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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/03/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di Mauro in data 26/03/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.562/2024 R.g.
Tra
n.03/09/1965 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.ta Francesca Calonzi
RICORRENTE
E in p.l.r.p.t. CP_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Gianfranco Esposito
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIR ITTO
Con ri corso is critto in data 14/03/2024 , deposit ato i n dat a 12/03/2024 , l'epi grafat a parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: 1)
In Vi a prelimi nare, sospendere l'efficacia esecutiva delle ordinanze: n. OI -
000890854 notifi cat a il 14/02/ 2024 a mezzo A.G. 39825244381, n. ROI -000103110 notifi cat a il 14/02/2024 a mezz o A.G. 39825242933 -5, n. ROI -000107155 notifi cat a il 14/02/2024 a mez zo A.G. 39825238108 -6, perché sussi st e tanto il peri cul um i n mora, quanto il f umus boni iuris, per l e ragioni espl icate i n premessa;
2) Nel merit o ed i n accogli mento del pr esent e ri corso, accogli ere l 'opposi zione e, per l 'eff etto, annul lare, r evocar e di chi arare null e e/o ineffi caci l e oppost e ordinanz e di ingiunzione n. OI - 000890854 not ificata il 14/02/2024 a mezzo A.G. 39825244381,
n. ROI -000103110 notifi cata il 14/02/ 2024 a mezzo A.G. 39825242933 -5, n. ROI-
000107155 noti ficata il 14/02/2024 a mezzo A.G. 39825238108 -6, per i moti vi espost i
1 nel presente ri corso;
3) In s ubordine e nella denegat a e non creduta ipot esi i n cui i l
Tribunal e adì to non ritenga suss ist ere i presupposti per annullare l e ordinanz e di ingiunzione i mpugnate, Vogli a ridurre al mi nimo gli i mporti i ndi cat i nel le richiamat e ordinanz e, nella mis ur a ef fett ivament e dovuta e rit enuta di gi usti zia;
4) Con vittoria di spese, compensi e spese generali oltre Iva e cpa” .
Part e resistent e, cos tituit asi i n giudi zi o, ha rassegnato le conclusi oni di cui al la memori a di fens iva, chi edendo la de cl arat ori a di cessazi one del la materi a del contendere, deducendo, i n parti col are che: èemerso che contropart e, qui ndi nel peri odo in contestazione, non ricopri sse il ruol o di l egal e rappresent ant e con riferiment o alla gest ione azi ende mentre dagli archivi informati ci risultava atti vo qual e gestione s eparata, peri odo quel lo per il qual e ha ri cevuto i provvedi menti impugnat i e la cont estazione per cui è giudi zio. Stante il caso molt o parti colar e
l' ha ritenuto di dover intervenire sulle ordinanze impugnate relativamente CP_2 alla posizione debitoria del ricorrente provvedendo all'archiviazione di quella posizi one come da doc 1 che qui si allega. Pert anto, l ' nello spirito di leale CP_2
coll aborazi one e di vicinanz a al cit tadi no, è int ervenut o sull'ordinanze ingiunzione emesse nei confronti il ri cor rente ed ex adverso i mpugnate di cui in epigrafe per gli anni in cont estaz ion e.
Il Gi udi ce s crivent e ha t ratt ato l a controversi a i n oggetto all 'udi enza del
25.03.2025 , fratt anto sostituita dal deposi to di not e scritt e ex art .127t erc.p.c. , con termine per il depos ito fi ss ato per il m edesi mo gi orno;
all 'esito dell a t rat tazione cart olare, il Giudicante, pres o atto dell a ri tual e comuni cazione all e parti del decreto reso ex art .127terc.p.c., preso atto del deposit o di note scritte ent ro il t ermine assegnat o con il predetto decret o, l ett e le not e scritt e d'udi enza, rit enut a l a controversia decidibi le allo st ato degli att i , ha adott ato l a sent en za con cont est ual e motivazione, nei t ermini di s eguito precisati , nel giorno successivo al la scadenza del predet to t ermine e che s i considera, dunque, l ett a in udi enza.
Si rileva, in via preliminare, che è intervenuto, nelle more del giudizio l'abbandono della pretesa ad opera dell'Ente impositore;
deve, dunque, darsi atto della cessazione della materia del contendere.
La formula di dichiarazione della cessazione della materia del contendere è largamente diffusa e, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a
2 fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione), ne deriva una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93,
n.9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038;
Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Nel caso in esame, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ricorrendone i presupposti.
In ordine alle spese di lite le stesse sono liquidate come da dispositivo e sono integralmente compensate tra le parti, valorizzate la natura della controversia ed i motivi della decisione.
P.Q.M.
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Vibo Valentia, 26 marzo 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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