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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 3199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3199 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
n. 334/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Prima Civile composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in Vivenza (p. iva n. ), in Parte_1 P.IVA_1
personale del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante
, difesa dall'avv. Mauro Contin del foro di Vicenza CP_1
(appellante principale)
nei confronti di con sede in Sorbolo (Pr) (p. iva n. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante dott. difesa dall'avv. Veronica Ligabue del Controparte_3
foro di Reggio Emilia
(appellata e appellante incidentale)
1 sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante principale:
Nel merito:
Riformarsi l'impugnata sentenza n. 77/2024 Giudice dott.ssa Elisa Zambelli, depositata in data08.01.2024 e notificata il 24.01.2024, per tutti i motivi di appello esposti quindi, nello specifico:
1. nella parte in cui rigetta l'opposizione ed erroneamente non riconosce a il rimborso dell'importo complessivo di euro 76.860,00 (cfr docc Parte_1
) corrisposto in favore della ditta quale corrispettivo Parte_1 CP_4
delle soluzioni strutturali integrative della consistenza dell'impianto erroneamente progettato e realizzato dall'odierna appellata ed in ragione del mancato tempestivo intervento di quest'ultima, condannando conseguentemente alla CP_2
restituzione dell'importo di euro 107.043,86 [=76.860,00 + 30.183,86 (questi ultimi a titolo di interessi moratori)];
2. nella parte in cui erroneamente riconosce a di aver svolto attività CP_2
manutentiva obbligando a corrispondere all'odierna appellata Parte_1
l'importo di euro 13.971,50 oltre interessi moratori dal 20.05.2020 al saldo (euro
4.570,58), con conseguente condanna in capo a di restituire a CP_2
l'importo di euro 18.542,08. Parte_1
In via istruttoria.
Si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie reiterate nell'interesse di all'udienza di precisazione delle conclusioni Parte_1
del giudizio di prime cure.
In ogni caso.
Rigettarsi i motivi di appello incidentale avanzati dall'appellata poiché
2 manifestamente infondati per le ragioni già dedotte in occasione dell'udienza cartolare del 18.07.2025; ci si riserva di ulteriormente dedurre in parte qua ed approfondire negli atti conclusivi del presente grado di giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre
IVA, CPA e spese generali.
Per l'appellata e appellante incidentale:
Voglia, l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reietta:
In via preliminare posto che l'appello de qua risulta, icto oculi, privo dell'indicazione specifica e circostanziata dei motivi dell'impugnazione dichiararne l'inammissibile ed improcedibilità ai sensi dell'art. 342 cpc;
posta, altresì, la ragionevole probabilità di non essere accolto, per i motivi esposti in narrativa, dichiararne l'inammissibilità e improcedibilità ai sensi dell'art. 348- bis c.p.c.;
In via principale rigettare tutte le domande proposte nel giudizio di appello principale instaurato da poiché infondate in fatto e in Parte_1
diritto, come ampiamente esposto nella narrativa dell'atto per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 77/2024 emessa dal Tribunale di Vicenza in data
08.01.2024, in particolare confermare i punti: 1) rigettare l'opposizione, per l'effetto, 2) confermare il decreto ingiuntivo opposto (Tribunale di Vicenza, n.
2280/2019 del 30.07.2019, n. R.G. 5100/2019); 3) condannare
[...]
a corrispondere a l'importo di €13.971,50, oltre Parte_1 Controparte_2
interessi calcolati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 dal 20.05.2020 al saldo;
5) condannare a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_2
lite, liquidate in €14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
6) porre le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di . Parte_1
3 Accogliere l'appello incidentale qui proposto e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza al capo 4 e per l'effetto CONDANNARE per i motivi esposti nell'atto
(P.I. ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Vicenza (VI), Viale della Scienza, n. 26, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessiva di euro 40.798,97 00 euro di cui euro € 3.416,00 portato dalla fattura n. 519/2019 oltre ad euro 4.382,97 per spese sostenute e documentate ed euro 33.000,00 per mancato guadagno o in quella maggiore e/o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi moratori del
D.lgs n. 231/2002 dal 20.05.202 e svalutazione monetaria.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10 ottobre 2019, si Parte_1 Parte_1
opponeva al decreto n. 2280/2019, con cui il Tribunale di Vicenza le aveva ingiunto di pagare a la somma di Euro 122.610, oltre interessi e spese, a Controparte_2
saldo del corrispettivo di contratto di appalto, avente ad oggetto la realizzazione d'impianto di depurazione degli scarichi del centro di cottura gestito dall'opponente in OA AN (contratto concluso il 1° settembre 2017 per il corrispettivo complessivo di Euro 360.000, oltre iva).
L'opponente sosteneva che, poiché l'opera era difettosa (l'impianto non era in grado di depurare completamente i tensioattivi presenti nei reflui dello stabilimento;
la vasca di accumulo dei fanghi, costruita a cielo aperto, provocava odori sgradevoli), non era stata accettata e il contratto era stato risolto l'8 agosto 2019, non era tenuta a saldare il prezzo e aveva diritto al risarcimento del danno. chiedeva che il decreto ingiuntivo fosse revocato e Parte_1
che, accertata la risoluzione del contratto, l'opposta fosse condannata al risarcimento dei danni, da liquidarsi prudenzialmente in Euro 122.610.
Si costituiva in giudizio negando che l'impianto fosse Controparte_2
malfunzionante e deducendo l'esistenza di ulteriori crediti, scaturiti dalla fornitura
4 di un'autoclave, dalla gestione dell'impianto nei mesi di giugno e luglio 2019
(attività manutentiva prevista in contratto e per la quale era stato concordato il corrispettivo annuo di Euro 110.000, oltre iva), nonché dall'interruzione di detto rapporto. chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente Controparte_2
al pagamento di Euro 54.907,50.
Nel corso dell'istruttoria era disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, nonché assunte prove testimoniali.
Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 77/2024, pronunciata il 5 gennaio 2024 e depositata l'8 gennaio 2024, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 2280/2019. Inoltre, il Tribunale condannava Parte_1
a corrispondere a la somma di Euro 13.971,50, oltre interessi
[...] Controparte_2
al saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002 dal 20 maggio 2020 al saldo. Le spese di c.t.u.
e le spese processuali erano poste a carico dell'opponente.
Il giudice, rilevato che era stato compiuto dalle parti un “collaudo funzionale in bianco” (con esito positivo), mentre non si era concluso il collaudo definitivo “a regime”, riteneva che la domanda di risoluzione del contratto non fosse fondata
(l'analisi dei campioni e l'accertamento tecnico avevano consentito di appurare l'adeguata resa depurativa dell'impianto, il quale era stato correttamente dimensionato;
le emanazioni di odore erano fisiologiche e non dipendevano da un vizio dell'impianto o da un difetto di progettazione).
Il giudice aggiungeva che non aveva diritto di Parte_1
ottenere il rimborso della spesa sostenuta per realizzare le coperture delle vasche, trattandosi di miglioria, ossia di una variazione del progetto originario non necessitata da una deficienza progettuale.
Dunque, era tenuta a saldare il prezzo dell'appalto e Parte_1
a pagare l'importo di Euro 13.971,50, quale corrispettivo dell'attività di gestione dell'impianto nei mesi di giugno e luglio 2019 (le ulteriori pretese di CP_2
erano respinte poiché non provate).
[...]
5 Con atto di citazione notificato il 23 febbraio 2024, Parte_1
proponeva appello, chiedendo che la sentenza n. 77/2024 del Tribunale di Vicenza fosse riformata nella parte in cui, rigettando l'opposizione, non aveva riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per rimediare alle “emissioni odorigene”, mentre aveva erroneamente accertato il diritto di al corrispettivo Controparte_2
per attività manutentiva in Euro 13.971,50, oltre interessi.
L'appellante formulava i seguenti motivi d'impugnazione: 1) la risoluzione del contratto di appalto era legittima a fronte del grave inadempimento dell'appaltatrice
(art. 1667 c.c.), che non era intervenuta, benché sollecitata, per risolvere un grave problema strutturale dell'impianto (la progettazione dell'impianto non prevedeva coperture e aveva sostenuto il costo necessario per la Parte_1
loro realizzazione); 2) l'appellante aveva diritto di ottenere il risarcimento del danno, avendo sopportato il costo delle coperture, dopo che l'appaltatore non era intervenuto, pur essendo a ciò contrattualmente obbligata;
3) controparte non aveva fornito prova del compimento di un'attività manutentiva nei mesi di giugno e luglio
2019, sicché il giudice aveva errato nel condannare Parte_1
al pagamento di Euro 13.971,50.
Si costituiva in giudizio chiedendo che l'impugnazione di Controparte_2
fosse respinta e proponendo appello incidentale. Parte_1
lamentava che non fosse stata accolta la domanda di condanna di Controparte_2
al pagamento di Euro 3.416,00 (di cui alla fattura n. Parte_1
519/2019, relativa alla fornitura di una autoclave, nonché la domanda di condanna di al pagamento di Euro 33.000 (ristoro per il Parte_1
recesso di controparte dal rapporto manutentivo, per il quale era previsto un corrispettivo annuo di Euro 110.000 e una durata di cinque anni).
Quindi, chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, Controparte_2
fosse condannata alla corresponsione dell'ulteriore Parte_1
importo di Euro 33.382,97, oltre interessi al saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002 dal
20 maggio 2020 al saldo.
6 Con ordinanza del 18 luglio 2024, erano assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 6 novembre 2025.
1. Si rileva, preliminarmente, che la sentenza n. 77/2024, pronunciata dal Tribunale di Vicenza, è divenuta definitiva circa l'accertamento del regolare funzionamento dell'impianto di depurazione.
Il giudice ha infatti respinto l'eccezione dell'appaltante, secondo cui l'impianto era difettoso poiché la capacità di depurazione era insufficiente, così motivando:
“La deduzione di , per la quale l'Impianto avrebbe una resa depurativa non adeguata Parte_1 quanto ai tensioattivi, è priva di fondamento.
Risulta per tabulas che nel corso delle operazioni di verifica funzionale del 23.05.2019 le parti hanno proceduto al prelievo, in contraddittorio, di campioni di reflui (in ingresso e in uscita dall'Impianto), che esse hanno poi fatto analizzare.
Ebbene, il risultato delle analisi ha provato la piena resa depurativa dell'Impianto - che, pur avendo ricevuto, in ingresso, una quantità di tensioattivi totali pari a 11,1 mg/l (quantitativo pari a quasi il doppio di quello previsto in Contratto, all'art. 2: sul punto si tornerà), ha garantito in uscita, quanto ai tensioattivi medesimi, il rispetto dei valori posti dal D. Lgs. n. 152/2006
(presentando il campione in uscita un quantitativo di tensioattivi totali pari a 1,35 mg/l, inferiore Cont al valore soglia posto dal pari a 2 mg/l: doc. 9 opposta). Per_ L'esito delle predette analisi è stato confermato dal CTU ing. , il quale ha altresì dato conto di aver richiesto a , nel corso dell'accertamento, la produzione delle analisi di Parte_1 controllo effettuate nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre del 2021: analisi, queste, che hanno da par loro confermato la resa depurativa dell'Impianto (relazione peritale, pagg. 21/28).
Secondo quanto accertato dal CTU (dalle cui conclusioni questo Giudice non ha ragione di discostarsi, siccome confortate dagli esiti delle analisi in atti), “pur con valori in entrata superiori a quelli di contratto, la resa depurativa dell'impianto è conforme a quanto previsto nel contratto di appalto”, garantendo esso il rispetto dei valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura di cui alla Parte Terza, All. 5, Tabella 3 del D. Lgs. n. 152/2006: conclusione, questa, che trova del resto ulteriore conferma nel fatto che non v'è menzione, in atti, di una qualsivoglia contestazione mai mossa a , dagli Enti a tanto preposti, in ragione Parte_1 dell'eventuale superamento di tali valori limite.
Non hanno d'altro canto alcuna rilevanza, in senso contrario, le analisi prodotte dall'opponente sub doc. 19 ed il contenuto della relazione C.I.S.A. di cui al doc. 12 dell'opponente medesima.
7 vorrebbe in effetti dimostrare la non adeguata resa depurativa dell'Impianto quanto Parte_1 ai tensioattivi per il tramite delle analisi di cui al doc. 19, risalenti al maggio del 2019. Il suo tentativo non coglie tuttavia nel segno, trattandosi di analisi effettuate su campioni non prelevati in contraddittorio e, dunque, pacificamente non opponibili a . CP_2
La relazione C.I.S.A., al contempo, pare voler segnalare (senza alcun tipo di approfondimento tecnico, tuttavia, e facendo per altro riferimento ad analisi non allegate e che, probabilmente, sono quelle qui valorizzate da , sub doc. 19) una non adeguata resa depurativa Parte_1 dell'Impianto quanto ai tensioattivi, facendo tuttavia all'uopo riferimento al trattamento di reflui in tesi contenenti, in ingresso, un quantitativo di tensioattivi “molto superiore al limite di progetto” (relazione C.I.S.A., pag. 9).
A tal riguardo, lungo tutto il corso del giudizio ha sostenuto che la mancata resa Parte_1 depurativa dell'Impianto, quanto ai tensioattivi, sarebbe da addebitare a anche CP_2 laddove essa dovesse prodursi in relazione a reflui presentanti, in ingresso, un quantitativo di tensioattivi superiore a quello previsto in Contratto ai fini del dimensionamento dell'Impianto – giacché, in sostanza, sarebbe stato compito di dimensionare l'Impianto sulla scorta di CP_2 dati coerenti con l'attività di . La deduzione, nuovamente, non coglie nel segno. Parte_1
All'art. 2 del Contratto le parti hanno previsto che l'Impianto sarebbe stato dimensionato per trattare efficacemente reflui presentanti, in ingresso, una concentrazione di tensioattivi totali pari o inferiore a 6 mg/l: concentrazione, questa, frutto della elaborazione di dati previamente forniti dalla committente , secondo quanto previsto nell'art. 2 della Proposta per la Parte_1 realizzazione dell'Impianto, stilata da (doc. 17 opposta). CP_2
È vero che il medesimo articolo 2 del Contratto ha previsto che avrebbe dovuto CP_2 verificare la coerenza, per così dire, del dato fornito da , per giungere ad un corretto CP_2 dimensionamento dell'Impianto. Tale obbligo di verifica, diversamente da quanto opinato dall'opponente, non può tuttavia essere inteso quale obbligo di garantire un dimensionamento dell'Impianto capace di fronteggiare una qualsivoglia concentrazione di tensioattivi.
Detto altrimenti. Nell'ottobre del 2017 (e dunque dopo la sottoscrizione del Contratto ed in ossequio alla previsione del suo articolo 2) ha effettivamente verificato la coerenza CP_2 del dato fornito da , analizzando i reflui prodotti dal Centro di Cottura. L'analisi così Parte_1 effettata ha appalesato una concentrazione totale di tensioattivi pari a 5,6 mg/l (doc. 18 opposta)
e ha dunque confermato la correttezza del parametro posto in contratto. Sulla scorta di tale parametro ha pertanto dimensionato l'Impianto che, per altro, come accertato dal CP_2
CTU, è in grado di garantire la corretta depurazione dei tensioattivi anche in presenza di concentrazioni in ingresso sensibilmente superiori a quella posta in Contratto.
8 In un simile scenario, l'asserzione per la quale non avrebbe correttamente CP_2 dimensionato l'Impianto non ha fondamento alcuno: poiché il dimensionamento è stato effettuato sulla scorta di dati comunicati da e verificati da;
poiché , in Parte_1 CP_2 Parte_1 ogni caso, non ha qui né allegato, né provato (come sarebbe stato suo onere fare) l'erroneità delle valutazioni effettuate da in vista del dimensionamento dell'Impianto; poiché, CP_2 infine, un eventuale, episodico e macroscopico sforamento del parametro di concentrazione dei tensioattivi di 6 mg/l posto in contratto non vale di per sé a provare alcun inadempimento di
[...]
che, dimensionando l'Impianto, non era certo tenuta a tenere in considerazione eventuali, CP_2 futuri e non meglio precisati episodi di sforamento.
In conclusione, la doglianza dell'opponente riferita alla non adeguata resa depurativa dell'Impianto quanto ai tensioattivi è infondata.
La decisione di , che ha ritenuto di non accettare l'Impianto pur a fronte dell'esito Parte_1 positivo delle analisi effettuate in data 23.05.2019, va dunque ritenuta ingiustificata e per ciò stesso illegittima – al pari della successiva sua decisione di ritenere sciolto il vincolo contrattuale e di non corrispondere a il saldo del prezzo”. CP_2 non ha formulato alcun motivo d'impugnazione con Parte_1
riferimento a quanto sopra statuito dal Tribunale e pertanto è divenuto definitivo l'accertamento dell'adeguato funzionamento del realizzato impianto di depurazione.
2. Il primo e il secondo motivo dell'appello principale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi sono volti ad ottenere la risoluzione del contratto di appalto e la condanna dell'appaltatrice al risarcimento del danno sofferto da che consisterebbe nei costi sostenuti per Parte_1
rimediare al problema delle emissioni odorose.
I motivi sono manifestamente infondati in fatto e in diritto.
2.1. In diritto, si ricorda che la risoluzione del contratto di appalto esige, ai sensi del
2° co. dell'art. 1668 c.c., che le difformità e i vizi dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il che nella specie è senz'altro escluso.
Si è detto al punto che precede che l'impianto funziona regolarmente, svolgendo la funzione di depurazione dei reflui dello stabilimento di cottura (accertamento divenuto definitivo).
9 Quando all'emanazione di odori sgradevoli dalle vasche di raccolta dei reflui, essa non dipende da un difetto dell'impianto (v. infra), e comunque non costituirebbe un difetto di tale gravità da consentire la risoluzione del contratto, atteso che l'impianto
è funzionante (e da tempo è in funzione) e che l'appellante ha rimediato al problema coprendo le vasche (la stessa appellante afferma che l'intervento è stato “risolutivo del fenomeno delle emissioni”: così a pag. 17 dell'atto di citazione in appello).
Pertanto, il contratto di appalto non può essere risolto e, conseguentemente, anche la domanda risarcitoria, connessa all'invocata risoluzione negoziale, non può trovare accoglimento.
2.2. In fatto, si osserva che non sussiste alcun vizio ascrivibile a un'inadeguata progettazione o alla cattiva realizzazione dell'impianto, mentre l'appaltante, che non ha portato a compimento il collaudo e ha rifiutato di saldare il corrispettivo dell'appalto, si è resa inadempiente: a fronte di tale inadempimento, la pretesa che intervenisse per compiere modifiche o varianti alle opere, peraltro Controparte_2
a spese della stessa appaltatrice, era ingiustificata (senza peraltro considerare che sempre per sottrarsi al saldo del corrispettivo Parte_1
dell'opera ricevuta, contestò un inesistente malfunzionamento della depurazione: v. sempre il punto 1).
Il Tribunale ha così escluso che il problema degli odori provenienti dalle vasche di raccolta dei reflui fosse imputabile all'appaltatrice, ossia a un difetto di progettazione o a un vizio di realizzazione dell'opera:
“Venendo, dunque, al tema delle emissioni odorigene, è stato provato in giudizio che l'Impianto, una volta messo in funzione, ha determinato la propagazione di emissioni odorigene, percepite entro i locali del Centro di Cottura.
Tanto è stato confermato dai dipendenti di , escussi quali testimoni nel corso Parte_1 dell'udienza del 17.09.2021 e della cui attendibilità questo Giudice non ha ragione di dubitare.
D'altro canto, risulta per tabulas (docc. 21, 22, 23, 26 e 27 opposta) che tra il Parte_1 febbraio ed il maggio del 2020 ha proceduto alla copertura della vasca di accumulo fanghi e della vasca di equalizzazione, sostenendo la spesa relativa – e va ritenuto che a tanto essa non avrebbe proceduto, in assenza di emissioni.
10 Ciò detto, va rilevato che non è stata per contro provata in giudizio l'ulteriore, generica deduzione dell'opponente, a dire della quale le emissioni odorigene sarebbero state percepite anche dai soggetti residenti nelle vicinanze del Centro di Cottura, giungendo financo a pregiudicare la qualità della loro vita ed esponendo al rischio di rispondere di Parte_1 eventuali danni loro cagionati (atto di citazione, pag. 9). non ha in effetti prodotto in Parte_1 giudizio alcuna segnalazione in tesi pervenuta dai residenti2, né d'altro canto si ha contezza del fatto che la messa in funzione dell'Impianto abbia generato la proposizione di esposti agli Enti preposti – i quali, sempre per quanto consta, hanno in origine rilasciato le autorizzazioni richieste ex lege per l'attivazione dell'Impianto (doc. 25 opposta), senza poi successivamente contestare alcunché a . Parte_1
Posto, dunque, che il problema delle emissioni odorigene non ha assunto, nel caso di specie, il grado di gravità genericamente (e con enfasi) esposto dall'opponente in atto di citazione, va detto che non ha nemmeno provato (come sarebbe stato suo onere fare) che esso sia stato Parte_1 generato da un difetto di progettazione o di costruzione dell'Impianto
A tal riguardo, in effetti, si è limitata a produrre in giudizio una serie di relazioni, Parte_1 tutte inconferenti allo scopo.
Principiando dalla relazione C.I.S.A. (doc. 12 opponente), essa, a ben vedere e diversamente da quanto preteso dall'opponente, conferma la buona fattura dell'Impianto, dando conto di asserite sue carenze per così dire di contorno, che a dire dello stesso perito non inficiano la funzionalità dell'Impianto e che comunque non costituiscono l'oggetto delle doglianze di - e Parte_2 quanto al resto segnalando o la bontà dell'Impianto4 o talune sue criticità, quanto al tema delle emissioni odorigene, sconfessate tuttavia dalle risultanze di causa. Si legge in effetti nella relazione che la vasca di accumulo dei fanghi, di dimensioni generose, potrebbe “dare origine ad importanti emissioni odorigene sgradevoli”: asserzione, questa, meramente ipotetica (il che conduce a ritenere che il perito C.I.S.A., quando ha steso la relazione nel giugno del 2019, non ha percepito alcuna emissione promanante dalla vasca di accumulo fanghi) e che trova in ogni caso smentita nella ulteriore documentazione dimessa in giudizio dalla stessa , che prova il Parte_1 carattere trascurabile delle emissioni odorigene promananti dalla vasca di accumulo fanghi
(relazione OT, pag. 13, sub doc. 14 opponente).
Quanto alla relazione del dr. prodotta dall'opponente sub doc. 13, essa si compendia Per_2 all'evidenza in uno studio di natura del tutto teorica, che affronta in generale il tema delle emissioni odorigene che si possono produrre nell'ambito del trattamento dei reflui, illustrando le varie modalità di trattamento indagate dalla tecnica sin dai primi anni del secolo scorso (doc.
13.2) e rilevando poi che un impianto di depurazione può divenire fonte di emissioni odorigene;
11 che un impianto ben impostato e ben gestito non genera emissioni odorigene;
che “etica e sensibilità inducono a prevedere sistemi di trattamento limitanti le emissioni odorigene”, individuati o in “sistemi di chiusura a tenuta ed in depressione delle componenti più critiche del depuratore” o nell'utilizzo “in modo palliativo di sostanze per mascherare gli odori” – all'uopo segnalando che è “ovvio che non è sempre facile ed immediato individuare la miglior tecnologia che elimini definitivamente il problema degli odori molesti in un depuratore” (doc. 13.3).
La relazione del dr. nei suoi primi tre capitoli, non contiene dunque alcun riferimento Per_2 all'Impianto per cui è causa. Ciò detto, il quarto suo capitolo (doc. 13.4) si apre con l'affermazione per la quale l'Impianto sarebbe “compromesso da una serie di situazioni costruttive” che limiterebbero la “funzionalità del sistema depurativo”, nonché con l'asserzione per la quale esso genererebbe emissioni odorigene.
La prima affermazione, tuttavia, è indimostrata, giacché, da un lato, le supposte situazioni costruttive compromettenti sono state indicate dal dr. con riferimento ad una “riunione Per_2 del 5 luglio 2019” della quale nulla è stato qui riferito e, dall'altro lato, la resa depurativa dell'Impianto è stata qui pienamente provata, come sopra rilevato.
La seconda asserzione riferita al tema delle emissioni odorigene, che qui interessa, è parimenti del tutto generica, nel senso che essa non giunge affatto ad identificare in un vizio di progettazione o costruttivo dell'Impianto la causa della produzione di emissioni – produzione che, per quanto dedotto nei primi tre capitoli della relazione, risulta essere fenomeno che ben può verificarsi nell'ambito del processo di depurazione e che, una volta verificatosi, va affrontato, con l'utilizzo di coperture o di sostanze atte a mascherare gli odori.
Quanto, infine, alla relazione OT (doc. 14 opponente), essa si è limitata a proporre una misurazione delle emissioni odorigene per cui è causa, effettuata in via unilaterale e, dunque, senza il coinvolgimento di e, in ogni caso, senza indagare la causa delle emissioni. CP_2
Manifestamente, dunque, non v'è prova in giudizio del fatto che le emissioni odorigene si siano propagate dall'Impianto entro il Centro di Cottura in ragione di un vizio o difetto di progettazione o di costruzione dell'Impianto medesimo – vizio che, in effetti, l'opponente non ha minimamente individuato.
Emerge per contro dalle risultanze di causa (e, segnatamente, proprio dalla relazione del dr.
che il fenomeno delle emissioni odorigene si può fisiologicamente manifestare laddove si Per_2 effettui il trattamento di reflui e che esso, nei casi in cui si manifesta, va, semplicemente, gestito – individuando la strategia all'uopo più efficace. Tale conclusione, del resto, è stata de plano raggiunta anche dal CTU che, alla pag. 33 della relazione peritale, ha rilevato che “non sempre si può prevedere l'emissione di odori dalle vasche di equalizzazione ed è solo durante il ciclo di
12 funzionamento che si possono riscontrare esalazioni sgradevoli che si originano anche in funzione dei reflui derivanti dalla produzione”, aggiungendo che il fenomeno delle esalazioni può essere affrontato procedendo “per gradi, prevedendo una serie di interventi mitigativi delle emissioni e valutando di volta in volta i benefici ottenuti in termini di effetti sui recettori sensibili”.
Posto, dunque, che non v'è traccia in giudizio di un vizio o difetto di progettazione dell'Impianto che possa considerarsi causa delle esalazioni odorose, il CTU ha al contempo concluso che, non esistendo allo stato uno strumento normativo generale che fissi valori limite per tale tipo di emissioni, “non esiste” nemmeno “una regola per gli impianti di depurazione per cui non si può parlare di “realizzazione secondo la regola dell'arte”, giacché “molti impianti sono completamente a cielo libero, altri provvisti di copertura” (reazione peritale, pag. 30).
Tanto conduce a concludere che l'Impianto per cui è causa, pur non contemplando l'installazione di coperture sulle vasche di accumulo fanghi e di equalizzazione, non è stato affatto progettato in dispregio delle prassi in uso nel settore di riferimento.
Risulta d'altro canto per tabulas che , nella Proposta sottoposta a , sopra CP_2 Parte_1 già menzionata, all'art. 7 e quanto al comparto di accumulo fanghi ha segnalato di ritenere
“sulla base di esperienze” che “la formazione in superficie di uno strato ispessito funge da strato isolante, riducendo in modo importante la possibile emissione di odori dovuta alla degradazione naturale dei fanghi”.
Tanto dimostra, da un lato, che le parti (anche , dunque) sono state sin da subito Parte_1 consapevoli del fatto che l'Impianto avrebbe potuto produrre esalazioni odorose;
dall'altro lato, che ha affrontato il possibile verificarsi di tale fenomeno approcciandolo per gradi, CP_2 per parafrasare le parole del CTU, e dunque ipotizzando un contenimento del fenomeno ottenuto per il tramite del mero inspessimento dei fanghi;
dall'altro lato ancora, che non ha in CP_2 ogni caso garantito l'assenza di tali esalazioni, giacché nella Proposta essa ha fatto riferimento ad una possibile riduzione (non eliminazione) delle eventuali esalazioni – e giacché essa, d'altro canto, nel Contratto non ha garantito alcunché al riguardo, essendo manifesto che in CP_2
Contratto ha garantito, esclusivamente, che l'Impianto avrebbe consentito il rispetto dei valori Cont soglia posti dal quanto ai reflui trattati, in vista della loro immissione in fognatura.
Tirando le fila di tutto quanto visto sin qui, ritiene questo Giudice che la propagazione di esalazioni odorose dall'Impianto non sia addebitabile, a titolo di inadempimento, a , CP_2 non discendendo essa da un difetto di progettazione o di costruzione dell'Impianto.
Al contempo, ritiene questo Giudice che non sia tenuta a corrispondere a CP_2 Parte_1 gli importi che questa ha sborsato per la realizzazione delle coperture delle vasche di accumulo e di equalizzazione.
13 Pacificamente, in Contratto non era stata prevista la realizzazione e fornitura di tali coperture. Il prezzo dell'Impianto, dunque, era stato quantificato in Contratto dalle parti avendo riguardo al valore di un impianto qual è quello poi realizzato da : avendo riguardo, cioè, al valore CP_2 di un Impianto privo di coperture.
Appalesatasi successivamente alla conclusione del Contratto (e nel medesimo periodo in cui sono state intraprese le operazioni di verifica dell'Impianto) la necessità di realizzare un sistema di copertura, ben avrebbe potuto richiederne la realizzazione a . Parte_1 CP_2
Una simile richiesta, tuttavia, avrebbe potuto essere avanzata non a titolo di ristoro per equivalente di un danno disceso da inadempimento, come ha preteso di fare, ma a Parte_1 titolo di variazione del progetto - essendo le esalazioni odorose non l'effetto di un inadempimento di , come detto, ma un fenomeno che ben poteva prodursi in un Impianto qual è quello CP_2 che ci occupa, che in effetti si è prodotto dopo la sua messa in funzione e che ha richiesto l'approntamento di misure di contenimento, in origine non previste.
Tanto equivale a dire che non aveva titolo all'epoca dei fatti per cui è causa (e non Parte_1 ha titolo ora) per addebitare a il costo delle coperture. CP_2
Se il costo delle coperture fosse stato sostenuto da (o fosse qui addebitato a CP_2 [...]
), , verso pagamento di un prezzo a suo tempo pattuito e valutato congruo per CP_2 Parte_1 un impianto privo di coperture, avrebbe ottenuto (o otterrebbe qui) la fornitura di un impianto dotato di coperture e dunque di un impianto in parte differente da quello oggetto di Contratto e avente, innegabilmente, un maggior valore (com'è fatto palese dal costo delle coperture fatte realizzare da ) – così giovandosi, indebitamente, di una locupletazione. Parte_1
D'altro canto, la disciplina generale del contratto di appalto, negli articoli 1660 e 1661 c.c., se da un lato prevede la possibilità di introdurre variazioni del progetto (necessarie per la buona riuscita dell'opera o richieste dal committente), dall'altro lato stabilisce che ad esse debba fare riscontro un adeguamento del prezzo. Tali previsioni trovano conferma nell'art. 5 del Contratto che ci occupa, che ha disciplinato le “modificazioni e varianti” stabilendo che esse avrebbero implicato una variazione di corrispettivo e definendole come “modifiche” differenti sia da quelle richieste per “realizzare l'opera così come progettata”, sia da quelle richieste “al fine di risolvere aspetti di dettaglio migliorativi o per ottenere una variante al progetto, che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera”. Va dunque concluso che la realizzazione delle coperture (compendiante una modificazione o variante, siccome non prevista nel progetto originario predisposto da e tale da aumentare la spesa prevista CP_2 per la realizzazione dell'Impianto) avrebbe sì potuto essere richiesta nel corso delle operazioni di verifica da – la quale, tuttavia, avrebbe dovuto sostenerne il prezzo mediante Parte_1
14 adeguamento del corrispettivo d'appalto, a norma dell'art. 5 del Contratto, da leggersi in uno agli articoli 1660 e 1161 c.c.
Se, dunque, è vero che ha sostenuto personalmente il prezzo della fornitura delle Parte_1 coperture, essa non ha titolo per chiedere a la rifusione di tale esborso. CP_2
Ben diversamente, se mai si fosse rifiutata di fornire e installare le coperture pur a CP_2 fronte dell'offerta del correlativo adeguamento del corrispettivo e se mai tale suo rifiuto si fosse appalesato illegittimo a norma dell'art. 5 del Contratto e degli articoli 1660 e 1661 c.c.,
avrebbe avuto titolo per chiederle il ristoro dei danni in ipotesi discesi dal suo Parte_1 rifiuto: ma di tale rifiuto, della sua illegittimità e delle conseguenze che ne sono discese non v'è traccia alcuna in giudizio, ove non ha provato di aver risentito alcun danno, in Parte_1 ragione della propagazione delle esalazioni entro il Centro di Cottura, e si è limitata a far valere la pretesa, infondata, di addebitare tout court all'opposta il costo delle coperture”.
L'appellante non si confronta con tale articolata motivazione e non muove alcuna specifica censura ai risultati dell'accertamento tecnico condotto dall'ing. Per_3
, secondo cui non vi è obbligo di coprire né la vasca di equalizzazione né quella
[...]
di deposito fanghi e che “non sempre si può prevedere l'emissione di odori dalle vasche di equalizzazione ed è solo durante il ciclo di funzionamento che si possono riscontrare esalazioni sgradevoli che si originano anche in funzione dei reflui derivanti dalla produzione non sempre identificabili con precisione”, con la conseguenza “che è ragionevole procedere per gradi”, valutando, di volta in volta,
“una serie di interventi mitigativi delle emissioni e i benefici ottenuti in termini di effetti sui recettori sensibili” (così la relazione tecnica del 22 aprile 2022).
Riferisce sempre il perito che la Provincia di Padova non ravvisò “criticità” nell'impianto e non impose “particolari prescrizioni, tipo la copertura delle vasche”.
L'appellante si limita a ripetere che la progettazione dell'impianto non prevedeva coperture, il che è vero ma non costituisce affatto un difetto del progetto, poiché – come evidenziato dal c.t.u. – nessuna norma tecnica o giuridica imponeva la previsione di coperture.
Ne consegue che, qualora fosse stata richiesta l'installazione di coperture per contenere le emanazioni odorose, l'appaltante avrebbe dovuto pagare il prezzo dei manufatti aggiuntivi, che miglioravano l'opera, anziché pretendere che l'intervento
15 fosse compiuto a spese dell'appaltatrice (pretesa che Parte_1
continua ad esercitare in giudizio, chiedendo che il costo sostenuto per le coperture sia posto a carico di controparte). La realizzazione delle coperture non era un lavoro programmato e neppure necessario per realizzare l'impianto (e del resto non fu richiesto dal direttore dei lavori), sicché è irrilevante la clausola 5 del contratto di appalto (secondo cui “non saranno considerate varianti gli interventi non previsti ma ritenuti necessari disposti dal direttore di lavori per realizzare l'opera così come progettata, e saranno posti a carico dell'appaltatore atteso che quest'ultimo assume obbligazione di risultato”).
L'appaltatore aveva assunto un'obbligazione di risultato con riferimento alla realizzazione dell'impianto di depurazione “come progettato”, mentre per le varianti, ossia tutte le opere ulteriori e non necessarie per realizzare l'impianto
“come progettato”, lo stesso art. 5 del contratto prevedeva il diritto a un maggiore corrispettivo (v. prima parte dell'art. 5).
Le esalazioni odorose non erano l'effetto di un vizio di progettazione dell'impianto
(il c.t.u. ha evidenziato che “molti sono gli impianti a cielo libero”), ma un fenomeno fisiologico, che può normalmente prodursi. Esso può essere contenuto con la realizzazione di ulteriori opere (quali, per l'appunto, le coperture delle vasche), che comportano un “implemento” del progetto originario. Il costo delle ulteriori opere, che non si rende necessario per l'eliminazione di un vizio, bensì per migliorare l'impianto, non può che gravare sul committente, interessato all'intervento per mitigare gli odori.
In definitiva, non è stata inadempiente poiché l'impianto è stato Controparte_2
progettato e realizzato nel rispetto della normativa vigente, e non era tenuta ad eseguire ulteriori lavorazioni a proprie spese. è stata, Parte_1
invece, inadempiente, avendo rifiutato, pretestuosamente, di concludere il collaudo
(si è detto dell'inconsistenza della denunciata insufficienza depurativa dell'impianto) e di saldare il prezzo dell'opera realizzata, che ammontava a un terzo del corrispettivo totale.
16 3. Con il terzo motivo d'impugnazione, si duole Parte_1
della condanna alla corresponsione di Euro 13.971,50, oltre interessi moratori, sostenendo che non vi è prova che abbia svolto attività di gestione Controparte_2
e manutenzione dell'impianto nel periodo giugno-luglio 2019.
Anche questo motivo d'impugnazione non può trovare accoglimento.
La prova che abbia gestito l'impianto, da giugno a luglio 2019 Controparte_2
(gestione cui era tenuta in base al contratto del 27 settembre 2019), si evince da plurimi elementi presuntivi, nonché dal contegno di Parte_1
che omise il pagamento delle relative fatture, senza però negare che la gestione fosse avvenuta.
La mancata registrazione delle fatture relative all'attività di gestione fu espressamente giustificata con l'esistenza di vizi nell'impianto ancora in corso di accertamento (v. lettera 18 luglio 2019: doc. 10 fasc. opponente), mentre se l'attività non fosse stata compiuta sarebbe stato ragionevole attendersi una diversa risposta
(ossia che le fatture si riferivano a prestazioni inesistenti).
Neppure con la lettera dell'8 agosto 2019, con cui Parte_1 Parte_1
contestò i vizi e dichiarò di risolvere il contratto di appalto, vennero contestate le fatture relative all'attività di gestione dell'impianto. aveva comunicato l'inizio della gestione a Controparte_2 [...]
(doc. 11 fasc. opposta), che nulla obiettò. Parte_1
Come poi sottolineato dal Tribunale, ha provato di avere acquistato Controparte_2
il materiale necessario per la gestione dell'impianto: “il documento 27 dell'opposta prova che già nei mesi di aprile e di maggio del 2019 ha acquistato e CP_2
fatto recapitare presso materiale di consumo necessario per il Parte_1
funzionamento dell'impianto”.
Del resto, si è limitata a una contestazione generica Parte_1
(contenuta nella memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., depositata il 29 luglio 2020), omettendo d'indicare da chi sarebbe stato gestito l'impianto nel periodo indicato
(neppure ha prodotto in causa il registro di gestione dell'impianto, richiesto da
17 controparte con le proprie istanze istruttorie, che avrebbe facilmente consentito di stabilire chi si avvicendò, nel 2019, nella gestione dell'impianto).
L'opposta offrì la prova testimoniale della gestione (prova che il Tribunale ha ritenuto superflua), mentre l'opponente si limitò a replicare che i capitoli di prova erano generici.
In sintesi, tenuto conto dei documenti suddetti e del complessivo contegno di si può concludere che sia stata raggiunta la prova Parte_1
dell'attività di gestione dell'impianto nel periodo indicato da Controparte_2
4. Si esaminano ora i motivi d'impugnazione proposti da Controparte_2
L'appellante incidentale chiede che, in riforma della sentenza del Tribunale di
Vicenza, che ha accolto solo parzialmente la sua domanda riconvenzionale, sia condannata al pagamento di Euro 3.416,00 per la Parte_1
fornitura di autoclave e alla corresponsione di di Euro 33.000, a titolo d'indennizzo o risarcimento per la cessazione del rapporto manutentivo, che avrebbe garantito un ricavo annuo di Euro 110.000 per una durata di più anni.
Neppure l'appello incidentale può trovare accoglimento.
4.1. Diversamente da quanto sostenuto da Controparte_2 [...]
negò il ricevimento della prestazione di cui alla fattura n. Parte_1
519/2019, ossia la fornitura dell'autoclave.
Nella prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., depositata il 29 luglio 2020, si legge:
“L'attività di assistenza non è mai stata svolta da (parimenti dicasi per CP_2
la fattura n. 519/2019), non essendo, peraltro, sufficiente a dimostrare l'effettività della prestazione la mera presentazione delle fatture”.
Come osservato dal Tribunale, la mera esibizione della fattura (peraltro dal contenuto generico, poiché non indicante quando la consegna e l'installazione sarebbero avvenute) non dimostra l'esecuzione della prestazione.
Invero, dell'autoclave nulla è dato sapere: né quando sarebbe stata consegnata, né dove sarebbe stata installata.
18 L'opposta non esibì documenti attestanti la consegna dell'autoclave e non formulò in proposito richiesta di prove orali (le prove testimoniali, peraltro non riproposte nel giudizio di appello, riguardavano solamente i campioni delle acque dell'impianto e la gestione dello stesso).
L'esecuzione della prestazione non si evince neppure dall'esame della corrispondenza scambiata dalle parti (in particolare, non si ricava dal contenuto della lettera 18 luglio 2019, cui fa riferimento l'appellante incidentale: lettera che non fa menzione né dell'autoclave, né della fattura n. 519/2019).
È necessario ricordare che l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto grava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., su chi fa valere la pretesa creditoria in giudizio. Tale onere non è stato adempiuto.
4.2. non ha diritto a un'indennità per l'interruzione del rapporto di Controparte_2
gestione dell'impianto.
In comparsa di costituzione e risposta, sostenne di avere diritto a Controparte_2
un risarcimento o indennizzo per il mancato guadagno ai sensi dell'art. 1671 c.c., richiamato nel contratto di appalto.
Dunque, l'appellante incidentale non deduce l'inadempimento di controparte quale causa di risoluzione del contratto, bensì il recesso di Parte_1
dal rapporto di gestione dell'impianto.
Sennonché non recedette dal rapporto manutentivo Parte_1
previsto dal contratto del 27 settembre 2019 (l'arbitraria dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto, che comunque non è un recesso, non si riferiva a detto rapporto, bensì a quello relativo alla realizzazione dell'impianto, di cui al contratto
1° settembre 2019). Contr Si aggiunga che fu a sospendere, di sua iniziativa, la gestione CP_2
dell'impianto di depurazione e ciò fece prima che le Parte_1
comunicasse la risoluzione del contratto di appalto (del 1° settembre 2019).
La circostanza è stata ammessa da leggendosi in comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta che “ pertanto, posto i reiterati e dichiarati Controparte_2
19 inadempimenti sospendeva legittimamente, ex art. 1460 c.c., l'attività di assistenza e gestione dell'impianto a favore della debitrice e si trovava costretta ad agire nuovamente per il recupero delle prestazioni già eseguite. Precisamente,
[...]
poneva in essere le attività di gestione e assistenza dell'impianto di CP_2
depurazione, come da accordo sottoscritto in data 27.09.2017, per i mesi di giugno, luglio 2019” (pag. 7 della comparsa di costituzione del 19 maggio 2020).
Per quanto tale sospensione fosse giustificata in ragione dell'inadempimento di controparte, che omise di pagare i corrispettivi, fu a interrompere Controparte_2
l'esecuzione del rapporto, che non venne più riassunto, ma che neppure venne giuridicamente meno (non vi è stata una dichiarazione di recesso, un'efficace risoluzione stragiudiziale e neppure la proposizione di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento).
In mancanza di un recesso di non può trovare Parte_1
applicazione l'art. 1671 c.c.
5. In conclusione, sia l'appello principale sia l'appello incidentale devono essere respinti con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Tenuto conto del complessivo esito del giudizio di appello e della prevalente soccombenza dell'appellante principale (il valore della domanda riproposta in appello da è sensibilmente inferiore all'ingiunzione di pagamento Controparte_2
di cui ha chiesto la revoca), le spese processuali Parte_1
sono per metà compensate e per la rimanente metà devono essere rifuse da a Parte_1 Controparte_2
Le spese processuali sono liquidate come in dispositivo, considerata l'assenza di una fase istruttoria e applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per lo scaglione di valore 52.001-260.000.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo sia in capo all'appellante principale sia in capo all'appellante incidentale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
20
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile di appello n. 334/2024 r.g.a. promossa con atto di citazione da
(appellante principale) nei confronti di Parte_1 CP_2
(appellata e appellante incidentale), ogni contraria domanda ed eccezione
[...]
disattesa, così ha deciso:
1) rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n. 77/2024, pronunciata dal Tribunale di
Vicenza;
2) condanna a rifondere a la Parte_1 Controparte_2
metà delle spese processuali del grado, che liquida per l'intero in Euro
9.991,00 per compensi e in Euro 777,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
compensa le spese processuali per la rimanente metà;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante principale e all'appellante incidentale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 7 novembre 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere estensore
(dott. Alessandro Rizzieri)
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Prima Civile composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in Vivenza (p. iva n. ), in Parte_1 P.IVA_1
personale del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante
, difesa dall'avv. Mauro Contin del foro di Vicenza CP_1
(appellante principale)
nei confronti di con sede in Sorbolo (Pr) (p. iva n. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante dott. difesa dall'avv. Veronica Ligabue del Controparte_3
foro di Reggio Emilia
(appellata e appellante incidentale)
1 sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante principale:
Nel merito:
Riformarsi l'impugnata sentenza n. 77/2024 Giudice dott.ssa Elisa Zambelli, depositata in data08.01.2024 e notificata il 24.01.2024, per tutti i motivi di appello esposti quindi, nello specifico:
1. nella parte in cui rigetta l'opposizione ed erroneamente non riconosce a il rimborso dell'importo complessivo di euro 76.860,00 (cfr docc Parte_1
) corrisposto in favore della ditta quale corrispettivo Parte_1 CP_4
delle soluzioni strutturali integrative della consistenza dell'impianto erroneamente progettato e realizzato dall'odierna appellata ed in ragione del mancato tempestivo intervento di quest'ultima, condannando conseguentemente alla CP_2
restituzione dell'importo di euro 107.043,86 [=76.860,00 + 30.183,86 (questi ultimi a titolo di interessi moratori)];
2. nella parte in cui erroneamente riconosce a di aver svolto attività CP_2
manutentiva obbligando a corrispondere all'odierna appellata Parte_1
l'importo di euro 13.971,50 oltre interessi moratori dal 20.05.2020 al saldo (euro
4.570,58), con conseguente condanna in capo a di restituire a CP_2
l'importo di euro 18.542,08. Parte_1
In via istruttoria.
Si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie reiterate nell'interesse di all'udienza di precisazione delle conclusioni Parte_1
del giudizio di prime cure.
In ogni caso.
Rigettarsi i motivi di appello incidentale avanzati dall'appellata poiché
2 manifestamente infondati per le ragioni già dedotte in occasione dell'udienza cartolare del 18.07.2025; ci si riserva di ulteriormente dedurre in parte qua ed approfondire negli atti conclusivi del presente grado di giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre
IVA, CPA e spese generali.
Per l'appellata e appellante incidentale:
Voglia, l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reietta:
In via preliminare posto che l'appello de qua risulta, icto oculi, privo dell'indicazione specifica e circostanziata dei motivi dell'impugnazione dichiararne l'inammissibile ed improcedibilità ai sensi dell'art. 342 cpc;
posta, altresì, la ragionevole probabilità di non essere accolto, per i motivi esposti in narrativa, dichiararne l'inammissibilità e improcedibilità ai sensi dell'art. 348- bis c.p.c.;
In via principale rigettare tutte le domande proposte nel giudizio di appello principale instaurato da poiché infondate in fatto e in Parte_1
diritto, come ampiamente esposto nella narrativa dell'atto per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 77/2024 emessa dal Tribunale di Vicenza in data
08.01.2024, in particolare confermare i punti: 1) rigettare l'opposizione, per l'effetto, 2) confermare il decreto ingiuntivo opposto (Tribunale di Vicenza, n.
2280/2019 del 30.07.2019, n. R.G. 5100/2019); 3) condannare
[...]
a corrispondere a l'importo di €13.971,50, oltre Parte_1 Controparte_2
interessi calcolati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 dal 20.05.2020 al saldo;
5) condannare a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_2
lite, liquidate in €14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
6) porre le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di . Parte_1
3 Accogliere l'appello incidentale qui proposto e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza al capo 4 e per l'effetto CONDANNARE per i motivi esposti nell'atto
(P.I. ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Vicenza (VI), Viale della Scienza, n. 26, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessiva di euro 40.798,97 00 euro di cui euro € 3.416,00 portato dalla fattura n. 519/2019 oltre ad euro 4.382,97 per spese sostenute e documentate ed euro 33.000,00 per mancato guadagno o in quella maggiore e/o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi moratori del
D.lgs n. 231/2002 dal 20.05.202 e svalutazione monetaria.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10 ottobre 2019, si Parte_1 Parte_1
opponeva al decreto n. 2280/2019, con cui il Tribunale di Vicenza le aveva ingiunto di pagare a la somma di Euro 122.610, oltre interessi e spese, a Controparte_2
saldo del corrispettivo di contratto di appalto, avente ad oggetto la realizzazione d'impianto di depurazione degli scarichi del centro di cottura gestito dall'opponente in OA AN (contratto concluso il 1° settembre 2017 per il corrispettivo complessivo di Euro 360.000, oltre iva).
L'opponente sosteneva che, poiché l'opera era difettosa (l'impianto non era in grado di depurare completamente i tensioattivi presenti nei reflui dello stabilimento;
la vasca di accumulo dei fanghi, costruita a cielo aperto, provocava odori sgradevoli), non era stata accettata e il contratto era stato risolto l'8 agosto 2019, non era tenuta a saldare il prezzo e aveva diritto al risarcimento del danno. chiedeva che il decreto ingiuntivo fosse revocato e Parte_1
che, accertata la risoluzione del contratto, l'opposta fosse condannata al risarcimento dei danni, da liquidarsi prudenzialmente in Euro 122.610.
Si costituiva in giudizio negando che l'impianto fosse Controparte_2
malfunzionante e deducendo l'esistenza di ulteriori crediti, scaturiti dalla fornitura
4 di un'autoclave, dalla gestione dell'impianto nei mesi di giugno e luglio 2019
(attività manutentiva prevista in contratto e per la quale era stato concordato il corrispettivo annuo di Euro 110.000, oltre iva), nonché dall'interruzione di detto rapporto. chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente Controparte_2
al pagamento di Euro 54.907,50.
Nel corso dell'istruttoria era disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, nonché assunte prove testimoniali.
Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 77/2024, pronunciata il 5 gennaio 2024 e depositata l'8 gennaio 2024, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 2280/2019. Inoltre, il Tribunale condannava Parte_1
a corrispondere a la somma di Euro 13.971,50, oltre interessi
[...] Controparte_2
al saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002 dal 20 maggio 2020 al saldo. Le spese di c.t.u.
e le spese processuali erano poste a carico dell'opponente.
Il giudice, rilevato che era stato compiuto dalle parti un “collaudo funzionale in bianco” (con esito positivo), mentre non si era concluso il collaudo definitivo “a regime”, riteneva che la domanda di risoluzione del contratto non fosse fondata
(l'analisi dei campioni e l'accertamento tecnico avevano consentito di appurare l'adeguata resa depurativa dell'impianto, il quale era stato correttamente dimensionato;
le emanazioni di odore erano fisiologiche e non dipendevano da un vizio dell'impianto o da un difetto di progettazione).
Il giudice aggiungeva che non aveva diritto di Parte_1
ottenere il rimborso della spesa sostenuta per realizzare le coperture delle vasche, trattandosi di miglioria, ossia di una variazione del progetto originario non necessitata da una deficienza progettuale.
Dunque, era tenuta a saldare il prezzo dell'appalto e Parte_1
a pagare l'importo di Euro 13.971,50, quale corrispettivo dell'attività di gestione dell'impianto nei mesi di giugno e luglio 2019 (le ulteriori pretese di CP_2
erano respinte poiché non provate).
[...]
5 Con atto di citazione notificato il 23 febbraio 2024, Parte_1
proponeva appello, chiedendo che la sentenza n. 77/2024 del Tribunale di Vicenza fosse riformata nella parte in cui, rigettando l'opposizione, non aveva riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per rimediare alle “emissioni odorigene”, mentre aveva erroneamente accertato il diritto di al corrispettivo Controparte_2
per attività manutentiva in Euro 13.971,50, oltre interessi.
L'appellante formulava i seguenti motivi d'impugnazione: 1) la risoluzione del contratto di appalto era legittima a fronte del grave inadempimento dell'appaltatrice
(art. 1667 c.c.), che non era intervenuta, benché sollecitata, per risolvere un grave problema strutturale dell'impianto (la progettazione dell'impianto non prevedeva coperture e aveva sostenuto il costo necessario per la Parte_1
loro realizzazione); 2) l'appellante aveva diritto di ottenere il risarcimento del danno, avendo sopportato il costo delle coperture, dopo che l'appaltatore non era intervenuto, pur essendo a ciò contrattualmente obbligata;
3) controparte non aveva fornito prova del compimento di un'attività manutentiva nei mesi di giugno e luglio
2019, sicché il giudice aveva errato nel condannare Parte_1
al pagamento di Euro 13.971,50.
Si costituiva in giudizio chiedendo che l'impugnazione di Controparte_2
fosse respinta e proponendo appello incidentale. Parte_1
lamentava che non fosse stata accolta la domanda di condanna di Controparte_2
al pagamento di Euro 3.416,00 (di cui alla fattura n. Parte_1
519/2019, relativa alla fornitura di una autoclave, nonché la domanda di condanna di al pagamento di Euro 33.000 (ristoro per il Parte_1
recesso di controparte dal rapporto manutentivo, per il quale era previsto un corrispettivo annuo di Euro 110.000 e una durata di cinque anni).
Quindi, chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, Controparte_2
fosse condannata alla corresponsione dell'ulteriore Parte_1
importo di Euro 33.382,97, oltre interessi al saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002 dal
20 maggio 2020 al saldo.
6 Con ordinanza del 18 luglio 2024, erano assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 6 novembre 2025.
1. Si rileva, preliminarmente, che la sentenza n. 77/2024, pronunciata dal Tribunale di Vicenza, è divenuta definitiva circa l'accertamento del regolare funzionamento dell'impianto di depurazione.
Il giudice ha infatti respinto l'eccezione dell'appaltante, secondo cui l'impianto era difettoso poiché la capacità di depurazione era insufficiente, così motivando:
“La deduzione di , per la quale l'Impianto avrebbe una resa depurativa non adeguata Parte_1 quanto ai tensioattivi, è priva di fondamento.
Risulta per tabulas che nel corso delle operazioni di verifica funzionale del 23.05.2019 le parti hanno proceduto al prelievo, in contraddittorio, di campioni di reflui (in ingresso e in uscita dall'Impianto), che esse hanno poi fatto analizzare.
Ebbene, il risultato delle analisi ha provato la piena resa depurativa dell'Impianto - che, pur avendo ricevuto, in ingresso, una quantità di tensioattivi totali pari a 11,1 mg/l (quantitativo pari a quasi il doppio di quello previsto in Contratto, all'art. 2: sul punto si tornerà), ha garantito in uscita, quanto ai tensioattivi medesimi, il rispetto dei valori posti dal D. Lgs. n. 152/2006
(presentando il campione in uscita un quantitativo di tensioattivi totali pari a 1,35 mg/l, inferiore Cont al valore soglia posto dal pari a 2 mg/l: doc. 9 opposta). Per_ L'esito delle predette analisi è stato confermato dal CTU ing. , il quale ha altresì dato conto di aver richiesto a , nel corso dell'accertamento, la produzione delle analisi di Parte_1 controllo effettuate nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre del 2021: analisi, queste, che hanno da par loro confermato la resa depurativa dell'Impianto (relazione peritale, pagg. 21/28).
Secondo quanto accertato dal CTU (dalle cui conclusioni questo Giudice non ha ragione di discostarsi, siccome confortate dagli esiti delle analisi in atti), “pur con valori in entrata superiori a quelli di contratto, la resa depurativa dell'impianto è conforme a quanto previsto nel contratto di appalto”, garantendo esso il rispetto dei valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura di cui alla Parte Terza, All. 5, Tabella 3 del D. Lgs. n. 152/2006: conclusione, questa, che trova del resto ulteriore conferma nel fatto che non v'è menzione, in atti, di una qualsivoglia contestazione mai mossa a , dagli Enti a tanto preposti, in ragione Parte_1 dell'eventuale superamento di tali valori limite.
Non hanno d'altro canto alcuna rilevanza, in senso contrario, le analisi prodotte dall'opponente sub doc. 19 ed il contenuto della relazione C.I.S.A. di cui al doc. 12 dell'opponente medesima.
7 vorrebbe in effetti dimostrare la non adeguata resa depurativa dell'Impianto quanto Parte_1 ai tensioattivi per il tramite delle analisi di cui al doc. 19, risalenti al maggio del 2019. Il suo tentativo non coglie tuttavia nel segno, trattandosi di analisi effettuate su campioni non prelevati in contraddittorio e, dunque, pacificamente non opponibili a . CP_2
La relazione C.I.S.A., al contempo, pare voler segnalare (senza alcun tipo di approfondimento tecnico, tuttavia, e facendo per altro riferimento ad analisi non allegate e che, probabilmente, sono quelle qui valorizzate da , sub doc. 19) una non adeguata resa depurativa Parte_1 dell'Impianto quanto ai tensioattivi, facendo tuttavia all'uopo riferimento al trattamento di reflui in tesi contenenti, in ingresso, un quantitativo di tensioattivi “molto superiore al limite di progetto” (relazione C.I.S.A., pag. 9).
A tal riguardo, lungo tutto il corso del giudizio ha sostenuto che la mancata resa Parte_1 depurativa dell'Impianto, quanto ai tensioattivi, sarebbe da addebitare a anche CP_2 laddove essa dovesse prodursi in relazione a reflui presentanti, in ingresso, un quantitativo di tensioattivi superiore a quello previsto in Contratto ai fini del dimensionamento dell'Impianto – giacché, in sostanza, sarebbe stato compito di dimensionare l'Impianto sulla scorta di CP_2 dati coerenti con l'attività di . La deduzione, nuovamente, non coglie nel segno. Parte_1
All'art. 2 del Contratto le parti hanno previsto che l'Impianto sarebbe stato dimensionato per trattare efficacemente reflui presentanti, in ingresso, una concentrazione di tensioattivi totali pari o inferiore a 6 mg/l: concentrazione, questa, frutto della elaborazione di dati previamente forniti dalla committente , secondo quanto previsto nell'art. 2 della Proposta per la Parte_1 realizzazione dell'Impianto, stilata da (doc. 17 opposta). CP_2
È vero che il medesimo articolo 2 del Contratto ha previsto che avrebbe dovuto CP_2 verificare la coerenza, per così dire, del dato fornito da , per giungere ad un corretto CP_2 dimensionamento dell'Impianto. Tale obbligo di verifica, diversamente da quanto opinato dall'opponente, non può tuttavia essere inteso quale obbligo di garantire un dimensionamento dell'Impianto capace di fronteggiare una qualsivoglia concentrazione di tensioattivi.
Detto altrimenti. Nell'ottobre del 2017 (e dunque dopo la sottoscrizione del Contratto ed in ossequio alla previsione del suo articolo 2) ha effettivamente verificato la coerenza CP_2 del dato fornito da , analizzando i reflui prodotti dal Centro di Cottura. L'analisi così Parte_1 effettata ha appalesato una concentrazione totale di tensioattivi pari a 5,6 mg/l (doc. 18 opposta)
e ha dunque confermato la correttezza del parametro posto in contratto. Sulla scorta di tale parametro ha pertanto dimensionato l'Impianto che, per altro, come accertato dal CP_2
CTU, è in grado di garantire la corretta depurazione dei tensioattivi anche in presenza di concentrazioni in ingresso sensibilmente superiori a quella posta in Contratto.
8 In un simile scenario, l'asserzione per la quale non avrebbe correttamente CP_2 dimensionato l'Impianto non ha fondamento alcuno: poiché il dimensionamento è stato effettuato sulla scorta di dati comunicati da e verificati da;
poiché , in Parte_1 CP_2 Parte_1 ogni caso, non ha qui né allegato, né provato (come sarebbe stato suo onere fare) l'erroneità delle valutazioni effettuate da in vista del dimensionamento dell'Impianto; poiché, CP_2 infine, un eventuale, episodico e macroscopico sforamento del parametro di concentrazione dei tensioattivi di 6 mg/l posto in contratto non vale di per sé a provare alcun inadempimento di
[...]
che, dimensionando l'Impianto, non era certo tenuta a tenere in considerazione eventuali, CP_2 futuri e non meglio precisati episodi di sforamento.
In conclusione, la doglianza dell'opponente riferita alla non adeguata resa depurativa dell'Impianto quanto ai tensioattivi è infondata.
La decisione di , che ha ritenuto di non accettare l'Impianto pur a fronte dell'esito Parte_1 positivo delle analisi effettuate in data 23.05.2019, va dunque ritenuta ingiustificata e per ciò stesso illegittima – al pari della successiva sua decisione di ritenere sciolto il vincolo contrattuale e di non corrispondere a il saldo del prezzo”. CP_2 non ha formulato alcun motivo d'impugnazione con Parte_1
riferimento a quanto sopra statuito dal Tribunale e pertanto è divenuto definitivo l'accertamento dell'adeguato funzionamento del realizzato impianto di depurazione.
2. Il primo e il secondo motivo dell'appello principale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi sono volti ad ottenere la risoluzione del contratto di appalto e la condanna dell'appaltatrice al risarcimento del danno sofferto da che consisterebbe nei costi sostenuti per Parte_1
rimediare al problema delle emissioni odorose.
I motivi sono manifestamente infondati in fatto e in diritto.
2.1. In diritto, si ricorda che la risoluzione del contratto di appalto esige, ai sensi del
2° co. dell'art. 1668 c.c., che le difformità e i vizi dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il che nella specie è senz'altro escluso.
Si è detto al punto che precede che l'impianto funziona regolarmente, svolgendo la funzione di depurazione dei reflui dello stabilimento di cottura (accertamento divenuto definitivo).
9 Quando all'emanazione di odori sgradevoli dalle vasche di raccolta dei reflui, essa non dipende da un difetto dell'impianto (v. infra), e comunque non costituirebbe un difetto di tale gravità da consentire la risoluzione del contratto, atteso che l'impianto
è funzionante (e da tempo è in funzione) e che l'appellante ha rimediato al problema coprendo le vasche (la stessa appellante afferma che l'intervento è stato “risolutivo del fenomeno delle emissioni”: così a pag. 17 dell'atto di citazione in appello).
Pertanto, il contratto di appalto non può essere risolto e, conseguentemente, anche la domanda risarcitoria, connessa all'invocata risoluzione negoziale, non può trovare accoglimento.
2.2. In fatto, si osserva che non sussiste alcun vizio ascrivibile a un'inadeguata progettazione o alla cattiva realizzazione dell'impianto, mentre l'appaltante, che non ha portato a compimento il collaudo e ha rifiutato di saldare il corrispettivo dell'appalto, si è resa inadempiente: a fronte di tale inadempimento, la pretesa che intervenisse per compiere modifiche o varianti alle opere, peraltro Controparte_2
a spese della stessa appaltatrice, era ingiustificata (senza peraltro considerare che sempre per sottrarsi al saldo del corrispettivo Parte_1
dell'opera ricevuta, contestò un inesistente malfunzionamento della depurazione: v. sempre il punto 1).
Il Tribunale ha così escluso che il problema degli odori provenienti dalle vasche di raccolta dei reflui fosse imputabile all'appaltatrice, ossia a un difetto di progettazione o a un vizio di realizzazione dell'opera:
“Venendo, dunque, al tema delle emissioni odorigene, è stato provato in giudizio che l'Impianto, una volta messo in funzione, ha determinato la propagazione di emissioni odorigene, percepite entro i locali del Centro di Cottura.
Tanto è stato confermato dai dipendenti di , escussi quali testimoni nel corso Parte_1 dell'udienza del 17.09.2021 e della cui attendibilità questo Giudice non ha ragione di dubitare.
D'altro canto, risulta per tabulas (docc. 21, 22, 23, 26 e 27 opposta) che tra il Parte_1 febbraio ed il maggio del 2020 ha proceduto alla copertura della vasca di accumulo fanghi e della vasca di equalizzazione, sostenendo la spesa relativa – e va ritenuto che a tanto essa non avrebbe proceduto, in assenza di emissioni.
10 Ciò detto, va rilevato che non è stata per contro provata in giudizio l'ulteriore, generica deduzione dell'opponente, a dire della quale le emissioni odorigene sarebbero state percepite anche dai soggetti residenti nelle vicinanze del Centro di Cottura, giungendo financo a pregiudicare la qualità della loro vita ed esponendo al rischio di rispondere di Parte_1 eventuali danni loro cagionati (atto di citazione, pag. 9). non ha in effetti prodotto in Parte_1 giudizio alcuna segnalazione in tesi pervenuta dai residenti2, né d'altro canto si ha contezza del fatto che la messa in funzione dell'Impianto abbia generato la proposizione di esposti agli Enti preposti – i quali, sempre per quanto consta, hanno in origine rilasciato le autorizzazioni richieste ex lege per l'attivazione dell'Impianto (doc. 25 opposta), senza poi successivamente contestare alcunché a . Parte_1
Posto, dunque, che il problema delle emissioni odorigene non ha assunto, nel caso di specie, il grado di gravità genericamente (e con enfasi) esposto dall'opponente in atto di citazione, va detto che non ha nemmeno provato (come sarebbe stato suo onere fare) che esso sia stato Parte_1 generato da un difetto di progettazione o di costruzione dell'Impianto
A tal riguardo, in effetti, si è limitata a produrre in giudizio una serie di relazioni, Parte_1 tutte inconferenti allo scopo.
Principiando dalla relazione C.I.S.A. (doc. 12 opponente), essa, a ben vedere e diversamente da quanto preteso dall'opponente, conferma la buona fattura dell'Impianto, dando conto di asserite sue carenze per così dire di contorno, che a dire dello stesso perito non inficiano la funzionalità dell'Impianto e che comunque non costituiscono l'oggetto delle doglianze di - e Parte_2 quanto al resto segnalando o la bontà dell'Impianto4 o talune sue criticità, quanto al tema delle emissioni odorigene, sconfessate tuttavia dalle risultanze di causa. Si legge in effetti nella relazione che la vasca di accumulo dei fanghi, di dimensioni generose, potrebbe “dare origine ad importanti emissioni odorigene sgradevoli”: asserzione, questa, meramente ipotetica (il che conduce a ritenere che il perito C.I.S.A., quando ha steso la relazione nel giugno del 2019, non ha percepito alcuna emissione promanante dalla vasca di accumulo fanghi) e che trova in ogni caso smentita nella ulteriore documentazione dimessa in giudizio dalla stessa , che prova il Parte_1 carattere trascurabile delle emissioni odorigene promananti dalla vasca di accumulo fanghi
(relazione OT, pag. 13, sub doc. 14 opponente).
Quanto alla relazione del dr. prodotta dall'opponente sub doc. 13, essa si compendia Per_2 all'evidenza in uno studio di natura del tutto teorica, che affronta in generale il tema delle emissioni odorigene che si possono produrre nell'ambito del trattamento dei reflui, illustrando le varie modalità di trattamento indagate dalla tecnica sin dai primi anni del secolo scorso (doc.
13.2) e rilevando poi che un impianto di depurazione può divenire fonte di emissioni odorigene;
11 che un impianto ben impostato e ben gestito non genera emissioni odorigene;
che “etica e sensibilità inducono a prevedere sistemi di trattamento limitanti le emissioni odorigene”, individuati o in “sistemi di chiusura a tenuta ed in depressione delle componenti più critiche del depuratore” o nell'utilizzo “in modo palliativo di sostanze per mascherare gli odori” – all'uopo segnalando che è “ovvio che non è sempre facile ed immediato individuare la miglior tecnologia che elimini definitivamente il problema degli odori molesti in un depuratore” (doc. 13.3).
La relazione del dr. nei suoi primi tre capitoli, non contiene dunque alcun riferimento Per_2 all'Impianto per cui è causa. Ciò detto, il quarto suo capitolo (doc. 13.4) si apre con l'affermazione per la quale l'Impianto sarebbe “compromesso da una serie di situazioni costruttive” che limiterebbero la “funzionalità del sistema depurativo”, nonché con l'asserzione per la quale esso genererebbe emissioni odorigene.
La prima affermazione, tuttavia, è indimostrata, giacché, da un lato, le supposte situazioni costruttive compromettenti sono state indicate dal dr. con riferimento ad una “riunione Per_2 del 5 luglio 2019” della quale nulla è stato qui riferito e, dall'altro lato, la resa depurativa dell'Impianto è stata qui pienamente provata, come sopra rilevato.
La seconda asserzione riferita al tema delle emissioni odorigene, che qui interessa, è parimenti del tutto generica, nel senso che essa non giunge affatto ad identificare in un vizio di progettazione o costruttivo dell'Impianto la causa della produzione di emissioni – produzione che, per quanto dedotto nei primi tre capitoli della relazione, risulta essere fenomeno che ben può verificarsi nell'ambito del processo di depurazione e che, una volta verificatosi, va affrontato, con l'utilizzo di coperture o di sostanze atte a mascherare gli odori.
Quanto, infine, alla relazione OT (doc. 14 opponente), essa si è limitata a proporre una misurazione delle emissioni odorigene per cui è causa, effettuata in via unilaterale e, dunque, senza il coinvolgimento di e, in ogni caso, senza indagare la causa delle emissioni. CP_2
Manifestamente, dunque, non v'è prova in giudizio del fatto che le emissioni odorigene si siano propagate dall'Impianto entro il Centro di Cottura in ragione di un vizio o difetto di progettazione o di costruzione dell'Impianto medesimo – vizio che, in effetti, l'opponente non ha minimamente individuato.
Emerge per contro dalle risultanze di causa (e, segnatamente, proprio dalla relazione del dr.
che il fenomeno delle emissioni odorigene si può fisiologicamente manifestare laddove si Per_2 effettui il trattamento di reflui e che esso, nei casi in cui si manifesta, va, semplicemente, gestito – individuando la strategia all'uopo più efficace. Tale conclusione, del resto, è stata de plano raggiunta anche dal CTU che, alla pag. 33 della relazione peritale, ha rilevato che “non sempre si può prevedere l'emissione di odori dalle vasche di equalizzazione ed è solo durante il ciclo di
12 funzionamento che si possono riscontrare esalazioni sgradevoli che si originano anche in funzione dei reflui derivanti dalla produzione”, aggiungendo che il fenomeno delle esalazioni può essere affrontato procedendo “per gradi, prevedendo una serie di interventi mitigativi delle emissioni e valutando di volta in volta i benefici ottenuti in termini di effetti sui recettori sensibili”.
Posto, dunque, che non v'è traccia in giudizio di un vizio o difetto di progettazione dell'Impianto che possa considerarsi causa delle esalazioni odorose, il CTU ha al contempo concluso che, non esistendo allo stato uno strumento normativo generale che fissi valori limite per tale tipo di emissioni, “non esiste” nemmeno “una regola per gli impianti di depurazione per cui non si può parlare di “realizzazione secondo la regola dell'arte”, giacché “molti impianti sono completamente a cielo libero, altri provvisti di copertura” (reazione peritale, pag. 30).
Tanto conduce a concludere che l'Impianto per cui è causa, pur non contemplando l'installazione di coperture sulle vasche di accumulo fanghi e di equalizzazione, non è stato affatto progettato in dispregio delle prassi in uso nel settore di riferimento.
Risulta d'altro canto per tabulas che , nella Proposta sottoposta a , sopra CP_2 Parte_1 già menzionata, all'art. 7 e quanto al comparto di accumulo fanghi ha segnalato di ritenere
“sulla base di esperienze” che “la formazione in superficie di uno strato ispessito funge da strato isolante, riducendo in modo importante la possibile emissione di odori dovuta alla degradazione naturale dei fanghi”.
Tanto dimostra, da un lato, che le parti (anche , dunque) sono state sin da subito Parte_1 consapevoli del fatto che l'Impianto avrebbe potuto produrre esalazioni odorose;
dall'altro lato, che ha affrontato il possibile verificarsi di tale fenomeno approcciandolo per gradi, CP_2 per parafrasare le parole del CTU, e dunque ipotizzando un contenimento del fenomeno ottenuto per il tramite del mero inspessimento dei fanghi;
dall'altro lato ancora, che non ha in CP_2 ogni caso garantito l'assenza di tali esalazioni, giacché nella Proposta essa ha fatto riferimento ad una possibile riduzione (non eliminazione) delle eventuali esalazioni – e giacché essa, d'altro canto, nel Contratto non ha garantito alcunché al riguardo, essendo manifesto che in CP_2
Contratto ha garantito, esclusivamente, che l'Impianto avrebbe consentito il rispetto dei valori Cont soglia posti dal quanto ai reflui trattati, in vista della loro immissione in fognatura.
Tirando le fila di tutto quanto visto sin qui, ritiene questo Giudice che la propagazione di esalazioni odorose dall'Impianto non sia addebitabile, a titolo di inadempimento, a , CP_2 non discendendo essa da un difetto di progettazione o di costruzione dell'Impianto.
Al contempo, ritiene questo Giudice che non sia tenuta a corrispondere a CP_2 Parte_1 gli importi che questa ha sborsato per la realizzazione delle coperture delle vasche di accumulo e di equalizzazione.
13 Pacificamente, in Contratto non era stata prevista la realizzazione e fornitura di tali coperture. Il prezzo dell'Impianto, dunque, era stato quantificato in Contratto dalle parti avendo riguardo al valore di un impianto qual è quello poi realizzato da : avendo riguardo, cioè, al valore CP_2 di un Impianto privo di coperture.
Appalesatasi successivamente alla conclusione del Contratto (e nel medesimo periodo in cui sono state intraprese le operazioni di verifica dell'Impianto) la necessità di realizzare un sistema di copertura, ben avrebbe potuto richiederne la realizzazione a . Parte_1 CP_2
Una simile richiesta, tuttavia, avrebbe potuto essere avanzata non a titolo di ristoro per equivalente di un danno disceso da inadempimento, come ha preteso di fare, ma a Parte_1 titolo di variazione del progetto - essendo le esalazioni odorose non l'effetto di un inadempimento di , come detto, ma un fenomeno che ben poteva prodursi in un Impianto qual è quello CP_2 che ci occupa, che in effetti si è prodotto dopo la sua messa in funzione e che ha richiesto l'approntamento di misure di contenimento, in origine non previste.
Tanto equivale a dire che non aveva titolo all'epoca dei fatti per cui è causa (e non Parte_1 ha titolo ora) per addebitare a il costo delle coperture. CP_2
Se il costo delle coperture fosse stato sostenuto da (o fosse qui addebitato a CP_2 [...]
), , verso pagamento di un prezzo a suo tempo pattuito e valutato congruo per CP_2 Parte_1 un impianto privo di coperture, avrebbe ottenuto (o otterrebbe qui) la fornitura di un impianto dotato di coperture e dunque di un impianto in parte differente da quello oggetto di Contratto e avente, innegabilmente, un maggior valore (com'è fatto palese dal costo delle coperture fatte realizzare da ) – così giovandosi, indebitamente, di una locupletazione. Parte_1
D'altro canto, la disciplina generale del contratto di appalto, negli articoli 1660 e 1661 c.c., se da un lato prevede la possibilità di introdurre variazioni del progetto (necessarie per la buona riuscita dell'opera o richieste dal committente), dall'altro lato stabilisce che ad esse debba fare riscontro un adeguamento del prezzo. Tali previsioni trovano conferma nell'art. 5 del Contratto che ci occupa, che ha disciplinato le “modificazioni e varianti” stabilendo che esse avrebbero implicato una variazione di corrispettivo e definendole come “modifiche” differenti sia da quelle richieste per “realizzare l'opera così come progettata”, sia da quelle richieste “al fine di risolvere aspetti di dettaglio migliorativi o per ottenere una variante al progetto, che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera”. Va dunque concluso che la realizzazione delle coperture (compendiante una modificazione o variante, siccome non prevista nel progetto originario predisposto da e tale da aumentare la spesa prevista CP_2 per la realizzazione dell'Impianto) avrebbe sì potuto essere richiesta nel corso delle operazioni di verifica da – la quale, tuttavia, avrebbe dovuto sostenerne il prezzo mediante Parte_1
14 adeguamento del corrispettivo d'appalto, a norma dell'art. 5 del Contratto, da leggersi in uno agli articoli 1660 e 1161 c.c.
Se, dunque, è vero che ha sostenuto personalmente il prezzo della fornitura delle Parte_1 coperture, essa non ha titolo per chiedere a la rifusione di tale esborso. CP_2
Ben diversamente, se mai si fosse rifiutata di fornire e installare le coperture pur a CP_2 fronte dell'offerta del correlativo adeguamento del corrispettivo e se mai tale suo rifiuto si fosse appalesato illegittimo a norma dell'art. 5 del Contratto e degli articoli 1660 e 1661 c.c.,
avrebbe avuto titolo per chiederle il ristoro dei danni in ipotesi discesi dal suo Parte_1 rifiuto: ma di tale rifiuto, della sua illegittimità e delle conseguenze che ne sono discese non v'è traccia alcuna in giudizio, ove non ha provato di aver risentito alcun danno, in Parte_1 ragione della propagazione delle esalazioni entro il Centro di Cottura, e si è limitata a far valere la pretesa, infondata, di addebitare tout court all'opposta il costo delle coperture”.
L'appellante non si confronta con tale articolata motivazione e non muove alcuna specifica censura ai risultati dell'accertamento tecnico condotto dall'ing. Per_3
, secondo cui non vi è obbligo di coprire né la vasca di equalizzazione né quella
[...]
di deposito fanghi e che “non sempre si può prevedere l'emissione di odori dalle vasche di equalizzazione ed è solo durante il ciclo di funzionamento che si possono riscontrare esalazioni sgradevoli che si originano anche in funzione dei reflui derivanti dalla produzione non sempre identificabili con precisione”, con la conseguenza “che è ragionevole procedere per gradi”, valutando, di volta in volta,
“una serie di interventi mitigativi delle emissioni e i benefici ottenuti in termini di effetti sui recettori sensibili” (così la relazione tecnica del 22 aprile 2022).
Riferisce sempre il perito che la Provincia di Padova non ravvisò “criticità” nell'impianto e non impose “particolari prescrizioni, tipo la copertura delle vasche”.
L'appellante si limita a ripetere che la progettazione dell'impianto non prevedeva coperture, il che è vero ma non costituisce affatto un difetto del progetto, poiché – come evidenziato dal c.t.u. – nessuna norma tecnica o giuridica imponeva la previsione di coperture.
Ne consegue che, qualora fosse stata richiesta l'installazione di coperture per contenere le emanazioni odorose, l'appaltante avrebbe dovuto pagare il prezzo dei manufatti aggiuntivi, che miglioravano l'opera, anziché pretendere che l'intervento
15 fosse compiuto a spese dell'appaltatrice (pretesa che Parte_1
continua ad esercitare in giudizio, chiedendo che il costo sostenuto per le coperture sia posto a carico di controparte). La realizzazione delle coperture non era un lavoro programmato e neppure necessario per realizzare l'impianto (e del resto non fu richiesto dal direttore dei lavori), sicché è irrilevante la clausola 5 del contratto di appalto (secondo cui “non saranno considerate varianti gli interventi non previsti ma ritenuti necessari disposti dal direttore di lavori per realizzare l'opera così come progettata, e saranno posti a carico dell'appaltatore atteso che quest'ultimo assume obbligazione di risultato”).
L'appaltatore aveva assunto un'obbligazione di risultato con riferimento alla realizzazione dell'impianto di depurazione “come progettato”, mentre per le varianti, ossia tutte le opere ulteriori e non necessarie per realizzare l'impianto
“come progettato”, lo stesso art. 5 del contratto prevedeva il diritto a un maggiore corrispettivo (v. prima parte dell'art. 5).
Le esalazioni odorose non erano l'effetto di un vizio di progettazione dell'impianto
(il c.t.u. ha evidenziato che “molti sono gli impianti a cielo libero”), ma un fenomeno fisiologico, che può normalmente prodursi. Esso può essere contenuto con la realizzazione di ulteriori opere (quali, per l'appunto, le coperture delle vasche), che comportano un “implemento” del progetto originario. Il costo delle ulteriori opere, che non si rende necessario per l'eliminazione di un vizio, bensì per migliorare l'impianto, non può che gravare sul committente, interessato all'intervento per mitigare gli odori.
In definitiva, non è stata inadempiente poiché l'impianto è stato Controparte_2
progettato e realizzato nel rispetto della normativa vigente, e non era tenuta ad eseguire ulteriori lavorazioni a proprie spese. è stata, Parte_1
invece, inadempiente, avendo rifiutato, pretestuosamente, di concludere il collaudo
(si è detto dell'inconsistenza della denunciata insufficienza depurativa dell'impianto) e di saldare il prezzo dell'opera realizzata, che ammontava a un terzo del corrispettivo totale.
16 3. Con il terzo motivo d'impugnazione, si duole Parte_1
della condanna alla corresponsione di Euro 13.971,50, oltre interessi moratori, sostenendo che non vi è prova che abbia svolto attività di gestione Controparte_2
e manutenzione dell'impianto nel periodo giugno-luglio 2019.
Anche questo motivo d'impugnazione non può trovare accoglimento.
La prova che abbia gestito l'impianto, da giugno a luglio 2019 Controparte_2
(gestione cui era tenuta in base al contratto del 27 settembre 2019), si evince da plurimi elementi presuntivi, nonché dal contegno di Parte_1
che omise il pagamento delle relative fatture, senza però negare che la gestione fosse avvenuta.
La mancata registrazione delle fatture relative all'attività di gestione fu espressamente giustificata con l'esistenza di vizi nell'impianto ancora in corso di accertamento (v. lettera 18 luglio 2019: doc. 10 fasc. opponente), mentre se l'attività non fosse stata compiuta sarebbe stato ragionevole attendersi una diversa risposta
(ossia che le fatture si riferivano a prestazioni inesistenti).
Neppure con la lettera dell'8 agosto 2019, con cui Parte_1 Parte_1
contestò i vizi e dichiarò di risolvere il contratto di appalto, vennero contestate le fatture relative all'attività di gestione dell'impianto. aveva comunicato l'inizio della gestione a Controparte_2 [...]
(doc. 11 fasc. opposta), che nulla obiettò. Parte_1
Come poi sottolineato dal Tribunale, ha provato di avere acquistato Controparte_2
il materiale necessario per la gestione dell'impianto: “il documento 27 dell'opposta prova che già nei mesi di aprile e di maggio del 2019 ha acquistato e CP_2
fatto recapitare presso materiale di consumo necessario per il Parte_1
funzionamento dell'impianto”.
Del resto, si è limitata a una contestazione generica Parte_1
(contenuta nella memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., depositata il 29 luglio 2020), omettendo d'indicare da chi sarebbe stato gestito l'impianto nel periodo indicato
(neppure ha prodotto in causa il registro di gestione dell'impianto, richiesto da
17 controparte con le proprie istanze istruttorie, che avrebbe facilmente consentito di stabilire chi si avvicendò, nel 2019, nella gestione dell'impianto).
L'opposta offrì la prova testimoniale della gestione (prova che il Tribunale ha ritenuto superflua), mentre l'opponente si limitò a replicare che i capitoli di prova erano generici.
In sintesi, tenuto conto dei documenti suddetti e del complessivo contegno di si può concludere che sia stata raggiunta la prova Parte_1
dell'attività di gestione dell'impianto nel periodo indicato da Controparte_2
4. Si esaminano ora i motivi d'impugnazione proposti da Controparte_2
L'appellante incidentale chiede che, in riforma della sentenza del Tribunale di
Vicenza, che ha accolto solo parzialmente la sua domanda riconvenzionale, sia condannata al pagamento di Euro 3.416,00 per la Parte_1
fornitura di autoclave e alla corresponsione di di Euro 33.000, a titolo d'indennizzo o risarcimento per la cessazione del rapporto manutentivo, che avrebbe garantito un ricavo annuo di Euro 110.000 per una durata di più anni.
Neppure l'appello incidentale può trovare accoglimento.
4.1. Diversamente da quanto sostenuto da Controparte_2 [...]
negò il ricevimento della prestazione di cui alla fattura n. Parte_1
519/2019, ossia la fornitura dell'autoclave.
Nella prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., depositata il 29 luglio 2020, si legge:
“L'attività di assistenza non è mai stata svolta da (parimenti dicasi per CP_2
la fattura n. 519/2019), non essendo, peraltro, sufficiente a dimostrare l'effettività della prestazione la mera presentazione delle fatture”.
Come osservato dal Tribunale, la mera esibizione della fattura (peraltro dal contenuto generico, poiché non indicante quando la consegna e l'installazione sarebbero avvenute) non dimostra l'esecuzione della prestazione.
Invero, dell'autoclave nulla è dato sapere: né quando sarebbe stata consegnata, né dove sarebbe stata installata.
18 L'opposta non esibì documenti attestanti la consegna dell'autoclave e non formulò in proposito richiesta di prove orali (le prove testimoniali, peraltro non riproposte nel giudizio di appello, riguardavano solamente i campioni delle acque dell'impianto e la gestione dello stesso).
L'esecuzione della prestazione non si evince neppure dall'esame della corrispondenza scambiata dalle parti (in particolare, non si ricava dal contenuto della lettera 18 luglio 2019, cui fa riferimento l'appellante incidentale: lettera che non fa menzione né dell'autoclave, né della fattura n. 519/2019).
È necessario ricordare che l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto grava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., su chi fa valere la pretesa creditoria in giudizio. Tale onere non è stato adempiuto.
4.2. non ha diritto a un'indennità per l'interruzione del rapporto di Controparte_2
gestione dell'impianto.
In comparsa di costituzione e risposta, sostenne di avere diritto a Controparte_2
un risarcimento o indennizzo per il mancato guadagno ai sensi dell'art. 1671 c.c., richiamato nel contratto di appalto.
Dunque, l'appellante incidentale non deduce l'inadempimento di controparte quale causa di risoluzione del contratto, bensì il recesso di Parte_1
dal rapporto di gestione dell'impianto.
Sennonché non recedette dal rapporto manutentivo Parte_1
previsto dal contratto del 27 settembre 2019 (l'arbitraria dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto, che comunque non è un recesso, non si riferiva a detto rapporto, bensì a quello relativo alla realizzazione dell'impianto, di cui al contratto
1° settembre 2019). Contr Si aggiunga che fu a sospendere, di sua iniziativa, la gestione CP_2
dell'impianto di depurazione e ciò fece prima che le Parte_1
comunicasse la risoluzione del contratto di appalto (del 1° settembre 2019).
La circostanza è stata ammessa da leggendosi in comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta che “ pertanto, posto i reiterati e dichiarati Controparte_2
19 inadempimenti sospendeva legittimamente, ex art. 1460 c.c., l'attività di assistenza e gestione dell'impianto a favore della debitrice e si trovava costretta ad agire nuovamente per il recupero delle prestazioni già eseguite. Precisamente,
[...]
poneva in essere le attività di gestione e assistenza dell'impianto di CP_2
depurazione, come da accordo sottoscritto in data 27.09.2017, per i mesi di giugno, luglio 2019” (pag. 7 della comparsa di costituzione del 19 maggio 2020).
Per quanto tale sospensione fosse giustificata in ragione dell'inadempimento di controparte, che omise di pagare i corrispettivi, fu a interrompere Controparte_2
l'esecuzione del rapporto, che non venne più riassunto, ma che neppure venne giuridicamente meno (non vi è stata una dichiarazione di recesso, un'efficace risoluzione stragiudiziale e neppure la proposizione di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento).
In mancanza di un recesso di non può trovare Parte_1
applicazione l'art. 1671 c.c.
5. In conclusione, sia l'appello principale sia l'appello incidentale devono essere respinti con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Tenuto conto del complessivo esito del giudizio di appello e della prevalente soccombenza dell'appellante principale (il valore della domanda riproposta in appello da è sensibilmente inferiore all'ingiunzione di pagamento Controparte_2
di cui ha chiesto la revoca), le spese processuali Parte_1
sono per metà compensate e per la rimanente metà devono essere rifuse da a Parte_1 Controparte_2
Le spese processuali sono liquidate come in dispositivo, considerata l'assenza di una fase istruttoria e applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per lo scaglione di valore 52.001-260.000.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo sia in capo all'appellante principale sia in capo all'appellante incidentale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile di appello n. 334/2024 r.g.a. promossa con atto di citazione da
(appellante principale) nei confronti di Parte_1 CP_2
(appellata e appellante incidentale), ogni contraria domanda ed eccezione
[...]
disattesa, così ha deciso:
1) rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n. 77/2024, pronunciata dal Tribunale di
Vicenza;
2) condanna a rifondere a la Parte_1 Controparte_2
metà delle spese processuali del grado, che liquida per l'intero in Euro
9.991,00 per compensi e in Euro 777,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
compensa le spese processuali per la rimanente metà;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante principale e all'appellante incidentale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 7 novembre 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere estensore
(dott. Alessandro Rizzieri)
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