Articolo 43 della Legge 9 marzo 1989, n. 88
Articolo 42Articolo 44
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28 marzo 1989
Art. 43. (Competenze dei comitati regionali). 1. Il comitato regionale ha i seguenti compiti:
a) coordinare l'attivita' dei comitati provinciali costituiti nell'ambito della circoscrizione regionale;
b) mantenere il collegamento con l'ente regione ai fini del coordinamento e della reciproca informazione in ordine all'attivita' e agli orientamenti nei settori della previdenza e dell'assistenza sociale;
c) mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli altri organismi similari al fine di fornire informazioni sull'attivita' dell'Istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti organismi;
d) presentare periodicamente al consiglio di amministrazione una relazione in ordine all'attivita' svolta ed agli obiettivi da perseguire nell'ambito della circoscrizione regionale;
e) decidere, in via definitiva, i ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza; si applicano le norme sui termini di cui all'articolo 47, commi 3 e 4;
f) svolgere i compiti ad esso assegnati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto. 2. Il comitato regionale per la Valle d'Aosta svolge altresi' i compiti attribuiti al comitato provinciale. 3. Per le decisioni dei ricorsi il comitato regionale per la Valle d'Aosta adotta le modalita' di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 46.
Entrata in vigore il 28 marzo 1989
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