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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 28/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 448/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 448/2023 promossa da:
(codice fiscale: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Fernando Figoni, elettivamente domiciliato in Piacenza, via San Siro n. 38, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
- Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 17.07.2023, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 12.07.2023, ha convenuto in giudizio l' proponendo opposizione avverso Parte_1 CP_1
l'avviso di addebito n. 38520230000086203000, formato il 24.05.2023 e notificato via pec il
31.05.2023, con il quale le veniva richiesto il pagamento complessivo della somma di € 58.736,71 a titolo di omissioni contributive per il periodo dal luglio del 2015 a novembre del 2019. A riguardo, deduceva che: nell'avviso opposto era indicato che lo stesso era stato preceduto dalla diffida
(protocollo .6100.06/08/2020.0183146), la quale, a sua volta, si riferiva al verbale unico di CP_1
accertamento e notificazione prot. n. 7827 del 22.07.2020, il quale le era stato notificato solo in data
12.08.2020; tale verbale, a sua volta, contemplava l'accertamento di violazioni amministrative (in particolare, per l'omissione del pagamento delle retribuzioni con mezzi tracciabili) e un imponibile contributivo omesso di oltre € 140.000,00. Lamentava, nello specifico, che l'atto opposto era: a) privo di adeguata motivazione (invero, né l'avviso, né la diffida recavano l'indicazione del metodo di calcolo con il quale si era arrivati alla quantificazione della somma effettivamente dovuta); b) contradditorio
(in particolare, ove si esponevano le singole contestazioni per ciascuna delle undici dipendenti delle quali era stata raccolta la dichiarazione ed in relazioni alle quali era emerso che, a fronte di contratti di lavoro a tempo parziale, le stesse avrebbero, invece, lavorato “di fatto” a tempo pieno o comunque non corrispondente all'orario contrattuale, si affermava, in alcuni casi, che si era proceduto a conteggiare l'imponibile contributivo sulle ore di lavoro supplementari svolte oltre l'orario contrattualmente fissato, non registrate nel libro unico del lavoro, maggiorate del 20%, come previsto nel CCNL applicato, mentre, in altri casi, si era ritenuto tale rapporto di lavoro a tempo pieno e, come tale, erano stati conteggiati gli imponibili contributivi sulle ore di lavoro non registrate nel libro unico); c) infondato
(laddove non erano state allegate le dichiarazioni fornite ai verbalizzanti dalle lavoratrici, ma di esse era stato fornito solo un riassunto;
in ogni caso, da tali dichiarazioni risultava al più che l'orario di lavoro poteva essere, in alcuni giorni, “sforato” rispetto a quello indicato nei contratti, tuttavia tale fenomeno era occasionale e non continuativo, né stabile, tale da giustificare l'affermazione per cui “di fatto” le lavoratrici osservavano un “orario” diverso).
1.1) Con ordinanza del 15.12.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
14.12.2024, il G.I., rilevata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo all' , non costituito CP_1
in giudizio, ne dichiarava la contumacia;
nella medesima sede, ammetteva le prove orali formulate da parte resistente, le quali venivano assunte all'udienza del 16.05.2024. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Infine, all'udienza del 27.03.2025 (trattata ai sensi e
2/6 nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Per quanto riguarda le contestazioni formali, l'opponente ha preliminarmente lamentato l'invalidità dell'avviso di addebito opposto per l'insufficiente identificazione del titolo della pretesa, effettuta mediante rinvio a precedenti atti, quali la diffida ed il verbale di accertamento, per violazione del diritto di difesa e delle norme relative al procedimento sanzionatorio.
In punto di diritto, si deve osservare che “eventuali irregolarità e più in generale la violazione delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiegano incidenza sul correlato rapporto obbligatorio perché oggetto di accertamento è la sussistenza o insussistenza dei crediti vantati e non la regolarità del procedimento amministrativo (Cass. n. 20604/2014, n. 2804/2003)” (Cass., sez. lav., 22.1.2021, n. 1400, in motivazione). Infatti, “questa Corte, sia pure con riguardo alla disposizione contenuta nella L. n. 88 del 1989, art. 43, ha già avuto modo di chiarire che né l'esito del procedimento amministrativo contenzioso né le regolarità o irregolarità procedurali che lo abbiano connotato impediscono all'ente previdenziale di agire o di resistere in giudizio per l'accertamento dell'esistenza o inesistenza di rapporti di lavoro subordinato e dei conseguenti obblighi contributivi e previdenziali: trattasi infatti di materia in cui l'esercizio (corretto o meno) della potestà amministrativa di autotutela incide su situazione giuridiche indisponibili da parte degli enti previdenziali e in cui, per conseguenza, l'oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario non è mai l'impugnativa di un atto amministrativo, essendo invece rimesso al giudice di accertare, a seconda dei casi, vuoi la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, vuoi quella dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione previdenziale (così Cass. n. 16051 del 2013)” (Cass., sez. lav., 1.3.2021, n. 5550, in motivazione).
Eventuali vizi formali dell'atto, quindi, quand'anche dovessero essere riconosciuti sussistenti, non potrebbero mai portare all'effetto di ritenere, per ciò solo, non dovuti i contributi richiesti, giacché il giudizio davanti al giudice ordinario verte sulla sussistenza dell'indisponibile rapporto contributivo e sugli obblighi che ne derivano. Peraltro, ulteriore indice dell'assenza di qualsivoglia compressione del diritto di difesa è la circostanza che la ricorrente è stata in grado di prendere posizione, nel merito, sugli esiti dell'accertamento ispettivo, contestando la fondatezza delle conclusioni in fatto e in diritto su cui si fonda la pretesa contributiva per cui è causa.
2.1) Prima di valutare, nel merito, la fondatezza o meno dei motivi di opposizione in questa sede proposta, giova, in via preliminare, premettere che (come è del resto noto) con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa (cui può essere ricondotta l'opposizione
3/6 ad un verbale di accertamento ispettivo, quanto ai principi generali) non viene impugnato un atto amministrativo (con la conseguenza che la cognizione del giudice sarebbe limitata alle dedotte ragioni d'illegittimità del medesimo) ma viene introdotto un ordinario giudizio di cognizione (analogo a quello che si instaura con l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo) sul fondamento stesso della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto sono pertanto assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dalla P.A. e dall'opponente. Di conseguenza,
l'opposizione, atta a devolvere al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e fondatezza della pretesa, può esaurirsi anche nella sola contestazione della pretesa della P.A. fatta valere con l'ordinanza ingiunzione opposta (in questo senso, si vedano: Cass. civ., sez. I, 26.05.1999, n. 5095;
Cass. civ., sez. lav., 20.08.1997, n. 7779; Cass. civ., sez. I, 27.02.1996, n. 1531), gravando piuttosto sull'Amministrazione resistente, in applicazione del disposto generale dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare la fondatezza delle contestazioni poste alla base dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Sempre in generale, poi, quanto alla distribuzione dell'onere della prova, giova premettere che: “Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto CP_1
ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 14965 del 06.09.2012).
Ebbene, per quanto riguarda il maggior orario effettuato dalle dipendenti, nel verbale di accertamento si legge: “All'esito del raffronto tra le dichiarazioni rese dai lavoratori sopra indicati, con i dati contenuti nella documentazione di lavoro, è emerso che codesto datore di lavoro ha occupato alcune lavoratrici, formalmente con contratto di lavoro part-time, che, di fatto, dissimulavano un orario di lavoro con contratto a tempo pieno. Le dichiarazioni rese dalle lavoratrici, circostanziate, concordanti ed univoche, evidenziano che la quasi totalità delle lavoratrici oggetto dell'accertamento ha sempre svolto un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente stipulato ed indicato nei prospetti paga;
in sostanza, le lavoratrici, per poter lavorare, dovevano accettare la condizione di effettuare un orario di lavoro superiore a quello indicato nel contratto e nella busta paga;
in un caso, la lavoratrice ha riferito di aver percepito retribuzioni “in nero” per le ore di lavoro svolte ma non dichiarate nel lul. In altri casi, le lavoratrici hanno riferito di non aver percepito alcuna retribuzione per le ore di lavoro svolte ma non dichiarate nel Lul e nei prospetti paga”.
4/6 Ebbene, per questa irregolarità accertata in sede ispettiva valgono le considerazioni sopra riportate relative all'onere probatorio, gravante sull' , circa l'effettivo orario seguito dalle lavoratrici CP_1 assunte part-time. Vi è da ritenere, infatti, che per tutte le posizioni esaminate dagli Ispettori, l' , in CP_1
quanto onerato della relativa prova, avrebbe dovuto produrre in causa le dichiarazioni rese dalle lavoratrici in sede ispettiva, ovvero capitolare, nel proprio atto, le circostanze fattuali da cui poter dimostrare lo svolgimento del maggior orario rispetto a quello contrattuale.
Peraltro, nel corso del giudizio, i testi escussi hanno confermato la tesi sostenuta da parte ricorrente, ossia che l'orario di lavoro dei dipendenti poteva, in alcuni giorni, eccedere rispetto a quello indicato nei contratti, tuttavia tale fenomeno era occasionale, non continuativo, né stabile;
tale circostanza non poteva, quindi, giustificare l'affermazione per cui “di fatto” le lavoratrici osservassero sempre un orario di lavoro diverso da quello indicato nel contratto. ha confermato di avere lavorato per la società per circa cinque anni Testimone_1 Parte_1
come parrucchiera, inquadrata con contratto a tempo pieno e indeterminato. Ha dichiarato di avere lavorato le ore come da contratto, anche se capitava, qualche volta, circa una o due volte alla settimana, in base anche all'affluenza della clientela, che si fermasse al salone oltre l'orario lavorativo. ha dichiarato di avere lavorato per la società per circa un anno e Testimone_2 Parte_1
mezzo, sino al 2019; pur non ricordando il tipo di contratto con cui era stata assunta, rammentava un impiego su turni e che lavorava le ore come da contratto anche se a volte capitava di fare straordinari
(pur non ricordando di preciso con che frequenza ciò avvenisse).
Vi è, quindi, da dichiarare non dovuta la contribuzione, maggiorata delle relative sanzioni, relativa a tali posizioni.
2.1) Alcuna specifica contestazione è stata, invece, formulata da parte ricorrente circa la fondatezza della pretesa, pure contenuta nel verbale ispettivo impugnato, relativa all'erogazione, alla lavoratrice
, di parte della retribuzione in contanti per il periodo dal mese di luglio 2018 al mese Testimone_3
di giugno 2019.
3) L'esito del giudizio e la mancata costituzione di parte resistente giustificano la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara illegittima la pretesa azionata con il verbale unico di accertamento e notificazione prot. n.
7827 del 22.07.2020, cui sono seguiti la diffida protocollo .6100.06/08/2020.0183146 e l'avviso CP_1
di addebito n. 38520230000086203000, formato il 24.05.2023 e notificato via pec il 31.05.2023, relativamente alle violazioni asseritamente poste in essere da circa la simulazione, per Parte_1
5/6 undici lavoratrici, di contratti di lavoro part-time, dissimulanti contratti di lavoro a tempo pieno, e l'infedele registrazione, nel LUL, per le suddette lavoratrici, delle ore di lavoro svolte per il periodo da luglio 2015 a novembre 2019;
2. rigetta, per il resto, l'opposizione, rimandando alle competenti sedi amministrative la rideterminazione delle somme dovute a titolo di contribuzione omessa e sanzioni;
3. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da parte ricorrente per il presente giudizio.
Piacenza, 28.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
6/6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 448/2023 promossa da:
(codice fiscale: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Fernando Figoni, elettivamente domiciliato in Piacenza, via San Siro n. 38, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
- Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 17.07.2023, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 12.07.2023, ha convenuto in giudizio l' proponendo opposizione avverso Parte_1 CP_1
l'avviso di addebito n. 38520230000086203000, formato il 24.05.2023 e notificato via pec il
31.05.2023, con il quale le veniva richiesto il pagamento complessivo della somma di € 58.736,71 a titolo di omissioni contributive per il periodo dal luglio del 2015 a novembre del 2019. A riguardo, deduceva che: nell'avviso opposto era indicato che lo stesso era stato preceduto dalla diffida
(protocollo .6100.06/08/2020.0183146), la quale, a sua volta, si riferiva al verbale unico di CP_1
accertamento e notificazione prot. n. 7827 del 22.07.2020, il quale le era stato notificato solo in data
12.08.2020; tale verbale, a sua volta, contemplava l'accertamento di violazioni amministrative (in particolare, per l'omissione del pagamento delle retribuzioni con mezzi tracciabili) e un imponibile contributivo omesso di oltre € 140.000,00. Lamentava, nello specifico, che l'atto opposto era: a) privo di adeguata motivazione (invero, né l'avviso, né la diffida recavano l'indicazione del metodo di calcolo con il quale si era arrivati alla quantificazione della somma effettivamente dovuta); b) contradditorio
(in particolare, ove si esponevano le singole contestazioni per ciascuna delle undici dipendenti delle quali era stata raccolta la dichiarazione ed in relazioni alle quali era emerso che, a fronte di contratti di lavoro a tempo parziale, le stesse avrebbero, invece, lavorato “di fatto” a tempo pieno o comunque non corrispondente all'orario contrattuale, si affermava, in alcuni casi, che si era proceduto a conteggiare l'imponibile contributivo sulle ore di lavoro supplementari svolte oltre l'orario contrattualmente fissato, non registrate nel libro unico del lavoro, maggiorate del 20%, come previsto nel CCNL applicato, mentre, in altri casi, si era ritenuto tale rapporto di lavoro a tempo pieno e, come tale, erano stati conteggiati gli imponibili contributivi sulle ore di lavoro non registrate nel libro unico); c) infondato
(laddove non erano state allegate le dichiarazioni fornite ai verbalizzanti dalle lavoratrici, ma di esse era stato fornito solo un riassunto;
in ogni caso, da tali dichiarazioni risultava al più che l'orario di lavoro poteva essere, in alcuni giorni, “sforato” rispetto a quello indicato nei contratti, tuttavia tale fenomeno era occasionale e non continuativo, né stabile, tale da giustificare l'affermazione per cui “di fatto” le lavoratrici osservavano un “orario” diverso).
1.1) Con ordinanza del 15.12.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
14.12.2024, il G.I., rilevata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo all' , non costituito CP_1
in giudizio, ne dichiarava la contumacia;
nella medesima sede, ammetteva le prove orali formulate da parte resistente, le quali venivano assunte all'udienza del 16.05.2024. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Infine, all'udienza del 27.03.2025 (trattata ai sensi e
2/6 nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Per quanto riguarda le contestazioni formali, l'opponente ha preliminarmente lamentato l'invalidità dell'avviso di addebito opposto per l'insufficiente identificazione del titolo della pretesa, effettuta mediante rinvio a precedenti atti, quali la diffida ed il verbale di accertamento, per violazione del diritto di difesa e delle norme relative al procedimento sanzionatorio.
In punto di diritto, si deve osservare che “eventuali irregolarità e più in generale la violazione delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiegano incidenza sul correlato rapporto obbligatorio perché oggetto di accertamento è la sussistenza o insussistenza dei crediti vantati e non la regolarità del procedimento amministrativo (Cass. n. 20604/2014, n. 2804/2003)” (Cass., sez. lav., 22.1.2021, n. 1400, in motivazione). Infatti, “questa Corte, sia pure con riguardo alla disposizione contenuta nella L. n. 88 del 1989, art. 43, ha già avuto modo di chiarire che né l'esito del procedimento amministrativo contenzioso né le regolarità o irregolarità procedurali che lo abbiano connotato impediscono all'ente previdenziale di agire o di resistere in giudizio per l'accertamento dell'esistenza o inesistenza di rapporti di lavoro subordinato e dei conseguenti obblighi contributivi e previdenziali: trattasi infatti di materia in cui l'esercizio (corretto o meno) della potestà amministrativa di autotutela incide su situazione giuridiche indisponibili da parte degli enti previdenziali e in cui, per conseguenza, l'oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario non è mai l'impugnativa di un atto amministrativo, essendo invece rimesso al giudice di accertare, a seconda dei casi, vuoi la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, vuoi quella dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione previdenziale (così Cass. n. 16051 del 2013)” (Cass., sez. lav., 1.3.2021, n. 5550, in motivazione).
Eventuali vizi formali dell'atto, quindi, quand'anche dovessero essere riconosciuti sussistenti, non potrebbero mai portare all'effetto di ritenere, per ciò solo, non dovuti i contributi richiesti, giacché il giudizio davanti al giudice ordinario verte sulla sussistenza dell'indisponibile rapporto contributivo e sugli obblighi che ne derivano. Peraltro, ulteriore indice dell'assenza di qualsivoglia compressione del diritto di difesa è la circostanza che la ricorrente è stata in grado di prendere posizione, nel merito, sugli esiti dell'accertamento ispettivo, contestando la fondatezza delle conclusioni in fatto e in diritto su cui si fonda la pretesa contributiva per cui è causa.
2.1) Prima di valutare, nel merito, la fondatezza o meno dei motivi di opposizione in questa sede proposta, giova, in via preliminare, premettere che (come è del resto noto) con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa (cui può essere ricondotta l'opposizione
3/6 ad un verbale di accertamento ispettivo, quanto ai principi generali) non viene impugnato un atto amministrativo (con la conseguenza che la cognizione del giudice sarebbe limitata alle dedotte ragioni d'illegittimità del medesimo) ma viene introdotto un ordinario giudizio di cognizione (analogo a quello che si instaura con l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo) sul fondamento stesso della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto sono pertanto assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dalla P.A. e dall'opponente. Di conseguenza,
l'opposizione, atta a devolvere al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e fondatezza della pretesa, può esaurirsi anche nella sola contestazione della pretesa della P.A. fatta valere con l'ordinanza ingiunzione opposta (in questo senso, si vedano: Cass. civ., sez. I, 26.05.1999, n. 5095;
Cass. civ., sez. lav., 20.08.1997, n. 7779; Cass. civ., sez. I, 27.02.1996, n. 1531), gravando piuttosto sull'Amministrazione resistente, in applicazione del disposto generale dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare la fondatezza delle contestazioni poste alla base dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Sempre in generale, poi, quanto alla distribuzione dell'onere della prova, giova premettere che: “Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto CP_1
ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 14965 del 06.09.2012).
Ebbene, per quanto riguarda il maggior orario effettuato dalle dipendenti, nel verbale di accertamento si legge: “All'esito del raffronto tra le dichiarazioni rese dai lavoratori sopra indicati, con i dati contenuti nella documentazione di lavoro, è emerso che codesto datore di lavoro ha occupato alcune lavoratrici, formalmente con contratto di lavoro part-time, che, di fatto, dissimulavano un orario di lavoro con contratto a tempo pieno. Le dichiarazioni rese dalle lavoratrici, circostanziate, concordanti ed univoche, evidenziano che la quasi totalità delle lavoratrici oggetto dell'accertamento ha sempre svolto un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente stipulato ed indicato nei prospetti paga;
in sostanza, le lavoratrici, per poter lavorare, dovevano accettare la condizione di effettuare un orario di lavoro superiore a quello indicato nel contratto e nella busta paga;
in un caso, la lavoratrice ha riferito di aver percepito retribuzioni “in nero” per le ore di lavoro svolte ma non dichiarate nel lul. In altri casi, le lavoratrici hanno riferito di non aver percepito alcuna retribuzione per le ore di lavoro svolte ma non dichiarate nel Lul e nei prospetti paga”.
4/6 Ebbene, per questa irregolarità accertata in sede ispettiva valgono le considerazioni sopra riportate relative all'onere probatorio, gravante sull' , circa l'effettivo orario seguito dalle lavoratrici CP_1 assunte part-time. Vi è da ritenere, infatti, che per tutte le posizioni esaminate dagli Ispettori, l' , in CP_1
quanto onerato della relativa prova, avrebbe dovuto produrre in causa le dichiarazioni rese dalle lavoratrici in sede ispettiva, ovvero capitolare, nel proprio atto, le circostanze fattuali da cui poter dimostrare lo svolgimento del maggior orario rispetto a quello contrattuale.
Peraltro, nel corso del giudizio, i testi escussi hanno confermato la tesi sostenuta da parte ricorrente, ossia che l'orario di lavoro dei dipendenti poteva, in alcuni giorni, eccedere rispetto a quello indicato nei contratti, tuttavia tale fenomeno era occasionale, non continuativo, né stabile;
tale circostanza non poteva, quindi, giustificare l'affermazione per cui “di fatto” le lavoratrici osservassero sempre un orario di lavoro diverso da quello indicato nel contratto. ha confermato di avere lavorato per la società per circa cinque anni Testimone_1 Parte_1
come parrucchiera, inquadrata con contratto a tempo pieno e indeterminato. Ha dichiarato di avere lavorato le ore come da contratto, anche se capitava, qualche volta, circa una o due volte alla settimana, in base anche all'affluenza della clientela, che si fermasse al salone oltre l'orario lavorativo. ha dichiarato di avere lavorato per la società per circa un anno e Testimone_2 Parte_1
mezzo, sino al 2019; pur non ricordando il tipo di contratto con cui era stata assunta, rammentava un impiego su turni e che lavorava le ore come da contratto anche se a volte capitava di fare straordinari
(pur non ricordando di preciso con che frequenza ciò avvenisse).
Vi è, quindi, da dichiarare non dovuta la contribuzione, maggiorata delle relative sanzioni, relativa a tali posizioni.
2.1) Alcuna specifica contestazione è stata, invece, formulata da parte ricorrente circa la fondatezza della pretesa, pure contenuta nel verbale ispettivo impugnato, relativa all'erogazione, alla lavoratrice
, di parte della retribuzione in contanti per il periodo dal mese di luglio 2018 al mese Testimone_3
di giugno 2019.
3) L'esito del giudizio e la mancata costituzione di parte resistente giustificano la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara illegittima la pretesa azionata con il verbale unico di accertamento e notificazione prot. n.
7827 del 22.07.2020, cui sono seguiti la diffida protocollo .6100.06/08/2020.0183146 e l'avviso CP_1
di addebito n. 38520230000086203000, formato il 24.05.2023 e notificato via pec il 31.05.2023, relativamente alle violazioni asseritamente poste in essere da circa la simulazione, per Parte_1
5/6 undici lavoratrici, di contratti di lavoro part-time, dissimulanti contratti di lavoro a tempo pieno, e l'infedele registrazione, nel LUL, per le suddette lavoratrici, delle ore di lavoro svolte per il periodo da luglio 2015 a novembre 2019;
2. rigetta, per il resto, l'opposizione, rimandando alle competenti sedi amministrative la rideterminazione delle somme dovute a titolo di contribuzione omessa e sanzioni;
3. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da parte ricorrente per il presente giudizio.
Piacenza, 28.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
6/6