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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 129/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 5.2.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roccella Ionica, alla Via Roma n. 109, presso lo studio dell'Avv. MACRÌ
DOMENICO che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti RAFFANTI ILARIA e ADORNATO DARIO
COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'Istituto, sita in Reggio Calabria alla via Possidonea n. 22; resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 16.1.2023 la parte ricorrente ha contestato le risultanze delle conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento per ATP (proc. n. 617/2022 R.G.), deducendo che, contrariamente a quanto statuito dal consulente nella fase di ATPO le condizioni di salute dell'istante fossero tali da determinare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone l'infondatezza.
Ad esito dell'udienza di discussione del 5.2.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie la dichiarazione è stata depositata il 21.12.2022 per cui detto termine essenziale è stato rispettato, essendo stato comunicato il decreto di fissazione dei termini in data 6.12.2022.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 16.1.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità a seguito dell'espletamento della consulenza tecnica, laddove parte resistente intenda contestare l'esistenza delle condizioni dell'azione ovvero i presupposti della stessa, deve depositare autonoma dichiarazione di dissenso sul punto ed introdurre, nell'osservanza dei termini perentori, il giudizio di opposizione. Sul punto la S.C. ha recentemente ribadito che “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa - ai sensi dei commi 4
e 5 del citato articolo - può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il
c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione, sicché, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l'accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost.” (cfr.
Cass. ord. n. 20847 del 02.08.2019).
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contestava le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che il consulente non avrebbe tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante. In particolare, lamentava la mancata valutazione sia della patologia disturbo depressivo di grado grave, sia della patologia cardiologica che della sordità monolaterale. Il giudicante riteneva dunque necessario convocare il consulente già nominato affinché rendesse chiarimenti circa le valutazioni operate. Ebbene il consulente, con l'elaborato integrativo dell'1.11.2023, specificava che in merito al disturbo depressivo di grado grave diagnosticato con referto del 6.6.2018 in sede di visita peritale la ricorrente non riferiva di alcuna cura farmacologica in atto né che vi fossero state visite successive a quella depositata in atti;
sulla patologia cardiologica evidenziava che non fosse stato prodotto alcun documento attestante il problema lamentato;
infine, in merito alla patologia relativa alla sordità monolaterale, il consulente evidenziava che l'unica certificazione relativa a visita audiometrica risaliva al 2016 ove veniva diagnosticata “normoacusia a dx, riduzione uditiva a sn”
e, pertanto, sottolineava l'assenza della patologia “sordità monolaterale”, ribadendo, da ultimo, le conclusioni precedentemente rassegnate.
Successivamente ai sovraesposti chiarimenti, in data 25.6.2024, lo scrivente autorizzava, ex art. 149 disp. att. c.p.c., la ricorrente a depositare documentazione medica sopravvenuta e pertanto chiedeva al consulente di specificare le proprie conclusioni alla luce della nuova documentazione prodotta.
Ebbene, il ctu nella relazione integrativa non riteneva la documentazione prodotta sufficiente per modificare il giudizio medico già espresso e tale valutazione non può che essere condivisa.
In effetti, si osserva che dalla lettura dell'allegato “certificazione visita oncologica
Mater Domini” non emerge alcun aggravamento specifico, limitandosi siffatta certificazione a riportare la storia clinica della ricorrente. In particolare, peraltro,
l'RX torace effettuato il 2.4.2024 risulta oncologicamente negativo. Al riguardo, si ritiene dunque che i chiarimenti resi dal CTU siano esaustivi.
Inoltre, nella certificazione relativa alla visita fisiatrica effettuata in data 17.5.2024 presso l'ambulatorio di fisiatria, Asp di Catanzaro, distretto di Soverato, vi è una ricognizione delle patologie già valutate dal consulente nella fase di ATP (Lombalgia in paziente con fenomeni degenerativi disidratativi L-1 L-2 ed L-5 S-1 il disco intersomatico protrude posteriormente ad ampio raggio) a cui si aggiungono ulteriori circostanze rilevanti al fine di escludere qualsivoglia aggravamento delle suddette patologie. In particolare, si dà atto che la ricorrente assume al bisogno il medicinale Volfast, ossia un comune antinfiammatorio, dal quale trae beneficio, che la stessa pratica camminate tutti i giorni e che la stessa è in grado di eseguire “deambulazione autonoma ... sulle punte e sui talloni”.
Allo stesso tempo, nella certificazione relativa alla visita reumatologica, svolta presso l'ambulatorio dell'ASP di Reggio Calabria, sede di Siderno, si legge “riferito miglioramento clinico dei dolori diffusi”.
Da ultimo, nella certificazione relativa alla visita psichiatrica effettuata presso il
Centro di Salute Mentale Area Ionica, è presente una mera elencazione di medicinali prescritti dal professionista, mancando qualsivoglia descrizione delle patologie trattate, degli eventuali accertamenti svolti o la descrizione della storia clinica della paziente. Sul punto si ritiene dunque di dover richiamare le valutazioni già espresse dal consulente in sede di chiarimenti resi in data 1.11.2023, risultando tale documentazione del tutto inidonea ad attestare la sussistenza e/o l'aggravamento di qualsivoglia patologia.
Sulla scorta della documentazione sopravvenuta versata in atti, il consulente specificava, dunque, che “tali patologie, sebbene patologie gravi soprattutto quella neoplastica rendono la ricorrente invalida al 100%, ma non comportano la necessità per la ricorrente di assistenza continua non determinando difficoltà a compiere gli atti quotidiani della vita” e pertanto concludeva ribadendo che la ricorrente “è in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita, quale fare la spesa, cucinare, mantenere una propria igiene personale, mantenere una vita di relazione. La ricorrente non ha bisogno di assistenza continua. (…) queste patologie determinano alla signora uno stato di svantaggio sociale e di emarginazione, Parte_1
comma 1, ma tali condizioni di salute non assumono connotazioni di gravità, legge
104. Il ricorrente è portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1” con decorrenza dal 19.10.2021, ossia dalla data della domanda amministrativa.
La profusa e compiuta valutazione effettuata dal consulente induce il giudicante ad escludere la necessità di qualsivoglia supplemento peritale. Del resto, parte ricorrente non ha in alcun modo contestato i chiarimenti resi dal ctu. Da quanto sopra non può che conseguire il rigetto del ricorso.
Le spese di lite sono integralmente compensate attesa la presenza in atti di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da CP_1
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
c) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato CP_1
decreto emesso in pari data.
Locri, 06/02/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 129/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 5.2.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roccella Ionica, alla Via Roma n. 109, presso lo studio dell'Avv. MACRÌ
DOMENICO che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti RAFFANTI ILARIA e ADORNATO DARIO
COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'Istituto, sita in Reggio Calabria alla via Possidonea n. 22; resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 16.1.2023 la parte ricorrente ha contestato le risultanze delle conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento per ATP (proc. n. 617/2022 R.G.), deducendo che, contrariamente a quanto statuito dal consulente nella fase di ATPO le condizioni di salute dell'istante fossero tali da determinare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone l'infondatezza.
Ad esito dell'udienza di discussione del 5.2.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie la dichiarazione è stata depositata il 21.12.2022 per cui detto termine essenziale è stato rispettato, essendo stato comunicato il decreto di fissazione dei termini in data 6.12.2022.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 16.1.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità a seguito dell'espletamento della consulenza tecnica, laddove parte resistente intenda contestare l'esistenza delle condizioni dell'azione ovvero i presupposti della stessa, deve depositare autonoma dichiarazione di dissenso sul punto ed introdurre, nell'osservanza dei termini perentori, il giudizio di opposizione. Sul punto la S.C. ha recentemente ribadito che “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa - ai sensi dei commi 4
e 5 del citato articolo - può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il
c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione, sicché, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l'accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost.” (cfr.
Cass. ord. n. 20847 del 02.08.2019).
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contestava le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che il consulente non avrebbe tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante. In particolare, lamentava la mancata valutazione sia della patologia disturbo depressivo di grado grave, sia della patologia cardiologica che della sordità monolaterale. Il giudicante riteneva dunque necessario convocare il consulente già nominato affinché rendesse chiarimenti circa le valutazioni operate. Ebbene il consulente, con l'elaborato integrativo dell'1.11.2023, specificava che in merito al disturbo depressivo di grado grave diagnosticato con referto del 6.6.2018 in sede di visita peritale la ricorrente non riferiva di alcuna cura farmacologica in atto né che vi fossero state visite successive a quella depositata in atti;
sulla patologia cardiologica evidenziava che non fosse stato prodotto alcun documento attestante il problema lamentato;
infine, in merito alla patologia relativa alla sordità monolaterale, il consulente evidenziava che l'unica certificazione relativa a visita audiometrica risaliva al 2016 ove veniva diagnosticata “normoacusia a dx, riduzione uditiva a sn”
e, pertanto, sottolineava l'assenza della patologia “sordità monolaterale”, ribadendo, da ultimo, le conclusioni precedentemente rassegnate.
Successivamente ai sovraesposti chiarimenti, in data 25.6.2024, lo scrivente autorizzava, ex art. 149 disp. att. c.p.c., la ricorrente a depositare documentazione medica sopravvenuta e pertanto chiedeva al consulente di specificare le proprie conclusioni alla luce della nuova documentazione prodotta.
Ebbene, il ctu nella relazione integrativa non riteneva la documentazione prodotta sufficiente per modificare il giudizio medico già espresso e tale valutazione non può che essere condivisa.
In effetti, si osserva che dalla lettura dell'allegato “certificazione visita oncologica
Mater Domini” non emerge alcun aggravamento specifico, limitandosi siffatta certificazione a riportare la storia clinica della ricorrente. In particolare, peraltro,
l'RX torace effettuato il 2.4.2024 risulta oncologicamente negativo. Al riguardo, si ritiene dunque che i chiarimenti resi dal CTU siano esaustivi.
Inoltre, nella certificazione relativa alla visita fisiatrica effettuata in data 17.5.2024 presso l'ambulatorio di fisiatria, Asp di Catanzaro, distretto di Soverato, vi è una ricognizione delle patologie già valutate dal consulente nella fase di ATP (Lombalgia in paziente con fenomeni degenerativi disidratativi L-1 L-2 ed L-5 S-1 il disco intersomatico protrude posteriormente ad ampio raggio) a cui si aggiungono ulteriori circostanze rilevanti al fine di escludere qualsivoglia aggravamento delle suddette patologie. In particolare, si dà atto che la ricorrente assume al bisogno il medicinale Volfast, ossia un comune antinfiammatorio, dal quale trae beneficio, che la stessa pratica camminate tutti i giorni e che la stessa è in grado di eseguire “deambulazione autonoma ... sulle punte e sui talloni”.
Allo stesso tempo, nella certificazione relativa alla visita reumatologica, svolta presso l'ambulatorio dell'ASP di Reggio Calabria, sede di Siderno, si legge “riferito miglioramento clinico dei dolori diffusi”.
Da ultimo, nella certificazione relativa alla visita psichiatrica effettuata presso il
Centro di Salute Mentale Area Ionica, è presente una mera elencazione di medicinali prescritti dal professionista, mancando qualsivoglia descrizione delle patologie trattate, degli eventuali accertamenti svolti o la descrizione della storia clinica della paziente. Sul punto si ritiene dunque di dover richiamare le valutazioni già espresse dal consulente in sede di chiarimenti resi in data 1.11.2023, risultando tale documentazione del tutto inidonea ad attestare la sussistenza e/o l'aggravamento di qualsivoglia patologia.
Sulla scorta della documentazione sopravvenuta versata in atti, il consulente specificava, dunque, che “tali patologie, sebbene patologie gravi soprattutto quella neoplastica rendono la ricorrente invalida al 100%, ma non comportano la necessità per la ricorrente di assistenza continua non determinando difficoltà a compiere gli atti quotidiani della vita” e pertanto concludeva ribadendo che la ricorrente “è in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita, quale fare la spesa, cucinare, mantenere una propria igiene personale, mantenere una vita di relazione. La ricorrente non ha bisogno di assistenza continua. (…) queste patologie determinano alla signora uno stato di svantaggio sociale e di emarginazione, Parte_1
comma 1, ma tali condizioni di salute non assumono connotazioni di gravità, legge
104. Il ricorrente è portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1” con decorrenza dal 19.10.2021, ossia dalla data della domanda amministrativa.
La profusa e compiuta valutazione effettuata dal consulente induce il giudicante ad escludere la necessità di qualsivoglia supplemento peritale. Del resto, parte ricorrente non ha in alcun modo contestato i chiarimenti resi dal ctu. Da quanto sopra non può che conseguire il rigetto del ricorso.
Le spese di lite sono integralmente compensate attesa la presenza in atti di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da CP_1
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
c) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato CP_1
decreto emesso in pari data.
Locri, 06/02/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi