TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/05/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2235/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2235/2023 promossa da:
( ) nata in [...] il [...], residente in [...]in Parte_1 C.F._1 r resentata e difesa dall'Avv. Giambattista Badinotti;
- ricorrente -
nei confronti di:
) nato in [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 i presentato e difeso dall'Avv.ta Elena Veronesi;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa del marito sig. . Controparte_1
- Affidare i figli minori alla madre stabilendo la possibilità per il padre revia presenza dei Servizi che monitoreranno gli incontri per poi riferire all'Ill.ma Autorità adita.
- Porre a carico di un assegno mensile di euro 300,00= a titolo di concorso al mantenimento dei Controparte_1 figli, oltre al 50% me da Protocollo Corte d'Appello di Milano.”
Conclusioni di parte resistente
“L'Ill.mo Giudice adito Voglia: Dichiarare la separazione personale dei coniugi, respingendo l'addebito della stessa attese le dichiarazioni formulate da parte ricorrente all'udienza presidenziale;
pagina 1 di 7 disporre il versamento della somma complessiva di € 300,00 mensili (in particolare € 150,00 a figlio), somma da rivalutarsi annualmente secondo indice Istat maggio di ogni anno. Tale somma verrà versata direttamente sul conto corrente della Sig.ra
non oltre il giorno quindici di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Il Sig. Parte_1 CP_1
provvederà altresì a versare il 50% delle spese straordinarie così come in
[...] Tribunale di Milano;
sull'affido dei figli minori, attesa la relazione dei servizi in atti, si rimette alla decisione del giudicante auspicando che i Servizi sociali incaricati si facciano parte diligente per garantire al padre di vedere e frequentare i figli minori nel rispetto del principio delle bigenitorialità.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto.
1.1. Con ricorso depositato in data 19.08.2023 ha convenuto in giudizio il marito Parte_1 [...]
chiedendo al Tribunale di Lodi di dichiarare la separazione personale dei coniugi Controparte_1 di affidare in via esclusiva a sé i figli minori e con Persona_1 Persona_2 conseguente collocamento presso la propria abitazione e asse;
di regolamentare le visite paterne tramite i Servizi sociali;
di onerare il resistente del pagamento di € 600,00 mensili a titolo di mantenimento indiretto dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio concordatario con a Lodi Vecchio Controparte_1 in data 21.12.2013;
- che dal matrimonio sono nati due figlie, in data 05.05.2012 e in Persona_1 Persona_2 data 23.03.2015;
- che a seguito dei comportamenti minacciosi e violenti assunti dal sig. si è rivolta alle CP_1 Forze dell'Ordine; in particolare, nel corso del 2022 si sono verific erosi episodi di maltrattamenti a seguito dei quali il Tribunale dei Minorenni di Milano, con decreto provvisorio del 07.10.2022, ha disposto l'allontanamento del padre dalla casa familiare, ha affidato i minori al Comune di San Martino in Strada, con collocamento presso la madre nella casa coniugale ed ha nominato l'avv.ta curatore speciale dei minori;
CP_2
- che il sig. non dimostra interesse per le figlie e non contribuisce al loro mantenimento;
CP_1
- che il sig. ha percepito nel 2021 una retribuzione netta pari a € 23.571,80 e nel 2022 pari CP_1 a € 24.15
1.2. Con memoria difensiva dell'08.01.2024 si è costituito in giudizio Controparte_1 aderendo alla domanda di separazione ma chiedendo il rigetto della domanda di addebito. Inoltre, il resistente ha chiesto al Tribunale di affidare in via condivisa le figlie ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e assegnazione della casa coniugale alla stessa;
di demandare ai Servizi sociali la regolamentazione delle visite paterne. Infine, il resistente ha rappresentato di essere disponibile a versare la somma mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento indiretto delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie domande il resistente ha dedotto quanto segue:
- che dopo aver vissuto insieme alla sig.ra e alla prole in un appartamento sito a Lodi Pt_1 Vecchio, gravato da mutuo, andato distru guito di un incendio, il nucleo familiare si è trasferito in un immobile sito a San Martino in Strada (LO);
- che, a seguito di tali vicende, ha dovuto chiedere dei finanziamenti con contestuale cessione del quinto dello stipendio, pari a € 566,00 mensili;
- che, a causa di incomprensioni caratteriali, ad ottobre 2022 si è allontanato dalla casa coniugale, ma ha continuato ad occuparsi del mantenimento delle figlie, mantenendo un rapporto con loro;
pagina 2 di 7 - di lavorare da vent'anni presso la Trelleborg Coated System Italy Spa percependo uno stipendio netto di € 1.200,00/1.250,00 mensili;
- di vivere attualmente in un appartamento condotto in locazione sito a Borgo San Giovanni (LO), pagando un canone mensile pari a € 550,00.
1.3. All'udienza del 09.01.2024 sono comparse personalmente le parti.
La sig.ra ha dichiarato quanto segue: “Dall'episodio del settembre 2022 non ci sono stati più episodi di Pt_1 disturbo del padre. Il padre vede i figli in spazio neutro ma da tre mesi non sono stati più organizzati incontri: non avrei problemi ad un affido condiviso con esercizio disgiunto della potestà genitoriale. Dal 2022 non c'è stato più bisogno di interventi dei servizi per dirimere attriti tra noi genitori. Il padre mi aiuta per le spese straordinarie dei bambini. Guadagno 800 euro . Lui pagava in parte l'affitto se capita che ho bisogno me li dà. Pago 400,00 euro mensili. Mio fratello ogni tanto mi manda dei soldi. Non ho problemi per le visite anche con pernotto ma con previo accordo”.
Il sig. ha dichiarato: “Vorrei l'affido condiviso;
non ho più avuto problemi con la mamma. Guadagno al netto CP_1 circa 1 uro da cui va tolta una cessione del quinti di euro 560.00 euro . Faccio turni anche notturni ma non nel week end. Ho trovato un appartamento per i figli che mi costa 550,00 euro”.
1.4. Con ordinanza del 19.01.2024 il Tribunale ha adottato i seguenti provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c.:
“Conferma l'affido dei minori all'ente ed il collocamento presso la madre disponendo quanto alle visite come in parte motiva ed invitando il servizio a trasmettere relazione nei termini indicati in parte motiva nei10 gg anteriori alla prossima udienza;
Pone a carico del padre assegno di 350,00 euro mensili oltre al 50 % delle spese straordinarie”.
1.5. In data 20.04.2024 i Servizi sociali hanno depositato la relazione di aggiornamento sul nucleo familiare.
1.6. All'udienza del 07.05.2024 i procuratori delle parti hanno rappresentato che i coniugi hanno raggiunto un accordo che prevede l'affido condiviso e il collocamento prevalente dei figli presso la madre, chiedendo però la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi sociali per i successivi 5/6 mesi.
1.7. Con ordinanza del 22.05.2024 il Collegio ha invitato i Servizi sociali a proseguire nel monitoraggio e negli interventi di supporto al nucleo familiare e alle minori e in data 08.01.2025 è pervenuta la relazione finale.
1.8. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.04.2025.
2. Sulla separazione personale dei coniugi.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo il disposto dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno od entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, le allegazioni di parte ricorrente e quelle di parte resistente, che ha aderito alla domanda relativa allo status, evidenziano il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
pagina 3 di 7
3. Sulla domanda di addebito della separazione.
La sig.ra ha chiesto che la separazione venga addebitata al marito in quanto la crisi coniugale è Pt_1 imputabile alle condotte aggressive poste in essere con continuità dal sig. CP_1
Il resistente ha chiesto il rigetto della domanda contestando genericamente la ricostruzione fattuale proposta dalla moglie e limitandosi ad affermare che la convivenza è stata resa impossibile dalle incomprensioni insorte nella coppia.
Ebbene, la documentazione in atti consente di ritenere provato che effettivamente il sig. ha posto CP_1 in essere condotte integranti maltrattamenti ai danni della moglie. A tale proposito, si ri l decreto provvisorio del 07.10.2022 con il quale il Tribunale per i Minorenni di Milano ha ordinato l'allontanamento del sig. dalla casa familiare. I Giudici hanno rilevato che il procedimento a tutela CP_1 Per_ delle minori e uto avvio su ricorso del PM a seguito dell'intervento dei Carabinieri, in Per_1 data 23.09.2 s asa familiare. In detta occasione “gli Agenti apprendevano dalla sig.ra che, Pt_1 poco prima, era stata vittima di maltrattamenti in famiglia posti in essere ai suoi danni dal marito per motivi di gelosia ed avvenuti alla presenza dei figli. In particolare, la stessa lamentava un forte doloro al braccio destro e alla zona superiore del labbro, sicchè gli operanti avevano proceduto ad accompagnare la madre e minori presso l'Ospedale di Lodi ove veniva diagnosticato alla donna “violenza fisica e psicologica da parte di persona nota” con prognosi di 15 gg. Tale episodio per quanto denunciato dalla signora è espressione di reiterate condotte violente poste in essere dal marito come risulta dalla segnalazione effettuata dalla sig.ra in data 24.07.2022”. Pt_1
Ciò premesso, non avendo il resistente portato prove a sostegno di un diverso svolgimento dei fatti, la separazione dev'essere addebitata al marito. A tale proposito, giova richiamare la condivisibile giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. n. 27766/2022).
Pertanto, la violenza esercitata dal sig. ha irrimediabilmente reso impossibile la prosecuzione della CP_1 convivenza tra i coniugi ed è sufficie ddebitare la separazione, indipendentemente dall'esistenza di una pregressa crisi coniugale.
4. Sul regime di affido, collocamento e visite del figlio minore.
Quanto al regime di affido, giova ricordare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
trattasi di regime che il legislatore mostra chiaramente di privilegiare, disponendo l'art. 337 ter co. 1 c.c. che il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Conseguentemente, l'affido esclusivo o l'affido all'ente costituiscono una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno o di entrambi genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o di un sostanziale disinteresse per la prole.
È quindi necessario un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare i figli, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno genitore in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alle capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.
Nel caso in esame, le indagini espletate in corso di causa non hanno evidenziato criticità in capo alla madre la quale ha dimostrato adeguate capacità genitoriali. Nelle conclusioni dell'indagine psicodiagnostica del 27.09.2023 viene rappresentato che la sig.ra è attenta alle esigenze della prole Pt_1 ed è in grado di rispondere in modo adeguato alle loro richieste , è capace di gestire le situazioni pagina 4 di 7 di difficoltà con calma, adattandosi e prendendosi cura dei figli, affidandosi anche all'aiuto dei Servizi sociali e di figure professionali ove necessario.
Di contro, i Servizi sociali hanno espresso un giudizio negativo sulle capacità genitoriali del padre. Il sig. non si è sottoposto alle valutazioni richieste dal Tribunale e ha intrattenuto rapporti scostanti nei CP_1 ti dell'ente affidatario. Il sig. è stato descritto come “incentrato su di sé” ed è stato Pt_2 evidenziato come “spesso fatichi a sintonizzarsi con le emozioni dei figli, valutando superficialmente gli effetti della sua assenza e le difficoltà nella ripresa dei rapporti. Sembra, inoltre, povero di risorse personali e necessita di avere indicazioni anche pratiche per poter meglio connettersi ai bisogni dei figli” (relazione del 26.04.2024). Da ultimo, in occasione degli incontri protetti tenutisi nel giugno 2024, il sig. ha manifestato disinteresse nell'interazione CP_1 con le figlie, suscitando in quest'ultime un sentiment sione nei confronti del padre.
Ciò premesso, il Collegio ritiene di dover affidare le minori in via esclusiva alla madre, in luogo dell'attuale affido all'ente, confermando il collocamento presso l'abitazione materna.
Quanto al regime di visite, tenuto conto dell'andamento degli ultimi incontri e del disagio manifestato dalle minori, i Servizi sociali dovranno organizzare gli incontri padre – figlie secondo le modalità e le tempistiche ritenute confacenti all'interesse di queste ultime, ove il sig. dovesse mostrare serietà Pt_3 e responsabilità genitoriale nel riprendere un rapporto stabile e continu le minori.
5. Sul contributo per il mantenimento del figlio.
Entrambe le parti hanno chiesto che il sig. contribuisca al mantenimento indiretto delle figlie CP_1 mediante versamento della somma mensile 0, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La sig.ra ha dichiarato di percepire una retribuzione mensile di circa € 800,00 mensili e di sostenere Pt_1 oneri abitativi pari a € 400,00.
Dalla documentazione fiscale in atti emerge che il sig. ha percepito un reddito complessivo di € CP_1 23.858,79 nel 2020, € 23.818,08 nel 2021 ed € 26.419, 022; inoltre, il resistente sostiene, oltre al canone di locazione, la cessione del quinto dello stipendio, pari a € 566,00 mensili.
L'accordo raggiunto può essere recepito del Tribunale in quanto l'importo concordato appare congruo tenuto conto della situazione reddituale delle parti.
L'assegno unico continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dalla sig.ra in qualità di Pt_1 genitrice affidataria della prole.
6. Sulle spese di lite.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti tenuto conto che il resistente si è rimesso alla decisione del Tribunale in punto di regime di affido e tenuto conto dell'accordo raggiunto sul contributo al mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Lodi Ve 2 Stato Civile di Lodi Vecchio, atto n. 2, parte I);
2) Addebita la separazione al marito;
3) Affida le figlie minori nata il [...], e nata il [...], in Persona_1 Persona_2 via esclusiva alla madr ento prevalente press aterna;
4) Dispone che il padre, qualora dovesse mostrare serietà e responsabilità genitoriale nel riprendere un rapporto stabile e continuativo con le minori, potrà vedere le figlie secondo il calendario che verrà predisposto dai Servizi sociali;
pagina 5 di 7 5) Determina in complessivi € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuna figlia) il contributo al mantenimento dovuto dal padre, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
6) Dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7) Riconosce alla madre il diritto di percepire il 100% dell'assegno unico;
8) Compensa le spese di lite tra le parti;
9) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi Vecchio, perché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi, nella Camera di consiglio del 19 maggio 2025 pagina 6 di 7 La Giudice est.
Dott.ssa Grazia C. Roca
La Presidente dott.ssa Ada Cappello
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2235/2023 promossa da:
( ) nata in [...] il [...], residente in [...]in Parte_1 C.F._1 r resentata e difesa dall'Avv. Giambattista Badinotti;
- ricorrente -
nei confronti di:
) nato in [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 i presentato e difeso dall'Avv.ta Elena Veronesi;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa del marito sig. . Controparte_1
- Affidare i figli minori alla madre stabilendo la possibilità per il padre revia presenza dei Servizi che monitoreranno gli incontri per poi riferire all'Ill.ma Autorità adita.
- Porre a carico di un assegno mensile di euro 300,00= a titolo di concorso al mantenimento dei Controparte_1 figli, oltre al 50% me da Protocollo Corte d'Appello di Milano.”
Conclusioni di parte resistente
“L'Ill.mo Giudice adito Voglia: Dichiarare la separazione personale dei coniugi, respingendo l'addebito della stessa attese le dichiarazioni formulate da parte ricorrente all'udienza presidenziale;
pagina 1 di 7 disporre il versamento della somma complessiva di € 300,00 mensili (in particolare € 150,00 a figlio), somma da rivalutarsi annualmente secondo indice Istat maggio di ogni anno. Tale somma verrà versata direttamente sul conto corrente della Sig.ra
non oltre il giorno quindici di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Il Sig. Parte_1 CP_1
provvederà altresì a versare il 50% delle spese straordinarie così come in
[...] Tribunale di Milano;
sull'affido dei figli minori, attesa la relazione dei servizi in atti, si rimette alla decisione del giudicante auspicando che i Servizi sociali incaricati si facciano parte diligente per garantire al padre di vedere e frequentare i figli minori nel rispetto del principio delle bigenitorialità.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto.
1.1. Con ricorso depositato in data 19.08.2023 ha convenuto in giudizio il marito Parte_1 [...]
chiedendo al Tribunale di Lodi di dichiarare la separazione personale dei coniugi Controparte_1 di affidare in via esclusiva a sé i figli minori e con Persona_1 Persona_2 conseguente collocamento presso la propria abitazione e asse;
di regolamentare le visite paterne tramite i Servizi sociali;
di onerare il resistente del pagamento di € 600,00 mensili a titolo di mantenimento indiretto dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio concordatario con a Lodi Vecchio Controparte_1 in data 21.12.2013;
- che dal matrimonio sono nati due figlie, in data 05.05.2012 e in Persona_1 Persona_2 data 23.03.2015;
- che a seguito dei comportamenti minacciosi e violenti assunti dal sig. si è rivolta alle CP_1 Forze dell'Ordine; in particolare, nel corso del 2022 si sono verific erosi episodi di maltrattamenti a seguito dei quali il Tribunale dei Minorenni di Milano, con decreto provvisorio del 07.10.2022, ha disposto l'allontanamento del padre dalla casa familiare, ha affidato i minori al Comune di San Martino in Strada, con collocamento presso la madre nella casa coniugale ed ha nominato l'avv.ta curatore speciale dei minori;
CP_2
- che il sig. non dimostra interesse per le figlie e non contribuisce al loro mantenimento;
CP_1
- che il sig. ha percepito nel 2021 una retribuzione netta pari a € 23.571,80 e nel 2022 pari CP_1 a € 24.15
1.2. Con memoria difensiva dell'08.01.2024 si è costituito in giudizio Controparte_1 aderendo alla domanda di separazione ma chiedendo il rigetto della domanda di addebito. Inoltre, il resistente ha chiesto al Tribunale di affidare in via condivisa le figlie ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e assegnazione della casa coniugale alla stessa;
di demandare ai Servizi sociali la regolamentazione delle visite paterne. Infine, il resistente ha rappresentato di essere disponibile a versare la somma mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento indiretto delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie domande il resistente ha dedotto quanto segue:
- che dopo aver vissuto insieme alla sig.ra e alla prole in un appartamento sito a Lodi Pt_1 Vecchio, gravato da mutuo, andato distru guito di un incendio, il nucleo familiare si è trasferito in un immobile sito a San Martino in Strada (LO);
- che, a seguito di tali vicende, ha dovuto chiedere dei finanziamenti con contestuale cessione del quinto dello stipendio, pari a € 566,00 mensili;
- che, a causa di incomprensioni caratteriali, ad ottobre 2022 si è allontanato dalla casa coniugale, ma ha continuato ad occuparsi del mantenimento delle figlie, mantenendo un rapporto con loro;
pagina 2 di 7 - di lavorare da vent'anni presso la Trelleborg Coated System Italy Spa percependo uno stipendio netto di € 1.200,00/1.250,00 mensili;
- di vivere attualmente in un appartamento condotto in locazione sito a Borgo San Giovanni (LO), pagando un canone mensile pari a € 550,00.
1.3. All'udienza del 09.01.2024 sono comparse personalmente le parti.
La sig.ra ha dichiarato quanto segue: “Dall'episodio del settembre 2022 non ci sono stati più episodi di Pt_1 disturbo del padre. Il padre vede i figli in spazio neutro ma da tre mesi non sono stati più organizzati incontri: non avrei problemi ad un affido condiviso con esercizio disgiunto della potestà genitoriale. Dal 2022 non c'è stato più bisogno di interventi dei servizi per dirimere attriti tra noi genitori. Il padre mi aiuta per le spese straordinarie dei bambini. Guadagno 800 euro . Lui pagava in parte l'affitto se capita che ho bisogno me li dà. Pago 400,00 euro mensili. Mio fratello ogni tanto mi manda dei soldi. Non ho problemi per le visite anche con pernotto ma con previo accordo”.
Il sig. ha dichiarato: “Vorrei l'affido condiviso;
non ho più avuto problemi con la mamma. Guadagno al netto CP_1 circa 1 uro da cui va tolta una cessione del quinti di euro 560.00 euro . Faccio turni anche notturni ma non nel week end. Ho trovato un appartamento per i figli che mi costa 550,00 euro”.
1.4. Con ordinanza del 19.01.2024 il Tribunale ha adottato i seguenti provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c.:
“Conferma l'affido dei minori all'ente ed il collocamento presso la madre disponendo quanto alle visite come in parte motiva ed invitando il servizio a trasmettere relazione nei termini indicati in parte motiva nei10 gg anteriori alla prossima udienza;
Pone a carico del padre assegno di 350,00 euro mensili oltre al 50 % delle spese straordinarie”.
1.5. In data 20.04.2024 i Servizi sociali hanno depositato la relazione di aggiornamento sul nucleo familiare.
1.6. All'udienza del 07.05.2024 i procuratori delle parti hanno rappresentato che i coniugi hanno raggiunto un accordo che prevede l'affido condiviso e il collocamento prevalente dei figli presso la madre, chiedendo però la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi sociali per i successivi 5/6 mesi.
1.7. Con ordinanza del 22.05.2024 il Collegio ha invitato i Servizi sociali a proseguire nel monitoraggio e negli interventi di supporto al nucleo familiare e alle minori e in data 08.01.2025 è pervenuta la relazione finale.
1.8. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.04.2025.
2. Sulla separazione personale dei coniugi.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo il disposto dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno od entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, le allegazioni di parte ricorrente e quelle di parte resistente, che ha aderito alla domanda relativa allo status, evidenziano il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
pagina 3 di 7
3. Sulla domanda di addebito della separazione.
La sig.ra ha chiesto che la separazione venga addebitata al marito in quanto la crisi coniugale è Pt_1 imputabile alle condotte aggressive poste in essere con continuità dal sig. CP_1
Il resistente ha chiesto il rigetto della domanda contestando genericamente la ricostruzione fattuale proposta dalla moglie e limitandosi ad affermare che la convivenza è stata resa impossibile dalle incomprensioni insorte nella coppia.
Ebbene, la documentazione in atti consente di ritenere provato che effettivamente il sig. ha posto CP_1 in essere condotte integranti maltrattamenti ai danni della moglie. A tale proposito, si ri l decreto provvisorio del 07.10.2022 con il quale il Tribunale per i Minorenni di Milano ha ordinato l'allontanamento del sig. dalla casa familiare. I Giudici hanno rilevato che il procedimento a tutela CP_1 Per_ delle minori e uto avvio su ricorso del PM a seguito dell'intervento dei Carabinieri, in Per_1 data 23.09.2 s asa familiare. In detta occasione “gli Agenti apprendevano dalla sig.ra che, Pt_1 poco prima, era stata vittima di maltrattamenti in famiglia posti in essere ai suoi danni dal marito per motivi di gelosia ed avvenuti alla presenza dei figli. In particolare, la stessa lamentava un forte doloro al braccio destro e alla zona superiore del labbro, sicchè gli operanti avevano proceduto ad accompagnare la madre e minori presso l'Ospedale di Lodi ove veniva diagnosticato alla donna “violenza fisica e psicologica da parte di persona nota” con prognosi di 15 gg. Tale episodio per quanto denunciato dalla signora è espressione di reiterate condotte violente poste in essere dal marito come risulta dalla segnalazione effettuata dalla sig.ra in data 24.07.2022”. Pt_1
Ciò premesso, non avendo il resistente portato prove a sostegno di un diverso svolgimento dei fatti, la separazione dev'essere addebitata al marito. A tale proposito, giova richiamare la condivisibile giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. n. 27766/2022).
Pertanto, la violenza esercitata dal sig. ha irrimediabilmente reso impossibile la prosecuzione della CP_1 convivenza tra i coniugi ed è sufficie ddebitare la separazione, indipendentemente dall'esistenza di una pregressa crisi coniugale.
4. Sul regime di affido, collocamento e visite del figlio minore.
Quanto al regime di affido, giova ricordare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
trattasi di regime che il legislatore mostra chiaramente di privilegiare, disponendo l'art. 337 ter co. 1 c.c. che il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Conseguentemente, l'affido esclusivo o l'affido all'ente costituiscono una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno o di entrambi genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o di un sostanziale disinteresse per la prole.
È quindi necessario un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare i figli, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno genitore in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alle capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.
Nel caso in esame, le indagini espletate in corso di causa non hanno evidenziato criticità in capo alla madre la quale ha dimostrato adeguate capacità genitoriali. Nelle conclusioni dell'indagine psicodiagnostica del 27.09.2023 viene rappresentato che la sig.ra è attenta alle esigenze della prole Pt_1 ed è in grado di rispondere in modo adeguato alle loro richieste , è capace di gestire le situazioni pagina 4 di 7 di difficoltà con calma, adattandosi e prendendosi cura dei figli, affidandosi anche all'aiuto dei Servizi sociali e di figure professionali ove necessario.
Di contro, i Servizi sociali hanno espresso un giudizio negativo sulle capacità genitoriali del padre. Il sig. non si è sottoposto alle valutazioni richieste dal Tribunale e ha intrattenuto rapporti scostanti nei CP_1 ti dell'ente affidatario. Il sig. è stato descritto come “incentrato su di sé” ed è stato Pt_2 evidenziato come “spesso fatichi a sintonizzarsi con le emozioni dei figli, valutando superficialmente gli effetti della sua assenza e le difficoltà nella ripresa dei rapporti. Sembra, inoltre, povero di risorse personali e necessita di avere indicazioni anche pratiche per poter meglio connettersi ai bisogni dei figli” (relazione del 26.04.2024). Da ultimo, in occasione degli incontri protetti tenutisi nel giugno 2024, il sig. ha manifestato disinteresse nell'interazione CP_1 con le figlie, suscitando in quest'ultime un sentiment sione nei confronti del padre.
Ciò premesso, il Collegio ritiene di dover affidare le minori in via esclusiva alla madre, in luogo dell'attuale affido all'ente, confermando il collocamento presso l'abitazione materna.
Quanto al regime di visite, tenuto conto dell'andamento degli ultimi incontri e del disagio manifestato dalle minori, i Servizi sociali dovranno organizzare gli incontri padre – figlie secondo le modalità e le tempistiche ritenute confacenti all'interesse di queste ultime, ove il sig. dovesse mostrare serietà Pt_3 e responsabilità genitoriale nel riprendere un rapporto stabile e continu le minori.
5. Sul contributo per il mantenimento del figlio.
Entrambe le parti hanno chiesto che il sig. contribuisca al mantenimento indiretto delle figlie CP_1 mediante versamento della somma mensile 0, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La sig.ra ha dichiarato di percepire una retribuzione mensile di circa € 800,00 mensili e di sostenere Pt_1 oneri abitativi pari a € 400,00.
Dalla documentazione fiscale in atti emerge che il sig. ha percepito un reddito complessivo di € CP_1 23.858,79 nel 2020, € 23.818,08 nel 2021 ed € 26.419, 022; inoltre, il resistente sostiene, oltre al canone di locazione, la cessione del quinto dello stipendio, pari a € 566,00 mensili.
L'accordo raggiunto può essere recepito del Tribunale in quanto l'importo concordato appare congruo tenuto conto della situazione reddituale delle parti.
L'assegno unico continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dalla sig.ra in qualità di Pt_1 genitrice affidataria della prole.
6. Sulle spese di lite.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti tenuto conto che il resistente si è rimesso alla decisione del Tribunale in punto di regime di affido e tenuto conto dell'accordo raggiunto sul contributo al mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Lodi Ve 2 Stato Civile di Lodi Vecchio, atto n. 2, parte I);
2) Addebita la separazione al marito;
3) Affida le figlie minori nata il [...], e nata il [...], in Persona_1 Persona_2 via esclusiva alla madr ento prevalente press aterna;
4) Dispone che il padre, qualora dovesse mostrare serietà e responsabilità genitoriale nel riprendere un rapporto stabile e continuativo con le minori, potrà vedere le figlie secondo il calendario che verrà predisposto dai Servizi sociali;
pagina 5 di 7 5) Determina in complessivi € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuna figlia) il contributo al mantenimento dovuto dal padre, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
6) Dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7) Riconosce alla madre il diritto di percepire il 100% dell'assegno unico;
8) Compensa le spese di lite tra le parti;
9) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi Vecchio, perché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi, nella Camera di consiglio del 19 maggio 2025 pagina 6 di 7 La Giudice est.
Dott.ssa Grazia C. Roca
La Presidente dott.ssa Ada Cappello
pagina 7 di 7