura, o alla modifica delle condizioni relative a conti correnti o libretti
.
bancari postali, depositi bancari o postali e di altra e diversa natura;
provvedere al pagamento, nei limiti di capienza del conto, delle bollette delle utenze di competenza della Beneficiaria relative ad abitazioni di pertinenza dello stesso, con prelievo da conto della Beneficiaria, previa esibizione della documentazione giustificativa, o con addebito diretto sul conto;
provvedere al pagamento, nei limiti di capienza del conto, delle rette della struttura e\o del canone di locazione ove è domiciliato la beneficiaria anche tramite bonifico permanente;
richiedere il rilascio di carnet di assegni relativi ai conti della Beneficiaria, o di carta Bancomat;
•
resistere in giudizio;
promuovere giudizi relativi a denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie, di azioni tese alla riscossione di frutti, di azioni tese all'ottenimento di provvedimenti aventi natura cautelare o conservativa;
procedere alla stipulazione di contratti di prestazioni d'opera e lavoro e provvedere ai relativi pagamenti;
il tutto con obbligo di verifica in sede di rendiconto.
DISPONE
B) che l'Amministratore di sostegno abbia il potere esclusivo di compiere, in nome e per conto del
Beneficiario, previe specifiche autorizzazioni del Giudice Tutelare i seguenti atti:
emettere assegni bancari sui conti bancari di pertinenza della beneficiaria;
riscuotere e gestire capitali di pertinenza della Beneficiaria, relativi a deposito titoli o ad investimenti
•
assimilabili (fondi di investimento, obbligazioni, assicurazioni sulla vita, polizze a finalità di risparmio, ed altro) disponendo il versamento sul conto di pertinenza della beneficiaria e procedendo ad effettuare operazioni di investimento, disinvestimento, acquisto o vendita di titoli o fondi relativi al capitale o agli interessi maturati;
stipulare, risolvere, rescindere, rinnovare contratti di locazione ai sensi della normativa vigente;
promuovere i giudizi relativi alla gestione degli immobili di pertinenza della beneficiaria locati, o
.
occupati a qualsiasi titolo o senza titolo, procedendo, tra l'altro, all'intimazione ed esecuzione dello sfratto per finita locazione e morosità, al recupero dei canoni o delle somme dovute a titolo di spese condominiali o ad altro titolo, al rilascio degli immobili, sottoscrivendo eventuali accordi transattivi;
procedere all'eventuale risoluzione dei contratti relativi alle utenze erogate nelle abitazioni di
•
pertinenza della Beneficiaria;
contrarre mutui o prestiti;
• stipulare contratti di alienazione relativi ai beni della Beneficiaria, iscrivere o cancellare ipoteche sui beni della Beneficiaria;
•
fare compromessi o transazioni, o accettare concordati;
•
promuovere giudizi;
.
accettare o rinunciare ad eredità, legati o donazioni
·
dare in pegno o svincolare pegni su beni della Beneficiaria
•
procedere allo scioglimento di comunioni o a divisioni o a promuovere i relativi giudizi sui beni
•
della Beneficiaria;
assumere altre obbligazioni;
•
procedere agli ulteriori adempimenti fiscali ed ai diversi adempimenti amministrativi (inclusi gli
•
atti per il riconoscimento di trattamenti pensionistici, di invalidità, di accompagnamento ed assimilabili); il tutto con obbligo di verifica in sede di rendiconto. DISPONE
- Parte 2 non possa stipulare prestiti e prelevare denaro senza lache il beneficiario rappresentanza dell'amministratore.
DISPONE
che l'Amministratore di Sostegno possa procedere a prelievo diretto dai conti di pertinenza del Beneficiario, nell'interesse dello stesso, per pagare le utenze domestiche (con domiciliazione sul conto).
DISPONE
che l'Amministratore di Sostegno debba riferire al Giudice Tutelare circa le condizioni di vita personali e sociali della beneficiaria e circa l'attività svolta entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, indicando diverse od ulteriori esigenze da gestire nell'interesse della Beneficiaria, depositando relazione scritta presso la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice Tutelare;
che l'Amministratore di Sostegno debba riferire al Giudice Tutelare entro ogni anno dalla nomina circa le condizioni di vita personali e sociali del beneficiario e circa l'attività svolta rendendo conto della propria attività, utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio Tutele;
DISPONE
l'immediata efficacia del decreto ex art. 741 c.p.c.
DISPONE
Che l'Ads revocato Avv. Luca Iacovacci depositi relazione e rendiconto fino alla data odiema entro il 14/05/2025
MANDA
alla Cancelleria di comunicare alla Beneficiaria, all'Amministratore di Sostegno, ed alla Segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Savona.
MANDA
alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui al R.D. n. 1326 del 10/9/1914.
FISSA
Per il giuramento dell'Ads l'udienza del 29/05/2025, ore 12,00
MANDA
alla Cancelleria di procedere agli ulteriori e diversi incombenti previsti dalla legge.
Savona, 15/04/2025
IL GIUDICE TUTELARE
Dott. Piero Giovanni Gallo