Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini in data 04.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15219/2024 Ruolo Generale lavoro e Previdenza
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Paratore. ricorrente
E in persona del l.r.p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistente
OGGETTO: ripristino reddito di cittadinanza.
CONCLUSIONI: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 28.06.2024 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere contratto in Lituania in data 08.08.1999 matrimonio con il sig. acquisendo il nuovo cognome Persona_1 di di avere risieduto ininterrottamente nel Comune di Casamicciola Terme (NA) Persona_2 dal 07.10.2003 al 05.12.2013 per oltre 10 anni;
di avere sciolto in Lituania in data 23.05.2011, il matrimonio riacquistando il cognome di come da nubile;
di avere trasferito la propria Parte_1 residenza nel Comune di Forio (NA) nell'anno 2014 alla Via Scannella e avere avuto in data
26.03.2014 in Napoli, il figlio dall'unione con il sig. ; di essere Persona_3 CP_2 residente nel Comune di Forio (NA) alla Via Scannella 46, dal 26 agosto 2015 ad oggi e quindi da oltre ed ulteriori altri 10 anni e di essere titolare del diritto di soggiorno permanente in Italia;
di avere presentato domanda datata 29.09.2020 di concessione del reddito di cittadinanza Prot. CP_1
RDC 2020-2970538, possedendo i requisiti richiesti;
di avere avuto in consegna la relativa carta ed il pagamento del sussidio con decorrenza ottobre 2020 a settembre 2021 del RDC per un ammontare
1
1 lettera a) del D.L. 28 gennaio 2019 nr. 4 e dall'art. 640 bis c.p., insieme ad altri 29 indagati nel procedimento Nr. 27821/21 Mod. 21 RGNR P.M. dott. Maria di Mauro ed invitata a presentarsi in data 06 dicembre 2021 presso la Squadra Operativa della Tenenza della Guardia di Finanza di Ischia per rendere interrogatorio ex art. 375 c.p.p. sui fatti per i quali si procede;
di essere stata rinviata a giudizio (insieme ad altri 29 indagati) per il reato p. e p. dall'art. 640 bis c.p. ed art. 7 co. 1 in relazione all'art. 2 co. 1 lettera a) nr.
1-2 del D.L. 28 gennaio 2019 nr. 4, e inopinatamente, nonostante trattasi della medesima persona fisica, sussistendo i requisiti per l'ottenimento della spettanza veniva revocato il RDC;
che all'esito del dibattimento, il Giudice nella persona della Dott.ssa
Carla BIANCO in data 21 dicembre 2023, anche su richiesta favorevole del PM che chiedeva sentenza di assoluzione nei suoi confronti per non aver commesso il fatto, emetteva in data 21 dicembre 2023 sentenza n. 14481/2023 di assoluzione perché il fatto non sussiste;
di avere diritto, in considerazione dei requisiti di legge previsti, ad ottenere il pagamento del RDC dalla data di presentazione della domanda (e quindi al pagamento da ottobre 2020) ed almeno fino al 31 marzo 2021 e l'ulteriore pagamento del RDC per la II volta (altri 18 mesi) e, precisamente da aprile 2021 al settembre 2022
e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2023; di non avere potuto presentare la domanda di pagamento del sussidio RDC (da aprile 2021 a fine dicembre 2023) in considerazione della pendenza del processo penale pendente a suo carico innanzi al Tribunale Penale - Sezione Distaccata di Ischia, RGNR n.
27821/21, per non vedere aggravata la propria posizione penale;
che l ha provveduto a CP_1 trattenere dalla NASPI – disoccupazione non agricola – dal dicembre 2022 al gennaio 2024 l'importo di € 783,10 a titolo di restituzione RDC (cfr. ricevute cassetto previdenziale cittadino) ed ulteriori somme nei mesi successivi. Ella ha chiesto di “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire da il Reddito di Cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 conv. in L Controparte_3
26/2019 a far data dalla data di presentazione della domanda 01 ottobre 2019 (o da quell'altra data accertata in corso di giudizio); 2) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'illegittimità dei provvedimenti di revoca del RDC;
3) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente a Controparte_3
a titolo di restituzione del Reddito di Cittadinanza percepito;
conseguentemente
[...] accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a trattenere la somma di Euro 2934,15 percepita a titolo di RDC da ottobre 2020 a ottobre 2021, nonché alla restituzione in favore della stessa delle somme comunque prelevate e/o trattenute anche nel pagamento della disoccupazione NASPI da dicembre 2022 a gennaio 2024 ammontante ad € 783,10 oltre quelle trattenute successivamente;
4) accertare e condannare
[...]
al pagamento del reddito di cittadinanza in favore della ricorrente da ottobre Controparte_3
2020 ad ottobre 2021 ammontante ad Euro 2934,15 nonché per i successivi mesi come per legge con scadenza
31 marzo 2021 ed inoltre da 01 aprile 2021 a 30 settembre 2022 (12 mesi) e quindi al pagamento in favore della stessa di ulteriori Euro 2934,15 per un totale di € 5868,30, ovvero nell'altra somma che l'On. Giudice
Vorrà determinare anche all'esito di CTU che sin d'ora si chiede e/o che dovesse risultare dovuta per l'esatto ammontare previsto dalla legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria sui ratei arretrati;
adottare in ogni
2 caso i provvedimenti che la S.V. riterrà idonei ed utili per il giudizio. Con vittoria di spese, e compensi da attribuirsi al sottoscritto difensore per anticipo fattone”.
L' ha sollevato una serie di vizi formali;
nel merito ha dedotto e ha chiesto “IN VIA CP_1
PRELIMINARE dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso avversario per quanto dedotto e, ancora, l'intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria e la intervenuta prescrizione del diritto in relazione al preteso diritto al reddito di cittadinanza;
In subordine e nel merito rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari”
Depositata ulteriore documentazione, all'odierna udienza, la causa all'esito della discussione orale e dopo la camera di consiglio è stata discussa e decisa con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
In via preliminare, i vizi sollevati dall sono infondati. Il ricorso è proponibile e procedibile CP_1 non occorrendo la domanda amministrativa avverso la pretesa restitutoria dell;
è inconferente CP_1 il richiamo alla decadenza annuale e, in subordine, triennale ex art.47 del D.P.R. 639/70; non risulta infine maturata alcuna prescrizione del diritto.
Ciò premesso, la ricorrente si duole innanzitutto della sospensione del reddito di cittadinanza
(in acronimo “RDC”) riconosciutole con decorrenza da ottobre 2020, in uno alla pretesa restitutoria avanzata dall dell'importo di euro 2931,03 a titolo di RDC percepito da ottobre 2020 a ottobre CP_1
2021 (cfr. comunicazione di revoca del beneficio e sospensione del pagamento, con indicazione CP_1 dell'esatto importo richiesto).
In punto di diritto, si osserva che il reddito di cittadinanza è una prestazione, indubbiamente assistenziale, introdotta dal dl 4/2019 convertito nella legge 26/2019. A mente dell'art. 1, rubricato
“Reddito di cittadinanza” si legge “1. E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «RDC», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché' diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il RDC costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili…”. L'art. 2 individua i beneficiari, sulla base di requisiti anagrafici, sociali e reddituali e l'art. 3 ne stabilisce la composizione “1. Il beneficio economico del
Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi: a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4;
b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui”.
3 L'art. 2 co. 1 lett “a” n. 1 individua la platea dei beneficiari limitando la provvidenza a coloro che sono: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero un suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
Avuto riguardo alla specifica normativa inerente al RDC, la fattispecie per cui è causa conduce a ritenere che il difetto di una delle condizioni previste, esclude in radice il diritto, con conseguenze anche penalistiche in caso di false dichiarazioni finalizzate a conseguire quanto non spettante.
Nel caso in esame, la ricorrente, sulla base delle dichiarazioni da lei stessa rese in sede di compilazione della domanda amministrativa, era stata ritenuta in possesso dei requisiti ex lege previsti e poi, in seguito al procedimento penale avviato nei suoi confronti, priva del requisito della permanenza decennale in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
È stato correttamente evidenziato dal Tribunale di Pavia nella sentenza n. 198/2023 (cfr. in prod. ric.) che “La nozione di residenza, ai sensi dell'art. 43 c.c., è determinata: “dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per la permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo, e dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive. Tale stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del Comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali” (v. Cass. ord. n. 3841 del 15 febbraio 2021). A tal proposito, relativamente al valore probatorio delle risultanze anagrafiche, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che costituiscano una mera presunzione del luogo di residenza di un soggetto, superabile con altri mezzi di prova, ivi compresi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte (cfr. Cass., Sez. VI, 28/04/2014, n. 9373; Cass., Sez. I, 1/12/2011, n.
25726; Cass., Sez. II, 16/11/2006, n. 24422, sent. 17294/2018). Seguendo una lettura dell'art. 2 della l.
26/2019 conforme ai citati insegnamenti, va desunto che il requisito di residenza ivi prescritto va inteso in senso sostanziale e non formale”. La lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2 legge n. 4 del 2019, condivisa dal Giudicante, salvaguarda il diritto di comprovare, documentalmente o meno, in via diretta o meno, la presenza in Italia, consentendo agli interessati di fornire riscontri obiettivi e univoci che dimostrino l'effettività di tale residenza anche se non risultante dai registri anagrafici, in linea con i principi comunitari, che vietano qualsiasi forma di discriminazione, anche indiretta, fondata sulla nazionalità.
4 L'azione della ricorrente è scaturita dalla sua assoluzione in sede penale con sentenza n.
14481 del 21 dicembre 2023 avendo il Giudice accertato che “il fatto non sussiste” dal momento che il requisito messo in discussione dall'autorità procedente, ossia la mancanza della decennalità di permanenza in Italia, è stato ritenuto sussistente dal Giudice penale.
In questa sede, a cui è demandata la valutazione del diritto della ricorrente a trattenere i ratei del RDC riscossi, ella quale accipiens tenuta ad allegare e comprovare la sussistenza dei requisiti posti a base dell'erogazione della prestazione, ha depositato la sentenza penale in cui il Giudice ha dato conto dei documenti da cui ha attinto la decisione, ossia i seguenti documenti: certificato di matrimonio in Lituania in data 08.08.1999 con il sig. ed acquisizione del nuovo Persona_1 cognome di certificato di scioglimento del matrimonio in Lituania in data Persona_2
23.05.2011 e riacquisto del cognome di come da nubile;
certificato di residenza Parte_1 storico da cui risulta che la sig.ra risiede ininterrottamente nel Comune di Parte_2
Casamicciola Terme (NA) dal 07.10.2003 al 05.12.2013 (cfr. pag.2 della sentenza penale). I riscontri effettuati dal Giudice penale possono essere utilizzati nel presente giudizio a fini motivazionali dal momento che, pur venuta meno la pregiudizialità penale, essi costituiscono prova documentale posta a base dell'assoluzione.
Nel presente giudizio, la ricorrente ha altresì prodotto l'attestazione del Comune di
Casamicciola Terme (NA) del 22.05.2009, da cui risulta la titolarità del diritto di soggiorno permanente in Italia, presupponente l'accertamento prodromico della permanenza del soggetto per cinque anni nel territorio nazionale;
copia della prima C.I rilasciata il 2003 con durata fino al 2013 e successiva C.I. N. da cui risulta che la ricorrente è residente nel Comune di Forio (NA) Numero_1 alla Via Scannella 46, alla data del 26 agosto 2015.; ha poi depositato certificato di residenza storico della ricorrente rilasciato dal Comune di Casamicciola Terme alla data del 30.01.2025; certificato di residenza storico della ricorrente rilasciato dal Comune di Forio alla data del 30.01.2025.
Considerato, pertanto, quanto accertato dal Giudice penale e quanto documentato dalla ricorrente, la ricorrente risulta risiedere stabilmente da più di 10 anni in Italia, dapprima con il cognome da sposata di e successivamente (dopo lo scioglimento del matrimonio) Persona_2 con quello di nubile di , per cui sussiste il requisito della residenza ( ..essere residente Parte_1 in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo), ad onta di quanto imputato alla ricorrente, ossia l'essere residente in Italia solo dal 25/03/2014, rispetto alla domanda presentata in data 29/09/2020. Per il periodo dal 2014 al 2023 la scheda anagrafica dell dà conto della CP_1 sua permanenza nel territorio nazionale, circostanza peraltro non contestata dall'istituto.
Orbene, considerato che la domanda amministrativa della ricorrente risale al 29.09.2020, può quindi ritenersi provato il requisito della residenza continuativa in Italia per dieci anni precedenti alla presentazione della domanda di RDC. L'ulteriore condizione della ricorrenza degli ultimi due anni di
5 permanenza prima della domanda non è in contestazione e peraltro risulta richiamata dall nella CP_1
c.d. “scheda anagrafica tramite il sistema banca dati arcanet dell ”. CP_1
Inoltre, l non ha contestato nella fase amministrativa e neppure nel presente giudizio, CP_1 il possesso in capo alla ricorrente dei requisiti reddituali per beneficiare del reddito di cittadinanza.
La concessione della prestazione e la sua successiva revoca, motivata dalla sola contestazione in ordine al requisito della residenza e dalla non veridicità di quanto dichiarato sul punto dalla richiedente nella DSU, portano a ritenere che la ricorrente fosse in possesso dei requisiti reddituali previsti dall'art. 2 del D.L. n. 4/2019.
Pertanto, è fondata la richiesta di trattenere i ratei del RDC percepiti essendo illegittima la restituzione dell'importo di € 2931,03 pretesi dall quali ratei erogati del RDC relativi ai mesi da CP_1 ottobre 2020 a ottobre 2021. Le somme trattenute dall , per il recupero dell'indebito, sulla CP_1
Na.Spi in godimento della ricorrente, le vanno restituite. Inoltre, mancando le condizioni per la revoca della prestazione disposta dall , in aggiunta alle tredici mensilità erogate, spettano alla CP_1 ricorrente gli ulteriori ratei del RDC per i residui mesi e fino al raggiungimento di 18 mesi, ossia fino a marzo 2022, nella medesima misura mensile erogata, oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo.
In ordine alla pretesa della ricorrente di conseguire la prestazione per ulteriori 18 mesi va detto che l'istanza amministrativa non è stata inoltrata all avendo la ricorrente rappresentato CP_1 di non avere potuto presentare la domanda di pagamento del sussidio RDC, da aprile 2022 (non da aprile 2021, come erroneamente da lei indicato) a fine dicembre 2023, in considerazione della pendenza del processo penale pendente a suo carico.
La giustificazione addotta non costituisce un impedimento giuridico tale da giustificare la sua inerzia. Sul piano generale, è consentito l'esercizio del diritto del richiedente di proporre una seconda domanda, nel più breve termine di sei mesi (laddove nel nucleo familiare vi siano figli minorenni o inabili) dal provvedimento di sospensione conseguente a revoca e/o decadenza della precedente richiesta e, in caso di accoglimento, il nuovo sussidio ha durata di 18 mesi, come se fosse la prima domanda, tenendo conto in ogni caso della Legge del 29 dicembre 2022, n. 197, che ha fissato durata massima e importo massimi erogabili per il 2023. Per tale periodo, la richiesta in giudizio è, innanzitutto e in via assorbente, inammissibile dal momento che l'iter amministrativo non risulta neanche avviato pur avendo la ricorrente la possibilità di farlo. Tale riscontro conduce all'inammissibilità della domanda di pagamento del RDC per il periodo successivo a quello contenuto nella domanda amministrativa del 29.09.2020.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarata l'irripetibilità dell'importo di € 2931,03 e va disposta la condanna dell alla CP_1 restituzione degli importi già trattenuti a tal titolo;
inoltre, l va condannato ad erogare al CP_1
6 ricorrente il RDC per i residui mesi, da novembre 2021 a marzo 2022, nella medesima misura mensile di euro 230,83 oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo;
in ordine alla seconda domanda, il ricorso va dichiarato inammissibile.
La condotta necessitata dell conseguente alla comunicazione del Comune di CP_1 appartenenza, all'informativa della GDF e all'instaurazione di un processo penale a carico della ricorrente, in uno alla brevità del tempo trascorso dalla pubblicazione della sentenza penale di assoluzione alla proposizione del giudizio -che ha impedito una gestione della pratica di ripristino della prestazione in sede amministrativa-, attenuano i profili di responsabilità dell dando luogo CP_1 ad una compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 50%; per il resto seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza disattesa così provvede: dichiara l'irripetibilità dell'importo di € 2931,03 pretesi dall quali ratei erogati del RDC relativi ai CP_1 mesi da ottobre 2020 a ottobre 2021 e condanna l alla restituzione degli importi già trattenuti CP_1
a tal titolo;
condanna l ad erogare alla ricorrente il RDC per i residui mesi decorrenti da novembre 2021 a CP_1 marzo 2022, nella medesima misura mensile ex lege erogata di € 230,83, oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo;
dichiara inammissibile la domanda di erogazione del RDC a decorrere da aprile 2022; liquida le spese in € 2.697,00 oltre spese generali, di cui compensa la metà e condanna l al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della restante metà, oltre IVA e CPA con attribuzione.
Napoli, 04.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
7