TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/06/2025, n. 2687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2687 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3263/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3263/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a VILLARICCA (NA) il 07/03/1961 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. URLO MARIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/03/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto due note di debito relative a indennità di disoccupazione agricola non spettante per gli anni 2003 e 2004 per gli importi di €
4.601,64 e 4.228,81; la prescrizione dei crediti per gli importi percepiti.
1 Ha quindi agito in giudizio chiedendo, previa sospensione, di dichiarare non dovuti gli importi richiesti con vittoria di spese di lite con attribuzione.
L'istanza di sospensione è stata rigettata in sede di emissione del decreto di fissazione.
L' si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del CP_1 ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio riguarda la fondatezza delle pretese restitutorie dell' relative all'illegittima erogazione CP_1 dell'indennità di disoccupazione.
Come ha evidenziato l'ente previdenziale, infatti, gli atti opposti sono due note di debito e non due avvisi di addebito ma tale circostanza non determina la nullità del ricorso in quanto sono delineati petitum e causa petendi. Parte ricorrente, infatti, chiede l'accertamento dell'infondatezza della pretesa restitutoria dell'ente previdenziale.
ECCEZIONI PRELIMINARI
Tutte le ulteriori eccezioni preliminari formulate dall'ente previdenziale sono infondate in quanto parte ricorrente propone un solo motivo di ricorso relativo alla prescrizione della pretesa restitutoria. Non vi è, quindi, alcuna contestazione relativa al merito delle prestazioni erogate.
PRESCRIZIONE – DOLOSO OCCULTAMENTO – VERBALE ISPETTIVO
Per quanto riguarda il merito, deve ritenersi parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione formulata in via principale da parte ricorrente.
Secondo la giurisprudenza consolidata (Cassazione civile, sez. lav.,
14/05/2008, n. 12092) l'azione di ripetizione dell' è soggetta alla CP_1
2 prescrizione ordinaria decennale ex art. 2646 c.c. e tale termine inizia a decorre dal momento del pagamento.
Non ignora il giudicante che la fattispecie in esame rientri nella disciplina dell'indebito oggettivo sopravvenuto, atteso che il carattere indebito dell'erogazione è emerso a seguito dell'accertamento ispettivo.
In tema di indebito sopravvenuto la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato, con sentenza n. 5624 del 9 marzo 2009, che “l'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi".
Sebbene si tratti di un indebito sopravvenuto la prescrizione non può che decorrere dal momento del pagamento, così come afferma la giurisprudenza di legittimità granitica, considerato che, argomentando diversamente, sarebbero lese le comuni e generali regole dell'affidamento attribuendo all'Istituto la possibilità sine die di recuperare i crediti ritenuti presuntivamente non dovuti. L'eccezione di prescrizione è fondata. Non è possibile ritenere che la cancellazione dagli elenchi agricoli abbia valore interruttivo anche del distinto credito restitutorio degli importi indebitamente versati per tale annualità. Per tali ragioni, risulta decorso il termine prescrizionale ordinario al momento della notifica delle note di debito.Non è possibile valorizzare, inoltre, neppure il verbale di accertamento ispettivo in quanto non si tratta di una richiesta di restituzione dell'importo versato ma riguarda gli esiti degli accertamenti disposti dall'ente previdenziale in ordina alla dedotta fittizietà del rapporto di lavoro.
Allo stesso modo, non è possibile applicare al caso in esame l'ipotesi di sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. Secondo la norma in esame, infatti, il debitore, con artifizi e raggiri, induce il creditore a rappresentarsi falsamente l'inesistenza del credito. Si tratta, quindi, di una condotta successiva alla costituzione della pretesa creditoria ed antecedente al
3 pagamento. Nel caso in esame, invece, la presunta condotta posta in essere dalla ricorrente è antecedente al sorgere del credito restitutorio in quanto, secondo la prospettazione dell' ha indotto l'ente resistente CP_1
a pagare quanto erroneamente dovuto. Si tratta, quindi, di una condotta artificiosa volta alla costituzione della pretesa creditoria e non all'occultamento del credito già sorto. Per tali ragioni, in considerazione della natura tipica e tassativa delle ipotesi di sospensione, l'eccezione dell' è infondata in quanto volta all'applicazione analogica della CP_1 norma in esame.
Per tali ragioni, il ricorso è fondato e merita accoglimento e devono essere dichiarati irripetibili gli importi indicati nelle note di debito.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in accoglimento del ricorso, dichiara irripetibili gli importi percepiti da parte ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione agricola negli anni 2003 e 2004, come indicati nelle note di debito del
24.7.2023;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario, che si liquidano in € 1.865,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 16/06/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3263/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a VILLARICCA (NA) il 07/03/1961 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. URLO MARIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/03/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto due note di debito relative a indennità di disoccupazione agricola non spettante per gli anni 2003 e 2004 per gli importi di €
4.601,64 e 4.228,81; la prescrizione dei crediti per gli importi percepiti.
1 Ha quindi agito in giudizio chiedendo, previa sospensione, di dichiarare non dovuti gli importi richiesti con vittoria di spese di lite con attribuzione.
L'istanza di sospensione è stata rigettata in sede di emissione del decreto di fissazione.
L' si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del CP_1 ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio riguarda la fondatezza delle pretese restitutorie dell' relative all'illegittima erogazione CP_1 dell'indennità di disoccupazione.
Come ha evidenziato l'ente previdenziale, infatti, gli atti opposti sono due note di debito e non due avvisi di addebito ma tale circostanza non determina la nullità del ricorso in quanto sono delineati petitum e causa petendi. Parte ricorrente, infatti, chiede l'accertamento dell'infondatezza della pretesa restitutoria dell'ente previdenziale.
ECCEZIONI PRELIMINARI
Tutte le ulteriori eccezioni preliminari formulate dall'ente previdenziale sono infondate in quanto parte ricorrente propone un solo motivo di ricorso relativo alla prescrizione della pretesa restitutoria. Non vi è, quindi, alcuna contestazione relativa al merito delle prestazioni erogate.
PRESCRIZIONE – DOLOSO OCCULTAMENTO – VERBALE ISPETTIVO
Per quanto riguarda il merito, deve ritenersi parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione formulata in via principale da parte ricorrente.
Secondo la giurisprudenza consolidata (Cassazione civile, sez. lav.,
14/05/2008, n. 12092) l'azione di ripetizione dell' è soggetta alla CP_1
2 prescrizione ordinaria decennale ex art. 2646 c.c. e tale termine inizia a decorre dal momento del pagamento.
Non ignora il giudicante che la fattispecie in esame rientri nella disciplina dell'indebito oggettivo sopravvenuto, atteso che il carattere indebito dell'erogazione è emerso a seguito dell'accertamento ispettivo.
In tema di indebito sopravvenuto la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato, con sentenza n. 5624 del 9 marzo 2009, che “l'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi".
Sebbene si tratti di un indebito sopravvenuto la prescrizione non può che decorrere dal momento del pagamento, così come afferma la giurisprudenza di legittimità granitica, considerato che, argomentando diversamente, sarebbero lese le comuni e generali regole dell'affidamento attribuendo all'Istituto la possibilità sine die di recuperare i crediti ritenuti presuntivamente non dovuti. L'eccezione di prescrizione è fondata. Non è possibile ritenere che la cancellazione dagli elenchi agricoli abbia valore interruttivo anche del distinto credito restitutorio degli importi indebitamente versati per tale annualità. Per tali ragioni, risulta decorso il termine prescrizionale ordinario al momento della notifica delle note di debito.Non è possibile valorizzare, inoltre, neppure il verbale di accertamento ispettivo in quanto non si tratta di una richiesta di restituzione dell'importo versato ma riguarda gli esiti degli accertamenti disposti dall'ente previdenziale in ordina alla dedotta fittizietà del rapporto di lavoro.
Allo stesso modo, non è possibile applicare al caso in esame l'ipotesi di sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. Secondo la norma in esame, infatti, il debitore, con artifizi e raggiri, induce il creditore a rappresentarsi falsamente l'inesistenza del credito. Si tratta, quindi, di una condotta successiva alla costituzione della pretesa creditoria ed antecedente al
3 pagamento. Nel caso in esame, invece, la presunta condotta posta in essere dalla ricorrente è antecedente al sorgere del credito restitutorio in quanto, secondo la prospettazione dell' ha indotto l'ente resistente CP_1
a pagare quanto erroneamente dovuto. Si tratta, quindi, di una condotta artificiosa volta alla costituzione della pretesa creditoria e non all'occultamento del credito già sorto. Per tali ragioni, in considerazione della natura tipica e tassativa delle ipotesi di sospensione, l'eccezione dell' è infondata in quanto volta all'applicazione analogica della CP_1 norma in esame.
Per tali ragioni, il ricorso è fondato e merita accoglimento e devono essere dichiarati irripetibili gli importi indicati nelle note di debito.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in accoglimento del ricorso, dichiara irripetibili gli importi percepiti da parte ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione agricola negli anni 2003 e 2004, come indicati nelle note di debito del
24.7.2023;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario, che si liquidano in € 1.865,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 16/06/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
4