Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/05/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4867/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 06/05/2025, alle ore 11.40, nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Bo- logna, all'udienza della Giudice dott.ssa Pierangela Congiu, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti: per parte attrice l'Avv. GHETTI ELISA che dichiara di aver provveduto al deposito della transazio- ne intercorsa tra le parti;
per parte convenuta l'Avv. TONI NADIA, sostituita oggi dall'Avv. Iolanda Lenoci.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti chiedono congiuntamente che venga dichiarata cessata la materia del contendere in forza della transazione tra loro raggiunta il 20 dicembre 2024 e che di conseguenza venga revocato il de- creto ingiuntivo opposto e compensate le spese di lite.
Terminata la discussione, la Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Ad ore 12.05, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, la Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 4867/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA GUGLIELMO Parte_1 C.F._1
MARCONI 5 40122 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. GHETTI ELISA (c.f.:
[...]
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione C.F._2
- ATTRICE
E
( , C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2
, e (C.F. ), elett.te dom.te C.F._4 Controparte_3 C.F._5
alla via BONSI 5 RIMINI presso lo studio dell'Avv. TONI NADIA (c.f.: ) C.F._6
dalla quale sono rappr.te e difese in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e rispo- sta
- CONVENUTE
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano interamente gli atti ed i documenti di causa.
In via preliminare, si rileva che in data 17 aprile 2025 la difesa di parte attrice opponente ha depo- sitato il contratto di transazione intercorso tra le parti in data 20 dicembre 2024, mediante il quale le stesse hanno posto fine alla lite in corso.
Si osserva che ai sensi dell'art. 1965 c.c. la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi re- ciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorge- re tra loro. Ai sensi del secondo comma di tale norma le reciproche concessioni, oltre a non dover realizzare necessariamente un equilibrio economico tra le parti, possono riferirsi anche a rapporti diversi da quelli che hanno formato oggetto della pretesa come, del resto, confermato dalla Suprema
Corte: “In tema di transazione le reciproche concessioni - tra cui non è richiesto a pena di validità
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un equilibrio economico - non debbono necessariamente esaurirsi nell'ambito del rapporto
contro
- verso, potendo esse non riguardare le pretese litigiose alle quali s'intenda porre fine, bensì incidere su diritti e beni estranei alla causa, giacché per il 2° comma art. 1965 c. c. è consentito alle parti risolvere la lite costituendo, modificando od estinguendo rapporti diversi da quelli oggetto della pretesa e della contestazione.” (cfr. Cass. Civ. n. 8330 del17-08-1990). Detto negozio richiede, inoltre, la forma scritta ad probationem che deve ritenersi ad substantiam qualora l'oggetto della transazione preveda tale requisito (cfr. Cass. Civ. n. 729 del 20-01-2003).
Nel caso di specie il perfezionamento di detto accordo negoziale risulta dalla documentazione pro- dotta dalla difesa di parte attrice, regolarmente sottoscritta in ogni pagina da tutte le parti. Va rile- vato che lo stesso ricopre la forma scritta prevista ex lege e contiene tutti gli elementi costituenti l'oggetto del contratto. Dallo stesso tenore letterale del sopra menzionato contratto, infatti, emerge la volontà delle parti volta ad effettuare reciproche concessioni ed a definire la lite in corso.
Invero, con il suddetto accordo le parti hanno disciplinato ogni aspetto anche processuale della con- troversia, accordandosi all'odierna udienza anche sulle spese di lite.
La conclusione del suddetto contratto di transazione costituisce un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la cessazione della materia del contende- re, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facen- do venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (cfr. Cass. Civ. n. 2567 del
06/02/2007). Va precisato, inoltre, che la transazione è individuata dalla stessa giurisprudenza di legittimità come fatto idoneo a provocare la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. Civ.
n. 17896 del 18/10/2012; Cass. Civ. 19368 del 15/07/2008), come ribadito anche dalla giurispru- denza di merito condivisa da questo giudice: “La transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere rilevabile d'ufficio dal giu- dice” (cfr. Tribunale di Torino 10 maggio 2013). Peraltro, avendo la sentenza che dichiara la cessa- zione della materia del contendere natura, appunto, dichiarativa e non costitutiva, irrilevanti appaio- no eventuali eventi sopravvenuti all'intervenuta conclusione dell'accordo transattivo tra le parti.
Quanto alle spese processuali, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del conten- dere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccom- benza virtuale” (cfr. Cass. Civ., 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. Civ. 8 giugno 2005, n. 11962). Le
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spese vanno, pertanto, compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92, co. 3 c.p.c. sussistendo le ragioni previste da detta norma, atteso l'espresso accordo raggiunto in tal senso dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. revoca il decreto ingiuntivo n.501/2024, emesso dal Tribunale di Bologna in data
08/02/2024 (R.G. 653/2024) ;
3. spese compensate.
Bologna, 6 maggio 2025
La Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
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