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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/10/2025, n. 4058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4058 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 10448/2018, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di citazione, dall'Avv. Simone Labonia, presso il cui studio, sito in Salerno alla via F. Gaeta n. 7, elettivamente domicilia;
- PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Ugo Sorrentino, presso il cui studio, sito in Salerno alla via Diaz n. 47, elettivamente domicilia;
- PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza dell'11/6/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Proc. N.R.G.A.C. 10448/2018 - Sentenza Con atto di citazione regolarmente notificato il 28/11/2018 la
[...]
ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
(poi fuso per incorporazione in , CP_2 Controparte_1
deducendo: che essa ha origine il 23/12/2008 per effetto del conferimento di Azienda da parte della che in data 27/11/2009 la Parte_1
veniva incorporate nella che Parte_1 Controparte_3
diviene socio unico della che, dunque, essa è Parte_1
subentrata in tutte le attività e passività facenti capo alla Parte_1
che essa intrattiene con la il rapporto di conto Controparte_1
corrente n. 27/16189, acceso presso la filiale di Salerno sita al corso
Vittorio Emanuele, dalla che dall'esame della Parte_1
documentazione in suo possesso è emerso che il contratto è stato stipulato in data anteriore al 09/7/1992, come si evince dal primo estratto conto depositato, relativo al quarto trimestre del 1989; che anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992 non era necessaria la forma scritta “ad substantiam” dei contratti bancari, occorrendo soltanto che gli interessi debitori in misura ultralegale fossero pattuiti per iscritto ai sensi dell'articolo 1284 c.c., dovendosi applicare altrimenti il saggio legale degli interessi o, in via subordinate, quello sostitutivo dei “B.O.T.”. di cui all'articolo 117, comma 7, T.U.B.; che sono nulle le clausole che prevedono costi indeterminati e/o indeterminabili;
che la BA nel corso del rapporto ha esercitato illegittimamente lo “ius variandi”, ragion per cui le variazioni peggiorative sono inefficaci nei suoi confronti;
che sono stati pattuiti interessi usurari in occasione dell'esercizio dello “ius variandi” ad opera della che sono stati capitalizzati trimestralmente gli interessi CP_4
debitori in violazione del divieto di anatocismo di cui all'articolo 1283 c.c. e del disposto dell'articolo 120 T.U.B.; che è stata addebitata la CDF
(commissione disponibilità fondi) in assenza di valida specifica pattuizione;
che dall'analisi effettuata dal consulente tecnico di parte è emerso che essa
Proc. N.R.G.A.C. 10448/2018 - Sentenza ha versato importi per addebiti illegittimi pari a complessivi € 399.070,22, rideterminando così il saldo del conto corrente al 31/12/2017 in complessivi € 341.969,91 a credito della Parte_1
; che ciò dimostra la condotta arbitraria ed illegittima della
[...]
la quale ha violato i principi di buona fede oggettiva e solidarietà ex CP_4
artt. 1175 e 1375 c.c., di talché va condannata al risarcimento dei danni nei suoi confronti;
che ha provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi con esito negativo.
In virtù di quanto innanzi esposto la Parte_1
ha formulato le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare
[...]
la nullità del contratto di conto corrente n. 27/16189 per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rideterminare l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti;
accertare e dichiarare l'illegittimo comportamento tenuto dalla CP_4
e, per l'effetto, condannare quest'ultima al rrisarcimento dei danni, patrimoniali e non, da essa subiti, da quantificarsi a mezzo C.T.U. oppure secondo equità; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato SIMONE LABONIA, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la Controparte_1
(quale incorporante del , deducendo: che le Controparte_2
domande attoree di rettifica del saldo del conto corrente e di condanna alla ripetizione dell'indebito sono inammissibili, essendo il conto ancora aperto;
che in ogni caso eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto di credito alla ripetizione dell'indebito per tutti gli addebiti anteriori al 28/11/2008, cioè anteriormente al decennio prima della notificazione dell'atto di citazione;
che la società attrice non ha assolto all'onere della prova su di essa incombente, poichè al fine di vedere accolta la propria domanda avrebbe, infatti, dovuto produrre la modulistica contrattuale, i riassunti scalari, che riportano in ordine cronologico di valuta le operazioni contenute
Proc. N.R.G.A.C. 10448/2018 - Sentenza nell'estratto conto, ed il prospetto per il conteggio delle competenze, che espone i calcoli per la determinazione di interessi, commissioni e spese di tenuta del conto, documenti, questi, che costituiscono l'unico strumento idoneo all'accertamento in concreto (indipendentemente da una pattuizione che potrebbe- per ipotesi- restare lettera morta) dell'applicazione d'interessi
(e della loro capitalizzazione), di commissioni e di spese;
che nel caso concreto parte attrice ha depositato soltanto parte della documentazione bancaria, la cui incompletezza rende assolutamente inattendibile le risultanze della consulenza tecnica di parte;
che opera il disposto dell'articolo 1194 c.c. con riguardo alle rimesse solutorie;
che in relazione al contratto di conto corrente non si applica l'articolo 1283 c.c., bensì l'articolo
1831 c.c.; che essa si è adeguata alla Delibera C.I.C.R. del 09/2/2000 dando pubblicità in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento alla stessa, sicchè a far data dal 01/7/2000 è in ogni caso legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;
che non sono stati pattuiti né applicati interessi usurari, non potendosi computare nel calcolo del T.E.G. anche la commissione di massimo scoperto;
ogni caso, e solo nella denegata e remota ipotesi di accoglimento della domanda, sulla somma, il cui diritto alla ripetizione dovesse essere accertato, maturerebbero interessi solo dal giorno della domanda giudiziale avendo l'Istituto bancario agito sempre in buona fede, ovvero in virtù di una legittima deroga all'art. 1283 c.c.; che, in ogni caso, nell'ipotesi di azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale e non dalla data del pagamento della somma, salvo che il creditore non provi la mala fede dell'”accipiens”; che la domanda di condanna al risarcimento dei danni è del tutto generica ed infondata.
In virtù di quanto innanzi esposto la (quale Controparte_1
incorporante del ha formulato le seguenti Controparte_2
conclusioni: in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda
Proc. N.R.G.A.C. 10448/2018 - Sentenza attorea di rettifica del saldo del conto corrente e di condanna alla ripetizione dell'indebito; nel merito, rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Veniva disposta integrazione delle operazioni peritali e chiesti chiarimenti al
C.T.U. nominato.
All'udienza dell'11/6/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto, è ora possibile decidere la controversia.
SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTOREA
DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL CREDITO E RIPETIZIONE
DELL'INDEBITO IN RELAZIONE AI CONTRATTI BANCARI DI CONTO
CORRENTE ORDINARIO E ANTICIPI
1. In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda attorea è procedibile, avendo la società attrice assolto alla condizione di procedibilità del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis,
D.Lgs. n. 28/2010 nella formulazione “ratione temporis” applicabile al presente giudizio, controvertendosi in materia di “contratti bancari” (cfr. all.
7 della produzione di parte attrice).
2. – Parte attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di sentire accertata e dichiarata la nullità – totale o parziale – del contratto di conto corrente n. 27/16189 per non essere stato redatto per iscritto a pena di nullità ai sensi dell'articolo 117, comma 1, T.U.B. (cfr. prima memoria istruttoria di parte attrice), per non essere stato pattuito l'interesse ultralegale per iscritto in violazione dell'articolo 1284 c.c., per essere stata
Proc. N.R.G.A.C. 10448/2018 - Sentenza effettuata la capitalizzazione trimestrale degli interessi in spregio al divieto di cui all'articolo 1283 c.c., nonché addebitati interessi usurari e la commissione disponibilità fondi in modo illegittimo. Di conseguenza ha chiesto rideterminarsi l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha eccepito: CP_4
- che le domande attoree di rettifica del saldo del conto corrente e di condanna alla ripetizione dell'indebito sarebbero inammissibili, poiché il conto è ancora aperto;
- che la domanda attorea accertamento negativo del credito di ripetizione dell'indebito andrebbe rigettata perchè parte attrice non avrebbe assolto all'onere della prova su di essa incombente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c., per non avere depositato i contratti bancari di conto corrente di cui contesta la validità, nonché prodotto documentazione contabile frammentaria;
- che, ad ogni modo, il diritto di credito alla ripetizione dell'indebito si sarebbe prescritto per intervenuta prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., quanto meno per gli addebiti anteriori al 28/11/2008, cioè al decennio anteriore alla notificazione dell'atto di citazione;
- che la domanda attorea sarebbe comunque infondata nel merito, operando il disposto dell'articolo 1194 c.c., quello dell'articolo 1831
c.c. in luogo del divieto di cui all'articolo 1283 c.c., anche considerate che essa si è adeguata alla Delibera C.I.C.R. del 09/2/2000 con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e non essendo stati pattuiti o applicati interessi usurari, nel cui computo non può essere calcolata la commissione di massimo scoperto.
2.1. - Preliminarmente va esaminata l'eccezione sollevata dalla BA convenuta, secondo cui la domanda attorea di accertamento negativo del credito, rettifica del saldo creditore e condanna della stessa alla ripetizione dell'indebito ai sensi dell'articolo 2033 c.c. sarebbe inammissibile, atteso
Proc. N.R.G.A.C. 10448/2018 - Sentenza che nel caso di specie il conto corrente contestato - n. 4459824/01/72 – è ancora “aperto”, come risulta del resto incontestato tra le parti ed appurato anche dal C.T.U.
L'eccezione è infondata e va respinta.
In primo luogo, per quanto riguarda l'azione di accertamento e declaratoria della nullità – totale o parziale – dei contratti bancari, anche nel caso in cui questi siano ancora in essere al momento dell'introduzione del giudizio e della decisione, la Suprema Corte con orientamento costante ha chiarito, a far data dalla storica sentenza n. 24418/2010 resa a Sezioni Unite (poi confermata di recente da Cass. Civ., Sez. VI, n. 21646/2018 e Cass. Civ.,
Sez. I, n. 4214/2024) che sussiste l'interesse del correntista “anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca”. Un tale accertamento, infatti, secondo la Corte di Cassazione “mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto”.
Non può revocarsi in dubbio, dunque, che l'azione di accertamento e declaratoria di nullità, in tutto o in parte, del contratto di conto corrente oggetto di causa, ancorché ancora “aperto” e successiva rettifica o rideterminazione dell'esatto rapporto di dare-avere sia sorretta dalla condizione dell'azione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo alla società attrice.
Proc. N.R.G.A.C. 10448/2018 - Sentenza Per quanto riguarda invece la domanda di “condictio indebiti” ai sensi dell'articolo 2033 c.c., come si evince dalla lettura dell'atto di citazione e dei successivi scritti difensivi di parte attrice (cfr.) essa non risulta essere stata formulata, di talchè l'eccezione non appare pertinente.
2.2. - Fermo quanto innanzi esposto, parimenti infondata e l'eccezione di parte attrice relativa al dedotto mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. da parte dell'attrice.
Invero, come chiarito dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità
(“ex multis” Cass. Civ., n. 6480/2021; Cass. Civ., n. 3310/2024) “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto verbis tantum, la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare”.
In sostanza, dunque, “se il correntista allega l'esistenza del contratto scritto, spetta a lui esibirlo per provare la illegittimità degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto applicati nel rapporto con la banca, mentre, se l'attore deduce l'inesistenza del contratto scritto, l'onere di produzione dello stesso grava sulla banca, sia essa pacifica o contestata.”.
Ebbene, nella fattispecie in esame, la società attrice, fin dall'atto introduttivo (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione e pag. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) ha inequivocabilmente allegato l'insussistenza del
Proc. N.R.G.A.C. 10448/2018 - Sentenza contratto bancario di conto corrente n. 27/16819 in forma scritta, essendosi di contro l'Istituto di credito convenuto limitato ad eccepire
l'intervenuta prescrizione del diritto della società attrice alla ripetizione dell'indebito e che l'onere della loro produzione gravasse sulla correntista: assunto, questo, infondato, alla luce del riparto dell'”onus probandi” delineato dalla Corte di Cassazione.
Di conseguenza,deve ritenersi che la convenuta, la quale non ha in CP_4
alcun modo contestato l'avvenuta conclusione del contratto oggetto di allegazione da parte dell'attrice, né che esso non sia stato redatto per iscritto, non abbia dimostrato – mediante la produzione dei contratti eventualmente contemplanti la applicazione di interessi superiori alla misura legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3 c.c., la valida pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, e la determinazione intellegibile della commissione di massimo scoperto, nonché delle valute – la legittimità delle poste debitorie a carico della società correntista, documentate mediante la produzione degli estratti conto. Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (“ex multis”
Cass. Civ., n. 6480/2021) è consolidata nel ritenere che “Ai sensi del principio generale dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., il correntista attore che agisce per la rideterminazione del saldo o la ripetizione dell'indebito ha
l'onere di produrre il contratto;
tuttavia, in presenza di pacifica acquisizione circa la conclusione del contratto verbis tantum o per facta concludentia, in caso di contestazione della banca, non può gravarsi il correntista della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di dare prova positiva circa l'esistenza del contratto in forma scritta se vuole evitarne la pronunzia di nullità integrale ex art. 117 TUB. Difatti,
Senza contratto scritto richiesto dalla legge ad substantiam non c'è diritto
(della banca), perché la forma solenne è costitutiva del diritto medesimo.”.
Proc. N.R.G.A.C. 10448/2018 - Sentenza Inoltre, come chiarito proprio dalla Suprema Corte (Cass. Civ., n.
6480/2021) “Occorre premettere che il problema della prova del contratto di conto corrente non si pone avendo riguardo alla pratica dell'anatocismo: e ciò in quanto, a seguito della sentenza della Corte
Cost. n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., il D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al medesimo art.
25, comma 2, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole sono disciplinate – secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo - dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perchè basate su un uso negoziale, anzichè su un uso normativo (Cass. Sez. U. 4 novembre 2004, n. 21095; dalla sentenza non risulta, del resto, che nel corso del giudizio di merito si sia fatta questione di una capitalizzazione attuata dopo la Delib. CICR 9 febbraio
2000, e, anzi, a pag. 5 della pronuncia si rileva come, a detta della stessa banca, i rapporti dedotti in causa si sarebbero estinti nel 1999: evenienza, questa, confermata dalla ricorrente, a pag. 8 del ricorso). In conclusione, la capitalizzazione degli interessi passivi deve essere sempre eliminata, quale che sia il preciso contenuto delle disposizioni pattizie, giacchè il contratto non avrebbe potuto validamente contemplarla. In materia di anatocismo può reputarsi allora corretto quanto affermato dalla Corte di appello circa il rilievo che concretamente assume, ai fini della prova del fatto costitutivo del diritto fatto valere, il concreto addebito delle somme (nella specie: interessi capitalizzati) non dovute.”. Quindi la circostanza che parte attrice abbia contestato, tra l'altro, la violazione del divieto di cui all'articolo 1283 c.c. a causa della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e non anche di quelli creditori, esclude la necessità che il cliente produca in
Proc. N.R.G.A.C. 10448/2018 - Sentenza giudizio il relativo contratto al fine di ritenere assolto l'onere della prova su di esso incombente.
Quanto poi agli estratti conto, la società attrice ha prodotto gli estratti conto, ordinari e scalari, relativi al rapporto di conto corrente n. 27/16189 per il periodo dal 07/12/1989 al 31/12/2017, ad esclusione di alcune carenze minime, tenuto conto della durata del periodo di durata del rapporto (1989-2017, ben 28 anni), ovvero quelli ordinari dal 01/4/1990 al
31/5/1990, dal 01/4/1999 al 30/6/1999, dal 01/1/2000 al 30/6/2000, dal 01/6/2003 al 30/6/2003, dal 01/4/2008 al 30/6/2008, dal
16/4/2010 al 30/4/2010, dal 01/7/2010 al 30/9/2010, dal 26/4/2013 al
30/4/2013, dal 19/6/2013 al 22/6/2013, dal 13/1/2015 al 26/1/2015, dal 01/2/2015 al 09/2/2015. dal 01/4/2015 al 31/5/2015, dal
01/7/2015 al 31/8/2015 e dal 01/11/2016 al 21/11/2016, nonché gli estratti conto scalari del IV^ trimestre 1992, del II^ trimestre 1999, del I^ trimestre 2000, del II^ trimestre 2000, del II^ trimestre 2003 e del II^ trimestre 2008.
Per quanto riguarda la mancanza di alcuni estratti conto con riferimento al rapporto bancario contestato, essa non è dirimente, in quanto costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., n.
11543/2019; Cass. Civ., n. 2290/2023; Cass. Civ., n. 35219/2023) che gli estratti conto non costituiscono prova legale esclusiva, di talché ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il
Giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti.
Una siffatta situazione di parziale incompletezza degli estratti conto, peraltro, non determina il rigetto della domanda attorea di restituzione
Proc. N.R.G.A.C. 10448/2018 - Sentenza dell'indebito proposta dal correntista, ma è possibile procedere alla ricostruzione anche attraverso altre prove documentali o argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta dal correntista o dalla BA (“ex pluribus” Cass. Civ., n, 9526/2019; Cass. Civ., n. 11543/2019).
2.3. - Ancora, occorre esaminare l'eccezione preliminare di merito di intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito ritualmente sollevata dalla tempestivamente costituitasi in giudizio. CP_4
Si impone quindi lo scrutinio dell'ammissibilità e fondatezza dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla parte convenuta.
E' noto che a partire dalla storica pronuncia n. 24418 del 2010 delle Sezioni
Unite Civili è stato elaborato il principio – poi confermato dalla giurisprudenza successiva – per cui, stante la natura unitaria del contratto di conto corrente, il “dies a quo” per la prescrizione (ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.) dell'azione di ripetizione proposta dal correntista inizia a decorrere dalla data di chiusura del rapporto, poiché è solo in questo momento che si attualizzano le reciproche pretese creditorie e, dunque, che vi può essere tecnicamente un pagamento, un “atto solutorio” da ripetere.
Soltanto laddove emerga che il correntista abbia effettuato nel corso del rapporto un “pagamento”, come laddove il conto corrente sia in passivo o
“scoperto” oppure assistito da affidamento i cui limiti siano stati travalicati, il “dies a quo” della prescrizione comincerà a decorrere dalla data della singola operazione.
Quanto all'onere della prova dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla di recente le Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 15895/2019, CP_4
componendo il contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto, hanno sancito che deve considerarsi validamente proposta e, come tale, ammissibile, anche l'eccezione di prescrizione c.d. “generica”, ove tempestivamente formulata, cioè quella con cui l'Istituto di credito si limiti ad allegare la mera inerzia del titolare del diritto rispetto all'esercizio dello
Proc. N.R.G.A.C. 10448/2018 - Sentenza stesso e dichiari di voler profittare di tale inerzia, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie.
La Suprema Corte ha poi rilevato che sussiste un'importante differenza, sul piano processuale, tra onere di allegazione ed onere della prova, per cui mentre con le allegazioni delle parti si individua il “thema decidendum”, cioè il perimetro che delimita l'oggetto dell'accertamento demandato al Giudice, con le prove, in ossequio al principio di cui all'articolo 2697 c.c., si sancisce la fondatezza o infondatezza della domanda o dell'eccezione.
Valorizzando la distinzione tra oneri assertivi e probatori, dunque, le Sezioni
Unite hanno distinto tra due piani: quello della rituale formulazione dell'eccezione di prescrizione che, attenendo al “thema decidendum”, non presuppone la prova delle singole rimesse solutorie effettuare dal cliente, e quello dell'onere della prova del “fatto impeditivo” della prescrizione, che impone invece di fornire la dimostrazione, appunto, dell'esistenza o meno di rimesse solutorie.
Facendo applicazione dei principi tracciati dalla giurisprudenza di legittimità consegue che l'eccezione di prescrizione del diritto dell'attore alla ripetizione delle somme illegittimamente incamerate dalla BA è certamente ammissibile, in quanto è stata ritualmente e tempestivamente formulata al momento della costituzione in giudizio della convenuta.
L'eccezione di prescrizione è infondata e va rigettata.
Secondo la convenuta, infatti, sarebbe maturata la prescrizione CP_4
ordinaria decennale di cui all'articolo 2946 c.c. avuto riguardo al diritto attoreo alla restituzione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. per tutti gli addebiti fino al 28/11/2008, atteso che l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato ad essa notificato il 28/11/2018.
La tesi della BA convenuta non è condivisibile.
Va infatti rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità (“ex multis”
Cass. Civ., n. 5610/2020; Cass. Civ., n. 7013/2020) “Tanto premesso, non
Proc. N.R.G.A.C. 10448/2018 - Sentenza era la a dover provare il fatto negativo della inesistenza di CP_4
apertura di credito, o la natura solutoria delle rimesse, che invece scaturiva automaticamente dall'assenza di prova di un rapporto di affidamento in conto corrente; per converso le era sufficiente eccepire il decorso del tempo e far valere la prescrizione dall'annotazione delle singole rimesse”. Pertanto la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., n. 1388/2022) ha ritenuto che “Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che, in presenza di eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare
l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento (cfr. Cass. 27704/2018; 2660/2019; 31927/2019). Nella specie, la Corte d'appello ha accertato la mancanza di un tale contratto e dunque ha escluso in fatto che la banca ne avesse fornito la prova. Nè è corretta in diritto l'affermazione della sussistenza di una presunzione del carattere non solutorio, bensì meramente ripristinatorio, di tutte le rimesse affluite in un conto corrente che presenti un saldo passivo per il correntista: affermazione che non può essere condivisa, per quanto sopra osservato, ancorchè sia presente nell' isolato precedente di questa Corte - la sentenza n.
4518/2014 richiamato dalla ricorrente. Quanto poi, alle modalità di formulazione dell'eccezione di prescrizione da parte della banca, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'onere di allegazione gravante sull' istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell' inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l' indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. Sez.
Proc. N.R.G.A.C. 10448/2018 - Sentenza Un. 15895/2019)”.
Dunque, a fronte dell'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata, come nel caso di specie, incombe in capo al cliente-attore che agisca per ottenere una pronuncia di accertamento negativo del credito, fornire la prova dell'esistenza di un'apertura di credito, di un affidamento, sul conto corrente, tale da implicare la natura ripristinatoria dei versamenti effettuati in costanza di rapporto e, dunque, di far spostare in avanti, al momento della chiusura del conto, il “dies a quo” per la loro ripetizione, secondo quanto sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.
24418 del 2010 .
Né vale obiettare, come sostenuto dalla BA convenuta, che in ogni caso la prova dell'esistenza di un contratto di apertura di credito ex art. 1842 c.c. non potrebbe essere fornita “per facta concludentia” o in “via di fatto” dal cliente.
Tale eccezione ad avviso di questo Giudice non può trovare accoglimento: essa si fonda, infatti, su un assunto che appare erroneo, e cioè che la nullità dei contratti bancari (quale indubbiamente è quello di apertura di credito) per mancanza del requisito della forma (pre)scritta “ad substantiam actus” dall'articolo 117, comma 1 e 3, T.U.B., possa essere fatta valere da chiunque, ivi compresa la BA che contesta la validità del c.d. “fido di fatto”, così come sancito in linea generale dalla disciplina di cui all'articolo
1421 del Codice Civile.
Invero, occorre premettere che, a ben vedere, la forma scritta “ad validitatem” di cui all'articolo 117, comma 1, T.U.B., come rivela il successivo articolo 127, comma 2, è “a protezione” del solo cliente e soltanto da questi attivabile (in quanto volta a tutelare il contraente debole e ad assicurare la trasparenza nei rapporti bancari), ragion per cui di tale strumento rimediale non può avvantaggiarsi nessun altro ad eccezione del cliente stesso, e tantomeno la che invochi la nullità del c.d. “fido di CP_4
Proc. N.R.G.A.C. 10448/2018 - Sentenza fatto” al fine di provare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione da essa sollevata;
tant'è che a mente del secondo comma dell'articolo 127 T.U.B. anche laddove il Giudice eserciti il potere-dovere di rilevare d'ufficio tale nullità, risultante “ex actis”, non potrebbe poi dichiararla in assenza di espressa domanda proveniente dall'unico soggetto legittimato ad avvalersene, cioè il cliente (in termini Cass. Civ., SS.UU., n. 22642 e 22643 del 2014 sul regime delle nullità cc.dd. “di protezione” in relazione ai rapporti tra “rilievo” e “dichiarazione” della nullità stessa).
Pertanto allorquando, come nel caso concreto, la parte, pur in assenza della valida stipulazione per iscritto del contratto di apertura di credito non si dolga di tale violazione, ma presupponga con le sue difese la validità dello stesso, dimostra in tal modo di avere rinunciato implicitamente ad avvalersi della suddetta nullità di protezione, posta a suo esclusivo presidio e funzionale alla sola tutela dei suoi interessi, tenendo un comportamento processuale evidentemente incompatibile con la volontà di far valere tale nullità e di chiederne ed ottenerne la declaratoria.
Inoltre, deve considerarsi che oltre a questo argomento, soltanto apparentemente ostativo alla tesi della rilevanza ai fini della prova della fondatezza oppure no dell'eccezione di prescrizione ve n'è un altro, parimenti erroneo, in base al quale non sarebbe riconoscibile alcun valore giuridico ad un'apertura di credito non cristallizzata in un documento contrattuale redatto per iscritto e sottoscritto dalle parti: vale a dire l'interpretazione di segno contrario della Corte di Cassazione, che sarebbe stato espresso nelle sentenze n. 27704 e n. 27705 del 2018.
A ben vedere, però, come osservato anche da alcune pronunce di merito (“ex pluribus” Trib. Livorno, n. 40 del 12/1/2021), dalla lettura per esteso della parte motiva delle due sentenze si evince che, la Corte ha sicuramente ribadito il fatto che grava sull'attore che agisce in ripetizione l'onere di provare il contratto di affidamento, ma non ha
Proc. N.R.G.A.C. 10448/2018 - Sentenza sancito alcun onere di fornire la prova “scritta” dello stesso, cioè solo mediante il deposito del documento contrattuale. In entrambe le decisioni, invece, la Suprema Corte ha di contro rilevato che con il ricorso per Cassazione non è consentito alle parti sottoporre un nuovo giudizio sul fatto dell'esistenza oppure no del c.d. “fido di fatto”, precluso in sede di legittimità, riservata soltanto allo scrutinio in ordine ai vizi della decisione gravata di cui all'articolo 360 del Codice di rito.
A ciò si aggiunga poi che successivamente la Corte di Cassazione, Sezione
Prima, con la decisione n. 2463/2019 (in termini Cass. Civ., Sez. I, n.
17710/2019) ha espressamente riconosciuto l'ammissibilità del c.d. “fido di fatto”, ancorchè provato “per relationem” mediante rinvio al contratto di conto corrente nei seguenti termini: “… Già in precedenza, ma sempre con riferimento al regime successivo all'entrata in vigore della L. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 3, questa Corte aveva espressamente ammesso la dimostrazione del contratto di apertura di credito "anche per facta concludentia", nel caso in cui risulti applicabile la deroga al requisito della forma scritta, prevista nelle disposizioni adottate dal
C.I.C.R. e dalla BA d'Italia, ai sensi dell'art. 117 del (e, CP_5
anteriormente, della L. n. 154 del 1992, ex art. 3), per essere stato tale contratto già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto" (Cass. Sez. 1, 15 settembre 2006, n. 19941 e 9 luglio 2005, n.
14470)”.
Maggiore apertura rispetto al c.d. “fido di fatto” è stata poi offerta dalla
Suprema Corte, Sezione Prima, con la pronuncia n. 188 del 2022, che, sia pure argomentando “a contrario”, ha comunque esplicitamente affermato che il correntista attore è ammesso a provare l'esistenza del fido “per facta concludentia” allorquando ha così motivato: “Vero è che nella specie la Corte d'appello ha affermato l'esistenza di un "fido di fatto", indicandone il limite nello stesso "massimo scoperto consentito"; tale affermazione, tuttavia,
Proc. N.R.G.A.C. 10448/2018 - Sentenza consiste in una mera petizione di principio, avulsa com'è dalla indicazione di qualsiasi prova della stipulazione, ancorché per fatti concludenti, di un vero e proprio contratto di apertura di credito in conto corrente”.
La Corte di Cassazione, infatti, nel censurare la decisione del giudice dell'appello che aveva ravvisato l'esistenza di un c.d. “fido di fatto” senza a suo avviso motivare con riferimento alle prove raccolte circa la sussistenza di un'apertura di credito ha, in tal modo, riconosciuto implicitamente che la prova dell'esistenza di un contratto di apertura di credito possa essere offerta dall'attore-correntista anche in maniera fattuale, spettando poi al
Giudice del merito l'obbligo di motivare con riferimento ad esso sulla base alle risultanze probatorie.
Da ultimo, poi, risulta avere riconosciuto definitivamente, in modo chiaro ed esplicito, diritto di cittadinanza al c.d. “fido di fatto” la decisione n. 19844 del 2022 della Prima Sezione della Cassazione Civile (poi seguita da App.
Perugia, n. 29/2023), che ha così statuito: “L'onere della prova dell'esistenza di un rapporto di apertura di credito (a forma libera prima dell'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, art. 3 che ha acquistato efficacia, in virtù di quanto stabilito dall'art. 11, comma 4, della stessa legge, 120 giorni dopo
l'entrata in vigore della legge medesima, pubblicata sulla G.U. del
24/2/1992) compete quindi al cliente e non alla banca, anche se è stato recentemente puntualizzato che il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipulazione di un contratto di apertura di credito purchè ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perchè la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (Sez. 1, n. 31927 del
06/12/2019).”
“Occorre pertanto chiarire che l'accertamento di un fido di fatto non è sufficiente ai fini della qualificazione delle rimesse come
Proc. N.R.G.A.C. 10448/2018 - Sentenza ripristinatorie o solutorie, ma occorre invece accertare la stipula, sia pure per facta concludentia, di un vero e proprio contratto di apertura di credito, non essendo sufficienti gli sconfinamenti avvenuti per mera tolleranza. A ciò va anche aggiunto che l'accertamento della sussistenza dell'apertura di credito comporta anche la definizione del limite della stessa, oltre il quale la rimessa ha comunque carattere solutorio, statuizione invece mancante nella sentenza impugnata, come correttamente rilevato dalla banca ricorrente.”.
Fermo quanto innanzi esposto, applicando le coordinate ermeneutiche come sopra tracciate alla fattispecie concreta ne consegue che, pur non essendo stato prodotto dalla parte attrice, a ciò onerata, il contratto di apertura di credito redatto per iscritto (nella specie assente, come allegato proprio dalla
, stante l'assenza di forma Parte_1
scritta “ad substantiam”), sia stata comunque fornita la prova dell'esistenza di un affidamento collegato al contratto di conto corrente n. 27/16189.
Invero, applicando le coordinate ermeneutiche sopra tracciate alla vicenda in esame ne consegue che deve ritenersi provata l'esistenza di un “fido di fatto”, come appurato dal consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di integrazione dell'indagine peritale – le cui risultanze appaiono immuni da vizi di ordine logico e metodologico, oltre che pienamente rispettose della documentazione prodotta dalle parti e delle norme “ratione temporis” applicabili -, anche considerato che sotto l'angolo visuale della relazione con l'eccezione di prescrizione, l'esistenza di un'apertura di credito costituisce un'eccezione in senso lato (“ex pluribus” Cass. Civ, Sez. I, n.
9810/2023), quale fatto interruttivo della prescrizione eccepita e, come tale, una mera circostanza, suscettibile di essere provata non solo in via documentale, ma anche, appunto, “per facta concludentia”.
Sul punto l'ausiliario nominato ha accertato l'esistenza tra le parti di un'apertura di credito di fatto a far data dal 01/1/1990, sulla base delle
Proc. N.R.G.A.C. 10448/2018 - Sentenza seguenti ragioni: “All'uopo, ai fini della individuazione dell'affidamento concesso alla società correntista da parte della BA, secondo l'espressa previsione del Quesito in commento, l'esponente ha fatto riferimento ai dati rilevanti riscontrabili negli estratti conto e nei conti scalare relativi al conteggio delle competenze trimestrali disponibili, accertata
l'assenza di documentazione contrattuale e della Centrale Rischi BA
d'Italia all'interno del fascicolo del giudizio (Vedasi Relazione di CTU).
In tal senso, è stato possibile appurare l'esistenza di un affidamento in favore della società correntista nella forma tecnica dello scoperto di conto corrente e quantificarne l'entità, a far data dal 01/01/1990
(cfr. Estratto trimestrale del c/c n. 27/16189 al 31/03/1990 e ss. in atti).
Dall'esame dell'estratto conto trimestrale al 31/03/1990 del c/c n.
27/16189, si riscontra infatti che la BA riportava, in calce allo stesso, le “Condizioni in essere del conto”, anche in termini di tassi
d'interesse debitori e commissioni applicati a carico della correntista, con aliquote differenziate sulla base dei diversi scaglioni di esposizione debitoria (i.e. Entro 500 mln Lire e Oltre), in considerazione dell'affidamento concesso.
Di seguito, si riporta in stralcio - a titolo esemplificativo – l'estratto conto al
31/03/1990 del c/c n. 27/16189, da cui si evince l'entità dell'affidamento concesso dalla BA in favore della società attrice, espresso in milioni di Lire, entro il quale era prevista
l'applicazione di un tasso debitorio e di una c.m.s. di importo inferiore rispetto alla soglia “oltre” il limite dell'affidamento stesso, come di fatto riscontrato dall'esponente all'interno dei prospetti per il conteggio delle competenze trimestrali addebitate alla correntista in atti:
Dall'esame degli estratti conto e dei prospetti scalare in atti relativi al c/c n. 27/16189, l'esponente ha dunque riscontrato l'effettivo
“addebito della commissione di massimo scoperto” e la previsione di
Proc. N.R.G.A.C. 10448/2018 - Sentenza “tassi di interesse 'intra' ed 'extra-fido' risultante dagli estratti conto” (Cfr. Lettera sub c) del Quesito), sin dalla data del 01/01/1990.
D'altronde, con riferimento agli ulteriori elementi indicativi dell'esistenza dell'affidamento concesso in favore della società attrice, nel caso di specie, la scrivente ha accertato, altresì, la presenza nel fascicolo del giudizio della “previa richiesta da parte del cliente, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, T.U.B., della consegna di copia del contratto di apertura di credito”, senza alcun riscontro documentato da parte della BA convenuta, di cui alla Lettera a) del Quesito in analisi (Cfr. allegato n.6 dell'Atto di citazione).
Inoltre, si è verificata “l'assenza di revoca, recesso, intimazioni di rientro, diffide, segnalazioni “a sofferenza” da parte della BA”, di cui alla Lettera d) del Quesito, all'interno del fascicolo del giudizio.
Infine, dall'esame degli estratti conto bancari del conto n. 27/16189 in atti, è stato possibile appurare che, nel periodo da gennaio 1990 e gennaio 2008, il saldo è risultato stabilmente a debito della correntista, con un saldo medio registrato negli anni a debito della società attrice di circa 120.000,00 euro ed il “sistematico pagamento di assegni con saldo conto in passivo” (Cfr. Quesito sub 5, 6 e 7) nel medesimo periodo oggetto d'analisi.”.
Pertanto, essendo stata accertata l'esistenza di un'apertura di credito, sia pure “di fatto”, a far data dal 01/1/1990, l'eccezione di prescrizione sollevata ritualmente dalla BA convenuta non può ritenersi provata.
Quanto poi alla possibilità di valutare l'eccezione di prescrizione e, segnatamente, la natura solutoria o meno delle rimesse in base al raffronto con le scritture contabili della (c.d. “saldo banca” o “contabile”) e con CP_4
quello come risultante, all'esito della ricostruzione elaborata dal C.T.U., al netto di addebiti illegittimi, in quanto costituenti applicazioni di clausole
Proc. N.R.G.A.C. 10448/2018 - Sentenza invalide (c.d. “saldo ricostruito” o “rettificato”), si ritiene di dover dare continuità all'orientamento, allo stato prevalente in giurisprudenza di legittimità, che considera quale parametro di riferimento quello del c.d.
“saldo ricostruito” (“ex multis” Cass. Civ., n. 9141/2020; Cass. Civ., n.
3858/2021; Cass. Civ., n. 24941/2021; App. Lecce 01/3/2022).
La Suprema Corte, infatti, con la sentenza n. 9141/2020, ha precisato che
“In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio.”. Ciò perché è “evidente che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria
o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione.”.
L'impostazione accolta dalla Corte di Cassazione segue lo schema delle domande proposte nel procedimento in cui il cliente–correntista abbia svolto domanda di ripetizione dell'indebito, in considerazione della sussistenza di
Proc. N.R.G.A.C. 10448/2018 - Sentenza clausole contrattuali affette da nullità, a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata dall'Istituto di credito, relativamente alle poste solutorie. Infatti,
l'accertamento preliminare da svolgere è quello relativo alla sussistenza di vizi delle clausole contrattuali, che siano, in quanto tali, determinative di addebiti non dovuti, con successiva rideterminazione del dare–avere tra le parti. Quanto all'eccezione di prescrizione, questa produce l'effetto estintivo del diritto non solo in ragione del decorso del tempo, ma anche in relazione alla valutazione della natura di una posta come solutoria o, viceversa, ripristinatoria, sulla base di un'evidenza che non può essere quella solo apparente del c.d. “saldo banca” risultante dalle scritture contabili.
Infatti, la posta in conto corrente rappresenta una prestazione adempitiva di un contratto, le cui clausole, dichiarate nulle, non possono non riverberare i propri effetti anche sulla detta appostazione contabile e, consequenzialmente, sulla qualificazione della natura della posta, quale solutoria o ripristinatoria. Se così è, occorre effettuare tale verifica e accertare, quindi, se siano state realmente solutorie, non soltanto in quanto così qualificate dalla ma in concreto, non CP_4
potendo, perciò, che far riferimento al c.d. “saldo ricostruito”.
Dunque l'orientamento in esame appare, allo stato, a questo Giudice maggiormente condivisibile, in quanto conforme alla struttura dell'accertamento tipico dell'azione di accertamento negativo del credito con domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito – che presuppone dapprima l'accertamento e la declaratoria di nullità delle pattuizioni e , solo all'esito di tale operzione, l'eliminazione dei loro addebiti, come risultanti dalle scritture contabili della BA – ed in quanto consente di eliminare realmente gli addebiti illegittimi che, altrimenti opinando, finirebbero per non essere realmente espulsi in sede di domanda di restituzione dell'indebito; così finendo, di fatto, per avvantaggiare illegittimanente la
BA, consentendole di conteggiare i versamenti e, quindi, di qualificare
Proc. N.R.G.A.C. 10448/2018 - Sentenza una rimessa come “solutoria” piuttosto che “ripristinatoria” (con conseguente spostamento del “dies a quo” per l'esercizio dell'azione di ripetizione, per lo più all'indietro, in caso di esposizione debitoria in assenza di affidamento o eccedente i limiti dell'affidato), sulla base di addebiti illegittimi, cioè di quelli che sono solo apparentemente “pagamenti” e che, in realtà, non andrebbero giuridicamente qualificati come atti “solvendi causa”, come tali suscettibili di essere immediatamente ripetuti secondo il
“dictum” delle Sezioni Unite Civili n. 24418 del 2010.
2.4. – Ciò posto, la domanda attorea è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Questo Giudice ritiene innanzitutto di dover fare proprie le risultanze peritali cui è pervenuto il C.T.U. in sede di perizia originaria, così come oggetto di integrazione, in quanto esse appaiono immuni da vizi di ordine logico e metodologico, oltre ad essere pienamente rispettose delle norme
“ratione temporis” applicabili ai fatti di causa ed alla documentazione prodotta dalle parti.
Il C.T.U. nominato, muovendo dal dato incontroverso dell'assenza del contratto di conto corrente per iscritto – il cui onere di produrlo nel presente giudizio incombeva, per le ragioni inannzi esposte, su Controparte_1
– e, dunque, della totale assenza di condizioni economiche
[...]
validamente pattuite, ha provveduto ad elaborare l'ipotesi di ricalcolo che segue.
Occorre premettere sul punto che non può trovare accoglimento la tesi difensiva della secondo cui il meccanismo dell'approvazione tacita CP_4
degli estratti conto di cui all'articolo 1832 c.c. escluderebbe l'illegittimità degli addebiti e delle condizioni economiche da cui essi scaturiscono. La
Suprema Corte, infatti, in merito a tale questione è assolutamente granitica
(“ex multis” Cass. Civ., n. 2341/2016) nel ritenere che “Nel rapporto di conto corrente bancario il termine di decadenza di sei mesi per l'impugnazione
Proc. N.R.G.A.C. 10448/2018 - Sentenza dell'estratto conto trasmesso al cliente, fissato dall'art. 1832, 2° co. c.c., ove non esercitato, non preclude la possibilità di contestare il debito da essa risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile inefficace o, comunque, su situazione illecita”. Di talchè, atteso che parte attrice ha chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità – totale o parziale – del conto corrente n. 27/16189, ne deriva che l'omessa contestazione degli estratti conto da parte della società attrice non è in alcun modo ostativa per la stessa della possibilità di contestare le relative risultanze. Né tanto meno può ritenersi, come pure dedotto dall'Istituto di credito, che le condizioni economiche applicate sarebbero evincibili dagli estratti conto – ordinari e scalari -, atteso che questi ultimi costituiscono il risultato delle condizioni economiche che devono essere validamente pattuite e sottoscritte dalle parti
(art. 117, comma 1 e 4, T.U.B.; artt. 1283 e 1284 c.c.), affinché gli addebiti siano poi, appunto, il naturale e legittimo riflesso di quanto convenuto validamente tra le parti, e non il contrario.
Parimenti infondata è la tesi secondo cui in relazione al contratto di conto corrente bancario opererebbe non già il disposto dell'articolo 1283 c.c., bensì dell'articolo 1831 c.c., che consente legittimamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.
Costituisce “ius receptum” nella giurisprudenza di legittimità che “In tema di capitalizzazione degli interessi, il rapporto di conto corrente bancario è soggetto ai principi generali di cui all'art. 1283 c.c. e ad esso non è applicabile
l'art. 1831 c.c. che disciplina la chiusura del conto corrente ordinario. Il contratto di conto corrente bancario è, infatti, diverso per struttura e funzione dal contratto di conto corrente ordinario, e l'art. 1867 c.c. non richiama l'art.
1831 c.c. tra le norme applicabili alle operazioni bancarie regolate in conto corrente” (Cass. Civ., n. 6187/2005; Cass. Civ., n. 870/2006).
Quanto poi alla circostanza che la essendosi CP_1 Controparte_1
adeguata alla Delibera C.I.C.R. del 09/2/2000 mediante avviso in Gazzetta
Proc. N.R.G.A.C. 10448/2018 - Sentenza Ufficiale (cfr. all.ti alla comparsa di costituzione e risposta) avrebbe legittimamente capitalizzato con periodicità trimestrale gli interessi debitori, si tratta di un'obiezione non condivisibile.
Questo Giudice non ignora che la Suprema Corte con le recenti pronunce nn. 5054, 5064 e 8639 del 2024 ha effettuato un “revirement” del proprio orientamento fino a quel momento assolutamente granitico (“ex multis”
Cass. Civ., n. 9140/2020; Cass. Civ., n. 29242/2020; Cass. Civ., n.
970/2021), secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, da parte degli
Istituti di credito, della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori non costituisce condizione sufficiente a ritenere validamente pattuita la capitalizzazione infrannuale, così come richiesto dagli articoli 6 e 7 della Delibera C.I.C.R. del 09/2/2000, cui rinvia l'articolo
120 T.U.B. nella formulazione “ratione temporis” applicabile ai fatti di causa, relativo ad un contratto di conto corrente stipulato nel 1996; tuttavia, si ritiene che al nuovo orientamento della Corte di Cassazione non possa darsi seguito, dovendo invece darsi continuità a quello precedente.
Invero, ad avviso delle più recenti decisioni della Corte di Cassazione (cfr. n.
5054/2024), la tesi secondo cui le nuove condizioni applicate dalla si CP_4
sarebbero dovute considerare peggiorative se riferite alla mancanza totale di capitalizzazione come esito della nullità della clausola originaria è errata.
Ciò sulla base della motivazione per cui <La condizione prevista dalla delibera Cicr quale limite della possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del T.u.b. è incentrata sul fatto che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”. Ciò implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece – come capziosamente pretende la ricorrente – tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione. A seguire la
Proc. N.R.G.A.C. 10448/2018 - Sentenza tesi, la stessa previsione di una possibilità di adeguamento sarebbe priva di senso logico, visto che, rispetto a un effetto di nullità del tipo di quello sopra considerato (incentrato sul correttivo del calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione), mai si potrebbe discorrere di pratica anatocistica non peggiorativa”.
Orbene, l'impianto argomentativo di tali pronunce non appare condivisibile, atteso che esso valorizza una “valutazione relazionale” (evidentemente riservata al Giudice del merito) tra le “pregresse” condizioni contrattuali, pacificamente affette da nullità laddove prevedano la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori e creditori senza rispetto della pari periodicità della capitalizzazione stessa, e quelle “nuove”, che invece prevedono tale identica periodicità tra interessi attivi e passivi. Tuttavia, un siffatto giudizio o una tale valutazione “relazionale” non può prescindere, a parere di questo Giudice, dalla dinamica concreta dei fatti, e segnatamente dalla circostanza – pacifica ed incontestabile – che le “precedenti” condizioni sono affette da nullità e, come tali, inidonee a produrre qualsiasi effetto;
di talché non appare possibile, né tanto meno ragionevole, come sancito dalla
Suprema Corte nei più recenti pronunciamenti del 2024 richiamati da parte convenuta, ritenere che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento a quanto stabilito dalla Delibera C.I.C.R. del 09/2/2000 costituisca una variazione “in melius” o “migliorativa” per i clienti- correntisti. Si tratta, infatti, di un'impostazione che sconta evidentemente il limite di muovere da un confronto tra condizioni contrattuali, precedenti e successive rispetto all'entrata in vigore della Delibera del C.I.C.R. del
09/2/2000, in una logica totalmente “astratta”, effettuando cioè il giudizio
“relazionale” in cui la pone in comparazione un termine, quello della clausola “ante” Delibera C.I.C.R., considerandolo come valido e produttivo di effetti, laddove di contro esso è in concreto, affetto da nullità, per cui
“quod nullum est nullum producit effectum”. Né appare sostenibile quanto
Proc. N.R.G.A.C. 10448/2018 - Sentenza affermato dalla Suprema Corte, secondo cui nel passaggio dal precedente assetto di regolamento negoziale, in cui cioè era prevista la capitalizzazione annuale degli interessi creditori e quella trimestrale di quelli debitori, si realizzerebbe una condizione “più favorevole” per i correntisti, poiché essi si troverebbero in tal modo a usufruire della capitalizzazione infrannuale
(segnatamente: trimestrale) degli interessi creditori, in luogo di quella precedente annuale, atteso che a tale variazione (indubbiamente più favorevole per il cliente-correntista), corrisponde anche l'evidente peggioramento, per gli stessi, derivante dalla valida capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in luogo di quella annuale degli stessi, quale risultato inevitabile della nullità della pregressa pattuizione.
Ragion per cui, dunque, deve darsi continuità all'indirizzo giurisprudenziale che ritiene che la pubblicazione in G.U. delle nuove condizioni contrattuali da parte delle Banche non sia idonea ad assicurare il valido adeguamento alla Delibera C.I.C.R. del 09/2/2000, con conseguente persistente invalidità degli addebiti a titolo di capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori, quanto meno finché non intervenga una pattuizione redatta per iscritto che rechi la pari periodicità di quelli attivi e passivi e che sia stata specificamente approvata per iscritto dal cliente.
Ciò, del resto, ha trovato conferma nella pronuncia n. 28215 del
04/11/2024 della Suprema Corte secondo cui “Le richiamate ordinanze nn.
5054 e 5064 del 2024 non prendono, tuttavia, in considerazione il diverso orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle conformi successive ordinanze) che hanno escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione a al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione
Proc. N.R.G.A.C. 10448/2018 - Sentenza anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale.
39. Tali pronunce, dunque, non offrono utili elementi di critica del consolidato orientamento giurisprudenziale – peraltro, ribadito dalla successiva ordinanza del 2 maggio 2024, n. 11725 – da cui la sentenza impugnata si discosta, né elementi di siffatta natura sono dedotti dalla controricorrente.
40. Deve, pertanto, darsi seguito al consolidato precedente orientamento giurisprudenziale, non ravvisandosi ragioni per doversene discostare.”.
Di talché, difettando nel caso di specie la valida pattuizione per iscritto a far data dall'accensione del conto corrente quanto meno dal 1989 (anno cui si riferisce il primo estratto conto) a tutt'oggi – in assenza di dimostrazione, gravante sulla BA convenuta, della valida pattuizione della capitalizzazione infrannuale degli interessi passivi - , della clausola che contempla la pari periodicità di capitalizzazione infrannuale degli interessi attivi e passivi, specificamente sottoscritta dalla società attrice correntista, ne consegue che correttamente il C.T.U. ha provveduto ad escludere anche qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi.
Sicchè il C.T.U. nominato, muovendo dal dato pacifico dell'assenza di valide pattuizioni contrattuali relative al conto corrente bancario n. 27/16189, ha proceduto alla ricostruzione delle movimentazioni del conto corrente sulla base degli estratti conto prodotti dalla società attrice, constatando che
Controparte_1
a) ha addebitato trimestralmente interessi passivi ultralegali calcolati con diversi tassi variabili anche in relazione ad una determinata soglia di scoperto;
b) ha addebitato trimestralmente una commissione di massimo scoperto
(sull'utilizzato) sostituita, a partire dal III^ trimestre 2009, da una commissione di disponibilità fondi (sull'accordato), oltre ad una
Proc. N.R.G.A.C. 10448/2018 - Sentenza commissione di istruttoria veloce, introdotta nel IV^ trimestre 2012;
c) ha liquidato ed addebitato trimestralmente spese per operazione e spese fisse di tenuta conto;
d) ha proceduto alla capitalizzazione infrannuale degli interessi nonché delle altre competenze (spese e commissioni di massimo scoperto, poi commissioni disponibilità fondi).
Per cui sul conto corrente oggetto di causa risulta applicato l'anatocismo degli interessi e delle altre competenze.
Muovendo da questi presupposti, dunque, il C.T.U. ha ricostruito le movimentazioni ed il saldo del conto corrente n. 27/16189 mediante i seguenti criteri, espressamente indicati dai quesiti:
- applicazione degli interessi al tasso legale;
- esclusione di qualsiasi capitalizzazione degli interessi;
- esclusione di qualsiasi addebito a titolo di commissioni;
- esclusione di qualsiasi addebito a titolo di spese;
- annotazione delle movimentazioni per data operazione.
In conclusione, il C.T.U. ha provveduto a ricostruire il saldo del conto corrente n. 27/16189 alla data del 31/12/2017 da complessivi € 391,87 a credito della società attrice in € 357.901,97 a credito della
[...]
. Parte_1
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che la domanda attorea è fondata e va accolta e, per l'effetto, il saldo del conto corrente n. 27/16189 va rideterminato, alla data del 31/12/2017, da complessivi € 391,87 a credito della società attrice in € 357.901,97 a credito della
[...]
. Parte_1
3. – Va infine rigettata la domanda attorea di condanna della al CP_4
risarcimento dei danni, patrimoniali e non, asseritamente patiti dalla società attrice a causa della condotta illegittima tenuta dalla convenuta.
Invero, parte attrice non ha neppure allegato, né tanto meno provato, quali
Proc. N.R.G.A.C. 10448/2018 - Sentenza pregiudizi avrebbe subito a causa del comportamento illegittimo della di talché la domanda va rigettata. CP_4
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
4. - Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, pertanto, stante l'accoglimento delle domande attoree, sono poste a carico della e, Controparte_1
considerate la natura, il valore (€ 357.901,97, in base al criterio del
“decisum” – cfr. Cass. Civ., n. 16440/2017) e la complessità delle questioni
(media), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi €
22.457,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 3.544,00 per la fase di studio;
€ 2.338,00 per la fase introduttiva;
€ 10.411,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 6.164,00 per la fase decisionale), nonché € 685,00 per attività di mediazione (per la sola fase di attivazione), oltre rimborso spese vive pari ad € 545,08 (per C.U. e marche da da bollo), rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato SIMONE LABONIA, dichiaratosi anticipatario.
5. - Per le medesime ragioni anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separati decreti, sono poste definitivamente a carico della
[...]
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie la domanda attorea nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto, ridetermina il saldo del conto corrente n. 27/16189 alla data del 31/12/2017 in € 357.901,97 a credito della
[...]
; Parte_1
2) Condanna alla refusione, in favore della Controparte_6
, delle spese di lite, che si Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 10448/2018 - Sentenza liquidano in complessivi € 23.142,00 per compensi professionali
(comprensivi di compensi per l'attività stragiudiziale di mediazione), oltre rimborso spese vive pari ad € 545,00, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato SIMONE LABONIA, dichiaratosi anticipatario;
3) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico della
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Controparte_1
Così deciso in Salerno il 12/10/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 10448/2018 - Sentenza