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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 345/2024 V.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARÙ MASSIMILIANO SANTO, pec: Email_1
Reclamante
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CARLINO ANNAMARIA, pec: Email_2
Reclamata
CON L'INTERVENTO DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Interveniente necessario
CONCLUSIONI
Per il reclamante
CORTE D'APPELLO DI PALERMO Parte_2
- Respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnato decreto e per l'effetto accogliere la
Pag. 1 di 9 domanda di affido condiviso della figlia minore , essendo nel frattempo Per_1 Per_2 divenuto maggiorenne;
- Ridurre l'ammontare dell'assegno di mantenimento alla somma mensile di euro 250,00 per entrambi i figli, anche alla luce del fatto che svolge già un lavoro part time per cui Per_2 necessita di un contributo al mantenimento minore, il sig. è totalmente inabile al Parte_1 lavoro e la sig.ra svolge un'attività lavorativa in nero redditizia atteso il giro di CP_1 clientela accertato dall'investigazione privata e confermato sia dalla stessa, sia dal figlio in sede di ascolto, oltre a percepire il reddito di cittadinanza prima, oggi di Per_2 inclusione;
- Con condanna alle spese e compensi per entrambi i giudizi da distrarre in favore dello scrivente procuratore avendo il medesimo anticipato le prime e non riscosso i secondi ex art.
93 c.p.c.
Per la reclamata
Tutto ciò premesso e ritenuto, come sopra rappresentata e difesa chiede che Controparte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello,
Voglia
Preliminarmente dichiarare inammissibile, per tardività, l'impugnazione proposta da
Parte_1
In subordine nel merito, rigettare il Reclamo perché infondato in fatto e in diritto, rigettare le prove chieste dal ricorrente perché inammissibili, superflue e inconducenti.
- Condannare il ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente procedimento, oltre al rimborso forfettario in misura del 15 % dei compensi, oltre IVA e CPA.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato il 25.03.2013 , dopo aver premesso di Controparte_1
aver intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale erano Parte_1 nati i figli in data 13.09.2006, e , in data 31. 07. 2009, chiedeva al Per_2 Per_1
Tribunale di Agrigento l'affido esclusivo dei minori e la previsione di un assegno di mantenimento per gli stessi da porre a carico del in misura non inferiore ad Parte_1
€ 700,00 al mese oltre il 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso depositato in data 22.04.2013 chiedeva di Parte_1
disporre l'affido condiviso ai genitori dei due figli e di statuire sulle modalità
Pag. 2 di 9 dell'esercizio del diritto di frequentazione oltre alla previsione di un assegno di mantenimento da porre a suo carico pari ad € 600,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie.
3. Il Tribunale di Agrigento, vista la documentazione in atti, rilevata la forte conflittualità tra le parti, alla luce della misura cautelare applicata al , del Parte_1
divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla disponeva CP_1
l'affidamento esclusivo dei figli alla madre con diritto per il padre di frequentarli in modalità protetta, non per pericolosità dello stesso ma per garantire lo sviluppo di un sereno rapporto padre-figli, ponendo a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento di € 700,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Con ricorso depositato il 26.05.2022, chiedeva la modifica Parte_1 delle condizioni a suo tempo stabilite e, segnatamente, che venisse disposto l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso la madre e, rappresentando la sua grave condizione economica, la riduzione del contribuito al mantenimento ad € 400,00.
5. Si costituiva , la quale rappresentava che il si era Controparte_1 Parte_1 sempre disinteressato dei figli non presentandosi quasi mai agli incontri presso i servizi sociali e che aveva omesso di versare il contributo al mantenimento
(affermava, nello specifico, che negli ultimi tempi aveva versato circa € 200,00 al mese); rappresentava, inoltre, che lo stesso, dopo un periodo in cui non aveva avuto contatti con i figli, solo nel corso della pandemia da Covid-19 aveva manifestato la volontà di ricominciare a frequentarli.
6. Il Tribunale di Agrigento, con decreto n. 6172/2024 del 10.05.2024, sentite le parti e i minori, considerata l'età degli stessi (17 anni e 14 anni ), Per_2 Per_1
riteneva infondata la domanda di affidamento condiviso e ridefiniva il regime di visite tra il e i figli disponendo: in relazione al figlio che gli Parte_1 Per_2
incontri potessero avvenire liberamente, previo accordo tra i due;
per la figlia Per_1 che il padre la potesse incontrare due volte a settimana per due ore ad incontro nelle giornate e nei luoghi stabiliti di comune accordo tra i genitori, oppure, in assenza di accordo, il martedì e il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00, salva la diversa volontà
Pag. 3 di 9 della minore. In ordine alla richiesta di riduzione del mantenimento, tenuto conto del peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente – con conseguente impatto delle cure sulla sua capacità lavorativa - e della globale situazione reddituale delle parti, rideterminava l'importo dell'assegno in € 450,00 complessivi per entrambi i figli, oltre il 50% delle spese straordinarie.
7. Avverso il suddetto decreto, , in data 27.08.2024, ha Parte_1 proposto reclamo reiterando la domanda di affido condiviso della figlia minore
, essendo nel frattempo divenuto maggiorenne, chiedendo la Per_1 Per_2 riduzione dell'assegno di mantenimento ad € 250,00 per entrambi i figli e ribadendo le richieste istruttorie già formulate in primo grado.
8. Si è costituita , che ha chiesto preliminarmente che venga Controparte_1 dichiarata inammissibile l'impugnazione perché tardiva e in subordine, nel merito, il rigetto del reclamo perché infondato in fatto e in diritto, oltre al rigetto delle prove chieste dal ricorrente perché inammissibili, superflue e inconducenti.
9. Il PG, cui sono stati trasmessi gli atti, non ha inteso esprimere un parere.
10. Sostituita l'udienza del 24.01.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione.
11. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del reclamo per tardività proposta dalla CP_1
12. Contrariamente a quanto dedotto da parte reclamata, la presente controversia non rientra nell'ambito di applicazione dei procedimenti camerali ex art. 739 c.p.c., bensì nell'ambito di applicazione degli artt. 473bis e ss. c.p.c., poiché la disposizione da ultimo citata dispone l'applicazione delle norme di cui al Titolo IVbis del libro II si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni.
13. Ed invero tutti i procedimenti riguardanti i minori (ad eccezione di quelli espressamente esclusi dalla predetta norma) sono soggetti al procedimento unificato in materia di famiglia, ivi comprese le richieste di modifica, come nel caso di specie.
14. Tanto chiarito, va rilevato che l'appello avverso il provvedimento emesso dal
Pag. 4 di 9 Tribunale è disciplinato dall'art. 473bis.30 c.p.c. e ss. che non indica un termine per la proposizione dell'appello, e pertanto deve ritenersi che valga il termine ordinario per la proposizione dell'appello previsto dall'art. 327 c.p.c.
15. Nel caso di specie il decreto del Tribunale di Agrigento è stato pubblicato in data 10.05.2024 e ha presentato appello in data 27.08.2024, e Parte_1
dunque tempestivamente.
16. Nel merito, con il primo motivo chiede che venga disposto Parte_1
l'affidamento condiviso della figlia minore . Per_1
17. Il Tribunale di Agrigento, sentiti e , allora entrambi Per_2 Per_1
minorenni,
18. rilevava che il loro rapporto con il padre negli ultimi dieci anni era stato pressoché inesistente e che né il fatto che il padre li aveva ricontattati dopo il lockdown, né il nuovo regime di incontri disposto dal Tribunale nel 2023, fosse servito per recuperare il rapporto. Inoltre, i minori in sede di audizione avevano ribadito di non essere interessati a frequentarlo, in quanto lo stesso aveva mostrato disinteresse nei loro confronti e aveva assunto un atteggiamento negativo verso la madre. Per tali ragioni, il Tribunale riteneva infondata la domanda di affidamento condiviso ridefinendo, comunque, il regime di visite tra il e i figli. Parte_1
19. A fronte di ciò la difesa del reclamante osserva che l'asserito atteggiamento disinteressato del nei confronti dei figli e la dimostrata volontà dei minori Parte_1
di non voler riallacciare i rapporti con il padre non è stato oggetto di approfondimento probatorio. Il Tribunale di Agrigento avrebbe, infatti, dovuto ricercare il fascicolo cartaceo dal quale si evincono gli incontri intervenuti negli anni tra il e i figli presso i servizi sociali del Comune di Licata, e soprattutto i Parte_1
motivi che ne hanno determinato l'interruzione, riconducibili in parte all'ostruzionismo posto in essere dalla madre che adduceva pretesti per far saltare gli incontri. Inoltre, il Tribunale di Agrigento non ha neppure tenuto in considerazione i messaggi WhatsApp scambiati tra il reclamante e i figli, dai quali emerge un costante e reiterato tentativo del primo di ristabilire un rapporto con gli stessi, nonostante il netto rifiuto da parte dei figli per l'evidente condizionamento operato dalla madre.
Pag. 5 di 9 20. Sul punto è opportuno ricordare che, secondo gli artt. 337-bis e ss. c.c., il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, essendo così previsto che l'affidamento condiviso sia la regola e potendo eccezionalmente disporsi l'affidamento ad un solo genitore quando l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza, “in materia di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata. Pertanto, la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli” (da ultimo, Cass. 16205/2023).
21. Nell'interesse del minore va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole, configurandosi come un diritto del minore prima ancora che dei genitori
(cfr. Cass. 21425/2022; Cass. 9764/2019).
22. Perché, dunque, possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque una situazione tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore) (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
23. Nel caso di specie, invero, dagli atti di causa emerge che una gestione condivisa della responsabilità genitoriale non è un'ipotesi allo stato percorribile e appare comunque contraria all'interesse della minore . Così come già rilevato Per_1
dal primo giudice, infatti, la minore ha espressamente dichiarato di non voler intrattenere rapporti con il padre in quanto lo stesso per anni si è disinteressato delle
Pag. 6 di 9 loro condizioni. Sebbene tale affermazione non risulti di per sé idonea a recidere qualsiasi tipo di rapporto con il genitore non affidatario, tuttavia è chiaro indice del fatto che nel perseguimento del miglior interesse morale e materiale della stessa deve essere confermato l'affidamento esclusivo alla madre, anche considerata l'età di prossima alla maggiore età. Per_1
24. Il motivo, pertanto, non merita accoglimento.
25. Con il secondo motivo di appello il reclamante chiede la riduzione dell'ammontare del contributo al mantenimento dei figli ad € 250,00 per entrambi, anche alla luce del fatto che svolge già un lavoro part-time. Per_2
26. Il Tribunale di Agrigento, rilevata la capacità lavorativa del , tenuto Parte_1
conto del documentato peggioramento della situazione di salute del ricorrente, del potenziale impatto delle cure sulla sua capacità lavorativa, e della globale situazione reddituale delle parti, rideterminava l'importo dell'assegno dovuto dal ricorrente alla resistente per il mantenimento di entrambi figli in complessivi € 450,00 mensili, fermo restando il dovere di contribuire al 50% delle spese straordinarie.
27. A fronte di ciò la difesa del reclamante rileva che egli non ha allo stato una potenziale capacità lavorativa - atteso che il ruolo di direttore commerciale dell'azienda amministrata dalla resistente, posta a fondamento della valutazione sulla sua capacità lavorativa, risale al lontano 2013 - alla luce del peggioramento delle sue condizioni di salute e che, pertanto, non può essere gravato di una somma maggiore di complessivi € 250,00 per entrambi i figli oltre al 50% delle spese straordinarie.
28. Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso.
29. Con riferimento al mantenimento della prole, come ampiamente noto, l'art. 316 bis c.c., stabilisce che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
30. Ed ancora, per giurisprudenza ormai consolidata, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica oppure che
Pag. 7 di 9 è stato da loro posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per sua colpa. Ne consegue che il genitore, il quale contesta la sussistenza del proprio obbligo di mantenimento nei confronti di figli maggiorenni, è tenuto a fornire la relativa prova (cf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19589 del 26/09/2011).
31. Nel caso di specie risulta che il è allo stato inoccupato, e dalla Parte_1
documentazione in atti emerge che lo stesso è affetto da alcune patologie che lo rendono inabile al lavoro al 100% (cfr. verbale INPS con accertamento avvenuto in data 2.05.2024).
32. Tali elementi inducono a ritenere congruo che, in relazione alle sostanze di cui dispone il e alla sua attuale capacità di lavoro, il contributo al Parte_1
mantenimento nei confronti dei figli vada rideterminato in € 300,00 (€ 150,00 ciascuno) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso in appello, oltre al 50% delle spese straordinarie.
33. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti
- in parziale accoglimento dell'appello avverso il decreto n. 6172/2024 emesso dal Tribunale di Agrigento in data 10.05.2024, proposto da Parte_1
nei confronti di , pone a carico di Controparte_1 Parte_1
l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento dei figli la somma di €
300,00 mensile (€ 150 ciascuno) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso in appello, oltre al 50% delle spese straordinarie.;
- conferma nel resto il decreto impugnato;
- compensa le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 14.03.2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Pag. 8 di 9 Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010
n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della
Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 345/2024 V.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARÙ MASSIMILIANO SANTO, pec: Email_1
Reclamante
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CARLINO ANNAMARIA, pec: Email_2
Reclamata
CON L'INTERVENTO DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Interveniente necessario
CONCLUSIONI
Per il reclamante
CORTE D'APPELLO DI PALERMO Parte_2
- Respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnato decreto e per l'effetto accogliere la
Pag. 1 di 9 domanda di affido condiviso della figlia minore , essendo nel frattempo Per_1 Per_2 divenuto maggiorenne;
- Ridurre l'ammontare dell'assegno di mantenimento alla somma mensile di euro 250,00 per entrambi i figli, anche alla luce del fatto che svolge già un lavoro part time per cui Per_2 necessita di un contributo al mantenimento minore, il sig. è totalmente inabile al Parte_1 lavoro e la sig.ra svolge un'attività lavorativa in nero redditizia atteso il giro di CP_1 clientela accertato dall'investigazione privata e confermato sia dalla stessa, sia dal figlio in sede di ascolto, oltre a percepire il reddito di cittadinanza prima, oggi di Per_2 inclusione;
- Con condanna alle spese e compensi per entrambi i giudizi da distrarre in favore dello scrivente procuratore avendo il medesimo anticipato le prime e non riscosso i secondi ex art.
93 c.p.c.
Per la reclamata
Tutto ciò premesso e ritenuto, come sopra rappresentata e difesa chiede che Controparte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello,
Voglia
Preliminarmente dichiarare inammissibile, per tardività, l'impugnazione proposta da
Parte_1
In subordine nel merito, rigettare il Reclamo perché infondato in fatto e in diritto, rigettare le prove chieste dal ricorrente perché inammissibili, superflue e inconducenti.
- Condannare il ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente procedimento, oltre al rimborso forfettario in misura del 15 % dei compensi, oltre IVA e CPA.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato il 25.03.2013 , dopo aver premesso di Controparte_1
aver intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale erano Parte_1 nati i figli in data 13.09.2006, e , in data 31. 07. 2009, chiedeva al Per_2 Per_1
Tribunale di Agrigento l'affido esclusivo dei minori e la previsione di un assegno di mantenimento per gli stessi da porre a carico del in misura non inferiore ad Parte_1
€ 700,00 al mese oltre il 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso depositato in data 22.04.2013 chiedeva di Parte_1
disporre l'affido condiviso ai genitori dei due figli e di statuire sulle modalità
Pag. 2 di 9 dell'esercizio del diritto di frequentazione oltre alla previsione di un assegno di mantenimento da porre a suo carico pari ad € 600,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie.
3. Il Tribunale di Agrigento, vista la documentazione in atti, rilevata la forte conflittualità tra le parti, alla luce della misura cautelare applicata al , del Parte_1
divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla disponeva CP_1
l'affidamento esclusivo dei figli alla madre con diritto per il padre di frequentarli in modalità protetta, non per pericolosità dello stesso ma per garantire lo sviluppo di un sereno rapporto padre-figli, ponendo a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento di € 700,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Con ricorso depositato il 26.05.2022, chiedeva la modifica Parte_1 delle condizioni a suo tempo stabilite e, segnatamente, che venisse disposto l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso la madre e, rappresentando la sua grave condizione economica, la riduzione del contribuito al mantenimento ad € 400,00.
5. Si costituiva , la quale rappresentava che il si era Controparte_1 Parte_1 sempre disinteressato dei figli non presentandosi quasi mai agli incontri presso i servizi sociali e che aveva omesso di versare il contributo al mantenimento
(affermava, nello specifico, che negli ultimi tempi aveva versato circa € 200,00 al mese); rappresentava, inoltre, che lo stesso, dopo un periodo in cui non aveva avuto contatti con i figli, solo nel corso della pandemia da Covid-19 aveva manifestato la volontà di ricominciare a frequentarli.
6. Il Tribunale di Agrigento, con decreto n. 6172/2024 del 10.05.2024, sentite le parti e i minori, considerata l'età degli stessi (17 anni e 14 anni ), Per_2 Per_1
riteneva infondata la domanda di affidamento condiviso e ridefiniva il regime di visite tra il e i figli disponendo: in relazione al figlio che gli Parte_1 Per_2
incontri potessero avvenire liberamente, previo accordo tra i due;
per la figlia Per_1 che il padre la potesse incontrare due volte a settimana per due ore ad incontro nelle giornate e nei luoghi stabiliti di comune accordo tra i genitori, oppure, in assenza di accordo, il martedì e il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00, salva la diversa volontà
Pag. 3 di 9 della minore. In ordine alla richiesta di riduzione del mantenimento, tenuto conto del peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente – con conseguente impatto delle cure sulla sua capacità lavorativa - e della globale situazione reddituale delle parti, rideterminava l'importo dell'assegno in € 450,00 complessivi per entrambi i figli, oltre il 50% delle spese straordinarie.
7. Avverso il suddetto decreto, , in data 27.08.2024, ha Parte_1 proposto reclamo reiterando la domanda di affido condiviso della figlia minore
, essendo nel frattempo divenuto maggiorenne, chiedendo la Per_1 Per_2 riduzione dell'assegno di mantenimento ad € 250,00 per entrambi i figli e ribadendo le richieste istruttorie già formulate in primo grado.
8. Si è costituita , che ha chiesto preliminarmente che venga Controparte_1 dichiarata inammissibile l'impugnazione perché tardiva e in subordine, nel merito, il rigetto del reclamo perché infondato in fatto e in diritto, oltre al rigetto delle prove chieste dal ricorrente perché inammissibili, superflue e inconducenti.
9. Il PG, cui sono stati trasmessi gli atti, non ha inteso esprimere un parere.
10. Sostituita l'udienza del 24.01.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione.
11. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del reclamo per tardività proposta dalla CP_1
12. Contrariamente a quanto dedotto da parte reclamata, la presente controversia non rientra nell'ambito di applicazione dei procedimenti camerali ex art. 739 c.p.c., bensì nell'ambito di applicazione degli artt. 473bis e ss. c.p.c., poiché la disposizione da ultimo citata dispone l'applicazione delle norme di cui al Titolo IVbis del libro II si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni.
13. Ed invero tutti i procedimenti riguardanti i minori (ad eccezione di quelli espressamente esclusi dalla predetta norma) sono soggetti al procedimento unificato in materia di famiglia, ivi comprese le richieste di modifica, come nel caso di specie.
14. Tanto chiarito, va rilevato che l'appello avverso il provvedimento emesso dal
Pag. 4 di 9 Tribunale è disciplinato dall'art. 473bis.30 c.p.c. e ss. che non indica un termine per la proposizione dell'appello, e pertanto deve ritenersi che valga il termine ordinario per la proposizione dell'appello previsto dall'art. 327 c.p.c.
15. Nel caso di specie il decreto del Tribunale di Agrigento è stato pubblicato in data 10.05.2024 e ha presentato appello in data 27.08.2024, e Parte_1
dunque tempestivamente.
16. Nel merito, con il primo motivo chiede che venga disposto Parte_1
l'affidamento condiviso della figlia minore . Per_1
17. Il Tribunale di Agrigento, sentiti e , allora entrambi Per_2 Per_1
minorenni,
18. rilevava che il loro rapporto con il padre negli ultimi dieci anni era stato pressoché inesistente e che né il fatto che il padre li aveva ricontattati dopo il lockdown, né il nuovo regime di incontri disposto dal Tribunale nel 2023, fosse servito per recuperare il rapporto. Inoltre, i minori in sede di audizione avevano ribadito di non essere interessati a frequentarlo, in quanto lo stesso aveva mostrato disinteresse nei loro confronti e aveva assunto un atteggiamento negativo verso la madre. Per tali ragioni, il Tribunale riteneva infondata la domanda di affidamento condiviso ridefinendo, comunque, il regime di visite tra il e i figli. Parte_1
19. A fronte di ciò la difesa del reclamante osserva che l'asserito atteggiamento disinteressato del nei confronti dei figli e la dimostrata volontà dei minori Parte_1
di non voler riallacciare i rapporti con il padre non è stato oggetto di approfondimento probatorio. Il Tribunale di Agrigento avrebbe, infatti, dovuto ricercare il fascicolo cartaceo dal quale si evincono gli incontri intervenuti negli anni tra il e i figli presso i servizi sociali del Comune di Licata, e soprattutto i Parte_1
motivi che ne hanno determinato l'interruzione, riconducibili in parte all'ostruzionismo posto in essere dalla madre che adduceva pretesti per far saltare gli incontri. Inoltre, il Tribunale di Agrigento non ha neppure tenuto in considerazione i messaggi WhatsApp scambiati tra il reclamante e i figli, dai quali emerge un costante e reiterato tentativo del primo di ristabilire un rapporto con gli stessi, nonostante il netto rifiuto da parte dei figli per l'evidente condizionamento operato dalla madre.
Pag. 5 di 9 20. Sul punto è opportuno ricordare che, secondo gli artt. 337-bis e ss. c.c., il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, essendo così previsto che l'affidamento condiviso sia la regola e potendo eccezionalmente disporsi l'affidamento ad un solo genitore quando l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza, “in materia di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata. Pertanto, la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli” (da ultimo, Cass. 16205/2023).
21. Nell'interesse del minore va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole, configurandosi come un diritto del minore prima ancora che dei genitori
(cfr. Cass. 21425/2022; Cass. 9764/2019).
22. Perché, dunque, possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque una situazione tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore) (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
23. Nel caso di specie, invero, dagli atti di causa emerge che una gestione condivisa della responsabilità genitoriale non è un'ipotesi allo stato percorribile e appare comunque contraria all'interesse della minore . Così come già rilevato Per_1
dal primo giudice, infatti, la minore ha espressamente dichiarato di non voler intrattenere rapporti con il padre in quanto lo stesso per anni si è disinteressato delle
Pag. 6 di 9 loro condizioni. Sebbene tale affermazione non risulti di per sé idonea a recidere qualsiasi tipo di rapporto con il genitore non affidatario, tuttavia è chiaro indice del fatto che nel perseguimento del miglior interesse morale e materiale della stessa deve essere confermato l'affidamento esclusivo alla madre, anche considerata l'età di prossima alla maggiore età. Per_1
24. Il motivo, pertanto, non merita accoglimento.
25. Con il secondo motivo di appello il reclamante chiede la riduzione dell'ammontare del contributo al mantenimento dei figli ad € 250,00 per entrambi, anche alla luce del fatto che svolge già un lavoro part-time. Per_2
26. Il Tribunale di Agrigento, rilevata la capacità lavorativa del , tenuto Parte_1
conto del documentato peggioramento della situazione di salute del ricorrente, del potenziale impatto delle cure sulla sua capacità lavorativa, e della globale situazione reddituale delle parti, rideterminava l'importo dell'assegno dovuto dal ricorrente alla resistente per il mantenimento di entrambi figli in complessivi € 450,00 mensili, fermo restando il dovere di contribuire al 50% delle spese straordinarie.
27. A fronte di ciò la difesa del reclamante rileva che egli non ha allo stato una potenziale capacità lavorativa - atteso che il ruolo di direttore commerciale dell'azienda amministrata dalla resistente, posta a fondamento della valutazione sulla sua capacità lavorativa, risale al lontano 2013 - alla luce del peggioramento delle sue condizioni di salute e che, pertanto, non può essere gravato di una somma maggiore di complessivi € 250,00 per entrambi i figli oltre al 50% delle spese straordinarie.
28. Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso.
29. Con riferimento al mantenimento della prole, come ampiamente noto, l'art. 316 bis c.c., stabilisce che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
30. Ed ancora, per giurisprudenza ormai consolidata, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica oppure che
Pag. 7 di 9 è stato da loro posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per sua colpa. Ne consegue che il genitore, il quale contesta la sussistenza del proprio obbligo di mantenimento nei confronti di figli maggiorenni, è tenuto a fornire la relativa prova (cf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19589 del 26/09/2011).
31. Nel caso di specie risulta che il è allo stato inoccupato, e dalla Parte_1
documentazione in atti emerge che lo stesso è affetto da alcune patologie che lo rendono inabile al lavoro al 100% (cfr. verbale INPS con accertamento avvenuto in data 2.05.2024).
32. Tali elementi inducono a ritenere congruo che, in relazione alle sostanze di cui dispone il e alla sua attuale capacità di lavoro, il contributo al Parte_1
mantenimento nei confronti dei figli vada rideterminato in € 300,00 (€ 150,00 ciascuno) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso in appello, oltre al 50% delle spese straordinarie.
33. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti
- in parziale accoglimento dell'appello avverso il decreto n. 6172/2024 emesso dal Tribunale di Agrigento in data 10.05.2024, proposto da Parte_1
nei confronti di , pone a carico di Controparte_1 Parte_1
l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento dei figli la somma di €
300,00 mensile (€ 150 ciascuno) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso in appello, oltre al 50% delle spese straordinarie.;
- conferma nel resto il decreto impugnato;
- compensa le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 14.03.2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Pag. 8 di 9 Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010
n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della
Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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