Articolo 14 della Legge 27 aprile 1962, n. 231
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 giugno 1962
Art. 14.
L' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , e' sostituito dal seguente:
"Gli alloggi costruiti o da costruire ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640 , e tutti gli altri alloggi costruiti a totale carico dello Stato per le categorie meno abbienti, nonche' gli alloggi costruiti dall'U.N.R.R.A.- Casas, anche con fondi E.R.P., vengono ceduti in proprieta' in unica soluzione ovvero in non oltre 25 anni, in rate mensili costanti posticipate, senza interessi.
Il prezzo di cessione e' pari al cinquanta per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio".
Entrata in vigore il 1 giugno 1962
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