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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/02/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2589/23 R.G.
Tra
, elett.te dom.to in Monteroni di Lecce (LE) presso Parte_1 lo studio dell'avv. Angelo Daniele Vetrugno che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
in persona del Presidente Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, presso la quale domicilia per legge.
Resistente
Oggetto: risarcimento del danno da responsabilità civile di magistrati. Conclusioni: il ricorrente come da ricorso introduttivo;
il resistente come da note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.09.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 04.07.2023 ha proposto Parte_1 domanda nei confronti della Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la responsabilità civile dei magistrati Controparte_2
, ognuno per il grado di colpa che verrà accertato, per
[...] negligenza inescusabile e/o colpa grave ex art. 2 Legge 117/88, così come modificata dalla legge n. 18/2015, avendo pretermesso di applicare ed ubbidire all'art. 51 cpc., così come risulta incontrastabilmente dai fatti sopra narrati. PER L'EFFETTO, condannare il a risarcire il Controparte_3 ricorrente di tutti i danni patrimoniali e non, quantificati, allo stato, prudenzialmente in € 10.550,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da liquidarsi in favore dell'Erario, qualora il Pt_1 fosse ammesso al patrocinio per il presente giudizio, avendo presentato apposita istanza, oppure in favore del ricorrente in caso di non ammissione al detto beneficio”.
Ha dedotto: - di aver proposto due ricorsi per ricusazione della dott.ssa , consigliera relatrice della causa di appello Persona_1 in cui esso ricorrente rivestiva la qualità di appellato e appellante incidentale, la quale, pur avendo conosciuto della controversia in altro procedimento di primo grado, aveva omesso la dovuta astensione;
- che il primo ricorso è stato rigettato dal collegio composto dai dottori Riccardo Mele, Maurizio Petrelli e
[...]
(i primi due anche componenti del Collegio che avrebbe CP_4 dovuto trattare e decidere la predetta impugnazione), il quale ha, tra l'altro, ritenuto che “la presentazione di una denuncia penale nei confronti di un magistrato non è di per sé sufficiente ad integrare
l'ipotesi di ricusazione” e che “le prospettazioni del ricusante attengono a circostanze non inquadrabili, neppure astrattamente, nelle fattispecie tipiche di cui all'art. 51 c.p.c.”; - che il secondo ricorso, da lui proposto per spiegare che la giudice ricusata aveva conosciuto la causa in un precedente grado di giudizio, è stato dichiarato inammissibile, con ulteriore condanna del ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria.
Ha dedotto il diniego di giustizia e la grave violazione di legge, determinata da ignoranza o negligenza inescusabile e/o colpa grave, dei magistrati della Corte di Appello di Lecce dottori Per_1
, Riccardo Mele, Maurizio Petrelli e , la
[...] Controparte_4 prima per non essersi astenuta, pur essendovi obbligata a norma dell'art. 51 n. 4 c.p.c., dalla trattazione del processo di appello, gli altri per aver rigettato i due ricorsi per ricusazione nonostante ricorresse, nella specie, l'ipotesi di astensione obbligatoria prevista dalla norma citata.
Ha allegato di aver subito, per effetto delle descritte condotte, “danni patrimoniali, allo stato determinati dalla comminazione per ben 2 volte della sanzione pecuniaria massima di € 250,00, ma inimmaginabili, poiché allo stato il collegio che deve decidere l'appello incidentale del è formato dal giudice dott.ssa , quale Pt_1 Per_1 consigliera relatrice, unitamente ai due altri giudici Mele e Petrelli che, si anticipa fin d'ora, il ha ricusato proprio per non aver Pt_1 accolto la manifestamente fondata ricusazione…”.
Ha rappresentato di aver patito anche un danno non patrimoniale poiché “dal momento che conosceva che la dott.ssa era Per_1 una dei componenti del Collegio della Corte che deve decidere il suo appello incidentale, anzi è la consigliera , e dopo, a CP_5 seguito delle decisioni che hanno assunto i giudici della ricusazione, ha avuto un aggravamento dello stato di salute fino ad avere una insufficienza cardiaco-respiratoria che ci si riserva di documentare anche ai fini della migliore quantificazione del danno non patrimoniale che qui si quantifica in € 10.000,00 ( diecimilaeuro ) ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia”.
Instaurato il contraddittorio, disposta ed eseguita la comunicazione ai magistrati interessati, si è costituita la , la Controparte_1 quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda risarcitoria. Ha dedotto sul punto che il provvedimento di rigetto del ricorso per ricusazione non ha natura definitiva, in quanto l'eventuale vizio derivante dalla partecipazione del “iudex suspectus” alla decisione si risolve in motivo di impugnazione della sentenza, mentre, nella specie, il processo di appello è tuttora in corso.
Nel merito, ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto, attesa l'inesistenza della denunciata violazione di legge e di un danno risarcibile.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza dell'11.09.2024, sostituita con il deposito di note scritte, il resistente si è riportato ai propri scritti difensivi ed alle relative conclusioni e la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente osserva il Collegio che l'istanza di rimessione in termini per l'indicazione dei mezzi di prova - proposta dal ricorrente a mezzo di altro difensore “in virtù di apposita e limitata procura ad lites” (v. istanza a ministero dell'avv. Letizia Garrisi del 16.11.2024)
– non può trovare accoglimento.
Ed invero, la medesima istanza ascrive al difensore del ricorrente il mancato utilizzo dei termini all'uopo assegnati, con la conseguenza che la decadenza non può ritenersi riconducibile ad un evento non imputabile alla parte processuale (v. Cass. 21649/2022, secondo cui
“L'istituto della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. non può trovare applicazione alla decadenza dall'impugnazione laddove la causa non imputabile dedotta a sostegno della relativa istanza sia collegata a violazioni commesse da parte del difensore, di obblighi informativi caratteristici del rapporto di mandato, trattandosi di profili attinenti ad una patologia di quest'ultimo, e come tali destinati ad assumere rilevanza esclusivamente nei relativi confini…”;
v. anche, nello stesso senso, Cass. 25228/2023).
L'eccezione di inammissibilità proposta dalla difesa erariale è fondata e va accolta.
A norma dell'art. 4 comma 2 della legge 117/1988, l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento.
Nella specie, il ricorrente denuncia il danno patrimoniale e non patrimoniale che gli sarebbe stato cagionato dalla omessa astensione obbligatoria del giudice relatore del Collegio di appello e dal rigetto delle istanze di ricusazione da lui presentate.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, il provvedimento di rigetto dell'istanza di ricusazione “manca del necessario carattere di definitività e non ne è precluso il riesame nel corso del processo, attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o con il concorso del) "iudex suspectus", in quanto l'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice ricusato si risolve in motivo di nullità dell'attività da lui svolta e, quindi, di gravame della sentenza dal medesimo emessa;
né può dubitarsi della conformità alla
Costituzione dell'art. 53, 2° co., cod. proc. civ., laddove non prevede
l'impugnabilità, con il ricorso predetto, dell'ordinanza che decide sulla ricusazione del giudice, dovendosi ritenere il principio di imparzialità sufficientemente garantito dalla possibilità per la parte, che abbia visto rigettata la propria corrispondente istanza, di chiedere al giudice di appello un riesame di tale pronuncia impugnando la sentenza conclusiva resa da quello invano ricusato (cfr. Cass. 9.2.2016, 2562;
Cass. (ord.) 3.2.2015, n. 1932; Cass. (ord.) 25.5.2005, n. 11010)”
(Cass. 4836/2019, in motivazione). Non ricorre pertanto la condizioni di cui all'art. 4 comma 2 cit., essendo i provvedimenti di rigetto tuttora privi di definitività.
In ogni caso, la domanda è manifestamente infondata, non essendo ravvisabile nella vicenda né il diniego di giustizia, né la violazione manifesta della legge, come descritti e disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 3 comma 1 (“costituisce diniego di giustizia il rifiuto,
l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento”) e 2 comma 3 della legge 117/1988
(“Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero
l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione”).
Quanto al diniego di giustizia, il ricorrente neppure allega che i provvedimenti siano stati adottati oltre i termini di cui all'art. 3 comma 1 cit.
Quanto alla violazione di legge con colpa grave, è lo stesso ricorrente a dedurre: a) che il procedimento precedentemente trattato dalla dott.ssa non era il procedimento definito in primo grado con Per_1 la sentenza poi appellata, bensì un precedente, anche se identico, giudizio, introdotto dallo stesso b) che, in quest'ultimo Pt_1 procedimento - in cui la dott.ssa avrebbe manifestato il suo Per_1 pensiero negando l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma
6 c.p.c. e rilevando “che la delibazione sulle eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti convenute può definire il giudizio, ritenuta pertanto, la causa matura per la decisione PTM invita le parti a precisare le proprie conclusioni” (v. ricorso introduttivo, pag. 18) -
“mai si entrava nel merito ( 3^ capoverso di pag. 3 del primo ricorso del per ricusazione del Giudice )” (ibidem, pag. 13). Pt_1 Per_1
Ed invero, secondo le deduzioni del resistente, non specificamente contestate, il procedimento in questione venne definito in primo grado con sentenza dichiarativa dell'incompetenza per valore del
Tribunale adito, pronunciata peraltro da giudice diverso dalla dott.ssa
. Per_1
Non ricorreva pertanto l'ipotesi di astensione obbligatoria prevista dall'art. 51 comma 1 n. 4 c.p.c., invocato dal resistente, atteso che, secondo il consolidato e costante insegnamento della Suprema Corte,
“I casi di astensione obbligatoria del giudice stabiliti dall'art. 51 cod. proc. civ., ai quali corrisponde il diritto di ricusazione delle parti, in quanto incidono sulla capacità del giudice, determinando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, sono di stretta interpretazione e non sono, pertanto, suscettibili di applicazione per via di interpretazione analogica;
ne consegue che
l'obbligo di astensione sancito dal n. 4 del citato articolo nei confronti del giudice che abbia conosciuto della causa come magistrato in altro grado del processo - rivolto ad assicurare la necessaria alterità del giudice chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima regiudicanda nell'unico processo - non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo e distinto procedimento, ancorché riguardante le stesse parti e pur se implicante la risoluzione di identiche questioni” (Cass. sez. un. 12345/2001; conf. Cass.
3570/2006; Cass. 22930/2017; Cass. 15268/2019).
Anche sotto altro profilo le pronunce di rigetto delle istanze di ricusazione non sono state adottate in violazione di legge, atteso che
“L'obbligo di astensione imposto dall'art. 51, n. 4, c.p.c., la cui violazione, ove oggetto di deduzione mediante rituale istanza di ricusazione, è causa di nullità della sentenza, va circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio e non può estendersi al caso in cui questi si sia limitato ad istruire la causa in primo grado senza deciderla, oppure abbia ivi reso una pronuncia relativa alle deduzioni probatorie, trovandosi, poi, a conoscerne in grado di appello, trattandosi di provvedimento tipicamente ordinatorio, privo, pertanto, di qualunque efficacia decisoria. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduceva che il giudice relatore della sentenza d'appello aveva conosciuto della vicenda in primo grado, prima di essere sostituito)” (Cass. 12676/2024; v. anche Cass.
23520/2016).
Per le ragioni esposte la domanda è rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo specificato, secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore da 5.201 a 26.000 euro, nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e nei valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale, in mancanza di istruttoria orale.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1 con ricorso del 04.07.2023, ogni diversa istanza, deduzione
[...] ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
a) rigetta la domanda in quanto manifestamente infondata;
b) condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese processuali, che liquida in € 3.387,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza, camera di consiglio del 20.01.2025
La Presidente est.