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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 04/12/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 401/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Marina Vitulli Presidente rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
Dott. Alessandra Burra Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado d'appello iscritta al n. 401/2025 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 02/12/2024
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Brigato del Parte_1 C.F._1
Foro di Padova, giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione in appello
-APPELLANTE-
CONTRO
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Peressoni del foro di Udine, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentane pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ferdinando Carabba Tettamenti, Stefano Sergenti del foro di Roma e
RI LO del foro di Udine, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta
-APPELLATI-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 531/2024 del Tribunale di Udine pubblicata il 30/04/2024 e non notificata, emessa nella causa civile R.G. n. 3843/2021.
Causa iscritta a ruolo il 09/12/2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 22/10/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, ogni contrariis reiectis:
- In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 531 del 30.04.2024, Rep. 675/2024, pubblicata il 30.04.2024, e mai notificata, dal Giudice, Dr
Fabio Luongo, del Tribunale di Udine pronunciata nella causa avente numero di Ruolo Generale n. 3843/21, accogliendo tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“… accertare e dichiarare il diritto del sig. a vedersi rifusi tutti i danni, subiti e subendo, Parte_1 come descritti nelle premesse, e per l'effetto condannare in solido tra loro, Controparte_3
e al risarcimento del danno patrimoniale subito dal Sig. oltre
[...] Controparte_2 Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria o al pagamento di quell'altra maggiore somma che risulterà di Giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
In via istruttoria: Si chiede sin d'ora l'ammissione di una CTU tecnica al fine di procedere ad una analisi del gasolio somministrato all'autovettura di proprietà del nonché di individuare la misura del Pt_1 deprezzamento del mezzo a fronte dei danni cagionati. Si reiterano le richieste di ammissione die mezzi istruttori formulati con la memoria istruttoria del 27.09.2022, formulati e non ammessi, e disattesa l'ordinanza del 14.09.2023 Voglia ammettere l'escussione del teste, Sig. e/o il suo accompagnamento coattivo, Tes_1 poiché intimato e non comparso».
Per l'appellata Controparte_1
«La fa istanza all'Ill.ma Corte di Appello di Trieste acchè: CP_1 in via principale: rigetti in toto l'appello e confermi pertanto la sentenza emessa dal Tribunale di Udine;
in via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui la causa venisse rimessa in istruttoria si chiede ammettersi le prove non ammesse in primo grado.
Spese di lite del presente grado in ogni caso rifuse con condanna dell'attore altresì al pagamento di una somma ex art. 96 cpc da determinarsi di giustizia stante l'evidente temerarietà dell'appello proposto alla luce dei motivi, tutti, posti a suo fondamento».
Per l'appellata Controparte_2
«Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, per tutti i motivi esposti in narrativa:
- rigettare l'appello del Sig. in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in Parte_1 diritto;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
agiva in giudizio avanti al Tribunale di Udine nei confronti della società Parte_1 [...]
in qualità di gestore della stazione di servizio sita in Latisana in via Lignano Nord, e Controparte_1 nei confronti della in qualità di produttore di carburanti, chiedendo che fossero Controparte_2 condannate in solido al risarcimento del danno occorso alla propria autovettura Volkswagen IG a causa dell'asserita impurità del gasolio con il quale egli aveva fatto rifornimento la mattina del 05/07/2019.
L'attore deduceva che, in seguito al rifornimento effettuato presso la stazione di servizio gestita dalla CP_1
, il proprio veicolo aveva percorso una ventina di chilometri per poi manifestare segnali di
[...] malfunzionamento e definitivamente arrestarsi. L'autovettura veniva quindi trasportata presso l'autofficina
SA ove veniva rilevata l'anomalia del carburante presente nel serbatoio, sia per Controparte_4 aspetto che per odore. Il tecnico dell'officina rilevava altresì il danneggiamento del circuito di iniezione e di bloccaggio dell'autovettura ed effettuava la riparazione dell'impianto al costo di euro 7.372,00.
In seguito, il sig. i rivolgeva all'autofficina resso Pt_1 Controparte_5 la quale veniva effettuato un esame specifico degli iniettori dell'autovettura e veniva accertato il loro malfunzionamento, oltre che la presenza di acqua nel carburante in misura due volte e mezzo superiore al consentito. L'appellante denunciava il sinistro e chiedeva il risarcimento del danno alle società appellate in data 18.10.2019.
Si costituiva nel giudizio di primo grado la eccependo, in primo luogo, che la manutenzione CP_1 dell'impianto di rifornimento di carburante non fosse di propria competenza e, in secondo luogo,
l'insussistenza del nesso causale tra l'asserito difetto del carburante e il danno occorso all'autovettura di parte attrice. In questo senso, deduceva che il sig. a mattina del 05/07/2019 aveva rifornito due diversi veicoli Pt_1 presso la medesima stazione di servizio, che il guasto era occorso solamente a uno di essi e che nessun altro utente quel giorno aveva segnalato malfunzionamenti causati dal carburante. C Si costituiva nel giudizio di primo grado altresì la , la quale eccepiva l'improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dalla procedura di negoziazione assistita, l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza e prescrizione ai sensi dell'art. 1495 c.c. e l'inammissibilità della domanda per C intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 132 d.lgs. n. 206/2005. La difesa di evidenziava che, se il guasto fosse effettivamente dipeso dal carburante, il veicolo avrebbe percorso un breve tragitto prima di fermarsi e che, in ogni caso, erano state effettuate sul carburante le procedure standard di controllo al momento dello scarico dello stesso presso la stazione di servizio sita in Latisana.
Il giudice di prime cure procedeva all'istruzione della causa mediante l'assunzione delle prove testimoniali e rigettava le domande proposte dal sig. ritenendole infondate. Pt_1
Preliminarmente il Tribunale di Udine osservava che l'attore, nel chiedere la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno, aveva unicamente fatto riferimento agli artt. 117 e 120 del d.lgs. n.
206/2005, prospettando l'applicazione delle norme del Codice del consumo sulla responsabilità del produttore C sia nei confronti della sia della . Su questo punto, il giudice di prime cure riteneva che tali CP_1 disposizioni normative fossero astrattamente applicabili unicamente nei confronti della e che Controparte_2 invece il fondamento della domanda proposta nei confronti della avrebbe dovuto essere rinvenuto CP_1 aliunde, essendo quest'ultima unicamente una società di gestione del servizio, non qualificabile come produttrice. Pertanto, rigettava la domanda proposta nei confronti della società , non potendosi CP_1 applicare a quest'ultima gli artt. 114 e ss. del d.lgs. n. 206/2005. C Quanto invece alla domanda proposta nei confronti di , il giudice la riteneva infondata per non aver parte attrice correttamente assolto l'onere di provare il nesso di causa intercorrente tra il vizio del carburante e il danno lamentato. Il Tribunale respingeva inoltre la richiesta di consulenza tecnica sul prodotto difettoso, qualificandola come meramente esplorativa.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello , deducendo i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo d'appello, il sig. a impugnato la parte della sentenza nella quale il giudice di Pt_1 primo grado ha rigettato la domanda nei confronti di sul rilievo che a quest'ultima non potrebbero CP_1 applicarsi gli artt. 114 e ss. del d.lgs. n. 206/2005, riguardanti la sola responsabilità del produttore. Il giudice avrebbe dovuto, secondo l'appellante, considerare il contenuto sostanziale della domanda, a prescindere dalla norma citata in atti, essendo evidente che il sig. veva agito nei confronti di , con la quale aveva Pt_1 CP_1 avuto un rapporto di fornitura, per far valere il diritto al risarcimento per prodotto viziato. Pertanto, il giudice di primo grado, alla luce del contenuto sostanziale della domanda, avrebbe dovuto procedere d'ufficio alla corretta qualificazione della stessa, ben potendo qualificarla come azione di garanzia dai vizi ex artt. 128 e ss. del Codice del consumo.
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato l'erronea applicazione da parte del giudice di prime cure delle regole sull'onere della prova in relazione alla dimostrazione della sussistenza del nesso causale. Infatti, applicando correttamente i principi di cui all'art. 2697 c.c., il sig. vrebbe dovuto provare solo l'effettivo Pt_1 acquisto del carburante e i danni subiti dal proprio autoveicolo, mentre alle società convenute sarebbe spettata la prova dello stato e della qualità della merce, così come dell'assenza di vizi del carburante venduto. In ogni caso, l'appellante ha lamentato l'errata interpretazione delle prove testimoniali assunte in primo grado e, nello specifico, delle dichiarazioni dei testi OR e dalle quali sarebbe emersa con chiarezza la presenza Tes_2 di acqua nel carburante, circostanza che avrebbe poi causato il guasto del veicolo.
Con riguardo alle prove, l'appellante ha contestato l'erronea applicazione delle norme di diritto, sostenendo che il giudice avrebbe omesso di verificare la sussistenza o meno della prova liberatoria fornita dalla convenuta sull'assenza di vizi della cosa, nonostante il sig. vesse correttamente assolto il proprio onere probatorio. Pt_1
Da ultimo, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di non disporre la CTU, mediante la quale sarebbe stato possibile accertare l'alterazione della qualità del carburante.
Con l'atto di citazione in appello, parte appellante ha proposto istanza di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado.
Nel presente giudizio di appello si è costituita l'appellata . CP_1
Con riferimento al primo motivo di appello, l'appellata ha sostenuto la correttezza della decisione di primo grado, rilevando che la società non avrebbe dovuto essere convenuta in giudizio, poiché la CP_1 domanda era già stata proposta nei confronti del produttore, ossia la società Controparte_2
Anche rispetto al secondo motivo, ha affermato la correttezza del rigetto della domanda dell'appellante, non avendo il sig. adempiuto l'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità tra il vizio del Pt_1 carburante e il danno all'autoveicolo. In ordine al nesso causale, la società appellata nella comparsa ha richiamato altresì la circostanza per la quale, pur avendo il sig. ffettuato il rifornimento a due diversi Pt_1 veicoli presso la medesima stazione di servizio e nella stessa circostanza temporale, il danno si era verificato solo alla Volkswagen IG. Inoltre, l'appellata ha rilevato che le prove testimoniali richieste dal sig. Pt_1 nulla avrebbero chiarito in relazione alla causa dell'evento dannoso, avendo al contrario fatto emergere ulteriori criticità rispetto alla tesi sostenuta dall'appellante.
La società ha contestato, infine, l'erroneità della ricostruzione effettuata dall'appellante in CP_1 punto di prova liberatoria, sostenendo la correttezza della valutazione effettuata dal giudice di primo grado sulla natura esplorativa della CTU richiesta.
Si è costituita anche la con comparsa di risposta, a sua volta contestando i motivi di Controparte_2 appello proposti dal sig. Pt_1
Con riguardo al primo motivo di appello, l'appellata ha sostenuto l'inapplicabilità nei propri confronti delle norme del Codice del consumo in materia di responsabilità del produttore, non configurandosi essa come produttrice del carburante, ma come semplice intermediaria che lo commercializza e distribuisce ai soggetti Testi convenzionati. Tale circostanza sarebbe confermata anche dal (documento di accompagnamento semplificato) prodotto in primo grado dall'appellata, dal quale emergerebbe che l'effettiva produttrice del carburante oggetto della controversia era la società Petroven s.r.l. C Quanto al secondo motivo di appello, la difesa della ha rilevato la correttezza della sentenza di primo grado in ordine al riparto dell'onere della prova avente ad oggetto il nesso causale tra vizio e danno. Anche la
IP ha evidenziato il fatto che, pur avendo il sig. rifornito due diversi veicoli, solamente uno avrebbe Pt_1 riscontrato dei malfunzionamenti. In questo senso, anche le prove testimoniali richieste dall'appellante si sarebbero dimostrate inidonee a dimostrare l'effettiva sussistenza del nesso di causalità tra il vizio del carburante e il danno occorso all'autoveicolo.
Inoltre, dopo aver affermato la correttezza dell'operato del giudice rispetto alla valutazione del quadro probatorio, la appellata ha specificato che il dovere di controllare il carburante e le attrezzature petrolifere è posto a carico del gestore e che quindi l'ipotetica responsabilità del danno subito dal sig. dovrebbe Pt_1 ricadere unicamente in capo alla . CP_1 C In relazione alla CTU richiesta dall'appellante, anche la ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato di non disporla, in quanto esplorativa e non utile. C Infine, l'appellata ha riproposto in appello le eccezioni sollevate in primo grado, ribadendo l'inammissibilità della domanda proposta dall'appellante per essere decaduto dal diritto alla garanzia dei vizi C per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1495 c.c.. Il sig. infatti, avrebbe informato Pt_1 dell'accaduto solamente il 22/10/2019, decorsi quindi tre mesi dal rifornimento. Inoltre, anche qualificando l'appellante come “consumatore”, comunque risulterebbe spirato il termine di cui all'art. 132, co. 2, d.lgs. n.
206/2005, nella formulazione ratione temporis applicabile. L'appellata ha evidenziato che, a ogni modo, il sig. non avrebbe provato il quantum della richiesta con riferimento al risarcimento del danno per il Pt_1 deprezzamento subito dal mezzo.
***
Il Collegio ritiene che l'appello sia infondato e che pertanto vada respinto per le seguenti ragioni.
1. Preliminarmente, quanto alla prescrizione e alla decadenza, si rileva che la società in appello CP_1 nulla ha eccepito sul punto.
La società invece, ha riproposto le eccezioni di prescrizione e decadenza nel presente grado di Controparte_2 giudizio, invocando i termini di cui all'art. 1495 co. 1 e 3 c.c. ovvero, nell'ipotesi in cui il sig. ovesse Pt_1 essere qualificato come consumatore, il termine previsto dall'art. 132 co. 2 del Codice del consumo. Tuttavia, C il Collegio rileva che la responsabilità da prodotto difettoso, applicabile nel caso di specie alla appellata , è disciplinata dagli artt. 114 e ss. del Codice del consumo e che la prescrizione e la decadenza sono regolate, nello specifico, dagli artt. 125 e 126. L'art. 125, co. 1 del d.lgs. n. 206/2005 prevede che: «Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile» e, con riferimento alla decadenza l'art. 126 prevede che: «Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore
o l'importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno».
Pertanto, avendo il sig. enunciato l'evento a in data 22/10/2019, ossia tre mesi dopo il Pt_1 Controparte_2 danno occorso all'autovettura, e avendo notificato l'atto di citazione il 16/11/2021, entrambi i termini previsti dal Codice del consumo risultano rispettati.
2. Con riferimento al primo motivo di appello, il Collegio reputa condivisibile il rilievo proposto da parte appellante secondo il quale il Tribunale avrebbe dovuto procedere autonomamente alla qualificazione giuridica della domanda proposta nei confronti della società , tenuto conto del contenuto sostanziale della CP_1 stessa e a prescindere dalle norme di legge indicate dall'attore in primo grado. Infatti, pur non essendo ammissibile il mutamento del titolo della domanda nell'ambito del medesimo procedimento, deve invece ritenersi ammissibile la riqualificazione giuridica della domanda ad opera del giudice, purché i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano in rapporto di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo. Il principio è affermato anche dalla Cass. civ., ord., n. 10049/2022, secondo la quale: «In tema di azione per il risarcimento dei danni, nel suo nucleo immodificabile la domanda non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì esclusivamente in base al bene della vita e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta;
ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte».
Tale principio è confermato altresì, con particolare riferimento al giudice di appello, dalla Cass. civ., ord., n.
32932/2024: «Il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione».
Alla luce di ciò, il Collegio ritiene di poter interpretare e qualificare la domanda proposta nei confronti della società , gestrice del distributore di carburante sito in Latisana, in modo diverso da quanto CP_1 prospettato da parte appellante e altresì in modo differente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado. Il sig. infatti, ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale nei confronti Pt_1 della società gestrice del servizio, invocando a fondamento del proprio diritto le norme di cui agli artt. 114 e ss. del d.lgs. n. 206/2005. Tuttavia, il Titolo II della Parte IV del Codice del consumo, come correttamente rilevato dal Tribunale di Udine, risulta applicabile al fornitore che abbia distribuito il prodotto difettoso solamente «quando il produttore non sia individuato» (art. 120 d.lgs. n. 206/2005). Conseguentemente, il giudice di primo grado, nel caso in esame, aveva rigettato la domanda proposta nei confronti della società
in quanto non solo il produttore era stato individuato nella società ma l'attore CP_1 Controparte_2 aveva altresì agito nel medesimo giudizio nei confronti di quest'ultima.
Il Collegio ritiene, al contrario, che la domanda proposta dal sig. nei confronti di non Pt_1 CP_1 possa essere rigettata motivando unicamente in relazione alla erronea indicazione da parte dell'attore delle norme di legge applicabili. Il caso di specie rappresenta un tipico esempio di cd. “vendita a catena” di bene di consumo e, pertanto, all'acquirente spettano, ai sensi dell'art. 131 d.lgs. n. 206/2005, nella formulazione antecedente applicabile al presente giudizio ratione temporis, sia l'azione contrattuale, esperibile nei confronti del venditore diretto per difetto di conformità del prodotto venduto, sia l'azione extracontrattuale nei confronti del produttore del bene difettoso (sulle tutele del consumatore nelle “vendite a catena” si veda, ex multis, Cass. civ., sent., n. 18610/2017). Si evidenzia che anche le norme sulla responsabilità del produttore indicate dall'attore quale fondamento del proprio diritto risarcitorio confermano la possibilità per l'acquirente di far valere la responsabilità nei confronti di soggetti diversi dal produttore stesso. Si veda, in particolare, l'art. 127, co. 1, del d.lgs. n. 206/2005 ai sensi del quale: «Le disposizioni del presente titolo non escludono né limitano
i diritti attribuiti dal danneggiato da altre leggi». La disposizione normativa, in chiusura del Titolo dedicato alla responsabilità per danno da prodotti difettosi, riconosce la cumulabilità della responsabilità del produttore con regimi diversi di responsabilità, sia di carattere contrattuale sia di tipo extracontrattuale. In questo senso anche la recente Cass civ., sent, n. 8224/2025, ha affermato che: «La disciplina sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, di cui agli artt. 114 e ss. del d.lgs. n. 206 del 2005, non esclude, né limita, secondo quanto previsto dall'art. 127 del citato d.lgs. (e già dall'art. 13 della dir. 85/374/CEE, ulteriormente confermato dall'art. 4 della dir. 2024/2853/UE), la possibilità per il danneggiato di usufruire della tutela somministrata da un regime di responsabilità differente da quello stabilito dalle anzidette disposizioni del codice del consumo
…, il quale, una volta individuato sulla scorta dei fatti allegati e provati, deve, però, trovare applicazione in coerenza con la disciplina per esso specificamente dettata dal legislatore, senza potersi operare commistioni tra regimi di responsabilità diversamente regolati».
Pertanto, la domanda proposta dal sig. nei confronti della società , in quanto volta ad Pt_1 CP_1 ottenere il risarcimento del danno patrimoniale causato al proprio autoveicolo dal carburante acquistato presso la stazione di servizio gestita da tale società, deve essere qualificata come azione volta a far valere la responsabilità contrattuale della diretta venditrice del prodotto. La domanda, infatti, contiene tutti i fatti costitutivi necessari al fine di qualificare la stessa come azione finalizzata a far valere il risarcimento del danno da inadempimento.
3. Ciò premesso, venendo ora all'esame del merito delle domande proposte da parte appellante, è necessario procedere separatamente alla disamina della posizione della società , alla luce CP_1 della riqualificazione della domanda effettuata dal Collegio, e della posizione della società CP_2
[...]
3.1. Per quanto attiene alla domanda proposta nei confronti della società , considerata la CP_1 riqualificazione effettuata nel presente grado di giudizio, la Corte ritiene che l'appello proposto dal sig. sia infondato e che pertanto debba essere rigettato per assenza di prova sufficiente in Pt_1 relazione alla sussistenza del nesso di causalità tra vizio e danno subito dall'autoveicolo.
In tema di responsabilità contrattuale, infatti, il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova della connessione tra la condotta inadempiente e il danno subito, essendo il nesso di causalità un elemento costitutivo del diritto al risarcimento del danno. Il danneggiato, a tale scopo, può certamente avvalersi anche della prova presuntiva e, tuttavia, l'onere della prova dell'esistenza del nesso di causalità implica che il danneggiato non possa ottenere il risarcimento nel caso in cui rimanga ignota la causa del danno. Infatti «Il creditore che si assume danneggiato ha
l'onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del debitore asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento, con la conseguenza che se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata» (Cass. civ., ord., n. 4009/2020).
Nel caso in esame, la causa in primo grado è stata istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale del sig. , legale rappresentante della officina OR LI & C., presso Testimone_4 la quale l'autoveicolo del sig. stato trasportato subito dopo il guasto dello stesso e del sig. Pt_1
legale rappresentante della officina Persona_1 Controparte_5 presso la quale, in un momento successivo, è stato effettuato un esame specifico degli iniettori dell'autovettura.
Con riguardo alle dichiarazioni rese dal teste OR, egli dinanzi al giudice di primo grado ha riferito che: «Nel caso specifico, sul mezzo del bbiamo riscontrato delle anomalie già dal Pt_1 colore del gasolio, che è parso subito torbido alla vista. Abbiamo estratto il gasolio e lo abbiamo conservato in tre barattoli, consigliando al cliente di sottoporlo ad analisi». E ancora: «Abbiamo riscontrato a computer le registrazioni della centralina elettronica presente sulla , dalle CP_7 quali era emerso quando il problema si era verificato. La centralina in questione, in ogni caso, non chiariva la causa del problema. Per questo, come ripeto, abbiamo invitato al cliente di far sottoporre il campione di gasolio ad analisi». Dalle dichiarazioni rese emerge che, nell'immediatezza del fatto, non sono state effettuate analisi sul carburante estratto dall'autoveicolo il quale “appariva” torbido alla vista e che invece sono state effettuate delle verifiche sulla centralina elettronica dell'autovettura, la quale però non chiariva la causa del problema.
Con riferimento invece al secondo professionista sig. che, trascorsi circa due mesi dal fatto - Tes_2 per la precisione il 10/09/2019- si è occupato di effettuare i controlli sugli iniettori dell'autovettura guasta, egli in udienza ha riferito: «Ho verificato che gli iniettori non avessero dei danni interni ai componenti e … ho consiglio il cliente di verificare da dove nascesse il problema;
di andare a verificare, cioè, tutti i componenti del sistema di alimentazione del motore dell'auto, per cercare di capire quale fosse la effettiva fonte del danno». E ancora: «In effetti, potrebbe anche essere che il tutto sia dipeso dalla pompa del distributore, o da qualcosa di inidoneo già presente nel serbatoio dell'auto prima del rifornimento;
potrebbe essere stata la pompa elettrica che deve aspirare il carburante dal serbatoio e mandarlo in circolo nel sistema di alimentazione, oppure un problema relativo al funzionamento del filtro, o all'usura della pompa meccanica che porta ad alta pressione il gasolio nel sistema Rail. Stava ad un perito chimico, nello specifico, verificare il tipo di gasolio».
Dall'esito della prova testimoniale non si può ritenere provato il nesso causale, neppure in via presuntiva, mancando indizi gravi, precisi e concordanti dai quali desumere l'effettiva causazione del guasto subito dall'autoveicolo del sig. Il primo teste, infatti, ha riferito che dalla centralina Pt_1 elettrica da lui analizzata non risultava possibile individuare la causa del problema ed è significativo che lo stesso teste abbia espresso dubbi circa l'effettiva causa del guasto dell'autovettura. Egli, Tes_2
a domanda del giudice, in udienza ha affermato che: «Tecnicamente è corretto affermare che, anche in caso di elementi estranei presenti nel gasolio oggetto di rifornimento, questi non fossero necessariamente la causa del problema riscontrato agli iniettori di cui trattasi, potendo tale problema derivare anche dal malfunzionamento di altre parti meccaniche o da residui già presenti in seguito a precedenti rifornimenti».
Pur dovendosi riconoscere che, nell'ambito del processo civile, il nesso causale può essere dimostrato secondo il criterio del "più probabile che non", nel caso di specie tale connessione tra l'asserita impurità del carburante e il danno all'autoveicolo non risulta sussistente nemmeno in termini di probabilità prevalente.
Inoltre, la stessa prova del vizio del carburante si rivela carente, poggiando esclusivamente sulle dichiarazioni del teste OR, il quale ha effettuato un mero esame visivo rilevando che "alla vista" il carburante appariva torbido.
Si deve precisare che parte appellante ha fatto effettuare analisi di gasolio dal per. ind. chimico
, producendo l'esito di tale analisi in primo grado (si veda doc. 4 di parte attrice in Persona_2 primo grado). Lo stesso perito era stato citato a comparire come testimone dinanzi al Tes_1
Tribunale di Udine e, non essendosi presentato alle udienze, il giudice di primo grado aveva ritenuto non dirimente tale prova testimoniale, anche alla luce della documentazione già acquisita.
Si ritiene non dirimente l'assunzione di tale teste e non sufficiente a provare il vizio del carburante il documento prodotto sub 4 dal sig. contenente il risultato delle analisi effettuate, considerato Pt_1
C che, come rilevato anche dalla società appellata nella comparsa di costituzione in appello,
l'acquisizione del campione di carburante è avvenuta in violazione del principio del contraddittorio
(e così anche le successive analisi). Non è infatti accertato che il gasolio analizzato corrisponda a quello estratto dal serbatoio dell'autoveicolo guasto, né sono note le condizioni di conservazione o eventuali alterazioni del campione.
Il teste OR ha infatti dichiarato: “abbiamo invitato al cliente di far sottoporre il campione di gasolio ad analisi. In tal senso, il sig. ritornato da noi, ha ripreso i barattoli che noi Pt_1 conservavamo e li ha fatti analizzare. Oltre alle tre provette nei barattoli, gli abbiamo anche restituito un fusto di circa 70 litri, che conteneva l'intero gasolio estratto dalla sua VW.”
A tal fine, sarebbe stato opportuno che la parte appellante provvedesse tempestivamente a far eseguire un ATP del carburante nell'immediatezza del fatto.
3.2. Il Collegio ritiene che le medesime argomentazioni sul merito possano essere impiegate anche per motivare il rigetto del secondo motivo di appello, relativo al capo della sentenza sulla responsabilità della società Rispetto a quest'ultima, il diritto fatto valere in Controparte_2 giudizio dal sig. i fonda sulle disposizioni normative del d.lgs. n. 206/2005 che disciplinano Pt_1 la responsabilità del produttore per i danni cagionati dal prodotto difettoso (artt. 114 e ss.). Ciò premesso, va confermata la decisione del Tribunale di Udine di respingere la domanda risarcitoria per difetto di prova del nesso causale, prova espressamente richiesta dall'art. 120, co. 1, del Codice del consumo, secondo cui: «Il danneggiato deve provare il difetto, il danno e la connessione causale tra difetto e danno».
Pur essendo ammissibile, anche in materia di responsabilità del produttore, il ricorso alla prova per presunzioni, gli elementi acquisiti devono almeno fornire indizi gravi, precisi e concordanti idonei a fondare una valutazione probabilistica circa la sussistenza del nesso causale. In questo senso, la Corte di Cassazione sostiene che: «In tema di responsabilità del produttore da prodotto difettoso, la prova del "difetto" e del nesso causale rispetto al danno può essere fornita dal danneggiato mediante presunzioni, le quali devono essere fondate su indizi gravi, precisi e concordanti e non su automatismi in forza dei quali il dato probatorio si ricava sic et simpliciter da un fatto secondario noto» (Cass. civ., sent., n. 8224/2025).
Nel caso di specie le risultanze istruttorie– segnatamente le dichiarazioni testimoniali – non consentono di accertare, neppure in termini probabilistici, l'esistenza di un nesso causale tra il difetto del prodotto e il danno riportato dall'autoveicolo del sig. Pt_1
4. Per i motivi esposti, l'appello deve essere respinto, e l'appellante va condannato al pagamento delle spese del grado in favore delle società appellate, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi delle cause ricomprese tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in linea con quanto in precedenza deciso dal giudice di primo grado.
Sussistono in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di e così provvede: Controparte_1 Controparte_2
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della Parte_1 appellata e della appellata che liquida in complessivi Controparte_1 Controparte_2
€ 2.906,00 per ciascuna, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12. Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 22/10/2025
Il Presidente est. dott.ssa Marina Vitulli
Si attesta che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Sara Brusaferro
Il Presidente est. dott.ssa Marina Vitulli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Marina Vitulli Presidente rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
Dott. Alessandra Burra Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado d'appello iscritta al n. 401/2025 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 02/12/2024
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Brigato del Parte_1 C.F._1
Foro di Padova, giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione in appello
-APPELLANTE-
CONTRO
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Peressoni del foro di Udine, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentane pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ferdinando Carabba Tettamenti, Stefano Sergenti del foro di Roma e
RI LO del foro di Udine, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta
-APPELLATI-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 531/2024 del Tribunale di Udine pubblicata il 30/04/2024 e non notificata, emessa nella causa civile R.G. n. 3843/2021.
Causa iscritta a ruolo il 09/12/2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 22/10/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, ogni contrariis reiectis:
- In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 531 del 30.04.2024, Rep. 675/2024, pubblicata il 30.04.2024, e mai notificata, dal Giudice, Dr
Fabio Luongo, del Tribunale di Udine pronunciata nella causa avente numero di Ruolo Generale n. 3843/21, accogliendo tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“… accertare e dichiarare il diritto del sig. a vedersi rifusi tutti i danni, subiti e subendo, Parte_1 come descritti nelle premesse, e per l'effetto condannare in solido tra loro, Controparte_3
e al risarcimento del danno patrimoniale subito dal Sig. oltre
[...] Controparte_2 Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria o al pagamento di quell'altra maggiore somma che risulterà di Giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
In via istruttoria: Si chiede sin d'ora l'ammissione di una CTU tecnica al fine di procedere ad una analisi del gasolio somministrato all'autovettura di proprietà del nonché di individuare la misura del Pt_1 deprezzamento del mezzo a fronte dei danni cagionati. Si reiterano le richieste di ammissione die mezzi istruttori formulati con la memoria istruttoria del 27.09.2022, formulati e non ammessi, e disattesa l'ordinanza del 14.09.2023 Voglia ammettere l'escussione del teste, Sig. e/o il suo accompagnamento coattivo, Tes_1 poiché intimato e non comparso».
Per l'appellata Controparte_1
«La fa istanza all'Ill.ma Corte di Appello di Trieste acchè: CP_1 in via principale: rigetti in toto l'appello e confermi pertanto la sentenza emessa dal Tribunale di Udine;
in via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui la causa venisse rimessa in istruttoria si chiede ammettersi le prove non ammesse in primo grado.
Spese di lite del presente grado in ogni caso rifuse con condanna dell'attore altresì al pagamento di una somma ex art. 96 cpc da determinarsi di giustizia stante l'evidente temerarietà dell'appello proposto alla luce dei motivi, tutti, posti a suo fondamento».
Per l'appellata Controparte_2
«Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, per tutti i motivi esposti in narrativa:
- rigettare l'appello del Sig. in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in Parte_1 diritto;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
agiva in giudizio avanti al Tribunale di Udine nei confronti della società Parte_1 [...]
in qualità di gestore della stazione di servizio sita in Latisana in via Lignano Nord, e Controparte_1 nei confronti della in qualità di produttore di carburanti, chiedendo che fossero Controparte_2 condannate in solido al risarcimento del danno occorso alla propria autovettura Volkswagen IG a causa dell'asserita impurità del gasolio con il quale egli aveva fatto rifornimento la mattina del 05/07/2019.
L'attore deduceva che, in seguito al rifornimento effettuato presso la stazione di servizio gestita dalla CP_1
, il proprio veicolo aveva percorso una ventina di chilometri per poi manifestare segnali di
[...] malfunzionamento e definitivamente arrestarsi. L'autovettura veniva quindi trasportata presso l'autofficina
SA ove veniva rilevata l'anomalia del carburante presente nel serbatoio, sia per Controparte_4 aspetto che per odore. Il tecnico dell'officina rilevava altresì il danneggiamento del circuito di iniezione e di bloccaggio dell'autovettura ed effettuava la riparazione dell'impianto al costo di euro 7.372,00.
In seguito, il sig. i rivolgeva all'autofficina resso Pt_1 Controparte_5 la quale veniva effettuato un esame specifico degli iniettori dell'autovettura e veniva accertato il loro malfunzionamento, oltre che la presenza di acqua nel carburante in misura due volte e mezzo superiore al consentito. L'appellante denunciava il sinistro e chiedeva il risarcimento del danno alle società appellate in data 18.10.2019.
Si costituiva nel giudizio di primo grado la eccependo, in primo luogo, che la manutenzione CP_1 dell'impianto di rifornimento di carburante non fosse di propria competenza e, in secondo luogo,
l'insussistenza del nesso causale tra l'asserito difetto del carburante e il danno occorso all'autovettura di parte attrice. In questo senso, deduceva che il sig. a mattina del 05/07/2019 aveva rifornito due diversi veicoli Pt_1 presso la medesima stazione di servizio, che il guasto era occorso solamente a uno di essi e che nessun altro utente quel giorno aveva segnalato malfunzionamenti causati dal carburante. C Si costituiva nel giudizio di primo grado altresì la , la quale eccepiva l'improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dalla procedura di negoziazione assistita, l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza e prescrizione ai sensi dell'art. 1495 c.c. e l'inammissibilità della domanda per C intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 132 d.lgs. n. 206/2005. La difesa di evidenziava che, se il guasto fosse effettivamente dipeso dal carburante, il veicolo avrebbe percorso un breve tragitto prima di fermarsi e che, in ogni caso, erano state effettuate sul carburante le procedure standard di controllo al momento dello scarico dello stesso presso la stazione di servizio sita in Latisana.
Il giudice di prime cure procedeva all'istruzione della causa mediante l'assunzione delle prove testimoniali e rigettava le domande proposte dal sig. ritenendole infondate. Pt_1
Preliminarmente il Tribunale di Udine osservava che l'attore, nel chiedere la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno, aveva unicamente fatto riferimento agli artt. 117 e 120 del d.lgs. n.
206/2005, prospettando l'applicazione delle norme del Codice del consumo sulla responsabilità del produttore C sia nei confronti della sia della . Su questo punto, il giudice di prime cure riteneva che tali CP_1 disposizioni normative fossero astrattamente applicabili unicamente nei confronti della e che Controparte_2 invece il fondamento della domanda proposta nei confronti della avrebbe dovuto essere rinvenuto CP_1 aliunde, essendo quest'ultima unicamente una società di gestione del servizio, non qualificabile come produttrice. Pertanto, rigettava la domanda proposta nei confronti della società , non potendosi CP_1 applicare a quest'ultima gli artt. 114 e ss. del d.lgs. n. 206/2005. C Quanto invece alla domanda proposta nei confronti di , il giudice la riteneva infondata per non aver parte attrice correttamente assolto l'onere di provare il nesso di causa intercorrente tra il vizio del carburante e il danno lamentato. Il Tribunale respingeva inoltre la richiesta di consulenza tecnica sul prodotto difettoso, qualificandola come meramente esplorativa.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello , deducendo i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo d'appello, il sig. a impugnato la parte della sentenza nella quale il giudice di Pt_1 primo grado ha rigettato la domanda nei confronti di sul rilievo che a quest'ultima non potrebbero CP_1 applicarsi gli artt. 114 e ss. del d.lgs. n. 206/2005, riguardanti la sola responsabilità del produttore. Il giudice avrebbe dovuto, secondo l'appellante, considerare il contenuto sostanziale della domanda, a prescindere dalla norma citata in atti, essendo evidente che il sig. veva agito nei confronti di , con la quale aveva Pt_1 CP_1 avuto un rapporto di fornitura, per far valere il diritto al risarcimento per prodotto viziato. Pertanto, il giudice di primo grado, alla luce del contenuto sostanziale della domanda, avrebbe dovuto procedere d'ufficio alla corretta qualificazione della stessa, ben potendo qualificarla come azione di garanzia dai vizi ex artt. 128 e ss. del Codice del consumo.
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato l'erronea applicazione da parte del giudice di prime cure delle regole sull'onere della prova in relazione alla dimostrazione della sussistenza del nesso causale. Infatti, applicando correttamente i principi di cui all'art. 2697 c.c., il sig. vrebbe dovuto provare solo l'effettivo Pt_1 acquisto del carburante e i danni subiti dal proprio autoveicolo, mentre alle società convenute sarebbe spettata la prova dello stato e della qualità della merce, così come dell'assenza di vizi del carburante venduto. In ogni caso, l'appellante ha lamentato l'errata interpretazione delle prove testimoniali assunte in primo grado e, nello specifico, delle dichiarazioni dei testi OR e dalle quali sarebbe emersa con chiarezza la presenza Tes_2 di acqua nel carburante, circostanza che avrebbe poi causato il guasto del veicolo.
Con riguardo alle prove, l'appellante ha contestato l'erronea applicazione delle norme di diritto, sostenendo che il giudice avrebbe omesso di verificare la sussistenza o meno della prova liberatoria fornita dalla convenuta sull'assenza di vizi della cosa, nonostante il sig. vesse correttamente assolto il proprio onere probatorio. Pt_1
Da ultimo, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di non disporre la CTU, mediante la quale sarebbe stato possibile accertare l'alterazione della qualità del carburante.
Con l'atto di citazione in appello, parte appellante ha proposto istanza di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado.
Nel presente giudizio di appello si è costituita l'appellata . CP_1
Con riferimento al primo motivo di appello, l'appellata ha sostenuto la correttezza della decisione di primo grado, rilevando che la società non avrebbe dovuto essere convenuta in giudizio, poiché la CP_1 domanda era già stata proposta nei confronti del produttore, ossia la società Controparte_2
Anche rispetto al secondo motivo, ha affermato la correttezza del rigetto della domanda dell'appellante, non avendo il sig. adempiuto l'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità tra il vizio del Pt_1 carburante e il danno all'autoveicolo. In ordine al nesso causale, la società appellata nella comparsa ha richiamato altresì la circostanza per la quale, pur avendo il sig. ffettuato il rifornimento a due diversi Pt_1 veicoli presso la medesima stazione di servizio e nella stessa circostanza temporale, il danno si era verificato solo alla Volkswagen IG. Inoltre, l'appellata ha rilevato che le prove testimoniali richieste dal sig. Pt_1 nulla avrebbero chiarito in relazione alla causa dell'evento dannoso, avendo al contrario fatto emergere ulteriori criticità rispetto alla tesi sostenuta dall'appellante.
La società ha contestato, infine, l'erroneità della ricostruzione effettuata dall'appellante in CP_1 punto di prova liberatoria, sostenendo la correttezza della valutazione effettuata dal giudice di primo grado sulla natura esplorativa della CTU richiesta.
Si è costituita anche la con comparsa di risposta, a sua volta contestando i motivi di Controparte_2 appello proposti dal sig. Pt_1
Con riguardo al primo motivo di appello, l'appellata ha sostenuto l'inapplicabilità nei propri confronti delle norme del Codice del consumo in materia di responsabilità del produttore, non configurandosi essa come produttrice del carburante, ma come semplice intermediaria che lo commercializza e distribuisce ai soggetti Testi convenzionati. Tale circostanza sarebbe confermata anche dal (documento di accompagnamento semplificato) prodotto in primo grado dall'appellata, dal quale emergerebbe che l'effettiva produttrice del carburante oggetto della controversia era la società Petroven s.r.l. C Quanto al secondo motivo di appello, la difesa della ha rilevato la correttezza della sentenza di primo grado in ordine al riparto dell'onere della prova avente ad oggetto il nesso causale tra vizio e danno. Anche la
IP ha evidenziato il fatto che, pur avendo il sig. rifornito due diversi veicoli, solamente uno avrebbe Pt_1 riscontrato dei malfunzionamenti. In questo senso, anche le prove testimoniali richieste dall'appellante si sarebbero dimostrate inidonee a dimostrare l'effettiva sussistenza del nesso di causalità tra il vizio del carburante e il danno occorso all'autoveicolo.
Inoltre, dopo aver affermato la correttezza dell'operato del giudice rispetto alla valutazione del quadro probatorio, la appellata ha specificato che il dovere di controllare il carburante e le attrezzature petrolifere è posto a carico del gestore e che quindi l'ipotetica responsabilità del danno subito dal sig. dovrebbe Pt_1 ricadere unicamente in capo alla . CP_1 C In relazione alla CTU richiesta dall'appellante, anche la ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato di non disporla, in quanto esplorativa e non utile. C Infine, l'appellata ha riproposto in appello le eccezioni sollevate in primo grado, ribadendo l'inammissibilità della domanda proposta dall'appellante per essere decaduto dal diritto alla garanzia dei vizi C per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1495 c.c.. Il sig. infatti, avrebbe informato Pt_1 dell'accaduto solamente il 22/10/2019, decorsi quindi tre mesi dal rifornimento. Inoltre, anche qualificando l'appellante come “consumatore”, comunque risulterebbe spirato il termine di cui all'art. 132, co. 2, d.lgs. n.
206/2005, nella formulazione ratione temporis applicabile. L'appellata ha evidenziato che, a ogni modo, il sig. non avrebbe provato il quantum della richiesta con riferimento al risarcimento del danno per il Pt_1 deprezzamento subito dal mezzo.
***
Il Collegio ritiene che l'appello sia infondato e che pertanto vada respinto per le seguenti ragioni.
1. Preliminarmente, quanto alla prescrizione e alla decadenza, si rileva che la società in appello CP_1 nulla ha eccepito sul punto.
La società invece, ha riproposto le eccezioni di prescrizione e decadenza nel presente grado di Controparte_2 giudizio, invocando i termini di cui all'art. 1495 co. 1 e 3 c.c. ovvero, nell'ipotesi in cui il sig. ovesse Pt_1 essere qualificato come consumatore, il termine previsto dall'art. 132 co. 2 del Codice del consumo. Tuttavia, C il Collegio rileva che la responsabilità da prodotto difettoso, applicabile nel caso di specie alla appellata , è disciplinata dagli artt. 114 e ss. del Codice del consumo e che la prescrizione e la decadenza sono regolate, nello specifico, dagli artt. 125 e 126. L'art. 125, co. 1 del d.lgs. n. 206/2005 prevede che: «Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile» e, con riferimento alla decadenza l'art. 126 prevede che: «Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore
o l'importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno».
Pertanto, avendo il sig. enunciato l'evento a in data 22/10/2019, ossia tre mesi dopo il Pt_1 Controparte_2 danno occorso all'autovettura, e avendo notificato l'atto di citazione il 16/11/2021, entrambi i termini previsti dal Codice del consumo risultano rispettati.
2. Con riferimento al primo motivo di appello, il Collegio reputa condivisibile il rilievo proposto da parte appellante secondo il quale il Tribunale avrebbe dovuto procedere autonomamente alla qualificazione giuridica della domanda proposta nei confronti della società , tenuto conto del contenuto sostanziale della CP_1 stessa e a prescindere dalle norme di legge indicate dall'attore in primo grado. Infatti, pur non essendo ammissibile il mutamento del titolo della domanda nell'ambito del medesimo procedimento, deve invece ritenersi ammissibile la riqualificazione giuridica della domanda ad opera del giudice, purché i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano in rapporto di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo. Il principio è affermato anche dalla Cass. civ., ord., n. 10049/2022, secondo la quale: «In tema di azione per il risarcimento dei danni, nel suo nucleo immodificabile la domanda non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì esclusivamente in base al bene della vita e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta;
ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte».
Tale principio è confermato altresì, con particolare riferimento al giudice di appello, dalla Cass. civ., ord., n.
32932/2024: «Il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione».
Alla luce di ciò, il Collegio ritiene di poter interpretare e qualificare la domanda proposta nei confronti della società , gestrice del distributore di carburante sito in Latisana, in modo diverso da quanto CP_1 prospettato da parte appellante e altresì in modo differente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado. Il sig. infatti, ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale nei confronti Pt_1 della società gestrice del servizio, invocando a fondamento del proprio diritto le norme di cui agli artt. 114 e ss. del d.lgs. n. 206/2005. Tuttavia, il Titolo II della Parte IV del Codice del consumo, come correttamente rilevato dal Tribunale di Udine, risulta applicabile al fornitore che abbia distribuito il prodotto difettoso solamente «quando il produttore non sia individuato» (art. 120 d.lgs. n. 206/2005). Conseguentemente, il giudice di primo grado, nel caso in esame, aveva rigettato la domanda proposta nei confronti della società
in quanto non solo il produttore era stato individuato nella società ma l'attore CP_1 Controparte_2 aveva altresì agito nel medesimo giudizio nei confronti di quest'ultima.
Il Collegio ritiene, al contrario, che la domanda proposta dal sig. nei confronti di non Pt_1 CP_1 possa essere rigettata motivando unicamente in relazione alla erronea indicazione da parte dell'attore delle norme di legge applicabili. Il caso di specie rappresenta un tipico esempio di cd. “vendita a catena” di bene di consumo e, pertanto, all'acquirente spettano, ai sensi dell'art. 131 d.lgs. n. 206/2005, nella formulazione antecedente applicabile al presente giudizio ratione temporis, sia l'azione contrattuale, esperibile nei confronti del venditore diretto per difetto di conformità del prodotto venduto, sia l'azione extracontrattuale nei confronti del produttore del bene difettoso (sulle tutele del consumatore nelle “vendite a catena” si veda, ex multis, Cass. civ., sent., n. 18610/2017). Si evidenzia che anche le norme sulla responsabilità del produttore indicate dall'attore quale fondamento del proprio diritto risarcitorio confermano la possibilità per l'acquirente di far valere la responsabilità nei confronti di soggetti diversi dal produttore stesso. Si veda, in particolare, l'art. 127, co. 1, del d.lgs. n. 206/2005 ai sensi del quale: «Le disposizioni del presente titolo non escludono né limitano
i diritti attribuiti dal danneggiato da altre leggi». La disposizione normativa, in chiusura del Titolo dedicato alla responsabilità per danno da prodotti difettosi, riconosce la cumulabilità della responsabilità del produttore con regimi diversi di responsabilità, sia di carattere contrattuale sia di tipo extracontrattuale. In questo senso anche la recente Cass civ., sent, n. 8224/2025, ha affermato che: «La disciplina sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, di cui agli artt. 114 e ss. del d.lgs. n. 206 del 2005, non esclude, né limita, secondo quanto previsto dall'art. 127 del citato d.lgs. (e già dall'art. 13 della dir. 85/374/CEE, ulteriormente confermato dall'art. 4 della dir. 2024/2853/UE), la possibilità per il danneggiato di usufruire della tutela somministrata da un regime di responsabilità differente da quello stabilito dalle anzidette disposizioni del codice del consumo
…, il quale, una volta individuato sulla scorta dei fatti allegati e provati, deve, però, trovare applicazione in coerenza con la disciplina per esso specificamente dettata dal legislatore, senza potersi operare commistioni tra regimi di responsabilità diversamente regolati».
Pertanto, la domanda proposta dal sig. nei confronti della società , in quanto volta ad Pt_1 CP_1 ottenere il risarcimento del danno patrimoniale causato al proprio autoveicolo dal carburante acquistato presso la stazione di servizio gestita da tale società, deve essere qualificata come azione volta a far valere la responsabilità contrattuale della diretta venditrice del prodotto. La domanda, infatti, contiene tutti i fatti costitutivi necessari al fine di qualificare la stessa come azione finalizzata a far valere il risarcimento del danno da inadempimento.
3. Ciò premesso, venendo ora all'esame del merito delle domande proposte da parte appellante, è necessario procedere separatamente alla disamina della posizione della società , alla luce CP_1 della riqualificazione della domanda effettuata dal Collegio, e della posizione della società CP_2
[...]
3.1. Per quanto attiene alla domanda proposta nei confronti della società , considerata la CP_1 riqualificazione effettuata nel presente grado di giudizio, la Corte ritiene che l'appello proposto dal sig. sia infondato e che pertanto debba essere rigettato per assenza di prova sufficiente in Pt_1 relazione alla sussistenza del nesso di causalità tra vizio e danno subito dall'autoveicolo.
In tema di responsabilità contrattuale, infatti, il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova della connessione tra la condotta inadempiente e il danno subito, essendo il nesso di causalità un elemento costitutivo del diritto al risarcimento del danno. Il danneggiato, a tale scopo, può certamente avvalersi anche della prova presuntiva e, tuttavia, l'onere della prova dell'esistenza del nesso di causalità implica che il danneggiato non possa ottenere il risarcimento nel caso in cui rimanga ignota la causa del danno. Infatti «Il creditore che si assume danneggiato ha
l'onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del debitore asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento, con la conseguenza che se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata» (Cass. civ., ord., n. 4009/2020).
Nel caso in esame, la causa in primo grado è stata istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale del sig. , legale rappresentante della officina OR LI & C., presso Testimone_4 la quale l'autoveicolo del sig. stato trasportato subito dopo il guasto dello stesso e del sig. Pt_1
legale rappresentante della officina Persona_1 Controparte_5 presso la quale, in un momento successivo, è stato effettuato un esame specifico degli iniettori dell'autovettura.
Con riguardo alle dichiarazioni rese dal teste OR, egli dinanzi al giudice di primo grado ha riferito che: «Nel caso specifico, sul mezzo del bbiamo riscontrato delle anomalie già dal Pt_1 colore del gasolio, che è parso subito torbido alla vista. Abbiamo estratto il gasolio e lo abbiamo conservato in tre barattoli, consigliando al cliente di sottoporlo ad analisi». E ancora: «Abbiamo riscontrato a computer le registrazioni della centralina elettronica presente sulla , dalle CP_7 quali era emerso quando il problema si era verificato. La centralina in questione, in ogni caso, non chiariva la causa del problema. Per questo, come ripeto, abbiamo invitato al cliente di far sottoporre il campione di gasolio ad analisi». Dalle dichiarazioni rese emerge che, nell'immediatezza del fatto, non sono state effettuate analisi sul carburante estratto dall'autoveicolo il quale “appariva” torbido alla vista e che invece sono state effettuate delle verifiche sulla centralina elettronica dell'autovettura, la quale però non chiariva la causa del problema.
Con riferimento invece al secondo professionista sig. che, trascorsi circa due mesi dal fatto - Tes_2 per la precisione il 10/09/2019- si è occupato di effettuare i controlli sugli iniettori dell'autovettura guasta, egli in udienza ha riferito: «Ho verificato che gli iniettori non avessero dei danni interni ai componenti e … ho consiglio il cliente di verificare da dove nascesse il problema;
di andare a verificare, cioè, tutti i componenti del sistema di alimentazione del motore dell'auto, per cercare di capire quale fosse la effettiva fonte del danno». E ancora: «In effetti, potrebbe anche essere che il tutto sia dipeso dalla pompa del distributore, o da qualcosa di inidoneo già presente nel serbatoio dell'auto prima del rifornimento;
potrebbe essere stata la pompa elettrica che deve aspirare il carburante dal serbatoio e mandarlo in circolo nel sistema di alimentazione, oppure un problema relativo al funzionamento del filtro, o all'usura della pompa meccanica che porta ad alta pressione il gasolio nel sistema Rail. Stava ad un perito chimico, nello specifico, verificare il tipo di gasolio».
Dall'esito della prova testimoniale non si può ritenere provato il nesso causale, neppure in via presuntiva, mancando indizi gravi, precisi e concordanti dai quali desumere l'effettiva causazione del guasto subito dall'autoveicolo del sig. Il primo teste, infatti, ha riferito che dalla centralina Pt_1 elettrica da lui analizzata non risultava possibile individuare la causa del problema ed è significativo che lo stesso teste abbia espresso dubbi circa l'effettiva causa del guasto dell'autovettura. Egli, Tes_2
a domanda del giudice, in udienza ha affermato che: «Tecnicamente è corretto affermare che, anche in caso di elementi estranei presenti nel gasolio oggetto di rifornimento, questi non fossero necessariamente la causa del problema riscontrato agli iniettori di cui trattasi, potendo tale problema derivare anche dal malfunzionamento di altre parti meccaniche o da residui già presenti in seguito a precedenti rifornimenti».
Pur dovendosi riconoscere che, nell'ambito del processo civile, il nesso causale può essere dimostrato secondo il criterio del "più probabile che non", nel caso di specie tale connessione tra l'asserita impurità del carburante e il danno all'autoveicolo non risulta sussistente nemmeno in termini di probabilità prevalente.
Inoltre, la stessa prova del vizio del carburante si rivela carente, poggiando esclusivamente sulle dichiarazioni del teste OR, il quale ha effettuato un mero esame visivo rilevando che "alla vista" il carburante appariva torbido.
Si deve precisare che parte appellante ha fatto effettuare analisi di gasolio dal per. ind. chimico
, producendo l'esito di tale analisi in primo grado (si veda doc. 4 di parte attrice in Persona_2 primo grado). Lo stesso perito era stato citato a comparire come testimone dinanzi al Tes_1
Tribunale di Udine e, non essendosi presentato alle udienze, il giudice di primo grado aveva ritenuto non dirimente tale prova testimoniale, anche alla luce della documentazione già acquisita.
Si ritiene non dirimente l'assunzione di tale teste e non sufficiente a provare il vizio del carburante il documento prodotto sub 4 dal sig. contenente il risultato delle analisi effettuate, considerato Pt_1
C che, come rilevato anche dalla società appellata nella comparsa di costituzione in appello,
l'acquisizione del campione di carburante è avvenuta in violazione del principio del contraddittorio
(e così anche le successive analisi). Non è infatti accertato che il gasolio analizzato corrisponda a quello estratto dal serbatoio dell'autoveicolo guasto, né sono note le condizioni di conservazione o eventuali alterazioni del campione.
Il teste OR ha infatti dichiarato: “abbiamo invitato al cliente di far sottoporre il campione di gasolio ad analisi. In tal senso, il sig. ritornato da noi, ha ripreso i barattoli che noi Pt_1 conservavamo e li ha fatti analizzare. Oltre alle tre provette nei barattoli, gli abbiamo anche restituito un fusto di circa 70 litri, che conteneva l'intero gasolio estratto dalla sua VW.”
A tal fine, sarebbe stato opportuno che la parte appellante provvedesse tempestivamente a far eseguire un ATP del carburante nell'immediatezza del fatto.
3.2. Il Collegio ritiene che le medesime argomentazioni sul merito possano essere impiegate anche per motivare il rigetto del secondo motivo di appello, relativo al capo della sentenza sulla responsabilità della società Rispetto a quest'ultima, il diritto fatto valere in Controparte_2 giudizio dal sig. i fonda sulle disposizioni normative del d.lgs. n. 206/2005 che disciplinano Pt_1 la responsabilità del produttore per i danni cagionati dal prodotto difettoso (artt. 114 e ss.). Ciò premesso, va confermata la decisione del Tribunale di Udine di respingere la domanda risarcitoria per difetto di prova del nesso causale, prova espressamente richiesta dall'art. 120, co. 1, del Codice del consumo, secondo cui: «Il danneggiato deve provare il difetto, il danno e la connessione causale tra difetto e danno».
Pur essendo ammissibile, anche in materia di responsabilità del produttore, il ricorso alla prova per presunzioni, gli elementi acquisiti devono almeno fornire indizi gravi, precisi e concordanti idonei a fondare una valutazione probabilistica circa la sussistenza del nesso causale. In questo senso, la Corte di Cassazione sostiene che: «In tema di responsabilità del produttore da prodotto difettoso, la prova del "difetto" e del nesso causale rispetto al danno può essere fornita dal danneggiato mediante presunzioni, le quali devono essere fondate su indizi gravi, precisi e concordanti e non su automatismi in forza dei quali il dato probatorio si ricava sic et simpliciter da un fatto secondario noto» (Cass. civ., sent., n. 8224/2025).
Nel caso di specie le risultanze istruttorie– segnatamente le dichiarazioni testimoniali – non consentono di accertare, neppure in termini probabilistici, l'esistenza di un nesso causale tra il difetto del prodotto e il danno riportato dall'autoveicolo del sig. Pt_1
4. Per i motivi esposti, l'appello deve essere respinto, e l'appellante va condannato al pagamento delle spese del grado in favore delle società appellate, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi delle cause ricomprese tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in linea con quanto in precedenza deciso dal giudice di primo grado.
Sussistono in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di e così provvede: Controparte_1 Controparte_2
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della Parte_1 appellata e della appellata che liquida in complessivi Controparte_1 Controparte_2
€ 2.906,00 per ciascuna, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12. Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 22/10/2025
Il Presidente est. dott.ssa Marina Vitulli
Si attesta che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Sara Brusaferro
Il Presidente est. dott.ssa Marina Vitulli